CASS
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 31311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31311 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER LE nato il [...] parte offesa nel procedimento c/ OT ER AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di COSENZA _ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31311 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dichiarava l'inammissibilità del reclamo presentato da NA RG avverso il decreto del 9/4/2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto de plano l'archiviazione del procedimento penale a carico di IE CO TA, nonostante l'opposizione alla richiesta del pubblico ministero presentata dalla stessa RG. Con tale atto di opposizione questa aveva evidenziato che per due volte, con ordinanze a seguito di udienze camerali del 30/6/2023 e dell'11/4/2024, il GIP aveva disatteso le richieste di archiviazione avanzate dal pubblico ministero, disponendo nuove indagini. Quest'ultimo, però, si era limitato a procedere all'iscrizione del TT nel registro degli indagati senza procedere anche allo svolgimento delle indagini disposte dal GIP: "l'acquisizione degli atti relativi al procedimento a carico di TA IE CO per fatti accaduti in data 21 aprile 2021, al fine di verificare le modalità del riconoscimento effettuato dalla RG in quella sede". Nel decidere sul reclamo proposto dalla RG, con l'ordinanza del 3/3/2025 il Tribunale di Cosenza, rilevato che il decreto di archiviazione era stato emesso con procedura de plano, osservava che la disamina degli atti non aveva consentito di riscontrare rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, giacché in atti vi era solo un atto di opposizione "erroneamente inviato a mezzo pec all'Ufficio Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza in data 12/6/2024 e non anche all'ufficio G.I.P. pressi il Tribunale di Cosenza". 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per Cassazione la RG, deducendo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. C) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata ritualmente depositata l'opposizione tramite il Portale Deposito Atti Penali in data 12/6/2024, ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale contro la decisione sul reclamo è proponibile il ricorso per cassazione solo per lamentare l'abnormità dell'atto impugnato, come - ad avviso del ricorrente - nel caso di specie, dove "il provvedimento impugnato si pone al di fuori del sistema organico della legge per la sua singolarità", in considerazione del contrasto con le norme che regolano il deposito degli atti processuali tramite il Portale Deposito Atti Penali. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. E' ben noto che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla iegge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro li decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di 2 impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13457 del 18/01/2021, Attanasio, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 - 01). Nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che è legittima la presentazione dell'opposizione alla richiesta dì archiviazione presso la segreteria del pubblico ministero, da cui la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione, stante la previsione di cui all'art. 126 disp. att. cod. proc. pen., per la quale il P.M., nel caso di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., trasmette gli atti al GIP dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine non perentorio dei dieci giorni, ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. A detta alternativa per il P.M., corrisponde, infatti, la duplice possibilità per la persona offesa di depositare l'atto di opposizione - oltre che presso la cancelleria del GIP investito della predetta richiesta di archiviazione - anche presso l'ufficio del P.M. ed, in quest'ultimo caso, non possono esserle addebitati i ritardi nella trasmissione dell'atto dì opposizione dovuti a inefficienze dell'Ufficio (Sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, P.o. in proc. Morazzano, Rv. 268459 - 01). Peraltro, anche qualora l'opposizione alla richiesta di archiviazione fosse stata presentata ad un ufficio incompetente, comunque andava esaminata dal GIP, in quanto pervenuta nel fascicolo successivamente alla scadenza del termine non ordinatorio di dieci giorni - previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. - ma prima dell'emissione del decreto di archiviazione. (cfr. Sez. 5, n. 32170 del 12/04/2016, P.o. in proc. c/ ignoti, Rv. 267495 - 01, secondo la quale è, invece, inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine non perentorio di dieci giorni - previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. - dopo l'emissione del decreto di archiviazione, in quanto, nonostante la natura ordinatoria di detto termine e l'utilizzabilità per la presentazione dell'opposizione di qualsiasi modalità - e quindi anche del servizio postale - che comunque assicuri la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, quest'ultimo è in ogni caso tenuto al rispetto del termine suddetto, assumendosi, nel caso di inosservanza, il rischio della non tempestività della opposizione proposta). Il Tribunale di Cosenza, pertanto, ha considerato esplicitamente "tamquam non esser un atto processuale che, invece, legittimamente faceva invece parte del fascicolo, ignorando anche la precedente ordinanza di rigetto di richiesta di archiviazione, con la quale si era disposta "l'acquisizione degli atti relativi al procedimento a carico di TA IE CO per fatti accaduti in data 21 aprile 2021, al fine di verificare le modalità del riconoscimento effettuato dalla RG in quella sede". A fronte di tali anomalie va ricordato che costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di 3 • legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). E' fuor di dubbio che il decreto impugnato non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall'intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l'art. art. 410-bis del codice di rito ne prevede espressamente l'adozione con valutazioni che possono e devono riguardare tanto il rispetto del contraddittorio, quanto la idoneità della sollecitazione alla prosecuzione delle indagini a mettere in discussione le ragioni della richiesta e del relativo provvedimento di archiviazione. Si tratta, però, di un provvedimento che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, in quanto in astratto manifestazione di legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, così determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Da qui l'abnormità dell'atto, che va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per una nuova valutazione della relativa richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per quanto di competenza. Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025 Il relat re Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31311 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cosenza, adito ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dichiarava l'inammissibilità del reclamo presentato da NA RG avverso il decreto del 9/4/2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto de plano l'archiviazione del procedimento penale a carico di IE CO TA, nonostante l'opposizione alla richiesta del pubblico ministero presentata dalla stessa RG. Con tale atto di opposizione questa aveva evidenziato che per due volte, con ordinanze a seguito di udienze camerali del 30/6/2023 e dell'11/4/2024, il GIP aveva disatteso le richieste di archiviazione avanzate dal pubblico ministero, disponendo nuove indagini. Quest'ultimo, però, si era limitato a procedere all'iscrizione del TT nel registro degli indagati senza procedere anche allo svolgimento delle indagini disposte dal GIP: "l'acquisizione degli atti relativi al procedimento a carico di TA IE CO per fatti accaduti in data 21 aprile 2021, al fine di verificare le modalità del riconoscimento effettuato dalla RG in quella sede". Nel decidere sul reclamo proposto dalla RG, con l'ordinanza del 3/3/2025 il Tribunale di Cosenza, rilevato che il decreto di archiviazione era stato emesso con procedura de plano, osservava che la disamina degli atti non aveva consentito di riscontrare rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, giacché in atti vi era solo un atto di opposizione "erroneamente inviato a mezzo pec all'Ufficio Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza in data 12/6/2024 e non anche all'ufficio G.I.P. pressi il Tribunale di Cosenza". 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per Cassazione la RG, deducendo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. C) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata ritualmente depositata l'opposizione tramite il Portale Deposito Atti Penali in data 12/6/2024, ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale contro la decisione sul reclamo è proponibile il ricorso per cassazione solo per lamentare l'abnormità dell'atto impugnato, come - ad avviso del ricorrente - nel caso di specie, dove "il provvedimento impugnato si pone al di fuori del sistema organico della legge per la sua singolarità", in considerazione del contrasto con le norme che regolano il deposito degli atti processuali tramite il Portale Deposito Atti Penali. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. E' ben noto che l'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla iegge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro li decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di 2 impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13457 del 18/01/2021, Attanasio, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 - 01). Nel caso in esame, deve preliminarmente rilevarsi che è legittima la presentazione dell'opposizione alla richiesta dì archiviazione presso la segreteria del pubblico ministero, da cui la persona offesa abbia ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione, stante la previsione di cui all'art. 126 disp. att. cod. proc. pen., per la quale il P.M., nel caso di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., trasmette gli atti al GIP dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine non perentorio dei dieci giorni, ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. A detta alternativa per il P.M., corrisponde, infatti, la duplice possibilità per la persona offesa di depositare l'atto di opposizione - oltre che presso la cancelleria del GIP investito della predetta richiesta di archiviazione - anche presso l'ufficio del P.M. ed, in quest'ultimo caso, non possono esserle addebitati i ritardi nella trasmissione dell'atto dì opposizione dovuti a inefficienze dell'Ufficio (Sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, P.o. in proc. Morazzano, Rv. 268459 - 01). Peraltro, anche qualora l'opposizione alla richiesta di archiviazione fosse stata presentata ad un ufficio incompetente, comunque andava esaminata dal GIP, in quanto pervenuta nel fascicolo successivamente alla scadenza del termine non ordinatorio di dieci giorni - previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. - ma prima dell'emissione del decreto di archiviazione. (cfr. Sez. 5, n. 32170 del 12/04/2016, P.o. in proc. c/ ignoti, Rv. 267495 - 01, secondo la quale è, invece, inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata presso un ufficio giudiziario incompetente, pervenuta successivamente alla scadenza del termine non perentorio di dieci giorni - previsto dall'art. 408 cod. proc. pen. - dopo l'emissione del decreto di archiviazione, in quanto, nonostante la natura ordinatoria di detto termine e l'utilizzabilità per la presentazione dell'opposizione di qualsiasi modalità - e quindi anche del servizio postale - che comunque assicuri la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, quest'ultimo è in ogni caso tenuto al rispetto del termine suddetto, assumendosi, nel caso di inosservanza, il rischio della non tempestività della opposizione proposta). Il Tribunale di Cosenza, pertanto, ha considerato esplicitamente "tamquam non esser un atto processuale che, invece, legittimamente faceva invece parte del fascicolo, ignorando anche la precedente ordinanza di rigetto di richiesta di archiviazione, con la quale si era disposta "l'acquisizione degli atti relativi al procedimento a carico di TA IE CO per fatti accaduti in data 21 aprile 2021, al fine di verificare le modalità del riconoscimento effettuato dalla RG in quella sede". A fronte di tali anomalie va ricordato che costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di 3 • legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). E' fuor di dubbio che il decreto impugnato non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall'intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l'art. art. 410-bis del codice di rito ne prevede espressamente l'adozione con valutazioni che possono e devono riguardare tanto il rispetto del contraddittorio, quanto la idoneità della sollecitazione alla prosecuzione delle indagini a mettere in discussione le ragioni della richiesta e del relativo provvedimento di archiviazione. Si tratta, però, di un provvedimento che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, in quanto in astratto manifestazione di legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, così determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Da qui l'abnormità dell'atto, che va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per una nuova valutazione della relativa richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per quanto di competenza. Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025 Il relat re Il Presidente