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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC LV - Presidente
ZA EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3191/2023 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] il [...] (Avv. GIARRATANA DIEGO) Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LO FASO MARIA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
cod. fisc. Controparte_2
con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore (Avv. Viviana Carlisi)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità a coniuge divorziato 1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 11.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, depositato in data 28/12/2023, citava in giudizio Parte_1
e l' e, dopo aver premesso che, in data 21.2.2023, era deceduto Controparte_1 CP_2 [...]
, coniuge divorziato, e tenuto in vita a corrisponderle, per effetto sella sentenza di Per_1 cessazione degli effetti civili di matrimonio emessa dal Tribunale di Agrigento n. 473/2001, un assegno divorzile, chiedeva al Tribunale l'attribuzione, a decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'ex marito, di una quota della pensione di reversibilità attribuita a secondo coniuge del de cuius, per effetto di matrimonio contratto con la stessa Controparte_1 in data 27/06/02.
Assumeva che l'assegno previsto in sede di divorzio era pari a euro 450,00 (stabilito sia a titolo di assegno divorzile che per il mantenimento del figlio della coppia;
che Persona_2 aveva continuato a versare integralmente tale somma anche dopo che il figlio era CP_3 diventato economicamente indipendente e ciò in considerazione della precaria condizione economica della ricorrente: la stessa non aveva mai lavorato per potersi dedicare alle cure del figlio ed ora, all'età di 58 anni si trova nella impossibilità di immettersi nel mondo del lavoro;
che diversa era la situazione economica di che era invece autonoma, tant'è che in sede CP_1 di separazione consensuale tra i coniugi per la stessa non era stato Parte_2 previsto alcun mantenimento.
Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dei documenti comprovanti i requisiti legittimanti la richiesta ex art. 9 c.
2-3 l.
898/70 ex art. 473 bis 12 lett. f e per mancata allegazione dell'atto notorio indicante tutti gli aventi diritto alla pensione;
nel merito, deduceva che dal matrimonio erano nate due figli minori;
che l'assegno divorzile non era pari ad euro 450 al mese, poiché tale importo era previsto anche per il figlio della ricorrente e chiedeva pertanto che la quantificazione tenesse conto di detti parametri.
Si costituiva anche l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti CP_2 perché la stessa necessitava di una preventiva decisione da parte dell'autorità giudiziaria in merito alle quote da attribuire all'ex coniuge.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 11.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto rilevarsi che la mancata allegazione dell'atto notorio previsto dal cu citato articolo 9 non comporta l'inammissibilità del ricorso.
Il predetto articolo prevede “Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci”.
La norma non prevede alcuna sanzione nel caso di mancata indicazione degli aventi diritto, salvo affermare che una eventuale sentenza di accoglimento non pregiudica, come è naturale, i loro interessi.
Ciò debitamente premesso, la questione della spettanza, al coniuge divorziato superstite, di una quota della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge che sia deceduto dopo essere passato a nuove nozze, è stata disciplinata dall'art. 13, 3° comma, della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, a mente del quale < coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione o degli altri assegni a questi spettante è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5>>.
Nel caso di specie, è provato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una quota della pensione di reversibilità , ai sensi della previsione legislativa indicata, posto che , al decesso del de cuius , era titolare di assegno divorzile, e non passata a nuove nozze (v. certificazione dello stato libero prodotta tempestivamente con la memoria ex art. 473 bis 17 c. 1).
