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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione nella persona del dott. Gaetano Savona;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4763 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv. Massimo Ledda, Valentina Manca e Danilo Floris, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
attrice
, C.F. , rappresentato, giusta procura alle liti in Parte_2 C.F._2 atti, e difeso dall'avv. Agostino Cugusi, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
convenuto
e contro
, , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Carmen Deiana, presso il cui studio ha eletto domicilio;
convenuta tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : “a) revocare, accertare e dichiarare inefficace, nei Parte_1 confronti dell'attrice , il contratto di mantenimento stipulato per atto pubblico in Parte_1 data 26 luglio 2019, rep. n. 2963, racc. n. 2011 a rogito del dott. , trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari in data 7 agosto 2019, al numero di registro generale 24275 ed al numero di registro particolare 18331, avente ad oggetto il trasferimento della quota ideale pro indiviso pari a 1/2 della nuda proprietà, con riserva del diritto di abitazione per i fabbricati e di usufrutto per i terreni, delle seguenti unità immobiliari in Comune di Sestu, (1) censita nel Catasto Fabbricati, al foglio 20, particella 424, subalterno 1, località Bia Ussana sn piano S1-T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 superficie catastale totale mq. 144 (centoquarantaquattro), superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 135 (centotrentacinque), rendita euro 340,86;
(2) censita nel Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 424, subalterno 2, località Bia Ussana sn piano S1-T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 superficie catastale totale mq. 131 (centotrentuno), rendita euro 340,86; (3) tratto di terreno in località “Palionni” ricadente in zona omogenea E
(agricola), sottozona E1, costituente unico corpo della superficie catastale complessiva di mq. 9.551
(novemilacinquecentocinquantuno), confinante, nell'insieme, con strada, con proprietà e con Pt_3 proprietà – Matta o aventi causa, distinto nel Catasto Terreni al foglio 20, particelle: Per_2
- 164, seminativo, classe 2, di are 8 e centiare 75, R.D. euro3,62, R.A. euro 1,58;
- 165, vigneto, classe 2, di are 9 e centiare 80, R.D. euro 7,84, R.A. euro 4,56;
- 414, vigneto, classe 2, di are 8, centiare 13, R.D. euro 6,51, R.A. euro 3,78;
- 416, vigneto, classe 2, di are 43 e centiare 28, R.D. euro 34,65, R.A. euro 20,12;
- 418, vigneto, classe 2, di are 7, centiare 55, R.D. euro 6,04, R.A. euro 3,51;
- 420, vigneto, classe 2, di are 1 e centiare 35, R.D. euro 1,08, R.A. euro 0,63;
- 421, vigneto, classe 2, di are 6, centiare 85, R.D. euro 5,48, R.A. euro 3,18;
- 423, vigneto, classe 2, di centiare 75, R.D. euro 0,60, R.A. euro 0,35;
- 456, seminativo, classe 2, di are 9 e centiare 5, R.D. euro 3,74, R.A. euro 1,64, ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari od al diverso funzionario e/o ad ogni altro organo competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sugli atti e/o alla trascrizione della sentenza stessa, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo;
b) condannare, inoltre ed in via generica, il convenuto al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza dei fatti illeciti da lei ascritti Parte_1 alla predetta convenuta in espositiva rinviando a separato giudizio la liquidazione dei danni stessi, od, in subordine e qualora non fosse ritenuta possibile tale condanna generica, condannare
al risarcimento dei predetti danni, come indicati e determinati dall'odierno attore Controparte_1 in atti, e, pertanto, condannare il predetto convenuto al pagamento, in favore dell'attore Parte_1
dell'equivalente complessiva somma di euro 32.475,32 o di quell'altra somma maggiore che,
[...] eventualmente anche a seguito di una diversa specificazione o quantificazione dei danni reclamati, verrà ritenuta dovuta a titolo di risarcimento dei danni e/o per qualsivoglia altro titolo dovesse ritenersi in conseguenza dei fatti per cui è causa oltre, in tutte le ipotesi, rivalutazione, ed oltre, sempre in tutte le ipotesi, interessi al tasso di legge oppure ed in subordine maggior danno da ritardato adempimento sempre determinato in somma pari agli interessi, calcolati al tasso legale, sulle somme rivalutate anno per anno, computando tanto la rivalutazione quanto gli interessi od, in subordine, il maggior danno dalla data del verificarsi dei danni sino al saldo;
c) con vittoria di spese ed onorari del giudizio”; nell'interesse di “A.- Respingere l'avversa domanda. B.- Con vittoria di Parte_2 spese, competenze ed accessori di legge”; nell'interesse di : “A) Respingere l'avversa domanda per la sua infondatezza Controparte_1 in fatto ed in diritto. B) Dichiarare comunque insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 del cod civ. C) Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
A) Con atto del 23.7.2024, ha citato in giudizio ed Parte_1 Parte_2 CP_1
per formulare le domande sopra già riportate ed esporre quanto segue.
[...]
Nel 2011, l'odierna attrice ha acquistato da un appartamento in Parte_2
Maracalagonis, facente parte di una più ampia palazzina, interamente realizzata dal convenuto.
Nel 2015, la proprietaria dell'appartamento sottostante ha lamentato la sussistenza di infiltrazioni derivanti dall'appartamento di proprietà sicché, quest'ultima, è stata chiamata a Pt_1 sostenere gli oneri per le riparazioni per circa 32.000,00 euro, in ragione dei quali ha dovuto anche chiedere un finanziamento garantito mediante la cessione di un quinto dello stipendio.
In ragione di dette circostanze, anche a seguito di plurimi accertamenti tecnici, individuando la responsabilità delle infiltrazioni in difetti costruttivi riconducibili a l'odierna Parte_2 attrice ha promosso giudizio nei confronti di quest'ultimo al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Instaurato all'appena detto contenzioso nel 2016, ha appreso che il 26.7.2019 Parte_1 con la figlia ha stipulato un contratto di mantenimento, atto Parte_2 Controparte_1 pubblico rogito rep. n. 2963, racc. n. 2011, trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
Registri Immobiliari di Cagliari in data 7.9.2019, al numero di registro generale 24275 ed al numero di registro particolare 18331, cedendole i beni immobili sopra già indicati, riservandosi tuttavia il diritto di abitazione sugli appartamenti ad uso civile abitazione e il diritto d'usufrutto sull'appezzamento di terreno vita natural durante.
Ciò posto, l'attrice ha evidenziato che: a) la cessione dei predetti beni ha reso sostanzialmente incapiente il debitore, rendendo impossibile o quanto meno molto più difficoltosa la soddisfazione coattiva del suo credito;
b) l'avente causa, , era a conoscenza sia dell'esistenza del Controparte_1 credito di nei confronti del padre, che il pregiudizio che arrecava alle sue ragioni Parte_1 creditorie. Per quanto sopra, ha concluso per la revocatoria del contratto di Parte_1 mantenimento e la condanna di al risarcimento del danno nei suoi confronti. Controparte_1
B) Con memoria depositata il 3.1.2025, si è costituito nel presente giudizio, Parte_2 ha formulato le conclusioni sopra già riportate e ha esposto quanto segue.
In primo luogo, il convenuto ha contestato la propria responsabilità circa le infiltrazioni nell'appartamento sottostante la proprietà dell'attrice, sicché ha contestato la sussistenza di una sua obbligazione risarcitoria.
In secondo luogo, ha rappresentato di essere proprietario di ulteriori beni e Parte_2 diritti rispetto a quelli ceduti, sicché il contratto di mantenimento non avrebbe arrecato pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie di . Parte_1
C) Con memoria depositata il 13.11.2024, si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, formulando le domande sopra già riportate e esponendo quanto segue.
In primo luogo, la convenuta ha contestato di essere stata a conoscenza, al momento della stipula del contratto di mantenimento, dei giudizi in corso fra il padre e . Parte_1
In secondo luogo, ha rappresentato che il contratto di mantenimento trova la sua motivazione nell'esigenza di badare al genitore, caduto in stato di prostrazione dopo la perdita della compagna di vita.
Infine, ha allegato di aver contribuito sia alla costruzione della casa coniugale del padre che alla coltivazione dei terreni dello stesso.
D) La causa è stata istruita con il deposito di memorie istruttorie, produzioni documentali e, infine, richieste di ammissione di prova costituenda, respinta in quanto ritenuta su circostanze superflue o irrilevanti ai fini della decisione.
Infine, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.
E) La domanda revocatoria è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
E.1) Deve in primo luogo dirsi che, ai fini della proposizione della domanda revocatoria, il credito di è sufficientemente provato. Parte_1
Al riguardo, infatti, si osserva che non è necessario che il credito sia consacrato in un titolo giurisdizionale o sia riconosciuto dal debitore, essendo sufficiente che lo stesso sia adeguatamente rappresentato nell'an e nel quantum.
Nel caso di specie, ha ampiamente illustrato l'origine del credito e ha fornito Parte_1 prova circa la sussistenza della responsabilità di , avendo prodotto l'esito di plurimi Parte_2 accertamenti tecnici che paiono ricondurre la responsabilità delle infiltrazioni di cui sopra a difetti costruttivi originari della palazzina realizzata (e poi ceduta) dal convenuto. Sicché, ai fini della domanda revocatoria, non è rilevante che ancora non sussista un titolo giudiziale che dichiari con certezza la sussistenza del credito dell'attrice verso il convenuto.
E.2) In secondo luogo, si rileva che il contratto di mantenimento ha effettivamente depauperato il patrimonio del debitore, sostituendo beni immobili, possibile oggetto di esecuzione forzata, con il diritto al mantenimento e il diritto di abitazione, forzosamente non aggredibile, e con altro diritto reale (l'usufrutto), per sua natura di scarsa appetibilità sul mercato.
