Art. 5.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui all'art. 2, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano, o con la loro nomina a qualifica superiore.
In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.
I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui all'art. 2, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano, o con la loro nomina a qualifica superiore.
In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.