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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BB, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1456/24 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati dagli avv.ti M. Nespoli, M. Camosci, F. Smerzini e M. Bennini
CP_1
rappresentato dgli avv.ti V. Salvati e S. Mazzaferri
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (ITL) DI ANCONA in persona dei dipendenti E. , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
OPPOSIZIONE A VERBALE ISPETTIVO, AMMISSIBILITÀ, ONERE CP_6
DELLA PROVA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La decisione della presente causa rende opportune alcune premesse.
1.1. In primo luogo, è fondata la eccezione sollevata dalla ITL, di inammissibilità dell'azione di accertamento nei suoi confronti (in che implica il difetto di legittimazione di in proprio): Parte_1
1.1.1. in tema di sanzioni amministrative, deve infatti «escludersi che il verbale di pagina 1 di 12 constatazione possa essere direttamente impugnato avanti al giudice ordinario da parte dell'interessato, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo ad incidere sulla sua situazione giuridica soggettiva che può, invece, subire modificazioni soltanto per effetto della emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo costituito dall'ordinanza ingiunzione“ (cfr Cass.11236/03, 17674/04, 15914/07, SSUU 16/07);
1.1.2. sul punto è appeno a il caso di segnalare che la sentenza 27132/25, invocata dalla difesa attorea, si riferisce alla ammissibilità dell'azione nei confronti dell' : evidenziando tra l'altro l'interesse del ricorrente a rimuovere la CP_1
situazione di «irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva», e rimarcando espressamente la compatibilità di quanto argomentato con «l'orientamento .. che nega l'interesse all'azione di accertamento negativo» nei confronti, invece,
«dell'Ispettorato del lavoro, ove non sia stata emessa la successiva ordinanza ingiunzione».
1.2. In secondo luogo, la giurisdizione del Giudice Ordinario investe il rapporto e non l'atto, ovvero la fondatezza della pretesa contributiva e non anche la legittimità del verbale o la tempestività della sua notifica (quest'ultima rilevando solo agli effetti della decadenza dal potere di emanare la sanzione amministrativa, in capo all' ITL): conseguendone l'inammissibilità dei capi di domanda, relativi alla
«tardività, rispetto al termine di cui all'art. 14, L. n. 689/1981, della notifica in data 31 luglio 2024 del verbale unico di accertamento», al «difetto di specificazione dei presupposti… delle contestazioni sollevate nel verbale unico di accertamento», e alla richiesta di «Dichiarare … nullo e/o invalido e/o inefficace ovvero annullare e/o revocare il verbale medesimo».
1.3. In terzo luogo, laddove l non si limita nelle conclusioni a chiedere di non CP_1
accogliere la domanda (con qualsiasi statuizione), ma chiede espressamente di confermare, nel merito, «le … pretese contributive come .. quantificate» nel pagina 2 di 12 verbale, manifesta un interesse all'accertamento della fondatezza della intera pretesa nel presente giudizio, il quale si deve ritenere idoneo a consolidare a suo carico l'onere della prova: con assorbimento di prospettabili soluzioni in senso contrario, connesse alla sua posizione di formale convenuto.
1.4. Cionondimeno, giova ribadire, le singole violazioni rilevate nel verbale - e
«veicolate nella memoria di costituzione» (cfr Cass.31704/19, relativa ad opposizione a cartella esattoriale) dall che in tale atto l'ha invocato, CP_1
contestualmente producendolo in giudizio - devono trovare conferma in questa sede ove non specificamente contestate dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art
1151 cpc.
1.5. Per altro aspetto, il confine tra la sfera dei “fatti” (direttamente accertati dai
Pubblici Ufficiali e quindi da ritenersi provati fino a querela di falso”) e le
“valutazioni” (effettuate dai medesimi e non assolutamente vincolanti nella presente sede giurisdizionale) non è per sua natura netto (in quanto nel riferire un qualsiasi fatto si compie necessariamente un procedimento valutativo, e per converso ogni valutazione si fonda su percezione di fatti), né soggetto ad essere tracciato con criteri astratti ed universali: potendo assumere, la componente valutativa, un'importanza diversa nei singoli contesti sostanziali, e soprattutto una rilevanza processuale gradata in dipendenza della specificità delle contestazioni sollevate sul punto. In altre parole, (per esempio e venendo così alla presente fattispecie), laddove i verbalizzanti affermano di aver riscontrato che una determinata dipendente è stata «assunta con inquadramento al 5° livello .. per la mansione di segretaria» mentre «il CCNL di riferimento prevede un inquadramento del lavoratore almeno al 4° livello (addetti alla segreteria/mansione di ordine di segreteria)», in tutta apparenza non fanno altro che riferire di avere materialmente letto il contratto di assunzione e le declaratorie contrattuali, e di aver rilevato la citata corrispondenza terminologica: giungendo ad un risultato conclusivo tramite un procedimento in tutta apparenza pagina 3 di 12 essenzialmente ricognitivo, nel quale la componente interpretativa, tecnica, discrezionale e/o presuntiva non assume un rilievo, che sia emergente in re ipsa oppure sia stato debitamente evidenziata dalla parte processuale interessata;
1.6. per converso, il generico riferimento situazioni emerse da «dichiarazioni acquisite» (senza riportarne il contenuto) non consente generalmente di valutare in che misura esse possono essere state oggetto di (necessaria) interpretazione, e soprattutto di valutare l'attendibilità della fonte, considerando che la dichiarazioni dei lavoratori personalmente interessati non possono costituire unica prova dei fatti riferiti, per la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato all'esito della vertenza (cfr. art.246 cpc),
*
2. Passando quindi al merito dei singoli rilievi contestati nel ricorso introduttivo (e nelle note attoree del 28/10/25), si osserva quanto segue.
