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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1375/2023 V.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Giuliana D'Alessandro, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Data della decisione: 20.11.2025
CONCLUSIONI
1 Per : Parte_1
“disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento presso il Persona_1
padre Signor la quale con egli continuerà a risiedere e abitare ai fini anagrafici Parte_1
nella residenza sita in Mariano Comense (CO) Via Montebello n. 61 o dovunque quest'ultimo sposterà la propria residenza”.
Ragioni della decisione
Premesso in fatto che:
1. e , con sentenza n. 2586 del 25.11.2019 (RG Parte_1 Parte_2
7969/2019 del Tribunale di Monza), veniva disposto tra le condizioni che la figlia minore venisse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
prevalente e residenza anagrafica preso il padre con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé come da calendario riportato nel provvedimento sopra richiamato;
veniva, altresì, disposto il mantenimento indiretto a carico della madre per l'importo di euro 130 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Dalla sentenza di divorzio, la madre non si è più occupata della figlia minore né moralmente, né economicamente, tant'è che l'ha più incontrata.
3. All'udienza del 7.12.2023 di prima comparizione delle parti, veniva sentita parte ricorrente che confermava quanto espresso in ricorso, ovvero che dopo l'inizio del covid la madre non si era più fatta sentire con la propria figlia. Il ricorrente informava il Giudice che le parti hanno altri tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Il Giudice rinviava all'udienza del
9.5.2024 al fine di rinnovare la notifica alla resistente;
nel frattempo, il G.I. disponeva l'affidamento della figlia in via esclusiva al padre per quanto riguarda l'aspetto scolastico.
4. All'udienza del 9.5.2024, veniva domandata nuovamente la rinnovazione della notifica alla resistente e venivano disposte le indagini patrimoniali sulla resistente ex art. 210-213 c.p.c..
L'udienza veniva rinviata al 2.10.2024.
5. All'udienza del 2.10.2024 il Giudice domandava di rinnovare ulteriormente la notifica alla resistente, rinviando la causa al 15.4.2025.
6. All'udienza del 15.4.2025, la procuratrice di parte ricorrente informava il Giudice del mancato perfezionamento della notifica alla resistente;
il Giudice rinviava per la rinnovazione della notifica all'udienza del 16.7.2025, poi rinviata al 14.10.2025;
7. All'udienza del 14.10.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 309
c.p.c.
8. All'udienza del 28.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione a seguito di discussione orale, ove parte ricorrente concludeva per l'affido super esclusivo della minore.
2 Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice Relatore. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni del ricorrente e la produzione documentale versata in atti offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché per ordine del Giudice relatore.
SULLA PRONUNZIA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Il ricorrente ha dedotto che dalla pronuncia divorzile, allorquando il collocamento della minore era stato modificato presso la residenza del padre, la madre non ha avuto più contatti Per_1 con la minore. Tant'è che l'affido condiviso vigente fino all'epoca del divorzio non tutela attualmente le esigenze della minore stante l'assenza di accudimento morale e materiale Per_1 di quest'ultima da parte della madre.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto affidamento, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, il ricorrente ha domandato l'affidamento super-esclusivo della minore a sé, con pedissequo collocamento presso di sé.
Preliminarmente, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice
3 una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali, risulti maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore l'affidamento esclusivo della medesima al padre con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute e residenza della figlia minore (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.).
Ed invero, emerge chiaramente dagli atti l'assenza attuale della madre nella vita della figlia, la quale non si è più occupata da fine novembre 2019 di lei nemmeno nel sostentamento economico;
la madre, allo stato, non condivide di fatto in alcun modo le esigenze quotidiane di crescita, educazione ed istruzione della figlia, da sempre delegate in via esclusiva, al padre.
Alla luce di tutto quanto esposto, di fronte all'attuale lontananza anche fisica della madre
(residente in [...]), appare opportuno, al fine di tutelare il preminente interesse della minore, disporre l'affidamento esclusivo del medesimo al padre, con concentrazione altresì in capo al medesimo di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute, residenza della figlia, stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità della medesima che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neanche delle decisioni più rilevanti per la minore e dall'altro esporrebbe gli stessi ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse.
Ed invero, il padre è l'unico che si è sempre occupata della figlia.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000,
n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010
n. 6606) che sussistano i presupposti per attribuire al padre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla
4 salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentire al medesimo di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
Con riferimento al collocamento della figlia al fine di garantire e tutelare anzitutto la stabilità emotiva della minore e il diritto degli stessi a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che la minore resti collocato in via prevalente presso il padre, con cui hanno sempre condiviso la loro quotidianità.
