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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9995/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco
ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. r.g. 9995/2022 promossa da:
(cod. fisc. difeso dall'avv. BARBARESCHI Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PINELLI, 23 10144 TORINO
ATTRICE
contro
, ( ) difesa dall'avv. BRAKUS VALENTINO ALESSIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 10 10128 TORINO
e
(C.F. ) difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. SANTAMARIA BACHERO MARIA;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
TR Bagetti 13 10143 Torino
e
(P.IVA , difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
LI SI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.So Laghi, 37 10051
IG
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare la società in persona del liquidatore pro CP_3
Co tempore, l'AR. e il condominio , in persona CP_1 Controparte_5 dell'amministratore pro tempore, in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di sua competenza, al versamento della somma di euro 41.225,12 o quell'altra somma meglio vista dal Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra oltre al pagamento della somma di euro Parte_1
3.335,68 oltre oneri di legge a titolo di rimborso delle spese del Consulente del Tribunale.
Per parte convenuta arch. : CP_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
dichiarata l'inammissibilità della produzioni documentali avversarie per i motivi indicati nelle sezioni 1.1 e 1.2; disconosciuta la non conformità all'originale del doc. 8 ricorrente;
eccepita la carenza di legittimazione attiva e, comunque, della titolarità del diritto al risarcimento della ricorrente;
in via istruttoria Ammettere i capitoli di prova orale sopra dedotti per interrogatorio formale della ricorrente del legale rappresentante di ContrCo e dell'amministratore del Condominio e per i testimoni sopra indicati;
in via principale Respingere le domande della ricorrente ed assolvere l'AR. dalle avversarie CP_1 pretese per i motivi indicati in atto. In via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare la ricorrente o, in subordine, gli altri convenuti al risarcimento/rimborso delle spese legali sofferte dall'AR. nel procedimento ex art. 696 bis cpc per la somma di Euro 2.966,08, oltre 15% e cpa, CP_1 oltre interessi ex art. 1284, IV comma cc.
In via subordinata Tenere conto del concorso di colpa della ricorrente ex art. 1227 cc e limitare la condanna dell'AR a quanto ritenuto di giustizia;
accertare le quote di rispettiva responsabilità CP_1 dei soggetti convenuti e, per l'effetto,
in via riconvenzionale, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, condannare, ciascuno degli stessi, in via di regresso, a tenere indenne e/o a rifondere all'AR. delle somme CP_1 che questa dovesse eventualmente versare in eccesso alla propria quota.
Con vittoria di spese
2 Per la convenuta CP_3
Dichiarare inammissibile la produzione in giudizio e/o l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. , depositata nella procedura ex art. 696 bis c.p.c. per i motivi Persona_1 esposti
Nel merito
In via principale Respingere la domanda avanzata dalla ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti
In via subordinata Adottata ogni opportuna decisione anche ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., con ammissione delle prove infra articolate, respingere la domanda avanzata dalla ricorrente siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
In via istruttoria Ammettersi le prove per interrogatorio formale della sig.ra Testimone_1 dell'amministratore pro tempore del , e dell'arch. Controparte_2 CP_1
, nonché per testi sulle circostanze esposte di cui si riserva l'articolazione in capitoli nei
[...] concedendi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
Ordinare all'arch. , al ovvero all'ufficio CP_1 CP_2 Parte_2 tecnico del Comune di Torino l'esibizione in giudizio della SCIA depositata per le opere di rifacimento del tetto comunale, del progetto della struttura lignea del tetto, della SCIA relativa alle opere di recupero del sottotetto, nonché di ogni comunicazione intercorsa tra l'arch. e lo stesso CP_1 ufficio tecnico comunale;
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio del grado di giudizio, nonché della procedura ex art. 696 bis c.p.c.
Per il convenuto CP_2
- Disporre l'inammissibilità della produzione della relazione a firma dell'ing. redatta Persona_1 nella procedura di Accertamento tecnico preventivo R.G. 10651/2021;
- Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la decisione sommaria della vertenza ex art. 702 bis
c.p.c. e conseguentemente respingere il ricorso;
In subordine
- Disporre il mutamento del rito con ogni conseguenza di legge;
In ulteriore subordine e nel merito
3 - Mandare assolto il da ogni avversaria pretesa. Controparte_8
Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, ed oneri di legge
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2022 ha chiesto a Parte_1 [...]
, in qualità di ditta appaltatrice, all'arch. Controparte_3 CP_1 in qualità di direttore dei lavori ed al , il risarcimento del danno Controparte_8 occorso negli alloggi di sua proprietà, in occasione dei lavori eseguiti sul tetto del condominio.
Rappresentava i seguenti fatti:
• è proprietaria di due unità abitative contigue ubicate al piano terzo Parte_1
(quarto ed ultimo fuori terra) del , uno adibito ad Controparte_8 abitazione propria, l'altro locato all'epoca dei fatti alle sig.re e Persona_2 Parte_3
• Con delibera del 26.02.2018 il decideva di Controparte_8 effettuare i lavori di rifacimento del tetto dello stabile, e con successiva delibera del 26.03.2018
i lavori venivano appaltati alla società per un importo di euro Controparte_3
173.430,00. Veniva nominato quale direttore ai lavori nella persona Controparte_9 dell'arch. CP_1
• Nel mese di ottobre del 2018 venivano rimosse le tegole della porzione di tetto sovrastante le due unità immobiliari di proprietà della sig.ra per poter procedere ai predetti lavori. Parte_1
• A novembre del 2018 i lavori di ristrutturazione del tetto venivano sospesi e poiché la porzione di tetto era stata scoperchiata con rimozione delle tegole, venivano apposti sul tetto del dei teli di nylon al fine di evitare l'entrata di acqua o neve nel sottotetto CP_2 scoperchiato;
Dal mese di dicembre 2018 ogni attività nel cantiere di Controparte_8 veniva sospesa.
4 • Nei primi mesi del 2019, nonostante l'apposizione dei suddetti teli, negli immobili della ricorrente iniziava a percolare copiosa acqua che arrecava danni alla soffittatura ed alle pareti laterali degli immobili. Nel mese di aprile del 2019, in occasione di un forte temporale, i teli posizionati dall'impresa cedevano e l'acqua percolava copiosamente nell'immobile della condotto in locazione da terzi. Parte_1
• Con Ordinanza emessa il 15 aprile 2019 al n. 634/2019 il Sindaco della CP_10 dichiarava “l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa fino a condizioni di sicurezza ripristinate” dell'alloggio al piano terzo.
• A seguito di tale ordinanza la sig.ra e la sig.ra inquiline Persona_2 CP_11 dell'immobile dichiarato inagibile, con raccomandata datata 10/4/19, risolvevano il contratto di locazione stipulato in data 01.08.2019, contratto il cui canone annuo ammontava a euro
7.200,00, e con durata sino al 2020.
Contr
• Nei mesi successivi la richiedeva insistentemente alla società e Parte_1 CP_12 all'amministratore dello stabile sig. , quando i lavori sarebbero ripresi, preoccupata Tes_2 del fatto che, nonostante le ordinanze Comunali, l'unico rimedio posto in atto era stato la ricollocazione dei teli.
• Nell'estate la situazione peggiorava al punto che in data 21 agosto 2019 veniva effettuato un ulteriore sopralluogo da parte del a seguito del quale veniva emessa l'ordinanza 1519 CP_13 del 10 settembre 2019 che, dato atto che nulla era stato eseguito per quanto prescritto nell'Ordinanza n. 634/2019, diffidava la proprietà (il Condominio) ad adempiere.
• Il percolamento di acqua andava ad incidere anche sull'immobile in cui risiedeva la Parte_1 immobile di cui, con Ordinanza sindacale del 12 febbraio 2020 n. 218, veniva dichiarata
“l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa, fino a condizioni di sicurezza ripristinate”.
• Dal mese di febbraio 2020 vive presso la madre non potendo rientrare Parte_1 nell'immobile di sua proprietà che, a seguito dello scoperchiamento della restante parte di tetto, continua ad essere inagibile.
• In data 20.05.2021 la proponeva accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc Parte_1 al fine di determinare i danni a lei arrecati dalle infiltrazioni provenienti dal tetto del
. La CTU verificava le cause dei danni e quantificava i Controparte_8 costi di riduzione in pristino.
5 • Parte ricorrente ha chiesto ai tre resistenti il risarcimento dei danni così quantificati: agli immobili di proprietà pari a euro 16.052,10
per lavori edili di ripristino, 1.903,02
per oneri di professionista, 3.500,00
per mobilio, 12.000,00 per canoni di locazione mancati euro 7.800 per mancato godimento del proprio immobile nell'ammontare complessivo di euro 41.255,12.
Si è costituita l'arch che ha svolto le seguenti difese: CP_1
• Parte attrice non ha fornito alcuna prova del suo titolo di proprietà, del contratto di locazione asseritamente in essere per uno dei due alloggi, del sinistro patito e dei danni lamentati;
• non ha chiarito quale illecito viene imputato alla direzione dei lavori;
• in ogni caso l'arch. ha correttamente svolto la sua attività professionale tenuto conto della CP_1 vicenda così ricostruita:
- Nel mese di marzo 2018, l'AR. concludeva con il CP_1 Controparte_8
1 (di seguito anche solo Condominio) un contratto avente ad oggetto “Prestazioni professionali
[...] per l'esecuzione delle opere di rifacimento tetto sito in ”. Controparte_8
Contro
Contro
- Il Condominio affidava l'esecuzione delle opere a (di seguito anche solo R). CP_12
Contro
- Nel mese di ottobre 2018, R montava il ponteggio, per consentire alla falegnameria di effettuare i rilievi necessari per redigere il progetto strutturale da presentare con la SCIA.
- Montato il ponteggio (previo pagamento degli oneri di Occupazione del Suolo Pubblico da parte ControCo del , , senza comunicarlo alla D.L., procedeva all'asportazione delle tegole CP_2 della prima campata per consentire i rilievi della falegnameria.
ControCo
- Terminato il rilevo della falegnameria, metteva in sicurezza l'area ancorando teli di protezione.
- Con deliberazione del 20 novembre 2018, il non avendo fondi per proseguire con CP_2 le deliberate opere di rifacimento del tetto, decideva di procedere alla vendita del sottotetto a Cont Co
, ai fini del suo “recupero”, in cambio dell'esecuzione delle opere.
6 - L'AR. , conseguentemente, veniva invitata ad interrompere la pratica edilizia in corso ed CP_1 il Condominio la incaricava di procedere ad una SCIA che questa volta sarebbe stata in alternativa a Permesso di Costruire.
Contro
- qualche settimana dopo, il Condominio era costretto a chiedere a R di smontare il CP_1 ponteggio in quanto non c'erano fondi sufficienti per pagare nemmeno l'Occupazione
Pubblico.
- L'AR. era obbligata a sospendere il cantiere in data 31 dicembre 2018. CP_1
- Nel mese di gennaio 2019, l'amministratore condominiale, con la presidenza in assemblea della spiegava ai condomini il motivo della sospensione di ogni opera e lo smontaggio del Parte_1 ponteggio: i “mancati pagamenti” che impedivano di pagare l'impresa e la necessità di attendere la pratica Comunale relativa ai sottotetti.
- L'AR. , nonostante il cantiere fosse sospeso, in data 11 febbraio 2019 ordinava al CP_1
Condominio di assumere azioni urgenti, poichè in difetto sarebbe stato necessario “ripristinare lo stato ante operam al fine di preservare l'agibilità del sottotetto e l'abitabilità degli appartamenti interessati”. L'invito veniva rinnovato quasi quotidianamente a Condomino ed impresa, la quale riferiva che il Condominio non autorizzava azione alcuna per mancanza di fondi.
• Nessuna responsabilità può essere mossa all'AR. , i cui ordini e consigli hanno trovato il CP_1 rifiuto di impresa e Condominio in ragione dell'insolvenza di quest'ultimo.