3. Quanto al punto 3 del verbale (doc.1 prodotto dall' ), relativo a cinque lavoratori CP_1
che sarebbero risultati assunti «in nero», parte ricorrente deduce che i primi tre e sono stati immediatamente regolarizzati con Per_1 Per_2 Persona_3
decorrenza retroattiva, mentre gli altri due e «avevano Per_4 Per_5
pacificamente stipulato con un contratto di fornitura di servizi». In effetti Parte_1
nei tabulati di cui all'allegato A del verbale (doc.1 cit., pag 49 e ss) si riscontra che
(anche nei periodi specificati nel punto 3) per i primi tre lavoratori non è stata contestata (alla data della conclusione dell'accertamento) una completa omissione contributiva, ma solo differenze attribuite a superiore inquadramento o maggior orario;
mentre per gli altri due si dà atto di vigenza di formali contratti di «prestazioni occasionali» oggetto di «disconoscimento.. e … riqualificazione come rapporti di lavoro subordinati». In conclusione non vi è in tutta apparenza alcuna pretesa contributiva riferibile specificamente al punto 3, che non sia già ricompresa nei seguenti punti 4, 5 e 6 .
4. Quanto al punto 4 del verbale occorre considerare che:
pagina 4 di 12 4.1. i verbalizzanti attribuiscono natura subordinata ad un serie di rapporti intrattenuti dalla ditta con 24 lavoratori, formalizzati in veste di «prestazioni autonome occasionali»; giustificano tale valutazione affermando tra l'altro che i rapporti erano caratterizzati da «mancanza del rischio di impresa» e da un «compenso… non corrispondente alla quantità di lavoro espletato»;
4.2. parte ricorrente produce (non in singoli contratti, ma) tre moduli di «contratto di fornitura servizi» asseritamente sottoscritti (a seconda della rispettiva figura professionale) dai soggetti interessati (doc.15/16/17); deduce che trattandosi di
«attività intellettuali che come tali non richiedono una specifica organizzazione imprenditoriale» non sarebbe richiesto alcun «rischio di impresa»; e che «il fatto che il corrispettivo fosse svincolato dalla “quantità di lavoro erogato” costituisce indice di autonomia, non certo di subordinazione»;
4.3. in realtà la differenza ontologica ed essenziale tra lavoro autonomo e subordinato
(art.2222 e 2094 cc) si delinea essenzialmente nelle caratteristiche della prestazione a carico del lavoratore, consistente nel primo caso nella realizzazione di «un'opera o un servizio» predeterminati, e nel secondo caso nella messa a disposizione del datore di lavoro le proprie «energie lavorative» (cfr Cass.
9696/09) per lo svolgimento di determinate mansioni (o di altre equivalenti: art.2103 cc);
4.4. il «servizio» di cui all'art. 2222 deve quindi identificarsi come una (o più di una) prestazione concreta che a determinate condizioni e in un determinato momento si possa considerare concretamente e definitivamente compiuta, e non ad un tipo astratto di attività e cioè ad una «mansione»;
4.5. da un lato, quindi, ciò che rileva non è tanto la configurabilità di una «impresa», quanto la sussistenza di un «rischio», ovvero di un significativo margine di minore o maggiore convenienza in capo al lavoratore, dipendente della propria capacità (professionale, se non imprenditoriale;
in ogni caso composta sia da bagaglio cognitivo, sia da doti individuali comprese quelle organizzative) di pagina 5 di 12 realizzare l'opera o il servizio, - ovvero di ottenere il risultato contrattualmente dovuto, e quindi la retribuzione prefissata, - con un dispendio più o meno contenuto, e comunque non eccessivo, di risorse di vario tipo, e in primo luogo delle proprie energie lavorative;
4.6. dall'altro la (mancata) determinazione, nel contratto, di una «quantità di lavoro erogato», ai fini di cui si tratta ha (pertanto) valenza diversa e anzi opposta, a seconda se essa si intenda misurata in termini di durata, oppure, rispettivamente
(e come plausibilmente considerato dai verbalizzanti), di esito della prestazione resa dal lavoratore;
4.7. analizzando quindi il citato doc. 15, «contratto di fornitura di servizi stipulato con leads generator» prodotto ed invocato dalla stessa parte ricorrente, si riscontra che la prestazione a carico del lavoratore (denominata indifferentemente
«servizi» oppure «servizio») viene descritta in meri termini di astratte “mansioni”
(«gestione della redazione della Clientela … generazione di nuova clientela…tutte le attività necessarie…»); si riscontra quindi effettivamente una mancanza di indicazione di «quantità di lavoro erogato» ovvero di (sufficiente) definizione della obbligazione gravante su una delle parti;
4.8. tale lacuna, traducendosi nel difetto di indicazione di un elemento essenziale del contratto, si potrebbe in alternativa ritenere:
4.8.1. incolmabile, e pertanto idonea a cagionare la nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale (art.1418 e 1325 n°3) cc), e per quanto qui interessa la sua totale irrilevanza ai fini dell'inquadramento del rapporto successivamente instaurato, il quale rimarrebbe qualificabile in termini di subordinazione in virtù della presunzione (semplice) di cui all'art 1 D. L.vo
81/15;
4.8.2. colmabile, ove si ritenesse che tale elemento, sebbene non determinato, fosse comunque determinabile nella situazione concreta: il che tuttavia, in base agli atti di causa, non risulta possibile nel senso della esistenza di un pagina 6 di 12 qualche “risultato” o “esito” (nel senso sopra specificato di una qualche concreta prestazione che in un certo momento si possa ritenere oggettivamente e definitivamente completata: per esempio, acquisizione di
50 nuovi clienti, o di 3 clienti al mese) che le parti potessero ritenere implicitamente dedotto in contratto;
ma solo, eventualmente, nel senso di una quantificazione della prestazione in termini di ore complessive di lavoro, risultante dall'implicito obbligo di osservanza, per la prevista durata del rapporto, dell'orario ordinario previsto dal Contratto Collettivo
(pacificamente) applicato dall'azienda: così attribuendosi allo stesso contratto individuale un contenuto tale da configurare la natura manifestamente subordinata del rapporto di lavoro.
