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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16183 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NA CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19759 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. FLOCCO Parte_1 Parte_2
NA
PARTE ATTRICE
e
, con la mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI
IO
PARTE CONVEUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare – fase di merito
FATTO - Con atto di citazione, i signori e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la , con la mandataria Controparte_1 [...] così concludendo in atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, previa comparizione delle parti, nel merito:- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della creditrice procedente nell'esecuzione, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o improcedibilità dell'esecuzione immobiliare R.G. 487/2021; - accertare e dichiarare l'inidoneità e l'inefficacia del contratto di mutuo posto a fondamento della procedura esecutiva, a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12007/2024 del 03/05/2024; - accertare e dichiarare che alla data del 30 ottobre 2019 il credito residuo vantato dalla verso i coniugi e Controparte_3 Pt_1 Pt_2 ammontava a € 130.000,00, mentre è stato invece precettato per l'ammontare di €
179.658,17, con conseguente inefficacia della pretesa eccedente il detto importo, incidente sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare che per il contenuto della circolare n.272 della Banca d'Italia del 30/07/2008 l'importo intimato non presentava i requisiti per essere classificato a sofferenza con conseguente improcedibilità dell'esecuzione per mancanza dei requisiti di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto per inesistenza di inadempimento dei debitori, la cui richiesta di spostamento delle due prime scadenze è da attribuirsi unicamente a causa di forza maggiore per pandemia di corona virus, non dipendenti dalle propria volontà, ma costituenti evento straordinario e imprevedibile, ragione per la quale non sussistevano le condizioni requisito della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto, in presenza di impossibilità imprevedibile dell'adempimento da parte degli opponenti;
- accertare e dichiarare usuraria la maggiorazione dell'importo di € 49.658,17 sul saldo residuo dovuto di € 130.000,00, come cristallizzato alla data del
31/10/2019 con la lettera di / in atti, con conseguente CP_3 Controparte_3 declaratoria di nullità degli interessi e illegittimità dell'azione esecutiva;
- accertare e dichiarare non dovuti tutti gli interessi addebitati nel corso dell'intero rapporto di mutuo, per rideterminare il reale saldo debito-credito attualizzato ai sensi dell'art. 1815 II comma C.C. rispettivamente alle date del 28/12/2010 e della notifica del precetto su cui l'asserita creditrice ha incardinato l'esecuzione immobiliare qui opposta. Per conseguenza, ed in via subordinata, dichiarare comunque la non debenza degli interessi secondo il disposto dell'art. 1815, II° comma c.c. - accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dei mutuatari per i danni cagionati dalla pandemia di Covid 19 e che i medesimi sono vittime incolpevoli delle situazioni economico-finanziarie oltre che della pandemia che ha condizionato gli anni 2019,2020 e 2021, con conseguente riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. ricorrendo i presupposti di legge. - In ogni caso, accertare l'esatto ammontare del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'asserita creditrice per consentire l'esercizio di ogni opportuna azione di salvaguardia dell'immobile da parte dei ricorrenti;
Con vittoria di spese e compensi del processo da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria:…”.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta la quale ha così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito provvedere: A. in via preliminare, dichiarare inammissibile/ improcedibile l'opposizione svolta in quanto avente ad oggetto eccezioni e motivi già
Pag. 2 di 8 avanzati in diverso giudizio ordinario (Tr. Roma Rg. 26400/2021); B. nel merito, rigettare l'opposizione formulata in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto,
e per l'effetto, rigettare altresì tutte le ulteriori richieste le e ulteriori domande, anche di condanna, formulate da difesa opponente relative anche al pagamento degli onorari e delle competenze di causa, oltre che delle spese documentate;
C. in via istruttoria, rigettare la generica richiesta di C.T.U. in quanto la stessa risulta inammissibile. D. condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc, parte opponente al pagamento di un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, stante l'evidente e manifesta infondatezza dei motivi di cui all'opposizione, non essendo essa affatto sorretta da ragionevoli e giustificate ragioni tecniche di difesa, ed avendo quale unica finalità quella di ostacolare il diritto della scrivente creditrice alla realizzazione coattiva del proprio credito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio”.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ. ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo telematico della procedura esecutiva n. R.G. Es. 487 – 2021.
