Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Maturata decadenza e prescrizione dei crediti inerenti le cartelle di pagamento

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'agente della riscossione

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per difetto di proporzionalità

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del funzionario firmatario

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio di autotutela per omessa autocorrezione da parte dell'ADER

    L'eccezione è assorbita nel rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • Accolto
    Ricorso tardivo

    Il ricorso è stato notificato in data 18/07/2025, mentre avrebbe dovuto essere notificato entro il 04/07/2025 (sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'intimazione via PEC del 05/05/2025). La notifica via PEC è valida anche se la ditta individuale è stata cancellata dal Registro Imprese successivamente alla ricezione della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
    Numero : 5
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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