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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12862 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza di trattazione scritta del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 6239 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente tra
(Avv.to D. Binda ) Parte_1
opponente e
(Avv.to C. Giordano ) CP_1
opposto
( Avv.to O. Stanzione ) Controparte_2
opposto OGGETTO : opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed avvisi di addebito sottesi CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/2/2025 l'opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202500002480000 notificatagli lil 3/2/2025 in riferimento ai soli avvisi di addebiti sottesi, per come di seguito specificati:
1. avviso n. 397 2023 0019067349 000 asseritamente notificato il 19.12.2023, relativo a Contributi I.v.s. anni 2020, 2021, 2022 dell'importo complessivo di € 8.632,94;
2. avviso n. 397 2023 0019607860 000 asseritamente notificato il 19.12.2023, relativo a Contributi I.v.s. del 2016 dell'importo complessivo di € 17.983,47;
3. avviso n. 397 2023 00196 80240 000 asseritamente notificato il 19.12.2023, relativo a Contributi I.v.s. del 2018 dell'importo complessivo di € 14.338,36;
4. avviso n. 397 2024 0007770862 000 asseritamente notificato il 22.08.2024, relativo a Contributi I.v.s. del 2019 dell'importo complessivo di € 12.102,52. per un totale di € 53.057,29 (cinquantatremilacinquantasette/29). Argomentava in ordine : alla mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi , all'intervenuta prescrizione e decadenza ex art 25 D. lgs n. 46/99 , alla nullità della comunicazione preventiva di fermo per mancata indicazione del computo degli interessi , e nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per computo sanzioni ed interessi durante periodo di emergenza nazionale. Concludeva chiedendo , che il Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro volesse :
“In via principale, accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dal provvedimento opposto per come dimostrato in ricorso e in ogni caso accertare la totale assenza di debenza e l'inesistenza e mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi al provvedimento opposto, accertando e dichiarando la carenza dei titoli e dunque l'inesigibilità delle somme per come richieste, stante l'intervenuta prescrizione e /o decadenza del diritto a riscuotere le somme richieste per tutti i motivi indicati nel presente ricorso;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi dovuti dal ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso;
in via alternativa e subordinata qualora l'ecc.mo Tribunale adito si ritenga incompetente a giudicare tutta o parte dei crediti impugnati, concedere termine di legge al fine di poter adire il Giudice competente a giudicare su dette somme, senza pregiudizio per parte ricorrente. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio l' argomentando in ordine, CP_1 alla inammissibilità dell'opposizione per tardività ; sosteneva la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi , mai impugnati nel termine previsto ex lege , e pertanto deduceva che parte ricorrente non poteva eccepire fatti estintivi o modificativi antecedenti la formazione del titolo stante l'irretrattabilità del credito sotteso agli avvisi di addebito notificati e non impugnati . Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile rigetto del ricorso con vittoria di spese ed ,in ogni caso, di essere tenuto indenne da spese di lite . Si costituiva l' , opponendosi alla richiesta di Controparte_2 sospensione e deducendo in ordine all'inammissibilità del ricorso , al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni attinenti la notifica degli avvisi di addebito sottesi ed il merito della pretesa ,all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notifica di atti interruttivi posteriori alla notifica degli avvisi di addebito sottesi , alla correttezza del calcolo degli interessi Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso , la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese . Autorizzato il deposito di note , disposta la trattazione scritta , la causa viene decisa . Deve in primis osservarsi che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo di cui la cartella di pagamento costituisce un estratto ) può proporsi : a) l' opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro, ovvero proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); b) l' opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento. siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene nella formulazione dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. n. 46/99 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” . Ciò detto deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dall' (all. da 1 a 4 alla CP_1 memoria ) risulta la rituale notifica via pec degli avvisi di addebito sottesi alla CP_1 comunicazione preventiva di fermo impugnata;
rispettivamente i primi tre avvisi sono stati notificati il 19/12/2023 ed il quarto avviso il 22/8/2024 . Tale documentazione non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente.
Non essendo stata proposta tempestiva opposizione agli avvisi di addebito ritualmente notificati è precluso all'opponente far valere vizi di merito quali decadenza e prescrizione antecedente alla notifica degli avvisi di addebito non tempestivamente opposti;
è altresì precluso far valere vizi in ordine alla modalità di calcolo degli interessi - contenuta peraltro esclusivamente negli avvisi di addebito sottesi . . Ad abundantiam si rileva che la contestazione alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi è infondata;
sul punto è sufficiente richiamare quanto statuito dalla S.C. che ha reiteratamente ritenuto sufficiente sul punto la motivazione per relationem con richiamo agli atti sottesi con indicazione dei periodi temporali di riferimento , essendo, per il resto, il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr. Cass. n. 8508 / 2019 e n° 2260/2022 Dalla notifica degli avvisi di addebito opposti alla notifica dell'intimazione di pagamento non risulta maturato il termine di prescrizione. Alle stregua di tali considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
respinge il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell' e dell' CP_1 Controparte_2
di € 6114,00 per ciascuno oltre accessori a titolo di compensi professionali
[...]
Roma 15/12/2025 Il G.L.
Dott.ssa E.Capaccioli