Decreto cautelare 24 giugno 2020
Ordinanza collegiale 24 luglio 2020
Sentenza breve 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 03/02/2021, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00147/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PP BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via P. Querini 8;
contro
il Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Verona, piazza Bra' 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso ed ai motivi aggiunti:
- dell'ordinanza a firma del Dirigente della Direzione Attività Edilizia – SUAP – SUEP n. 1800 del 20.12.2019, comunicata in data 7 gennaio 2020, inerente la pratica n. 06.03/002523/2018, reg. 42.2018 ARB, con cui veniva ingiunta alla ricorrente la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate sul fondo identificato al Catasto Fabbricati, foglio n. 317, mappali nn. 408 – 416 – 417, sito in Verona, Via Sommacampagna, di proprietà di BI PP ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 - tenuta con le
modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28
del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Alberto Pasi;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso r.g. 326/20 il Sig. BI PP ha impugnato l'ordinanza 20.12.19 del Comune intimato, recante demolizione di opere abusive su fondo di proprietà in uso a Verona Terminal, e da questa sublocato a terzi.
Gli abusi sono individuati in ordinanza con i numeri da 14 a 20 (i numeri precedenti riguardano la contigua area di proprietà Verona Terminal e non sono d' interesse del ricorrente), e consistono in prefabbricati, containers, un manufatto in muratura di 148 mq. (n. 18) e una recinzione (19).
L' ordinanza è plurimotivata, con riguardo sia alla abusività delle opere che alla incompatibilità dell'uso (produttivo) con la destinazione agricola dell'area. Per il manufatto 18, realizzato dal ricorrente ante 2004 (v. pag.15 del ricorso), è stato negato il condono con provvedimento di diniego impugnato con il ricorso 936/07, respinto in data odierna. Sul diniego di condono del cambio d' uso pende il ricorso 905/07.
Il ricorrente deduce la propria estraneità agli abusi di Verona Terminal e la sua tempestiva attivazione per ottenerne la rimozione, poi effettivamente avvenuta a seguito dell' avvio del procedimento ma prima della adozione dell' ordinanza, che, ciònonostante, continua ad ordinare la demolizione di tutte le opere, anche di quelle già rimosse; la pendenza di ricorsi pregiudiziali; la non necessità di titoli per le recinzioni e i depositi a cielo aperto che non comportino trasformazioni del territorio; la discrasia tra l' ordinanza e l'atto di avvio procedimentale, che non contestava il cambio d' uso; la compatibilità della attività logistica con la destinazione agricola.
Con motivi aggiunti il Sig. BI deduce altresì che sulla domanda di condono del fabbricato 18 si sarebbe formato il silenzio assenso, già prima della adozione del diniego espresso.
Con successive memorie si insiste ancora sulla illegittimità di tale diniego, anche per la pregressa avvenuta formazione dell'assenso tacito.
Alla odierna Camera di Consiglio passa in decisione la proposta istanza cautelare.
Il collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per la decisione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell' art. 60 del CPA.
E' infatti del tutto pacifico che tutti gli abusi sono stati rimossi, ad eccezione del manufatto 18, e della recinzione che il Comune ha considerato non scindibile.
E' ius receptum la legittimazione passiva del proprietario rispetto all' ordine di demolizione; estraneità e dissociazione rileverebbero soltanto ai fini della eventuale esenzione dalla sanzione ablatoria per inottemperanza, che nella fattispecie mai è stata accertata e contestata, e ormai potrà esserlo solo con riferimento a quanto rimane dell' originario abuso, cioè quel manufatto 18 con la recinzione che lo stesso ricorrente riconosce di avere realizzato in proprio, prima della locazione a Verona Terminal.
Dunque, è del tutto priva di interesse per il ricorrente la questione della sua eventuale estraneità agli altri abusi, ormai tutti rimossi.
Egualmente privo di interesse e conseguenze per il ricorrente è l' errore in cui è incorsa l'amministrazione nel menzionarli ancora come esistenti nell' ordine di demolizione, di cui per lo stesso motivo (avvenuta rimozione) mai potrà essere constatata e sanzionata una inottemperanza sul punto.
L'interesse residua soltanto per il fabbricato 18 e la recinzione (non rimossi), ma tutti i motivi dedotti al riguardo vertono sulla illegittimità derivata dal diniego di condono impugnato con il ricorso 936/07, e pertanto erano dedotti o deducibili solo in quella sede, ove sono stati respinti in data odierna.
Non rileva invece la questione della eventuale compatibilià urbanistica dell'attività logistica, e della pendenza sul punto del ricorso 905/07, perchè il provvedimento, plurimotivato, è già vincolato dalla rilevata mancanza ( a seguito del diniego di condono, non mai sospeso, e infine giudicato legittimo) del titolo edilizio.
Per la stessa ragione è irrilevante l'aggiunta, rispetto alla comunicazione di avvio, dell' ulteriore rilievo di illegittimità del cambio d' uso, essendo l'atto comunque necessitato dalla mancanza del titolo.
L'unico motivo aggiunto (silenzio assenso sulla domanda di condono), che afferisce anch' esso ad una pretesa illegittimità derivata dal diniego di condono, è stato giustamente dedotto a carico di quell' atto con il ricorso 936/07, ed è già stato, come si è visto, rigettato.
Conclusivamente, l'odierno ricorso è in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte infondato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento di spese e compensi in favore del resistente Comune, liquidati in euro 4000.00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO