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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1289/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18466/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I201785 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I201760 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi (RGR n.ri 1302/2024 e 1440/2024), poi riuniti, la società Resistente_2 S.R.L. e la sig.ra Resistente_1, avevano impugnato:
- l' avviso di accertamento n. TF503I201760/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 22 agosto 2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva determinato in capo alla società ME.SU
Service srl maggiori IRES per € 51.773, IRAP per € 11.111 ed IVA per € 47.422, oltre sanzioni per € 33.080,13
e applicazione di interessi come da legge.
- l'avviso di accertamento n. TF501I201785/2023, notificato in data 23.08.2023, con il quale , venivano imputati maggiori redditi di capitale consistenti negli utili netti accertati in capo alla predetta società con atto n. TF503I201760/2023, in qualità di socia al 99% della stessa società e quindi un maggior reddito di € 124.069,40 e conseguenti maggiori IRPEF per Euro 51.520,00, ADDIZIONALE REG e COM. per Euro
2.518,00 per Euro 992,00 ed irrogate le relative sanzioni per € 49.960,00 con l'applicazione del cumulo materiale.
La società Resistente_2 S.R.L. e la sig.ra Resistente_1 avevano eccepito:
1. la nullità dell'avviso di accertamento per omessa sottoscrizione da parte del Direttore Provinciale, essendo stato firmato da un funzionario delegato, Nominativo_1, che non risulterebbe avere i necessari poteri dirigenziali.
2. Il difetto di motivazione dell'atto essendo stato fatto rinvio per relationem al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, senza che lo stesso fosse stato allegato non consentendo una piena comprensione delle ragioni che avevano portato all'accertamento e quindi un'adeguata difesa.
3. La eccessiva durata della verifica fiscale che aveva travalicato il termine previsto di 30 giorni lavorativi senza che fosse stata giustificata da particolari complessità.
4. La congruità, per l'anno in questione, rispetto agli Studi di Settore e quindi la violazione dell'Art.
10 del D.L.201/2011 e l'ingiustificata adozione di accertamento analitico-induttivo da parte dell'Ufficio non essendovi inoltre ulteriori elementi tali da poter considerare la contabilità inattendibile. Avevano quindi chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
La Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate aveva rilevato:
1. l'atto era stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato di terza area, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Non era richiesta la qualifica dirigenziale per sottoscrivere tali atti e l'onere di depositare la delega di firma sussisteva solo in sede contenziosa, qualora il contribuente lo avesse contestato.
2. la motivazione dell'avviso di accertamento era sufficiente, in quanto la copia del PVC era stato notificato alla società contribuente in data 8 ottobre 2018, e il rinvio ad esso era sufficiente per spiegare le ragioni dell'accertamento e mettere il contribuente nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di difendersi adeguatamente.
3. la violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente non determinava la nullità dell'atto in quanto la normativa non prevedeva alcuna sanzione per tale violazione come anche confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
4. la congruità rispetto agli studi di settore non precludeva la possibilità di effettuare un accertamento analitico-induttivo, qualora vi fossero elementi che facevano ritenere inattendibili i ricavi dichiarati. In questo caso, l'Ufficio aveva ritenuto che la sottofatturazione delle revisioni automobilistiche fosse sintomatica di una evasione fiscale.
I primi giudici avevano ritenuto fondato il ricorso.
Contro la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si sono riportate agli scritti difensivi.
La Corte si è ritirata per deliberare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.
I giudici di primo grado in sostanza hanno ritenuto non sussistenti i motivi gravi, precisi e concordanti ai fini della ripresa a tassazione.
Secondo la commissione, il campione dei clienti intervistati era di numero irrisorio rispetto a tutte le revisioni operate e da solo non sufficiente a dimostrare la sottofatturazione, non configurandosi, pertanto, i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla normativa ai fini della rettifica. a parere dell'appellante tale assunto denoterebbe una lettura parziale degli elementi di prova forniti dall'Ufficio.
l'appellante ha evidenziato che le operazioni di verifica operate dalla GdF avevano riguardato un ampio lasso temporale ( dal 2013 al 2018) e per tale periodo era stata rilevata una condotta antieconomica della società, corroborata da un controllo incrociato sugli importi indicati in fattura, tutti al di sotto del valore imposto con Decreto Ministeriale ai prezzi delle relative revisioni.
Inoltre, l'indicazione in ricevuta di un importo inferiore rispetto a quanto incassato era stato confermato dai clienti intervistati che avevano tutti confermato il comportamento della società.
Dalla lettura del PVC era facilmente riscontrabile che la condotta della società era reiterata nel corso degli anni d'imposta, vi era stato una sottofatturazione, confermata dalle tariffe irrisorie applicate su tutte le fatture, dalle interviste operate ai singoli clienti e dalla gestione antieconomica effettuata nel corso dei singoli anni d'imposta.
Tutto ciò, riportato in modo dettagliato nel PVC confermava la sussistenza degli elementi gravi, precisi e concordanti che avevano legittimato la ripresa in esame.
l'Ufficio quindi legittimamente aveva proceduto all'accertamento analitico induttivo di cui al primo periodo dell'art 39, comma 1 lett. d), DPR 600/73 in quanto si era di fronte ad una società con una contabilità formalmente regolare e con ricavi coerenti con gli studi di settore ma l'utile dalla stessa dichiarato era del tutto incompatibile col numero delle revisioni ufficiali registrate nel 2017 presso la Motorizzazione civile:
l'avvenuta esecuzione di 10.205 revisioni per un volume d'affari dichiarato pari ad euro 229.555,00 , portava ad accertare un prezzo in media di euro 22,49 per ciascuna revisione ( incoerenza evidenziata dallo studio di settore presentato dalla parte- v.all. studio di settore) nettamente inferiore a quello previsto dalla tariffa ministeriale , che seppur “ non più imposto, nel senso che si può derogare ad esso, ma indubbiamente costituisce un congruo parametro di riferimento”- v. già citata - Sent. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania
n.3306/2023).
Il numero delle revisioni effettuate , se rapportato al volume d'affari dichiarato, decretava l'applicazione da parte della società di un prezzo irrisorio, per ciascuna revisione effettuata, contrario ai crismi più elementari dell'imprenditoria .
Il tutto senza tralasciare di considerare i costi inevitabilmente connessi al tipo di attività esercitata (si pensi,
a solo titolo esemplificativo, ai costi sostenuti per il mantenimento dei locali in cui si svolge un tale tipo di attività; costi vivi legati alle utenze: corrente elettrica, acqua, telefono, internet;
le attrezzature speciali che hanno dei costi ragguardevoli).
Dunque, la modestia dell'utile dichiarato, le sottofatturazioni riferite dai clienti interpellati dai militari della
Guardia di Finanza e le predette tariffe che comunque costituiscono nel settore un congruo parametro di riferimento, hanno evidenziato quell'antieconomicità della condotta imprenditoriale , (con consequenziale occultamento di ricavi) - come chiaramente addotta dall'ente impositore nella motivazione dell'atto impositivo
- che , di per sé, è ritenuta indice di inattendibilità dei bilanci e di evasione fiscale, dando vita ad una presunzione che da sola è grave, precisa e concordante.
orbene effettivamente la Commissione di primo grado, richiamando “ il principio della ragione più liquida”, ha esaminato in via preliminare la questione attinente al merito della determinazione dei maggiori redditi in capo alla società, ritenendola principale ed essenziale rispetto agli altri motivi di ricorso. La società Società_2 Srl è attiva nel settore delle revisioni automobilistiche da molti anni. In particolare nel 2017 ha effettuato in favore dei propri clienti n. 10.205 revisioni auto, tutte regolarmente dichiarate, come emerge anche dagli atti di indagine della GdF e come ammesso dall'Ufficio (sul punto, anche le risultanze del PVC sono ineccepibili (cfr. pag 9 pvc: “Dal controllo eseguito, non sono emerse irregolarità”; pag. 10 pvc: “ il controllo effettuato da un punto di vista formale non ha evidenziato irregolarità …”; pag. 12 pvc: “dal controllo eseguito non sono emerse irregolarità …”).
La società, nel periodo di imposta oggetto di accertamento, ha prodotto regolarmente utili (come negli anni precedenti e successivi).
nel periodo oggetto di accertamento, la società ha conseguito un reddito fiscale su cui ha regolarmente corrisposto le imposte dovute;
ha pagato il personale, ha deliberato e corrisposto un compenso congruo per l'amministratore/socio.
Per l'anno oggetto di accertamento, la società ha ottenuto un risultato di congruità e normalità rispetto allo studio di settore (cfr. Studio di settore prodotto all.14) e per tutti gli anni oggetto di separati accertamenti - dal 2013 al 2017 - la società è sempre risultata congrua e normale rispetto agli indici degli studi di settore.
orbene, non può essere sintomatico della evasione il richiamo contenuto nell'avviso di accertamento a
“dichiarazioni di alcuni clienti della verificata, scelti a campione”, che la GdF aveva acquisito nel corso della verifica. Come rilevato anche dal primo giudice la circostanza si spiega con il fatto che i clienti non hanno potuto precisare quali fossero le somme pagate per la revisione e quelle pagate – al loro meccanico (quindi a soggetto diverso) per aggiustare il veicolo, prima che fosse sottoposto a revisione.
La maggior parte dei veicoli era portata presso la società direttamente dai meccanici, ai quali si rivolgeva in prima battuta il cliente, è molto probabile che il cliente non abbia saputo distinguere quale fosse la somma pagata per la revisione, regolarmente fatturata e quale, invece, quella per le riparazioni propedeutiche ad essa, effettuata da altro soggetto (officina meccanica e non dal centro di revisioni gestito dalla ricorrente).
Inoltre, come emerge anche dagli studi di settore, il 70 % della clientela non era costituita da clienti “privati”, bensì da società e da flotte aziendali, che sicuramente non avrebbero accettato di corrispondere somme non fatturate, perché avrebbero perso il diritto di detrarre i costi sostenuti per la revisione delle loro auto.
a fronte di tali considerazioni gli elementi forniti all'Ufficio dalla GdF - non possono assurgere a presunzioni utili in quanto non hanno i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per essere considerati quantomeno elementi “indiziari” in un giudizio che rispetti il principio del contraddittorio.
orbene l'ufficio sostiene che la società avrebbe evaso ingenti somme sul presupposto che sarebbe esistita una tariffa ministeriale in base alla quale il prezzo di ogni revisione doveva essere pari ad € 45,00.
E, partendo da tale presunzione, ha ritenuto che tutte le revisioni effettuate ad un prezzo minore fossero da ritenere “sottofatturate”.
In realtà, appare opportuno ribadire che la tariffa prevista dall'art. 2, del D.M. 2 agosto 2007, n. 16121, richiamata anche nel pvc e nell'accertamento, è stata abrogata ai sensi dell'art. 34 del d.l. 06.12.2011, n.
201, conv. con mod. in L. 22.12.2011, n. 214 (c.d. Decreto Salva Italia).
Accertata e pacifica la circostanza che non esiste alcuna tariffa obbligatoria, dovrebbe - a rigor di logica - venir meno la “presunzione” da cui sono partiti i verbalizzanti.
in ogni caso “l'antieconomicità” di un'attività non può essere mai riferita, né ricavata, dal costi della singola prestazione, ma costituisce un concetto giuridico/economico, che si deve necessariamente trarre dal complesso delle attività svolte dal contribuente, con riferimento all'esistenza di utili nell'attività esercitata. nel PVC emerge che la società per tutti gli anni oggetto di accertamento ha sempre dichiarato utili sufficienti, non è mai stata in perdita, ha garantito lo stipendio all'amministratore, ha regolarmente pagato i dipendenti, gli oneri previdenziali e le imposte.
E, se nessuna tariffa è obbligatoria (dato pacifico), e la società produce utili e paga le imposte, nessuno può dire all'imprenditore quanto deve guadagnare, né il prezzo che deve applicare, a condizione che egli riesca a dimostrare, come nella fattispecie in esame è stato dimostrato, che è in grado di produrre guadagni per sé e per le persone che dipendono dall'attività imprenditoriale svolta.
alla luce di tali elementi, l'Ufficio non ha allegato alcun concreto elemento per accertare l'esistenza della
“antieconomicità” dell'attività svolta, che è smentita sul piano concreto dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi, che si è visto nel corso degli anni fanno emergere sempre un utile di impresa adeguato, al netto dei compensi corrisposti all'amministratore e del pagamento degli stipendi e degli oneri fiscali e contributivi
(sempre in regola) e di ogni altro costo.
Nessuno degli elementi indicati dall'Ufficio può assumere un rilievo, neppure indiziario, nel presente processo, valido a confermare la tesi dell'Ente.
infine va evidenziato che la società ha depositato le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, inizialmente la Sez. n.18, e successivamente anche la Sez.n.13, all'esito della riunione dei rispettivi giudizi di gravame promossi dalla società e dalla socia sig.ra Resistente_1 avverso le rispettive decisioni del Giudice Tributario di prime cure e ad oggetto gli avvisi di accertamento pertinenti all'anno 2013
e all'anno 2014, con sentenza n.5868/2022 del 29.08.2022, e sentenza n.886/2023 del 27.01.2023, in accoglimento degli appelli, hanno riformato totalmente le pronunzie di primo grado ed annullato sia gli avvisi di accertamento dell'anno 2013 che gli avvisi di accertamento dell'anno 2014 e condannato l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di entrambi i giudizi
Tali pronunzie hanno una particolare e importante valenza perché la motivazione di entrambi i provvedimenti si ci sofferma preliminarmente a rispondere alla domanda fondamentale per la decisione, ovvero se un campione di pochi intervistati su circa 10.000 revisioni auto per annualità costituisca un dato significativo per potersi ritenere sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti da legittimare e giustificare l'utilizzo per la verifica fiscale del metodo analitico-indittivo e i Giudici del gravame hanno concordato nel ritenere la non sussistenza di tali presunzioni, con motivazioni chiare, esaustive e condivisibili.
alla luce di tali considerazioni va dunque rigettato l'appello.
stante la soccombenza va condannata l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 6000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 6.000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1289/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18466/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I201785 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I201760 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi (RGR n.ri 1302/2024 e 1440/2024), poi riuniti, la società Resistente_2 S.R.L. e la sig.ra Resistente_1, avevano impugnato:
- l' avviso di accertamento n. TF503I201760/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 22 agosto 2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva determinato in capo alla società ME.SU
Service srl maggiori IRES per € 51.773, IRAP per € 11.111 ed IVA per € 47.422, oltre sanzioni per € 33.080,13
e applicazione di interessi come da legge.
- l'avviso di accertamento n. TF501I201785/2023, notificato in data 23.08.2023, con il quale , venivano imputati maggiori redditi di capitale consistenti negli utili netti accertati in capo alla predetta società con atto n. TF503I201760/2023, in qualità di socia al 99% della stessa società e quindi un maggior reddito di € 124.069,40 e conseguenti maggiori IRPEF per Euro 51.520,00, ADDIZIONALE REG e COM. per Euro
2.518,00 per Euro 992,00 ed irrogate le relative sanzioni per € 49.960,00 con l'applicazione del cumulo materiale.
La società Resistente_2 S.R.L. e la sig.ra Resistente_1 avevano eccepito:
1. la nullità dell'avviso di accertamento per omessa sottoscrizione da parte del Direttore Provinciale, essendo stato firmato da un funzionario delegato, Nominativo_1, che non risulterebbe avere i necessari poteri dirigenziali.
2. Il difetto di motivazione dell'atto essendo stato fatto rinvio per relationem al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, senza che lo stesso fosse stato allegato non consentendo una piena comprensione delle ragioni che avevano portato all'accertamento e quindi un'adeguata difesa.
3. La eccessiva durata della verifica fiscale che aveva travalicato il termine previsto di 30 giorni lavorativi senza che fosse stata giustificata da particolari complessità.
4. La congruità, per l'anno in questione, rispetto agli Studi di Settore e quindi la violazione dell'Art.
10 del D.L.201/2011 e l'ingiustificata adozione di accertamento analitico-induttivo da parte dell'Ufficio non essendovi inoltre ulteriori elementi tali da poter considerare la contabilità inattendibile. Avevano quindi chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
La Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate aveva rilevato:
1. l'atto era stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato di terza area, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Non era richiesta la qualifica dirigenziale per sottoscrivere tali atti e l'onere di depositare la delega di firma sussisteva solo in sede contenziosa, qualora il contribuente lo avesse contestato.
2. la motivazione dell'avviso di accertamento era sufficiente, in quanto la copia del PVC era stato notificato alla società contribuente in data 8 ottobre 2018, e il rinvio ad esso era sufficiente per spiegare le ragioni dell'accertamento e mettere il contribuente nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e di difendersi adeguatamente.
3. la violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente non determinava la nullità dell'atto in quanto la normativa non prevedeva alcuna sanzione per tale violazione come anche confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
4. la congruità rispetto agli studi di settore non precludeva la possibilità di effettuare un accertamento analitico-induttivo, qualora vi fossero elementi che facevano ritenere inattendibili i ricavi dichiarati. In questo caso, l'Ufficio aveva ritenuto che la sottofatturazione delle revisioni automobilistiche fosse sintomatica di una evasione fiscale.
I primi giudici avevano ritenuto fondato il ricorso.
Contro la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si sono riportate agli scritti difensivi.
La Corte si è ritirata per deliberare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.
I giudici di primo grado in sostanza hanno ritenuto non sussistenti i motivi gravi, precisi e concordanti ai fini della ripresa a tassazione.
Secondo la commissione, il campione dei clienti intervistati era di numero irrisorio rispetto a tutte le revisioni operate e da solo non sufficiente a dimostrare la sottofatturazione, non configurandosi, pertanto, i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla normativa ai fini della rettifica. a parere dell'appellante tale assunto denoterebbe una lettura parziale degli elementi di prova forniti dall'Ufficio.
l'appellante ha evidenziato che le operazioni di verifica operate dalla GdF avevano riguardato un ampio lasso temporale ( dal 2013 al 2018) e per tale periodo era stata rilevata una condotta antieconomica della società, corroborata da un controllo incrociato sugli importi indicati in fattura, tutti al di sotto del valore imposto con Decreto Ministeriale ai prezzi delle relative revisioni.
Inoltre, l'indicazione in ricevuta di un importo inferiore rispetto a quanto incassato era stato confermato dai clienti intervistati che avevano tutti confermato il comportamento della società.
Dalla lettura del PVC era facilmente riscontrabile che la condotta della società era reiterata nel corso degli anni d'imposta, vi era stato una sottofatturazione, confermata dalle tariffe irrisorie applicate su tutte le fatture, dalle interviste operate ai singoli clienti e dalla gestione antieconomica effettuata nel corso dei singoli anni d'imposta.
Tutto ciò, riportato in modo dettagliato nel PVC confermava la sussistenza degli elementi gravi, precisi e concordanti che avevano legittimato la ripresa in esame.
l'Ufficio quindi legittimamente aveva proceduto all'accertamento analitico induttivo di cui al primo periodo dell'art 39, comma 1 lett. d), DPR 600/73 in quanto si era di fronte ad una società con una contabilità formalmente regolare e con ricavi coerenti con gli studi di settore ma l'utile dalla stessa dichiarato era del tutto incompatibile col numero delle revisioni ufficiali registrate nel 2017 presso la Motorizzazione civile:
l'avvenuta esecuzione di 10.205 revisioni per un volume d'affari dichiarato pari ad euro 229.555,00 , portava ad accertare un prezzo in media di euro 22,49 per ciascuna revisione ( incoerenza evidenziata dallo studio di settore presentato dalla parte- v.all. studio di settore) nettamente inferiore a quello previsto dalla tariffa ministeriale , che seppur “ non più imposto, nel senso che si può derogare ad esso, ma indubbiamente costituisce un congruo parametro di riferimento”- v. già citata - Sent. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania
n.3306/2023).
Il numero delle revisioni effettuate , se rapportato al volume d'affari dichiarato, decretava l'applicazione da parte della società di un prezzo irrisorio, per ciascuna revisione effettuata, contrario ai crismi più elementari dell'imprenditoria .
