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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 574/2024 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN) presso lo studio dell'Avv. Parte_1
R. Pignatta che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. B. Giolitti del foro di
Cuneo, per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLATA
Oggetto: retribuzione. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 29/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 31/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato,
impugnava la sentenza n. 325/24 in data 20/09/2024 del Tribunale di Parte_1
Asti, che gli aveva riconosciuto il diritto alla c.d. “Carta elettronica del docente” ex art. 1, co. 121, l. n. 107/15 in relazione agli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 (nel corso dei quali lo stesso aveva lavorato come docente in forza di supplenze conferite ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. n. 124/99), ma che gliel'aveva negato in relazione all'a.s. 2022/23, durante il
1 quale era stato assunto con un contratto a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche, considerato come supplenza breve e saltuaria;
secondo il Tribunale,
l'obiettivo, sotteso alla “carta docenti”, di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali può essere rivolto solo a quelli che siano stati titolari di un rapporto lavorativo di durata tale da assicurare continuità nello svolgimento dell'attività didattica, mentre la prestazione resa dall'incaricato di supplenze brevi e temporanee non è pienamente comparabile, neppure nel caso di supplenze brevi reiterate, difettando il requisito della prevedibilità ex ante della durata annuale della supplenza.
Parte appellante, con un unico motivo, lamentava che il primo Giudice aveva trascurato che non si era trattato di supplenze brevi e temporanee, bensì di un unico contratto fino alla fine delle attività didattiche, e non aveva tenuto sufficientemente conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e aveva fatto malgoverno di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/23, che, invece, ha correlato l'importo del bonus “carta docenti” alla durata della didattica senza ricollegare il diritto alla durata annua della supplenza, con la conseguenza che l'unico il parametro giuridico da utilizzare per individuare l'illegittima disparità di trattamento è quello della comparabilità della prestazione.
Si è costituito Il rimettendosi al Controparte_1
giudizio della Corte.
All'udienza del 3/04/2025, la causa, dopo la discussione, è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello è fondato, ritenendo il Collegio di dare continuità al precedente di questa stessa Corte di cui alla sentenza n. 165/24, che è stata pronunciata in un'analoga vertenza e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
2.1. In linea di fatto è pacifico e incontestato che , nell'a.s. 2022/23, Parte_1
abbia stipulato un unico contratto di lavoro dal 12 dicembre 2022 al 30 giugno 2023; la sentenza impugnata si basa sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
2 La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 € della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”.
La Corte ha altresì osservato che «per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa
3 essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
2.2. Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che «l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non ha escluso, tuttavia,
4 «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma
1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
L'unico rapporto di lavoro oggetto del giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può essergli negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
3. Per tutte le suesposte considerazioni, che assorbono ogni altra doglianza, l'appello dev'essere accolto, e alla soccombenza di parte appellata segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di a fruire della carta Parte_1 docente anche in riferimento all'anno scolastico 2022-2023; condanna l'appellato ad accreditare in favore dell'appellante sulla carta docente l'importo di euro 500 oltre interessi legali e a rimborsargli le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 700, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso all'udienza del 3.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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