CASS
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2025, n. 33514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33514 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
mra NLA sul ricorso proposto da OL HO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 10 marzo 2025 emessa nei confronti di HO OL con la quale gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo Penale Sent. Sez. 6 Num. 33514 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 11/09/2025 1), e per i reati fine di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 73 e 80 stesso decreto n. 309/1990, ascrittigli al capi 8) e 10). 1.1. Il Giudice dell'impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiate poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in intercettazioni, telefoniche e tra presenti, attività di polizia giudiziaria e dichiarazioni dei due collaboratori, i fratelli NA - che hanno consentito di accertare l'esistenza di una associazione che gestiva da oltre quindici anni un imponente traffico di stupefacenti con a capo PE OL, LO del ricorrente, e LE Bennato. Dopo aver ricordato le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia sulle dinamiche associative facenti capo a PE OL finalizzate allo spaccio, (DO PE, GE DI, TO IM, AN RO, RI e IM NA), peraltro neppure oggetto di censure, il Tribunale si soffermava sul ruolo svolto dal ricorrente, sorretto dalle intercettazioni della piattaforma criptata Encrochat, acquisite mediante OIE, riferibili alle utenze di PE OL, RA ES RO e RI NA, oltre che sulle dichiarazioni di RI NA, con riferimento alla custodia di importanti quantitativi di cocaina e di somme di denaro presso l'abitazione del ricorrente, sita in via Maria Vittorio Butera n. 5, per conto e nell'interesse dell'associazione facente capo al LO PE. L'esistenza del vincolo associativo è stata affermata sulla base della verificata stabile durata nel tempo del rapporto di collaborazione, desunta dal contenuto delle intercettazioni criptate e dall'importanza del ruolo svolto, fondato su un rapporto fiduciario di particolare intensità. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale pur dando conto del tempo decorso dai fatti e della possibile rottura dei rapporti con il LO PE OL dal mese di ottobre del 2023, di cui avrebbe parlato anche RI NA, e quindi della astratta idoneità anche degli arresti domiciliari, non ha ritenuto adeguata la misura invocata perchè il luogo di esecuzione coinciderebbe con la stessa abitazione utilizzata come luogo di stoccaggio della sostanza stupefacente, avente un ruolo strategico per gli scopi del sodalizio. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, HO OL chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di gravità indiziaria limitatamente al reato associativo. 2 Fermo il coinvolgimento del ricorrente nei cc.dd. reati satellite (capi 8,10 e 12), la difesa si duole della ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione criminale evidenziando come i fatti al medesimo ascritti si esauriscano nell'arco temporale di un mese, dal 24 aprile 2020 al 23 maggio 2020, senza alcun vincolo stabile riconducibile all'a ffectio societatis tale da sostanziare la gravità indiziaria per il reato di cui al capo 1). Evidenzia il difensore come con il ricorso per riesame si fosse rilevata l'insussistenza dei presupposti per ritenere la sussistenza del vincolo associativo, avendo l'indagato messo a disposizione alcuni locali della propria abitazione solo in ragione del legame familiare con il LO senza alcuna finalità di favorire gli interessi del sodalizio. A tal proposito si evidenzia il dato incontrovertibile che dalle chat emerge che il luogo di occultamento della sostanza non fosse noto agli altri sodali e ciò ne contraddice la sua individuazione quale base logistica del gruppo. Inoltre, si osserva che anche dalle dichiarazioni rese da RI NA emerge che, al di là degli episodi specifici, lo stesso collaboratore non era a conoscenza di altre forme di collaborazione da parte di PE OL. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, tenuto conto che lo stesso Tribunale, dopo aver riconosciuto che le stesse potrebbero essere astrattamente salvaguardate anche con la misura degli arresti domiciliari, ha poi in modo contraddittorio negato tale possibilità per avere considerato inadeguato il luogo indicato per l'applicazione della misura gradata, individuato nella stessa abitazione utilizzata per la custodia della sostanza stupefacente. In altri termini, si osserva che l'avere espresso una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni della misura e sulla capacità di autocontrollo da parte del ricorrente renderebbe ininfluente il luogo di esecuzione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari. Con riguardo al motivo dedotto sulla valutazione della gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente all'associazione capeggiata dal LO PE OL occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il 3 sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). A fronte del limitato sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione e sulla coerenza delle valutazioni espresse dal Tribunale sulla consapevolezza da parte del ricorrente della rilevanza del contributo offerto agli scopi dell'associazione e, quindi, sulla sua adesione al sodalizio, riconosciuta anche dagli altri sodali, il ragionamento sviluppato nell'ordinanza non appare in questa sede censurabile. In particolare, sebbene il legame con il LO, capo dell'associazione, si presti anche a letture alternative, potendosi confinare il suo contributo ad un rapporto di collaborazione prestato solo per un periodo di tempo limitato e senza una condivisione degli scopi dell'associazione, tuttavia, i riferimenti ai contatti con gli altri sodali incaricati di trasferire carichi ingenti di cocaina presso la sua abitazione o di affidare alla sua custodia somme di denaro correlate al traffico di stupefacenti, insieme alla riscontrata disponibilità offerta in modo tendenzialmente stabile senza limitazioni o riserve, non possono ritenersi argomenti affetti da palese illogicità, anche se valutati come indice di un legame associativo, che va oltre il solo rapporto tra stretti consanguinei e si traduce in un apporto consapevole fornito agli scopi del sodalizio criminale. Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Per tali considerazioni il primo motivo di ricorso risulta sostanzialmente inammissibile. 4 2. È fondato, invece, il secondo motivo. È stato già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di scelta della misura che ai fini della affermazione dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non basta per escludere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari la pur significativa circostanza che il delitto sia stato consumato nel luogo in cui è stato commesso il delitto, ma è necessario indicare elementi di fatto da cui desumere che l'indagato si sottrarrà all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Rv. 258832). Nel caso in esame il Tribunale ha dapprima espresso un giudizio favorevole sull'affidabilità del ricorrente in ordine al rispetto delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore RI NA che riscontrerebbe la intervenuta frattura dei rapporti con il LO PE, l'interruzione dei contatti con il contesto criminoso collegato ad ambienti mafiosi, l'assunzione dal 2023 presso l'AMA e il suo stato di incensuratezza. Ma è, poi, pervenuto alla conclusione, non sorretta da alcuna conseguenzialità logica rispetto alle predette valutazioni, di non poter accogliere la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari unicamente sulla base della considerazione che la misura andrebbe eseguita nella stessa abitazione messa a disposizione da HO OL per gli scopi dell'associazione. In tal modo viene dato rilievo unicamente ad un aspetto fattuale che può assumere significato solo se accompagnato da una valutazione negativa sulle capacità di autodisciplina del soggetto in vinculis, atteso che è innanzitutto la capacità criminale della persona cautelata che rileva e non anche il luogo in cui la misura deve essere eseguita. La individuazione del luogo in cui eseguire la misura degli arresti domiciliari può certamente assumere rilevanza nei casi in cui il pericolo di reiterazione del reato sia collegato ad una determinata area geografica, ma non quando si tratti di attività criminali che possono agevolmente essere svolte anche in ambiti territoriali diversi e che non appaiono essere vincolate ad un determinato luogo. 5 Il Cons re estensore Ma, in ogni caso, non può certamente essere la sola individuazione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari il criterio assorbente e decisivo per escluderne l'adeguatezza rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari. 3. In conclusione, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma limitatamente alla valutazione della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 11 settembre 2025 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 10 marzo 2025 emessa nei confronti di HO OL con la quale gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo Penale Sent. Sez. 6 Num. 33514 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 11/09/2025 1), e per i reati fine di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 73 e 80 stesso decreto n. 309/1990, ascrittigli al capi 8) e 10). 1.1. Il Giudice dell'impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiate poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in intercettazioni, telefoniche e tra presenti, attività di polizia giudiziaria e dichiarazioni dei due collaboratori, i fratelli NA - che hanno consentito di accertare l'esistenza di una associazione che gestiva da oltre quindici anni un imponente traffico di stupefacenti con a capo PE OL, LO del ricorrente, e LE Bennato. Dopo aver ricordato le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia sulle dinamiche associative facenti capo a PE OL finalizzate allo spaccio, (DO PE, GE DI, TO IM, AN RO, RI e IM NA), peraltro neppure oggetto di censure, il Tribunale si soffermava sul ruolo svolto dal ricorrente, sorretto dalle intercettazioni della piattaforma criptata Encrochat, acquisite mediante OIE, riferibili alle utenze di PE OL, RA ES RO e RI NA, oltre che sulle dichiarazioni di RI NA, con riferimento alla custodia di importanti quantitativi di cocaina e di somme di denaro presso l'abitazione del ricorrente, sita in via Maria Vittorio Butera n. 5, per conto e nell'interesse dell'associazione facente capo al LO PE. L'esistenza del vincolo associativo è stata affermata sulla base della verificata stabile durata nel tempo del rapporto di collaborazione, desunta dal contenuto delle intercettazioni criptate e dall'importanza del ruolo svolto, fondato su un rapporto fiduciario di particolare intensità. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale pur dando conto del tempo decorso dai fatti e della possibile rottura dei rapporti con il LO PE OL dal mese di ottobre del 2023, di cui avrebbe parlato anche RI NA, e quindi della astratta idoneità anche degli arresti domiciliari, non ha ritenuto adeguata la misura invocata perchè il luogo di esecuzione coinciderebbe con la stessa abitazione utilizzata come luogo di stoccaggio della sostanza stupefacente, avente un ruolo strategico per gli scopi del sodalizio. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, HO OL chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di gravità indiziaria limitatamente al reato associativo. 2 Fermo il coinvolgimento del ricorrente nei cc.dd. reati satellite (capi 8,10 e 12), la difesa si duole della ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione criminale evidenziando come i fatti al medesimo ascritti si esauriscano nell'arco temporale di un mese, dal 24 aprile 2020 al 23 maggio 2020, senza alcun vincolo stabile riconducibile all'a ffectio societatis tale da sostanziare la gravità indiziaria per il reato di cui al capo 1). Evidenzia il difensore come con il ricorso per riesame si fosse rilevata l'insussistenza dei presupposti per ritenere la sussistenza del vincolo associativo, avendo l'indagato messo a disposizione alcuni locali della propria abitazione solo in ragione del legame familiare con il LO senza alcuna finalità di favorire gli interessi del sodalizio. A tal proposito si evidenzia il dato incontrovertibile che dalle chat emerge che il luogo di occultamento della sostanza non fosse noto agli altri sodali e ciò ne contraddice la sua individuazione quale base logistica del gruppo. Inoltre, si osserva che anche dalle dichiarazioni rese da RI NA emerge che, al di là degli episodi specifici, lo stesso collaboratore non era a conoscenza di altre forme di collaborazione da parte di PE OL. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, tenuto conto che lo stesso Tribunale, dopo aver riconosciuto che le stesse potrebbero essere astrattamente salvaguardate anche con la misura degli arresti domiciliari, ha poi in modo contraddittorio negato tale possibilità per avere considerato inadeguato il luogo indicato per l'applicazione della misura gradata, individuato nella stessa abitazione utilizzata per la custodia della sostanza stupefacente. In altri termini, si osserva che l'avere espresso una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni della misura e sulla capacità di autocontrollo da parte del ricorrente renderebbe ininfluente il luogo di esecuzione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari. Con riguardo al motivo dedotto sulla valutazione della gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente all'associazione capeggiata dal LO PE OL occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il 3 sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). A fronte del limitato sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione e sulla coerenza delle valutazioni espresse dal Tribunale sulla consapevolezza da parte del ricorrente della rilevanza del contributo offerto agli scopi dell'associazione e, quindi, sulla sua adesione al sodalizio, riconosciuta anche dagli altri sodali, il ragionamento sviluppato nell'ordinanza non appare in questa sede censurabile. In particolare, sebbene il legame con il LO, capo dell'associazione, si presti anche a letture alternative, potendosi confinare il suo contributo ad un rapporto di collaborazione prestato solo per un periodo di tempo limitato e senza una condivisione degli scopi dell'associazione, tuttavia, i riferimenti ai contatti con gli altri sodali incaricati di trasferire carichi ingenti di cocaina presso la sua abitazione o di affidare alla sua custodia somme di denaro correlate al traffico di stupefacenti, insieme alla riscontrata disponibilità offerta in modo tendenzialmente stabile senza limitazioni o riserve, non possono ritenersi argomenti affetti da palese illogicità, anche se valutati come indice di un legame associativo, che va oltre il solo rapporto tra stretti consanguinei e si traduce in un apporto consapevole fornito agli scopi del sodalizio criminale. Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Per tali considerazioni il primo motivo di ricorso risulta sostanzialmente inammissibile. 4 2. È fondato, invece, il secondo motivo. È stato già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di scelta della misura che ai fini della affermazione dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non basta per escludere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari la pur significativa circostanza che il delitto sia stato consumato nel luogo in cui è stato commesso il delitto, ma è necessario indicare elementi di fatto da cui desumere che l'indagato si sottrarrà all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Rv. 258832). Nel caso in esame il Tribunale ha dapprima espresso un giudizio favorevole sull'affidabilità del ricorrente in ordine al rispetto delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore RI NA che riscontrerebbe la intervenuta frattura dei rapporti con il LO PE, l'interruzione dei contatti con il contesto criminoso collegato ad ambienti mafiosi, l'assunzione dal 2023 presso l'AMA e il suo stato di incensuratezza. Ma è, poi, pervenuto alla conclusione, non sorretta da alcuna conseguenzialità logica rispetto alle predette valutazioni, di non poter accogliere la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari unicamente sulla base della considerazione che la misura andrebbe eseguita nella stessa abitazione messa a disposizione da HO OL per gli scopi dell'associazione. In tal modo viene dato rilievo unicamente ad un aspetto fattuale che può assumere significato solo se accompagnato da una valutazione negativa sulle capacità di autodisciplina del soggetto in vinculis, atteso che è innanzitutto la capacità criminale della persona cautelata che rileva e non anche il luogo in cui la misura deve essere eseguita. La individuazione del luogo in cui eseguire la misura degli arresti domiciliari può certamente assumere rilevanza nei casi in cui il pericolo di reiterazione del reato sia collegato ad una determinata area geografica, ma non quando si tratti di attività criminali che possono agevolmente essere svolte anche in ambiti territoriali diversi e che non appaiono essere vincolate ad un determinato luogo. 5 Il Cons re estensore Ma, in ogni caso, non può certamente essere la sola individuazione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari il criterio assorbente e decisivo per escluderne l'adeguatezza rispetto alla salvaguardia delle esigenze cautelari. 3. In conclusione, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma limitatamente alla valutazione della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 11 settembre 2025 Il Presidente