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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo CA, nella causa instaurata
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 Parte_5
CH GH
-ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Stassi Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: mansioni superiori;
differenze retributive;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate ad opera delle parti costituite, ha pronunciato
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2022, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
– lavoratori dipendenti del Comune di eccezion fatta per in CP_1 Parte_6 pensione dal 30.06.2016, tutti con profilo professionale di operatore servizi generali
N.U., con mansioni di operaio/ausiliario Cat. A - hanno dedotto di avere espletato
( a partire dal 2012, dal 2011 e sino alla data del pensionamento, Pt_1 Pt_5 e dal 2016), mansioni superiori riconducibili al profilo di istruttore Pt_2 Pt_3 amministrativo/tecnico di cui alla categoria C del CCNL Enti locali.
I ricorrenti hanno altresì dedotto di avere operato in ambienti insalubri e degradati, sprovvisti di acqua calda, e di essere stati costantemente esposti ad onde elettromagnetiche a causa della presenza, nei medesimi locali, di un ripetitore della
Polizia Municipale, ciò cagionando la lesione del loro diritto alla salute.
Hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive e degli accessori in relazione alla qualifica di livello C a far data dal rispettivo inizio dello svolgimento delle mansioni superiori, così come indicato in ricorso o che emergerà in corso in causa;
conseguentemente, condannare il al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti degli importi di cui al conteggio redatto dal Dott. (all. n. 8 Persona_1 al ricorso), oltre alle ulteriori somme maturate e maturande a titolo di indennità di turnazione, 13ma mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché eventuali incidenze sul TFR ed accessorie spettanti per legge, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta dovuta anche a mezzo di apposita consulenza contabile;
accertare e dichiarare che i locali in cui prestano attività lavorativa i ricorrenti sono insalubri e condannare il a ripristinare la salubrità dei locali ed a Controparte_1 dotarli dell'acqua calda;
per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1 in favore der ricorrenti della somma di € 5.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento dell'Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese, IVA e
CPA come per legge, in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il che ha preliminarmente eccepito la Controparte_1 prescrizione delle pretese retributive;
nel merito ha contestato la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di prove orali coi testimoni Tes_1
e (all'udienza del 22.5.2024, con l'adesione della resistente, i
[...] Testimone_2 ricorrenti hanno rinunciato all'audizione dell'ulteriore testimone ammesso) è stata
Pag. 2 di 11 decisa all' esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*
Il ricorso va rigettato.
Ai fini di una migliore chiarezza, occorre in primo luogo richiamare le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in relazione ai contenziosi, come quello di specie, aventi per oggetto il riconoscimento di mansioni asseritamente superiori ex art. 2103 c.c., nonché delle correlate differenze retributive.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
con la conseguenza che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (cfr.
Cass. ord. 01 marzo 2021, n. 5536; Cass., Sez. Lav., ord. 31.03.2021, n. 8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e, in particolare, i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
In particolare, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in un superiore livello professionale del CCNL di categoria è necessario che: 1) siano al medesimo assegnate mansioni corrispondenti al suddetto livello, non essendo sufficiente che i compiti richiesti siano quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se questi ultimi corrispondono al medesimo livello di inquadramento;
2) le mansioni corrispondenti al livello superiore abbiano quantomeno carattere prevalente nell'ipotesi di contemporaneo espletamento di mansioni appartenenti a più livelli
Pag. 3 di 11 d'inquadramento; 3) i compiti concretamente svolti dal lavoratore corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (cfr. Corte appello sez. lav. - Bari, 06/10/2023, n.
1702).
Risponde, altresì, ad un orientamento consolidato della Suprema Corte il c.d. criterio trifasico secondo cui il giudizio diretto alla individuazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza di siffatto criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. ord.
08.02.2021, n. 2970; Cass. Sez. Lav., n. 30580/2019; Cass. n. 26593/2018; Cass. n.
10961/2018; Cass. n. 8142/2018, Cass. n. 21329/2017, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
6174/2016, Cass. n. 8589/2015).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche, appare quindi necessario partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali che pacificamente vengono in rilievo nel caso di specie.