4.9. tali considerazioni:
4.9.1. non si possono ritenere significativamente scalfite dall'inserimento, nel modulo contrattuale prodotto come doc.15, di un «premi[o] … corrispondente al 3% … dell'importo dei nuovi contratti generati ad dall'attività del fornitore» (sul modello del contratto di agenzia); ciò, non solo e non tanto per ragioni lessicali («premi» a fine di «incentivazione» e non «provvigioni») o relative alla indeterminatezza della incidenza sull'attività e sulla remunerazione complessiva del lavoratore, dell'attività di «generazione di nuova clientela» e dell'importo indicato: quanto e soprattutto per la preventiva limitazione temporale (5 mesi) della vigenza di tale clausola, che la rende inidonea a determinare il tipo di contratto;
4.9.2. a maggior ragione valgono per modelli contrattuali di cui ai successivi doc.16 e 17, i quali neanche contengono tale previsione di (parziale e temporaneo) compenso «di risultato», e parimenti definiscono la prestazione richiesta al lavoratore in termini riconducibili non tanto ad una «fornitura di servizi», quanto più propriamente (nel senso sopra esposto) ad una «fornitura di mansioni» («collaborazione per il presidio e lo sviluppo dell'area ICT, sviluppo pagina 7 di 12 di sistemi…. supporto agli sviluppi negli ambiti web, e-commerce, CRM…. ricerca e predisposizione di template… » etc;
«supervisione di materiale grafico…. contribuire alla realizzazione dei piani di comunicazione e di prodotto per i Clienti….» etc): ovvero, in tutta sostanza, di lavoro subordinato.
4.10. si riscontra inoltre in tutti tre i moduli la previsione di un rimborso delle spese di trasferta, tipico del rapporto subordinato, e tale in tutta sostanza da bilanciare e quindi neutralizzare la circostanza (genericamente) indicata nel capitolo 8 secondo cui sarebbe «Vero che il tecnico grafico e il tecnico informatico utilizzano anche personal computer di proprietà»;
4.11. lo svolgimento, «in autonomia» o meno, delle attività di cui ai precedenti capitoli 5, 6 e 7 non è in alcun modo incompatibile con un rapporto di subordinazione;
il successivo capitolo 11 non contiene indicazione di «fatti»
(art.2441 cpc) ma richiede ai testi di valutare cosa i lavoratori «potevano» fare o quale fosse il loro «obbligo», e si deve pertanto ritenere inammissibile.
5. In ordine al punto 5 del verbale si osserva che:
5.1. gli ispettori spiegano di essersi basati da un lato (per quasi tutti lavoratori) sulla
«mansione» indicata nei contratti di assunzione e\o nella scheda «UNILAV»
(«segretaria», «grafico») e dall'altro sull'«inquadramento» previsto per tale
«mansione» dal CCNL di riferimento» (ossia il CCNL TERZIARIO
CONFCOMMERCIO», pag.21);
5.2. l'accertata corrispondenza lessicale tra il contratto di assunzione e i profili definiti in sede collettiva sarebbe già (in mancanza di elementi in senso contrario) prova sufficiente dell'inquadramento da attribuire ai lavoratori, nel senso che si deve presumere con l'uso della stessa terminologia le parti si siano volute riferire alle medesime mansioni considerate in sede collettiva;
5.3. tuttavia - richiamando l'esempio di cui al precedente punto 1.5 – dall'esame del
CCNL (doc.13 attoreo) si riscontra che le uniche definizioni effettivamente contenute nelle declaratorie, e lessicalmente riconducibili a quelle lette dagli pagina 8 di 12 ispettori sui contratti individuali (o sulla scheda : «segretaria», «addetto Pt_2
a mansioni d'ordine di segreteria» «impiegata d'ordine») sono quelle di
«contabile d'ordine» e «addetto a mansioni d'ordine di segreteria» (del 4° livello);
5.4. non compaiono invece (nelle declaratorie del 3° livello) i profili di «grafico» o di
«junior web developer» menzionati dai verbalizzanti: a questi ultimi in questo caso deve pertanto essere attribuita un'operazione di sostanziale valutazione, avente ad oggetto la corrispondenza analogica tra le mansioni attribuite dal contratto individuale (e effettivamente svolte) e le declaratorie collettive, il cui esito non può essere considerata probante, occorrendo invece in casi analoghi verificarne la fondatezza, anche alla luce dello svolgimento concreto del rapporto;
5.5. si deve quindi confermare la pretesa relativa all'inquadramento dei lavoratori al
4° livello, e respingere quella relativa all'inquadramento al 3°, non avendo l fornito criteri per verificare la correttezza della valutazione analogica CP_1
effettuata dagli Ispettori, né offerto di provare le concrete mansioni svolte dai lavoratori interessati.
