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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3165 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] Parte_1
l'08/08/1974, C.F.: , C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MANNINO SILVANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/09/2024 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA
NA (ME) il 28/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte 1;
- che dall'unione era nato, in data 01/05/2011, il figlio;
Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto. 2) La casa coniugale, sita in Rometta (Me), Via Scalone n.30, viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore. 3) Il figlio minore viene affidato condivisamente ai Per_1
genitori con collocazione privilegiata presso la madre. In considerazione del fatto che il ragazzo, ormai tredicenne, frequenta la scuola a Messina, ove il padre vive, questi potrà vedere il figlio tutti i giorni e continuare ad accompagnarlo sia a scuola che nelle sue attività quotidiane sportive e di svago. 4) Il sig. attualmente disoccupato, si impegna a contribuire CP_1
al mantenimento de figlio minore mediante corresponsione alla sig.ra
, anch'essa in atto disoccupata, di un assegno di mantenimento di Pt_1
euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo accredito sulla carta
Postepay Evolution ad essa intestata (IBAN
[...]). 5) I coniugi dichiarano di rinunciare
2 reciprocamente al mantenimento essendo ciascuno privo di redditi propri ed in cerca di occupazione. 6) I coniugi dichiarano che, alla data di sottoscrizione del ricorso, hanno concordemente definito ogni altra questione non menzionata nel presente atto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
Con sentenza n. 203/2025 pubbl. il 06/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta “alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo con l'integrazione relativa alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza
3 n. 203/2025 pubbl. il 06/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di VILLAFRANCA NA (ME) il 28/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte 1, tra
[...]
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate
[...]
dalle parti nel ricorso congiunto così come integrato dalle note di trattazione del 18 novembre 2025 e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA
NA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e
4 dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3165 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] Parte_1
l'08/08/1974, C.F.: , C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MANNINO SILVANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/09/2024 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA
NA (ME) il 28/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte 1;
- che dall'unione era nato, in data 01/05/2011, il figlio;
Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto. 2) La casa coniugale, sita in Rometta (Me), Via Scalone n.30, viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore. 3) Il figlio minore viene affidato condivisamente ai Per_1
genitori con collocazione privilegiata presso la madre. In considerazione del fatto che il ragazzo, ormai tredicenne, frequenta la scuola a Messina, ove il padre vive, questi potrà vedere il figlio tutti i giorni e continuare ad accompagnarlo sia a scuola che nelle sue attività quotidiane sportive e di svago. 4) Il sig. attualmente disoccupato, si impegna a contribuire CP_1
al mantenimento de figlio minore mediante corresponsione alla sig.ra
, anch'essa in atto disoccupata, di un assegno di mantenimento di Pt_1
euro 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo accredito sulla carta
Postepay Evolution ad essa intestata (IBAN
[...]). 5) I coniugi dichiarano di rinunciare
2 reciprocamente al mantenimento essendo ciascuno privo di redditi propri ed in cerca di occupazione. 6) I coniugi dichiarano che, alla data di sottoscrizione del ricorso, hanno concordemente definito ogni altra questione non menzionata nel presente atto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
Con sentenza n. 203/2025 pubbl. il 06/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta “alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo con l'integrazione relativa alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza
3 n. 203/2025 pubbl. il 06/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di VILLAFRANCA NA (ME) il 28/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 11, parte 1, tra
[...]
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate
[...]
dalle parti nel ricorso congiunto così come integrato dalle note di trattazione del 18 novembre 2025 e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA
NA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e
4 dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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