In giurisprudenza si è ormai chiarito, in relazione al tenore testuale della citata norma che sembrerebbe fare riferimento esclusivamente alla durata del rapporto quale criterio di determinazione della quota spettante al coniuge divorziato, che detta determinazione va fatta tenendo conto anche degli altri dati di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile ed afferenti alla natura assistenziale dello stesso, di cui la pensione di reversibilità costituisce la prosecuzione. 3 La Corte Costituzionale (sentenza n. °419/1999), chiamata ad accertare se l'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, interpretato nel senso di attribuire esclusivo rilievo alla durata del matrimonio si ponesse in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale alla base del sistema pensionistico (artt. 3 e 38 Cost.) ha ritenuto che una interpretazione che imponesse al giudice di utilizzare solo il criterio matematico ed automatico della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza utilizzare alcun altro criterio o correttivo in considerazione delle situazioni di bisogno delle persone che concorrono nella ripartizione della pensione, violerebbe i princìpi di razionalità e di solidarietà sociale (artt. 3 e 38 Cost) consentendo che il coniuge superstite consegua una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita o, per altro verso, che l'ex coniuge consegua una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
Ne discende che, per la Suprema Corte regolatrice, ormai costante sul punto “In tema di divorzio, premesso che sia il coniuge superstite che il coniuge divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità, l'articolo 9, comma 3, della legge 898/1970 deve essere interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata del matrimonio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.
Pertanto, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 282 del 10/01/2001, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006, conf. Cass. n.
10669/2007 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012),
Ne deriva che non deve considerarsi il semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di durata dei due rapporti, ma anche ulteriori e diversi elementi di giudizio, tra cui le condizioni economiche delle parti, l'entità dell'assegno divorzile già goduto, etc.
4 Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che il rapporto matrimoniale della ricorrente è durato quasi 17 anni (dal a 9.10.1984 al 9.7.2001) mentre quello della convenuta è durato 20 anni e
8 mesi (27/06/02- 21/02/23).
In ordine al parametro della durata del matrimonio è bene osservare che “In materia di pensione di reversibilità, laddove vi siano più coniugi superstiti, le quote devono essere ripartite tenendo conto della durata del rapporto, non rilevando la separazione dei coniugi, bensì la presenza di una pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Corte appello Milano sez. V, 03/09/2024, n.2352).
Per quanto sopra detto, in ordine alla rilevanza di altri fattori va poi tenuto conto – sia pur in modo non vincolante - della misura dell' assegno di divorzio, goduto alla data del decesso.
La sentenza di divorzio Signorino -La prevedeva un assegno pari ad euro 450,00 al Per_1 mese (previsto sia a titolo di assegno divorzile che come mantenimento per il figlio maggiorenne).
Assume la ricorrente che anche dopo il raggiungimento della autonomia economica da parte del figlio, l'ex coniuge aveva continuato a versare integralmente la predetta somma.
In effetti, dalla certificazione Unilav prodotta dalla ricorrente, risulta che il figlio della coppia, dal 2020, aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato.
Da ciò si deve presumere che che anche dopo tale data aveva continuato a versare CP_3 euro 450,00, lo abbia fatto per non privare la ex moglie delle somme fino a quelle ora percepite e garantirle una certa entrata reddituale.
A nulla rileva che tale implicito accordo non abbia avuto riconoscimento in un titolo giudiziale.
La giurisprudenza ritiene valida ed efficace la pattuizione intervenuta tra i coniugi successivamente alla sentenza di divorzio, trovando essa fondamento nell'art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una lesione di diritti indisponibili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione (o di divorzio), ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. 24621/2015). Allo stesso modo, si è ritenuto che in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della
5 modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. 5065/2021). Queste decisioni sono chiaramente nel senso che non sia necessaria una declaratoria di efficacia da parte del giudice ( Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, (ud. 14/12/2023, dep. 19/12/2023), n.35508). Più in particolare la S. C. ha chiarito che gli eventuali accordi tra coniugi trovano sì legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322
c.c., tuttavia, sono validi ed efficaci nei limiti in cui non interferiscano con quello già omologato o con quanto disposto in sede di divorzio, ma ne specifichino soltanto il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10291; in termini, v. anche Cass. civ., 24 febbraio 2021, n. 5065).
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dedotto di versare in uno stato di indigenza che però non può ritenersi provato.
Innanzitutto, va rilevata la tardività dei documenti prodotti dalla ricorrente con la memoria istruttoria ex art 473 bis.17 n 3.
Quanto alla prova per testi formulata dalla ricorrente con il figlio è da evidenziare che la stessa non è stata ammessa perché del tutto generica e valutativa.
Tuttavia, pur non essendo provato lo stato di indigenza della ricorrente, la diversa situazione economica delle parti può evincersi dal fatto che in sede di separazione nulla è stato riconosciuto in favore della resistente (che lavora come insegnante ed è autonoma) mentre per la ricorrente è stato previsto un assegno divorzile.
Va poi tenuto conto che non è pacifico che la pensione di ammonta a 1.914,52. CP_3
Non è contestato che il 40% di detto importo spetti alle due figlie della coppia Parte_3
rimanendo a per la quota di sua spettanza, euro 1.148,71.
[...] CP_1
Ne discende che – valutate la condizioni patrimoniali e reddituali in comparazione, la durata dei rapporti, la misura dell'assegno divorzile, e di tutto quanto sopra indicato – ex art 9 della legge citata, appare congruo determinare a favore della ricorrente la quota di pensione di reversibilità nella misura del 40% della pensione attualmente destinata dall' alla convenuta, che, come CP_2 detto, per la sua quota, è pari a euro 1.148,71.
Va precisato che la ricorrente ha anche diritto agli arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge .
6 Come chiarito dalla giurisprudenza: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio
2007 n. 2092, Tribunale Milano sez. IX, 20/03/2013).
In considerazione della particolare natura delle controversia, e della misura dell'assegno quale determinata va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni altra domanda , eccezione e difesa;
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, nella sua qualità di ex coniuge, a decorrere dal 1.3.2023, una quota pari al 40% del trattamento pensionistico di reversibilità erogato a seguito del decesso di , dovendo rimanere la Persona_3 restante quota del 60% attribuita a CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento il 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA EN RC LV
(atto firmato digitalmente)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC LV - Presidente
ZA EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3191/2023 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] il [...] (Avv. GIARRATANA DIEGO) Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. LO FASO MARIA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
cod. fisc. Controparte_2
con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore (Avv. Viviana Carlisi)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione di reversibilità a coniuge divorziato 1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 11.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, depositato in data 28/12/2023, citava in giudizio Parte_1
e l' e, dopo aver premesso che, in data 21.2.2023, era deceduto Controparte_1 CP_2 [...]
, coniuge divorziato, e tenuto in vita a corrisponderle, per effetto sella sentenza di Per_1 cessazione degli effetti civili di matrimonio emessa dal Tribunale di Agrigento n. 473/2001, un assegno divorzile, chiedeva al Tribunale l'attribuzione, a decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'ex marito, di una quota della pensione di reversibilità attribuita a secondo coniuge del de cuius, per effetto di matrimonio contratto con la stessa Controparte_1 in data 27/06/02.
Assumeva che l'assegno previsto in sede di divorzio era pari a euro 450,00 (stabilito sia a titolo di assegno divorzile che per il mantenimento del figlio della coppia;
che Persona_2 aveva continuato a versare integralmente tale somma anche dopo che il figlio era CP_3 diventato economicamente indipendente e ciò in considerazione della precaria condizione economica della ricorrente: la stessa non aveva mai lavorato per potersi dedicare alle cure del figlio ed ora, all'età di 58 anni si trova nella impossibilità di immettersi nel mondo del lavoro;
che diversa era la situazione economica di che era invece autonoma, tant'è che in sede CP_1 di separazione consensuale tra i coniugi per la stessa non era stato Parte_2 previsto alcun mantenimento.
Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dei documenti comprovanti i requisiti legittimanti la richiesta ex art. 9 c.
2-3 l.
898/70 ex art. 473 bis 12 lett. f e per mancata allegazione dell'atto notorio indicante tutti gli aventi diritto alla pensione;
nel merito, deduceva che dal matrimonio erano nate due figli minori;
che l'assegno divorzile non era pari ad euro 450 al mese, poiché tale importo era previsto anche per il figlio della ricorrente e chiedeva pertanto che la quantificazione tenesse conto di detti parametri.