DIRITTO – Le domande di parte attrice appaiono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
In primo luogo, si osserva che parte attrice ha già proposto opposizione al precetto in forza del quale è stata poi incardinata la procedura esecutiva immobiliare. Orbene in relazione ai fatti costitutivi dedotti a fondamento del presente giudizio di merito, instaurato, a seguito del ricorso in opposizione che sono sostanzialmente i medesimi rispetto a quelli fatti valere con il rimedio dell'opposizione a precetto (che è stato preventivamente definito con sentenza con la quale è stata rigettata l'opposizione), si ritiene che la parte attrice non possa riproporre in questa sede le dette questioni.
In relazione, invece, ai motivi che non appaiono essere stati oggetto di opposizione a precetto, si osserva quanto segue precisandosi che, nella fase di merito dell'opposizione alla esecuzione, la produzione documentale segue il principio della non dispersione della prova per cui i documenti già allegati nella fase sommaria cautelare sono acquisiti e utilizzabili anche in sede di merito senza che si tratti di una nuova prova.
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
Pag. 3 di 8 In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se
è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva, sulla base della documentazione in atti prodotta dalle parti:
✓ che in data 06 giugno 2020 è stato regolarmente dato avviso della cessione dei crediti di originaria titolarità di a nella Controparte_3 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 66 (doc. 2);
✓ che la e per essa, quale mandataria, giusta procura Controparte_1 dell'11/06/2020 a rogito del Notaio di Pordenone (rep. 304820, Persona_1 racc. 36263), la rappresentata dal Dott. Controparte_2 Per_2
in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura del 01/08/2018 a rogito
[...]
Notaio di Milano, rep. n. 138884 e racc. n. 34554, registrato Persona_3
a Milano 2 il 2 Agosto 2018 al n. 42098 serie 1T, ha conferito procura all'attuale difensore;
✓ che la opposta ha prodotto dichiarazione di cessione del credito da parte dell'originaria creditrice (tale dichiarazione e valutabile agli ulteriori elementi univoci che emergono dagli atti di causa);
✓ l'odierna parte attrice in sede di opposizione a precetto non ha contestato il difetto di legittimazione della odierna opposta;
✓ l'odierna parte attrice non ha neppure dedotto l'esistenza di richieste, successive alla cessione del credito, da parte dell'originario creditore alla restituzione delle somme oggetto di mutuo.
Pag. 4 di 8 Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata, poiché sono da ritenersi indizi:
✓ "gravi", in quanto oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni;
✓ "precisi", in quanto sono dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più) verosimile interpretazione;
✓ "concordanti", in quanto non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi (Cassazione 7931/1996).
2) DEDOTTA INESISTENZA DI UN TITOLO ESECUTIVO
In relazione a tale aspetto va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38 e ss. D.Lgs. n.385/1993, oggetto di giudizio, vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Tanto premesso, si osserva che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del
Pag. 5 di 8 mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Sez. UU.,
06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa - documentando l'erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un'obbligazione restitutoria attuale e non condizionata - comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. In ogni caso, si ricorda che: “La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr.
Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo
(pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £
30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione "costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza
Pag. 6 di 8 impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass.
n. 17194 del 2015)” (vds. Cass. Civ. n. 24683/2018).
3) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass. SS.UU. n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte mutuataria abbia ricevuto euro
230.000,00 (da maggiorarsi con gli interessi convenzionale pattuiti) a seguito della concessione del mutuo, mentre non ha dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutti i ratei previsti nel piano di ammortamento e, quindi, di non essere incorsa nella risoluzione del contratto.
