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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 317/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENO Parte_1 C.F._1
MANTOVANI
ATTRICE
Contro
(C.F. ), difeso dall'avv. PIETRO GASPAROLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via principale e di merito:
Dato atto di quanto esposto, dedotto e richiesto nell'atto d'appello, nonché di quanto esposto, dedotto e richiesto avanti il Giudice di Pace di Padova, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n.
1 1240/2024 – Repert. N. 1605/2024 - R.G. n. 2486/2023 – Sentenza n. cronologico 8264/2024: respinta ogni diversa domanda ed eccezione ex adverso formulata, condannarsi il (C.F. Controparte_1
), sito in Padova, via Cesare Battisti n. 149, nella persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 alla rifusione alla sig.ra delle spese e competenze professionali relative alla procedura Parte_1 di mediazione n. 18MED2023 avanti la Camera di Mediazione di Padova, pari ad €. 2.020,22, o la diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo.
Condannarsi altresì Il alla restituzione delle somme ricevute dalla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di pagamento della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1240/2024, pari ad €. Parte_1
1.459,12, oltre agli interessi legali dalla data del 12.07.2024 sino al saldo effettivo.
Spese e competenze professionali, anche relative al giudizio di primo grado, rifuse come per legge.
: Controparte_1
Nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile, infondato ed indimostrato, e per tutte le altre ragioni esposte, confermandosi la sentenza appellata.
In ogni caso:
Con ogni riserva nel merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite, sia quelle della procedura di mediazione, sia quelle del giudizio di primo grado e d'appello.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1240/2024 che ha rigettato la Parte_1 sua domanda di rifusione delle spese relative all'attivazione e successiva trattazione della procedura di mediazione, correlata all'impugnazione della delibera assembleare del del Controparte_1
4.10.2022, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite, per i seguenti motivi: 1) erronea attribuzione di rilevanza all'approvazione di nuova delibera sanante la precedente, permanendo contrasto tra le parti in ordine alle spese, quantomeno dell'attivazione della mediazione;
2) erronea valutazione di legittimità della delibera impugnata, vista la mancata indicazione dell'elenco dei partecipanti al voto e del numero dei votanti a favore;
3) erronea valutazione della delibera come meramente irregolare e comunque soggetta a conferma in seguito a successiva convocazione;
4) inopportunità del giudizio di valore espresso nella sentenza sulle finalità dell'iniziativa; ha concluso pertanto per la riforma integrale della sentenza impugnata con accoglimento della domanda di condanna del al pagamento CP_1 di euro 2.020,22, con restituzione altresì di quanto pagato in esecuzione della prima sentenza.
1.1 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello, contestando la carenza di Controparte_1 interesse rispetto ai motivi 1), 3) e 4), trattandosi di motivazioni e considerazioni del Giudice che non attengono alla ratio decidendi, ovvero la ritenuta legittimità della delibera impugnata, e l'infondatezza del numero 2.
1.2 La causa, di natura documentale, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'appello è infondato e va rigettato, pur dovendosi in parte correggere la motivazione del giudice di prime cure.
Va premesso che, come correttamente evidenziato dall'appellato, la motivazione fondante il rigetto della domanda di rifusione delle spese è stata la ritenuta sostanziale legittimità della delibera, apparendo invece irrilevanti, al fine del decidere, le altre considerazioni svolte dal giudice in sentenza e fatte oggetto di censura ai motivi 1), 3) e 4).
3 Con riferimento quindi all'unico motivo rilevante, ovvero il 2), appare corretto il rilievo di parte appellante circa l'annullabilità di detta delibera, in conformità al consolidato orientamento di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. 4806 del 2005 “In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art.
1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote”), dal momento che la stessa si limitava a riportare l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto consuntivo, senza alcuna indicazione dei votanti.
Appare, tuttavia, assorbente al fine del decidere la considerazione che, ferma l'astratta annullabilità della delibera, nessun interesse a detta impugnazione aveva la condomina . Pt_1
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (Cass. ord. 11214 del
2013).
Ancora “la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto
– alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è CP_1 limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea” (Cass. n. 5129 del 2024).
4 Con specifico poi riferimento alla dedotta annullabilità per la mancata individuazione dei soggetti votanti si legge in Cass. 23903 del 2016 che “Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari di condominio, devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonché i valori delle rispettive quote millesimali, ciò pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, però, unicamente funzionale alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale ed all'elemento personale, come ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, cui è riservato potere di impugnazione ex art. 1137 c.c., o a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 810 del 29/01/1999)”.
Nel caso in esame mai l'appellante ha dedotto che fossero mancate le maggioranze prescritte, limitandosi a un rilievo di carattere formale.
Ne discende che, difettando l'interesse a impugnare la delibera, non vi può essere alcun diritto alla rifusione delle spese sostenute per la mediazione prodromica a detta impugnazione.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese del presente grado, liquidate in misura pari ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionali atteso il mancato deposito di scritti difensivi ulteriori.
Stante il rigetto integrale dell'appello, si dà atto che sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 1240/2024 del Giudice di Pace di
Padova.
Condanna altresì a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 1.276,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
5 Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228 del
24.12.2012.
