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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23986/2023 tra
Parte_1
ATTRICE e
, Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTE
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 11:30 innanzi alla dr.ssa Marianna Galioto, sono comparsi:
Per l'avv. CUTOLO DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Annarita Parte_1
Barillari
Per 'avv. GASPARI LUISA, Controparte_1
Per nessuno Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE. Tanto premesso il sottoscritto difensore, nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa, con riserva di meglio controdedurre nelle note conclusive, e chiede che il Tribunale adito, Voglia così provvedere:
- 1 - a) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dei pignoramenti notificati per abuso del diritto e frazionamento del credito, con conseguente inefficacia degli stessi e liberazione delle somme vincolate;
b) accertare e dichiarare che l'avvocato non vanta alcun credito in relazione CP_1 alla sentenza n.19/22 (titolo n. 2 di cui alla procedura recante rg 4807/22) e, per l'effetto, liberare il relativo importo. c) accertare e la non debenza delle somma corrisposta dal giudice dell'esecuzione relativamente al titolo n. 9 della procedure recante rge 4809/22, stante la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emessa dal Tribunale di Trani e per l'effetto, ordinare la restituzione della somma;
c) per effetto dell'illegittimità dei pignoramenti liberare le somme vincolate. Dalla memoria n. 1) pag. 3:
“Infine, si precisa che nelle more del giudizio, il Tribunale di Trani ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 395/21 ( sentenza con la quale il Gdp di Canosa aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 517/19) e pertanto, si chiede che il giudice, accertata la non debenza delle somme, ne ordini la restituzione”. CONCLUSIONI PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, 1) In via preliminare dichiarare legittimi ed efficaci gli atti di pignoramento RG 4807/22 e 4809/22 notificati a e per l'effetto confermare l'assegnazione CP_3 delle somme già disposta e disporre l'assegnazione delle eventuali somme per quei titoli per i quali non sarà più in essere la sospensione;
2) Rigettare la richiesta di di inammissibilità, improponibilità e illegittimità del Pt_1 pignoramento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il giudice invita le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale pronuncia la seguente sentenza, dando lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
- 2 - Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Galioto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23986/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. CUTOLO DANIELE ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore,
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'avv. GASPARI LUISA, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore,
, non costituita Controparte_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'avv. ha intrapreso due azioni esecutive presso terzi poi riunite (RGE 4807 e CP_1
4809 del 2022) nei confronti di (d'ora in poi semplicemente ), in Parte_1 Pt_1 forza di numerosi titoli esecutivi giudiziali emessi in suo favore.
- 3 - A seguito di opposizione all'esecuzione da parte di , il giudice dell'esecuzione Pt_1 ha preso atto che i giudici della cognizione avevano sospeso (tranne in un caso) l'efficacia dei titoli esecutivi posti a base delle espropriazioni e ha sospeso le procedure riunite ai sensi dell'art. 623 cpc (cd sospensione esterna). Con riferimento all'unico titolo non sospeso dal giudice del merito, ossia il d.i. n. 517/2019 del giudice di pace di Canosa di Puglia, il g.e. ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 624 cpc ed ha assegnato all'avv. il credito di verso il CP_1 Pt_1 terzo pignorato assegnando il termine per l'introduzione del Controparte_2 giudizio di merito.
ha quindi evocato in giudizio – in questa sede di merito – la creditrice Pt_1 procedente e il terzo pignorato – chiedendo la declaratoria di inammissibilità e improponibilità dei pignoramenti per abuso del diritto e frazionamento del credito, di estinzione per compensazione, con conseguente liberazione delle somme vincolate, l'accertamento che non sono dovute le somme di cui al titolo riformato, con conseguente liberazione del relativo importo. Si è costituita in giudizio l'avv. che ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 segnalando che al momento della notifica dei pignoramenti i titoli giudiziali avevano efficacia esecutiva. non si è costituita in giudizio nonostante la regolare Controparte_2 citazione e va dunque dichiarata contumace. Reputa il Tribunale che la domanda dell'attrice sia qualificabile sia come causa di merito in relazione al rigetto della richiesta di sospensione ex art. 624 cpc per il titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n. 517/2019 del Giudice di pace di Canosa (implicitamente rigettata dal g.e.), sulla base del motivo costituito dall'insussistenza del credito (domanda qualificabile come opposizione all'esecuzione) sia come giudizio ordinario di cognizione con cui si fa valere il venir meno del titolo esecutivo successivamente alla chiusura (coincidente con l'ordinanza di assegnazione) del procedimento esecutivo, a causa del fatto che il titolo esecutivo giudiziale su cui si fondava detta assegnazione è venuto meno perché riformato in appello. In relazione agli altri titoli esecutivi nessuna statuizione può essere adottata poiché il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione ex art. 623 cpc, a seguito della quale non è prevista alcuna fase di giudizio a cognizione ordinaria, sicché non sembra esservi spazio in questa sede per una statuizione di merito sull'esistenza o meno dei presupposti di fermo della procedura, stante il difetto – reversibile – del titolo esecutivo. Detta sospensione non ha, infatti, funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624 cpc. La perdita della provvisoria esecutività del titolo ex art. 623 cpc non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in
- 4 - attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato. Astrattamente potrebbe infatti intervenire la conferma dei titoli esecutivi e l'espropriazione potrebbe proseguire. Il g.e. ha poi svincolato le somme relative al pignoramento fondato sul decreto ingiuntivo n. 526/2019 del GdP di Canosa, revocato in sede di impugnazione. Riguardo al titolo esecutivo per cui è stata disposta l'assegnazione (D.I. n. 517/2019), eccepisce che detto credito sarebbe venuto meno per effetto della Pt_1 sentenza del Tribunale di Trani che ha riformato la sentenza del Gdp di Canosa di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In proposito ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza di detto credito nei Pt_1 confronti dell'avv. (idest: il difetto del diritto di procedere a esecuzione forzata) CP_1
e la liberazione delle somme vincolate. Con la memoria n. 1) ha domandato anche la restituzione della somma, e nessuna contestazione ha sollevato l'avv. n ordine CP_1 all'implicito presupposto dell'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato. La domanda va accolta. Nella memoria n. 1) ha precisato che nelle more del giudizio il Tribunale di Pt_1
Trani ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 395/21 (sentenza con la quale il Gdp di Canosa aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 517/19). Nessuna specifica contestazione ha formulato l'avv. con riferimento a detta CP_1 sopravvenuta pronuncia giudiziale. Va dunque dichiarato che non ha diritto di procedere a esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di in relazione al titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n. Pt_1
517/2019. La convenuta va dunque condannata al pagamento, in favore di Pt_1 della somma di € 675,45, che sarà maggiorata di interessi ex art. 1284, primo comma, cpc, dalla data di deposito della memoria n. 1) del 28 marzo 2024, con cui si è chiesta la restituzione, fino al saldo effettivo. La convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di Controparte_2 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto di Controparte_1 procedere a esecuzione forzata nei confronti di relativamente alle Parte_1 somme portate dal titolo esecutivo giudiziale rappresentato dal D.I. n. 517/2019 emesso dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia;
- 5 - condanna conseguentemente al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 675,45 oltre a interessi ex art. 1284, primo comma, cpc, dal
[...]
28 marzo 2024 fino all'integrale pagamento;
condanna altresì al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1 parte avversa che si liquidano in € 300,00 oltre a rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CP. Milano, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
- 6 -