Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2025, proposto da-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15;
contro
ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Comune di Castel di Sasso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento formatosi sulla istanza inoltrata, a mezzo p.e.c. in data 6.10.2025, avente ad oggetto: “ Richiesta di accesso agli atti ”, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere sulla istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Campania;
Vista la memoria del 16/1/2026, con la quale parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EP ES e udito l'Avvocato dello Stato Antonello Membrini, con la precisazione che il difensore della società ricorrente, con nota depositata il 16/1/2026, ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente rappresenta che:
- il Comune di Castel di Sasso, con determina n.-OMISSIS- revocava l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico dell’appalto per l’affidamento dei lavori di completamento del piano rialzato, del primo piano e degli spazi interni dell’edificio per servizi e attività sociali sito in località San Marco;
- nel contempo, era disposto lo scorrimento della graduatoria e richiesto alla ricorrente di comunicare la disponibilità alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti (nota prot. n. -OMISSIS-di pari data);
- sennonché, confermata la propria disponibilità, la ricorrente riceveva la nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune precisava che “ a seguito dell’esperimento dei controlli per la verifica dei requisiti all’aggiudicazione dell’appalto, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, con nota acquisita al protocollo di questo Ente n.-OMISSIS- in data 08/09/2025, ha comunicato che, dal controllo effettuato attraverso il sistema Informativo dell’anagrafe Tributaria, risulta, a carico della-OMISSIS-una violazione grave e definitivamente accertata alla data del 12.08.2025 per un importo a ruolo di euro 26.445.980 relativamente alla cartella n. -OMISSIS- notificata il 14.09.2014 ”, comunicando l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della determinazione n. -OMISSIS-e il conseguente annullamento della procedura di gara.
Ciò posto, espone la ricorrente di aver richiesto il 17/9/2025 all’Agenzia delle Entrate – U.T. di CA di conoscere i dati della notifica e degli atti interruttivi della prescrizione della cartella di pagamento, richiesta in riscontro alla quale (il giorno seguente, 18/9/2025) l’ufficio comunicava che: “ Per la prova dell'avvenuta notifica, e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, è necessario produrre specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne detiene gli atti ”.
Pertanto, la società ricorrente formulava istanza di accesso agli atti, rivolta alla sede di CA, proponendo poi, in assenza di riscontro, il presente ricorso.
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituitasi in giudizio, ha esposto nella memoria depositata che l’istanza di accesso è stata evasa, con nota prot. n. -OMISSIS- a distanza di 10 giorni di tempo dall’acquisizione della richiesta di parte ricorrente, trasmessa dall’Ufficio territoriale di CA.
Sulla scorta di ciò, la ricorrente ha dichiarato con nota del 16/1/2026 di non avere più interesse alla decisione del ricorso, insistendo però per la condanna dell’Agenzia resistente alle spese di giudizio per il ritardo nell’evasione della richiesta, affermando, in proposito, di aver correttamente inoltrato l’istanza alla sede di CA (che aveva fornito al Comune la comunicazione sulla sussistenza della violazione fiscale).
Tanto precisato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente conseguito l’utilità sostanziale sottesa alla proposizione del gravame.
Cionondimeno si stima equo disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della pronta risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate al momento della ricezione dell’istanza trasmessa all’Ufficio competente a evadere la richiesta, facendo applicazione del principio che valorizza il comportamento dell’Amministrazione (cfr., in fattispecie analoga, Cons. Stato - Sez. V, 13/6/2025 n. 5180: “ alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche ed enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
EP ES, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP ES | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.