5.6. Sul punto si osserva, per completezza (e con particolare riferimento alla dipendente che si afferma aver svolto mansioni di «social media Tes_1
manager e grafico» pur essendo stata formalmente «assunta.. per la mansione di segretaria»), che si deve ritenere inconferente il generico richiamo da parte dei
Verbalizzanti, e dello stesso nel presente giudizio, alle «dichiarazioni CP_7
acquisite», senza in alcun modo selezionarne il contenuto (v. supra, par. 1.6: si evidenzia che gli stralci di tali dichiarazioni sono riportati nel verbale solo al punto 4, e pertanto al solo, diverso e dichiarato scopo di provare la natura subordinata dei rapporti di cui sopra);
5.7. non si ritiene infatti ammissibile la debita allegazione dei fatti costitutivi di analoga pretesa, mediante mero rinvio per relationem ad oltre 150 pagine di pagina 9 di 12 dichiarazioni, rese in varie date e anche a più riprese da ciascuno di 27 (per quanto dedotto) diversi soggetti (e in parte manoscritte: v. doc.2 dell ), così CP_1
scaricando sulla controparte (nei confronti della quale deve essere pienamente consentito il contraddittorio: art.1012 cpc) e\o sul giudice il compito di vagliare tale mole documentale, cercando di individuare quali siano i fatti (causa petendi) che secondo gli ispettori dovrebbero manifestare lo svolgimento (prevalente e continuativo), da parte dei lavoratori interessati, di mansioni da considerarsi equivalenti a quelle indicate dalle citate declaratorie per l'inquadramento nel terzo livello;
5.8. per analogo motivo si deve ritenere, in casi analoghi, inammissibile (come eccepito da parte ricorrente) il capitolo di prova con cui si chiede a ciascun dichiarante di riferire se siano «Vere le circostanze da me riferite con la dichiarazione resa agli ispettori».
6. Simili considerazioni conducono al diniego anche della pretesa contributiva relativa al punto 6 del verbale, nel quale gli ispettori parimenti riferiscono che ore di lavoro
«non registrate» prestate da sei dipendenti sarebbero risultate «dalle dichiarazioni acquisite»: visto quanto dedotto ed allegato dell , il quale costituendosi in CP_1
giudizio si limita ad affermare che la prova emergerebbe da un non meglio specificato «confronto incrociato» di tali dichiarazioni.
6.1. Anche ai soli fini della prova, infatti, i documenti devono essere prodotti e richiamati in modo tale da consentirne un'agevole ed univoca consultazione;
in particolare, così come il giudice non ha il «potere-dovere» né di considerare il contenuto di un documento qualora «la parte interessata» non «ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese» (Cass SSUU 2435/08), né di esaminare tutto quanto prodotto in atti al fine di «"trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto» (Cass.11617/11), per le pagina 10 di 12 stesse ragioni si deve ritenere che egli non abbia tale «potere-dovere» quando solo in apparenza (ma non in sostanza) l'istanza sia «specifica» e i documenti siano «indicizzati»: come nel caso di specie in un unico «documento» sono accumulati disordinatamente numerosi singoli documenti, all'interno dei quali occorrerebbe ricercare quelli che possano contenere riferimenti ad uno o più dei fatti dedotti dalla parte.
7. Quanto all'assoggettamento a contribuzione dei «rimborsi chilometrici per complessivi Euro 2.572,00, … erogati da alla Sig.ra in Parte_1 Persona_6
qualità del Consigliere del C.D.A./Amministratore Delegato di con Parte_1
riferimento ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2023», per quanto si evince dal verbale (punto 2) stato negato per il fatto che la vettura documentatamente usata dall'amministratore per fini lavorativi, non era (più dall'8/8/23) Persona_6
quella la cui targa era stata inserita nella «documentazione giustificativa»; il fatto è ammesso dalla difesa attorea la quale deduce (e chiede di provare) che è stata usata un'altra vettura (di modello differente: senza indicare nemmeno se essa richiedesse il medesimo tipo di carburante). Considerato che grava sull'obbligato ai versamenti contributivi l'onere di provare il quantum delle somme esenti, nell'ambito di quelle pacificamente corrisposte al lavoratore, e che tale onere non può ritenersi assolto laddove non sia stato provato (e nemmeno affermato) che per le due vetture la somma, attribuibile a rimborso «per chilometro sulla base della tariffa ACI»; sia la stessa, sul punto il ricorso non può essere accolto.
8. Nulla contesta parte ricorrente in ordine alla negata «spettanza … delle agevolazioni contributive» … ai sensi dell'art.1, comma 1175 della legge 296/2006»; sul punto si rileva che comunque l'assunto dell' appare fondato laddove (per quanto si CP_1
evince dal verbale) si tratta di agevolazioni ottenute con riferimento alla lavoratrice inclusa nell'elenco di quelli per i quali è qui accertata la Persona_7
irregolarità contributiva (per inadeguata qualificazione del rapporto di lavoro) ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra.
pagina 11 di 12 9. Sul quantum la contestazione di parte ricorrente - che si limita a dedurre essere « non
… possibile verificare i presupposti e criteri di calcolo sulla base dei quali siano stati operati i relativi conteggi» (senza formulare alcuna domanda subordinata nelle conclusioni) - si ritiene eccessivamente generica.
10. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (misura della parziale e reciproca) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA inammissibile il ricorso nei confronti dell'
[...]
infondata la pretesa contributiva dell di cui al verbale indicato CP_8 CP_1
in motivazione, limitatamente a quanto relativo:
• all'inquadramento dei lavoratori nel terzo livello del CCNL (punto 5 del verbale)
• alle ore lavorative non registrate (punto 6 del verbale)
CONDANNA la parte ricorrente, in favore dell'ITL, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
CONDANNA l in favore della Società ricorrente, al pagamento del 50% CP_1
delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi € 43,00 per spese ed €
5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BB
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BB, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1456/24 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
rappresentati dagli avv.ti M. Nespoli, M. Camosci, F. Smerzini e M. Bennini
CP_1
rappresentato dgli avv.ti V. Salvati e S. Mazzaferri
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (ITL) DI ANCONA in persona dei dipendenti E. , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
OPPOSIZIONE A VERBALE ISPETTIVO, AMMISSIBILITÀ, ONERE CP_6
DELLA PROVA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La decisione della presente causa rende opportune alcune premesse.
1.1. In primo luogo, è fondata la eccezione sollevata dalla ITL, di inammissibilità dell'azione di accertamento nei suoi confronti (in che implica il difetto di legittimazione di in proprio): Parte_1
1.1.1. in tema di sanzioni amministrative, deve infatti «escludersi che il verbale di pagina 1 di 12 constatazione possa essere direttamente impugnato avanti al giudice ordinario da parte dell'interessato, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo ad incidere sulla sua situazione giuridica soggettiva che può, invece, subire modificazioni soltanto per effetto della emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo costituito dall'ordinanza ingiunzione“ (cfr Cass.11236/03, 17674/04, 15914/07, SSUU 16/07);
1.1.2. sul punto è appeno a il caso di segnalare che la sentenza 27132/25, invocata dalla difesa attorea, si riferisce alla ammissibilità dell'azione nei confronti dell' : evidenziando tra l'altro l'interesse del ricorrente a rimuovere la CP_1
situazione di «irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva», e rimarcando espressamente la compatibilità di quanto argomentato con «l'orientamento .. che nega l'interesse all'azione di accertamento negativo» nei confronti, invece,
«dell'Ispettorato del lavoro, ove non sia stata emessa la successiva ordinanza ingiunzione».
1.2. In secondo luogo, la giurisdizione del Giudice Ordinario investe il rapporto e non l'atto, ovvero la fondatezza della pretesa contributiva e non anche la legittimità del verbale o la tempestività della sua notifica (quest'ultima rilevando solo agli effetti della decadenza dal potere di emanare la sanzione amministrativa, in capo all' ITL): conseguendone l'inammissibilità dei capi di domanda, relativi alla
«tardività, rispetto al termine di cui all'art. 14, L. n. 689/1981, della notifica in data 31 luglio 2024 del verbale unico di accertamento», al «difetto di specificazione dei presupposti… delle contestazioni sollevate nel verbale unico di accertamento», e alla richiesta di «Dichiarare … nullo e/o invalido e/o inefficace ovvero annullare e/o revocare il verbale medesimo».
1.3. In terzo luogo, laddove l non si limita nelle conclusioni a chiedere di non CP_1
accogliere la domanda (con qualsiasi statuizione), ma chiede espressamente di confermare, nel merito, «le … pretese contributive come .. quantificate» nel pagina 2 di 12 verbale, manifesta un interesse all'accertamento della fondatezza della intera pretesa nel presente giudizio, il quale si deve ritenere idoneo a consolidare a suo carico l'onere della prova: con assorbimento di prospettabili soluzioni in senso contrario, connesse alla sua posizione di formale convenuto.
1.4. Cionondimeno, giova ribadire, le singole violazioni rilevate nel verbale - e
«veicolate nella memoria di costituzione» (cfr Cass.31704/19, relativa ad opposizione a cartella esattoriale) dall che in tale atto l'ha invocato, CP_1
contestualmente producendolo in giudizio - devono trovare conferma in questa sede ove non specificamente contestate dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art
1151 cpc.
1.5. Per altro aspetto, il confine tra la sfera dei “fatti” (direttamente accertati dai
Pubblici Ufficiali e quindi da ritenersi provati fino a querela di falso”) e le
“valutazioni” (effettuate dai medesimi e non assolutamente vincolanti nella presente sede giurisdizionale) non è per sua natura netto (in quanto nel riferire un qualsiasi fatto si compie necessariamente un procedimento valutativo, e per converso ogni valutazione si fonda su percezione di fatti), né soggetto ad essere tracciato con criteri astratti ed universali: potendo assumere, la componente valutativa, un'importanza diversa nei singoli contesti sostanziali, e soprattutto una rilevanza processuale gradata in dipendenza della specificità delle contestazioni sollevate sul punto. In altre parole, (per esempio e venendo così alla presente fattispecie), laddove i verbalizzanti affermano di aver riscontrato che una determinata dipendente è stata «assunta con inquadramento al 5° livello .. per la mansione di segretaria» mentre «il CCNL di riferimento prevede un inquadramento del lavoratore almeno al 4° livello (addetti alla segreteria/mansione di ordine di segreteria)», in tutta apparenza non fanno altro che riferire di avere materialmente letto il contratto di assunzione e le declaratorie contrattuali, e di aver rilevato la citata corrispondenza terminologica: giungendo ad un risultato conclusivo tramite un procedimento in tutta apparenza pagina 3 di 12 essenzialmente ricognitivo, nel quale la componente interpretativa, tecnica, discrezionale e/o presuntiva non assume un rilievo, che sia emergente in re ipsa oppure sia stato debitamente evidenziata dalla parte processuale interessata;
1.6. per converso, il generico riferimento situazioni emerse da «dichiarazioni acquisite» (senza riportarne il contenuto) non consente generalmente di valutare in che misura esse possono essere state oggetto di (necessaria) interpretazione, e soprattutto di valutare l'attendibilità della fonte, considerando che la dichiarazioni dei lavoratori personalmente interessati non possono costituire unica prova dei fatti riferiti, per la sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato all'esito della vertenza (cfr. art.246 cpc),
*
2. Passando quindi al merito dei singoli rilievi contestati nel ricorso introduttivo (e nelle note attoree del 28/10/25), si osserva quanto segue.