Alla luce dell'abbandono materno, ravvisata la necessità di un intervento da parte di professionisti terzi che possano promuovere azioni volte a sostenere i rapporti tra madre e figlia, appare opportuno incaricare il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di
Mariano Comense) di regolamentare gli incontri madre-figlia su richiesta della madre, allorquando quest'ultima palesi la volontà di costruire un rapporto con la propria figlia.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Resta invariato il contributo di mantenimento indiretto da parte della madre di euro 130,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, così come statuito nella sentenza di divorzio e per le quali non si è domandata alcuna modifica.
Orbene, ha dichiarato di guadagnare 2.308 euro mensili netti per Parte_1
l'annualità 2021 (cfr. 730 2022);
2.266 euro per l'annualità 2022 (cfr. CU 2023) ed euro 2.384 per l'annualità 2023 (cfr. PF 2024); vive con i due fratelli percettori di reddito, uno per euro
2.000 mensili e l'altro 1.800 euro mensili;
con oneri abitativi di euro 330 mensili, oltre alla proprietà di ½ box sito in Milano.
Invece, , dalle indagini patrimoniali esperite risulta aver guadagnato euro CP_1
945 per l'annualità 2021 (cfr. 730 2022); risultando aver lavorato sino al 2023.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la minore sia interamente percepito dal padre, quale genitore affidatario e collocatario della figlia minore, nonché usufruire al 100% delle detrazioni fiscali, stante l'affido esclusivo in favore del padre.
SPESE PROCESSUALI
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della figlia, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
5 1. DISPONE l'affido della figlia minore (6.4.2010) in via super-esclusiva Persona_1
al padre;
2. CONFERMA il collocamento della minore presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori (Comune di Mariano Comense) attivi la presa in carico della minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia, ove la prima si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore;
5. CONFERMA le ulteriori condizioni già disposte in sede di divorzio;
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in data 21.11.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
MANDA alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai Servizi Sociali presso il
Comune di Mariano Comense.
Il Presidente rel. est.
dott. Alessandro Petronzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1375/2023 V.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Giuliana D'Alessandro, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Data della decisione: 20.11.2025
CONCLUSIONI
1 Per : Parte_1
“disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento presso il Persona_1
padre Signor la quale con egli continuerà a risiedere e abitare ai fini anagrafici Parte_1
nella residenza sita in Mariano Comense (CO) Via Montebello n. 61 o dovunque quest'ultimo sposterà la propria residenza”.
Ragioni della decisione
Premesso in fatto che:
1. e , con sentenza n. 2586 del 25.11.2019 (RG Parte_1 Parte_2
7969/2019 del Tribunale di Monza), veniva disposto tra le condizioni che la figlia minore venisse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
prevalente e residenza anagrafica preso il padre con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé come da calendario riportato nel provvedimento sopra richiamato;
veniva, altresì, disposto il mantenimento indiretto a carico della madre per l'importo di euro 130 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Dalla sentenza di divorzio, la madre non si è più occupata della figlia minore né moralmente, né economicamente, tant'è che l'ha più incontrata.
3. All'udienza del 7.12.2023 di prima comparizione delle parti, veniva sentita parte ricorrente che confermava quanto espresso in ricorso, ovvero che dopo l'inizio del covid la madre non si era più fatta sentire con la propria figlia. Il ricorrente informava il Giudice che le parti hanno altri tre figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Il Giudice rinviava all'udienza del
9.5.2024 al fine di rinnovare la notifica alla resistente;
nel frattempo, il G.I. disponeva l'affidamento della figlia in via esclusiva al padre per quanto riguarda l'aspetto scolastico.
4. All'udienza del 9.5.2024, veniva domandata nuovamente la rinnovazione della notifica alla resistente e venivano disposte le indagini patrimoniali sulla resistente ex art. 210-213 c.p.c..
L'udienza veniva rinviata al 2.10.2024.
5. All'udienza del 2.10.2024 il Giudice domandava di rinnovare ulteriormente la notifica alla resistente, rinviando la causa al 15.4.2025.
6. All'udienza del 15.4.2025, la procuratrice di parte ricorrente informava il Giudice del mancato perfezionamento della notifica alla resistente;
il Giudice rinviava per la rinnovazione della notifica all'udienza del 16.7.2025, poi rinviata al 14.10.2025;
7. All'udienza del 14.10.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 309
c.p.c.
8. All'udienza del 28.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione a seguito di discussione orale, ove parte ricorrente concludeva per l'affido super esclusivo della minore.