• Per stessa ammissione della il temporale di aprile 2019 sarebbe stato di eccezionale Parte_1 rilevanza, cosa che peraltro interrompe il nesso di causa con ogni condotta tenuta dalla . CP_1
• Sussiste comunque un concorso colposo dell'attrice per non aver fatto nulla al fine di evitare il danno, tenendo un contegno conforme a diligenza.
• Infine contestava la quantificazione dei danni da lucro cessante.
Chiedeva quindi respingersi la domanda ed in via subordinata ritenere responsabili in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di propria competenza, gli altri due convenuti.
Ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al rimborso dell'importo di Euro
2.966,08, (al netto di iva) per spese legali sofferte nella procedura ex art. 696 bis cpc.
7 Si è costituito il che ha svolto le seguenti Controparte_2 difese nel merito:
• Tutte le decisioni prese dal compresa quella di sospendere il cantiere per CP_2 mancanza di fondi, non sono state opposte dalla che anzi era il Presidente Parte_1 dell'assemblea;
• la avrebbe potuto, sin dalle assemblea del 2019 citate, lamentare profili di Parte_1 inadeguatezza del Condominio nella gestione del cantiere relativamente alla copertura del tetto, ma ciò non è avvenuto, così come avrebbe potuto richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria onde discutere del problema della rimozione del tetto.
• Va considerato, dunque, un concorso di colpa della ricorrente nella causazione dell'evento.
• Il sinistro in ogni caso, conseguente unicamente al fenomeno atmosferico del 5.4.2019 è imputabile al caso fortuito.
• Ha sostenuto che la ricorrente abbia pacificamente continuato a risiedere nel suo appartamento, dunque non si comprende la somma di € 7.800,00 dalla stessa imputata per mancato godimento del proprio immobile
Chiedeva quindi respingersi la domanda.
Contr
Si è costituita che ha confermato la cronologia dei Controparte_15 fatti come narrati dalle altre parti ed ha svolto le seguenti difese
• I fatti come esposti anche dalle altre parti, comprovano che abbia provveduto a seguito CP_3 della sospensione del cantiere a causa della indisponibilità dei fondi da parte del codominio, a mettere in sicurezza il cantiere, predisponendo i teli, atteso che il condominio non era stato disponibile ad adottare soluzioni più costose ( come le onduline ).
• Nonostante il fatto che non stesse ricevendo ulteriori pagamenti dalla committenza, ha CP_3 agito nel rispetto delle regole di diligenza e di quanto indicato dalla direzione dei lavori e dalla committenza.
8 • L' appaltatrice nulla di più avrebbe potuto fare atteso che le era formalmente inibito (stante la sospensione delle attività di cantiere comunicata dalla direzione dei lavori), addirittura l'accesso al tetto.
• Tra il febbraio 2019 e l'aprile 2019 non risultano essere state inviate dal Condominio alla direzione lavori e/o all'impresa comunicazioni relative alla necessità di intervenire sulla manutenzione della copertura temporanea precedentemente apposta.
• Sussiste una corresponsabilità della la ricorrente avrebbe ben potuto intervenire Parte_1 commissionando un intervento (magari proprio quello indicato dalla società – CP_3 rappresentato dalla posa di onduline plastiche in luogo delle tegole rimosse) finalizzato a garantire una protezione dei propri beni, oltre che proteggere adeguatamente i mobili e gli arredi presenti all'interno.
• Contesta il danno da lucro cessante ed il mancato utilizzo dell'alloggio da parte della Parte_1
Nel merito chiedeva di respingere la domanda attorea svolta nei suoi confronti.
Il Giudice, precedente assegnatario della causa, ha disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine per il deposito di memorie.
La causa, istruita a mezzo escussione testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
2.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
*******
Sulla corretta acquisizione della ATP al giudizio
Tutte le parti hanno contestato in via preliminare l'allegazione da parte dell'attrice della CTU svolta in sede di ATP, contestando il fatto che il Giudice del merito non aveva autorizzato l' acquisizione della stessa.
La questione è stata già risolta con ordinanza in data 4.7.2023, che ha richiamato sul punto ex plurimis
Cass. N. 6591/2016 (l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo
9 sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse).
La consulenza resa in sede di ATP deve ritenersi quindi validamente acquisita in questo procedimento atteso che tutte le parti hanno partecipato a quel giudizio e ne hanno potuto prendere contezza in questo.
Sullo svolgimento dei fatti
La sequenza cronologica dei fatti non è stata oggetto di contestazione tra le parti, che hanno riferito tutte la medesima narrazione, qui riassuntivamente riportata:
❖ Con delibera del 26.02.2018 il decideva di Controparte_8 effettuare i lavori di rifacimento del tetto dello stabile;
❖ con successiva delibera del 26.03.2018 i lavori venivano appaltati alla società
[...] per un importo di euro 173.430,00; Controparte_3
❖ è stato nominato quale direttore ai lavori nella persona dell'arch. Controparte_9
e nel mese di marzo 2018, l'AR. concludeva con il CP_1 CP_1 Controparte_8
(di seguito anche solo un contratto avente ad oggetto Controparte_8 CP_2
“Prestazioni professionali per l'esecuzione delle opere di rifacimento tetto sito in CP_8
”;
[...]
Contro
❖ nel mese di ottobre 2018, R montava il ponteggio, per consentire alla falegnameria di effettuare i rilievi necessari per redigere il progetto strutturale da presentare con la SCIA;
❖ Montato il ponteggio (previo pagamento degli oneri di Occupazione del Suolo Pubblico da parte Co del Condominio), MA. , procedeva all'asportazione delle tegole della prima campata per consentire i rilievi della falegnameria;
veniva tolta anche l'orditura secondaria, come riferito in sede di interrogatorio dal legale rappresentante di e confermato da tutte le Tes_3 CP_3 parti;
ControCo
❖ Terminato il rilevo della falegnameria, metteva in sicurezza l'area ancorando teli di protezione;
10 ❖ Con deliberazione del 20 novembre 2018, il non avendo fondi per proseguire con CP_2 le deliberate opere di rifacimento del tetto e della facciata, decideva di procedere alla vendita ControCo del sottotetto a , ai fini del suo “recupero”, in cambio dell'esecuzione delle opere;
❖ L'AR. , conseguentemente interrompeva la pratica edilizia in corso ed il Condominio la CP_1 incaricava di procedere ad una SCIA che questa volta sarebbe stata in alternativa a Permesso di
Costruire;
Contro
❖ Qualche settimana dopo, il Condominio chiedeva a R di smontare il ponteggio lato strada in quanto non c'erano fondi sufficienti per pagare l'Occupazione Suolo Pubblico;
❖ L'AR. sospendeva il cantiere in data 31 dicembre 2018; CP_1
❖ Nel mese di gennaio 2019, l'amministratore condominiale, spiegava ai condomini il motivo della sospensione dei lavori e dello smontaggio del ponteggio: la mancanza di fondi per pagare l'impresa e la necessità di attendere la pratica Comunale relativa ai sottotetti che sarebbero stati venduti all'impresa in cambio della esecuzione dei lavori;
❖ Nei primi mesi del 2019, nonostante l'apposizione dei suddetti teli, negli immobili della ricorrente iniziava a percolare copiosa acqua che arrecava danni alla soffittatura ed alle pareti laterali degli immobili della uno dei quali abitato da lei ed uno locato a terzi. Nel Parte_1 mese di aprile del 2019, in occasione di un forte temporale, i teli posizionati dall'impresa cedevano e l'acqua percolava di nuovo copiosamente;
❖ A marzo 2019 l'Assemblea condominiale autorizzava il rogito di vendita dei sottotetti alla nominava l'arch direttore dei lavori anche per quest'opera; CP_3 CP_1
❖ Con Ordinanza emessa il 15 aprile 2019 al n. 634/2019 il Sindaco della CP_10 dichiarava “l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa fino a condizioni di sicurezza ripristinate” dell'alloggio al piano terzo;
❖ Con Ordinanza emessa l'ordinanza del 10 settembre 2019 il Comune, dato atto che nulla era stato eseguito per quanto prescritto nell'Ordinanza n. 634/2019, diffidava la proprietà (il
Condominio) ad adempiere;
❖ Con Ordinanza sindacale del 12 febbraio 2020 n. 218, veniva dichiarata “l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa, fino a condizioni di sicurezza ripristinate dell'immobile dove risiedeva la Parte_1
11 In definitiva è un fatto acclarato e non contestato che dopo la rimozione della copertura del tetto
(tegole ed orditura secondaria), indispensabile per i rilievi necessari alla esecuzione dei lavori appaltati a il cantiere sia stato sospeso poiché, attesa l'indisponibilità di fondi da parte del Condominio, CP_3 committenza ed appaltatore avevano trovato un accordo per la compravendita delle unità sottotetto come contropartita dei lavori, sul presupposto da verificare che fosse possibile rendere abitabili quelle unità.
Le parti non discutono inoltre sulla riconducibilità dei danni negli alloggi della all' Parte_1 infiltrazione di acqua meteorica proveniente dal tetto scoperchiato e coperto con teli di plastica.
Le parti discutono invece in merito alla responsabilità dei danni occorsi nei due alloggi di proprietà attorea durante la sospensione dei lavori determinata dalle ragioni sopra spiegate.
In tema di responsabilità dell'appaltatore che esegue i lavori nel condominio e del condominio stesso, la giurisprudenza ha ripetutamente espresso il principio per cui se è vero che l'appaltatore risponde dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, non di meno il condominio non va esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in considerazione di particolari circostanze che fanno sopravvivere il suo dovere di custodia sul bene comune (Cass. n. 11671 del 2018 (Conf. Cass.
11671/2011 si vedano inoltre anche Cass. n. 25251/2008; Cass. n. 6435/2009; Cass. n. 7553/2021 ).
Se è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando
l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass., Sez. 2, 25.1.2016, n. 1234, Rv. 638645-01), cionondimeno: a) il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (Cass., Sez. 2,
15.6.2010, n. 14443, in motivazione); b) ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la 12 conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (Cass. n. 11671 del 2018 e 27989 del 2022).
La particolarità del caso che ci occupa è data dal fatto che, dopo aver scoperchiato il tetto, il cantiere era stato concordemente sospeso in attesa di aggiornamenti dal Comune in merito alla Cont possibilità di rendere agibile il sottotetto che il Condominio intendeva vendere a ER.. Tutte le parti sapevano ed erano d'accordo, che i lavori sarebbero rimasti sospesi fino alla compravendita del sottotetto, necessaria per procedere con i lavori in difetto di fondi.
La sospensione del cantiere è cosa ben diversa dall'abbandono del cantiere o dalla chiusura dello stesso;
implica evidentemente una situazione di stallo, nel nostro caso per volontà concorde, che lascia in vita i rapporti tra le parti ed i rispettivi doveri, da un canto non liberando l'appaltatore dal dovere di mettere in sicurezza il cantiere in cui la sua impresa aveva operato ed ancora avrebbe dovuto operare, e con essa la direzione dei lavori tenuta alla vigilanza del cantiere;
dall'altro tuttavia rendeva sussistenti obblighi di custodia anche in capo al Condominio in ragione e per la durata della sospensione.
In particolare a) Sulla responsabilità dell'impresa CP_3
Non è contestato che l'impresa dopo aver scoperchiato il tetto e prima della CP_3 sospensione dei lavori, avesse predisposto dei teli a copertura del tetto e che questi pur correttamente ancorati, non siano stati sufficienti a proteggere gli alloggi sottostanti dalle precipitazioni meteorologiche dei mesi successivi.
Pure è emerso in corso di causa che non vennero posizionate le onduline al posto dei teli sia perché il non aveva fondi, circostanza questa che non è stata contestata, sia perché eliminata CP_2
l'orditura secondaria, sarebbe comunque stato molto complicato ancorarle.