Nella parte che qui rileva, il CCNL enti Locali (cfr. doc. n. 4 memoria resistente) dispone che:
Appartengono alla Categoria C (rivendicata dai ricorrenti) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Pag. 4 di 11 - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti
e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di Legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
- Appartengono invece alla categoria A ove sono inquadrati i ricorrenti:
i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci compresa la consegna- ritiro della documentazione amministrativa.
Pag. 5 di 11 Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
- Lavoratore che provvede attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Da quanto sopra riportato, emerge come i profili caratterizzanti le mansioni inquadrabili nella categoria C e distintivi rispetto a quelle riconducibili alla categoria A siano i seguenti:
- maggior grado di professionalità derivante dall'espletamento di attività che richiedono approfondite conoscenze mono - specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, caratteristiche assenti nelle mansioni riconducibili alla categoria A, le quali richiedono conoscenze di tipo operativo generale;
- contenuto prettamente intellettuale della prestazione (attività di concetto) con correlata responsabilità di risultato relativa agli specifici processi produttivi/amministrativi; per converso, gli addetti alla categoria A svolgono mansioni esecutive semplici, di supporto rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi e non rispondono del risultato dei processi amministrativi/produttivi.
Ciò premesso, si riportano le risultanze della istruttoria orale (cfr. verbale udienza 22 maggio 2024).
Il teste ha riferito: “conosco i ricorrenti in quanto custodi del cimitero. Testimone_1
Conosco i ricorrenti dal 2011, ovvero da quando svolgo la attività lavorativa con
l'agenzia di pompe funebri. Tutti i ricorrenti si occupano in cimitero della stessa cosa, svolgono le stesse attività. Loro, in particolare: al mio arrivo in cimitero, ricevono i documenti della salma (atto di morte, certificato necroscopico), registrano il nome della salma su alcuni fogli prestampati, dopo che ho lasciato la salma presso la chiesa del cimitero, i ricorrenti mi indicano il numero del settore, la cappella personale in cui deve essere seppellita la salma. Dopo mi reco all'ufficio tecnico, faccio il permesso di seppellimento, mi reco di nuovo al cimitero e mi reco presso il posto assegnato per la salma e qui procedo al seppellimento. durante il seppellimento i custodi sono presenti.
Pag. 6 di 11 Dopo, il familiare del deceduto si reca presso l'Ufficio tecnico dove firma il permesso di seppellimento su un foglio prestamapato di cui una copia rimane al custode, il quale procede alla registrazione e all'archiviazione, l'altra copia è destinata all'ufficio tecnico. Sin dal 2011 i ricorrenti si occupano di tale attività e posso affermare che non vi sono state interruzioni.
[…] a.d.r. preciso che l'attività di registrazione della salma consiste: nell' annotazione del nome e cognome della salma, data di nascita, data di morte, il luogo della morte. nello stesso foglio io appongo la mia firma. Vi appone la firma anche il custode di turno”.
Il teste ha riferito: “conosco i ricorrenti in quanto erano i custodi del Testimone_2 cimitero ed io sono stato il responsabile dell'ufficio cimiteriale. sino a 3 anni fa quando sono andato in pensione. ho svolto tale ruolo per circa 10 anni. Posso affermare che dal 2011 in poi ho svolto tale funzioni. I ricorrenti si occupavano tutti delle stese cose, ovvero: apertura e chiusura cimitero, trascrivevano in moduli precompilati i dati anagrafici della salma, ovvero. data e luogo di nascita., data e luogo di morte e annotavano il numero loculo, cappella gentilizia ove era destinata la salma. Il loculo e la cappella erano già stati individuati dall'Ufficio cimiteriale nel caso di lavori di manutenzione delle tombe, loro controllavano se a fine lavori tutto fosse stato lasciato pulito e, nel caso vi fosse necessità, loro chiamavano il responsabile che indicava agli addetti di pulire. loro non si occupavano della pulizia in quanto esonerati per motivi di salute. Loro assistevano alla tumulazione e verificavano se la salma fosse stata apposta nel loculo previamente individuato. sono tutte attività in relazione alle quali non vengono svolti corsi di preparazione. ad.r. Giudice: tutti i ricorrenti prima di svolgere tali attività erano operatori ecologici.
Siccome non erano stati ritenuti più idonei di motivi di salute all'attività di operatore ecologico, sono stati assegnati all'ufficio cimiteriale per occuparsi delle attività descritte in precedenza.
Ebbene, l'attività in concreto svolta dai ricorrenti, per come emergente dalle risultanze istruttorie, non appare riconducibile all'interno del profilo rivendicato.
Pag. 7 di 11 Deve anzitutto evidenziarsi che, per loro stessa ammissione, i ricorrenti hanno svolto mansioni di custodia: del cimitero, dei verbali di ricevimento salma, dei registri, delle salme (vedi pag. 3 ricorso), ictu oculi riconducibili al profilo di appartenenza che, tra i profili esemplificativi, espressamente annovera quello di custode.
Per il resto, le concordi deposizioni rese dai testimoni svelano che l'attività espletata dai ricorrenti sia principalmente consistita nel: ricevere la documentazione relativa alla salma (atto di morte e certificato necroscopico), nella trascrizione dei relativi dati anagrafici in moduli precompilati, nell'assistenza alle operazioni di tumulazione e nel verificare che la salma venisse collocata nel loculo o nella cappella previamente indicata dal competente Ufficio tecnico.
Trattasi di attività in cui risultano assenti i tratti caratterizzanti la categoria rivendicata, in quanto consistita, essenzialmente, nella annotazione su fogli precompilati dei dati anagrafici della salma e del loculo di destinazione, quest'ultimo già individuato dall'amministrazione comunale, risultando assente qualsivoglia attività di tipo valutativo o di analisi dei dati raccolti. Appare evidente che tali mansioni, per la loro estrema semplicità, non richiedono approfondite conoscenze mono-specialistiche, né la pluriennale esperienza caratterizzanti la professionalità del profilo rivendicato, risultando semmai, per la natura meramente esecutiva, per l'assenza di attività valutativa, pienamente corrispondenti al profilo di appartenenza.
Le dichiarazioni rese dai testi in sede istruttoria trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta (cfr. doc. 6 del ricorso). In particolare, le autorizzazioni al trasporto della salma e i permessi di seppellimento, entrambi sottoscritti dal responsabile del servizio, indicano il settore e il numero del loculo destinato alla sepoltura, prescrivendo ai custodi di verificarne personalmente l'esecuzione per evitare eventuali errori di trascrizione. I verbali di ricevimento delle salme, inoltre, sono semplici moduli prestampati che l'addetto si limita a compilare e sottoscrivere, non implicante la elaborazione e analisi dei dati raccolti (cfr. profilo esemplificativo dell'istruttore amministrativo di cui alla categoria C).
Pag. 8 di 11 Inoltre, non è neppure emerso il grado di responsabilità che connota la declaratoria in esame, elemento che - come già evidenziato - risulta assente nella declaratoria relativa alla categoria di appartenenza dei ricorrenti, della cui della cui prova essi erano gravati.
A dispetto di quanto sostenuto nelle note da ultimo depositate, non integra il tipo di responsabilità richiesto alla declaratoria quella sottesa alla sottoscrizione del verbale di tumulazione e ricevimento della salma, in quanto atto ricoperto da fede pubblica. La disposizione pattizia relativa al profilo C richiede una responsabilità di risultato rispetto ad obbiettivi, standards di rendimento prestabiliti, tipologia di responsabilità invero neppure prospettata in ricorso.
In definitiva, non essendo emerso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del profilo di apparenza, va rigettata la domanda di condanna alle differenze retributive.
Deve, altresì, ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno.