Si costituiva anche l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti CP_2 perché la stessa necessitava di una preventiva decisione da parte dell'autorità giudiziaria in merito alle quote da attribuire all'ex coniuge.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 11.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto rilevarsi che la mancata allegazione dell'atto notorio previsto dal cu citato articolo 9 non comporta l'inammissibilità del ricorso.
Il predetto articolo prevede “Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci”.
La norma non prevede alcuna sanzione nel caso di mancata indicazione degli aventi diritto, salvo affermare che una eventuale sentenza di accoglimento non pregiudica, come è naturale, i loro interessi.
Ciò debitamente premesso, la questione della spettanza, al coniuge divorziato superstite, di una quota della pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge che sia deceduto dopo essere passato a nuove nozze, è stata disciplinata dall'art. 13, 3° comma, della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, a mente del quale < coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione o degli altri assegni a questi spettante è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5>>.
Nel caso di specie, è provato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una quota della pensione di reversibilità , ai sensi della previsione legislativa indicata, posto che , al decesso del de cuius , era titolare di assegno divorzile, e non passata a nuove nozze (v. certificazione dello stato libero prodotta tempestivamente con la memoria ex art. 473 bis 17 c. 1).
In giurisprudenza si è ormai chiarito, in relazione al tenore testuale della citata norma che sembrerebbe fare riferimento esclusivamente alla durata del rapporto quale criterio di determinazione della quota spettante al coniuge divorziato, che detta determinazione va fatta tenendo conto anche degli altri dati di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile ed afferenti alla natura assistenziale dello stesso, di cui la pensione di reversibilità costituisce la prosecuzione. 3 La Corte Costituzionale (sentenza n. °419/1999), chiamata ad accertare se l'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, interpretato nel senso di attribuire esclusivo rilievo alla durata del matrimonio si ponesse in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale alla base del sistema pensionistico (artt. 3 e 38 Cost.) ha ritenuto che una interpretazione che imponesse al giudice di utilizzare solo il criterio matematico ed automatico della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza utilizzare alcun altro criterio o correttivo in considerazione delle situazioni di bisogno delle persone che concorrono nella ripartizione della pensione, violerebbe i princìpi di razionalità e di solidarietà sociale (artt. 3 e 38 Cost) consentendo che il coniuge superstite consegua una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita o, per altro verso, che l'ex coniuge consegua una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
Ne discende che, per la Suprema Corte regolatrice, ormai costante sul punto “In tema di divorzio, premesso che sia il coniuge superstite che il coniuge divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità, l'articolo 9, comma 3, della legge 898/1970 deve essere interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata del matrimonio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.
Pertanto, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 282 del 10/01/2001, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006, conf. Cass. n.
10669/2007 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012),
Ne deriva che non deve considerarsi il semplice dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione fra i relativi periodi di durata dei due rapporti, ma anche ulteriori e diversi elementi di giudizio, tra cui le condizioni economiche delle parti, l'entità dell'assegno divorzile già goduto, etc.
4 Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che il rapporto matrimoniale della ricorrente è durato quasi 17 anni (dal a 9.10.1984 al 9.7.2001) mentre quello della convenuta è durato 20 anni e
8 mesi (27/06/02- 21/02/23).
In ordine al parametro della durata del matrimonio è bene osservare che “In materia di pensione di reversibilità, laddove vi siano più coniugi superstiti, le quote devono essere ripartite tenendo conto della durata del rapporto, non rilevando la separazione dei coniugi, bensì la presenza di una pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Corte appello Milano sez. V, 03/09/2024, n.2352).
Per quanto sopra detto, in ordine alla rilevanza di altri fattori va poi tenuto conto – sia pur in modo non vincolante - della misura dell' assegno di divorzio, goduto alla data del decesso.
