Ordinanza cautelare 27 novembre 2020
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Cefola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Peschici, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota p.e.c. del 20 agosto 2020 (prot. 6161/2020) con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha negato il riesame della dichiarazione di improcedibilità contenuta nella nota prot. 1013 del 3 gennaio 2020;
- della nota prot. 0008370 del 30 settembre 2020 con cui il Comune di Peschici ha opposto il diniego all'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla pratica edilizia prot. 3454 del 28 novembre 2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 1013 del 3 gennaio 2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha disposto la restituzione per improcedibilità circa la richiesta di parere paesaggistico vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 e ss., D.lgs. 42/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FR PP ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27 ottobre 2020 e pervenuto in Segreteria in data 10 novembre 2020, -OMISSIS--OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.
La vicenda processuale in esame trae origine dall’impugnativa del diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dalle Amministrazioni competenti in relazione alla realizzazione di una c.d. “cisterna interrata” con annesso volume tecnico, in un appezzamento di terreno sito nel Comune di Peschici, località Spinale-Paglianza, distinto al -OMISSIS-.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente esponeva di avere presentato istanza di permesso di costruire in data 20 novembre 2019, ricevendo un iniziale parere favorevole condizionato da parte del Comune di Peschici, il quale, dopo aver istruito la pratica, trasmetteva gli atti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per l’acquisizione del parere vincolante di competenza ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Con nota protocollo n. 1013 del 3 gennaio 2020, la Soprintendenza dichiarava l’improcedibilità della richiesta, rilevando un contrasto dell’intervento con gli articoli 53, comma 2, lettera a1), e 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia e demandava al responsabile del procedimento comunale la formulazione del preavviso di diniego.
A seguito di istanza di riesame presentata dalla ricorrente in data 4 marzo 2020, corredata da una relazione idrogeomorfologica a firma del dottor geologo -OMISSIS- volta a dimostrare l’assenza di alterazioni dell’equilibrio idrogeologico, la Soprintendenza, con nota protocollo n. 6161 del 20 agosto 2020, confermava le proprie precedenti determinazioni.
Il Comune di Peschici, adeguandosi al parere ministeriale, emanava quindi la nota protocollo n. 0008370 del 30 settembre 2020, con cui opponeva il diniego all’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Avverso tali atti la ricorrente insorgeva, deducendo, con un primo motivo, la violazione degli articoli 97 della Costituzione, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 3 della legge n. 241 del 1990 e delle stesse norme del PPTR, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, errore tecnico, irragionevolezza e illogicità manifesta, sostenendo che la Soprintendenza si era limitata a una mera riproduzione delle disposizioni normative, senza compiere una valutazione puntuale del progetto e delle osservazioni di parte.
Con un secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, deducendo l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto sia da parte della Soprintendenza sia da parte del Comune, nonché l’omessa valutazione delle osservazioni presentate in sede di riesame, con conseguente lesione delle garanzie partecipative.
Infine, deduceva l’illegittimità derivata del diniego comunale rispetto ai vizi che inficiavano il parere della Soprintendenza.
Concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, rappresentando un danno grave e irreparabile consistente nella mancata realizzazione di un’opera ritenuta essenziale per il rifornimento idrico del fondo e per la prevenzione di incendi, data la vicinanza della proprietà ad aree boscate.
A seguito della notifica del ricorso, la Soprintendenza trasmetteva all’Avvocatura Distrettuale dello Stato un rapporto informativo, versato in atti in data 14 novembre 2020, nel quale venivano esposte le ragioni a fondamento del proprio operato.
Nel rapporto si evidenziava che l’area di intervento risultava interessata da plurime componenti paesaggistiche soggette a tutela ai sensi della Parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, e segnatamente da immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, da boschi ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), dal Parco Nazionale del Gargano ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera f), nonché da versanti e aree soggette a vincolo idrogeologico e siti di rilevanza naturalistica ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera e).
Alla luce della compresenza di tali componenti, la Soprintendenza chiariva di avere doverosamente applicato le prescrizioni del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il quale, in quanto strumento di copianificazione Stato-Regione, forniva e fornisce un quadro normativo vincolante sia per gli enti locali che per la stessa Soprintendenza.
Nel rapporto si sottolineava che il contrasto dell’intervento con gli articoli 53, comma 2, lettera a1), e 43, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR era evidente e insuperabile, e che le norme in questione non consentivano deroghe sulla base di studi autonomamente prodotti dagli istanti.
La Soprintendenza rappresentava, infine, che l’eventuale superamento delle criticità riscontrate avrebbe potuto essere perseguito solo attraverso l’attivazione, da parte del proprietario, della procedura di revisione prevista dall’articolo 104, comma 2, lettera c), delle stesse Norme Tecniche del PPTR.
Il giudizio cautelare veniva definito con ordinanza n. 740 del 27 novembre 2020, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Nell’ordinanza, il Collegio riteneva, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che l’istanza non fosse assistita né da un sufficiente fumus boni iuris né da un congruo periculum in mora .
Quanto al fumus , il Tribunale dava atto delle deduzioni della Soprintendenza, secondo cui l’area risultava interessata da plurime componenti paesaggistiche ed era quanto meno contigua a zona assoggettata a vincolo idrogeologico, sicché nella valutazione amministrativa doveva necessariamente tenersi conto delle plurime prescrizioni dettate dal PPTR.
Quanto al periculum , il Collegio osservava che non appariva ravvisabile alcun danno grave e irreparabile dalla mancata realizzazione di una piccola cisterna d’acqua interrata, ritenendo del tutto irrealistico il suo utilizzo a fini di prevenzione del deterioramento del suolo o di eventuali incendi boschivi.
L’ordinanza sopra menzionata non veniva impugnata.
In prossimità dell’udienza pubblica di merito, fissata per l’11 febbraio 2026, la ricorrente depositava una memoria, nella quale, richiamate integralmente le difese già svolte, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Nella memoria, la ricorrente dava preliminarmente atto della sopravvenuta presentazione di una pratica di sanatoria per la realizzazione prematura del vano tecnico, motivata dall’aggravarsi dello stato di degrado delle componenti esistenti e dalla necessità di garantire condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale, e rappresentava che tale pratica era tuttora pendente e che l’intervento realizzato era stato ritenuto compatibile con il PPTR dall’ufficio comunale e dalla commissione paesaggistica locale.
Sottolineava, inoltre, l’importanza della realizzazione della vasca interrata non solo per esigenze di rifornimento idrico della proprietà, ma anche per finalità di prevenzione incendi, come dimostrato da recenti eventi incendiati documentati in atti.
Nel merito, la ricorrente ribadiva e approfondiva le censure già formulate, insistendo in particolare sul difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati e sul difetto di istruttoria.
Concludeva, pertanto, insistendo per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento degli atti impugnati.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, deve rilevarsi l’insussistenza del dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza non si risolve in una mera e tautologica riproduzione delle disposizioni normative del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ma trova il proprio fondamento in una puntuale e articolata valutazione della complessa situazione dell’area interessata dall’intervento.
Dalla relazione informativa prodotta dall’Amministrazione resistente, oltre che dall’allegata documentazione, emerge con chiarezza che l’area in questione è gravata da una pluralità di vincoli paesaggistici, tutti espressamente indicati, i quali impongono l’applicazione delle specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione previste dal PPTR.
La Soprintendenza, lungi dall’operare un sindacato astratto, ha doverosamente verificato la conformità del progetto alle prescrizioni degli articoli 53 e 43 delle Norme Tecniche di Attuazione, norme che, per la loro stessa natura e per la loro collocazione all’interno di uno strumento di pianificazione cogente, pongono limiti precisi e inderogabili alla trasformabilità del territorio in quelle specifiche porzioni di esso caratterizzate da versanti e da componenti idrogeologiche.
La decisione di non ritenere ammissibile l’intervento discende, pertanto, non da un’opinione soggettiva del funzionario, ma dall’oggettiva e inequivoca disciplina dettata dal piano paesaggistico, la cui violazione è stata correttamente e sufficientemente motivata mediante il riferimento alle specifiche norme ritenute pretermesse.
Né può ritenersi che l’Amministrazione avesse l’onere di confutare analiticamente ogni singolo assunto della relazione tecnica di parte, posto che le norme del PPTR citate non contemplano deroghe fondate su studi geologici o idrogeomorfologici prodotti dall’istante, essendo la loro applicazione direttamente correlata alla natura dell’area e non già a valutazioni puntuali di impatto che possano superare il precetto normativo.
La tesi secondo cui l’intervento, per le sue modeste dimensioni e per la sua natura interrata, sarebbe in concreto inidoneo ad alterare l’equilibrio idrogeologico e la morfologia del versante si scontra con il tenore letterale delle disposizioni del PPTR, le quali pongono un divieto di carattere generale e preventivo, non subordinato alla dimostrazione di una effettiva lesione in concreto, bensì volto a preservare in via anticipata quei valori paesaggistici che il piano ha ritenuto meritevoli di tutela assoluta, in ragione della loro intrinseca vulnerabilità.
In altri termini, la norma dell’articolo 53, comma 2, lettera a1), non vieta le sole alterazioni che si verifichino, ma prefigura un divieto di porre in essere interventi che possano produrre alterazioni, con ciò attribuendo rilievo alla potenzialità lesiva dell’opera e non già all’accertamento in concreto del danno; il che rende del tutto inconferente la produzione di una relazione idrogeologica volta a dimostrare l’assenza di tale alterazione, posto che la valutazione di compatibilità è operata a monte dal piano stesso, a priori e in via generale e astratta.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Sul punto, giova osservare che il procedimento de quo si articola in una fase di competenza comunale e in una fase di competenza ministeriale, e che l’onere di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza grava, in via primaria, sull’Amministrazione procedente, nella specie il Comune di Peschici, al quale la stessa Soprintendenza, con la nota protocollo n. 1013 del 3 gennaio 2020, aveva espressamente demandato la formulazione del preavviso di rigetto.
La circostanza che tale adempimento non sia stato posto in essere dal Comune non può essere addossata alla Soprintendenza, la quale ha correttamente esercitato la propria funzione consultiva nei termini di legge, né può condurre all’illegittimità del parere ministeriale, atteso che la funzione consultiva non richiede, per sua natura, la previa instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale con il privato, essendo essa destinata a interloquire esclusivamente con l’Amministrazione procedente.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere sussistente in capo alla Soprintendenza un obbligo di comunicazione del preavviso, occorre rilevare che la ricorrente ha avuto comunque modo di interloquire con l’Amministrazione, presentando istanza di riesame e producendo documentazione integrativa, e che tale istanza è stata esplicitamente esaminata e motivatamente respinta con la successiva nota protocollo n. 6161 del 20 agosto 2020, la quale, nel confermare le precedenti determinazioni, ha implicitamente ma inequivocamente valutato e ritenuto non idonee a superare i rilievi ostativi le osservazioni e la relazione geologica prodotte.
Né può essere condivisa la tesi secondo cui la Soprintendenza avrebbe obliterato tali osservazioni, atteso che l’atto di conferma del diniego, proprio perché tale, presuppone una rivalutazione dell’intera pratica alla luce dei nuovi elementi, e l’esito negativo di tale rivalutazione non richiede una motivazione analitica ulteriore e distinta rispetto a quella già espressa, ben potendo essere espresso mediante un rinvio per relationem alle ragioni già fatte valere, come nella specie avvenuto.
La circostanza, infine, che sia stata presentata una distinta pratica di sanatoria per la realizzazione prematura del vano tecnico e che tale pratica abbia ricevuto un iniziale avviso favorevole dagli organi comunali, oltre a essere del tutto irrilevante nel presente giudizio, che ha ad oggetto il diverso e più complesso intervento originario comprensivo della vasca interrata, non può in alcun modo influire sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, i quali vanno valutati esclusivamente con riferimento alla loro conformità alla legge e alle risultanze istruttorie del momento in cui sono stati adottati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le censure proposte dalla ricorrente si rivelano prive di pregio, dovendosi pertanto ritenere la piena legittimità degli atti impugnati e la conseguente infondatezza del ricorso nel suo complesso.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS--OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti costituite, per come unitariamente rappresentate e difese, liquidandole in complessivi € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE GN, Presidente
FR PP ET, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR PP ET | LE GN |
IL SEGRETARIO