2 Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice Relatore. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni del ricorrente e la produzione documentale versata in atti offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché per ordine del Giudice relatore.
SULLA PRONUNZIA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Il ricorrente ha dedotto che dalla pronuncia divorzile, allorquando il collocamento della minore era stato modificato presso la residenza del padre, la madre non ha avuto più contatti Per_1 con la minore. Tant'è che l'affido condiviso vigente fino all'epoca del divorzio non tutela attualmente le esigenze della minore stante l'assenza di accudimento morale e materiale Per_1 di quest'ultima da parte della madre.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto affidamento, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, il ricorrente ha domandato l'affidamento super-esclusivo della minore a sé, con pedissequo collocamento presso di sé.
Preliminarmente, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice
3 una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che, mentre l'affidamento condiviso, rappresentando la regola non necessita di particolari motivazioni per essere disposto, l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze processuali, risulti maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore l'affidamento esclusivo della medesima al padre con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute e residenza della figlia minore (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.).
Ed invero, emerge chiaramente dagli atti l'assenza attuale della madre nella vita della figlia, la quale non si è più occupata da fine novembre 2019 di lei nemmeno nel sostentamento economico;
la madre, allo stato, non condivide di fatto in alcun modo le esigenze quotidiane di crescita, educazione ed istruzione della figlia, da sempre delegate in via esclusiva, al padre.
Alla luce di tutto quanto esposto, di fronte all'attuale lontananza anche fisica della madre
(residente in [...]), appare opportuno, al fine di tutelare il preminente interesse della minore, disporre l'affidamento esclusivo del medesimo al padre, con concentrazione altresì in capo al medesimo di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute, residenza della figlia, stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità della medesima che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neanche delle decisioni più rilevanti per la minore e dall'altro esporrebbe gli stessi ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse.
Ed invero, il padre è l'unico che si è sempre occupata della figlia.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000,
n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010
n. 6606) che sussistano i presupposti per attribuire al padre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla
4 salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentire al medesimo di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
Con riferimento al collocamento della figlia al fine di garantire e tutelare anzitutto la stabilità emotiva della minore e il diritto degli stessi a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che la minore resti collocato in via prevalente presso il padre, con cui hanno sempre condiviso la loro quotidianità.
Alla luce dell'abbandono materno, ravvisata la necessità di un intervento da parte di professionisti terzi che possano promuovere azioni volte a sostenere i rapporti tra madre e figlia, appare opportuno incaricare il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di
Mariano Comense) di regolamentare gli incontri madre-figlia su richiesta della madre, allorquando quest'ultima palesi la volontà di costruire un rapporto con la propria figlia.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Resta invariato il contributo di mantenimento indiretto da parte della madre di euro 130,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, così come statuito nella sentenza di divorzio e per le quali non si è domandata alcuna modifica.
Orbene, ha dichiarato di guadagnare 2.308 euro mensili netti per Parte_1
l'annualità 2021 (cfr. 730 2022);
2.266 euro per l'annualità 2022 (cfr. CU 2023) ed euro 2.384 per l'annualità 2023 (cfr. PF 2024); vive con i due fratelli percettori di reddito, uno per euro
2.000 mensili e l'altro 1.800 euro mensili;
con oneri abitativi di euro 330 mensili, oltre alla proprietà di ½ box sito in Milano.
Invece, , dalle indagini patrimoniali esperite risulta aver guadagnato euro CP_1
945 per l'annualità 2021 (cfr. 730 2022); risultando aver lavorato sino al 2023.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la minore sia interamente percepito dal padre, quale genitore affidatario e collocatario della figlia minore, nonché usufruire al 100% delle detrazioni fiscali, stante l'affido esclusivo in favore del padre.
SPESE PROCESSUALI
Il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della figlia, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
5 1. DISPONE l'affido della figlia minore (6.4.2010) in via super-esclusiva Persona_1
al padre;
2. CONFERMA il collocamento della minore presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto disposto in parte motiva;
4. PREVEDE che il Servizi Tutela Minori (Comune di Mariano Comense) attivi la presa in carico della minore e del nucleo familiare, demandando al Servizio:
- di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia, ove la prima si palesi, secondo i tempi e le modalità ritenuti più rispondenti all'interesse del minore;
5. CONFERMA le ulteriori condizioni già disposte in sede di divorzio;
6. SPESE DI LITE compensate.
Così deciso in data 21.11.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
MANDA alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai Servizi Sociali presso il
Comune di Mariano Comense.
Il Presidente rel. est.
dott. Alessandro Petronzi
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