Del resto, le allegazioni circa la necessità di procedere alla stipula del contratto di mantenimento, cioè lo stato di prostrazione di , è rimasta una mera allegazione non Parte_2 dimostrata e, comunque, non spiega realmente per quale motivo la figlia non si sia limitata ad accudire il padre senza ritenere invece necessario chiedere una retribuzione per l'adempimento dei suoi doveri filiali.
E3) Deve infine ritenersi la piena consapevolezza di , al momento della Controparte_1 stipula del contratto di mantenimento, sia della sussistenza del contenzioso fra il padre e Parte_1 che del pregiudizio che tale contratto arrecava alle ragioni creditorie dell'attrice.
[...]
Ciò si ricava da due elementi convergenti.
In primo luogo, il rapporto parentale particolarmente stretto (padre-figlia), evidentemente sussistente anche per quanto dichiarato dalla convenuta, che ha rappresentato di volersi prendere cura del genitore ed è, pertanto, allo stesso legata.
In secondo luogo, dalla circostanza che risulta risiedere al medesimo Controparte_1 indirizzo del padre, avendo (secondo quanto dichiarato dalla stessa) contribuito alla realizzazione della casa coniugale e alla coltivazione dei terreni del convenuto.
Appare quindi implausibile che la stessa non fosse a conoscenza della circostanza che il padre non l'avesse informata delle sue controversie giudiziarie.
La domanda revocatoria deve quindi essere accolta.
F) La domanda risarcitoria proposta da nei confronti di è Parte_1 Controparte_1 invece infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è generica, in quanto l'attrice non ha rappresentato né quali sarebbero le condotte illecite (ulteriori alla stipula del contratto di mantenimento) da cui le sarebbe derivato un danno, né, soprattutto, quale danno le sarebbe derivato dalle predette condotte, ulteriore rispetto alla maggiore difficolta di soddisfazione del suo credito. Posto che, ove il danno sia solo quest'ultimo, cioè la compromissione della garanzia patrimoniale generica di , la lesione viene sanata Parte_2 dall'accoglimento della domanda revocatoria e dalla condanna alle spese del giudizio dei convenuti, non residua spazio per il riconoscimento di un ulteriore danno risarcibile. G) Le spese seguono la soccombenza, pertanto e devono essere CP_1 Parte_2 condannati a rifondere delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia (determinato sulla base del credito allegato) e della sua complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Revoca nei confronti di il contratto di mantenimento fra Parte_1 Parte_2 ed , atto pubblico rogito rep. n. 2963, racc. n. 2011, trascritto presso Controparte_1 Persona_1 la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari in data 7.9.2019, al numero di registro generale
24275 ed al numero di registro particolare 18331, avente ad oggetto il trasferimento della quota ideale pro indiviso pari a 1/2 della nuda proprietà, con riserva del diritto di abitazione per i fabbricati e di usufrutto per i terreni, delle seguenti unità immobiliari in Comune di Sestu, (1) censita nel Catasto
Fabbricati, al foglio 20, particella 424, subalterno 1, località Bia Ussana sn piano S1-T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 superficie catastale totale mq. 144 (centoquarantaquattro), superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 135 (centotrentacinque), rendita euro 340,86; (2) censita nel Catasto
Fabbricati al foglio 20, particella 424, subalterno 2, località Bia Ussana sn piano S1-T, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 superficie catastale totale mq. 131 (centotrentuno), rendita euro 340,86; (3) tratto di terreno in località “Palionni” ricadente in zona omogenea E (agricola), sottozona E1, costituente unico corpo della superficie catastale complessiva di mq. 9.551 (novemilacinquecentocinquantuno), confinante, nell'insieme, con strada, con proprietà e con proprietà – Matta o aventi Pt_3 Per_2 causa, distinto nel Catasto Terreni al foglio 20, particelle:
- 164, seminativo, classe 2, di are 8 e centiare 75, R.D. euro3,62, R.A. euro 1,58;
- 165, vigneto, classe 2, di are 9 e centiare 80, R.D. euro 7,84, R.A. euro 4,56;
- 414, vigneto, classe 2, di are 8, centiare 13, R.D. euro 6,51, R.A. euro 3,78;
- 416, vigneto, classe 2, di are 43 e centiare 28, R.D. euro 34,65, R.A. euro 20,12;
- 418, vigneto, classe 2, di are 7, centiare 55, R.D. euro 6,04, R.A. euro 3,51;
- 420, vigneto, classe 2, di are 1 e centiare 35, R.D. euro 1,08, R.A. euro 0,63;
- 421, vigneto, classe 2, di are 6, centiare 85, R.D. euro 5,48, R.A. euro 3,18;
- 423, vigneto, classe 2, di centiare 75, R.D. euro 0,60, R.A. euro 0,35;
- 456, seminativo, classe 2, di are 9 e centiare 5, R.D. euro 3,74, R.A. euro 1,64; ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Condanna ed in solido a rifondere delle Parte_2 Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in 6.000,00 euro, oltre spese generali del 15%, accessori di legge e contributo unificato.
Cagliari, 29 dicembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona