Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere IS BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32608 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 65920 reso da VI LU, quale agente interno della riscossione del Comune di TE (VI) per l’esercizio 2019
(01.01.2019 – 31.03.2019), depositato in data 11.06.2020;
Vista la relazione n. 302/2025 dell’11.06.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria del Comune di TE depositata in data 04.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 302/2025 dell’11.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 65920 reso da LU AT, quale agente interno della riscossione del Comune di TE (VI) per l’esercizio 2019 (periodo 01.01.2019 –
31.03.2019), depositato in data 11.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- il conto, sottoscritto in data 20.04.2019 dall’agente e dal responsabile del Servizio Finanziario, aveva ad oggetto la gestione delle riscossioni dei diritti di segreteria e di anagrafe da parte del Sindaco pro tempore, LU AT, autonominatosi, con decreto n. 4/2017, responsabile dell’Area Servizi Demografici ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e non riportava, in apertura, la scrittura relativa alla giacenza di cassa all’01.01.2019 derivante dalla chiusura del conto relativo al secondo periodo dell’esercizio 2018 (depositato al n. 63991 del registro di segreteria);
- non era stato possibile appurare la periodicità e la tempestività dei versamenti in Tesoreria (avvenuti su base mensile, entro la metà del mese successivo a quello di riscossione), trattandosi di aspetti non disciplinati dal regolamento di contabilità (al riguardo, precisava che il riversamento era, comunque, avvenuto sistematicamente nei primi giorni del mese successivo a quello a cui si riferivano le riscossioni);
- il conto rappresentava l’ultima gestione dell’agente contabile e, tuttavia, non risultava essere stato redatto il verbale di passaggio di consegne con l’agente subentrante, adempimento necessario ai sensi dell’art. 182 Reg.
cont. Stato (a tal proposito, evidenziava che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con dichiarazione del 22 maggio 2024, aveva dato atto dell’avvenuto accertamento della regolarità delle scritturazioni del conto, ma tale documento - acquisito nel corso dell’istruttoria relativa al conto n. 64008 – relativo alla precedente gestione e oggetto di separata relazione n. 396/2024 – non appariva, tuttavia, idoneo a sopperire all’adempimento omesso);
- il conto non doveva chiudere in pareggio, se non attraverso una scrittura di quadratura, risultando al 31.03.2019 una giacenza di cassa di euro 668,32;
- non era stato possibile trarre ulteriori elementi in ordine alla regolarità del conto dalla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. prodotta in istruttoria, trattandosi di una mera attestazione di regolarità, inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario adempimento di legge.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore sottoponeva il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c..
3. Con memoria depositata in data 4 dicembre 2025, l’Amministrazione precisava, con riferimento a quanto riportato a pag. 2 della relazione di deferimento (“Il conto, redatto sul mod. 21 del DPR 196/94, riporta la sottoscrizione, in data 20 aprile 2019 dell’agente e del Responsabile del Servizio Finanziario, dr. Andrea Giacometti”), che il rendiconto era stato, invece, trasmesso dall’agente contabile, dott. LU AT, entro il 31 gennaio 2020 (come dimostrato dalla documentazione allegata) e successivamente (in data 20.04.2020) vistato dal Responsabile dell’Area finanziaria.
4. All’odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il conto in esame è irregolare e non è dunque possibile procedersi alla sua approvazione e al discarico dell’agente, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.
6. Va rilevato, in primis, che non risulta agli atti un provvedimento formale di nomina del sig. AT quale agente contabile, circostanza confermata dal Comune, avendo lo stesso trasmesso, a fronte di specifica richiesta del magistrato istruttore, il decreto con cui il Sindaco pro tempore, appunto il medesimo LU AT, attribuiva a sé stesso la responsabilità dell’Area Servizi Demografici (Anagrafe, Statistica, Stato civile, Elettorale, Leva, Servizi Cimiteriali), atto, comunque, inidoneo a conferire automaticamente anche la funzione di agente contabile.
Con dichiarazione del 23.05.2024 (acquisita nell’ambito dell’istruttoria svolta dallo stesso magistrato istruttore sul conto n. 64008 relativo alla precedente gestione e richiamata nella relazione di deferimento riferita al rendiconto in esame), il Responsabile del Servizio Finanziario ha, altresì, attestato che, successivamente al deposito del conto da parte del precedente agente contabile, “come da Decreto sindacale n. 4/2017, “Nomina del Responsabile Area Servizi Demografici (Anagrafe-Statistica-Stato civileElettorale-Leva-Servizi cimiteriali), il Sindaco pro tempore AT LU è subentrato per i periodi 13/10/2018-31/12/2018 e 01/01/2019-31/03/2019, come da conti giudiziali rispettivamente n. 63991 e n. 65920”.
Il Collegio, dunque, non può che prendere atto di quanto rappresentato dal Comune in ordine al subentro nelle funzioni di agente contabile del sig.
AT, in qualità di Responsabile dell’Area competente, tra l’altro, alla gestione del servizio di riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte d’identità, pur condividendo i dubbi formulati dal magistrato istruttore circa l’effettivo svolgimento, in concreto e materialmente, dell’attività di riscossione da parte del Sindaco, discendendo la qualifica di agente contabile dall’effettivo maneggio di denaro pubblico (si vedano, a tal proposito, l’art. 178 reg. cont. Stato, l’art. 74 R.D. n. 2440/1923 e lo stesso Regolamento di contabilità del Comune di TE, approvato con D.C.C. n. 35 del 23/11/2016, che, all’art. 47, comma 1, definisce l’agente contabile interno o esterno come “incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni”).
7. Ciò premesso, va osservato che la gestione di un agente della riscossione è soggetta a principi di regolarità, trasparenza e chiarezza che trovano fondamento nella normativa vigente e nei principi contabili di riferimento, dovendo il conto giudiziale rappresentare in modo completo le operazioni di riscossione e versamento effettuate nel periodo di riferimento.
Nel caso di specie, va considerato che le modalità di rendicontazione non hanno pienamente assicurato la tracciabilità delle operazioni per via della mancata indicazione, in apertura, della scrittura relativa alla giacenza di cassa alla data dell’01.04.2019 derivante dalla chiusura del conto relativo al precedente periodo (circostanza confermata dallo stesso agente con dichiarazione in atti attestante l’avvenuto versamento in data 05.04.2019 del fondo cassa di euro 668,32). A tale irregolarità si è accompagnata, poi, quella ben più grave costituita dalla mancata redazione del verbale di passaggio di gestione tra l’agente cessante e l’agente subentrante.
In materia, occorre richiamare le vigenti norme di contabilità generale dello Stato, espressione di principi di carattere generale, con particolare riguardo per gli artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, applicabili di per sé a tutte le ipotesi di gestione e di maneggio di beni e valori di cui si hanno obblighi di custodia. Dette disposizioni prevedono che nel caso di avvicendamento, nel corso della gestione, tra un agente cessante e un agente subentrante si deve procedere ad un formale passaggio di consegne, così da perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente e da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità, oltre che la verifica dell’avvenuta esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione (tra i quali, la consegna dei registri ovvero la chiusura/apertura delle credenziali per l’utilizzo di eventuali programmi gestionali).
Nel caso di specie, il verbale di passaggio di gestione è del tutto assente, posto che la mera allegazione dei conti giudiziali non dà atto dell’effettuazione della ricognizione dei beni al momento dell’assunzione delle funzioni dell’agente subentrante, né consente di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente.
Nemmeno può ritenersi che possa sopperire all’adempimento omesso il documento, acquisito dal magistrato istruttore in occasione dell’esame del conto n. 64008 (relativo alla precedente gestione), consistendo in una mera dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l’avvenuto subentro all’agente uscente del sig. AT.
8. Quanto, infine, all’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l’invio della richiesta istruttoria) da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – “preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione predisposta dall’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di TE per l’esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 223 T.U.E.L..
9. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32608 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 65920 reso dall’agente contabile LU VI, agente interno della riscossione del Comune di TE (VI) per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2019, depositato in data 11 giugno 2020, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
IS OR MA NO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)