3. Quanto al punto 3 del verbale (doc.1 prodotto dall' ), relativo a cinque lavoratori CP_1
che sarebbero risultati assunti «in nero», parte ricorrente deduce che i primi tre e sono stati immediatamente regolarizzati con Per_1 Per_2 Persona_3
decorrenza retroattiva, mentre gli altri due e «avevano Per_4 Per_5
pacificamente stipulato con un contratto di fornitura di servizi». In effetti Parte_1
nei tabulati di cui all'allegato A del verbale (doc.1 cit., pag 49 e ss) si riscontra che
(anche nei periodi specificati nel punto 3) per i primi tre lavoratori non è stata contestata (alla data della conclusione dell'accertamento) una completa omissione contributiva, ma solo differenze attribuite a superiore inquadramento o maggior orario;
mentre per gli altri due si dà atto di vigenza di formali contratti di «prestazioni occasionali» oggetto di «disconoscimento.. e … riqualificazione come rapporti di lavoro subordinati». In conclusione non vi è in tutta apparenza alcuna pretesa contributiva riferibile specificamente al punto 3, che non sia già ricompresa nei seguenti punti 4, 5 e 6 .
4. Quanto al punto 4 del verbale occorre considerare che:
pagina 4 di 12 4.1. i verbalizzanti attribuiscono natura subordinata ad un serie di rapporti intrattenuti dalla ditta con 24 lavoratori, formalizzati in veste di «prestazioni autonome occasionali»; giustificano tale valutazione affermando tra l'altro che i rapporti erano caratterizzati da «mancanza del rischio di impresa» e da un «compenso… non corrispondente alla quantità di lavoro espletato»;
4.2. parte ricorrente produce (non in singoli contratti, ma) tre moduli di «contratto di fornitura servizi» asseritamente sottoscritti (a seconda della rispettiva figura professionale) dai soggetti interessati (doc.15/16/17); deduce che trattandosi di
«attività intellettuali che come tali non richiedono una specifica organizzazione imprenditoriale» non sarebbe richiesto alcun «rischio di impresa»; e che «il fatto che il corrispettivo fosse svincolato dalla “quantità di lavoro erogato” costituisce indice di autonomia, non certo di subordinazione»;
4.3. in realtà la differenza ontologica ed essenziale tra lavoro autonomo e subordinato
(art.2222 e 2094 cc) si delinea essenzialmente nelle caratteristiche della prestazione a carico del lavoratore, consistente nel primo caso nella realizzazione di «un'opera o un servizio» predeterminati, e nel secondo caso nella messa a disposizione del datore di lavoro le proprie «energie lavorative» (cfr Cass.
9696/09) per lo svolgimento di determinate mansioni (o di altre equivalenti: art.2103 cc);
4.4. il «servizio» di cui all'art. 2222 deve quindi identificarsi come una (o più di una) prestazione concreta che a determinate condizioni e in un determinato momento si possa considerare concretamente e definitivamente compiuta, e non ad un tipo astratto di attività e cioè ad una «mansione»;
4.5. da un lato, quindi, ciò che rileva non è tanto la configurabilità di una «impresa», quanto la sussistenza di un «rischio», ovvero di un significativo margine di minore o maggiore convenienza in capo al lavoratore, dipendente della propria capacità (professionale, se non imprenditoriale;
in ogni caso composta sia da bagaglio cognitivo, sia da doti individuali comprese quelle organizzative) di pagina 5 di 12 realizzare l'opera o il servizio, - ovvero di ottenere il risultato contrattualmente dovuto, e quindi la retribuzione prefissata, - con un dispendio più o meno contenuto, e comunque non eccessivo, di risorse di vario tipo, e in primo luogo delle proprie energie lavorative;
4.6. dall'altro la (mancata) determinazione, nel contratto, di una «quantità di lavoro erogato», ai fini di cui si tratta ha (pertanto) valenza diversa e anzi opposta, a seconda se essa si intenda misurata in termini di durata, oppure, rispettivamente
(e come plausibilmente considerato dai verbalizzanti), di esito della prestazione resa dal lavoratore;
4.7. analizzando quindi il citato doc. 15, «contratto di fornitura di servizi stipulato con leads generator» prodotto ed invocato dalla stessa parte ricorrente, si riscontra che la prestazione a carico del lavoratore (denominata indifferentemente
«servizi» oppure «servizio») viene descritta in meri termini di astratte “mansioni”
(«gestione della redazione della Clientela … generazione di nuova clientela…tutte le attività necessarie…»); si riscontra quindi effettivamente una mancanza di indicazione di «quantità di lavoro erogato» ovvero di (sufficiente) definizione della obbligazione gravante su una delle parti;
4.8. tale lacuna, traducendosi nel difetto di indicazione di un elemento essenziale del contratto, si potrebbe in alternativa ritenere:
4.8.1. incolmabile, e pertanto idonea a cagionare la nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale (art.1418 e 1325 n°3) cc), e per quanto qui interessa la sua totale irrilevanza ai fini dell'inquadramento del rapporto successivamente instaurato, il quale rimarrebbe qualificabile in termini di subordinazione in virtù della presunzione (semplice) di cui all'art 1 D. L.vo
81/15;
4.8.2. colmabile, ove si ritenesse che tale elemento, sebbene non determinato, fosse comunque determinabile nella situazione concreta: il che tuttavia, in base agli atti di causa, non risulta possibile nel senso della esistenza di un pagina 6 di 12 qualche “risultato” o “esito” (nel senso sopra specificato di una qualche concreta prestazione che in un certo momento si possa ritenere oggettivamente e definitivamente completata: per esempio, acquisizione di
50 nuovi clienti, o di 3 clienti al mese) che le parti potessero ritenere implicitamente dedotto in contratto;
ma solo, eventualmente, nel senso di una quantificazione della prestazione in termini di ore complessive di lavoro, risultante dall'implicito obbligo di osservanza, per la prevista durata del rapporto, dell'orario ordinario previsto dal Contratto Collettivo
(pacificamente) applicato dall'azienda: così attribuendosi allo stesso contratto individuale un contenuto tale da configurare la natura manifestamente subordinata del rapporto di lavoro.
