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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FAZZINI CARLA, Presidente
ARDIGO' LUCIO, RE
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre N. 21 47921 Rimini RN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259001533653000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente non è comparso.
Resistente: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale concerne il reclamo proposto in data 29\08\2025 da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.13720259001533653000 emessa in data 24/04/2025 dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di RIMINI di importo complessivo €.44.904,22 impugnata limitatamente ai soli tributi portati dalle seguenti cartelle di pagamento : n°1372170001176666000 notificata il 10.4.2017,
IRPEF anno imposta 2013, di €.2.477,08 ; n°13720170005388657000, notificata il13.11.2017, TARU anno imposta 2009, di €.172,79 ; n°13720180002069752000, notificata il 9.2.2018, IRPEF anno imposta 2014, di €.3.597,19; n°13720190002093688000, notificata il 25.1.2019, TARI anni imposta 2011 e 2016 di €.96,89 ;
n°13720190004119775000, notificata il 6.5.2019, IRPEF anno imposta 2015 di €.103,83 ; n°
13720190005355867000, notificata il 4.9.2019, IVA anno imposta 2017 di €.2.928,46 ; n°
13720190010029727000, notificata il 24.1.2020, IRPEF anno imposta 2016 di €.10.741,62 ; n°
13720200000425537000, notificata il 26.2.2020, IVA anno imposta 2018, di €.3.360,85 in ordine alle quali eccepiva nell'ordine l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione;
l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione , per difetto di proporzionalità e per incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (d.lgs. 87/2024) ; la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del funzionario firmatario;
il difetto di motivazione;
la carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto ; la omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti;
la violazione del principio di autotutela per omessa autocorrezione da parte dell'ADER ; la maturata decadenza e prescrizione dei crediti inerenti le cartelle di pagamento .
Si costituivano ritualmente in giudizio sia l'ADER che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini che in via pregiudiziale ed assorbente eccepivano l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ex art. 21
D.Lvo n. 546/1992 a norma del quale “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così sintetizzata la presente vicenda processuale l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte costituita e dalla parte intervenuta volontariamente appare fondata .
Dagli atti infatti risultano le seguenti circostanze pacifiche e non contestate :
− l'intimazione di pagamento opposta n.13720259001533653000 è stata ritualmente notificata alla ricorrente a mezzo PEC in data 05/05/2025 all'indirizzo di posta elettronica "Email_4" ;
− alla data di notificazione tramite PEC della opposta intimazione di pagamento (05/05/2025) la ricorrente risultava titolare della casella di posta elettronica certificata "Email_4" relativa alla impresa individuale “Nominativo_1 di Ricorrente_1” , impresa individuale questa rientrante tra i soggetti giuridici tenuti ex lege a munirsi di casella di posta elettronica certificata;
− in forza del combinato disposto degli articoli 26 comma 2 d.p.r. 602/1973 e 60-ter, comma 1 lettera b) d.
p.r. 600/1973 la notificazione alle imprese individuali ed ai soggetti titolari di queste, in quanto obbligatoriamente dotati di casella di posta elettronica certificata, può legittimamente essere eseguita tramite PEC a prescindere dall'ubicazione/residenza degli stessi .
− il ricorso è stato notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di RIMINI tardivamente in data
18/07/2025 mentre avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre venerdì 04/07/2025 sessantesimo giorno successivo alla notifica della intimazione impugnata .
Del tutto ininfluente il fatto che la ricorrente abbia cancellato dal Registro Imprese la propria ditta individuale in data 08/05/2025 (tre giorni dopo la ricezione della notificazione PEC dell'impugnata intimazione) in quanto la notifica della intimazione di pagamento è stata eseguita in un momento in cui la debitrice soggiaceva ancora all'obbligo di tenuta della casella di posta elettronica certificata.
Consegue l'inammissibilità del ricorso .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 1.500,00 in favore della parte resistente, €. 1.500,00 in favore della parte intervenuta, oltre accessori di legge
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FAZZINI CARLA, Presidente
ARDIGO' LUCIO, RE
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre N. 21 47921 Rimini RN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720259001533653000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente non è comparso.