È noto che il danno non patrimoniale, anche quando afferisce alla lesione di diritti inviolabili, come prospettato dai ricorrenti, deve essere allegato e provato e che l'onere di provarne la sussistenza è in capo al danneggiato, prova che può essere validamente fornita anche a mezzo di presunzioni. Il danneggiato, in tal caso dovrà comunque allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
La Suprema Corte ha difatti precisato, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, che il “danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza,…da respingere è l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse… deve affermarsi invece che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione dei tempi. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di
Pag. 9 di 11 pregiudizio che si proietta nel futuro sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa.” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003).
L'orientamento riportato è stato, di recente, ribadito dalla Suprema Corte, laddove ha avuto modo di affermare che: “il danno non patrimoniale, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass.
Civ., sez. III, ordinanza del 18 gennaio 2018 n. 907; più di recente Cassazione civile sez. VI 31/03/2021 n. 8861).
Nel caso concreto, la domanda risarcitoria si fonda su mere affermazioni generiche, prive dell'indicazione di fatti storici dai quali possa desumersi, anche solo in via presuntiva, l'esistenza di un effettivo pregiudizio. I ricorrenti, infatti, si sono limitati ad allegare di aver subìto un danno alla salute in ragione delle condizioni dei locali in cui prestano servizio, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la concreta incidenza pregiudizievole sulla loro integrità psico-fisica.
L'unico capitolo di prova articolato sul punto (vero è che il locali del cimitero comunale sono insalubri e privi dell'acqua calda ed all'interno degli stessi è installato un ripetitore radio della Polizia Municipale di ”, in disparte la parziale CP_1 connotazione valutativa, non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria, dal momento che il teste non ha saputo riferire nulla al riguardo “per non avere mai utilizzato i Tes_1 servizi”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente ricorso, rimanendo assorbite le ulteriori difese ed eccezioni di parte convenuta.
Pag. 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido in capo alle parti nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M 55/1014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e all'attività processuale volta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali pari a € 4.629,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Sciacca, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo CA, nella causa instaurata
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 Parte_5
CH GH
-ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Stassi Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: mansioni superiori;
differenze retributive;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate ad opera delle parti costituite, ha pronunciato
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2022, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
– lavoratori dipendenti del Comune di eccezion fatta per in CP_1 Parte_6 pensione dal 30.06.2016, tutti con profilo professionale di operatore servizi generali
N.U., con mansioni di operaio/ausiliario Cat. A - hanno dedotto di avere espletato
( a partire dal 2012, dal 2011 e sino alla data del pensionamento, Pt_1 Pt_5 e dal 2016), mansioni superiori riconducibili al profilo di istruttore Pt_2 Pt_3 amministrativo/tecnico di cui alla categoria C del CCNL Enti locali.
I ricorrenti hanno altresì dedotto di avere operato in ambienti insalubri e degradati, sprovvisti di acqua calda, e di essere stati costantemente esposti ad onde elettromagnetiche a causa della presenza, nei medesimi locali, di un ripetitore della
Polizia Municipale, ciò cagionando la lesione del loro diritto alla salute.
Hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive e degli accessori in relazione alla qualifica di livello C a far data dal rispettivo inizio dello svolgimento delle mansioni superiori, così come indicato in ricorso o che emergerà in corso in causa;
conseguentemente, condannare il al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti degli importi di cui al conteggio redatto dal Dott. (all. n. 8 Persona_1 al ricorso), oltre alle ulteriori somme maturate e maturande a titolo di indennità di turnazione, 13ma mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché eventuali incidenze sul TFR ed accessorie spettanti per legge, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta dovuta anche a mezzo di apposita consulenza contabile;
accertare e dichiarare che i locali in cui prestano attività lavorativa i ricorrenti sono insalubri e condannare il a ripristinare la salubrità dei locali ed a Controparte_1 dotarli dell'acqua calda;
per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1 in favore der ricorrenti della somma di € 5.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento dell'Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese, IVA e
CPA come per legge, in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il che ha preliminarmente eccepito la Controparte_1 prescrizione delle pretese retributive;
nel merito ha contestato la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di prove orali coi testimoni Tes_1
e (all'udienza del 22.5.2024, con l'adesione della resistente, i
[...] Testimone_2 ricorrenti hanno rinunciato all'audizione dell'ulteriore testimone ammesso) è stata
Pag. 2 di 11 decisa all' esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*
Il ricorso va rigettato.