4.9. tali considerazioni:
4.9.1. non si possono ritenere significativamente scalfite dall'inserimento, nel modulo contrattuale prodotto come doc.15, di un «premi[o] … corrispondente al 3% … dell'importo dei nuovi contratti generati ad dall'attività del fornitore» (sul modello del contratto di agenzia); ciò, non solo e non tanto per ragioni lessicali («premi» a fine di «incentivazione» e non «provvigioni») o relative alla indeterminatezza della incidenza sull'attività e sulla remunerazione complessiva del lavoratore, dell'attività di «generazione di nuova clientela» e dell'importo indicato: quanto e soprattutto per la preventiva limitazione temporale (5 mesi) della vigenza di tale clausola, che la rende inidonea a determinare il tipo di contratto;
4.9.2. a maggior ragione valgono per modelli contrattuali di cui ai successivi doc.16 e 17, i quali neanche contengono tale previsione di (parziale e temporaneo) compenso «di risultato», e parimenti definiscono la prestazione richiesta al lavoratore in termini riconducibili non tanto ad una «fornitura di servizi», quanto più propriamente (nel senso sopra esposto) ad una «fornitura di mansioni» («collaborazione per il presidio e lo sviluppo dell'area ICT, sviluppo pagina 7 di 12 di sistemi…. supporto agli sviluppi negli ambiti web, e-commerce, CRM…. ricerca e predisposizione di template… » etc;
«supervisione di materiale grafico…. contribuire alla realizzazione dei piani di comunicazione e di prodotto per i Clienti….» etc): ovvero, in tutta sostanza, di lavoro subordinato.
4.10. si riscontra inoltre in tutti tre i moduli la previsione di un rimborso delle spese di trasferta, tipico del rapporto subordinato, e tale in tutta sostanza da bilanciare e quindi neutralizzare la circostanza (genericamente) indicata nel capitolo 8 secondo cui sarebbe «Vero che il tecnico grafico e il tecnico informatico utilizzano anche personal computer di proprietà»;
4.11. lo svolgimento, «in autonomia» o meno, delle attività di cui ai precedenti capitoli 5, 6 e 7 non è in alcun modo incompatibile con un rapporto di subordinazione;
il successivo capitolo 11 non contiene indicazione di «fatti»
(art.2441 cpc) ma richiede ai testi di valutare cosa i lavoratori «potevano» fare o quale fosse il loro «obbligo», e si deve pertanto ritenere inammissibile.
5. In ordine al punto 5 del verbale si osserva che:
5.1. gli ispettori spiegano di essersi basati da un lato (per quasi tutti lavoratori) sulla
«mansione» indicata nei contratti di assunzione e\o nella scheda «UNILAV»
(«segretaria», «grafico») e dall'altro sull'«inquadramento» previsto per tale
«mansione» dal CCNL di riferimento» (ossia il CCNL TERZIARIO
CONFCOMMERCIO», pag.21);
5.2. l'accertata corrispondenza lessicale tra il contratto di assunzione e i profili definiti in sede collettiva sarebbe già (in mancanza di elementi in senso contrario) prova sufficiente dell'inquadramento da attribuire ai lavoratori, nel senso che si deve presumere con l'uso della stessa terminologia le parti si siano volute riferire alle medesime mansioni considerate in sede collettiva;
5.3. tuttavia - richiamando l'esempio di cui al precedente punto 1.5 – dall'esame del
CCNL (doc.13 attoreo) si riscontra che le uniche definizioni effettivamente contenute nelle declaratorie, e lessicalmente riconducibili a quelle lette dagli pagina 8 di 12 ispettori sui contratti individuali (o sulla scheda : «segretaria», «addetto Pt_2
a mansioni d'ordine di segreteria» «impiegata d'ordine») sono quelle di
«contabile d'ordine» e «addetto a mansioni d'ordine di segreteria» (del 4° livello);
5.4. non compaiono invece (nelle declaratorie del 3° livello) i profili di «grafico» o di
«junior web developer» menzionati dai verbalizzanti: a questi ultimi in questo caso deve pertanto essere attribuita un'operazione di sostanziale valutazione, avente ad oggetto la corrispondenza analogica tra le mansioni attribuite dal contratto individuale (e effettivamente svolte) e le declaratorie collettive, il cui esito non può essere considerata probante, occorrendo invece in casi analoghi verificarne la fondatezza, anche alla luce dello svolgimento concreto del rapporto;
5.5. si deve quindi confermare la pretesa relativa all'inquadramento dei lavoratori al
4° livello, e respingere quella relativa all'inquadramento al 3°, non avendo l fornito criteri per verificare la correttezza della valutazione analogica CP_1
effettuata dagli Ispettori, né offerto di provare le concrete mansioni svolte dai lavoratori interessati.
