CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset_1 - CF_Creset_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010028680 CONTR.CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1862/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con atto depositato il 23/04/2025, impugnava il sollecito di pagamento, asseritamente notificato in data 25/02/2025 da Creset, relativo al contributo cod. 630 (bonifica e miglioramento fondiario) per l'anno 2020, di competenza del Consorzio_2.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto per
- Carenza e inesistenza del potere impositivo e di riscossione in capo all'ente creditore indicato in cartella in ragione della sua soppressione;
Difetto di motivazione;
Piano di classifica carente dei principi comunitari, di precauzione e prevenzione;
Nel merito, per
- Assenza di benefici specifici e diretti.
Tanto CRESET, quanto il Consorzio_1, subentrato al Consorzio_2
si costituivano in giudizio per quanto di competenza. In particolare, il Consorzio_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della sua tempestività.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccepita inammissibilità del ricorso in ragione della mancata prova della sua tempestività. Innanzitutto, perché il sollecito versato in atti é datato 9/1/2025, reca l'appunto “notificato il
25/02/25” ed è pertanto verosimile, in considerazione della data in cui l'atto è stato formato, che la notifica sia avvenuta nella data riportata dal ricorrente. In secondo luogo perché Creset, ovvero il soggetto che ha formato e notificato l'atto, nelle proprie controdeduzioni, nulla contesta al riguardo ritenendo evidentemente valida la data riportata dal contribuente.
Relativamente all'eccezione avanzata da parte ricorrente in merito alla soppressione del Consorzio_2, e dunque alla perdita del potere impositivo, per cui il consorzio non avrebbe potuto richiedere il pagamento dei tributi consortili relativi all'anno 2020, in ragione della sua soppressione, disposta da legge regionale del 2017, si osserva che il Consorzio_1
, ovvero l'ente che oggi richiede il pagamento per l'anno 2020, è subentrato al Consorzio_2
nella totalità dei rapporti giuridici senza soluzione di continuità solo a partire dall'1/1/2024.
Nonostante, infatti, la richiamata legge regionale del 2017 avesse previsto la nascita del Consorzio di
Consorzio_1, i Consorzio_3, Consorzio_2, Consorzio_4, non sono stati immediatamente soppressi, tant'è che al momento dell'adozione del piano di riparto per l'emissione del ruolo di contribuenza relativo all'anno 2020, avvenuta con deliberazione commissariale
242 del 2022, la predetta riforma non era stata ancora attuata.
In definitiva a quella data non esisteva uno statuto né un atto costitutivo del nuovo ente ed i singoli consorzi erano di fatto e di diritto operativi, proseguendo pertanto la propria attività autonomamente.
L'eccezione, pertanto, é priva di fondamento.
Altresì infondato l'eccepito difetto di motivazione.
L'atto impugnato, infatti non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della legge 212 del 2000, a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso che ne occupa il sollecito impugnato, offre al ricorrente tutti i dati utili per conoscere la pretesa impositiva;
esso, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna carenza di motivazione.
Nel merito il ricorso è fondato.
L'obbligazione tributaria di cui si discute è un tributo speciale poiché, da un lato non si presenta né come un'imposta né come una tassa o una tariffa nel senso tipico o un canone;
dall'altro, è subordinata ad un beneficio fondiario che deve ricevere il fondo dell'associato a seguito di opere e interventi di manutenzione effettuati dal consorzio.
Le finalità istituzionali dei consorzi di bonifica possono essere così riassunte: difesa dalle inondazioni, irrigazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche, difesa del suolo, vigilanza sul territorio e partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
La richiesta del contributo consortile, pertanto, per non trasformarsi in una indiscriminata imposizione, deve trovare un giusto equilibrio tra l'onere richiesto e il corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere e le attività di manutenzione.
L'obbligo di contribuzione resta subordinato al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero da completare.
Ciò posto, si osserva che l'atto impugnato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai benefici che i terreni del ricorrente, per l'annualità richiesta, avrebbero tratto dalle opere realizzate dal consorzio.
Ne consegue, che dinanzi ad una specifica contestazione del contribuente in ordine alla sussistenza del beneficio, grava sul consorzio la prova del corretto esercizio del potere impositivo anche con riguardo all'obbligo contributivo legato alle finalità istituzionali dell'ente, onere probatorio che la parte resistente non ha assolto.
Va detto, in verità, che in merito al beneficio fondiario la Suprema Corte ha chiarito che “l'approvazione del cosiddetto perimetro di contribuenza… altrimenti definito anche come piano di classificazione degli immobili… o come piano di classifica del territorio… in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi”, nessun altro onere probatorio gravando sul consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere, ovvero il nesso tra i terreni e i benefici derivanti dalle opere di bonifica, deducendo la illegittimità o l'incongruità del piano di classifica.
Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, come nel caso di specie, viene meno in definitiva l'inversione dell'onere probatorio determinata dall'esistenza del piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex articolo 2697 codice civile.
Questo principio è stato più volte ribadito dalla Cassazione secondo la quale “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione e il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore é esonerato dalla prova del predetto beneficio che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salvo la prova contraria da parte del contribuente“.
Orbene, costituisce consolidato principio della giurisprudenza di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato con riferimento ad un piano di classifica approvato, regolarmente, dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza.
In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte é ferma nel ribadire che in tema di contributi di bonifica ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare mediante prova contraria la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio.
Nel caso che ne occupa il contribuente, ha specificamente contestato il piano di classifica e provato l'insussistenza del beneficio fondiario depositando tanto una perizia di parte redatta dal Dott Nominativo_1 quanto una perizia commissionata dallo stesso Comune (Collepasso) in cui sono situati i terreni soggetti a contribuzione.
Il consorzio per contrastare le predette perizie ha depositato una consulenza redatta da un tecnico che, a parere della scrivente, non apporta alcun ausilio poiché da essa non è dato comprendere il beneficio diretto e specifico che sarebbe arrecato ai terreni per cui è richiesto il contributo, giacché la stessa riporta nozioni generali senza alcun riferimento alla concreta specifica fattispecie oggetto di lite e conclusioni prive di riscontro.
In conclusione, a parere della scrivente, il consorzio non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che caratterizzano le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset_1 - CF_Creset_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010028680 CONTR.CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1862/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con atto depositato il 23/04/2025, impugnava il sollecito di pagamento, asseritamente notificato in data 25/02/2025 da Creset, relativo al contributo cod. 630 (bonifica e miglioramento fondiario) per l'anno 2020, di competenza del Consorzio_2.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto per
- Carenza e inesistenza del potere impositivo e di riscossione in capo all'ente creditore indicato in cartella in ragione della sua soppressione;
Difetto di motivazione;
Piano di classifica carente dei principi comunitari, di precauzione e prevenzione;
Nel merito, per
- Assenza di benefici specifici e diretti.
Tanto CRESET, quanto il Consorzio_1, subentrato al Consorzio_2
si costituivano in giudizio per quanto di competenza. In particolare, il Consorzio_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della sua tempestività.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccepita inammissibilità del ricorso in ragione della mancata prova della sua tempestività. Innanzitutto, perché il sollecito versato in atti é datato 9/1/2025, reca l'appunto “notificato il
25/02/25” ed è pertanto verosimile, in considerazione della data in cui l'atto è stato formato, che la notifica sia avvenuta nella data riportata dal ricorrente. In secondo luogo perché Creset, ovvero il soggetto che ha formato e notificato l'atto, nelle proprie controdeduzioni, nulla contesta al riguardo ritenendo evidentemente valida la data riportata dal contribuente.
Relativamente all'eccezione avanzata da parte ricorrente in merito alla soppressione del Consorzio_2, e dunque alla perdita del potere impositivo, per cui il consorzio non avrebbe potuto richiedere il pagamento dei tributi consortili relativi all'anno 2020, in ragione della sua soppressione, disposta da legge regionale del 2017, si osserva che il Consorzio_1
, ovvero l'ente che oggi richiede il pagamento per l'anno 2020, è subentrato al Consorzio_2
nella totalità dei rapporti giuridici senza soluzione di continuità solo a partire dall'1/1/2024.
Nonostante, infatti, la richiamata legge regionale del 2017 avesse previsto la nascita del Consorzio di
Consorzio_1, i Consorzio_3, Consorzio_2, Consorzio_4, non sono stati immediatamente soppressi, tant'è che al momento dell'adozione del piano di riparto per l'emissione del ruolo di contribuenza relativo all'anno 2020, avvenuta con deliberazione commissariale
242 del 2022, la predetta riforma non era stata ancora attuata.
In definitiva a quella data non esisteva uno statuto né un atto costitutivo del nuovo ente ed i singoli consorzi erano di fatto e di diritto operativi, proseguendo pertanto la propria attività autonomamente.
L'eccezione, pertanto, é priva di fondamento.
Altresì infondato l'eccepito difetto di motivazione.
L'atto impugnato, infatti non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della legge 212 del 2000, a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso che ne occupa il sollecito impugnato, offre al ricorrente tutti i dati utili per conoscere la pretesa impositiva;
esso, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna carenza di motivazione.
Nel merito il ricorso è fondato.
L'obbligazione tributaria di cui si discute è un tributo speciale poiché, da un lato non si presenta né come un'imposta né come una tassa o una tariffa nel senso tipico o un canone;
dall'altro, è subordinata ad un beneficio fondiario che deve ricevere il fondo dell'associato a seguito di opere e interventi di manutenzione effettuati dal consorzio.
Le finalità istituzionali dei consorzi di bonifica possono essere così riassunte: difesa dalle inondazioni, irrigazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche, difesa del suolo, vigilanza sul territorio e partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
La richiesta del contributo consortile, pertanto, per non trasformarsi in una indiscriminata imposizione, deve trovare un giusto equilibrio tra l'onere richiesto e il corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere e le attività di manutenzione.
L'obbligo di contribuzione resta subordinato al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero da completare.
Ciò posto, si osserva che l'atto impugnato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai benefici che i terreni del ricorrente, per l'annualità richiesta, avrebbero tratto dalle opere realizzate dal consorzio.
Ne consegue, che dinanzi ad una specifica contestazione del contribuente in ordine alla sussistenza del beneficio, grava sul consorzio la prova del corretto esercizio del potere impositivo anche con riguardo all'obbligo contributivo legato alle finalità istituzionali dell'ente, onere probatorio che la parte resistente non ha assolto.
Va detto, in verità, che in merito al beneficio fondiario la Suprema Corte ha chiarito che “l'approvazione del cosiddetto perimetro di contribuenza… altrimenti definito anche come piano di classificazione degli immobili… o come piano di classifica del territorio… in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi”, nessun altro onere probatorio gravando sul consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere, ovvero il nesso tra i terreni e i benefici derivanti dalle opere di bonifica, deducendo la illegittimità o l'incongruità del piano di classifica.
Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, come nel caso di specie, viene meno in definitiva l'inversione dell'onere probatorio determinata dall'esistenza del piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex articolo 2697 codice civile.
Questo principio è stato più volte ribadito dalla Cassazione secondo la quale “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione e il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore é esonerato dalla prova del predetto beneficio che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salvo la prova contraria da parte del contribuente“.
Orbene, costituisce consolidato principio della giurisprudenza di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato con riferimento ad un piano di classifica approvato, regolarmente, dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza.
In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte é ferma nel ribadire che in tema di contributi di bonifica ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare mediante prova contraria la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio.
Nel caso che ne occupa il contribuente, ha specificamente contestato il piano di classifica e provato l'insussistenza del beneficio fondiario depositando tanto una perizia di parte redatta dal Dott Nominativo_1 quanto una perizia commissionata dallo stesso Comune (Collepasso) in cui sono situati i terreni soggetti a contribuzione.
Il consorzio per contrastare le predette perizie ha depositato una consulenza redatta da un tecnico che, a parere della scrivente, non apporta alcun ausilio poiché da essa non è dato comprendere il beneficio diretto e specifico che sarebbe arrecato ai terreni per cui è richiesto il contributo, giacché la stessa riporta nozioni generali senza alcun riferimento alla concreta specifica fattispecie oggetto di lite e conclusioni prive di riscontro.
In conclusione, a parere della scrivente, il consorzio non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che caratterizzano le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite