TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 317
TAR
Ordinanza cautelare 27 novembre 2020
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 97 della Costituzione, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 3 della legge n. 241 del 1990 e delle norme del PPTR, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, errore tecnico, irragionevolezza e illogicità manifesta

    Il parere negativo della Soprintendenza non è una mera riproduzione di norme, ma si fonda su una puntuale valutazione della complessa situazione dell'area, gravata da pluralità di vincoli paesaggistici. La decisione di non ammettere l'intervento discende dall'oggettiva disciplina del piano paesaggistico, la cui violazione è stata motivata facendo riferimento alle norme pretermesse. L'amministrazione non aveva l'onere di confutare analiticamente ogni assunto della relazione tecnica di parte, poiché le norme del PPTR citate non prevedono deroghe basate su studi geologici o idrogeomorfologici prodotti dall'istante.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del diniego comunale rispetto ai vizi che inficiavano il parere della Soprintendenza

    Le censure proposte dalla ricorrente si rivelano prive di pregio, dovendosi pertanto ritenere la piena legittimità degli atti impugnati e la conseguente infondatezza del ricorso nel suo complesso. Pertanto, anche il diniego comunale, essendo fondato su un parere legittimo, è da considerarsi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, omessa comunicazione del preavviso di rigetto sia da parte della Soprintendenza sia da parte del Comune, omessa valutazione delle osservazioni presentate in sede di riesame, lesione delle garanzie partecipative

    L'onere di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza grava in via primaria sul Comune. La circostanza che tale adempimento non sia stato posto in essere dal Comune non può essere addossata alla Soprintendenza. La ricorrente ha comunque avuto modo di interloquire con l'Amministrazione presentando istanza di riesame e producendo documentazione integrativa, la quale è stata esaminata e motivatamente respinta. L'atto di conferma del diniego presuppone una rivalutazione della pratica alla luce dei nuovi elementi, e l'esito negativo di tale rivalutazione non richiede una motivazione analitica ulteriore e distinta rispetto a quella già espressa, ben potendo essere espresso mediante un rinvio per relationem alle ragioni già fatte valere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 317
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 317
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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