5.6. Sul punto si osserva, per completezza (e con particolare riferimento alla dipendente che si afferma aver svolto mansioni di «social media Tes_1
manager e grafico» pur essendo stata formalmente «assunta.. per la mansione di segretaria»), che si deve ritenere inconferente il generico richiamo da parte dei
Verbalizzanti, e dello stesso nel presente giudizio, alle «dichiarazioni CP_7
acquisite», senza in alcun modo selezionarne il contenuto (v. supra, par. 1.6: si evidenzia che gli stralci di tali dichiarazioni sono riportati nel verbale solo al punto 4, e pertanto al solo, diverso e dichiarato scopo di provare la natura subordinata dei rapporti di cui sopra);
5.7. non si ritiene infatti ammissibile la debita allegazione dei fatti costitutivi di analoga pretesa, mediante mero rinvio per relationem ad oltre 150 pagine di pagina 9 di 12 dichiarazioni, rese in varie date e anche a più riprese da ciascuno di 27 (per quanto dedotto) diversi soggetti (e in parte manoscritte: v. doc.2 dell ), così CP_1
scaricando sulla controparte (nei confronti della quale deve essere pienamente consentito il contraddittorio: art.1012 cpc) e\o sul giudice il compito di vagliare tale mole documentale, cercando di individuare quali siano i fatti (causa petendi) che secondo gli ispettori dovrebbero manifestare lo svolgimento (prevalente e continuativo), da parte dei lavoratori interessati, di mansioni da considerarsi equivalenti a quelle indicate dalle citate declaratorie per l'inquadramento nel terzo livello;
5.8. per analogo motivo si deve ritenere, in casi analoghi, inammissibile (come eccepito da parte ricorrente) il capitolo di prova con cui si chiede a ciascun dichiarante di riferire se siano «Vere le circostanze da me riferite con la dichiarazione resa agli ispettori».
6. Simili considerazioni conducono al diniego anche della pretesa contributiva relativa al punto 6 del verbale, nel quale gli ispettori parimenti riferiscono che ore di lavoro
«non registrate» prestate da sei dipendenti sarebbero risultate «dalle dichiarazioni acquisite»: visto quanto dedotto ed allegato dell , il quale costituendosi in CP_1
giudizio si limita ad affermare che la prova emergerebbe da un non meglio specificato «confronto incrociato» di tali dichiarazioni.
6.1. Anche ai soli fini della prova, infatti, i documenti devono essere prodotti e richiamati in modo tale da consentirne un'agevole ed univoca consultazione;
in particolare, così come il giudice non ha il «potere-dovere» né di considerare il contenuto di un documento qualora «la parte interessata» non «ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese» (Cass SSUU 2435/08), né di esaminare tutto quanto prodotto in atti al fine di «"trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto» (Cass.11617/11), per le pagina 10 di 12 stesse ragioni si deve ritenere che egli non abbia tale «potere-dovere» quando solo in apparenza (ma non in sostanza) l'istanza sia «specifica» e i documenti siano «indicizzati»: come nel caso di specie in un unico «documento» sono accumulati disordinatamente numerosi singoli documenti, all'interno dei quali occorrerebbe ricercare quelli che possano contenere riferimenti ad uno o più dei fatti dedotti dalla parte.
7. Quanto all'assoggettamento a contribuzione dei «rimborsi chilometrici per complessivi Euro 2.572,00, … erogati da alla Sig.ra in Parte_1 Persona_6
qualità del Consigliere del C.D.A./Amministratore Delegato di con Parte_1
riferimento ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2023», per quanto si evince dal verbale (punto 2) stato negato per il fatto che la vettura documentatamente usata dall'amministratore per fini lavorativi, non era (più dall'8/8/23) Persona_6
quella la cui targa era stata inserita nella «documentazione giustificativa»; il fatto è ammesso dalla difesa attorea la quale deduce (e chiede di provare) che è stata usata un'altra vettura (di modello differente: senza indicare nemmeno se essa richiedesse il medesimo tipo di carburante). Considerato che grava sull'obbligato ai versamenti contributivi l'onere di provare il quantum delle somme esenti, nell'ambito di quelle pacificamente corrisposte al lavoratore, e che tale onere non può ritenersi assolto laddove non sia stato provato (e nemmeno affermato) che per le due vetture la somma, attribuibile a rimborso «per chilometro sulla base della tariffa ACI»; sia la stessa, sul punto il ricorso non può essere accolto.
8. Nulla contesta parte ricorrente in ordine alla negata «spettanza … delle agevolazioni contributive» … ai sensi dell'art.1, comma 1175 della legge 296/2006»; sul punto si rileva che comunque l'assunto dell' appare fondato laddove (per quanto si CP_1
evince dal verbale) si tratta di agevolazioni ottenute con riferimento alla lavoratrice inclusa nell'elenco di quelli per i quali è qui accertata la Persona_7
irregolarità contributiva (per inadeguata qualificazione del rapporto di lavoro) ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra.
pagina 11 di 12 9. Sul quantum la contestazione di parte ricorrente - che si limita a dedurre essere « non
… possibile verificare i presupposti e criteri di calcolo sulla base dei quali siano stati operati i relativi conteggi» (senza formulare alcuna domanda subordinata nelle conclusioni) - si ritiene eccessivamente generica.
10. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (misura della parziale e reciproca) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA inammissibile il ricorso nei confronti dell'
[...]
infondata la pretesa contributiva dell di cui al verbale indicato CP_8 CP_1
in motivazione, limitatamente a quanto relativo:
• all'inquadramento dei lavoratori nel terzo livello del CCNL (punto 5 del verbale)
• alle ore lavorative non registrate (punto 6 del verbale)
CONDANNA la parte ricorrente, in favore dell'ITL, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
CONDANNA l in favore della Società ricorrente, al pagamento del 50% CP_1
delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi € 43,00 per spese ed €
5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BB
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