Il tutto senza tralasciare di considerare i costi inevitabilmente connessi al tipo di attività esercitata (si pensi,
a solo titolo esemplificativo, ai costi sostenuti per il mantenimento dei locali in cui si svolge un tale tipo di attività; costi vivi legati alle utenze: corrente elettrica, acqua, telefono, internet;
le attrezzature speciali che hanno dei costi ragguardevoli).
Dunque, la modestia dell'utile dichiarato, le sottofatturazioni riferite dai clienti interpellati dai militari della
Guardia di Finanza e le predette tariffe che comunque costituiscono nel settore un congruo parametro di riferimento, hanno evidenziato quell'antieconomicità della condotta imprenditoriale , (con consequenziale occultamento di ricavi) - come chiaramente addotta dall'ente impositore nella motivazione dell'atto impositivo
- che , di per sé, è ritenuta indice di inattendibilità dei bilanci e di evasione fiscale, dando vita ad una presunzione che da sola è grave, precisa e concordante.
orbene effettivamente la Commissione di primo grado, richiamando “ il principio della ragione più liquida”, ha esaminato in via preliminare la questione attinente al merito della determinazione dei maggiori redditi in capo alla società, ritenendola principale ed essenziale rispetto agli altri motivi di ricorso. La società Società_2 Srl è attiva nel settore delle revisioni automobilistiche da molti anni. In particolare nel 2017 ha effettuato in favore dei propri clienti n. 10.205 revisioni auto, tutte regolarmente dichiarate, come emerge anche dagli atti di indagine della GdF e come ammesso dall'Ufficio (sul punto, anche le risultanze del PVC sono ineccepibili (cfr. pag 9 pvc: “Dal controllo eseguito, non sono emerse irregolarità”; pag. 10 pvc: “ il controllo effettuato da un punto di vista formale non ha evidenziato irregolarità …”; pag. 12 pvc: “dal controllo eseguito non sono emerse irregolarità …”).
La società, nel periodo di imposta oggetto di accertamento, ha prodotto regolarmente utili (come negli anni precedenti e successivi).
nel periodo oggetto di accertamento, la società ha conseguito un reddito fiscale su cui ha regolarmente corrisposto le imposte dovute;
ha pagato il personale, ha deliberato e corrisposto un compenso congruo per l'amministratore/socio.
Per l'anno oggetto di accertamento, la società ha ottenuto un risultato di congruità e normalità rispetto allo studio di settore (cfr. Studio di settore prodotto all.14) e per tutti gli anni oggetto di separati accertamenti - dal 2013 al 2017 - la società è sempre risultata congrua e normale rispetto agli indici degli studi di settore.
orbene, non può essere sintomatico della evasione il richiamo contenuto nell'avviso di accertamento a
“dichiarazioni di alcuni clienti della verificata, scelti a campione”, che la GdF aveva acquisito nel corso della verifica. Come rilevato anche dal primo giudice la circostanza si spiega con il fatto che i clienti non hanno potuto precisare quali fossero le somme pagate per la revisione e quelle pagate – al loro meccanico (quindi a soggetto diverso) per aggiustare il veicolo, prima che fosse sottoposto a revisione.
La maggior parte dei veicoli era portata presso la società direttamente dai meccanici, ai quali si rivolgeva in prima battuta il cliente, è molto probabile che il cliente non abbia saputo distinguere quale fosse la somma pagata per la revisione, regolarmente fatturata e quale, invece, quella per le riparazioni propedeutiche ad essa, effettuata da altro soggetto (officina meccanica e non dal centro di revisioni gestito dalla ricorrente).
Inoltre, come emerge anche dagli studi di settore, il 70 % della clientela non era costituita da clienti “privati”, bensì da società e da flotte aziendali, che sicuramente non avrebbero accettato di corrispondere somme non fatturate, perché avrebbero perso il diritto di detrarre i costi sostenuti per la revisione delle loro auto.
a fronte di tali considerazioni gli elementi forniti all'Ufficio dalla GdF - non possono assurgere a presunzioni utili in quanto non hanno i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per essere considerati quantomeno elementi “indiziari” in un giudizio che rispetti il principio del contraddittorio.
orbene l'ufficio sostiene che la società avrebbe evaso ingenti somme sul presupposto che sarebbe esistita una tariffa ministeriale in base alla quale il prezzo di ogni revisione doveva essere pari ad € 45,00.
E, partendo da tale presunzione, ha ritenuto che tutte le revisioni effettuate ad un prezzo minore fossero da ritenere “sottofatturate”.
In realtà, appare opportuno ribadire che la tariffa prevista dall'art. 2, del D.M. 2 agosto 2007, n. 16121, richiamata anche nel pvc e nell'accertamento, è stata abrogata ai sensi dell'art. 34 del d.l. 06.12.2011, n.
201, conv. con mod. in L. 22.12.2011, n. 214 (c.d. Decreto Salva Italia).
Accertata e pacifica la circostanza che non esiste alcuna tariffa obbligatoria, dovrebbe - a rigor di logica - venir meno la “presunzione” da cui sono partiti i verbalizzanti.
in ogni caso “l'antieconomicità” di un'attività non può essere mai riferita, né ricavata, dal costi della singola prestazione, ma costituisce un concetto giuridico/economico, che si deve necessariamente trarre dal complesso delle attività svolte dal contribuente, con riferimento all'esistenza di utili nell'attività esercitata. nel PVC emerge che la società per tutti gli anni oggetto di accertamento ha sempre dichiarato utili sufficienti, non è mai stata in perdita, ha garantito lo stipendio all'amministratore, ha regolarmente pagato i dipendenti, gli oneri previdenziali e le imposte.
E, se nessuna tariffa è obbligatoria (dato pacifico), e la società produce utili e paga le imposte, nessuno può dire all'imprenditore quanto deve guadagnare, né il prezzo che deve applicare, a condizione che egli riesca a dimostrare, come nella fattispecie in esame è stato dimostrato, che è in grado di produrre guadagni per sé e per le persone che dipendono dall'attività imprenditoriale svolta.
alla luce di tali elementi, l'Ufficio non ha allegato alcun concreto elemento per accertare l'esistenza della
“antieconomicità” dell'attività svolta, che è smentita sul piano concreto dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi, che si è visto nel corso degli anni fanno emergere sempre un utile di impresa adeguato, al netto dei compensi corrisposti all'amministratore e del pagamento degli stipendi e degli oneri fiscali e contributivi
(sempre in regola) e di ogni altro costo.
Nessuno degli elementi indicati dall'Ufficio può assumere un rilievo, neppure indiziario, nel presente processo, valido a confermare la tesi dell'Ente.
infine va evidenziato che la società ha depositato le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, inizialmente la Sez. n.18, e successivamente anche la Sez.n.13, all'esito della riunione dei rispettivi giudizi di gravame promossi dalla società e dalla socia sig.ra Resistente_1 avverso le rispettive decisioni del Giudice Tributario di prime cure e ad oggetto gli avvisi di accertamento pertinenti all'anno 2013
e all'anno 2014, con sentenza n.5868/2022 del 29.08.2022, e sentenza n.886/2023 del 27.01.2023, in accoglimento degli appelli, hanno riformato totalmente le pronunzie di primo grado ed annullato sia gli avvisi di accertamento dell'anno 2013 che gli avvisi di accertamento dell'anno 2014 e condannato l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di entrambi i giudizi
Tali pronunzie hanno una particolare e importante valenza perché la motivazione di entrambi i provvedimenti si ci sofferma preliminarmente a rispondere alla domanda fondamentale per la decisione, ovvero se un campione di pochi intervistati su circa 10.000 revisioni auto per annualità costituisca un dato significativo per potersi ritenere sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti da legittimare e giustificare l'utilizzo per la verifica fiscale del metodo analitico-indittivo e i Giudici del gravame hanno concordato nel ritenere la non sussistenza di tali presunzioni, con motivazioni chiare, esaustive e condivisibili.
alla luce di tali considerazioni va dunque rigettato l'appello.
stante la soccombenza va condannata l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 6000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 6.000,00 oltre accessori da attribuirsi all'avv. Difensore_1.