Ai fini di una migliore chiarezza, occorre in primo luogo richiamare le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza in relazione ai contenziosi, come quello di specie, aventi per oggetto il riconoscimento di mansioni asseritamente superiori ex art. 2103 c.c., nonché delle correlate differenze retributive.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state espletate;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali, in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
con la conseguenza che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (cfr.
Cass. ord. 01 marzo 2021, n. 5536; Cass., Sez. Lav., ord. 31.03.2021, n. 8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare e allegare gli elementi posti alla base della domanda e, in particolare, i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore rivendicata, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto.
In particolare, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in un superiore livello professionale del CCNL di categoria è necessario che: 1) siano al medesimo assegnate mansioni corrispondenti al suddetto livello, non essendo sufficiente che i compiti richiesti siano quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se questi ultimi corrispondono al medesimo livello di inquadramento;
2) le mansioni corrispondenti al livello superiore abbiano quantomeno carattere prevalente nell'ipotesi di contemporaneo espletamento di mansioni appartenenti a più livelli
Pag. 3 di 11 d'inquadramento; 3) i compiti concretamente svolti dal lavoratore corrispondano a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (cfr. Corte appello sez. lav. - Bari, 06/10/2023, n.
1702).
Risponde, altresì, ad un orientamento consolidato della Suprema Corte il c.d. criterio trifasico secondo cui il giudizio diretto alla individuazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza di siffatto criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. ord.
08.02.2021, n. 2970; Cass. Sez. Lav., n. 30580/2019; Cass. n. 26593/2018; Cass. n.
10961/2018; Cass. n. 8142/2018, Cass. n. 21329/2017, Cass. n. 18943/2016, Cass. n.
6174/2016, Cass. n. 8589/2015).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche, appare quindi necessario partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali che pacificamente vengono in rilievo nel caso di specie.
Nella parte che qui rileva, il CCNL enti Locali (cfr. doc. n. 4 memoria resistente) dispone che:
Appartengono alla Categoria C (rivendicata dai ricorrenti) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Pag. 4 di 11 - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti
e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di Legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
- Appartengono invece alla categoria A ove sono inquadrati i ricorrenti:
i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci compresa la consegna- ritiro della documentazione amministrativa.
Pag. 5 di 11 Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
- Lavoratore che provvede attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Da quanto sopra riportato, emerge come i profili caratterizzanti le mansioni inquadrabili nella categoria C e distintivi rispetto a quelle riconducibili alla categoria A siano i seguenti:
- maggior grado di professionalità derivante dall'espletamento di attività che richiedono approfondite conoscenze mono - specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, caratteristiche assenti nelle mansioni riconducibili alla categoria A, le quali richiedono conoscenze di tipo operativo generale;
- contenuto prettamente intellettuale della prestazione (attività di concetto) con correlata responsabilità di risultato relativa agli specifici processi produttivi/amministrativi; per converso, gli addetti alla categoria A svolgono mansioni esecutive semplici, di supporto rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi e non rispondono del risultato dei processi amministrativi/produttivi.
Ciò premesso, si riportano le risultanze della istruttoria orale (cfr. verbale udienza 22 maggio 2024).
Il teste ha riferito: “conosco i ricorrenti in quanto custodi del cimitero. Testimone_1
Conosco i ricorrenti dal 2011, ovvero da quando svolgo la attività lavorativa con
l'agenzia di pompe funebri. Tutti i ricorrenti si occupano in cimitero della stessa cosa, svolgono le stesse attività. Loro, in particolare: al mio arrivo in cimitero, ricevono i documenti della salma (atto di morte, certificato necroscopico), registrano il nome della salma su alcuni fogli prestampati, dopo che ho lasciato la salma presso la chiesa del cimitero, i ricorrenti mi indicano il numero del settore, la cappella personale in cui deve essere seppellita la salma. Dopo mi reco all'ufficio tecnico, faccio il permesso di seppellimento, mi reco di nuovo al cimitero e mi reco presso il posto assegnato per la salma e qui procedo al seppellimento. durante il seppellimento i custodi sono presenti.
