Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10579 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5511 del 2025, proposto da
LE EC con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andi Kulla che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno, notificato alla ricorrente in data 07/03/2025, richiesto per motivi di coesione familiare con kit contraddistinto dalle credenziali USER ID 510000713658 e Password 05597455299-1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definir e il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che con provvedimento del 21/05/25 il Questore ha annullato in autotutela l’atto impugnato ed ha rilasciato, in favore della ricorrente, il permesso di soggiorno per coesione per motivi familiari;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Considerato che, in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale (in riferimento al quale si rinvia alla motivazione del provvedimento del 21/05/25), il Ministero dell’interno deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in dispositivo, va direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Andi Kulla, difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il Ministero a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro cinquecento/00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa e contributo unificato come per legge, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Andi Kulla, difensore antistatario di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO