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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TADDEI DAVIDE Parte_1 C.F._1
e dell'avv. BUTTIGLIERI ALESSIA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERITO Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. CERNUTO NICCOLO'
RESISTENTE
e on il Curatore Speciale avv. PASOTTI GRAZIA CP_2 CP_3
INTERVENUTO
pagina 1 di 22
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 7.10.2025 precisavano le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“ Voglia, il Giudice adito, respingere ogni avversaria e contraria istanza, perché infondata in fatto ed in diritto nonchè, per tutto quanto emerso in corso di causa e stante le difese e dedu-zioni svolte e rassegnate dalla sig.ra Pt_1
IN VIA PRINCIPALE
a) confermare il collocamento di e presso la madre;
CP_2 CP_3
b) disporre ex art. 337 quater c.c. l'affido superesclusivo sia in ordine alle scelte medi-che/sanitarie sia sportive sia scolastiche di e in capo alla madre, facendo salvi, per quanto possibile, i CP_2 CP_3 diritti delle minori previsti dal primo comma dell'art.155 cc o, in subordine, disporre l'affido esclusivo in capo alla madre, facendo sempre salvi, per quanto possibile, i diritti delle minori previsti dal primo comma dell'art.155 cc con conferma dell'affido superesclusivo disposto dal Giudice adito in occasione dell'udienza del 18 luglio 2025 in capo alla madre in campo medico sanitario per , per entrambe CP_2 le minori;
c) confermare quanto disposto in occasione dell'udienza del 26 marzo 2025 in punto all'affido al
Comune di Albizzate sulla regolamentazione dei rapporti padre/figlie cosi che i Servizi Sociali incaricati possano adottare tutte le modifiche necessarie e/o opportune in relazione alla frequentazione padre/figlie;
d) disporre che il padre provveda al versamento di un concorso al mantenimento delle minori nella misura di € 700,00, ossia € 350,00 per ciascuna figlia e/o quella diversa mi-sura che risulterà dovuta in corso di causa che non dovrà essere, ogni caso, inferiore a quanto attualmente stabilito e pertanto in misura non inferiore a complessivi € 450,00 mensili ossia € 225,00 per ciascuna figlia.
e) disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie sostenere nell'interesse di e CP_2 CP_3 individuabili in quelle meglio specificate nel protocollo approvato dal Tribunale di Busto Arsizio;
pagina 2 di 22 f) disporre che l'Assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
g) disporre che le spese di richiesta/rilascio/rinnovo del passaporto e degli altri docu-menti validi per l'espatrio siano poste a carico delle parti al 50%;
h) disporre che i sigg.ri e null'altro avranno a pretendere reciproca-mente, essendo Pt_1 CP_1 entrambi economicamente indipendenti.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale con riferimento al punto b); confermare il collocamento delle minori presso la mamma e disporre l'affido condiviso delle minori in capo ad entrambi i genitori.
IN VIA ISTRUTTORIA Stante le risultanze della CTU già agli atti nonché quanto depositato dai
Servizi Sociali, si chiede che venga disposta un'integrazione della consulenza tecnica, conferendo nuovamente incarico alla Dott.ssa – già nominata quale CTU nel presente giudizio – affinché CP_4 proceda ad una rivalutazione della capacità genitoriale ed educativa del sig. alla luce della CP_1 conclamata “significativa immaturità emotiva e psicologica” da lei stessa rilevata. Si chiede, in particolare, che la Consulente, considerata la per-sistente difficoltà nella ripresa della relazione genitoriale – difficoltà che la sig.ra riconduce all'incapacità del sig. di relazionarsi Pt_1 CP_1 con adulti – riferisca in or-dine alla effettiva o meno idoneità del medesimo a porsi in relazione sia con gli adulti sia con i minori, così da consentire al Giudice di comprendere quale modello di rapporto genitoriale sia concretamente auspicabile e percorribile. In via subordinata, qualora il Giudice non ritenga di voler disporre una integrazione di CTU, si chiede che sia lo psi-coterapeuta del sig.
Dott. , a depositare relazione in ordine alle medesime circostanze e sulle CP_1 Persona_1 medesime richieste.
IN OGNI CASO
Con richiesta di concessione di termini – anche brevi – affinchè la ricorrente possa poter prendere posizione sulla documentazione reddituale depositata dal resistente e per produrre, eventualmente, anche in sede di comparsa conclusionale, ogni più opportuna do-cumentazione.
Con vittoria di spese e compensi ex Dm 55/2020 con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018”.
Parte resistente:
“ Viste le risultanze della CTU Dott.ssa e le relazioni dei Servizi Sociali, il sig. insiste CP_4 CP_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Disporre il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, con facoltà e potere del
SS di disporre diverso collocamento in caso lo reputi necessario nell'interesse delle minori;
pagina 3 di 22 2. In ragione dell'importante rifiuto delle minori, e , ad avere una relazione stabile e CP_2 CP_3 continuativa con il padre, lesivo del loro diritto alla bigenitorialità, disporre l'affidamento del minore all'Ente Servizio Sociale del Comune di Albizzate con il compito di predisporre con tempestività, un programma di riavvicinamento di entrambe le minori al padre, garantendo l'accesso al padre non solo di ma anche di , utilizzando anche il supporto del Consultorio e della NPI per accertare le CP_3 CP_2 motivazioni che spingono le minori a tale radicale rifiuto. Conferire al SS il compito di garantire un sostegno alla genitorialità a entrambi i genitori, individuale e/o congiunto, definendo un progetto di presa in carico dell'intero nucleo familiare, anche attraverso l'individuazione di un centro per la famiglia che abbia la possibilità di effettuare un intervento intensivo all'interno del nucleo e che abbia come obiettivo il riallacciamento dei legami familiari e la riattivazione delle competenze genitoriali e di comunicazione tra genitori. In attesa che tali obiettivi si concretizzino disporre l'affidamento all'Ente (Comune di Albizzate) per un periodo non superiore a 24 mesi, con possibilità di proroga, limitando i genitori sulle decisioni in materia di collocamento, istruzione, salute e educative. Disporre che in assenza di richiesta di proroga una volta terminato il periodo di mesi 24 di affidamento all'Ente, venga disposto l'affidamento congiunto ai genitori;
3. Revocare l'Ordinanza del 18 luglio 2025 in cui è stato disposto l'affido super esclusivo alla madre in campo medico sanitario per perché contraria ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e CP_2 dall'Ordinamento Comunitario, in quanto lesiva dell'art. 8 CEDU per ingerenza non motivata dello
Stato nella vita privata;
4. Aprire la vigilanza avanti il Giudice tutelare competente in base alla residenza delle minori con obbligo di relazione da parte dei SS;
5. Raggiunti i risultati di un primo riavvicinamento delle minori al padre e dopo aver ristabilito un primo contatto/relazione tra il padre e le figlie, applicare le modalità di visita e di tempo di cura delle minori individuate dalla CTU, dott.ssa , attenendosi alle seguenti prescrizioni della CTU: “Ad CP_4 oggi i diritti di visita prevedono che il padre accompagni le bambine alle attività sportive in settimana e nel week end, secondo lo schema allegato. Sono state anche sperimentate efficacemente due giornate lunghe con gite fuori porta ed un incontro con i nonni paterni. Il positivo svolgimento degli incontri, come già sottolineato, è stato possibile solo grazie al supporto costante dei legali prima e dopo ciascun incontro. Si ribadisce che, ad oggi, non solo non esiste un canale di comunicazione positivo tra il sig.
e la sig.ra ma non esiste un canale di comunicazione tout court. Tutta CP_1 Pt_1
l'organizzazione degli incontri è avvenuta tramite i legali in concerto con la CTU che ha supervisionato il percorso. Si ritiene, quindi, che vi siano gli elementi per poter proseguire con un ampliamento progressivo dei diritti di visita padre-figlie ma che questo sia possibile, ad oggi, solo pagina 4 di 22 attraverso una figura professionale che medi le comunicazioni tra i genitori (e, in caso, possa intervenire autorevolmente) e che sia necessario un lavoro di costruzione di una dimensione di comunicazione tra i genitori, per poter loro permettere di gestire autonomamente la bigenitorialità.
Questo detto si ritiene che sia indispensabile, per realizzare questo lavoro, che venga nominato un coordinatore genitoriale, possibilmente con competenze di base di tipo educativo/psicologico.
L'incarico dovrebbe avere come obiettivo la costruzione di una dimensione di comunicazione genitoriale e la strutturazione di un'organizzazione dei diritti di visita funzionale ad un positivo rapporto tra padre e figlie, in considerazione delle caratteristiche di funzionamento personologico del padre ed un ampliamento degli stessi fin dove possibile in merito alle risorse del sistema. Si ritiene che questo percorso sia realizzabile in un periodo di due anni, con una cadenza mensile e con una relazione di aggiornamento semestrale al giudice. Al termine del biennio, qualora esistessero ancora delle criticità, si dovrebbe procedere ad un prolungamento dell'incarico al coordinatore genitoriale oppure ad un affido ai servizi sociali. Qualora i genitori non aderissero alla nomina del coordinatore genitoriale, si ritiene che la gestione dei diritti di visita e del rapporto padre-figlie debba essere affidata ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai tre anni con aggiornamento semestrale al giudice”;
6. Ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU volta a ottenere rivalutazione della capacità genitoriale ed educativa del solo sig. in quanto la dott.ssa ha già esperito una CTU CP_1 CP_4 sulla capacità di entrambi i genitori, concludendo con un affido congiunto supportato da un percorso di Co.Ge., valutando il padre (e la madre ovviamente) sufficientemente adeguati e capaci dal punto di vista genitoriale e che entrambi i genitori hanno aderito alle indicazioni della CTU sui tempi di cura delle minori;
7. Ci si oppone alla richiesta di controparte di ordinare al terapeuta del sig. dott. , CP_1 Per_1 una relazione all'esito del percorso concluso dallo stesso perché violerebbe il codice deontologico del professionista e sarebbe lesivo del rapporto fiduciario paziente/terapeuta;
8. Disporre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento di e Controparte_1 CP_2
, l'importo complessivo di euro 400,00 mensili (pari ad euro 200,00 a figlia) sino al CP_3 raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita e da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , tenuto conto della sproporzione patrimoniale esistente Parte_1 tra la sig.ra sia dal punto di vista mobiliare che immobiliare rispetto al sig. Pt_1 CP_1
9. Disporre che l'AU spetti al 100% alla madre in quanto collocataria prevalente;
pagina 5 di 22 10. Disporre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, con applicazione delle linee guida della Corte d'appello di Milano vigenti alla data della sentenza di divorzio;
11. Con vittoria di spese di lite e con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. e 96
c.p.c., al risarcimento del danno, da liquidarsi e determinarsi anche d'ufficio, in quanto la domanda di affidamento esclusivo/super esclusivo, anche alla luce della CTU e delle relazioni dei SS, è da dichiararsi manifestatamente infondata”.
Curatore Speciale:
“Mantenere l'affido superesclusivo alla madre della minore limitatamente all'ambito medico e CP_2 sanitario, al fine di consentire alla minore stessa di proseguire il percorso psicologico in corso con la dott.ssa Locati.
Mantenere il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Albizzate, al fine di verificare l'evoluzione dello stato psicologico di . CP_2
Mantenere l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori per quanto attiene tutti CP_2 CP_3 gli altri ambiti, con il collocamento delle stesse presso la mamma nella casa familiare.
Proseguire gli incontri di con il padre in Spazio Neutro con le modalità descritte nel verbale di CP_3 udienza del 16/7/2025, e precisamente: trascorrere un primo momento solo fra e l'educatore, CP_3 poi prevedere l'arrivo del papà e poi di nuovo lasciare sola con l'educatore. CP_3
Prevedere successivi ampliamenti e liberalizzazioni degli incontri tra il padre e la minore CP_3 secondo le modalità suggerite dall'operatore dello Spazio Neutro.
Disporre l'attivazione di un sostegno psicologico terapeutico per , considerate le difficoltà da CP_3 ultimo manifestate nell'incontro con il padre in Spazio Neutro.
Disporre l'attivazione di una educativa domiciliare, in particolare per CP_3
Disporre che le minori possano intrattenere con il padre, in via autonoma tra di loro, chiamate telefoniche, messaggi WhatsApp e videochiamate utilizzando un telefono cellulare a loro disposizione senza interferenze materne, con determinazione degli orari per i contatti.
Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Albizzate prevedano un programma di riavvicinamento di al padre, all'esito del percorso psicologico in corso. CP_2
Disporre il monitoraggio delle minori da parte dei Servizi Sociali sotto la vigilanza del Giudice
Tutelare, con deposito di una relazione di aggiornamento ogni sei mesi.
Si auspica che i genitori possano rivalutare l'avvio di un percorso con un coordinatore genitoriale, al fine di riprendere il dialogo attualmente inesistente”. pagina 6 di 22 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Albizzate (VA) in data Pt_1 CP_1
04/09/2010. Dal matrimonio nascevano , il 19/06/2012, e il 15/06/2016. CP_2 CP_3
Nel 2020 le parti si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Busto Arsizio. Venivano previsti l'affido condiviso delle minori, il collocamento delle minore presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, un assegno a carico del padre per il mantenimento delle minori di €
400,00, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Veniva altresì previsto che il padre avrebbe visto le figlie il mercoledì e il sabato o la domenica.
Con ricorso depositato in data 10.3.2022 la ricorrente, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile con affido super esclusivo delle figlie, deducendo che le minori non volevano più vedere il padre, che quest'ultimo nel 2019 (l'anno precedente alla separazione) era divenuto verbalmente aggressivo e l'aveva più volte spintonata, che il non si era mai veramente interessato delle CP_1 figlie e non provvedeva al pagamento dell'assegno pattuito. In relazione alle condizioni economiche, veniva domandata la conferma delle condizioni di separazione.
Il resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo la conferma dell'affido condiviso. In particolare, allegava che era la madre a frapporsi alla frequentazione con le minori.
Deduceva, inoltre, che aveva sempre pagato l'assegno per le minori, tranne nei periodi di difficoltà conseguenti alla Cassa Integrazione.
All'udienza presidenziale, venivano confermate le condizioni di separazione.
Con sentenza n. 1.000/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruttoria.
Con ordinanza del 2.11.2023 veniva nominato il CS delle minori.
Il 26.3.2025 si procedeva all'audizione di e le minori venivano affidate al Comune di Albizzate CP_2 limitatamente alla regolamentazione dei rapporti padre/figlie.
Il 18.7.2025 veniva disposto l'affido super esclusivo delle minori alla madre in ambito medico e sanitario.
Esaurita l'istruttoria, il 7.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Affidamento, collocamento minori e assegnazione casa coniugale.
pagina 7 di 22 In corso di causa veniva svolta CTU sul nucleo familiare al fine di verificare le condizioni familiari delle minori, il loro stato di benessere e ripristinare la frequentazione padre/figlie ed individuare il miglior regime di affido da applicare.
La CTU, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, concludeva per un affido condiviso a condizione, però, che i genitori aderissero ad un percorso di coordinazione genitoriale. In difetto, il CTU concludeva per l'affido all'ente evidenziando:
“La sig.ra ha più volte mostrato nelle verbalizzazioni e nei comportamenti quanto ancora sia Pt_1 vivo in lei il sentimento di rabbia e rancore nei confronti del sig. al quale attribuisce tutta la CP_1 responsabilità della fine del matrimonio e che considera completamente inadeguato come marito e come padre. La sig.ra non fa mistero del proprio disprezzo e della propria disistima nei Pt_1 confronti dell'ex marito anche di fronte alle figlie, creando nelle bambine un'immagine svalutata e svilita del padre.
A questo si aggiunga che la totale mancanza di stima e fiducia che la sig.ra nutre nel sig. Pt_1 la porta anche ad avere una forte reticenza nell'affidargli le figlie, con una grande difficoltà CP_1 nel tollerare eventuali cambi di programma e riorganizzazioni.
Le bambine, ed in particolare la maggiore, , sono ben consapevoli dell'opinione e del vissuto CP_2 della madre nei confronti del padre e sono portate a fare propria la difficoltà materna, vivendo con fatica e disagio i momenti che trascorrono con il padre.
La sig.ra non ha mostrato alcuna apertura metariflessiva ed autocritica in merito alla propria Pt_1 rabbia ed al proprio livore nei confronti del sig. impedendosi quindi di acquisire CP_1 consapevolezza sull'influenza che questi sentimenti hanno sulle sue figlie, sull'immagine che sviluppano del padre e sulla possibilità per loro di stabilire con lui un rapporto sereno e costruttivo.
Sarebbe opportuno che la sig.ra svolgesse un percorso psicologico che le consenta di Pt_1 elaborare efficacemente il lutto della separazione e, con esso, la rabbia che nutre nei confronti del sig.
mettendosi quindi nella condizione di poter permettere alle sue figlie di strutturare un CP_1 rapporto equilibrato con il padre”…
“Il sig. si è mostrato caratterizzato da una significativa immaturità emotiva e psicologica, CP_1 mostrando una scarsa capacità di leggere opportunamente contesti e situazioni, con una conseguente assunzione di comportamenti inadeguati e inopportuni.
pagina 8 di 22 Questo aspetto di funzionamento si è mostrato costantemente nel corso di tutta l'indagine peritale, è stato osservato con diversi soggetti ed in diverse situazioni definendosi come un tratto stabile e non come una modalità occasionale legata al contesto.
Nello specifico ci si riferisce ad uno sguardo autoreferenziale ed autocentrato, che porta il sig.
a considerare esclusivamente le proprie esigenze ed i propri bisogni con scarsa o nulla CP_1 consapevolezza e considerazione delle esigenze e dei bisogni degli altri, ma anche delle norme più opportune di condotta in contesti formali e sociali.
A questo proposito si sottolinea, a titolo di esempio, come il sig. non si sia presentato ad CP_1 alcuni incontri di indagine peritale senza avvisare e motivando la propria assenza solo se ricontattato dalla CTU. Questa condotta non è mai stata ritenuta inopportuna dal sig. che, a richiesta di CP_1 spiegazioni, commentava seccamente e stizzosamente, semplicemente esponendo sopravvenuti contrattempi e senza minimamente rilevare che un appuntamento preso presso uno studio professionale prevede l'impiego di un tempo di lavoro per un professionista e che eventuali modifiche devo essere condivise o, quantomeno, comunicate.
Nel corso della sperimentazione degli incontri padre-figlie si è potuto osservare come questa modalità venga utilizzata anche nei confronti della sig.ra a titolo di esempio, si cita un momento in cui Pt_1 il sig. ha riportato le figlie alla madre con circa due ore di anticipo perché durante l'uscita CP_1 aveva iniziato a piovere impedendogli di svolgere il programma previsto. Nel decidere questo cambiamento il sig. non ha però contattato prima la madre per accertarsi che fosse CP_1 disponibile ad accogliere le figlie e senza scusarsi con lei per l'imprevisto cambio di programma.
Nella dimensione di forte conflittualità esistente con la sig.ra questi eventi non fanno che Pt_1 alimentare la mancanza di fiducia e di stima della sig.ra nei confronti del sig. e, Pt_1 CP_1 conseguentemente, minano consistentemente l'immagine del padre nelle figlie, che ne costruiscono una rappresentazione di una persona immatura e inadeguata.
Confrontato sulla disfunzionalità di questi comportamenti il sig. reagisce in maniera stizzita CP_1 mettendosi sulla difensiva e girando la conversazione, anche in maniera offensiva e con scarsa educazione, sulle responsabilità di altri compreso l'interlocutore, con una significativa incapacità di prestare ascolto e di metariflettere in maniera costruttivamente autocritica ed adulta.
Questa reazione determina una condizione di conflittualità nella relazione, dove diviene poi poco verosimile poter costruire un clima di scambio e condivisione.
Nella gestione della ripresa di un rapporto funzionale e costruttivo con le figlie e la costruzione di una dimensione di bi-genitorialità con la madre, il sig. necessita di un accompagnamento preciso CP_1
e puntuale con una figura professionale e d'autorità, che sappia accompagnarlo e guidarlo nella pagina 9 di 22 organizzazione e nella gestione pratica dei diritti di visita e che lo aiuti a creare un canale d'accesso ai bisogni emotivi e psicologici delle figlie”…
“La conflittualità tutt'ora esistente tra la sig.ra ed il sig ha fatto osservare, all'inizio Pt_1 CP_1 dell'indagine peritale, una condizione di divorzio genitoriale in cui i due ex coniugi non riuscivano ad avere alcun tipo di comunicazione in merito alla gestione delle figlie, neanche per semplici questioni organizzative.
Questa situazione poneva le figlie all'interno di una dimensione ad alta criticità emotiva e psicologica nella quale vivevano una forte condizione di sofferenza, in particolare la maggiore . Per evitare CP_2 la fatica che il confronto genitoriale determinava, le bambine hanno cercato di ridurre al minimo i momenti di contatto tra i genitori, arrivando a scegliere di evitare gli incontri con il padre pur di abbassare il livello di conflittualità.
Nel corso dell'indagine peritale, durante la sperimentazione della ripresa dei contatti tra padre e figlie, con una graduale e parziale ripresa dei diritti di visita, si è assistito ad un lieve stemperarsi di questa condizione di divorzio genitoriale. Tali cambiamenti sono da considerarsi dei segnali prognosticamente positivi, ma anche ancora troppo fragili ed embrionali per supporre che si possa naturalmente evolvere verso una risoluzione della situazione”…
“Per i motivi sopra esposti si ritiene che, per un progressivo evolvere della situazioni, i genitori debbano essere accompagnati e supportati da una figura professionale per un periodo di almeno un anno”…
“Il supporto dei legali è stato fondamentale ed imprescindibile per il successo della ripresa dei rapporti tra padre e figlie e per il buon andamento degli incontri, nel supremo interesse delle minori.
Questa sperimentazione ha dimostrato la fattibilità della ripresa dei rapporti tra il sig. e le CP_1 bambine, per la ricostruzione di una relazione significativa tra padre e figlie, ma ha anche dimostrato la difficoltà della sig.ra di abdicare ai propri vissuti di rabbia e sfiducia nei confronti del sig. Pt_1
e l'incapacità del sig. di sintonizzarsi empaticamente con le bambine e di gestire in CP_1 CP_1 maniera adeguata il rapporto con la sig.ra se non guidato e supportato. Pt_1
Si ritiene che, ad oggi, sia ancora indispensabile un supporto professionale perché il percorso iniziato,
e positivamente realizzato, possa proseguire andando verso una stabilizzazione ed una definizione della relazione padre-figlie”.
Le parti, quindi, intraprendevano un percorso Co.Ge., scegliendo la dott.ssa Quest'ultima, Per_2 dopo un primo incontro, riteneva non vi fossero le condizioni per proseguire e, confrontatasi anche con la CTU, proponeva di avviare incontri in SN fra padre e figlie.
I SS, quindi, avviavano gli incontri in SN. pagina 10 di 22 Dalle relazioni dei SS emergono nei genitori delle minori le stesse criticità già individuate dalla CTU:
- “Il signor fatica nella comprensione del provvedimento ed esprime la volontà di agire CP_1 indipendentemente dalle disposizioni per ripristinare la relazione con le figlie. Sembra in difficoltà nel tollerare e rispettare i tempi e le modalità di riavvicinamento alle figlie valutati sulla base dei colloqui e dei bisogni delle figlie” (relazione depositata il 20.2.2024);
(relazione del 30.5.2024);
“Sia nelle comunicazioni scritte, sia nei colloqui individuali emerge un livello di conflittualità elevato tra i genitori. Entrambi reciprocamente svalutanti, tendono ad attribuirsi reciprocamente la responsabilità dello stato attuale della relazione padre-figlie. I colloqui si focalizzano sugli errori perpetrati dall'altro genitore, con rivendicazioni antecedenti la separazione;
entrambi faticano nel riconoscere il proprio ruolo di responsabilità nel tenere attivo il conflitto.
Abbiamo avviato un lavoro individuale con ciascuno, volto alla distinzione del piano genitoriale da quello di coppia, condividendo la necessità che entrambi si impegnino nel filtrare le informazioni che arrivano a e - al fine di preservarle quanto più possibile dal conflitto. CP_3 CP_2
La signora appare disponibile all'ascolto delle osservazioni, sebbene debba accrescere la Pt_1 consapevolezza di quanto anche implicitamente passi alle figlie.
Il signor appare oppositivo di fronte alle osservazioni condivise, svalutando gli interventi CP_1 delle operatrici. In uno degli ultimi colloqui, anche in presenza dell'operatrice di Spazio Neutro, si sono riprese alcune modalità inadeguate che il padre ha adottato nei confronti di durante uno CP_2 degli ultimi incontri.
In particolare, in data 16 agosto u.s. alla presenza di , l'uomo ha ripetutamente svalutato la CP_2 madre e la di lei famiglia, con gravi verbalizzazioni non tutelanti nei confronti della minore. Il padre, nonostante l'intervento dell'educatrice, non si è placato ma ha continuato con atteggiamento aggressivo nei confronti di . Ha proseguito verbalizzando di non voler più rispettare il dispositivo CP_2 dello Spazio Neutro ed ha attribuito ad la responsabilità dei comportamenti distaccati anche di CP_2
. , agitata e spaventata, ha reagito con rabbia. CP_3 CP_2
pagina 11 di 22 Riprendendo in colloquio l'inadeguatezza e la gravità di queste modalità il signor non CP_1 riconosce le conseguenze che le sue parole possono avere sullo stato di benessere di , minimizza CP_2
l'accaduto e ritiene invece utili le proprie modalità al fine di contrastare l'atteggiamento oppositivo di
. Il signor fatica a vedere i bisogni delle figlie e non riconosce la necessità di filtrare le CP_2 CP_1 informazioni. Ritiene utile imporre alle figlie la propria narrazione anteponendo il proprio bisogno a quello delle figlie di rimanere esterne alla conflittualità genitoriale” (relazione del 9.10.2024);
“Rispetto alla signora si è potuta osservare una graduale apertura nei confronti del signor Pt_1
CP_1
La donna si è impegnata, nel corso degli ultimi mesi, ad inviare brevi aggiornamenti via e-mail rispetto alle figlie, oltre ad essersi occupata di individuare, insieme a , attività ludiche da poter CP_3 svolgere negli incontri con il papà. Permane tuttavia fatica nel coinvolgere il signor nel CP_1 processo decisionale relativo alle scelte riguardanti le figlie, limitandosi ad informare l'uomo di decisioni già prese o chiedendone esclusivamente la firma dei documenti.
Sebbene abbiamo osservato una positiva apertura della signora non riteniamo che ciò sia Pt_1 sufficiente al ripristino di una genitorialità condivisa. Abbiamo pertanto proposto ad entrambi i genitori l'avvio di un lavoro di Coordinazione Genitoriale che possa fornire loro gli strumenti per la costruzione di un dialogo maggiormente funzionale. Il signor ha subito accolto tale proposta, CP_1 la signora chiede di avere un tempo di riflessione a riguardo. Pt_1
Di concerto con la rete di operatori coinvolti (Servizio Tutela Minori, Spazio Neutro, terapeuti dei genitori, terapeuta di ) si stanno svolgendo periodici confronti al fine di strutturare una linea di CP_2 lavoro condivisa.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, in considerazione del lavoro svolto dai genitori fino ad oggi, riteniamo necessario l'avvio di un percorso di Coordinazione genitoriale al fine di ripristinare una bigenitorialità nell'interesse di e . In assenza dell'adesione dei genitori a questa proposta CP_2 CP_3 di intervento non vediamo ad oggi le condizioni per la prosecuzione dell'affido condiviso, non sussistendo un adeguato canale comunicativo tra i genitori” (relazione del 5.2.2025. In tal senso, si veda anche la relazione depositata a luglio 2025);
“Il signor esprime la volontà di ricongiungersi ad entrambe le figlie e ripristinare la CP_1 relazione con loro.
Imputa alla signora la responsabilità dell'assenza di rapporto con le figlie, oltre che al lavoro Pt_1 poco professionale degli operatori coinvolti. Si pone unicamente in postura vittimistica, fatica ad ascoltare le altrui osservazioni e a riconoscere la propria parte di responsabilità nel mantenere attiva pagina 12 di 22 la conflittualità con la signora e nell'assenza di relazione con e . Focalizzato sui Pt_1 CP_3 CP_2 propri bisogni, anche se accompagnato a guardare quelli delle figlie, fatica a riconoscerli.
A fronte dei diversi tentativi svolti durante il corso della conoscenza del nucleo famigliare appare evidente la difficoltà di svolgere un lavoro con il signor poco disponibile al confronto e CP_1 all'ascolto dell'altro.
La signora prosegue il proprio percorso di supporto psicologico con la dott.ssa Pt_1 Per_3
del Centro Antiviolenza Eva Onlus. La signora mostra buone competenze genitoriali,
[...] Pt_1
è in grado di riconoscere i bisogni delle figlie e vi risponde adeguatamente. Permane la fatica materna nel garantire alle figlie libero accesso al padre nei confronti della quale permane un atteggiamento fortemente difeso.
Riteniamo percorribile un lavoro con la signora –che si è detta disponibile- volto a Pt_1 raggiungere maggiore apertura nei confronti dell'altro genitore.
I genitori, con il supporto dei rispettivi legali, si stanno accordando per avviare il percorso di
Coordinazione Genitoriale presso il Centro Teseo di Varese.
Attualmente la comunicazione genitoriale avviene tramite e-mail di cui siamo in copia conoscenza.
Dallo scambio di scritti appare invariata l'elevata conflittualità e l'impossibilità di giungere ad accordi in assenza di supporto. Faticano ad accordarsi persino su aspetti quotidiani, come la firma del diario scolastico. A tal proposito, durante uno dei colloqui congiunti svolti in passato, abbiamo preso accordo che la signora mandi via e-mail i documenti al signor e che quest'ultimo li Pt_1 CP_1 reinvii firmati. Il signor esprime disaccordo e propone la cassetta della posta;
la signora CP_1
è contraria. Entrambi restano rigidi ciascuno nella propria posizione. Tale situazione crea Pt_1 disagio a e , da tempo sprovviste della CP_3 CP_2 documentazione necessaria per partecipare alle attività proposte dalla scuola.
Conclusioni
Per quanto concerne il regime di affido delle minori, non riteniamo ad oggi vi siano le condizioni per un affido condiviso, in considerazione delle difficoltà comunicative presenti nella coppia genitoriale, che non consentono il raggiungimento di decisioni congiunte.
Il signor nonostante esprima il desiderio di ripristinare un rapporto con le figlie, oltre a non CP_1 porsi in ascolto dei loro bisogni, fatica ad attivarsi in prima persona. Delega al racconto della signora l'acquisizione di aggiornamenti circa il percorso scolastico e l'attività sportiva delle figlie – Pt_1 nonostante invitato più volte a prendere contatti diretti.
pagina 13 di 22 La signora nel corso del tempo valuta decisioni coerenti con i bisogni delle figlie in ambito Pt_1 educativo, scolastico, sportivo, sanitario. Come sopra riportato, permane la fatica nel garantire a e libero accesso al padre. CP_3 CP_2
Alla luce di quanto esposto riteniamo necessari i seguenti interventi:
− avvio del percorso di Coordinazione Genitoriale per ripristinare la comunicazione tra genitori;
− mantenere l'incarico circa la regolamentazione dei rapporti padre-figlie secondo le modalità e i tempi da noi ritenuti maggiormente rispondenti ai bisogni delle minori;
− proseguire il percorso di supporto psicologico di con la dott.ssa ; CP_2 Testimone_1
− mantenere l'intervento educativo domiciliare in essere;
− mantenere un monitoraggio sul nucleo famigliare” (relazione depositata il 3.11.2025).
Quanto al rapporto fra il padre e le minori, si osserva che lo SN fra il padre e aveva CP_3 complessivamente avuto andamento positivo. Il 26.3.2025 veniva, quindi, introdotta un'educativa domiciliare. Alla successiva udienza del 16.7.2025 i SS riferivano: “sono sopraggiunte delle criticità perché dopo il primo incontro al parco si è rifiutata di farne altri, si rifiutava di scendere CP_3 CP_3 dall'auto.
ha incontrato la psicologa dei SS e ha riferito sia fatiche per tutto il percorso che per l'incontro, CP_3 perché il padre ha voluto fare una videochiamata ai nonni paterni e si è sentita obbligata, ci CP_3 sono state forzature come su baci e abbracci, il papà fa fatica a sintonizzarsi sui bisogni di . CP_3
Inoltre non ci sono attività strutturate come in SN.
Stiamo pensando di fare un primo momento solo fra e l'educatore, poi prevedere l'arrivo del CP_3 papà e poi di nuovo lasciare solo con l'educatore. La proposta è arrivata dal dott. ”. CP_3 Per_1
Veniva, quindi, avviato detto nuovo intervento. Allo stato, ha conosciuto l'educatore, ma ancora CP_3 non ha incontrato il padre alla presenza di quest'ultimo.
Ben diverso il percorso di . Questi, infatti, pur accettando di entrare nella stanza con il padre, CP_2 dopo però avere comunicato la propria contrarietà ai SS e alla madre, da ultimo aveva iniziato a portare i compiti al fine di avere qualcosa da fare e non doversi rivolgere al padre, tanto che anche i SS evidenziavano “Per quanto riguarda pare evidente che l'imposizione di presenziare agli incontri CP_2 stia diventando più pregiudizievole che funzionale” (relazione depositata il 5.2.2025).
Nel corso dell'audizione dichiarava al Giudice istruttore: “Gli incontri con papà stanno andando CP_2 come al solito, continua a ripetere sempre le stesse cose “voglio andare a mangiare la piadina, voglio mangiare una pizza con te” e quindi ripeto anche io sempre le stesse cose.
pagina 14 di 22 Non mi piace come si comporta, le frasi che dice costantemente per esempio la frase “io e i nonni non siamo mica morti, puoi anche mandarci un messaggio ogni tanto o mandarci una foto di te e tua sorella”.
Ogni volta che lo vedo, ha sempre qualcosa da ridire su di me, che sono antipatica e maleducata. Io ho imparato a non prenderla sul personale. Di solito porto i compiti da fare, perché quando sono lì io
“spreco” un po' il mio tempo, dato che vado lì per fare i compiti, stare zitta un'ora o rispondere sempre alle stesse domande.
Mio padre non mi aiuta a fare i compiti. Non mi interessa se papà mi fa domande diverse, per me può stare anche zitto. Il nostro rapporto è sempre stato così. Ci sono degli incontri in cui parla continuamente, ma io neanche rispondo perché sto facendo i compiti o perché ripete sempre le stesse cose, dà la colpa alla mamma se siamo in questa situazione. Mentre faccio i compiti papà parla, penso parli con o con me. Continua a dire che vuole vedere i miei quaderni, ma io non voglio. Sono Per_4 miei e posso decidere quando farglieli vedere.
Non mi interesserebbe fare cose diverse con lui, preferirei non incontrarlo più. Sento di sprecare il mio tempo. Come cosa bella con papà ricordo solo le cose che mi proponevano gli psicologi. Però io lì mi sentivo obbligata, come quando siamo andati con papà al museo, a vedere i dinosauri”.
Pertanto, all'esito dell'audizione, considerato il progressivo irrigidimento di negli incontri con il CP_2 padre, sia le parti (inclusa parte resistente) che i SS concordavano nella sospensione degli incontri in
SN per . CP_2
La minore, quindi, proseguiva il suo percorso individuale con la dott.ssa Locati, individuata dalle parti.
Alla successiva udienza del 16.7.2025 il padre chiedeva che cambiasse psicologa. CP_2
Sia i SS che la madre che la CS chiedevano, invece, la prosecuzione del percorso, evidenziando che la dott.ssa Locati era riuscita ad agganciare . La CS riferiva: “anche il dott. (psicoterapeuta CP_2 Per_1 del padre) ritiene non funzionale il cambio di psicologa. Inoltre la psicologa non sarebbe disponibile a proseguire ove non vi fosse il consenso di uno dei genitori”.
Pertanto, attesa l'essenzialità del percorso di , veniva disposto l'affido super esclusivo in ambito CP_2 medico e sanitario alla madre. La richiesta del padre di cambiare psicologa è, infatti, riconducibile al fatto che ancora non voglia incontrare il padre. Il percorso della minore, però, richiede i suoi CP_2 tempi. Pertanto, pur comprendendosi la frustrazione paterna, la domanda del non può essere CP_1 accolta. Si precisa che le spese per dott.ssa Locati, quali spese straordinarie, dovranno essere sostenute dai genitori al 50%.
Entrambi i genitori risultano avere intrapreso un percorso individuale, quello della madre è ancora in corso, mentre quello del padre risulta interrotto (secondo il padre su decisione del dott. ). Per_1
pagina 15 di 22 In detto contesto, fermi il prevalente collocamento delle minori presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare (aspetti mai messi in discussione da nessuna delle parti), ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affido delle minori all'ente per due anni e debba essere confermato l'affido super esclusivo alla madre di in ambito medico sanitario. CP_2
Le posizioni dei due genitori non sono sovrapponibili. Indubbiamente, il padre è molto meno disponibile a mettersi in discussione. Oltre a quanto già esposto, si consideri che all'udienza del
16.7.2025 i SS riferivano: “il padre non è disponibile a fare alcun lavoro con i SS, non vuole lavorare sulla genitorialità, ma porta solo lamentele sui SS o sulla madre delle minori. In questo contesto non hanno senso i colloqui individuali con il padre”.
Al contempo, il rifiuto delle minori ad incontrare il padre non è imputabile solo a quest'ultimo. Come evidenziato dalla CTU, le minori hanno cercato di ridurre al minimo i momenti di contatto tra i genitori, arrivando a scegliere di evitare gli incontri con il padre, pur di abbassare il livello di conflittualità fra i due genitori.
Inoltre, la conflittualità fra i genitori è tale da ricadere sulle minori anche sotto un diverso profilo, cioè impedisce l'assunzione di decisioni condivise. Come evidenziato dai SS, la madre, anche quando vi era l'affido condiviso, non interpellava il padre, ma si limitava a comunicargli decisioni già assunte insieme alle minori.
A titolo esemplificativo, da ultimo i genitori non riescono a trovare un accordo nemmeno sulle modalità con cui il padre deve firmare gli avvisi scolastici delle minori.
Nella memoria di replica, la CS delle minori riportava:
“Esaminata la comparsa conclusionale di parte ricorrente, il Curatore Speciale osserva che la descrizione del signor effettuata dal legale della signora è eccessiva e oltremodo CP_1 Pt_1 svalutante.
Credo che dopo quattro anni di causa e il progressivo allontanamento – di fatto – delle figlie non possa che aver creato nel signor una sensazione di svilimento e di sfiducia negli operatori CP_1 che si sono interessati delle figlie stesse e del rapporto di esse con il padre.
Il comportamento del signor è anche conseguente alla circostanza che la signora da CP_1 Pt_1 anni lo esclude totalmente dalla vita delle figlie, negando fortemente di fornirgli qualsiasi informazione anche sullo stato di salute delle stesse.
Il Curatore Speciale non condivide il giudizio espresso dalla difesa della signora di Pt_1
“incapacità genitoriale” del signor in quanto non giustificata, né provata, neppure dalle CP_1 indagini della CTU.
pagina 16 di 22 Inoltre, la motivazione addotta dalla signora di richiesta di affido superesclusivo delle minori Pt_1 non tiene conto del giudizio espresso dal CTU in merito alla capacità genitoriale del signor CP_1
Quanto al “teatrino” surreale della firma sul diario delle minori e sulle autorizzazioni scolastiche, il sottoscritto Curatore Speciale, avendo ricevuto tutte le e-mail e avendo, altresì, formulato alcune proposte concrete di soluzione del problema pratico, evidenzia che, in ogni caso, la richiesta del signor era più che legittima, ma che essa è naufragata per l'intransigenza della signora CP_1 Pt_1 fortemente oppositiva ad adottare una qualsiasi prassi diversa da quella posta in essere sino a quel momento”.
In detto contesto, deve essere disposto l'affido all'ente per la durata di due anni, con conseguente apertura della vigilanza e monitoraggio.
Si dispone l'affido all'ente, in quanto, da un lato, l'affido condiviso porterebbe ad una stasi delle decisioni, dall'altro l'affido super esclusivo alla madre all'esclusione definitiva del padre dalla vita delle figlie.
Si conferma l'affido super esclusivo alla madre di solo in ambito sanitario e medico, considerato CP_2 quanto già esposto in relazione al percorso di (il padre, opponendosi alla prosecuzione del CP_2 percorso con la dott.ssa Locati, anteponeva i propria bisogni a quelli della minore) e rilevato che i SS evidenziavano che la ricorrente è in grado di assumere decisioni coerenti con i bisogni della figlia.
Tenuto conto del nuovo avvio del percorso Co.ge, si fissa in due anni la durata dell'affido all'ente
(sebbene il presente fascicolo, ante riforma Cartabia, non sia soggetto al limite della durata biennale dell'affido all'ente), viste le conclusioni della CTU.
L'affidamento all'ente sarà da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito della presente sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità, salvo che il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente.
All'ente è affidata anche la regolamentazione della frequentazione padre/figlie.
In particolare, i SS dovranno regolamentare la frequentazione padre/figlie con l'obiettivo di giungere ad un'effettiva attuazione del calendario concordato in sede di separazione, cioè dapprima il padre starà con le figlie nella serata del mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 e nella giornata del sabato o della domenica, alternandosi con la madre. Quindi, dovrà essere introdotto un pernotto a week end alterni,
pagina 17 di 22 dal sabato alla domenica, mantenendo in ogni caso la sera del mercoledì. Si rinvia a quanto concordato in sede di separazione anche per il periodo estivo e le festività.
Allo stato, detti obiettivi sono ancora decisamente lontani. Saranno, quindi, i SS a proseguire con i percorsi già avviati e a vigilare sulla loro prosecuzione (percorso psicologico di , SN ed intervento CP_2 domiciliare per , valutare quando reintrodurre lo SN o un intervento domiciliare anche per CP_3 CP_2
e a dover proceder ad una progressiva liberalizzazione della frequentazione padre/figlie, fino al raggiungimento del calendario sopra indicato.
Si invitano, infine, i genitori a proseguire i rispettivi percorsi individuali e a intraprendere un percorso
Co.ge, più volte suggerito dai SS, oltre che dalla CTU. Da ultimo, nella relazione depositata il
3.11.2025 i SS riferivano che i genitori si stavano accordando per avviare un percorso Pt_2 circostanza confermata anche dalle parti nelle memorie ex art. 190 c.p.c.
Contributo economico
In relazione all'aspetto economico, si dispone che dal deposito del ricorso il resistente versi alla ricorrente € 300 al mese per figlia, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi, e che le spese straordinarie siano ripartite al 50% fra le parti e regolate come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Nel ricorso introduttivo la chiedeva la conferma delle condizioni economiche previste in sede Pt_1 di separazione e, successivamente, domandava l'aumento ad € 350 per figlia.
Detta domanda veniva proposta a seguito del deposito della documentazione economica aggiornata del dalla quale emerge una situazione diversa da quella esistente in precedenza. CP_1
Più nel dettaglio, la ha un reddito netto da lavoro subordinato pari ad € 1.845, calcolato su 12 Pt_1 mensilità. Dall'ultima CU, il reddito lordo risulta di € 26.815 (si veda la documentazione depositata il
7.10.2024 e il 3.9.2025).
Inoltre, quale collocataria delle minori, deve percepire integralmente l'UU (Cass. n. 4672/2025).
E', inoltre, proprietaria della casa coniugale e comproprietaria con la sorella e la madre di un immobile concesso in locazione il cui canone verrebbe percepito solo dalla madre (a sostegno di detta ricostruzione, però, veniva prodotto solo il contratto di locazione. Dal 730/2025, invece, risulta un canone annuo di € 4.560,00).
Deve pagare, per il mutuo contratto, una rata mensile di € 226,39.
Il invece, ha un reddito netto di € 2.170, calcolato su 12 mensilità. Detto reddito risulta CP_1 costante dal 2022 (doc. 11, 12, 13, 27, 28). Dall'ultima CU, emerge che il reddito da lavoro lordo ammonta ad € 33.978 annui (doc. 28). pagina 18 di 22 Per l'immobile di cui è proprietario e ove vive, deve sostenere una rata di mutuo mensile di € 450,00.
La rata mensile per il leasing dell'auto è di € 212,00. Vi è, poi, un finanziamento di € 41,42 (non si tiene invece conto dei finanziamenti estinti nel 2025).
Pertanto, si dispone che il padre versi alla madre, entro il 15 di ogni mese, € 300 per figlia, oltre rivalutazione annuale, di cui € 50 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi.
Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50% fra le parti.
Non può essere accolta la domanda formulata dalla madre, peraltro solo nella comparsa conclusionale, che il contributo di mantenimento venga trattenuto mensilmente alla fonte dal datore di lavoro del
CP_1
Dall'esame degli e/c, infatti, risulta che dalla pendenza del giudizio il resistente stia pagando con cadenza mensile le spese ordinarie.
Le contestazioni sollevate dalla madre riguardano principalmente le spese straordinarie e per tale ragione si è disposto che un acconto per le spese straordinarie venga corrisposto mensilmente dal padre.
Il versamento diretto da parte del datore di lavoro non ovvierebbe al mancato pagamento di spese allo stato indeterminabili.
Pronunce accessorie.
Nella memoria di replica la ricorrente chiedeva:
“ disporre che le comunicazioni tra i genitori avvengano esclusivamente per iscritto, tramite il solo canale e-mail con supervisione del Co.ge o dei Servizi Sociali, con divieto di contatti telefonici,
WhatsApp o altri strumenti informali;
prevedere che il padre possa inviare non più di una comunicazione a settimana, salvo urgenze oggettivamente riferibili alla salute o alla sicurezza delle minori;
stabilire che le comunicazioni debbano avere carattere esclusivamente informativo, con divieto di inserire giudizi, accuse, pressioni emotive o contenuti non attinenti alla gestione delle figlie;
ammonire il sig. anche ai sensi dell'art. 473-bis.40 c.p.c., a mantenere un linguaggio CP_1 rispettoso, evitare condotte pressorie e attenersi strettamente alle prescrizioni del Tribunale e degli operatori coinvolti;
demandare ai Servizi la verifica del rispetto della regolamentazione che il Giudice vorrà disporre, con facoltà di segnalare eventuali violazioni al Giudicante”.
Trattasi di domande inammissibili in quanto formulate nella memoria di replica, senza nemmeno consentire alla controparte il diritto al contraddittorio. pagina 19 di 22 Nelle condotte dedotte (cioè l'invio di e-mail indicate dalla ricorrente), peraltro, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 473bis.40 c.p.c.
In ogni caso, si invitano entrambe le parti ad attenersi alle prescrizioni ed indicazioni dei SS.
*
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate, così come le spese di CTU devono essere poste a carico solidale delle parti e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal resistente respinta.
Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Co I compensi relativi alle prime due fasi del procedimento devono essere corrisposti direttamente alla trattandosi di attività svolta prima della presentazione della domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “ anche nel processo civile l'individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato , in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono”
Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729). Nel caso di specie l'istanza veniva depositata il 28.2.2024, mentre la costituzione avveniva il 20.2.2024.
I compensi relativi alla terza e quarta fase, invece, devono essere versati all'Erario.
Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Come risulta dall'ordinanza di nomina del CS, infatti, questa veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti, che incideva (ed incide) sul benessere delle minori.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021). pagina 20 di 22 Al contempo, nel caso di specie, ai fini della quantificazione del compenso, si deve considerare che la
CS veniva nominata dopo il deposito della CTU e, quindi, l'attività processuale era diversa e minore rispetto a quella svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo di alla madre in ambito medico e sanitario;
CP_2
2) affida le minori , nata il [...], e nata il [...], al Comune di residenza CP_2 CP_3
(attualmente Albizzate) in relazione all'ambito sportivo, educativo, scolastico, di collocamento, regolamentazione dei rapporti padre/figli, sanitario (quest'ultimo, solo per
, con conseguente limitazione della responsabilità dei genitori in detti ambiti. Dispone CP_3 che l'affidamento all'ente sia da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito della presente sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità (fatto salvo l'affido super esclusivo di alla madre in ambito medico e CP_2 sanitario), salvo che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali di Albizzate trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente;
3) dispone che le minori siano collocati prevalentemente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
4) disciplina la frequentazione padre/figlie come in parte motiva;
5) conferma il mandato ai Servizi Sociali di Albizzate per il mantenimento del monitoraggio,
l'avvio e la prosecuzione di tutti i necessari interventi a sostegno dei minori e per gli adempimenti di cui in parte motiva;
6) dispone che il resistente, dal deposito del ricorso, versi mensilmente alla ricorrente entro il giorno 15, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma di Euro 300,00 per figlia (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che le parti provvedano a pagare il 50% ciascuna delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
8) compensa le spese di lite fra i genitori delle minori;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
pagina 21 di 22 Co 10) condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla avv. Parte_1 Controparte_1
Pasotti, le spese di lite relative alla prima e seconda fase del processo, che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario le Parte_1 Controparte_1
Co spese di lite della relative alla terza e quarta fase, che liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
12) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del resistente;
13) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore delle minori, residenti in [...], via
Giovanni XIII, n. 4;
14) dispone che i SS del Comune di Albizzate relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.6.2026) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Albizzate nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1143/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TADDEI DAVIDE Parte_1 C.F._1
e dell'avv. BUTTIGLIERI ALESSIA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERITO Controparte_1 C.F._2
SARA e dell'avv. CERNUTO NICCOLO'
RESISTENTE
e on il Curatore Speciale avv. PASOTTI GRAZIA CP_2 CP_3
INTERVENUTO
pagina 1 di 22
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 7.10.2025 precisavano le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“ Voglia, il Giudice adito, respingere ogni avversaria e contraria istanza, perché infondata in fatto ed in diritto nonchè, per tutto quanto emerso in corso di causa e stante le difese e dedu-zioni svolte e rassegnate dalla sig.ra Pt_1
IN VIA PRINCIPALE
a) confermare il collocamento di e presso la madre;
CP_2 CP_3
b) disporre ex art. 337 quater c.c. l'affido superesclusivo sia in ordine alle scelte medi-che/sanitarie sia sportive sia scolastiche di e in capo alla madre, facendo salvi, per quanto possibile, i CP_2 CP_3 diritti delle minori previsti dal primo comma dell'art.155 cc o, in subordine, disporre l'affido esclusivo in capo alla madre, facendo sempre salvi, per quanto possibile, i diritti delle minori previsti dal primo comma dell'art.155 cc con conferma dell'affido superesclusivo disposto dal Giudice adito in occasione dell'udienza del 18 luglio 2025 in capo alla madre in campo medico sanitario per , per entrambe CP_2 le minori;
c) confermare quanto disposto in occasione dell'udienza del 26 marzo 2025 in punto all'affido al
Comune di Albizzate sulla regolamentazione dei rapporti padre/figlie cosi che i Servizi Sociali incaricati possano adottare tutte le modifiche necessarie e/o opportune in relazione alla frequentazione padre/figlie;
d) disporre che il padre provveda al versamento di un concorso al mantenimento delle minori nella misura di € 700,00, ossia € 350,00 per ciascuna figlia e/o quella diversa mi-sura che risulterà dovuta in corso di causa che non dovrà essere, ogni caso, inferiore a quanto attualmente stabilito e pertanto in misura non inferiore a complessivi € 450,00 mensili ossia € 225,00 per ciascuna figlia.
e) disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie sostenere nell'interesse di e CP_2 CP_3 individuabili in quelle meglio specificate nel protocollo approvato dal Tribunale di Busto Arsizio;
pagina 2 di 22 f) disporre che l'Assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
g) disporre che le spese di richiesta/rilascio/rinnovo del passaporto e degli altri docu-menti validi per l'espatrio siano poste a carico delle parti al 50%;
h) disporre che i sigg.ri e null'altro avranno a pretendere reciproca-mente, essendo Pt_1 CP_1 entrambi economicamente indipendenti.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale con riferimento al punto b); confermare il collocamento delle minori presso la mamma e disporre l'affido condiviso delle minori in capo ad entrambi i genitori.
IN VIA ISTRUTTORIA Stante le risultanze della CTU già agli atti nonché quanto depositato dai
Servizi Sociali, si chiede che venga disposta un'integrazione della consulenza tecnica, conferendo nuovamente incarico alla Dott.ssa – già nominata quale CTU nel presente giudizio – affinché CP_4 proceda ad una rivalutazione della capacità genitoriale ed educativa del sig. alla luce della CP_1 conclamata “significativa immaturità emotiva e psicologica” da lei stessa rilevata. Si chiede, in particolare, che la Consulente, considerata la per-sistente difficoltà nella ripresa della relazione genitoriale – difficoltà che la sig.ra riconduce all'incapacità del sig. di relazionarsi Pt_1 CP_1 con adulti – riferisca in or-dine alla effettiva o meno idoneità del medesimo a porsi in relazione sia con gli adulti sia con i minori, così da consentire al Giudice di comprendere quale modello di rapporto genitoriale sia concretamente auspicabile e percorribile. In via subordinata, qualora il Giudice non ritenga di voler disporre una integrazione di CTU, si chiede che sia lo psi-coterapeuta del sig.
Dott. , a depositare relazione in ordine alle medesime circostanze e sulle CP_1 Persona_1 medesime richieste.
IN OGNI CASO
Con richiesta di concessione di termini – anche brevi – affinchè la ricorrente possa poter prendere posizione sulla documentazione reddituale depositata dal resistente e per produrre, eventualmente, anche in sede di comparsa conclusionale, ogni più opportuna do-cumentazione.
Con vittoria di spese e compensi ex Dm 55/2020 con la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018”.
Parte resistente:
“ Viste le risultanze della CTU Dott.ssa e le relazioni dei Servizi Sociali, il sig. insiste CP_4 CP_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Disporre il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, con facoltà e potere del
SS di disporre diverso collocamento in caso lo reputi necessario nell'interesse delle minori;
pagina 3 di 22 2. In ragione dell'importante rifiuto delle minori, e , ad avere una relazione stabile e CP_2 CP_3 continuativa con il padre, lesivo del loro diritto alla bigenitorialità, disporre l'affidamento del minore all'Ente Servizio Sociale del Comune di Albizzate con il compito di predisporre con tempestività, un programma di riavvicinamento di entrambe le minori al padre, garantendo l'accesso al padre non solo di ma anche di , utilizzando anche il supporto del Consultorio e della NPI per accertare le CP_3 CP_2 motivazioni che spingono le minori a tale radicale rifiuto. Conferire al SS il compito di garantire un sostegno alla genitorialità a entrambi i genitori, individuale e/o congiunto, definendo un progetto di presa in carico dell'intero nucleo familiare, anche attraverso l'individuazione di un centro per la famiglia che abbia la possibilità di effettuare un intervento intensivo all'interno del nucleo e che abbia come obiettivo il riallacciamento dei legami familiari e la riattivazione delle competenze genitoriali e di comunicazione tra genitori. In attesa che tali obiettivi si concretizzino disporre l'affidamento all'Ente (Comune di Albizzate) per un periodo non superiore a 24 mesi, con possibilità di proroga, limitando i genitori sulle decisioni in materia di collocamento, istruzione, salute e educative. Disporre che in assenza di richiesta di proroga una volta terminato il periodo di mesi 24 di affidamento all'Ente, venga disposto l'affidamento congiunto ai genitori;
3. Revocare l'Ordinanza del 18 luglio 2025 in cui è stato disposto l'affido super esclusivo alla madre in campo medico sanitario per perché contraria ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e CP_2 dall'Ordinamento Comunitario, in quanto lesiva dell'art. 8 CEDU per ingerenza non motivata dello
Stato nella vita privata;
4. Aprire la vigilanza avanti il Giudice tutelare competente in base alla residenza delle minori con obbligo di relazione da parte dei SS;
5. Raggiunti i risultati di un primo riavvicinamento delle minori al padre e dopo aver ristabilito un primo contatto/relazione tra il padre e le figlie, applicare le modalità di visita e di tempo di cura delle minori individuate dalla CTU, dott.ssa , attenendosi alle seguenti prescrizioni della CTU: “Ad CP_4 oggi i diritti di visita prevedono che il padre accompagni le bambine alle attività sportive in settimana e nel week end, secondo lo schema allegato. Sono state anche sperimentate efficacemente due giornate lunghe con gite fuori porta ed un incontro con i nonni paterni. Il positivo svolgimento degli incontri, come già sottolineato, è stato possibile solo grazie al supporto costante dei legali prima e dopo ciascun incontro. Si ribadisce che, ad oggi, non solo non esiste un canale di comunicazione positivo tra il sig.
e la sig.ra ma non esiste un canale di comunicazione tout court. Tutta CP_1 Pt_1
l'organizzazione degli incontri è avvenuta tramite i legali in concerto con la CTU che ha supervisionato il percorso. Si ritiene, quindi, che vi siano gli elementi per poter proseguire con un ampliamento progressivo dei diritti di visita padre-figlie ma che questo sia possibile, ad oggi, solo pagina 4 di 22 attraverso una figura professionale che medi le comunicazioni tra i genitori (e, in caso, possa intervenire autorevolmente) e che sia necessario un lavoro di costruzione di una dimensione di comunicazione tra i genitori, per poter loro permettere di gestire autonomamente la bigenitorialità.
Questo detto si ritiene che sia indispensabile, per realizzare questo lavoro, che venga nominato un coordinatore genitoriale, possibilmente con competenze di base di tipo educativo/psicologico.
L'incarico dovrebbe avere come obiettivo la costruzione di una dimensione di comunicazione genitoriale e la strutturazione di un'organizzazione dei diritti di visita funzionale ad un positivo rapporto tra padre e figlie, in considerazione delle caratteristiche di funzionamento personologico del padre ed un ampliamento degli stessi fin dove possibile in merito alle risorse del sistema. Si ritiene che questo percorso sia realizzabile in un periodo di due anni, con una cadenza mensile e con una relazione di aggiornamento semestrale al giudice. Al termine del biennio, qualora esistessero ancora delle criticità, si dovrebbe procedere ad un prolungamento dell'incarico al coordinatore genitoriale oppure ad un affido ai servizi sociali. Qualora i genitori non aderissero alla nomina del coordinatore genitoriale, si ritiene che la gestione dei diritti di visita e del rapporto padre-figlie debba essere affidata ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai tre anni con aggiornamento semestrale al giudice”;
6. Ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU volta a ottenere rivalutazione della capacità genitoriale ed educativa del solo sig. in quanto la dott.ssa ha già esperito una CTU CP_1 CP_4 sulla capacità di entrambi i genitori, concludendo con un affido congiunto supportato da un percorso di Co.Ge., valutando il padre (e la madre ovviamente) sufficientemente adeguati e capaci dal punto di vista genitoriale e che entrambi i genitori hanno aderito alle indicazioni della CTU sui tempi di cura delle minori;
7. Ci si oppone alla richiesta di controparte di ordinare al terapeuta del sig. dott. , CP_1 Per_1 una relazione all'esito del percorso concluso dallo stesso perché violerebbe il codice deontologico del professionista e sarebbe lesivo del rapporto fiduciario paziente/terapeuta;
8. Disporre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento di e Controparte_1 CP_2
, l'importo complessivo di euro 400,00 mensili (pari ad euro 200,00 a figlia) sino al CP_3 raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita e da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , tenuto conto della sproporzione patrimoniale esistente Parte_1 tra la sig.ra sia dal punto di vista mobiliare che immobiliare rispetto al sig. Pt_1 CP_1
9. Disporre che l'AU spetti al 100% alla madre in quanto collocataria prevalente;
pagina 5 di 22 10. Disporre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, con applicazione delle linee guida della Corte d'appello di Milano vigenti alla data della sentenza di divorzio;
11. Con vittoria di spese di lite e con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. e 96
c.p.c., al risarcimento del danno, da liquidarsi e determinarsi anche d'ufficio, in quanto la domanda di affidamento esclusivo/super esclusivo, anche alla luce della CTU e delle relazioni dei SS, è da dichiararsi manifestatamente infondata”.
Curatore Speciale:
“Mantenere l'affido superesclusivo alla madre della minore limitatamente all'ambito medico e CP_2 sanitario, al fine di consentire alla minore stessa di proseguire il percorso psicologico in corso con la dott.ssa Locati.
Mantenere il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Albizzate, al fine di verificare l'evoluzione dello stato psicologico di . CP_2
Mantenere l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori per quanto attiene tutti CP_2 CP_3 gli altri ambiti, con il collocamento delle stesse presso la mamma nella casa familiare.
Proseguire gli incontri di con il padre in Spazio Neutro con le modalità descritte nel verbale di CP_3 udienza del 16/7/2025, e precisamente: trascorrere un primo momento solo fra e l'educatore, CP_3 poi prevedere l'arrivo del papà e poi di nuovo lasciare sola con l'educatore. CP_3
Prevedere successivi ampliamenti e liberalizzazioni degli incontri tra il padre e la minore CP_3 secondo le modalità suggerite dall'operatore dello Spazio Neutro.
Disporre l'attivazione di un sostegno psicologico terapeutico per , considerate le difficoltà da CP_3 ultimo manifestate nell'incontro con il padre in Spazio Neutro.
Disporre l'attivazione di una educativa domiciliare, in particolare per CP_3
Disporre che le minori possano intrattenere con il padre, in via autonoma tra di loro, chiamate telefoniche, messaggi WhatsApp e videochiamate utilizzando un telefono cellulare a loro disposizione senza interferenze materne, con determinazione degli orari per i contatti.
Disporre che i Servizi Sociali del Comune di Albizzate prevedano un programma di riavvicinamento di al padre, all'esito del percorso psicologico in corso. CP_2
Disporre il monitoraggio delle minori da parte dei Servizi Sociali sotto la vigilanza del Giudice
Tutelare, con deposito di una relazione di aggiornamento ogni sei mesi.
Si auspica che i genitori possano rivalutare l'avvio di un percorso con un coordinatore genitoriale, al fine di riprendere il dialogo attualmente inesistente”. pagina 6 di 22 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Albizzate (VA) in data Pt_1 CP_1
04/09/2010. Dal matrimonio nascevano , il 19/06/2012, e il 15/06/2016. CP_2 CP_3
Nel 2020 le parti si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Busto Arsizio. Venivano previsti l'affido condiviso delle minori, il collocamento delle minore presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, un assegno a carico del padre per il mantenimento delle minori di €
400,00, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Veniva altresì previsto che il padre avrebbe visto le figlie il mercoledì e il sabato o la domenica.
Con ricorso depositato in data 10.3.2022 la ricorrente, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile con affido super esclusivo delle figlie, deducendo che le minori non volevano più vedere il padre, che quest'ultimo nel 2019 (l'anno precedente alla separazione) era divenuto verbalmente aggressivo e l'aveva più volte spintonata, che il non si era mai veramente interessato delle CP_1 figlie e non provvedeva al pagamento dell'assegno pattuito. In relazione alle condizioni economiche, veniva domandata la conferma delle condizioni di separazione.
Il resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo la conferma dell'affido condiviso. In particolare, allegava che era la madre a frapporsi alla frequentazione con le minori.
Deduceva, inoltre, che aveva sempre pagato l'assegno per le minori, tranne nei periodi di difficoltà conseguenti alla Cassa Integrazione.
All'udienza presidenziale, venivano confermate le condizioni di separazione.
Con sentenza n. 1.000/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruttoria.
Con ordinanza del 2.11.2023 veniva nominato il CS delle minori.
Il 26.3.2025 si procedeva all'audizione di e le minori venivano affidate al Comune di Albizzate CP_2 limitatamente alla regolamentazione dei rapporti padre/figlie.
Il 18.7.2025 veniva disposto l'affido super esclusivo delle minori alla madre in ambito medico e sanitario.
Esaurita l'istruttoria, il 7.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Affidamento, collocamento minori e assegnazione casa coniugale.
pagina 7 di 22 In corso di causa veniva svolta CTU sul nucleo familiare al fine di verificare le condizioni familiari delle minori, il loro stato di benessere e ripristinare la frequentazione padre/figlie ed individuare il miglior regime di affido da applicare.
La CTU, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, concludeva per un affido condiviso a condizione, però, che i genitori aderissero ad un percorso di coordinazione genitoriale. In difetto, il CTU concludeva per l'affido all'ente evidenziando:
“La sig.ra ha più volte mostrato nelle verbalizzazioni e nei comportamenti quanto ancora sia Pt_1 vivo in lei il sentimento di rabbia e rancore nei confronti del sig. al quale attribuisce tutta la CP_1 responsabilità della fine del matrimonio e che considera completamente inadeguato come marito e come padre. La sig.ra non fa mistero del proprio disprezzo e della propria disistima nei Pt_1 confronti dell'ex marito anche di fronte alle figlie, creando nelle bambine un'immagine svalutata e svilita del padre.
A questo si aggiunga che la totale mancanza di stima e fiducia che la sig.ra nutre nel sig. Pt_1 la porta anche ad avere una forte reticenza nell'affidargli le figlie, con una grande difficoltà CP_1 nel tollerare eventuali cambi di programma e riorganizzazioni.
Le bambine, ed in particolare la maggiore, , sono ben consapevoli dell'opinione e del vissuto CP_2 della madre nei confronti del padre e sono portate a fare propria la difficoltà materna, vivendo con fatica e disagio i momenti che trascorrono con il padre.
La sig.ra non ha mostrato alcuna apertura metariflessiva ed autocritica in merito alla propria Pt_1 rabbia ed al proprio livore nei confronti del sig. impedendosi quindi di acquisire CP_1 consapevolezza sull'influenza che questi sentimenti hanno sulle sue figlie, sull'immagine che sviluppano del padre e sulla possibilità per loro di stabilire con lui un rapporto sereno e costruttivo.
Sarebbe opportuno che la sig.ra svolgesse un percorso psicologico che le consenta di Pt_1 elaborare efficacemente il lutto della separazione e, con esso, la rabbia che nutre nei confronti del sig.
mettendosi quindi nella condizione di poter permettere alle sue figlie di strutturare un CP_1 rapporto equilibrato con il padre”…
“Il sig. si è mostrato caratterizzato da una significativa immaturità emotiva e psicologica, CP_1 mostrando una scarsa capacità di leggere opportunamente contesti e situazioni, con una conseguente assunzione di comportamenti inadeguati e inopportuni.
pagina 8 di 22 Questo aspetto di funzionamento si è mostrato costantemente nel corso di tutta l'indagine peritale, è stato osservato con diversi soggetti ed in diverse situazioni definendosi come un tratto stabile e non come una modalità occasionale legata al contesto.
Nello specifico ci si riferisce ad uno sguardo autoreferenziale ed autocentrato, che porta il sig.
a considerare esclusivamente le proprie esigenze ed i propri bisogni con scarsa o nulla CP_1 consapevolezza e considerazione delle esigenze e dei bisogni degli altri, ma anche delle norme più opportune di condotta in contesti formali e sociali.
A questo proposito si sottolinea, a titolo di esempio, come il sig. non si sia presentato ad CP_1 alcuni incontri di indagine peritale senza avvisare e motivando la propria assenza solo se ricontattato dalla CTU. Questa condotta non è mai stata ritenuta inopportuna dal sig. che, a richiesta di CP_1 spiegazioni, commentava seccamente e stizzosamente, semplicemente esponendo sopravvenuti contrattempi e senza minimamente rilevare che un appuntamento preso presso uno studio professionale prevede l'impiego di un tempo di lavoro per un professionista e che eventuali modifiche devo essere condivise o, quantomeno, comunicate.
Nel corso della sperimentazione degli incontri padre-figlie si è potuto osservare come questa modalità venga utilizzata anche nei confronti della sig.ra a titolo di esempio, si cita un momento in cui Pt_1 il sig. ha riportato le figlie alla madre con circa due ore di anticipo perché durante l'uscita CP_1 aveva iniziato a piovere impedendogli di svolgere il programma previsto. Nel decidere questo cambiamento il sig. non ha però contattato prima la madre per accertarsi che fosse CP_1 disponibile ad accogliere le figlie e senza scusarsi con lei per l'imprevisto cambio di programma.
Nella dimensione di forte conflittualità esistente con la sig.ra questi eventi non fanno che Pt_1 alimentare la mancanza di fiducia e di stima della sig.ra nei confronti del sig. e, Pt_1 CP_1 conseguentemente, minano consistentemente l'immagine del padre nelle figlie, che ne costruiscono una rappresentazione di una persona immatura e inadeguata.
Confrontato sulla disfunzionalità di questi comportamenti il sig. reagisce in maniera stizzita CP_1 mettendosi sulla difensiva e girando la conversazione, anche in maniera offensiva e con scarsa educazione, sulle responsabilità di altri compreso l'interlocutore, con una significativa incapacità di prestare ascolto e di metariflettere in maniera costruttivamente autocritica ed adulta.
Questa reazione determina una condizione di conflittualità nella relazione, dove diviene poi poco verosimile poter costruire un clima di scambio e condivisione.
Nella gestione della ripresa di un rapporto funzionale e costruttivo con le figlie e la costruzione di una dimensione di bi-genitorialità con la madre, il sig. necessita di un accompagnamento preciso CP_1
e puntuale con una figura professionale e d'autorità, che sappia accompagnarlo e guidarlo nella pagina 9 di 22 organizzazione e nella gestione pratica dei diritti di visita e che lo aiuti a creare un canale d'accesso ai bisogni emotivi e psicologici delle figlie”…
“La conflittualità tutt'ora esistente tra la sig.ra ed il sig ha fatto osservare, all'inizio Pt_1 CP_1 dell'indagine peritale, una condizione di divorzio genitoriale in cui i due ex coniugi non riuscivano ad avere alcun tipo di comunicazione in merito alla gestione delle figlie, neanche per semplici questioni organizzative.
Questa situazione poneva le figlie all'interno di una dimensione ad alta criticità emotiva e psicologica nella quale vivevano una forte condizione di sofferenza, in particolare la maggiore . Per evitare CP_2 la fatica che il confronto genitoriale determinava, le bambine hanno cercato di ridurre al minimo i momenti di contatto tra i genitori, arrivando a scegliere di evitare gli incontri con il padre pur di abbassare il livello di conflittualità.
Nel corso dell'indagine peritale, durante la sperimentazione della ripresa dei contatti tra padre e figlie, con una graduale e parziale ripresa dei diritti di visita, si è assistito ad un lieve stemperarsi di questa condizione di divorzio genitoriale. Tali cambiamenti sono da considerarsi dei segnali prognosticamente positivi, ma anche ancora troppo fragili ed embrionali per supporre che si possa naturalmente evolvere verso una risoluzione della situazione”…
“Per i motivi sopra esposti si ritiene che, per un progressivo evolvere della situazioni, i genitori debbano essere accompagnati e supportati da una figura professionale per un periodo di almeno un anno”…
“Il supporto dei legali è stato fondamentale ed imprescindibile per il successo della ripresa dei rapporti tra padre e figlie e per il buon andamento degli incontri, nel supremo interesse delle minori.
Questa sperimentazione ha dimostrato la fattibilità della ripresa dei rapporti tra il sig. e le CP_1 bambine, per la ricostruzione di una relazione significativa tra padre e figlie, ma ha anche dimostrato la difficoltà della sig.ra di abdicare ai propri vissuti di rabbia e sfiducia nei confronti del sig. Pt_1
e l'incapacità del sig. di sintonizzarsi empaticamente con le bambine e di gestire in CP_1 CP_1 maniera adeguata il rapporto con la sig.ra se non guidato e supportato. Pt_1
Si ritiene che, ad oggi, sia ancora indispensabile un supporto professionale perché il percorso iniziato,
e positivamente realizzato, possa proseguire andando verso una stabilizzazione ed una definizione della relazione padre-figlie”.
Le parti, quindi, intraprendevano un percorso Co.Ge., scegliendo la dott.ssa Quest'ultima, Per_2 dopo un primo incontro, riteneva non vi fossero le condizioni per proseguire e, confrontatasi anche con la CTU, proponeva di avviare incontri in SN fra padre e figlie.
I SS, quindi, avviavano gli incontri in SN. pagina 10 di 22 Dalle relazioni dei SS emergono nei genitori delle minori le stesse criticità già individuate dalla CTU:
- “Il signor fatica nella comprensione del provvedimento ed esprime la volontà di agire CP_1 indipendentemente dalle disposizioni per ripristinare la relazione con le figlie. Sembra in difficoltà nel tollerare e rispettare i tempi e le modalità di riavvicinamento alle figlie valutati sulla base dei colloqui e dei bisogni delle figlie” (relazione depositata il 20.2.2024);
(relazione del 30.5.2024);
“Sia nelle comunicazioni scritte, sia nei colloqui individuali emerge un livello di conflittualità elevato tra i genitori. Entrambi reciprocamente svalutanti, tendono ad attribuirsi reciprocamente la responsabilità dello stato attuale della relazione padre-figlie. I colloqui si focalizzano sugli errori perpetrati dall'altro genitore, con rivendicazioni antecedenti la separazione;
entrambi faticano nel riconoscere il proprio ruolo di responsabilità nel tenere attivo il conflitto.
Abbiamo avviato un lavoro individuale con ciascuno, volto alla distinzione del piano genitoriale da quello di coppia, condividendo la necessità che entrambi si impegnino nel filtrare le informazioni che arrivano a e - al fine di preservarle quanto più possibile dal conflitto. CP_3 CP_2
La signora appare disponibile all'ascolto delle osservazioni, sebbene debba accrescere la Pt_1 consapevolezza di quanto anche implicitamente passi alle figlie.
Il signor appare oppositivo di fronte alle osservazioni condivise, svalutando gli interventi CP_1 delle operatrici. In uno degli ultimi colloqui, anche in presenza dell'operatrice di Spazio Neutro, si sono riprese alcune modalità inadeguate che il padre ha adottato nei confronti di durante uno CP_2 degli ultimi incontri.
In particolare, in data 16 agosto u.s. alla presenza di , l'uomo ha ripetutamente svalutato la CP_2 madre e la di lei famiglia, con gravi verbalizzazioni non tutelanti nei confronti della minore. Il padre, nonostante l'intervento dell'educatrice, non si è placato ma ha continuato con atteggiamento aggressivo nei confronti di . Ha proseguito verbalizzando di non voler più rispettare il dispositivo CP_2 dello Spazio Neutro ed ha attribuito ad la responsabilità dei comportamenti distaccati anche di CP_2
. , agitata e spaventata, ha reagito con rabbia. CP_3 CP_2
pagina 11 di 22 Riprendendo in colloquio l'inadeguatezza e la gravità di queste modalità il signor non CP_1 riconosce le conseguenze che le sue parole possono avere sullo stato di benessere di , minimizza CP_2
l'accaduto e ritiene invece utili le proprie modalità al fine di contrastare l'atteggiamento oppositivo di
. Il signor fatica a vedere i bisogni delle figlie e non riconosce la necessità di filtrare le CP_2 CP_1 informazioni. Ritiene utile imporre alle figlie la propria narrazione anteponendo il proprio bisogno a quello delle figlie di rimanere esterne alla conflittualità genitoriale” (relazione del 9.10.2024);
“Rispetto alla signora si è potuta osservare una graduale apertura nei confronti del signor Pt_1
CP_1
La donna si è impegnata, nel corso degli ultimi mesi, ad inviare brevi aggiornamenti via e-mail rispetto alle figlie, oltre ad essersi occupata di individuare, insieme a , attività ludiche da poter CP_3 svolgere negli incontri con il papà. Permane tuttavia fatica nel coinvolgere il signor nel CP_1 processo decisionale relativo alle scelte riguardanti le figlie, limitandosi ad informare l'uomo di decisioni già prese o chiedendone esclusivamente la firma dei documenti.
Sebbene abbiamo osservato una positiva apertura della signora non riteniamo che ciò sia Pt_1 sufficiente al ripristino di una genitorialità condivisa. Abbiamo pertanto proposto ad entrambi i genitori l'avvio di un lavoro di Coordinazione Genitoriale che possa fornire loro gli strumenti per la costruzione di un dialogo maggiormente funzionale. Il signor ha subito accolto tale proposta, CP_1 la signora chiede di avere un tempo di riflessione a riguardo. Pt_1
Di concerto con la rete di operatori coinvolti (Servizio Tutela Minori, Spazio Neutro, terapeuti dei genitori, terapeuta di ) si stanno svolgendo periodici confronti al fine di strutturare una linea di CP_2 lavoro condivisa.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, in considerazione del lavoro svolto dai genitori fino ad oggi, riteniamo necessario l'avvio di un percorso di Coordinazione genitoriale al fine di ripristinare una bigenitorialità nell'interesse di e . In assenza dell'adesione dei genitori a questa proposta CP_2 CP_3 di intervento non vediamo ad oggi le condizioni per la prosecuzione dell'affido condiviso, non sussistendo un adeguato canale comunicativo tra i genitori” (relazione del 5.2.2025. In tal senso, si veda anche la relazione depositata a luglio 2025);
“Il signor esprime la volontà di ricongiungersi ad entrambe le figlie e ripristinare la CP_1 relazione con loro.
Imputa alla signora la responsabilità dell'assenza di rapporto con le figlie, oltre che al lavoro Pt_1 poco professionale degli operatori coinvolti. Si pone unicamente in postura vittimistica, fatica ad ascoltare le altrui osservazioni e a riconoscere la propria parte di responsabilità nel mantenere attiva pagina 12 di 22 la conflittualità con la signora e nell'assenza di relazione con e . Focalizzato sui Pt_1 CP_3 CP_2 propri bisogni, anche se accompagnato a guardare quelli delle figlie, fatica a riconoscerli.
A fronte dei diversi tentativi svolti durante il corso della conoscenza del nucleo famigliare appare evidente la difficoltà di svolgere un lavoro con il signor poco disponibile al confronto e CP_1 all'ascolto dell'altro.
La signora prosegue il proprio percorso di supporto psicologico con la dott.ssa Pt_1 Per_3
del Centro Antiviolenza Eva Onlus. La signora mostra buone competenze genitoriali,
[...] Pt_1
è in grado di riconoscere i bisogni delle figlie e vi risponde adeguatamente. Permane la fatica materna nel garantire alle figlie libero accesso al padre nei confronti della quale permane un atteggiamento fortemente difeso.
Riteniamo percorribile un lavoro con la signora –che si è detta disponibile- volto a Pt_1 raggiungere maggiore apertura nei confronti dell'altro genitore.
I genitori, con il supporto dei rispettivi legali, si stanno accordando per avviare il percorso di
Coordinazione Genitoriale presso il Centro Teseo di Varese.
Attualmente la comunicazione genitoriale avviene tramite e-mail di cui siamo in copia conoscenza.
Dallo scambio di scritti appare invariata l'elevata conflittualità e l'impossibilità di giungere ad accordi in assenza di supporto. Faticano ad accordarsi persino su aspetti quotidiani, come la firma del diario scolastico. A tal proposito, durante uno dei colloqui congiunti svolti in passato, abbiamo preso accordo che la signora mandi via e-mail i documenti al signor e che quest'ultimo li Pt_1 CP_1 reinvii firmati. Il signor esprime disaccordo e propone la cassetta della posta;
la signora CP_1
è contraria. Entrambi restano rigidi ciascuno nella propria posizione. Tale situazione crea Pt_1 disagio a e , da tempo sprovviste della CP_3 CP_2 documentazione necessaria per partecipare alle attività proposte dalla scuola.
Conclusioni
Per quanto concerne il regime di affido delle minori, non riteniamo ad oggi vi siano le condizioni per un affido condiviso, in considerazione delle difficoltà comunicative presenti nella coppia genitoriale, che non consentono il raggiungimento di decisioni congiunte.
Il signor nonostante esprima il desiderio di ripristinare un rapporto con le figlie, oltre a non CP_1 porsi in ascolto dei loro bisogni, fatica ad attivarsi in prima persona. Delega al racconto della signora l'acquisizione di aggiornamenti circa il percorso scolastico e l'attività sportiva delle figlie – Pt_1 nonostante invitato più volte a prendere contatti diretti.
pagina 13 di 22 La signora nel corso del tempo valuta decisioni coerenti con i bisogni delle figlie in ambito Pt_1 educativo, scolastico, sportivo, sanitario. Come sopra riportato, permane la fatica nel garantire a e libero accesso al padre. CP_3 CP_2
Alla luce di quanto esposto riteniamo necessari i seguenti interventi:
− avvio del percorso di Coordinazione Genitoriale per ripristinare la comunicazione tra genitori;
− mantenere l'incarico circa la regolamentazione dei rapporti padre-figlie secondo le modalità e i tempi da noi ritenuti maggiormente rispondenti ai bisogni delle minori;
− proseguire il percorso di supporto psicologico di con la dott.ssa ; CP_2 Testimone_1
− mantenere l'intervento educativo domiciliare in essere;
− mantenere un monitoraggio sul nucleo famigliare” (relazione depositata il 3.11.2025).
Quanto al rapporto fra il padre e le minori, si osserva che lo SN fra il padre e aveva CP_3 complessivamente avuto andamento positivo. Il 26.3.2025 veniva, quindi, introdotta un'educativa domiciliare. Alla successiva udienza del 16.7.2025 i SS riferivano: “sono sopraggiunte delle criticità perché dopo il primo incontro al parco si è rifiutata di farne altri, si rifiutava di scendere CP_3 CP_3 dall'auto.
ha incontrato la psicologa dei SS e ha riferito sia fatiche per tutto il percorso che per l'incontro, CP_3 perché il padre ha voluto fare una videochiamata ai nonni paterni e si è sentita obbligata, ci CP_3 sono state forzature come su baci e abbracci, il papà fa fatica a sintonizzarsi sui bisogni di . CP_3
Inoltre non ci sono attività strutturate come in SN.
Stiamo pensando di fare un primo momento solo fra e l'educatore, poi prevedere l'arrivo del CP_3 papà e poi di nuovo lasciare solo con l'educatore. La proposta è arrivata dal dott. ”. CP_3 Per_1
Veniva, quindi, avviato detto nuovo intervento. Allo stato, ha conosciuto l'educatore, ma ancora CP_3 non ha incontrato il padre alla presenza di quest'ultimo.
Ben diverso il percorso di . Questi, infatti, pur accettando di entrare nella stanza con il padre, CP_2 dopo però avere comunicato la propria contrarietà ai SS e alla madre, da ultimo aveva iniziato a portare i compiti al fine di avere qualcosa da fare e non doversi rivolgere al padre, tanto che anche i SS evidenziavano “Per quanto riguarda pare evidente che l'imposizione di presenziare agli incontri CP_2 stia diventando più pregiudizievole che funzionale” (relazione depositata il 5.2.2025).
Nel corso dell'audizione dichiarava al Giudice istruttore: “Gli incontri con papà stanno andando CP_2 come al solito, continua a ripetere sempre le stesse cose “voglio andare a mangiare la piadina, voglio mangiare una pizza con te” e quindi ripeto anche io sempre le stesse cose.
pagina 14 di 22 Non mi piace come si comporta, le frasi che dice costantemente per esempio la frase “io e i nonni non siamo mica morti, puoi anche mandarci un messaggio ogni tanto o mandarci una foto di te e tua sorella”.
Ogni volta che lo vedo, ha sempre qualcosa da ridire su di me, che sono antipatica e maleducata. Io ho imparato a non prenderla sul personale. Di solito porto i compiti da fare, perché quando sono lì io
“spreco” un po' il mio tempo, dato che vado lì per fare i compiti, stare zitta un'ora o rispondere sempre alle stesse domande.
Mio padre non mi aiuta a fare i compiti. Non mi interessa se papà mi fa domande diverse, per me può stare anche zitto. Il nostro rapporto è sempre stato così. Ci sono degli incontri in cui parla continuamente, ma io neanche rispondo perché sto facendo i compiti o perché ripete sempre le stesse cose, dà la colpa alla mamma se siamo in questa situazione. Mentre faccio i compiti papà parla, penso parli con o con me. Continua a dire che vuole vedere i miei quaderni, ma io non voglio. Sono Per_4 miei e posso decidere quando farglieli vedere.
Non mi interesserebbe fare cose diverse con lui, preferirei non incontrarlo più. Sento di sprecare il mio tempo. Come cosa bella con papà ricordo solo le cose che mi proponevano gli psicologi. Però io lì mi sentivo obbligata, come quando siamo andati con papà al museo, a vedere i dinosauri”.
Pertanto, all'esito dell'audizione, considerato il progressivo irrigidimento di negli incontri con il CP_2 padre, sia le parti (inclusa parte resistente) che i SS concordavano nella sospensione degli incontri in
SN per . CP_2
La minore, quindi, proseguiva il suo percorso individuale con la dott.ssa Locati, individuata dalle parti.
Alla successiva udienza del 16.7.2025 il padre chiedeva che cambiasse psicologa. CP_2
Sia i SS che la madre che la CS chiedevano, invece, la prosecuzione del percorso, evidenziando che la dott.ssa Locati era riuscita ad agganciare . La CS riferiva: “anche il dott. (psicoterapeuta CP_2 Per_1 del padre) ritiene non funzionale il cambio di psicologa. Inoltre la psicologa non sarebbe disponibile a proseguire ove non vi fosse il consenso di uno dei genitori”.
Pertanto, attesa l'essenzialità del percorso di , veniva disposto l'affido super esclusivo in ambito CP_2 medico e sanitario alla madre. La richiesta del padre di cambiare psicologa è, infatti, riconducibile al fatto che ancora non voglia incontrare il padre. Il percorso della minore, però, richiede i suoi CP_2 tempi. Pertanto, pur comprendendosi la frustrazione paterna, la domanda del non può essere CP_1 accolta. Si precisa che le spese per dott.ssa Locati, quali spese straordinarie, dovranno essere sostenute dai genitori al 50%.
Entrambi i genitori risultano avere intrapreso un percorso individuale, quello della madre è ancora in corso, mentre quello del padre risulta interrotto (secondo il padre su decisione del dott. ). Per_1
pagina 15 di 22 In detto contesto, fermi il prevalente collocamento delle minori presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare (aspetti mai messi in discussione da nessuna delle parti), ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affido delle minori all'ente per due anni e debba essere confermato l'affido super esclusivo alla madre di in ambito medico sanitario. CP_2
Le posizioni dei due genitori non sono sovrapponibili. Indubbiamente, il padre è molto meno disponibile a mettersi in discussione. Oltre a quanto già esposto, si consideri che all'udienza del
16.7.2025 i SS riferivano: “il padre non è disponibile a fare alcun lavoro con i SS, non vuole lavorare sulla genitorialità, ma porta solo lamentele sui SS o sulla madre delle minori. In questo contesto non hanno senso i colloqui individuali con il padre”.
Al contempo, il rifiuto delle minori ad incontrare il padre non è imputabile solo a quest'ultimo. Come evidenziato dalla CTU, le minori hanno cercato di ridurre al minimo i momenti di contatto tra i genitori, arrivando a scegliere di evitare gli incontri con il padre, pur di abbassare il livello di conflittualità fra i due genitori.
Inoltre, la conflittualità fra i genitori è tale da ricadere sulle minori anche sotto un diverso profilo, cioè impedisce l'assunzione di decisioni condivise. Come evidenziato dai SS, la madre, anche quando vi era l'affido condiviso, non interpellava il padre, ma si limitava a comunicargli decisioni già assunte insieme alle minori.
A titolo esemplificativo, da ultimo i genitori non riescono a trovare un accordo nemmeno sulle modalità con cui il padre deve firmare gli avvisi scolastici delle minori.
Nella memoria di replica, la CS delle minori riportava:
“Esaminata la comparsa conclusionale di parte ricorrente, il Curatore Speciale osserva che la descrizione del signor effettuata dal legale della signora è eccessiva e oltremodo CP_1 Pt_1 svalutante.
Credo che dopo quattro anni di causa e il progressivo allontanamento – di fatto – delle figlie non possa che aver creato nel signor una sensazione di svilimento e di sfiducia negli operatori CP_1 che si sono interessati delle figlie stesse e del rapporto di esse con il padre.
Il comportamento del signor è anche conseguente alla circostanza che la signora da CP_1 Pt_1 anni lo esclude totalmente dalla vita delle figlie, negando fortemente di fornirgli qualsiasi informazione anche sullo stato di salute delle stesse.
Il Curatore Speciale non condivide il giudizio espresso dalla difesa della signora di Pt_1
“incapacità genitoriale” del signor in quanto non giustificata, né provata, neppure dalle CP_1 indagini della CTU.
pagina 16 di 22 Inoltre, la motivazione addotta dalla signora di richiesta di affido superesclusivo delle minori Pt_1 non tiene conto del giudizio espresso dal CTU in merito alla capacità genitoriale del signor CP_1
Quanto al “teatrino” surreale della firma sul diario delle minori e sulle autorizzazioni scolastiche, il sottoscritto Curatore Speciale, avendo ricevuto tutte le e-mail e avendo, altresì, formulato alcune proposte concrete di soluzione del problema pratico, evidenzia che, in ogni caso, la richiesta del signor era più che legittima, ma che essa è naufragata per l'intransigenza della signora CP_1 Pt_1 fortemente oppositiva ad adottare una qualsiasi prassi diversa da quella posta in essere sino a quel momento”.
In detto contesto, deve essere disposto l'affido all'ente per la durata di due anni, con conseguente apertura della vigilanza e monitoraggio.
Si dispone l'affido all'ente, in quanto, da un lato, l'affido condiviso porterebbe ad una stasi delle decisioni, dall'altro l'affido super esclusivo alla madre all'esclusione definitiva del padre dalla vita delle figlie.
Si conferma l'affido super esclusivo alla madre di solo in ambito sanitario e medico, considerato CP_2 quanto già esposto in relazione al percorso di (il padre, opponendosi alla prosecuzione del CP_2 percorso con la dott.ssa Locati, anteponeva i propria bisogni a quelli della minore) e rilevato che i SS evidenziavano che la ricorrente è in grado di assumere decisioni coerenti con i bisogni della figlia.
Tenuto conto del nuovo avvio del percorso Co.ge, si fissa in due anni la durata dell'affido all'ente
(sebbene il presente fascicolo, ante riforma Cartabia, non sia soggetto al limite della durata biennale dell'affido all'ente), viste le conclusioni della CTU.
L'affidamento all'ente sarà da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito della presente sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità, salvo che il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente.
All'ente è affidata anche la regolamentazione della frequentazione padre/figlie.
In particolare, i SS dovranno regolamentare la frequentazione padre/figlie con l'obiettivo di giungere ad un'effettiva attuazione del calendario concordato in sede di separazione, cioè dapprima il padre starà con le figlie nella serata del mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 e nella giornata del sabato o della domenica, alternandosi con la madre. Quindi, dovrà essere introdotto un pernotto a week end alterni,
pagina 17 di 22 dal sabato alla domenica, mantenendo in ogni caso la sera del mercoledì. Si rinvia a quanto concordato in sede di separazione anche per il periodo estivo e le festività.
Allo stato, detti obiettivi sono ancora decisamente lontani. Saranno, quindi, i SS a proseguire con i percorsi già avviati e a vigilare sulla loro prosecuzione (percorso psicologico di , SN ed intervento CP_2 domiciliare per , valutare quando reintrodurre lo SN o un intervento domiciliare anche per CP_3 CP_2
e a dover proceder ad una progressiva liberalizzazione della frequentazione padre/figlie, fino al raggiungimento del calendario sopra indicato.
Si invitano, infine, i genitori a proseguire i rispettivi percorsi individuali e a intraprendere un percorso
Co.ge, più volte suggerito dai SS, oltre che dalla CTU. Da ultimo, nella relazione depositata il
3.11.2025 i SS riferivano che i genitori si stavano accordando per avviare un percorso Pt_2 circostanza confermata anche dalle parti nelle memorie ex art. 190 c.p.c.
Contributo economico
In relazione all'aspetto economico, si dispone che dal deposito del ricorso il resistente versi alla ricorrente € 300 al mese per figlia, di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi, e che le spese straordinarie siano ripartite al 50% fra le parti e regolate come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Nel ricorso introduttivo la chiedeva la conferma delle condizioni economiche previste in sede Pt_1 di separazione e, successivamente, domandava l'aumento ad € 350 per figlia.
Detta domanda veniva proposta a seguito del deposito della documentazione economica aggiornata del dalla quale emerge una situazione diversa da quella esistente in precedenza. CP_1
Più nel dettaglio, la ha un reddito netto da lavoro subordinato pari ad € 1.845, calcolato su 12 Pt_1 mensilità. Dall'ultima CU, il reddito lordo risulta di € 26.815 (si veda la documentazione depositata il
7.10.2024 e il 3.9.2025).
Inoltre, quale collocataria delle minori, deve percepire integralmente l'UU (Cass. n. 4672/2025).
E', inoltre, proprietaria della casa coniugale e comproprietaria con la sorella e la madre di un immobile concesso in locazione il cui canone verrebbe percepito solo dalla madre (a sostegno di detta ricostruzione, però, veniva prodotto solo il contratto di locazione. Dal 730/2025, invece, risulta un canone annuo di € 4.560,00).
Deve pagare, per il mutuo contratto, una rata mensile di € 226,39.
Il invece, ha un reddito netto di € 2.170, calcolato su 12 mensilità. Detto reddito risulta CP_1 costante dal 2022 (doc. 11, 12, 13, 27, 28). Dall'ultima CU, emerge che il reddito da lavoro lordo ammonta ad € 33.978 annui (doc. 28). pagina 18 di 22 Per l'immobile di cui è proprietario e ove vive, deve sostenere una rata di mutuo mensile di € 450,00.
La rata mensile per il leasing dell'auto è di € 212,00. Vi è, poi, un finanziamento di € 41,42 (non si tiene invece conto dei finanziamenti estinti nel 2025).
Pertanto, si dispone che il padre versi alla madre, entro il 15 di ogni mese, € 300 per figlia, oltre rivalutazione annuale, di cui € 50 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi.
Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50% fra le parti.
Non può essere accolta la domanda formulata dalla madre, peraltro solo nella comparsa conclusionale, che il contributo di mantenimento venga trattenuto mensilmente alla fonte dal datore di lavoro del
CP_1
Dall'esame degli e/c, infatti, risulta che dalla pendenza del giudizio il resistente stia pagando con cadenza mensile le spese ordinarie.
Le contestazioni sollevate dalla madre riguardano principalmente le spese straordinarie e per tale ragione si è disposto che un acconto per le spese straordinarie venga corrisposto mensilmente dal padre.
Il versamento diretto da parte del datore di lavoro non ovvierebbe al mancato pagamento di spese allo stato indeterminabili.
Pronunce accessorie.
Nella memoria di replica la ricorrente chiedeva:
“ disporre che le comunicazioni tra i genitori avvengano esclusivamente per iscritto, tramite il solo canale e-mail con supervisione del Co.ge o dei Servizi Sociali, con divieto di contatti telefonici,
WhatsApp o altri strumenti informali;
prevedere che il padre possa inviare non più di una comunicazione a settimana, salvo urgenze oggettivamente riferibili alla salute o alla sicurezza delle minori;
stabilire che le comunicazioni debbano avere carattere esclusivamente informativo, con divieto di inserire giudizi, accuse, pressioni emotive o contenuti non attinenti alla gestione delle figlie;
ammonire il sig. anche ai sensi dell'art. 473-bis.40 c.p.c., a mantenere un linguaggio CP_1 rispettoso, evitare condotte pressorie e attenersi strettamente alle prescrizioni del Tribunale e degli operatori coinvolti;
demandare ai Servizi la verifica del rispetto della regolamentazione che il Giudice vorrà disporre, con facoltà di segnalare eventuali violazioni al Giudicante”.
Trattasi di domande inammissibili in quanto formulate nella memoria di replica, senza nemmeno consentire alla controparte il diritto al contraddittorio. pagina 19 di 22 Nelle condotte dedotte (cioè l'invio di e-mail indicate dalla ricorrente), peraltro, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 473bis.40 c.p.c.
In ogni caso, si invitano entrambe le parti ad attenersi alle prescrizioni ed indicazioni dei SS.
*
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate, così come le spese di CTU devono essere poste a carico solidale delle parti e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal resistente respinta.
Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Co I compensi relativi alle prime due fasi del procedimento devono essere corrisposti direttamente alla trattandosi di attività svolta prima della presentazione della domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “ anche nel processo civile l'individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato , in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono”
Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729). Nel caso di specie l'istanza veniva depositata il 28.2.2024, mentre la costituzione avveniva il 20.2.2024.
I compensi relativi alla terza e quarta fase, invece, devono essere versati all'Erario.
Il fatto che il CS sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il
CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Come risulta dall'ordinanza di nomina del CS, infatti, questa veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti, che incideva (ed incide) sul benessere delle minori.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021). pagina 20 di 22 Al contempo, nel caso di specie, ai fini della quantificazione del compenso, si deve considerare che la
CS veniva nominata dopo il deposito della CTU e, quindi, l'attività processuale era diversa e minore rispetto a quella svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo di alla madre in ambito medico e sanitario;
CP_2
2) affida le minori , nata il [...], e nata il [...], al Comune di residenza CP_2 CP_3
(attualmente Albizzate) in relazione all'ambito sportivo, educativo, scolastico, di collocamento, regolamentazione dei rapporti padre/figli, sanitario (quest'ultimo, solo per
, con conseguente limitazione della responsabilità dei genitori in detti ambiti. Dispone CP_3 che l'affidamento all'ente sia da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito della presente sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità (fatto salvo l'affido super esclusivo di alla madre in ambito medico e CP_2 sanitario), salvo che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali di Albizzate trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente;
3) dispone che le minori siano collocati prevalentemente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
4) disciplina la frequentazione padre/figlie come in parte motiva;
5) conferma il mandato ai Servizi Sociali di Albizzate per il mantenimento del monitoraggio,
l'avvio e la prosecuzione di tutti i necessari interventi a sostegno dei minori e per gli adempimenti di cui in parte motiva;
6) dispone che il resistente, dal deposito del ricorso, versi mensilmente alla ricorrente entro il giorno 15, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma di Euro 300,00 per figlia (di cui € 50 a titolo di acconto spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che le parti provvedano a pagare il 50% ciascuna delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
8) compensa le spese di lite fra i genitori delle minori;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
pagina 21 di 22 Co 10) condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla avv. Parte_1 Controparte_1
Pasotti, le spese di lite relative alla prima e seconda fase del processo, che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
11) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario le Parte_1 Controparte_1
Co spese di lite della relative alla terza e quarta fase, che liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
12) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del resistente;
13) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore delle minori, residenti in [...], via
Giovanni XIII, n. 4;
14) dispone che i SS del Comune di Albizzate relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.6.2026) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Albizzate nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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