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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 24927/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24927/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DIANA RENATA e dell'avv. FABIO FRANCHI presso il cui
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in Torino il 28/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 494 parte
I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009). pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 25.12.2015. Persona_1
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata congiuntamente dai coniugi, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
pagina 2 di 4 Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Sussiste altresì la giurisdizione italiana in relazione alle questioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore, attesa la residenza abituale in Italia del figlio.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_2
precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale al sig. con tutti gli arredi ivi esistenti. Pt_1
AFFIDA il figlio minorenne ad entrambi i genitori con residenza abituale presso il padre Persona_1
a cui è stata assegnata la casa e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per i periodi che il minore trascorre con ciascun genitore per le questioni ordinarie.
DISPONE che la sig.ra possa vedere e stare con il figlio ogni qualvolta lo desideri in accordo Parte_2
con il sig. anche per i periodi di vacanze scolastiche, ponti e vacanze estive. Pt_1
DA' ATTO che i sigg.ri e dichiarano di collaborare nella gestione del figlio nel reciproco Parte_2 Pt_1
rispetto quali genitori.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che il sig. provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo della casa coniugale di Pt_1
proprietà di entrambi i coniugi e che dal mese di novembre 2024 quanto verrà da lui corrisposto a tale titolo sarà distratto dalla quota/prezzo di un'eventuale vendita in favore del sig. . Pt_1
DISPONE che il sig. provveda integralmente al mantenimento del figlio minore. Pt_1
DISPONE che le spese straordinarie per il figlio minore siano ripartite al 20% a carico della madre ed il restante 80% a carico del padre, dando atto che le parti hanno ricevuto dal comune legale che li assiste la copia del Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal Tribunale di Torino e pertanto su dette spese si regoleranno in conformità.
DISPONE che la sig.ra si allontani dalla casa coniugale e trasferisca la propria residenza entro Parte_2
e non oltre sei mesi dalla sentenza.
DA' ATTO che il sig. nulla oppone all'allontanamento dalla casa coniugale da parte della sig.ra Pt_1
anche per più giorni per la ricerca di un'abitazione e che a far data dalla sottoscrizione del Parte_2
ricorso potrà anche trasferirsi altrove, comunicando il nuovo indirizzo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'autovettura Wolkswaghen Golf GT tg FG033MM rimanga in uso al marito il quale si farà carico anche di tutti gli oneri di proprietà (bollo, assicurazione, manutenzione);
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito interamente dal padre, sig. . Pt_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24927/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DIANA RENATA e dell'avv. FABIO FRANCHI presso il cui
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in Torino il 28/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 494 parte
I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009). pagina 1 di 4 Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 25.12.2015. Persona_1
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata congiuntamente dai coniugi, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
pagina 2 di 4 Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Sussiste altresì la giurisdizione italiana in relazione alle questioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore, attesa la residenza abituale in Italia del figlio.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_2
precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale al sig. con tutti gli arredi ivi esistenti. Pt_1
AFFIDA il figlio minorenne ad entrambi i genitori con residenza abituale presso il padre Persona_1
a cui è stata assegnata la casa e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per i periodi che il minore trascorre con ciascun genitore per le questioni ordinarie.
DISPONE che la sig.ra possa vedere e stare con il figlio ogni qualvolta lo desideri in accordo Parte_2
con il sig. anche per i periodi di vacanze scolastiche, ponti e vacanze estive. Pt_1
DA' ATTO che i sigg.ri e dichiarano di collaborare nella gestione del figlio nel reciproco Parte_2 Pt_1
rispetto quali genitori.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che il sig. provvederà al pagamento dell'intera rata di mutuo della casa coniugale di Pt_1
proprietà di entrambi i coniugi e che dal mese di novembre 2024 quanto verrà da lui corrisposto a tale titolo sarà distratto dalla quota/prezzo di un'eventuale vendita in favore del sig. . Pt_1
DISPONE che il sig. provveda integralmente al mantenimento del figlio minore. Pt_1
DISPONE che le spese straordinarie per il figlio minore siano ripartite al 20% a carico della madre ed il restante 80% a carico del padre, dando atto che le parti hanno ricevuto dal comune legale che li assiste la copia del Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal Tribunale di Torino e pertanto su dette spese si regoleranno in conformità.
DISPONE che la sig.ra si allontani dalla casa coniugale e trasferisca la propria residenza entro Parte_2
e non oltre sei mesi dalla sentenza.
DA' ATTO che il sig. nulla oppone all'allontanamento dalla casa coniugale da parte della sig.ra Pt_1
anche per più giorni per la ricerca di un'abitazione e che a far data dalla sottoscrizione del Parte_2
ricorso potrà anche trasferirsi altrove, comunicando il nuovo indirizzo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'autovettura Wolkswaghen Golf GT tg FG033MM rimanga in uso al marito il quale si farà carico anche di tutti gli oneri di proprietà (bollo, assicurazione, manutenzione);
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito interamente dal padre, sig. . Pt_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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