Pag. 6 di 11 Dopo, il familiare del deceduto si reca presso l'Ufficio tecnico dove firma il permesso di seppellimento su un foglio prestamapato di cui una copia rimane al custode, il quale procede alla registrazione e all'archiviazione, l'altra copia è destinata all'ufficio tecnico. Sin dal 2011 i ricorrenti si occupano di tale attività e posso affermare che non vi sono state interruzioni.
[…] a.d.r. preciso che l'attività di registrazione della salma consiste: nell' annotazione del nome e cognome della salma, data di nascita, data di morte, il luogo della morte. nello stesso foglio io appongo la mia firma. Vi appone la firma anche il custode di turno”.
Il teste ha riferito: “conosco i ricorrenti in quanto erano i custodi del Testimone_2 cimitero ed io sono stato il responsabile dell'ufficio cimiteriale. sino a 3 anni fa quando sono andato in pensione. ho svolto tale ruolo per circa 10 anni. Posso affermare che dal 2011 in poi ho svolto tale funzioni. I ricorrenti si occupavano tutti delle stese cose, ovvero: apertura e chiusura cimitero, trascrivevano in moduli precompilati i dati anagrafici della salma, ovvero. data e luogo di nascita., data e luogo di morte e annotavano il numero loculo, cappella gentilizia ove era destinata la salma. Il loculo e la cappella erano già stati individuati dall'Ufficio cimiteriale nel caso di lavori di manutenzione delle tombe, loro controllavano se a fine lavori tutto fosse stato lasciato pulito e, nel caso vi fosse necessità, loro chiamavano il responsabile che indicava agli addetti di pulire. loro non si occupavano della pulizia in quanto esonerati per motivi di salute. Loro assistevano alla tumulazione e verificavano se la salma fosse stata apposta nel loculo previamente individuato. sono tutte attività in relazione alle quali non vengono svolti corsi di preparazione. ad.r. Giudice: tutti i ricorrenti prima di svolgere tali attività erano operatori ecologici.
Siccome non erano stati ritenuti più idonei di motivi di salute all'attività di operatore ecologico, sono stati assegnati all'ufficio cimiteriale per occuparsi delle attività descritte in precedenza.
Ebbene, l'attività in concreto svolta dai ricorrenti, per come emergente dalle risultanze istruttorie, non appare riconducibile all'interno del profilo rivendicato.
Pag. 7 di 11 Deve anzitutto evidenziarsi che, per loro stessa ammissione, i ricorrenti hanno svolto mansioni di custodia: del cimitero, dei verbali di ricevimento salma, dei registri, delle salme (vedi pag. 3 ricorso), ictu oculi riconducibili al profilo di appartenenza che, tra i profili esemplificativi, espressamente annovera quello di custode.
Per il resto, le concordi deposizioni rese dai testimoni svelano che l'attività espletata dai ricorrenti sia principalmente consistita nel: ricevere la documentazione relativa alla salma (atto di morte e certificato necroscopico), nella trascrizione dei relativi dati anagrafici in moduli precompilati, nell'assistenza alle operazioni di tumulazione e nel verificare che la salma venisse collocata nel loculo o nella cappella previamente indicata dal competente Ufficio tecnico.
Trattasi di attività in cui risultano assenti i tratti caratterizzanti la categoria rivendicata, in quanto consistita, essenzialmente, nella annotazione su fogli precompilati dei dati anagrafici della salma e del loculo di destinazione, quest'ultimo già individuato dall'amministrazione comunale, risultando assente qualsivoglia attività di tipo valutativo o di analisi dei dati raccolti. Appare evidente che tali mansioni, per la loro estrema semplicità, non richiedono approfondite conoscenze mono-specialistiche, né la pluriennale esperienza caratterizzanti la professionalità del profilo rivendicato, risultando semmai, per la natura meramente esecutiva, per l'assenza di attività valutativa, pienamente corrispondenti al profilo di appartenenza.