4) SPESE DI LITE
Pag. 7 di 8 Esistono giusti motivi, considerata la difficoltà interpretativa del quadro normativo e fattuale di riferimento, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande svolte da parte attrice;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 19/11/2025
Il Giudice
NA CO
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NA CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19759 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. FLOCCO Parte_1 Parte_2
NA
PARTE ATTRICE
e
, con la mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI
IO
PARTE CONVEUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare – fase di merito
FATTO - Con atto di citazione, i signori e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la , con la mandataria Controparte_1 [...] così concludendo in atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, previa comparizione delle parti, nel merito:- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della creditrice procedente nell'esecuzione, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o improcedibilità dell'esecuzione immobiliare R.G. 487/2021; - accertare e dichiarare l'inidoneità e l'inefficacia del contratto di mutuo posto a fondamento della procedura esecutiva, a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12007/2024 del 03/05/2024; - accertare e dichiarare che alla data del 30 ottobre 2019 il credito residuo vantato dalla verso i coniugi e Controparte_3 Pt_1 Pt_2 ammontava a € 130.000,00, mentre è stato invece precettato per l'ammontare di €
179.658,17, con conseguente inefficacia della pretesa eccedente il detto importo, incidente sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- accertare e dichiarare che per il contenuto della circolare n.272 della Banca d'Italia del 30/07/2008 l'importo intimato non presentava i requisiti per essere classificato a sofferenza con conseguente improcedibilità dell'esecuzione per mancanza dei requisiti di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto per inesistenza di inadempimento dei debitori, la cui richiesta di spostamento delle due prime scadenze è da attribuirsi unicamente a causa di forza maggiore per pandemia di corona virus, non dipendenti dalle propria volontà, ma costituenti evento straordinario e imprevedibile, ragione per la quale non sussistevano le condizioni requisito della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto, in presenza di impossibilità imprevedibile dell'adempimento da parte degli opponenti;
- accertare e dichiarare usuraria la maggiorazione dell'importo di € 49.658,17 sul saldo residuo dovuto di € 130.000,00, come cristallizzato alla data del
31/10/2019 con la lettera di / in atti, con conseguente CP_3 Controparte_3 declaratoria di nullità degli interessi e illegittimità dell'azione esecutiva;
- accertare e dichiarare non dovuti tutti gli interessi addebitati nel corso dell'intero rapporto di mutuo, per rideterminare il reale saldo debito-credito attualizzato ai sensi dell'art. 1815 II comma C.C. rispettivamente alle date del 28/12/2010 e della notifica del precetto su cui l'asserita creditrice ha incardinato l'esecuzione immobiliare qui opposta. Per conseguenza, ed in via subordinata, dichiarare comunque la non debenza degli interessi secondo il disposto dell'art. 1815, II° comma c.c. - accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dei mutuatari per i danni cagionati dalla pandemia di Covid 19 e che i medesimi sono vittime incolpevoli delle situazioni economico-finanziarie oltre che della pandemia che ha condizionato gli anni 2019,2020 e 2021, con conseguente riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. ricorrendo i presupposti di legge. - In ogni caso, accertare l'esatto ammontare del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'asserita creditrice per consentire l'esercizio di ogni opportuna azione di salvaguardia dell'immobile da parte dei ricorrenti;
Con vittoria di spese e compensi del processo da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria:…”.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta la quale ha così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito provvedere: A. in via preliminare, dichiarare inammissibile/ improcedibile l'opposizione svolta in quanto avente ad oggetto eccezioni e motivi già
Pag. 2 di 8 avanzati in diverso giudizio ordinario (Tr. Roma Rg. 26400/2021); B. nel merito, rigettare l'opposizione formulata in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto,
e per l'effetto, rigettare altresì tutte le ulteriori richieste le e ulteriori domande, anche di condanna, formulate da difesa opponente relative anche al pagamento degli onorari e delle competenze di causa, oltre che delle spese documentate;
C. in via istruttoria, rigettare la generica richiesta di C.T.U. in quanto la stessa risulta inammissibile. D. condannare, ai sensi dell'art. 96 cpc, parte opponente al pagamento di un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, stante l'evidente e manifesta infondatezza dei motivi di cui all'opposizione, non essendo essa affatto sorretta da ragionevoli e giustificate ragioni tecniche di difesa, ed avendo quale unica finalità quella di ostacolare il diritto della scrivente creditrice alla realizzazione coattiva del proprio credito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio”.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ. ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo telematico della procedura esecutiva n. R.G. Es. 487 – 2021.
DIRITTO – Le domande di parte attrice appaiono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
In primo luogo, si osserva che parte attrice ha già proposto opposizione al precetto in forza del quale è stata poi incardinata la procedura esecutiva immobiliare. Orbene in relazione ai fatti costitutivi dedotti a fondamento del presente giudizio di merito, instaurato, a seguito del ricorso in opposizione che sono sostanzialmente i medesimi rispetto a quelli fatti valere con il rimedio dell'opposizione a precetto (che è stato preventivamente definito con sentenza con la quale è stata rigettata l'opposizione), si ritiene che la parte attrice non possa riproporre in questa sede le dette questioni.
In relazione, invece, ai motivi che non appaiono essere stati oggetto di opposizione a precetto, si osserva quanto segue precisandosi che, nella fase di merito dell'opposizione alla esecuzione, la produzione documentale segue il principio della non dispersione della prova per cui i documenti già allegati nella fase sommaria cautelare sono acquisiti e utilizzabili anche in sede di merito senza che si tratti di una nuova prova.
1) DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
Pag. 3 di 8 In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se
è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva, sulla base della documentazione in atti prodotta dalle parti:
✓ che in data 06 giugno 2020 è stato regolarmente dato avviso della cessione dei crediti di originaria titolarità di a nella Controparte_3 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 66 (doc. 2);
✓ che la e per essa, quale mandataria, giusta procura Controparte_1 dell'11/06/2020 a rogito del Notaio di Pordenone (rep. 304820, Persona_1 racc. 36263), la rappresentata dal Dott. Controparte_2 Per_2
in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura del 01/08/2018 a rogito
[...]
Notaio di Milano, rep. n. 138884 e racc. n. 34554, registrato Persona_3
a Milano 2 il 2 Agosto 2018 al n. 42098 serie 1T, ha conferito procura all'attuale difensore;
✓ che la opposta ha prodotto dichiarazione di cessione del credito da parte dell'originaria creditrice (tale dichiarazione e valutabile agli ulteriori elementi univoci che emergono dagli atti di causa);
✓ l'odierna parte attrice in sede di opposizione a precetto non ha contestato il difetto di legittimazione della odierna opposta;
✓ l'odierna parte attrice non ha neppure dedotto l'esistenza di richieste, successive alla cessione del credito, da parte dell'originario creditore alla restituzione delle somme oggetto di mutuo.
Pag. 4 di 8 Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata, poiché sono da ritenersi indizi:
✓ "gravi", in quanto oggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni;
✓ "precisi", in quanto sono dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa altrettanto (o più) verosimile interpretazione;
✓ "concordanti", in quanto non confliggenti tra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi (Cassazione 7931/1996).
2) DEDOTTA INESISTENZA DI UN TITOLO ESECUTIVO
In relazione a tale aspetto va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38 e ss. D.Lgs. n.385/1993, oggetto di giudizio, vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Tanto premesso, si osserva che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del
Pag. 5 di 8 mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Sez. UU.,
06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa - documentando l'erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un'obbligazione restitutoria attuale e non condizionata - comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. In ogni caso, si ricorda che: “La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr.
Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo
(pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto correttamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £
30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione "costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza
Pag. 6 di 8 impugnata pagg. 4 e 5)…. Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass.
n. 17194 del 2015)” (vds. Cass. Civ. n. 24683/2018).
3) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass. SS.UU. n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte mutuataria abbia ricevuto euro
230.000,00 (da maggiorarsi con gli interessi convenzionale pattuiti) a seguito della concessione del mutuo, mentre non ha dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutti i ratei previsti nel piano di ammortamento e, quindi, di non essere incorsa nella risoluzione del contratto.
4) SPESE DI LITE
Pag. 7 di 8 Esistono giusti motivi, considerata la difficoltà interpretativa del quadro normativo e fattuale di riferimento, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande svolte da parte attrice;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 19/11/2025
Il Giudice
NA CO
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