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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10066/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/09/2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. DI LENARDO STEFANO, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/06/2002 in MORUZZO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di MORUZZO (UD) al numero 7, parte 2, serie A, anno 2002;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 18/02/2006), maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente, e (il 22/05/2012), minorenne;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/06/2002, in MORUZZO (UD), con
[...] atto trascritto presso il comune di MORUZZO (UD) al n. 7, Parte 2, Serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita a Remanzacco
(UD), via Montenero 11. Dà atto che il figlio maggiorenne , studente e non Per_1 economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre e con il fratello.
3) L'ex abitazione coniugale sita a Remanzacco (UD), via Montenero 11 di proprietà di entrambi i coniugi, viene pertanto assegnata alla madre sig.ra fino a Parte_2 quando i figli saranno economicamente autosufficienti. Dà atto che quest'ultima provvederà al pagamento di tutte le utenze, tassa rifiuti ecc. e alla manutenzione ordinaria dell'immobile. Dà atto che il sig. si trasferirà altrove non appena Parte_1 troverà un'adeguata soluzione abitativa e comunque entro e non oltre 6 mesi dal deposito della presente sentenza di separazione.
4) Dà atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
pertanto, le decisioni di maggiore interesse e/o onerose per i figli relative all'istruzione, all'educazione, residenza e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le scelte relative all'ordinaria amministrazione saranno prese anche disgiuntamente da ciascun genitore. Dà atto che i genitori si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita dei figli, sia personale che scolastica e di relazione, oltre a prestarsi reciproca disponibilità, in base alle rispettive possibilità, a farsi carico dei figli ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso. Le comunicazioni
2 relative ai figli avverranno preferibilmente in via diretta, riservando alla messaggistica
(mail, sms, WhatsApp, ecc.) quelle relative ad aspetti minuti dell'organizzazione quotidiana.
5) Dispone che i figli trascorrano col padre weekend alterni dal venerdì pomeriggio/sera fino al lunedì mattina quando saranno riaccompagnati direttamente a scuola;
ovvero anche in altre occasioni, ovvero turni infra-settimanali, previa richiesta di almeno 24 ore prima alla madre, e comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi dei figli. Dà atto che, in ogni caso, di volta in volta, i ricorrenti concorderanno quale genitore riporterà il figlio a casa del padre e quale lo porterà presso l'abitazione della madre.
6) Prende atto che nel caso di impegni lavorativi o particolari ricorrenze, i giorni di visita potranno essere modificati, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore, previo accordo telefonico, con preavviso di almeno 24 ore.
7) Dispone che i genitori trascorrano le festività rituali (Vigilia e/o Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) con modalità da concordarsi, rendendo tali giornate alternate fra loro di anno in anno;
dispone, inoltre, che entrambi i genitori trascorrano i periodi di vacanze estive per un periodo di una/due settimane anche non consecutive, da concordarsi ogni anno entro il mese di maggio.
8) Dà atto che i genitori concordano sull'importanza che entrambi trascorrano del tempo qualitativamente significativo con i figli, prezioso per le relazioni, rispondendo in prima persona ai loro bisogni di attenzione, di ascolto e di condivisione, nel pieno esercizio della funzione genitoriale.
9) Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo per il mantenimento per i figli e , la somma mensile di euro Per_1 Per_2
200,00 per ciascun figlio, ovvero l'importo complessivo di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla signora Pt_2
10) Dispone che entrambi i genitori provvedano inoltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot.
n. 3477/15 Trib. Di Udine del 28.08.2015) e ss. modifiche, da intendersi integralmente
3 trascritto nel ricorso e copia del quale è già stata consegnata a mani dei ricorrenti che dichiarano di conoscere e accettare.
Dà atto che, in particolar modo, i ricorrenti convengono che le spese inerenti all'attività di ciclismo di , comprese le trasferte, saranno a carico di entrambi i genitori al Per_1
50%.
11) Dà atto che l'assegno unico universale (AUU) oggi pari a euro 286,20 mensili per il nucleo familiare sarà ripartito all' 80% a favore del coniuge presso il quale risiedono stabilmente i figli. Sino a nuova presentazione dell'Isee per la richiesta dell'assegno unico, lo stesso continuerà a venire percepito sul conto corrente intestato alla sig.ra la quale riverserà alla sig. il 20% dell'A.U.U. nello Parte_2 Parte_1 stesso termine di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento.
12) Dà atto che le detrazioni per spese ai fini Irpef in sede di presentazione di modello 730 o
Unico verranno dichiarate nella misura del 50% ciascuno solo nel caso di effettiva compartecipazione in ugual misura alla relativa spesa, diversamente verranno fruite unicamente dal genitore che le avrà sostenute per l'intero. Le relative fatture/ricevute fiscali saranno intestate ai figli (ove possibile).
13) Dà atto che eventuali ulteriori agevolazioni e/o bonus concessi ai genitori a favore e per i figli (es. bonus sport, bonus centri estivi, dote famiglia, dote scuola ecc.) saranno percepiti sul c/c del genitore collocatario che utilizzerà tali importi per sostenere le spese straordinarie dei figli di cui pertanto non chiederà il rimborso del 50% all'altro genitore.
Per ogni altra questione si rimanda al protocollo d'intesa citato.
14) Dà atto che il sig. risulta intestatario di entrambe le autovetture in uso alla Parte_1 famiglia, una Peugeot 308 TG FM494ZJ e un Peugeot Partner TP targato FE364NL. Le parti convengono che la Peugeot 308 TG FM494ZJ rimanga di proprietà ed in uso esclusivo al sig. , mentre il targato FE364NL rimarrà di Parte_1 Controparte_1 proprietà del sig. ed in uso esclusivo al figlio . Relativamente a Parte_1 Per_1 quest'ultimo veicolo, entrambi i genitori sosterranno i costi relativi a bollo, assicurazione e manutenzione del veicolo.
15) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non aver nulla da richiedere a titolo di mantenimento reciproco, di aver regolato ogni questione patrimoniale, e di non aver null'altro a pretendere.
4 16) Dà atto che i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere sempre un comportamento rispettoso e a non screditarsi l'un l'altro nei confronti dei figli e/o di terzi.
17) Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza, conforme alle condizioni concordate nel ricorso.
18) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2002.
Udine, li 04/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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