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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 640 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. Gabriella Parte_1
Romano.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: mancato pagamento del TFR versato al Fondo di Tesoreria –
Cancellazione della società datrice dal registro delle imprese – Liquidazione ed estinzione – Decreto ingiuntivo nei confronti del Liquidatore della società -
Azione proposta contro il Fondo di Garanzia dell . CP_1
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Il ricorrente ha agito contro sul presupposto del Controparte_2
mancato pagamento del TFR versato dal datore di lavoro presso il Fondo di
Tesoreria dello stesso Istituto.
I presupposti giuridici e normativi dei due Fondi sono profondamente diversi.
Il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente (nei cui confronti siano state intentate infruttuose azioni di recupero o che sia addirittura fallito).
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Ai sensi dell'articolo 24, legge 8 marzo 1989, n. 88 il Fondo di Garanzia afferisce alla “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti” ed è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.
Diversamente dal 1° gennaio 2007 è stato istituito l'obbligo, per i soli datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, di versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L'obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
Non si tratterebbe dunque, nel caso di specie, di un credito (TFR) vantato dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro, bensì di un credito vantato dal ricorrente direttamente nei confronti del Fondo di Tesoreria.
Tuttavia deve tenersi conto che la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall , ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del CP_1 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso (Cass. 24510/2021).
Ne viene che in astratto il ricorrente ha legittimamente adito il Fondo di
Garanzia per ottenere il pagamento dell'intero TFR anche per la parte non versata al Fondo di Tesoreria. Legittimato passivo, difatti, rimane sempre l' (sia come Fondo di Tesoreria sia come Fondo di Garanzia), potendo CP_1
l' agire con compensazioni interne tra i diversi Fondi che, lungi dal CP_1
rappresentare soggetti giuridicamente autonomi, costituiscono solo diverse poste di bilancio del medesimo . CP_1
Sotto altro profilo non deve tuttavia dimenticarsi che in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.
Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cass. n. 521 del 15/01/2020).
Dunque correttamente l'attore ha intentato procedura monitoria avverso il liquidatore della società , Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese, ottenendo dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 173/2024 del 05.04.2024 contro , -Liquidatore, CP_4
legale rapp.te p.t. e socio unico della Controparte_3
per l'importo netto di € 24.850,32 (pari ad € 32.273,00 a lordo
[...]
delle ritenute di legge) a titolo di TFR.
Tale documento appare tuttavia di per sé insufficiente ai fini del diritto azionato nei cofronti del Fondo di Garazia dell' . Deve rammentarsi che il diritto del CP_1
lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e/o del TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.
297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva negativa), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può CP_1
decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. n. 17643 del 25/08/2020). L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione CP_1
dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 14020 del 07/07/2020).
Riassumendo, quindi, presupposti indefettibili del diritto vantato dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia sono, oltre alla la domanda amministrativa proposta all entro i termini di prescrizione, lo stato di insolvenza del CP_1
datore di lavoro comprovato da dichiarazione di fallimento (attualmente liquidazione giudiziale) o da atti esecutivi dall'esito negativo lì dove le procedure concorsuali non siano percorribili.
Nel caso di specie la parte ricorrente si è limitata a produrre il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (e dunque passato in giudicato) ma nulla è stato dimostrato in ordine alle conseguenti azioni esecutive dall'esito negativo.
Il ricorso non può essere, perciò, accolto.
Le spese sono compensate in considerazione della complessità della questione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.6.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. Gabriella Parte_1
Romano.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: mancato pagamento del TFR versato al Fondo di Tesoreria –
Cancellazione della società datrice dal registro delle imprese – Liquidazione ed estinzione – Decreto ingiuntivo nei confronti del Liquidatore della società -
Azione proposta contro il Fondo di Garanzia dell . CP_1
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Il ricorrente ha agito contro sul presupposto del Controparte_2
mancato pagamento del TFR versato dal datore di lavoro presso il Fondo di
Tesoreria dello stesso Istituto.
I presupposti giuridici e normativi dei due Fondi sono profondamente diversi.
Il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente (nei cui confronti siano state intentate infruttuose azioni di recupero o che sia addirittura fallito).
Con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Ai sensi dell'articolo 24, legge 8 marzo 1989, n. 88 il Fondo di Garanzia afferisce alla “Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti” ed è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.
Diversamente dal 1° gennaio 2007 è stato istituito l'obbligo, per i soli datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, di versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. L'obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
Non si tratterebbe dunque, nel caso di specie, di un credito (TFR) vantato dal ricorrente nei confronti del datore di lavoro, bensì di un credito vantato dal ricorrente direttamente nei confronti del Fondo di Tesoreria.
Tuttavia deve tenersi conto che la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall , ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del CP_1 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso (Cass. 24510/2021).
Ne viene che in astratto il ricorrente ha legittimamente adito il Fondo di
Garanzia per ottenere il pagamento dell'intero TFR anche per la parte non versata al Fondo di Tesoreria. Legittimato passivo, difatti, rimane sempre l' (sia come Fondo di Tesoreria sia come Fondo di Garanzia), potendo CP_1
l' agire con compensazioni interne tra i diversi Fondi che, lungi dal CP_1
rappresentare soggetti giuridicamente autonomi, costituiscono solo diverse poste di bilancio del medesimo . CP_1
Sotto altro profilo non deve tuttavia dimenticarsi che in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.
Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (Cass. n. 521 del 15/01/2020).
Dunque correttamente l'attore ha intentato procedura monitoria avverso il liquidatore della società , Controparte_3
cancellata dal registro delle imprese, ottenendo dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 173/2024 del 05.04.2024 contro , -Liquidatore, CP_4
legale rapp.te p.t. e socio unico della Controparte_3
per l'importo netto di € 24.850,32 (pari ad € 32.273,00 a lordo
[...]
delle ritenute di legge) a titolo di TFR.
Tale documento appare tuttavia di per sé insufficiente ai fini del diritto azionato nei cofronti del Fondo di Garazia dell' . Deve rammentarsi che il diritto del CP_1
lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e/o del TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.
297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva negativa), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può CP_1
decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. n. 17643 del 25/08/2020). L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione CP_1
dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 14020 del 07/07/2020).
Riassumendo, quindi, presupposti indefettibili del diritto vantato dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia sono, oltre alla la domanda amministrativa proposta all entro i termini di prescrizione, lo stato di insolvenza del CP_1
datore di lavoro comprovato da dichiarazione di fallimento (attualmente liquidazione giudiziale) o da atti esecutivi dall'esito negativo lì dove le procedure concorsuali non siano percorribili.
Nel caso di specie la parte ricorrente si è limitata a produrre il titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (e dunque passato in giudicato) ma nulla è stato dimostrato in ordine alle conseguenti azioni esecutive dall'esito negativo.
Il ricorso non può essere, perciò, accolto.
Le spese sono compensate in considerazione della complessità della questione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 26.6.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)