La sentenza di divorzio Signorino -La prevedeva un assegno pari ad euro 450,00 al Per_1 mese (previsto sia a titolo di assegno divorzile che come mantenimento per il figlio maggiorenne).
Assume la ricorrente che anche dopo il raggiungimento della autonomia economica da parte del figlio, l'ex coniuge aveva continuato a versare integralmente la predetta somma.
In effetti, dalla certificazione Unilav prodotta dalla ricorrente, risulta che il figlio della coppia, dal 2020, aveva iniziato a lavorare con contratto a tempo indeterminato.
Da ciò si deve presumere che che anche dopo tale data aveva continuato a versare CP_3 euro 450,00, lo abbia fatto per non privare la ex moglie delle somme fino a quelle ora percepite e garantirle una certa entrata reddituale.
A nulla rileva che tale implicito accordo non abbia avuto riconoscimento in un titolo giudiziale.
La giurisprudenza ritiene valida ed efficace la pattuizione intervenuta tra i coniugi successivamente alla sentenza di divorzio, trovando essa fondamento nell'art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una lesione di diritti indisponibili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione (o di divorzio), ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. 24621/2015). Allo stesso modo, si è ritenuto che in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della
5 modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. 5065/2021). Queste decisioni sono chiaramente nel senso che non sia necessaria una declaratoria di efficacia da parte del giudice ( Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, (ud. 14/12/2023, dep. 19/12/2023), n.35508). Più in particolare la S. C. ha chiarito che gli eventuali accordi tra coniugi trovano sì legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322
c.c., tuttavia, sono validi ed efficaci nei limiti in cui non interferiscano con quello già omologato o con quanto disposto in sede di divorzio, ma ne specifichino soltanto il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi tutelati (Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10291; in termini, v. anche Cass. civ., 24 febbraio 2021, n. 5065).
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha dedotto di versare in uno stato di indigenza che però non può ritenersi provato.
Innanzitutto, va rilevata la tardività dei documenti prodotti dalla ricorrente con la memoria istruttoria ex art 473 bis.17 n 3.
Quanto alla prova per testi formulata dalla ricorrente con il figlio è da evidenziare che la stessa non è stata ammessa perché del tutto generica e valutativa.
Tuttavia, pur non essendo provato lo stato di indigenza della ricorrente, la diversa situazione economica delle parti può evincersi dal fatto che in sede di separazione nulla è stato riconosciuto in favore della resistente (che lavora come insegnante ed è autonoma) mentre per la ricorrente è stato previsto un assegno divorzile.
Va poi tenuto conto che non è pacifico che la pensione di ammonta a 1.914,52. CP_3
Non è contestato che il 40% di detto importo spetti alle due figlie della coppia Parte_3
rimanendo a per la quota di sua spettanza, euro 1.148,71.
[...] CP_1
Ne discende che – valutate la condizioni patrimoniali e reddituali in comparazione, la durata dei rapporti, la misura dell'assegno divorzile, e di tutto quanto sopra indicato – ex art 9 della legge citata, appare congruo determinare a favore della ricorrente la quota di pensione di reversibilità nella misura del 40% della pensione attualmente destinata dall' alla convenuta, che, come CP_2 detto, per la sua quota, è pari a euro 1.148,71.
Va precisato che la ricorrente ha anche diritto agli arretrati, a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge .
6 Come chiarito dalla giurisprudenza: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio
2007 n. 2092, Tribunale Milano sez. IX, 20/03/2013).
In considerazione della particolare natura delle controversia, e della misura dell'assegno quale determinata va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni altra domanda , eccezione e difesa;
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, nella sua qualità di ex coniuge, a decorrere dal 1.3.2023, una quota pari al 40% del trattamento pensionistico di reversibilità erogato a seguito del decesso di , dovendo rimanere la Persona_3 restante quota del 60% attribuita a CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento il 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA EN RC LV
(atto firmato digitalmente)
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