Padova, 26 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 317/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENO Parte_1 C.F._1
MANTOVANI
ATTRICE
Contro
(C.F. ), difeso dall'avv. PIETRO GASPAROLI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via principale e di merito:
Dato atto di quanto esposto, dedotto e richiesto nell'atto d'appello, nonché di quanto esposto, dedotto e richiesto avanti il Giudice di Pace di Padova, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Padova n.
1 1240/2024 – Repert. N. 1605/2024 - R.G. n. 2486/2023 – Sentenza n. cronologico 8264/2024: respinta ogni diversa domanda ed eccezione ex adverso formulata, condannarsi il (C.F. Controparte_1
), sito in Padova, via Cesare Battisti n. 149, nella persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 alla rifusione alla sig.ra delle spese e competenze professionali relative alla procedura Parte_1 di mediazione n. 18MED2023 avanti la Camera di Mediazione di Padova, pari ad €. 2.020,22, o la diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo.
Condannarsi altresì Il alla restituzione delle somme ricevute dalla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di pagamento della sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1240/2024, pari ad €. Parte_1
1.459,12, oltre agli interessi legali dalla data del 12.07.2024 sino al saldo effettivo.
Spese e competenze professionali, anche relative al giudizio di primo grado, rifuse come per legge.
: Controparte_1
Nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile, infondato ed indimostrato, e per tutte le altre ragioni esposte, confermandosi la sentenza appellata.
In ogni caso:
Con ogni riserva nel merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite, sia quelle della procedura di mediazione, sia quelle del giudizio di primo grado e d'appello.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1240/2024 che ha rigettato la Parte_1 sua domanda di rifusione delle spese relative all'attivazione e successiva trattazione della procedura di mediazione, correlata all'impugnazione della delibera assembleare del del Controparte_1
4.10.2022, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite, per i seguenti motivi: 1) erronea attribuzione di rilevanza all'approvazione di nuova delibera sanante la precedente, permanendo contrasto tra le parti in ordine alle spese, quantomeno dell'attivazione della mediazione;
2) erronea valutazione di legittimità della delibera impugnata, vista la mancata indicazione dell'elenco dei partecipanti al voto e del numero dei votanti a favore;
3) erronea valutazione della delibera come meramente irregolare e comunque soggetta a conferma in seguito a successiva convocazione;
4) inopportunità del giudizio di valore espresso nella sentenza sulle finalità dell'iniziativa; ha concluso pertanto per la riforma integrale della sentenza impugnata con accoglimento della domanda di condanna del al pagamento CP_1 di euro 2.020,22, con restituzione altresì di quanto pagato in esecuzione della prima sentenza.
1.1 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello, contestando la carenza di Controparte_1 interesse rispetto ai motivi 1), 3) e 4), trattandosi di motivazioni e considerazioni del Giudice che non attengono alla ratio decidendi, ovvero la ritenuta legittimità della delibera impugnata, e l'infondatezza del numero 2.
1.2 La causa, di natura documentale, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'appello è infondato e va rigettato, pur dovendosi in parte correggere la motivazione del giudice di prime cure.
Va premesso che, come correttamente evidenziato dall'appellato, la motivazione fondante il rigetto della domanda di rifusione delle spese è stata la ritenuta sostanziale legittimità della delibera, apparendo invece irrilevanti, al fine del decidere, le altre considerazioni svolte dal giudice in sentenza e fatte oggetto di censura ai motivi 1), 3) e 4).
3 Con riferimento quindi all'unico motivo rilevante, ovvero il 2), appare corretto il rilievo di parte appellante circa l'annullabilità di detta delibera, in conformità al consolidato orientamento di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. 4806 del 2005 “In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art.
1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote”), dal momento che la stessa si limitava a riportare l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto consuntivo, senza alcuna indicazione dei votanti.
Appare, tuttavia, assorbente al fine del decidere la considerazione che, ferma l'astratta annullabilità della delibera, nessun interesse a detta impugnazione aveva la condomina . Pt_1
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (Cass. ord. 11214 del
2013).
Ancora “la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto
– alla legalità e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è CP_1 limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea” (Cass. n. 5129 del 2024).
4 Con specifico poi riferimento alla dedotta annullabilità per la mancata individuazione dei soggetti votanti si legge in Cass. 23903 del 2016 che “Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della validità delle deliberazioni assembleari di condominio, devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonché i valori delle rispettive quote millesimali, ciò pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso. Tale individuazione è, però, unicamente funzionale alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale ed all'elemento personale, come ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, cui è riservato potere di impugnazione ex art. 1137 c.c., o a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 810 del 29/01/1999)”.
Nel caso in esame mai l'appellante ha dedotto che fossero mancate le maggioranze prescritte, limitandosi a un rilievo di carattere formale.
Ne discende che, difettando l'interesse a impugnare la delibera, non vi può essere alcun diritto alla rifusione delle spese sostenute per la mediazione prodromica a detta impugnazione.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese del presente grado, liquidate in misura pari ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionali atteso il mancato deposito di scritti difensivi ulteriori.
Stante il rigetto integrale dell'appello, si dà atto che sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 1240/2024 del Giudice di Pace di
Padova.
Condanna altresì a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 1.276,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
5 Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese di giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228 del
24.12.2012.
Padova, 26 novembre 2025
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