Resistente: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale concerne il reclamo proposto in data 29\08\2025 da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.13720259001533653000 emessa in data 24/04/2025 dall'AGENZIA
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di RIMINI di importo complessivo €.44.904,22 impugnata limitatamente ai soli tributi portati dalle seguenti cartelle di pagamento : n°1372170001176666000 notificata il 10.4.2017,
IRPEF anno imposta 2013, di €.2.477,08 ; n°13720170005388657000, notificata il13.11.2017, TARU anno imposta 2009, di €.172,79 ; n°13720180002069752000, notificata il 9.2.2018, IRPEF anno imposta 2014, di €.3.597,19; n°13720190002093688000, notificata il 25.1.2019, TARI anni imposta 2011 e 2016 di €.96,89 ;
n°13720190004119775000, notificata il 6.5.2019, IRPEF anno imposta 2015 di €.103,83 ; n°
13720190005355867000, notificata il 4.9.2019, IVA anno imposta 2017 di €.2.928,46 ; n°
13720190010029727000, notificata il 24.1.2020, IRPEF anno imposta 2016 di €.10.741,62 ; n°
13720200000425537000, notificata il 26.2.2020, IVA anno imposta 2018, di €.3.360,85 in ordine alle quali eccepiva nell'ordine l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione;
l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione , per difetto di proporzionalità e per incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (d.lgs. 87/2024) ; la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del funzionario firmatario;
il difetto di motivazione;
la carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto ; la omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti;
la violazione del principio di autotutela per omessa autocorrezione da parte dell'ADER ; la maturata decadenza e prescrizione dei crediti inerenti le cartelle di pagamento .
Si costituivano ritualmente in giudizio sia l'ADER che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini che in via pregiudiziale ed assorbente eccepivano l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ex art. 21
D.Lvo n. 546/1992 a norma del quale “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così sintetizzata la presente vicenda processuale l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte costituita e dalla parte intervenuta volontariamente appare fondata .
Dagli atti infatti risultano le seguenti circostanze pacifiche e non contestate :
− l'intimazione di pagamento opposta n.13720259001533653000 è stata ritualmente notificata alla ricorrente a mezzo PEC in data 05/05/2025 all'indirizzo di posta elettronica "Email_4" ;
− alla data di notificazione tramite PEC della opposta intimazione di pagamento (05/05/2025) la ricorrente risultava titolare della casella di posta elettronica certificata "Email_4" relativa alla impresa individuale “Nominativo_1 di Ricorrente_1” , impresa individuale questa rientrante tra i soggetti giuridici tenuti ex lege a munirsi di casella di posta elettronica certificata;
− in forza del combinato disposto degli articoli 26 comma 2 d.p.r. 602/1973 e 60-ter, comma 1 lettera b) d.
p.r. 600/1973 la notificazione alle imprese individuali ed ai soggetti titolari di queste, in quanto obbligatoriamente dotati di casella di posta elettronica certificata, può legittimamente essere eseguita tramite PEC a prescindere dall'ubicazione/residenza degli stessi .
− il ricorso è stato notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di RIMINI tardivamente in data
18/07/2025 mentre avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre venerdì 04/07/2025 sessantesimo giorno successivo alla notifica della intimazione impugnata .
Del tutto ininfluente il fatto che la ricorrente abbia cancellato dal Registro Imprese la propria ditta individuale in data 08/05/2025 (tre giorni dopo la ricezione della notificazione PEC dell'impugnata intimazione) in quanto la notifica della intimazione di pagamento è stata eseguita in un momento in cui la debitrice soggiaceva ancora all'obbligo di tenuta della casella di posta elettronica certificata.
Consegue l'inammissibilità del ricorso .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 1.500,00 in favore della parte resistente, €. 1.500,00 in favore della parte intervenuta, oltre accessori di legge