Cont Co
Benchè il non disponesse temporaneamente dei fondi per pagare i lavori di , CP_2 ed i lavori fossero stati sospesi per comune accordo tra le stesse, in attesa della vendita dei sottotetti, continuava ad essere responsabile del cantiere in cui aveva già operato ed avrebbe dovuto CP_3 terminare i lavori, come unica impresa appaltatrice, essendo il rapporto di appalto ancora in essere tra le parti. La sospensione del cantiere, non esonerava ai suoi obblighi contrattuali di assicurare CP_3 che dalle opere poste in essere fino a quel momento non derivassero danni a terzi. uindi era e CP_3 restava responsabile del cantiere. Avendo rimosso la copertura del tetto, avrebbe dovuto provvedere
13 non solo a posizionare i teli in plastica, rimedio evidentemente provvisorio, ma anche a supervisionare che questi permanessero sul tetto ancorati in modo da evitare il passaggio delle precipitazione ai piani inferiori. I rischi derivanti dalle precipitazioni invernali e primaverili avrebbero richiesto una accortezza specifica che non poteva risolversi in risistemazioni sporadiche ed alla buona ma doveva essere tale da assicurare che i teli, di spessore e dimensione adeguata, fossero abbastanza resistenti ed ancorati in modo tale da evitare il passaggio dell'acqua e della grandine. Se la difficoltà della situazione richiedeva continui monitoraggi o manutenzioni assidue, queste avrebbe dovuto essere fatte, in definitiva non liberandosi l'impresa dal suo obbligo di custodia del cantiere con la mera predisposizione di teli evidentemente inadeguati, come dimostrato dai fatti occorsi.
La circostanza che il condominio avesse deciso di smontare il ponteggio lato strada, per evitare gli oneri comunali di occupazione del suolo pubblico, non impediva a i accedere al tetto, ma CP_3 verosimilmente rendeva l'operazione solo più complessa, sebbene fattibile, come spiegato dall'arch nella sua missiva del l'11.2.2019 ( doc. 5 ), dove da un canto comunica che veva CP_1 CP_1 CP_3 sostituito i teli ed avrebbe provveduto a ripristinare le condizioni di salvaguardia della intemperie ma non avrebbe più potuto garantire la continuità della salvaguardia perché i lavori erano sospesi. In ogni caso la rimozione del ponteggio lato strada non consentiva la prosecuzione delle lavorazioni per mancanza di sicurezza.
Da tale missiva si evince che, smontato il ponteggio lato strada, i lavori non avrebbero potuto proseguire, ma i teli avevano potuto essere sistemati di nuovo dopo che erano stati danneggiati dalle intemperie, nonostante non vi fosse più il ponteggio lato strada;
la difficoltà di continuare a preservare il tetto dipendeva piuttosto dalla sospensione dei lavori per motivi di carenza di fondi e non pare per ragioni di sicurezza, come dimostrato dal fatto che comunque l'impresa era già intervenuta sul tetto.
Diversamente, se nulla di più e di diverso l'impresa poteva fare per assicurare la tenuta dei teli,
e se la rimozione del ponteggio lato strada rappresentava un ostacolo alla gestione del cantiere durante la sospensione, avrebbe dovuto avvisare il Condominio dei rischi che si correvano nel deliberare la sospensione dei cantiere nel periodo invernale, e nel rimuovere il ponteggio, e ciò in ragione delle sue competenze tecniche. Ed invece questa decisione è stata presa, come detto, con l'accordo dell'impresa che non ha rappresentato al Condominio l'impossibilità di gestire il cantiere coperto da soli teli.
Questa comunicazione non è mai stata data o comunque non risulta prodotta in atti ed anzi la stessa impresa, prima della sospensione dei lavori, a tetto ormai scoperchiato, non ha mai formalmente rappresentato al il rischio, eventualmente ineludibile, di allagamenti negli alloggi CP_2 sottostanti. Non vi è stata una nota tecnica diretta al Condominio in merito ai rischi che la copertura
14 con teli in plastica comportava, alle difficoltà aggiuntive che sarebbero derivate dallo smontaggio del ponteggio lato strada;
alla indispensabilità di predisporre delle onduline o in alternativa ricoprire il tetto.
Né ai fini della esclusione della responsabilità di rileva il fatto che la stessa nel CP_3 frattempo non venisse pagata dal Condominio, atteso che l'inadempienza del condominio o meglio la indisponibilità dei fondi dello stesso per far fronte alle opere future, era già nota ed accettata dall'impresa quando venne deciso di sospendere i lavori per verificare la possibilità di alienare il sottotetto a fini abitativi. In ogni caso l'inadempimento del avrebbe potuto essere al più CP_2 causa di risoluzione del rapporto di appalto, ma certo non poteva legittimare il comportamento colposo dell'impresa, a contratto vigente, che ha lasciato si producessero danni negli alloggi della Parte_1
Peraltro sotto il profilo della mancanza di fondi da parte del va detto che la CP_2 predisposizione dei teli non integrava un'opera ulteriore rispetto a quelle appaltate, che avrebbe dovuto essere eseguite solo se ed in quanto pagate, ma piuttosto una conseguenza doverosa da parte dell'impresa che dopo aver rimosso la copertura, aveva accondisceso a procrastinare i lavori fino all'atto di compravendita dei sottotetti. Ove per ragioni economiche non meglio precisate in giudizio, quale ad esempio il costo per la predisposizione di teli idonei e per la loro manutenzione, on CP_3 avesse potuto accollarsi questo incombente conseguente alla scopertura del tetto, avrebbe dovuto preavvisare il Condominio in sede di accordo sulla sospensione del cantiere o avvisare che vi erano costi da sostenere per questa attività. Del resto neanche durante la sospensione del cantiere l'impresa ha mai inviato una comunicazione al Condominio con cui rappresentando la situazione rischiosa del tetto, si rifiutava di predisporre i teli perché non veniva pagata per questo lavoro. Al contrario, avendo predisposto la copertura in plastica prima della sospensione del cantiere, era logico aspettarsi che l'avrebbe manutenuta. In effetti sono stati eseguiti solo due interventi: un primo intervento in data 8 febbraio 2019 successivamente al sopralluogo dell'arch. che accertava negli “Appartamenti CP_1 sottostanti l'area interessata dalla rimozione della copertura esistente” la presenza di “danni causati da infiltrazioni d'acqua”; un secondo intervento dopo che in data 11 febbraio 2019 (ovverosia tre giorni dopo il ripristino della copertura temporanea già in precedenza danneggiata) si verificava un nuovo sradicamento della stessa, in occasione del quale l'arch assicurava che sarebbero stati CP_1 rimessi i teli;
non risultano essere stati eseguiti ulteriori interventi al fine di manutenere/ripristinare lo stato della copertura tra l'11 febbraio 2019 e il 5 aprile 2019 (periodo in cui il cantiere risultava sospeso)
15 Infine, che le stesse parti intendessero dovuta la manutenzione dei teli in plastica è comprovato dal fatto che resto la stessa con comunicazione in data 20.3.2018 (doc. 6 parte attrice) si CP_3 impegnava al ripristino delle parti ammalorate nell'alloggio della Parte_1
Si deve concludere che in attesa del via libera da parte del sull'operazione di CP_3 CP_13 ripristino dei sottotetti a fini abitativi, avesse la responsabilità del cantiere e quindi il dovere di preservare l'area; o in caso di assoluta impossibilità tecnica o economica a farlo senza essere pagata, di comunicare in anticipo al Condominio i rischi cui si sarebbe esposto sospendendo i lavori.
b) Sulla responsabilità dell'arch. CP_1
Il condominio ha deliberato “….dopo visione dei preventivi riguardanti la direzione lavori, progetto strutturale, piano di sicurezza e coordinamento, di affidare l'incarico di tali compiti allo CP_9
come da preventivo del 26.03.2018 per un importo totale di euro 10.000,00 più inarcassa, iva etc
[...] come di legge”, nella persona dell'arch. . CP_1
Al momento dell'esecuzione dei saggi demolitivi eseguiti sul tetto l'arch. non rivestiva ancora
CP_1 formalmente il ruolo di Direttore dei Lavori bensì quello di Coordinatore dei Lavori;
tuttavia le ingenti opere di demolizione eseguite (svolte quantomeno sotto il coordinamento dell'architetto), si sono rese necessarie, secondo quanto esposto dalla stessa parte , per consentire la progettazione dell'opera,
CP_1 attività di competenza del progettista incaricato, arch. . L'incarico di progettazione e direzione dei
CP_1 lavori è stato poi conferito a marzo 2018 come dalla stessa riferito nel proprio atto. la posizione
CP_1 della , di professionista che seguiva i lavori anche prima dell'incarico formale dato a marzo, non
CP_1 di meno emerge tuttavia dal fatto che è stata proprio la a comunicare e formalizzare la
CP_1 sospensione del cantiere e ad sollecitare il a trovare i fondi per la ripresa dei lavori in data CP_2
7.2.2019.
Considerata la posizione dell'arch. al momento delle demolizioni e successivamente, deve CP_1 ritenersi che le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistente la responsabilità del Condominio, valgano anche per l'architetto:
- l'arch , nella sua veste di coordinatore dei lavori, prima della sospensione del cantiere, CP_1 avrebbe dovuto avvisare il Condominio che si correvano nel predisporre una Parte_4 copertura solo mediante teli di plastica e conseguentemente avrebbe dovuto evidenziare sin da subito la indispensabilità di eseguire una manutenzione e supervisione continua o predisporre le onduline o soprassedere dalla sospensione dei lavori, lasciando il tetto in quelle condizioni.
Nessuno più del coordinatore e poi direttore dei lavori, nominato dalla committenza avrebbe
16 potuto e dovuto rappresentare sotto il profilo tecnico i rischi della situazione e dare le direttive opportune per evitare danni a terzi;
- parimenti la avrebbe dovuto sconsigliare al la rimozione del ponteggio lato CP_1 CP_2 strada se questo rendeva più disagevole l'ancoraggio dei teli;
- non essendo venuto meno il conferimento dell'incarico di coordinatore dei lavori ed anzi essendo sopravvenuto quello di direttore dei lavori da parte del Condominio, l'arch CP_1 avrebbe dovuto preoccuparsi, anche durante la sospensione dei lavori, di verificare la tenuta della copertura con i teli in plastica, sollecitando l'impresa ad intervenire;
- al contrario non risultano in atti solleciti all'impresa da parte della direzione dei lavori;
né sopralluoghi sul cantiere dove erano stati sospesi i lavori;
va detto che interventi formali del direttore, avrebbero dovuto essere documentati in relazioni o verbali, se effettivamente eseguiti;
- solo in data 7 febbraio 2019 l'arch. eseguiva un sopralluogo presso gli “Appartamenti CP_1 sottostanti l'area interessata dalla rimozione della copertura esistente”, verificando la presenza di “danni causati da infiltrazioni d'acqua”; ii) il giorno seguente, ovverosia l' 8 febbraio 2019,
“i teli presenti sulla superficie dell'area interessata (e a copertura delle falde scoperte) sono sostituiti con altri nuovi ed ancorati alle travi principali mediante l'utilizzo di travetti in legno, ripristinando così la copertura temporanea danneggiata dalle intemperie”; iii) in data 11 febbraio 2019 (ovverosia tre giorni dopo il ripristino della copertura temporanea già in precedenza danneggiata) si verificava un nuovo sradicamento della stessa;
- solo in data 11.2.2019, a seguito dell'unico sopralluogo che consta documentalmente in atti,
l'arch. rappresentava al Condominio la difficoltà per l'impresa di salvaguardare la zona di CP_1 cantiere e lo sollecitava a trovare i fondi per la ripresa dei lavori al fine di evitare danni. A quel punto però, senza una preventiva valutazione e ponderazione dei rischi da parte della , i CP_1 lavori erano già stati sospesi, il ponteggio già smontato ed i danni in parte già prodotti;
- Non è provato in ogni caso che dopo tale data, la sia nuovamente intervenuta sul cantiere CP_1 sospeso per verificare lo stato dei luoghi, né abbia sollecitato l'impresa a manutenere i teli in plastica.
In definitiva, l'unica comunicazione inoltrata all'amministratore del in data CP_2
11.2.2019, non pare sufficiente a ritenere che l'arch. avesse assolto ai suoi doveri di coordinatore CP_1 dei lavori e di direttore dei lavori, durante il periodo di sospensione dei lavori.
17 Anche con riguardo alla sua posizione, non si ritiene che ella possa liberarsi da ogni responsabilità per il fatto che il fosse stato costretto ad interrompere i lavori per carenza di CP_2 fondi, poiché tale circostanza, al contrario, avrebbe reso necessarie maggiori accortezze da parte della direzione dei lavori in termini di informativa al Condominio e di controllo del cantiere in condizioni precarie.
È poi chiaro che ove la avesse invece tempestivamente avvisato il Condominio che la CP_1 semplice copertura con teli di plastica sarebbe stata foriera di danni a terzi e si fosse attivata con l'impresa per pretendere la manutenzione della copertura, nessuna attività ulteriore avrebbe potuto essere pretesa da lei e nessuna responsabilità le sarebbe potuta essere imputata per la situazione di stallo che si era venuta a creare, evidentemente per fatto a lei non imputabile.
c) Sulla responsabilità del CP_2
La peculiarità del caso che ci occupa, induce a ritenere, in linea con i principi espressi dalla
Cassazione e sopra riportati, che anche il sia corresponsabile dei danni patiti dall'attrice, ai CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode dei beni condominiali ed in particolare del tetto a copertura dell'edificio.
Questi i motivi:
il era consapevole del fatto che CP_2
- era stata rimossa la copertura del tetto per eseguire lavori che era stato costretto a sospendere per mancanza di fondi;
- erano stati predisposti solo dei teli di copertura e non un sistema più efficace di protezione come le onduline, sempre a causa della mancanza di fondi;
- i lavori sono rimasti sospesi per lungo tempo durante la stagione invernale e primaverile;
caratterizzate normalmente da precipitazioni abbondanti anche temporalesche e con grandine;
- il condominio stesso aveva richiesto la rimozione del ponteggio lato strada, sempre per mancanza di fondi, rendendo non impossibile, ma meno agevole l'accesso al tetto;
- non risultano sopralluoghi dell'amministratore nell'area di cantiere dopo la sospensione dei lavori, né comunicazioni del committente per sollecitare il controllo dei teli sul CP_2 tetto a protezione delle zone condominiali e dei terzi condomini.
- Il Condominio avrebbe dovuto sollecitare un intervento della ditta appaltatrice;
conferire con il direttore dei lavori;
preoccuparsi di controllare la situazione del tetto;
trovare i fondi quanto
18 meno per predisporre le onduline. In ogni caso la scelta di scoperchiare un tetto e sospendere ad libitum i lavori perché non disponeva di fondi, non risponde certamente ad un corretto esercizio del dovere di custodia sui beni di sua proprietà.
Tutte queste circostanze concomitanti e particolari fanno ritenere che, a cantiere sospeso, permanesse in capo al , un dovere di custodia ex art. 2051 c.c. sulle parti comuni. Dal CP_2 dovere di custodia discende una responsabilità oggettiva del per i danni causati dalla cosa CP_2 in custodia.
In aggiunta a quanto in precedenza esposto, va comunque osservato che, già in linea astratta, il lastrico svolge, indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture (arg. da Cass., Sez. 6-2,
9.8.2017, n. 19779, Rv. 645340-01 e da Cass., Sez. U., 10.5.2016, n. 9449, Rv. 639821-01): sicchè, quantomeno sotto tale profilo ed indipendentemente dall'avvenuta "consegna" - quale area di cantiere
- all'appaltatore, per l'esecuzione di lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con conseguente permanenza, CP_2 in capo a quest'ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento (arg. Da Cass., Sez. 3, 18.7.2011, n. 15734, Rv. 619067-01, cit.).
Anche il risponde, dunque a titolo extracontrattuale, dei danni patiti dalla CP_2
Parte_1
d) Sulla responsabilità della Parte_1
Le parti convenute hanno sostenuto che sussiste un concorso di responsabilità in capo alla per i danni da questa patiti nei suoi alloggi, perché non si sarebbe attivata per evitare il danno Parte_1
o limitarne le conseguenze, e ciò a maggior ragione perché la stessa rivestiva nelle assemblee condominiali, la funzione di presidente.
La difesa svolta dalle convenute non può essere condivisa.
Non è contestato che la preso atto dello stato di sostanziale abbandono del cantiere e Parte_1 dell'inerzia di tutti i soggetti che sarebbero stati tenuti alla custodia del cantiere, abbia sollecitato l'intervento dell'impresa e del Condomino ed anzi abbia provveduto di persona a risistemare i teli sul tetto;
attività questa che evidentemente esorbitava dalle sue competenze tecniche.
Non è dato comprendere che cos'altro avrebbe dovuto fare la condomina, non potendo certo intervenire in modo più invasivo, né di persona, né a mezzo di un'impresa terza, per sistemare il tetto che non è di sua proprietà ma di proprietà del condominio, dove vi era un cantiere, pur se sospeso, che continuava
19 ad essere gestito dalla ditta incaricata. Ogni intervento più strutturale, ma anche la semplice sistemazione dei teli, infatti, avrebbe potuto essere foriera di legittime contestazioni da parte del custode del tetto o da parte della ditta appaltatrice che aveva la disponibilità del cantiere o CP_2 del direttore dei lavori che avrebbero potuto non condividere l'operato della condomina, priva di ogni requisito tecnico.
Va quindi esclusa ogni responsabilità concorrente della attrice Parte_1
Si deve concludere in punto responsabilità, che lo stato di quiescenza del cantiere, per motivazioni che tutti sapevano e condividevano, ha fatto sorgere o comunque sopravvivere un dovere di custodia da parte del Condominio committente che è quindi responsabile in via oggettiva dei danni patiti dalla ai sensi dell'art. 2051 c.c.; rispetto al nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il Parte_1 danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., il comportamento colposo dell'impresa e della , non esonerati CP_1 dalla responsabilità per il fatto che il cantiere fosse sospeso, integra un caso fortuito che interrompe solo parzialmente il nesso di causa, così inserendosi nella catena causale del danno. Sul punto Cass
Sez. Un. 20943/221, con la particolarità che qui il nesso causale è parzialmente interrotto non già dal comportamento della parte lesa, ma piuttosto dal comportamento colposo dell'impresa e della direzione dei lavori.
Considerate le motivazioni poste alla base della responsabilità addebitabile all'impresa ed alla
, si può ritenere sussistente una eguale percentuale della efficienza causale nella produzione del CP_1
20 danno in capo ai tre soggetti, AR;
il primo risponde ai sensi dell'art. CP_2 CP_3 CP_1
2051 c.c. in via oggettiva;
i secondi rispondono di illecito colposo ai danni del terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. in occasione dell'esecuzione dei rispettivi contratti in essere con il . CP_2
Sui danni
L'ATP ha accertato quanto segue:
✓ Gli alloggi della danneggiati dal pencolamento di acque meteoriche sono due : Parte_1
l'alloggio bilocale misura circa 45 metri quadri commerciali;
l'alloggio quadrilocale misura circa 90 metri quadri commerciali.
✓ i danni patiti nelle due unità sono “riconducibili all'afflusso di significative quantità d'acqua dal piano superiore (copertura)” … le partizioni murarie costituenti l'involucro delle due unità abitative (in particolare il solaio interposto tra le stesse ed il sottotetto) siano state interessate dall'afflusso di grandi quantità d'acqua a causa della sostanziale assenza di copertura al di sopra delle stesse, coerentemente con quanto deducibile dagli atti e già accertato dai tecnici del
Comune di Torino intervenuti sui luoghi in data 9 aprile 2019, i quali evidenziavano che la parte di tetto (copertura a falde) soprastante l'unità immobiliare di proprietà ricorrente
“risultava completamente demolita” e che “Pertanto a protezione delle intemperie venivano posizionati dei teli che tuttavia in occasione del temporale del 05.04.2019 non sono risultati sufficienti a garantire l'impermeabilità del sottostante alloggio che risultava oggetto di percolazione d'acqua…”.
✓ Il costo di riduzione in pristino degli alloggi ammalorati ammonta ad € 14.592,82 € + IVA
(16.052,10 IVA 10% COMPRESA), come da tabella allegata alla CTU;
oltre al costo per i professionisti di € 1.500,00 oltre IVA
✓ I lavori richiedono un tempo di esecuzione di tre settimane
✓ il danno relativo alla mobilia ammonta ad € 3.500,00 comprensivi dello smaltimento;
i danni complessivamente stimati per la riduzione in pristino ammontano quindi ad € 16.052,10 (costo lavori comprensivo di IVA) + 1.830,00 (costo professionista con IVA) + 3.500,00 (costo mobilia) per un totale di € 21.382,10. Questo importo liquidato dal CTU in data 25.2.2022 (deposito perizia in
ATP) va rivalutato all'attualità, in € 23.862,42.
21 Il quadrilocale di proprietà della era locato a terzi, come da contratto prodotto sub Parte_1 doc. 5 a partire dal 20.8.2018 al 19.8.2020 al costo annuo di 7.200,00 euro e quindi € 600,00 mensili, in linea con il valore locatizio stimato dal CTU.
Le conduttrici dopo il sopralluogo del tecnico comunale risolvevano il contratto di locazione a far data dal 10.4.2019 per la inutilizzabilità dei locali (doc. 5) e subito dopo interveniva l'ordinanza del
Comune in data 15.4.2019 di inagibilità dell'immobile.
La risoluzione del contratto di locazione è quindi sicuramente da ricondurre al degrado dell'immobile per il percolamento dell'acqua piovana.
Alla data del sopralluogo del CTU e di redazione della perizia l'immobile si trovava ancora nello stato di degrado conseguente alla pencolamento delle acque meteoriche.
È dovuto quindi il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile che mensilmente rendeva 600 euro (doc. 5 attrice). Da questo importo non va detratto l'imposta per la cedolare secca poiché si tratta di risarcimento del danno da lucro cessante sottoposto ad imposte, che l'attrice dovrà sborsare ex articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)2
Parte attrice ha chiesto l'importo di € 12.000,00 che diviso per 600 euro mensili coprono 24 mensilità circa e cioè da aprile 2019 (quando le conduttrici hanno receduto) fino a marzo 2021, data comunque anteriore al deposito della CTU del 25.2.2022 che attestava il persistente degrado dell'immobile. L'importo richiesto va quindi riconosciuto per intero.
Nulla invece è dovuto per il disagio asseritamente patito dalla che ha sostenuto di aver Parte_1 dovuto anch'ella abbandonare ad un certo punto il suo alloggio. Parte attrice infatti non ha provato né
l'an nel il quantum del preteso danno, espressamente contestato dalle controparti.
22 Il danno ammonta quindi ad € 35.862,42 (€ 23.862,42 + 12.000,00).
Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della parti convenute soccombenti
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -.
con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00
- il compensi per la fase istruttoria nel merito sono ridotti del 30% atteso che sono state fatte solo le prove orali in un'unica udienza
Pertanto i compensi sono così liquidati:
per la fase di ATP
€ 992,00 per la fase di studio
€ 788,00 per la fase introduttiva
€ 1.276,00 per la fase istruttoria
Totale € 3.056,00
per la fase di merito
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 1.264,20 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.074,20
23 Le spese di consulenza in sede di ATP nell'importo di € 3.335,68 (doc. 12 parte attrice per acconto, importo a saldo non contestato), vanno poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , Parte_1 Controparte_3 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_16 provvede:
dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro e per pari quote al pagamento in favore di di € 35.862,42, oltre interessi dalla pronuncia al saldo Parte_1
dichiara tenuti e condanni i convenuti all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di liquidandole per questo giudizio in € 7.074,20 per compensi ed 518,00 + 27,00 per Parte_1 spese vive oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e per l'ATP in € 3.056,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pone le spese di CTU in sede di ATP nell'importo di € 3.335,00 a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Torino, 09/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
(…) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
(…) “prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.". 2 «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».
