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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 307/2022 R.G. proposta da
– C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 6, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Domenico Scutifero (C.F.:
– PEC: , presso lo studio C.F._2 Email_1 del quale, in Casabona, Via Luparella n. 68, è domiciliato;
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e numero di iscrizione TE al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. P.IVA (gruppo): , con P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio, n.63, costituita in luogo della
[...] per mezzo della mandataria con sede legale in TE CO
Venezia – Mestre, Via Terraglio, n.63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo n. , P.IVA (gruppo): , rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_3 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.: - PEC: C.F._3
, presso lo studio del quale, in Milano, Corso Monforte n.13, è Email_2 domiciliata;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 11.09.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
I.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 57/2022 (R.G.N. 1840/2021), ritualmente notificato, il Sig. , premettendo di essere stato ingiunto per il pagamento Parte_1 in favore della della complessiva somma di € 9.567,12, oltre TE interessi come da domanda, nonché delle spese e competenze di lite ed accessori di legge, proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo l'inesistenza di valido atto legittimante la richiesta creditoria, per non avere il medesimo stipulato con la (cedente di Banca Parte_2
Ifis s.p.a., a sua volta cedente di alcun contratto di finanziamento TE
e di mutuo, con conseguente nullità ed inefficacia nei suoi confronti di quello allegato da
[...]
Per tali motivi, impugnava la documentazione prodotta dall'opposta nel TE procedimento monitorio, per non averla sottoscritta ed accettata, con conseguente non dovutezza degli importi richiesti.
Adduceva nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., che, non avendo la controparte proposto istanza di verificazione di scrittura privata a seguito del disconoscimento della firma sul contratto di finanziamento, per presunzione legale, la medesima non ha evidentemente inteso avvalersi della scrittura stessa come mezzo di prova.
Nel richiedere l'accertamento delle suddette allegazioni concludeva per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
I.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.2022 si costituiva la
[...] eccependo la genericità ed infondatezza dell'opposizione e specificamente TE dell'eccezione relativa alla mancata stipula del contratto di finanziamento, e ribadendo la legittimità della pretesa creditoria per avere fornito tutta la documentazione occorrente per la prova del credito
(contratto, documenti di identità del soggetto finanziato e del coobbligato). In particolare, rispetto al mancato riconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del , Pt_1 impugnava il disconoscimento, atteso il mancato rispetto della forma all'uopo prescritta, con specifico riferimento al documento ed al relativo profilo in contestazione, essendo, invece, quella formulata da controparte una eccezione generica ed equivoca.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 57/2022; in
2 subordine, chiedeva accertarsi l'eventuale minor somma dovuta dal in ragione del contratto Pt_1 di prestito allegato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, entrambe le parti producevano documentazione.
I.3. Con ordinanza del 29.03.2023, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione, trattandosi di controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali è prevista l'obbligatorietà del relativo tentativo.
Esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, e concessi i termini ex art. 183 c. 6, c.p.c., la causa, dopo il deposito delle memorie, veniva rinviata all'udienza del 11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 37137 del 19 dicembre 2022, sulla compatibilità della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con la modalità di trattazione scritta).
Medio tempore, con atto depositato il 24.01.2025, si costituiva in giudizio, per mezzo della mandataria la in persona del legale CO TE rappresentante p.t., costituita in luogo della per effetto di TE intervenuta fusione, chiedendo l'estromissione di quest'ultima dal giudizio (per essere la prima divenuta titolare del credito per cui è causa, come da documentazione prodotta) e l'accoglimento della domanda creditoria, come da motivi già esplicati dalla precedente difesa.
II. A seguito della emissione di decreto ingiuntivo per somme rivendicate (oggi) dalla
[...] per mezzo della mandataria nei confronti di TE CO
, per l'inadempimento di quest'ultimo al pagamento delle rate del finanziamento Parte_1 emesso in suo favore, il medesimo adduce l'invalidità ed inefficacia del contratto de quo per non averlo sottoscritto.
Deve premettersi che in tema di disconoscimento di scrittura privata, risulta necessario che colui che intende negare la paternità della sottoscrizione o della scrittura lo faccia in maniera formale e inequivocabile, specificando il documento al quale si riferisce: il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, infatti, deve comunque rivestire i caratteri della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass.
Civ. Ordinanza n.35290/2023).
La più recente giurisprudenza ha inoltre precisato che la genericità ed indeterminatezza del disconoscimento si ha allorquando vengano prodotti numerosi documenti e colui che li disconosce non specifica esattamente a quale di questi ci si riferisca, nonché qualora si contesti in maniera eccessivamente generica il documento senza specifico riferimento al contenuto contestato ovvero alla firma di cui non si riconosce la paternità (v. Cass. Civ. Ordinanza 2723/2025).
3 Nel caso che ci occupa, essendo posto alla base della pretesa creditoria un unico documento, consistente nel contratto di finanziamento prodotto ed identificato da entrambe le parti processuali, può ritenersi valido il disconoscimento della sottoscrizione operato dall'attore opponente, non sussistendo alternativa rispetto all'oggetto del disconoscimento medesimo.
Orbene, l'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o sia giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione. Il relativo giudizio (art. 216 c.p.c.) consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura. Qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017;
Cass. 155/1994): pertanto, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass. 2347/1987).
In tema di prova civile, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte. Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. Civ. Ordinanza n. 3602/2024).
Ed ancora, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento
(Cass. 2411/2005 – Cass. Ordinanza 17902/2018).
Nella fattispecie, la convenuta opposta, a seguito del disconoscimento da parte dell'opponente, non ha provveduto a proporre istanza di verificazione della scrittura posta alla base della pretesa creditoria, né nell'atto di costituzione né nell'unica memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata, limitandosi ad opporre la genericità ed equivocità dell'eccezione avversa, con conseguente rinuncia ad avvalersi del documento contestato quale elemento di prova del credito addotto.
Non avendo la fornito alcun ulteriore elemento istruttorio volto a TE dimostrare il titolo della pretesa creditoria, la stessa rimane priva di fondamento.
Per i motivi suesposti, l'opposizione deve essere accolta.
Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii. sulla base delle voci di compenso spettanti e i relativi importi,
4 liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, e più specificamente in applicazione dei valori minimi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 307/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 57/2022 (R.G.N.
1840/2021);
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., costituita TE in luogo della per mezzo della mandataria TE [...]
convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze del presente CO procedimento in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 2.540,00, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.
Così deciso in Crotone, il 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 307/2022 R.G. proposta da
– C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 6, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Domenico Scutifero (C.F.:
– PEC: , presso lo studio C.F._2 Email_1 del quale, in Casabona, Via Luparella n. 68, è domiciliato;
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e numero di iscrizione TE al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. P.IVA (gruppo): , con P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio, n.63, costituita in luogo della
[...] per mezzo della mandataria con sede legale in TE CO
Venezia – Mestre, Via Terraglio, n.63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo n. , P.IVA (gruppo): , rappresentata e difesa, in forza di P.IVA_3 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.: - PEC: C.F._3
, presso lo studio del quale, in Milano, Corso Monforte n.13, è Email_2 domiciliata;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 11.09.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
I.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 57/2022 (R.G.N. 1840/2021), ritualmente notificato, il Sig. , premettendo di essere stato ingiunto per il pagamento Parte_1 in favore della della complessiva somma di € 9.567,12, oltre TE interessi come da domanda, nonché delle spese e competenze di lite ed accessori di legge, proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo l'inesistenza di valido atto legittimante la richiesta creditoria, per non avere il medesimo stipulato con la (cedente di Banca Parte_2
Ifis s.p.a., a sua volta cedente di alcun contratto di finanziamento TE
e di mutuo, con conseguente nullità ed inefficacia nei suoi confronti di quello allegato da
[...]
Per tali motivi, impugnava la documentazione prodotta dall'opposta nel TE procedimento monitorio, per non averla sottoscritta ed accettata, con conseguente non dovutezza degli importi richiesti.
Adduceva nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., che, non avendo la controparte proposto istanza di verificazione di scrittura privata a seguito del disconoscimento della firma sul contratto di finanziamento, per presunzione legale, la medesima non ha evidentemente inteso avvalersi della scrittura stessa come mezzo di prova.
Nel richiedere l'accertamento delle suddette allegazioni concludeva per la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
I.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.2022 si costituiva la
[...] eccependo la genericità ed infondatezza dell'opposizione e specificamente TE dell'eccezione relativa alla mancata stipula del contratto di finanziamento, e ribadendo la legittimità della pretesa creditoria per avere fornito tutta la documentazione occorrente per la prova del credito
(contratto, documenti di identità del soggetto finanziato e del coobbligato). In particolare, rispetto al mancato riconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del , Pt_1 impugnava il disconoscimento, atteso il mancato rispetto della forma all'uopo prescritta, con specifico riferimento al documento ed al relativo profilo in contestazione, essendo, invece, quella formulata da controparte una eccezione generica ed equivoca.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 57/2022; in
2 subordine, chiedeva accertarsi l'eventuale minor somma dovuta dal in ragione del contratto Pt_1 di prestito allegato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, entrambe le parti producevano documentazione.
I.3. Con ordinanza del 29.03.2023, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione, trattandosi di controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali è prevista l'obbligatorietà del relativo tentativo.
Esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, e concessi i termini ex art. 183 c. 6, c.p.c., la causa, dopo il deposito delle memorie, veniva rinviata all'udienza del 11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 37137 del 19 dicembre 2022, sulla compatibilità della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con la modalità di trattazione scritta).
Medio tempore, con atto depositato il 24.01.2025, si costituiva in giudizio, per mezzo della mandataria la in persona del legale CO TE rappresentante p.t., costituita in luogo della per effetto di TE intervenuta fusione, chiedendo l'estromissione di quest'ultima dal giudizio (per essere la prima divenuta titolare del credito per cui è causa, come da documentazione prodotta) e l'accoglimento della domanda creditoria, come da motivi già esplicati dalla precedente difesa.
II. A seguito della emissione di decreto ingiuntivo per somme rivendicate (oggi) dalla
[...] per mezzo della mandataria nei confronti di TE CO
, per l'inadempimento di quest'ultimo al pagamento delle rate del finanziamento Parte_1 emesso in suo favore, il medesimo adduce l'invalidità ed inefficacia del contratto de quo per non averlo sottoscritto.
Deve premettersi che in tema di disconoscimento di scrittura privata, risulta necessario che colui che intende negare la paternità della sottoscrizione o della scrittura lo faccia in maniera formale e inequivocabile, specificando il documento al quale si riferisce: il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, infatti, deve comunque rivestire i caratteri della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile (Cass.
Civ. Ordinanza n.35290/2023).
La più recente giurisprudenza ha inoltre precisato che la genericità ed indeterminatezza del disconoscimento si ha allorquando vengano prodotti numerosi documenti e colui che li disconosce non specifica esattamente a quale di questi ci si riferisca, nonché qualora si contesti in maniera eccessivamente generica il documento senza specifico riferimento al contenuto contestato ovvero alla firma di cui non si riconosce la paternità (v. Cass. Civ. Ordinanza 2723/2025).
3 Nel caso che ci occupa, essendo posto alla base della pretesa creditoria un unico documento, consistente nel contratto di finanziamento prodotto ed identificato da entrambe le parti processuali, può ritenersi valido il disconoscimento della sottoscrizione operato dall'attore opponente, non sussistendo alternativa rispetto all'oggetto del disconoscimento medesimo.
Orbene, l'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o sia giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione. Il relativo giudizio (art. 216 c.p.c.) consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura. Qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017;
Cass. 155/1994): pertanto, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass. 2347/1987).
In tema di prova civile, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte. Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. Civ. Ordinanza n. 3602/2024).
Ed ancora, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento
(Cass. 2411/2005 – Cass. Ordinanza 17902/2018).
Nella fattispecie, la convenuta opposta, a seguito del disconoscimento da parte dell'opponente, non ha provveduto a proporre istanza di verificazione della scrittura posta alla base della pretesa creditoria, né nell'atto di costituzione né nell'unica memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata, limitandosi ad opporre la genericità ed equivocità dell'eccezione avversa, con conseguente rinuncia ad avvalersi del documento contestato quale elemento di prova del credito addotto.
Non avendo la fornito alcun ulteriore elemento istruttorio volto a TE dimostrare il titolo della pretesa creditoria, la stessa rimane priva di fondamento.
Per i motivi suesposti, l'opposizione deve essere accolta.
Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii. sulla base delle voci di compenso spettanti e i relativi importi,
4 liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, e più specificamente in applicazione dei valori minimi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 307/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 57/2022 (R.G.N.
1840/2021);
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., costituita TE in luogo della per mezzo della mandataria TE [...]
convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze del presente CO procedimento in favore dell'attore opponente, che si liquidano in € 2.540,00, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.
Così deciso in Crotone, il 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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