Le dichiarazioni rese dai testi in sede istruttoria trovano puntuale riscontro nella documentazione prodotta (cfr. doc. 6 del ricorso). In particolare, le autorizzazioni al trasporto della salma e i permessi di seppellimento, entrambi sottoscritti dal responsabile del servizio, indicano il settore e il numero del loculo destinato alla sepoltura, prescrivendo ai custodi di verificarne personalmente l'esecuzione per evitare eventuali errori di trascrizione. I verbali di ricevimento delle salme, inoltre, sono semplici moduli prestampati che l'addetto si limita a compilare e sottoscrivere, non implicante la elaborazione e analisi dei dati raccolti (cfr. profilo esemplificativo dell'istruttore amministrativo di cui alla categoria C).
Pag. 8 di 11 Inoltre, non è neppure emerso il grado di responsabilità che connota la declaratoria in esame, elemento che - come già evidenziato - risulta assente nella declaratoria relativa alla categoria di appartenenza dei ricorrenti, della cui della cui prova essi erano gravati.
A dispetto di quanto sostenuto nelle note da ultimo depositate, non integra il tipo di responsabilità richiesto alla declaratoria quella sottesa alla sottoscrizione del verbale di tumulazione e ricevimento della salma, in quanto atto ricoperto da fede pubblica. La disposizione pattizia relativa al profilo C richiede una responsabilità di risultato rispetto ad obbiettivi, standards di rendimento prestabiliti, tipologia di responsabilità invero neppure prospettata in ricorso.
In definitiva, non essendo emerso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del profilo di apparenza, va rigettata la domanda di condanna alle differenze retributive.
Deve, altresì, ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno.
È noto che il danno non patrimoniale, anche quando afferisce alla lesione di diritti inviolabili, come prospettato dai ricorrenti, deve essere allegato e provato e che l'onere di provarne la sussistenza è in capo al danneggiato, prova che può essere validamente fornita anche a mezzo di presunzioni. Il danneggiato, in tal caso dovrà comunque allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
La Suprema Corte ha difatti precisato, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, che il “danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza,…da respingere è l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse… deve affermarsi invece che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione dei tempi. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di
Pag. 9 di 11 pregiudizio che si proietta nel futuro sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa.” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003).
L'orientamento riportato è stato, di recente, ribadito dalla Suprema Corte, laddove ha avuto modo di affermare che: “il danno non patrimoniale, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass.
Civ., sez. III, ordinanza del 18 gennaio 2018 n. 907; più di recente Cassazione civile sez. VI 31/03/2021 n. 8861).
Nel caso concreto, la domanda risarcitoria si fonda su mere affermazioni generiche, prive dell'indicazione di fatti storici dai quali possa desumersi, anche solo in via presuntiva, l'esistenza di un effettivo pregiudizio. I ricorrenti, infatti, si sono limitati ad allegare di aver subìto un danno alla salute in ragione delle condizioni dei locali in cui prestano servizio, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la concreta incidenza pregiudizievole sulla loro integrità psico-fisica.
L'unico capitolo di prova articolato sul punto (vero è che il locali del cimitero comunale sono insalubri e privi dell'acqua calda ed all'interno degli stessi è installato un ripetitore radio della Polizia Municipale di ”, in disparte la parziale CP_1 connotazione valutativa, non ha trovato riscontro all'esito dell'istruttoria, dal momento che il teste non ha saputo riferire nulla al riguardo “per non avere mai utilizzato i Tes_1 servizi”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente ricorso, rimanendo assorbite le ulteriori difese ed eccezioni di parte convenuta.
Pag. 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido in capo alle parti nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M 55/1014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e all'attività processuale volta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali pari a € 4.629,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Sciacca, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Leonardo CA
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