Quindi devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente;
sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente) (cfr. risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E, 7 dicembre 2007, n. 356/E, 22 aprile 2009, n. 106/E, 15 febbraio 2018, n. 16/E).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco
ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. r.g. 9995/2022 promossa da:
(cod. fisc. difeso dall'avv. BARBARESCHI Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA PINELLI, 23 10144 TORINO
ATTRICE
contro
, ( ) difesa dall'avv. BRAKUS VALENTINO ALESSIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 10 10128 TORINO
e
(C.F. ) difeso Controparte_2 C.F._3 dall'avv. SANTAMARIA BACHERO MARIA;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
TR Bagetti 13 10143 Torino
e
(P.IVA , difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
LI SI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.So Laghi, 37 10051
IG
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare la società in persona del liquidatore pro CP_3
Co tempore, l'AR. e il condominio , in persona CP_1 Controparte_5 dell'amministratore pro tempore, in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di sua competenza, al versamento della somma di euro 41.225,12 o quell'altra somma meglio vista dal Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra oltre al pagamento della somma di euro Parte_1
3.335,68 oltre oneri di legge a titolo di rimborso delle spese del Consulente del Tribunale.
Per parte convenuta arch. : CP_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
dichiarata l'inammissibilità della produzioni documentali avversarie per i motivi indicati nelle sezioni 1.1 e 1.2; disconosciuta la non conformità all'originale del doc. 8 ricorrente;
eccepita la carenza di legittimazione attiva e, comunque, della titolarità del diritto al risarcimento della ricorrente;
in via istruttoria Ammettere i capitoli di prova orale sopra dedotti per interrogatorio formale della ricorrente del legale rappresentante di ContrCo e dell'amministratore del Condominio e per i testimoni sopra indicati;
in via principale Respingere le domande della ricorrente ed assolvere l'AR. dalle avversarie CP_1 pretese per i motivi indicati in atto. In via riconvenzionale dichiarare tenuta e condannare la ricorrente o, in subordine, gli altri convenuti al risarcimento/rimborso delle spese legali sofferte dall'AR. nel procedimento ex art. 696 bis cpc per la somma di Euro 2.966,08, oltre 15% e cpa, CP_1 oltre interessi ex art. 1284, IV comma cc.
In via subordinata Tenere conto del concorso di colpa della ricorrente ex art. 1227 cc e limitare la condanna dell'AR a quanto ritenuto di giustizia;
accertare le quote di rispettiva responsabilità CP_1 dei soggetti convenuti e, per l'effetto,
in via riconvenzionale, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, condannare, ciascuno degli stessi, in via di regresso, a tenere indenne e/o a rifondere all'AR. delle somme CP_1 che questa dovesse eventualmente versare in eccesso alla propria quota.
Con vittoria di spese
2 Per la convenuta CP_3
Dichiarare inammissibile la produzione in giudizio e/o l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. , depositata nella procedura ex art. 696 bis c.p.c. per i motivi Persona_1 esposti
Nel merito
In via principale Respingere la domanda avanzata dalla ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti
In via subordinata Adottata ogni opportuna decisione anche ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., con ammissione delle prove infra articolate, respingere la domanda avanzata dalla ricorrente siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
In via istruttoria Ammettersi le prove per interrogatorio formale della sig.ra Testimone_1 dell'amministratore pro tempore del , e dell'arch. Controparte_2 CP_1
, nonché per testi sulle circostanze esposte di cui si riserva l'articolazione in capitoli nei
[...] concedendi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
Ordinare all'arch. , al ovvero all'ufficio CP_1 CP_2 Parte_2 tecnico del Comune di Torino l'esibizione in giudizio della SCIA depositata per le opere di rifacimento del tetto comunale, del progetto della struttura lignea del tetto, della SCIA relativa alle opere di recupero del sottotetto, nonché di ogni comunicazione intercorsa tra l'arch. e lo stesso CP_1 ufficio tecnico comunale;
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio del grado di giudizio, nonché della procedura ex art. 696 bis c.p.c.
Per il convenuto CP_2
- Disporre l'inammissibilità della produzione della relazione a firma dell'ing. redatta Persona_1 nella procedura di Accertamento tecnico preventivo R.G. 10651/2021;
- Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la decisione sommaria della vertenza ex art. 702 bis
c.p.c. e conseguentemente respingere il ricorso;
In subordine
- Disporre il mutamento del rito con ogni conseguenza di legge;
In ulteriore subordine e nel merito
3 - Mandare assolto il da ogni avversaria pretesa. Controparte_8
Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, ed oneri di legge
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2022 ha chiesto a Parte_1 [...]
, in qualità di ditta appaltatrice, all'arch. Controparte_3 CP_1 in qualità di direttore dei lavori ed al , il risarcimento del danno Controparte_8 occorso negli alloggi di sua proprietà, in occasione dei lavori eseguiti sul tetto del condominio.
Rappresentava i seguenti fatti:
• è proprietaria di due unità abitative contigue ubicate al piano terzo Parte_1
(quarto ed ultimo fuori terra) del , uno adibito ad Controparte_8 abitazione propria, l'altro locato all'epoca dei fatti alle sig.re e Persona_2 Parte_3
• Con delibera del 26.02.2018 il decideva di Controparte_8 effettuare i lavori di rifacimento del tetto dello stabile, e con successiva delibera del 26.03.2018
i lavori venivano appaltati alla società per un importo di euro Controparte_3
173.430,00. Veniva nominato quale direttore ai lavori nella persona Controparte_9 dell'arch. CP_1
• Nel mese di ottobre del 2018 venivano rimosse le tegole della porzione di tetto sovrastante le due unità immobiliari di proprietà della sig.ra per poter procedere ai predetti lavori. Parte_1
• A novembre del 2018 i lavori di ristrutturazione del tetto venivano sospesi e poiché la porzione di tetto era stata scoperchiata con rimozione delle tegole, venivano apposti sul tetto del dei teli di nylon al fine di evitare l'entrata di acqua o neve nel sottotetto CP_2 scoperchiato;
Dal mese di dicembre 2018 ogni attività nel cantiere di Controparte_8 veniva sospesa.
4 • Nei primi mesi del 2019, nonostante l'apposizione dei suddetti teli, negli immobili della ricorrente iniziava a percolare copiosa acqua che arrecava danni alla soffittatura ed alle pareti laterali degli immobili. Nel mese di aprile del 2019, in occasione di un forte temporale, i teli posizionati dall'impresa cedevano e l'acqua percolava copiosamente nell'immobile della condotto in locazione da terzi. Parte_1
• Con Ordinanza emessa il 15 aprile 2019 al n. 634/2019 il Sindaco della CP_10 dichiarava “l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa fino a condizioni di sicurezza ripristinate” dell'alloggio al piano terzo.
• A seguito di tale ordinanza la sig.ra e la sig.ra inquiline Persona_2 CP_11 dell'immobile dichiarato inagibile, con raccomandata datata 10/4/19, risolvevano il contratto di locazione stipulato in data 01.08.2019, contratto il cui canone annuo ammontava a euro
7.200,00, e con durata sino al 2020.
Contr
• Nei mesi successivi la richiedeva insistentemente alla società e Parte_1 CP_12 all'amministratore dello stabile sig. , quando i lavori sarebbero ripresi, preoccupata Tes_2 del fatto che, nonostante le ordinanze Comunali, l'unico rimedio posto in atto era stato la ricollocazione dei teli.
• Nell'estate la situazione peggiorava al punto che in data 21 agosto 2019 veniva effettuato un ulteriore sopralluogo da parte del a seguito del quale veniva emessa l'ordinanza 1519 CP_13 del 10 settembre 2019 che, dato atto che nulla era stato eseguito per quanto prescritto nell'Ordinanza n. 634/2019, diffidava la proprietà (il Condominio) ad adempiere.
• Il percolamento di acqua andava ad incidere anche sull'immobile in cui risiedeva la Parte_1 immobile di cui, con Ordinanza sindacale del 12 febbraio 2020 n. 218, veniva dichiarata
“l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa, fino a condizioni di sicurezza ripristinate”.
• Dal mese di febbraio 2020 vive presso la madre non potendo rientrare Parte_1 nell'immobile di sua proprietà che, a seguito dello scoperchiamento della restante parte di tetto, continua ad essere inagibile.
• In data 20.05.2021 la proponeva accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc Parte_1 al fine di determinare i danni a lei arrecati dalle infiltrazioni provenienti dal tetto del
. La CTU verificava le cause dei danni e quantificava i Controparte_8 costi di riduzione in pristino.
5 • Parte ricorrente ha chiesto ai tre resistenti il risarcimento dei danni così quantificati: agli immobili di proprietà pari a euro 16.052,10
per lavori edili di ripristino, 1.903,02
per oneri di professionista, 3.500,00
per mobilio, 12.000,00 per canoni di locazione mancati euro 7.800 per mancato godimento del proprio immobile nell'ammontare complessivo di euro 41.255,12.
Si è costituita l'arch che ha svolto le seguenti difese: CP_1
• Parte attrice non ha fornito alcuna prova del suo titolo di proprietà, del contratto di locazione asseritamente in essere per uno dei due alloggi, del sinistro patito e dei danni lamentati;
• non ha chiarito quale illecito viene imputato alla direzione dei lavori;
• in ogni caso l'arch. ha correttamente svolto la sua attività professionale tenuto conto della CP_1 vicenda così ricostruita:
- Nel mese di marzo 2018, l'AR. concludeva con il CP_1 Controparte_8
1 (di seguito anche solo Condominio) un contratto avente ad oggetto “Prestazioni professionali
[...] per l'esecuzione delle opere di rifacimento tetto sito in ”. Controparte_8
Contro
Contro
- Il Condominio affidava l'esecuzione delle opere a (di seguito anche solo R). CP_12
Contro
- Nel mese di ottobre 2018, R montava il ponteggio, per consentire alla falegnameria di effettuare i rilievi necessari per redigere il progetto strutturale da presentare con la SCIA.
- Montato il ponteggio (previo pagamento degli oneri di Occupazione del Suolo Pubblico da parte ControCo del , , senza comunicarlo alla D.L., procedeva all'asportazione delle tegole CP_2 della prima campata per consentire i rilievi della falegnameria.
ControCo
- Terminato il rilevo della falegnameria, metteva in sicurezza l'area ancorando teli di protezione.
- Con deliberazione del 20 novembre 2018, il non avendo fondi per proseguire con CP_2 le deliberate opere di rifacimento del tetto, decideva di procedere alla vendita del sottotetto a Cont Co
, ai fini del suo “recupero”, in cambio dell'esecuzione delle opere.
6 - L'AR. , conseguentemente, veniva invitata ad interrompere la pratica edilizia in corso ed CP_1 il Condominio la incaricava di procedere ad una SCIA che questa volta sarebbe stata in alternativa a Permesso di Costruire.
Contro
- qualche settimana dopo, il Condominio era costretto a chiedere a R di smontare il CP_1 ponteggio in quanto non c'erano fondi sufficienti per pagare nemmeno l'Occupazione
Pubblico.
- L'AR. era obbligata a sospendere il cantiere in data 31 dicembre 2018. CP_1
- Nel mese di gennaio 2019, l'amministratore condominiale, con la presidenza in assemblea della spiegava ai condomini il motivo della sospensione di ogni opera e lo smontaggio del Parte_1 ponteggio: i “mancati pagamenti” che impedivano di pagare l'impresa e la necessità di attendere la pratica Comunale relativa ai sottotetti.
- L'AR. , nonostante il cantiere fosse sospeso, in data 11 febbraio 2019 ordinava al CP_1
Condominio di assumere azioni urgenti, poichè in difetto sarebbe stato necessario “ripristinare lo stato ante operam al fine di preservare l'agibilità del sottotetto e l'abitabilità degli appartamenti interessati”. L'invito veniva rinnovato quasi quotidianamente a Condomino ed impresa, la quale riferiva che il Condominio non autorizzava azione alcuna per mancanza di fondi.
• Nessuna responsabilità può essere mossa all'AR. , i cui ordini e consigli hanno trovato il CP_1 rifiuto di impresa e Condominio in ragione dell'insolvenza di quest'ultimo.
• Per stessa ammissione della il temporale di aprile 2019 sarebbe stato di eccezionale Parte_1 rilevanza, cosa che peraltro interrompe il nesso di causa con ogni condotta tenuta dalla . CP_1
• Sussiste comunque un concorso colposo dell'attrice per non aver fatto nulla al fine di evitare il danno, tenendo un contegno conforme a diligenza.
• Infine contestava la quantificazione dei danni da lucro cessante.
Chiedeva quindi respingersi la domanda ed in via subordinata ritenere responsabili in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di propria competenza, gli altri due convenuti.
Ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al rimborso dell'importo di Euro
2.966,08, (al netto di iva) per spese legali sofferte nella procedura ex art. 696 bis cpc.
7 Si è costituito il che ha svolto le seguenti Controparte_2 difese nel merito:
• Tutte le decisioni prese dal compresa quella di sospendere il cantiere per CP_2 mancanza di fondi, non sono state opposte dalla che anzi era il Presidente Parte_1 dell'assemblea;
• la avrebbe potuto, sin dalle assemblea del 2019 citate, lamentare profili di Parte_1 inadeguatezza del Condominio nella gestione del cantiere relativamente alla copertura del tetto, ma ciò non è avvenuto, così come avrebbe potuto richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria onde discutere del problema della rimozione del tetto.
• Va considerato, dunque, un concorso di colpa della ricorrente nella causazione dell'evento.
• Il sinistro in ogni caso, conseguente unicamente al fenomeno atmosferico del 5.4.2019 è imputabile al caso fortuito.
• Ha sostenuto che la ricorrente abbia pacificamente continuato a risiedere nel suo appartamento, dunque non si comprende la somma di € 7.800,00 dalla stessa imputata per mancato godimento del proprio immobile
Chiedeva quindi respingersi la domanda.
Contr
Si è costituita che ha confermato la cronologia dei Controparte_15 fatti come narrati dalle altre parti ed ha svolto le seguenti difese
• I fatti come esposti anche dalle altre parti, comprovano che abbia provveduto a seguito CP_3 della sospensione del cantiere a causa della indisponibilità dei fondi da parte del codominio, a mettere in sicurezza il cantiere, predisponendo i teli, atteso che il condominio non era stato disponibile ad adottare soluzioni più costose ( come le onduline ).
• Nonostante il fatto che non stesse ricevendo ulteriori pagamenti dalla committenza, ha CP_3 agito nel rispetto delle regole di diligenza e di quanto indicato dalla direzione dei lavori e dalla committenza.
8 • L' appaltatrice nulla di più avrebbe potuto fare atteso che le era formalmente inibito (stante la sospensione delle attività di cantiere comunicata dalla direzione dei lavori), addirittura l'accesso al tetto.
• Tra il febbraio 2019 e l'aprile 2019 non risultano essere state inviate dal Condominio alla direzione lavori e/o all'impresa comunicazioni relative alla necessità di intervenire sulla manutenzione della copertura temporanea precedentemente apposta.
• Sussiste una corresponsabilità della la ricorrente avrebbe ben potuto intervenire Parte_1 commissionando un intervento (magari proprio quello indicato dalla società – CP_3 rappresentato dalla posa di onduline plastiche in luogo delle tegole rimosse) finalizzato a garantire una protezione dei propri beni, oltre che proteggere adeguatamente i mobili e gli arredi presenti all'interno.
• Contesta il danno da lucro cessante ed il mancato utilizzo dell'alloggio da parte della Parte_1
Nel merito chiedeva di respingere la domanda attorea svolta nei suoi confronti.
Il Giudice, precedente assegnatario della causa, ha disposto il mutamento del rito ed assegnato il termine per il deposito di memorie.
La causa, istruita a mezzo escussione testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
2.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
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Sulla corretta acquisizione della ATP al giudizio
Tutte le parti hanno contestato in via preliminare l'allegazione da parte dell'attrice della CTU svolta in sede di ATP, contestando il fatto che il Giudice del merito non aveva autorizzato l' acquisizione della stessa.
La questione è stata già risolta con ordinanza in data 4.7.2023, che ha richiamato sul punto ex plurimis
Cass. N. 6591/2016 (l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo
9 sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse).
La consulenza resa in sede di ATP deve ritenersi quindi validamente acquisita in questo procedimento atteso che tutte le parti hanno partecipato a quel giudizio e ne hanno potuto prendere contezza in questo.
Sullo svolgimento dei fatti
La sequenza cronologica dei fatti non è stata oggetto di contestazione tra le parti, che hanno riferito tutte la medesima narrazione, qui riassuntivamente riportata:
❖ Con delibera del 26.02.2018 il decideva di Controparte_8 effettuare i lavori di rifacimento del tetto dello stabile;
❖ con successiva delibera del 26.03.2018 i lavori venivano appaltati alla società
[...] per un importo di euro 173.430,00; Controparte_3
❖ è stato nominato quale direttore ai lavori nella persona dell'arch. Controparte_9
e nel mese di marzo 2018, l'AR. concludeva con il CP_1 CP_1 Controparte_8
(di seguito anche solo un contratto avente ad oggetto Controparte_8 CP_2
“Prestazioni professionali per l'esecuzione delle opere di rifacimento tetto sito in CP_8
”;
[...]
Contro
❖ nel mese di ottobre 2018, R montava il ponteggio, per consentire alla falegnameria di effettuare i rilievi necessari per redigere il progetto strutturale da presentare con la SCIA;
❖ Montato il ponteggio (previo pagamento degli oneri di Occupazione del Suolo Pubblico da parte Co del Condominio), MA. , procedeva all'asportazione delle tegole della prima campata per consentire i rilievi della falegnameria;
veniva tolta anche l'orditura secondaria, come riferito in sede di interrogatorio dal legale rappresentante di e confermato da tutte le Tes_3 CP_3 parti;
ControCo
❖ Terminato il rilevo della falegnameria, metteva in sicurezza l'area ancorando teli di protezione;
10 ❖ Con deliberazione del 20 novembre 2018, il non avendo fondi per proseguire con CP_2 le deliberate opere di rifacimento del tetto e della facciata, decideva di procedere alla vendita ControCo del sottotetto a , ai fini del suo “recupero”, in cambio dell'esecuzione delle opere;
❖ L'AR. , conseguentemente interrompeva la pratica edilizia in corso ed il Condominio la CP_1 incaricava di procedere ad una SCIA che questa volta sarebbe stata in alternativa a Permesso di
Costruire;
Contro
❖ Qualche settimana dopo, il Condominio chiedeva a R di smontare il ponteggio lato strada in quanto non c'erano fondi sufficienti per pagare l'Occupazione Suolo Pubblico;
❖ L'AR. sospendeva il cantiere in data 31 dicembre 2018; CP_1
❖ Nel mese di gennaio 2019, l'amministratore condominiale, spiegava ai condomini il motivo della sospensione dei lavori e dello smontaggio del ponteggio: la mancanza di fondi per pagare l'impresa e la necessità di attendere la pratica Comunale relativa ai sottotetti che sarebbero stati venduti all'impresa in cambio della esecuzione dei lavori;
❖ Nei primi mesi del 2019, nonostante l'apposizione dei suddetti teli, negli immobili della ricorrente iniziava a percolare copiosa acqua che arrecava danni alla soffittatura ed alle pareti laterali degli immobili della uno dei quali abitato da lei ed uno locato a terzi. Nel Parte_1 mese di aprile del 2019, in occasione di un forte temporale, i teli posizionati dall'impresa cedevano e l'acqua percolava di nuovo copiosamente;
❖ A marzo 2019 l'Assemblea condominiale autorizzava il rogito di vendita dei sottotetti alla nominava l'arch direttore dei lavori anche per quest'opera; CP_3 CP_1
❖ Con Ordinanza emessa il 15 aprile 2019 al n. 634/2019 il Sindaco della CP_10 dichiarava “l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa fino a condizioni di sicurezza ripristinate” dell'alloggio al piano terzo;
❖ Con Ordinanza emessa l'ordinanza del 10 settembre 2019 il Comune, dato atto che nulla era stato eseguito per quanto prescritto nell'Ordinanza n. 634/2019, diffidava la proprietà (il
Condominio) ad adempiere;
❖ Con Ordinanza sindacale del 12 febbraio 2020 n. 218, veniva dichiarata “l'immediata inagibilità, temporanea e cautelativa, fino a condizioni di sicurezza ripristinate dell'immobile dove risiedeva la Parte_1
11 In definitiva è un fatto acclarato e non contestato che dopo la rimozione della copertura del tetto
(tegole ed orditura secondaria), indispensabile per i rilievi necessari alla esecuzione dei lavori appaltati a il cantiere sia stato sospeso poiché, attesa l'indisponibilità di fondi da parte del Condominio, CP_3 committenza ed appaltatore avevano trovato un accordo per la compravendita delle unità sottotetto come contropartita dei lavori, sul presupposto da verificare che fosse possibile rendere abitabili quelle unità.
Le parti non discutono inoltre sulla riconducibilità dei danni negli alloggi della all' Parte_1 infiltrazione di acqua meteorica proveniente dal tetto scoperchiato e coperto con teli di plastica.
Le parti discutono invece in merito alla responsabilità dei danni occorsi nei due alloggi di proprietà attorea durante la sospensione dei lavori determinata dalle ragioni sopra spiegate.
In tema di responsabilità dell'appaltatore che esegue i lavori nel condominio e del condominio stesso, la giurisprudenza ha ripetutamente espresso il principio per cui se è vero che l'appaltatore risponde dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, non di meno il condominio non va esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in considerazione di particolari circostanze che fanno sopravvivere il suo dovere di custodia sul bene comune (Cass. n. 11671 del 2018 (Conf. Cass.
11671/2011 si vedano inoltre anche Cass. n. 25251/2008; Cass. n. 6435/2009; Cass. n. 7553/2021 ).
Se è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando
l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass., Sez. 2, 25.1.2016, n. 1234, Rv. 638645-01), cionondimeno: a) il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (Cass., Sez. 2,
15.6.2010, n. 14443, in motivazione); b) ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la 12 conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo (Cass. n. 11671 del 2018 e 27989 del 2022).
La particolarità del caso che ci occupa è data dal fatto che, dopo aver scoperchiato il tetto, il cantiere era stato concordemente sospeso in attesa di aggiornamenti dal Comune in merito alla Cont possibilità di rendere agibile il sottotetto che il Condominio intendeva vendere a ER.. Tutte le parti sapevano ed erano d'accordo, che i lavori sarebbero rimasti sospesi fino alla compravendita del sottotetto, necessaria per procedere con i lavori in difetto di fondi.
La sospensione del cantiere è cosa ben diversa dall'abbandono del cantiere o dalla chiusura dello stesso;
implica evidentemente una situazione di stallo, nel nostro caso per volontà concorde, che lascia in vita i rapporti tra le parti ed i rispettivi doveri, da un canto non liberando l'appaltatore dal dovere di mettere in sicurezza il cantiere in cui la sua impresa aveva operato ed ancora avrebbe dovuto operare, e con essa la direzione dei lavori tenuta alla vigilanza del cantiere;
dall'altro tuttavia rendeva sussistenti obblighi di custodia anche in capo al Condominio in ragione e per la durata della sospensione.
In particolare a) Sulla responsabilità dell'impresa CP_3
Non è contestato che l'impresa dopo aver scoperchiato il tetto e prima della CP_3 sospensione dei lavori, avesse predisposto dei teli a copertura del tetto e che questi pur correttamente ancorati, non siano stati sufficienti a proteggere gli alloggi sottostanti dalle precipitazioni meteorologiche dei mesi successivi.
Pure è emerso in corso di causa che non vennero posizionate le onduline al posto dei teli sia perché il non aveva fondi, circostanza questa che non è stata contestata, sia perché eliminata CP_2
l'orditura secondaria, sarebbe comunque stato molto complicato ancorarle.
Cont Co
Benchè il non disponesse temporaneamente dei fondi per pagare i lavori di , CP_2 ed i lavori fossero stati sospesi per comune accordo tra le stesse, in attesa della vendita dei sottotetti, continuava ad essere responsabile del cantiere in cui aveva già operato ed avrebbe dovuto CP_3 terminare i lavori, come unica impresa appaltatrice, essendo il rapporto di appalto ancora in essere tra le parti. La sospensione del cantiere, non esonerava ai suoi obblighi contrattuali di assicurare CP_3 che dalle opere poste in essere fino a quel momento non derivassero danni a terzi. uindi era e CP_3 restava responsabile del cantiere. Avendo rimosso la copertura del tetto, avrebbe dovuto provvedere
13 non solo a posizionare i teli in plastica, rimedio evidentemente provvisorio, ma anche a supervisionare che questi permanessero sul tetto ancorati in modo da evitare il passaggio delle precipitazione ai piani inferiori. I rischi derivanti dalle precipitazioni invernali e primaverili avrebbero richiesto una accortezza specifica che non poteva risolversi in risistemazioni sporadiche ed alla buona ma doveva essere tale da assicurare che i teli, di spessore e dimensione adeguata, fossero abbastanza resistenti ed ancorati in modo tale da evitare il passaggio dell'acqua e della grandine. Se la difficoltà della situazione richiedeva continui monitoraggi o manutenzioni assidue, queste avrebbe dovuto essere fatte, in definitiva non liberandosi l'impresa dal suo obbligo di custodia del cantiere con la mera predisposizione di teli evidentemente inadeguati, come dimostrato dai fatti occorsi.
La circostanza che il condominio avesse deciso di smontare il ponteggio lato strada, per evitare gli oneri comunali di occupazione del suolo pubblico, non impediva a i accedere al tetto, ma CP_3 verosimilmente rendeva l'operazione solo più complessa, sebbene fattibile, come spiegato dall'arch nella sua missiva del l'11.2.2019 ( doc. 5 ), dove da un canto comunica che veva CP_1 CP_1 CP_3 sostituito i teli ed avrebbe provveduto a ripristinare le condizioni di salvaguardia della intemperie ma non avrebbe più potuto garantire la continuità della salvaguardia perché i lavori erano sospesi. In ogni caso la rimozione del ponteggio lato strada non consentiva la prosecuzione delle lavorazioni per mancanza di sicurezza.
Da tale missiva si evince che, smontato il ponteggio lato strada, i lavori non avrebbero potuto proseguire, ma i teli avevano potuto essere sistemati di nuovo dopo che erano stati danneggiati dalle intemperie, nonostante non vi fosse più il ponteggio lato strada;
la difficoltà di continuare a preservare il tetto dipendeva piuttosto dalla sospensione dei lavori per motivi di carenza di fondi e non pare per ragioni di sicurezza, come dimostrato dal fatto che comunque l'impresa era già intervenuta sul tetto.
Diversamente, se nulla di più e di diverso l'impresa poteva fare per assicurare la tenuta dei teli,
e se la rimozione del ponteggio lato strada rappresentava un ostacolo alla gestione del cantiere durante la sospensione, avrebbe dovuto avvisare il Condominio dei rischi che si correvano nel deliberare la sospensione dei cantiere nel periodo invernale, e nel rimuovere il ponteggio, e ciò in ragione delle sue competenze tecniche. Ed invece questa decisione è stata presa, come detto, con l'accordo dell'impresa che non ha rappresentato al Condominio l'impossibilità di gestire il cantiere coperto da soli teli.
Questa comunicazione non è mai stata data o comunque non risulta prodotta in atti ed anzi la stessa impresa, prima della sospensione dei lavori, a tetto ormai scoperchiato, non ha mai formalmente rappresentato al il rischio, eventualmente ineludibile, di allagamenti negli alloggi CP_2 sottostanti. Non vi è stata una nota tecnica diretta al Condominio in merito ai rischi che la copertura
14 con teli in plastica comportava, alle difficoltà aggiuntive che sarebbero derivate dallo smontaggio del ponteggio lato strada;
alla indispensabilità di predisporre delle onduline o in alternativa ricoprire il tetto.
Né ai fini della esclusione della responsabilità di rileva il fatto che la stessa nel CP_3 frattempo non venisse pagata dal Condominio, atteso che l'inadempienza del condominio o meglio la indisponibilità dei fondi dello stesso per far fronte alle opere future, era già nota ed accettata dall'impresa quando venne deciso di sospendere i lavori per verificare la possibilità di alienare il sottotetto a fini abitativi. In ogni caso l'inadempimento del avrebbe potuto essere al più CP_2 causa di risoluzione del rapporto di appalto, ma certo non poteva legittimare il comportamento colposo dell'impresa, a contratto vigente, che ha lasciato si producessero danni negli alloggi della Parte_1
Peraltro sotto il profilo della mancanza di fondi da parte del va detto che la CP_2 predisposizione dei teli non integrava un'opera ulteriore rispetto a quelle appaltate, che avrebbe dovuto essere eseguite solo se ed in quanto pagate, ma piuttosto una conseguenza doverosa da parte dell'impresa che dopo aver rimosso la copertura, aveva accondisceso a procrastinare i lavori fino all'atto di compravendita dei sottotetti. Ove per ragioni economiche non meglio precisate in giudizio, quale ad esempio il costo per la predisposizione di teli idonei e per la loro manutenzione, on CP_3 avesse potuto accollarsi questo incombente conseguente alla scopertura del tetto, avrebbe dovuto preavvisare il Condominio in sede di accordo sulla sospensione del cantiere o avvisare che vi erano costi da sostenere per questa attività. Del resto neanche durante la sospensione del cantiere l'impresa ha mai inviato una comunicazione al Condominio con cui rappresentando la situazione rischiosa del tetto, si rifiutava di predisporre i teli perché non veniva pagata per questo lavoro. Al contrario, avendo predisposto la copertura in plastica prima della sospensione del cantiere, era logico aspettarsi che l'avrebbe manutenuta. In effetti sono stati eseguiti solo due interventi: un primo intervento in data 8 febbraio 2019 successivamente al sopralluogo dell'arch. che accertava negli “Appartamenti CP_1 sottostanti l'area interessata dalla rimozione della copertura esistente” la presenza di “danni causati da infiltrazioni d'acqua”; un secondo intervento dopo che in data 11 febbraio 2019 (ovverosia tre giorni dopo il ripristino della copertura temporanea già in precedenza danneggiata) si verificava un nuovo sradicamento della stessa, in occasione del quale l'arch assicurava che sarebbero stati CP_1 rimessi i teli;
non risultano essere stati eseguiti ulteriori interventi al fine di manutenere/ripristinare lo stato della copertura tra l'11 febbraio 2019 e il 5 aprile 2019 (periodo in cui il cantiere risultava sospeso)
15 Infine, che le stesse parti intendessero dovuta la manutenzione dei teli in plastica è comprovato dal fatto che resto la stessa con comunicazione in data 20.3.2018 (doc. 6 parte attrice) si CP_3 impegnava al ripristino delle parti ammalorate nell'alloggio della Parte_1
Si deve concludere che in attesa del via libera da parte del sull'operazione di CP_3 CP_13 ripristino dei sottotetti a fini abitativi, avesse la responsabilità del cantiere e quindi il dovere di preservare l'area; o in caso di assoluta impossibilità tecnica o economica a farlo senza essere pagata, di comunicare in anticipo al Condominio i rischi cui si sarebbe esposto sospendendo i lavori.
b) Sulla responsabilità dell'arch. CP_1
Il condominio ha deliberato “….dopo visione dei preventivi riguardanti la direzione lavori, progetto strutturale, piano di sicurezza e coordinamento, di affidare l'incarico di tali compiti allo CP_9
come da preventivo del 26.03.2018 per un importo totale di euro 10.000,00 più inarcassa, iva etc
[...] come di legge”, nella persona dell'arch. . CP_1
Al momento dell'esecuzione dei saggi demolitivi eseguiti sul tetto l'arch. non rivestiva ancora
CP_1 formalmente il ruolo di Direttore dei Lavori bensì quello di Coordinatore dei Lavori;
tuttavia le ingenti opere di demolizione eseguite (svolte quantomeno sotto il coordinamento dell'architetto), si sono rese necessarie, secondo quanto esposto dalla stessa parte , per consentire la progettazione dell'opera,
CP_1 attività di competenza del progettista incaricato, arch. . L'incarico di progettazione e direzione dei
CP_1 lavori è stato poi conferito a marzo 2018 come dalla stessa riferito nel proprio atto. la posizione
CP_1 della , di professionista che seguiva i lavori anche prima dell'incarico formale dato a marzo, non
CP_1 di meno emerge tuttavia dal fatto che è stata proprio la a comunicare e formalizzare la
CP_1 sospensione del cantiere e ad sollecitare il a trovare i fondi per la ripresa dei lavori in data CP_2
7.2.2019.
Considerata la posizione dell'arch. al momento delle demolizioni e successivamente, deve CP_1 ritenersi che le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistente la responsabilità del Condominio, valgano anche per l'architetto:
- l'arch , nella sua veste di coordinatore dei lavori, prima della sospensione del cantiere, CP_1 avrebbe dovuto avvisare il Condominio che si correvano nel predisporre una Parte_4 copertura solo mediante teli di plastica e conseguentemente avrebbe dovuto evidenziare sin da subito la indispensabilità di eseguire una manutenzione e supervisione continua o predisporre le onduline o soprassedere dalla sospensione dei lavori, lasciando il tetto in quelle condizioni.
Nessuno più del coordinatore e poi direttore dei lavori, nominato dalla committenza avrebbe
16 potuto e dovuto rappresentare sotto il profilo tecnico i rischi della situazione e dare le direttive opportune per evitare danni a terzi;
- parimenti la avrebbe dovuto sconsigliare al la rimozione del ponteggio lato CP_1 CP_2 strada se questo rendeva più disagevole l'ancoraggio dei teli;
- non essendo venuto meno il conferimento dell'incarico di coordinatore dei lavori ed anzi essendo sopravvenuto quello di direttore dei lavori da parte del Condominio, l'arch CP_1 avrebbe dovuto preoccuparsi, anche durante la sospensione dei lavori, di verificare la tenuta della copertura con i teli in plastica, sollecitando l'impresa ad intervenire;
- al contrario non risultano in atti solleciti all'impresa da parte della direzione dei lavori;
né sopralluoghi sul cantiere dove erano stati sospesi i lavori;
va detto che interventi formali del direttore, avrebbero dovuto essere documentati in relazioni o verbali, se effettivamente eseguiti;
- solo in data 7 febbraio 2019 l'arch. eseguiva un sopralluogo presso gli “Appartamenti CP_1 sottostanti l'area interessata dalla rimozione della copertura esistente”, verificando la presenza di “danni causati da infiltrazioni d'acqua”; ii) il giorno seguente, ovverosia l' 8 febbraio 2019,
“i teli presenti sulla superficie dell'area interessata (e a copertura delle falde scoperte) sono sostituiti con altri nuovi ed ancorati alle travi principali mediante l'utilizzo di travetti in legno, ripristinando così la copertura temporanea danneggiata dalle intemperie”; iii) in data 11 febbraio 2019 (ovverosia tre giorni dopo il ripristino della copertura temporanea già in precedenza danneggiata) si verificava un nuovo sradicamento della stessa;
- solo in data 11.2.2019, a seguito dell'unico sopralluogo che consta documentalmente in atti,
l'arch. rappresentava al Condominio la difficoltà per l'impresa di salvaguardare la zona di CP_1 cantiere e lo sollecitava a trovare i fondi per la ripresa dei lavori al fine di evitare danni. A quel punto però, senza una preventiva valutazione e ponderazione dei rischi da parte della , i CP_1 lavori erano già stati sospesi, il ponteggio già smontato ed i danni in parte già prodotti;
- Non è provato in ogni caso che dopo tale data, la sia nuovamente intervenuta sul cantiere CP_1 sospeso per verificare lo stato dei luoghi, né abbia sollecitato l'impresa a manutenere i teli in plastica.
In definitiva, l'unica comunicazione inoltrata all'amministratore del in data CP_2
11.2.2019, non pare sufficiente a ritenere che l'arch. avesse assolto ai suoi doveri di coordinatore CP_1 dei lavori e di direttore dei lavori, durante il periodo di sospensione dei lavori.
