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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 978 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michele Massimiliano Capasso in Parte_1
Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 66, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Roberto Luca Lobuono Tajani e Michele Massimiliano Capasso, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Casoria (NA), cap. 80026, Via Vincenzo Ferrara n. 20, codice fiscale CP_1
; C.F._1
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 OGGETTO: disalimentazione contatore.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con termine perentorio fino al 7.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte
Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere
(incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Casoria (80026) Via Vincenzo Ferrara, 20, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla CP_1
disalimentazione del PDR 01611445014618, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire sin d'ora la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
- adottare ogni ulteriore necessario provvedimento”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che: 1) la Parte Resistente è titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna n. (misuratore n. ), sito PartitaIVA_1 P.IVA_2
in Casoria, Via Vincenzo Ferrara, 20; 2) a seguito della richiesta da parte della società di vendita di
Pag. 2 di 4 disalimentazione, stante la morosità, i tecnici della Ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione; 3) con telegramma del 24 novembre 2023, Parte
Resistente è stata informata che, in data 29 novembre 2023, i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e che, pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas”; 4) nonostante la ricezione del telegramma, non è stato consentito l'accesso al contatore;
5) al momento, il contatore e l'impianto di erogazione del gas sito nell'immobile di proprietà dell'utente sono fuori da ogni possibilità di controllo.
Il Tribunale ha fissato l'udienza del 28.5.2024 per la trattazione della causa, poi rinviata per rinotifica. Non si è costituito il resistente.
Nelle more (istanza del 13.11.2024), la ricorrente ha chiesto che, in mancanza di costituzione della controparte, sia dichiarata estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione, con compensazione delle spese di lite, stante l'adozione in data 24.09.2024 della delibera ARERA n. 379, con la quale è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra della quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta.
2. Ciò posto, la rinuncia alla domanda formulata da parte ricorrente va qualificata come rinuncia all'azione. Come chiarito dalla Corte di legittimità «la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
13636 del 16.05.2024). Nel caso in esame, poiché il ricorrente ha rinunciato all'unica domanda avanzata non può che ritenersi che lo stesso abbia rinunciato all'intera pretesa azionata.
Ciò posto va ricordato che «la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del
Pag. 3 di 4 contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
Alla luce dei citati principi e tenuto conto della dichiarazione della ricorrente, si deve concludere per l'estinzione dell'azione e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Nulla sulle spese del giudizio, in mancanza di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ogni contraria e ulteriore Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, il 30.1.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 978 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michele Massimiliano Capasso in Parte_1
Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio Emanuele n. 66, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Roberto Luca Lobuono Tajani e Michele Massimiliano Capasso, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Casoria (NA), cap. 80026, Via Vincenzo Ferrara n. 20, codice fiscale CP_1
; C.F._1
RESISTENTE
Pag. 1 di 4 OGGETTO: disalimentazione contatore.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con termine perentorio fino al 7.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte
Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere
(incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Casoria (80026) Via Vincenzo Ferrara, 20, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla CP_1
disalimentazione del PDR 01611445014618, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire sin d'ora la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
- adottare ogni ulteriore necessario provvedimento”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che: 1) la Parte Resistente è titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna n. (misuratore n. ), sito PartitaIVA_1 P.IVA_2
in Casoria, Via Vincenzo Ferrara, 20; 2) a seguito della richiesta da parte della società di vendita di
Pag. 2 di 4 disalimentazione, stante la morosità, i tecnici della Ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione; 3) con telegramma del 24 novembre 2023, Parte
Resistente è stata informata che, in data 29 novembre 2023, i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e che, pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas”; 4) nonostante la ricezione del telegramma, non è stato consentito l'accesso al contatore;
5) al momento, il contatore e l'impianto di erogazione del gas sito nell'immobile di proprietà dell'utente sono fuori da ogni possibilità di controllo.
Il Tribunale ha fissato l'udienza del 28.5.2024 per la trattazione della causa, poi rinviata per rinotifica. Non si è costituito il resistente.
Nelle more (istanza del 13.11.2024), la ricorrente ha chiesto che, in mancanza di costituzione della controparte, sia dichiarata estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione, con compensazione delle spese di lite, stante l'adozione in data 24.09.2024 della delibera ARERA n. 379, con la quale è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra della quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta.
2. Ciò posto, la rinuncia alla domanda formulata da parte ricorrente va qualificata come rinuncia all'azione. Come chiarito dalla Corte di legittimità «la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
13636 del 16.05.2024). Nel caso in esame, poiché il ricorrente ha rinunciato all'unica domanda avanzata non può che ritenersi che lo stesso abbia rinunciato all'intera pretesa azionata.
Ciò posto va ricordato che «la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del
Pag. 3 di 4 contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
Alla luce dei citati principi e tenuto conto della dichiarazione della ricorrente, si deve concludere per l'estinzione dell'azione e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Nulla sulle spese del giudizio, in mancanza di costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di ogni contraria e ulteriore Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, il 30.1.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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