Articolo 15 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 14Articolo 16
Versione
19 febbraio 1953
Art. 15.
L'indennita' da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facolta' prevista dall' art. 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 , va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953