17 Anche con riguardo alla sua posizione, non si ritiene che ella possa liberarsi da ogni responsabilità per il fatto che il fosse stato costretto ad interrompere i lavori per carenza di CP_2 fondi, poiché tale circostanza, al contrario, avrebbe reso necessarie maggiori accortezze da parte della direzione dei lavori in termini di informativa al Condominio e di controllo del cantiere in condizioni precarie.
È poi chiaro che ove la avesse invece tempestivamente avvisato il Condominio che la CP_1 semplice copertura con teli di plastica sarebbe stata foriera di danni a terzi e si fosse attivata con l'impresa per pretendere la manutenzione della copertura, nessuna attività ulteriore avrebbe potuto essere pretesa da lei e nessuna responsabilità le sarebbe potuta essere imputata per la situazione di stallo che si era venuta a creare, evidentemente per fatto a lei non imputabile.
c) Sulla responsabilità del CP_2
La peculiarità del caso che ci occupa, induce a ritenere, in linea con i principi espressi dalla
Cassazione e sopra riportati, che anche il sia corresponsabile dei danni patiti dall'attrice, ai CP_2 sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode dei beni condominiali ed in particolare del tetto a copertura dell'edificio.
Questi i motivi:
il era consapevole del fatto che CP_2
- era stata rimossa la copertura del tetto per eseguire lavori che era stato costretto a sospendere per mancanza di fondi;
- erano stati predisposti solo dei teli di copertura e non un sistema più efficace di protezione come le onduline, sempre a causa della mancanza di fondi;
- i lavori sono rimasti sospesi per lungo tempo durante la stagione invernale e primaverile;
caratterizzate normalmente da precipitazioni abbondanti anche temporalesche e con grandine;
- il condominio stesso aveva richiesto la rimozione del ponteggio lato strada, sempre per mancanza di fondi, rendendo non impossibile, ma meno agevole l'accesso al tetto;
- non risultano sopralluoghi dell'amministratore nell'area di cantiere dopo la sospensione dei lavori, né comunicazioni del committente per sollecitare il controllo dei teli sul CP_2 tetto a protezione delle zone condominiali e dei terzi condomini.
- Il Condominio avrebbe dovuto sollecitare un intervento della ditta appaltatrice;
conferire con il direttore dei lavori;
preoccuparsi di controllare la situazione del tetto;
trovare i fondi quanto
18 meno per predisporre le onduline. In ogni caso la scelta di scoperchiare un tetto e sospendere ad libitum i lavori perché non disponeva di fondi, non risponde certamente ad un corretto esercizio del dovere di custodia sui beni di sua proprietà.
Tutte queste circostanze concomitanti e particolari fanno ritenere che, a cantiere sospeso, permanesse in capo al , un dovere di custodia ex art. 2051 c.c. sulle parti comuni. Dal CP_2 dovere di custodia discende una responsabilità oggettiva del per i danni causati dalla cosa CP_2 in custodia.
In aggiunta a quanto in precedenza esposto, va comunque osservato che, già in linea astratta, il lastrico svolge, indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture (arg. da Cass., Sez. 6-2,
9.8.2017, n. 19779, Rv. 645340-01 e da Cass., Sez. U., 10.5.2016, n. 9449, Rv. 639821-01): sicchè, quantomeno sotto tale profilo ed indipendentemente dall'avvenuta "consegna" - quale area di cantiere
- all'appaltatore, per l'esecuzione di lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilità del , con conseguente permanenza, CP_2 in capo a quest'ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle connesse responsabilità per il relativo inadempimento (arg. Da Cass., Sez. 3, 18.7.2011, n. 15734, Rv. 619067-01, cit.).
Anche il risponde, dunque a titolo extracontrattuale, dei danni patiti dalla CP_2
Parte_1
d) Sulla responsabilità della Parte_1
Le parti convenute hanno sostenuto che sussiste un concorso di responsabilità in capo alla per i danni da questa patiti nei suoi alloggi, perché non si sarebbe attivata per evitare il danno Parte_1
o limitarne le conseguenze, e ciò a maggior ragione perché la stessa rivestiva nelle assemblee condominiali, la funzione di presidente.
La difesa svolta dalle convenute non può essere condivisa.
Non è contestato che la preso atto dello stato di sostanziale abbandono del cantiere e Parte_1 dell'inerzia di tutti i soggetti che sarebbero stati tenuti alla custodia del cantiere, abbia sollecitato l'intervento dell'impresa e del Condomino ed anzi abbia provveduto di persona a risistemare i teli sul tetto;
attività questa che evidentemente esorbitava dalle sue competenze tecniche.
Non è dato comprendere che cos'altro avrebbe dovuto fare la condomina, non potendo certo intervenire in modo più invasivo, né di persona, né a mezzo di un'impresa terza, per sistemare il tetto che non è di sua proprietà ma di proprietà del condominio, dove vi era un cantiere, pur se sospeso, che continuava
19 ad essere gestito dalla ditta incaricata. Ogni intervento più strutturale, ma anche la semplice sistemazione dei teli, infatti, avrebbe potuto essere foriera di legittime contestazioni da parte del custode del tetto o da parte della ditta appaltatrice che aveva la disponibilità del cantiere o CP_2 del direttore dei lavori che avrebbero potuto non condividere l'operato della condomina, priva di ogni requisito tecnico.
Va quindi esclusa ogni responsabilità concorrente della attrice Parte_1
Si deve concludere in punto responsabilità, che lo stato di quiescenza del cantiere, per motivazioni che tutti sapevano e condividevano, ha fatto sorgere o comunque sopravvivere un dovere di custodia da parte del Condominio committente che è quindi responsabile in via oggettiva dei danni patiti dalla ai sensi dell'art. 2051 c.c.; rispetto al nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il Parte_1 danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., il comportamento colposo dell'impresa e della , non esonerati CP_1 dalla responsabilità per il fatto che il cantiere fosse sospeso, integra un caso fortuito che interrompe solo parzialmente il nesso di causa, così inserendosi nella catena causale del danno. Sul punto Cass
Sez. Un. 20943/221, con la particolarità che qui il nesso causale è parzialmente interrotto non già dal comportamento della parte lesa, ma piuttosto dal comportamento colposo dell'impresa e della direzione dei lavori.
Considerate le motivazioni poste alla base della responsabilità addebitabile all'impresa ed alla
, si può ritenere sussistente una eguale percentuale della efficienza causale nella produzione del CP_1
20 danno in capo ai tre soggetti, AR;
il primo risponde ai sensi dell'art. CP_2 CP_3 CP_1
2051 c.c. in via oggettiva;
i secondi rispondono di illecito colposo ai danni del terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. in occasione dell'esecuzione dei rispettivi contratti in essere con il . CP_2
Sui danni
L'ATP ha accertato quanto segue:
✓ Gli alloggi della danneggiati dal pencolamento di acque meteoriche sono due : Parte_1
l'alloggio bilocale misura circa 45 metri quadri commerciali;
l'alloggio quadrilocale misura circa 90 metri quadri commerciali.
✓ i danni patiti nelle due unità sono “riconducibili all'afflusso di significative quantità d'acqua dal piano superiore (copertura)” … le partizioni murarie costituenti l'involucro delle due unità abitative (in particolare il solaio interposto tra le stesse ed il sottotetto) siano state interessate dall'afflusso di grandi quantità d'acqua a causa della sostanziale assenza di copertura al di sopra delle stesse, coerentemente con quanto deducibile dagli atti e già accertato dai tecnici del
Comune di Torino intervenuti sui luoghi in data 9 aprile 2019, i quali evidenziavano che la parte di tetto (copertura a falde) soprastante l'unità immobiliare di proprietà ricorrente
“risultava completamente demolita” e che “Pertanto a protezione delle intemperie venivano posizionati dei teli che tuttavia in occasione del temporale del 05.04.2019 non sono risultati sufficienti a garantire l'impermeabilità del sottostante alloggio che risultava oggetto di percolazione d'acqua…”.
✓ Il costo di riduzione in pristino degli alloggi ammalorati ammonta ad € 14.592,82 € + IVA
(16.052,10 IVA 10% COMPRESA), come da tabella allegata alla CTU;
oltre al costo per i professionisti di € 1.500,00 oltre IVA
✓ I lavori richiedono un tempo di esecuzione di tre settimane
✓ il danno relativo alla mobilia ammonta ad € 3.500,00 comprensivi dello smaltimento;
i danni complessivamente stimati per la riduzione in pristino ammontano quindi ad € 16.052,10 (costo lavori comprensivo di IVA) + 1.830,00 (costo professionista con IVA) + 3.500,00 (costo mobilia) per un totale di € 21.382,10. Questo importo liquidato dal CTU in data 25.2.2022 (deposito perizia in
ATP) va rivalutato all'attualità, in € 23.862,42.
21 Il quadrilocale di proprietà della era locato a terzi, come da contratto prodotto sub Parte_1 doc. 5 a partire dal 20.8.2018 al 19.8.2020 al costo annuo di 7.200,00 euro e quindi € 600,00 mensili, in linea con il valore locatizio stimato dal CTU.
Le conduttrici dopo il sopralluogo del tecnico comunale risolvevano il contratto di locazione a far data dal 10.4.2019 per la inutilizzabilità dei locali (doc. 5) e subito dopo interveniva l'ordinanza del
Comune in data 15.4.2019 di inagibilità dell'immobile.
La risoluzione del contratto di locazione è quindi sicuramente da ricondurre al degrado dell'immobile per il percolamento dell'acqua piovana.
Alla data del sopralluogo del CTU e di redazione della perizia l'immobile si trovava ancora nello stato di degrado conseguente alla pencolamento delle acque meteoriche.
È dovuto quindi il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile che mensilmente rendeva 600 euro (doc. 5 attrice). Da questo importo non va detratto l'imposta per la cedolare secca poiché si tratta di risarcimento del danno da lucro cessante sottoposto ad imposte, che l'attrice dovrà sborsare ex articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)2
Parte attrice ha chiesto l'importo di € 12.000,00 che diviso per 600 euro mensili coprono 24 mensilità circa e cioè da aprile 2019 (quando le conduttrici hanno receduto) fino a marzo 2021, data comunque anteriore al deposito della CTU del 25.2.2022 che attestava il persistente degrado dell'immobile. L'importo richiesto va quindi riconosciuto per intero.
Nulla invece è dovuto per il disagio asseritamente patito dalla che ha sostenuto di aver Parte_1 dovuto anch'ella abbandonare ad un certo punto il suo alloggio. Parte attrice infatti non ha provato né
l'an nel il quantum del preteso danno, espressamente contestato dalle controparti.
22 Il danno ammonta quindi ad € 35.862,42 (€ 23.862,42 + 12.000,00).
Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della parti convenute soccombenti
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -.
con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00
- il compensi per la fase istruttoria nel merito sono ridotti del 30% atteso che sono state fatte solo le prove orali in un'unica udienza
Pertanto i compensi sono così liquidati:
per la fase di ATP
€ 992,00 per la fase di studio
€ 788,00 per la fase introduttiva
€ 1.276,00 per la fase istruttoria
Totale € 3.056,00
per la fase di merito
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 1.264,20 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.074,20
23 Le spese di consulenza in sede di ATP nell'importo di € 3.335,68 (doc. 12 parte attrice per acconto, importo a saldo non contestato), vanno poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , Parte_1 Controparte_3 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_16 provvede:
dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro e per pari quote al pagamento in favore di di € 35.862,42, oltre interessi dalla pronuncia al saldo Parte_1
dichiara tenuti e condanni i convenuti all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di liquidandole per questo giudizio in € 7.074,20 per compensi ed 518,00 + 27,00 per Parte_1 spese vive oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
e per l'ATP in € 3.056,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge pone le spese di CTU in sede di ATP nell'importo di € 3.335,00 a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Torino, 09/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
(…) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
(…) “prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.". 2 «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».
Quindi devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente;
sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente) (cfr. risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E, 7 dicembre 2007, n. 356/E, 22 aprile 2009, n. 106/E, 15 febbraio 2018, n. 16/E).