TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/11/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3456/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Domenico Lo Polito Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa e Dott. Gaetano Bonofiglio Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. del 1.8.2025 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 tirocinante con contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 in qualità di personale A.T.A. profilo di collaboratore scolastico essendo stato destinatario di proposta di assunzione con decorrenza dal 6/11/2023 sino al
05/05/2025 esponeva che, a seguito di segnalazione inoltrata in data
24.1.2025 dall'ATP di Cosenza, l'Ufficio presso il Controparte_3 [...]
Cosenza, con nota prot. 2472 del 17/02/2025, gli aveva Controparte_4 contestato la circostanza di aver commesso, in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, falsità documentali e/o dichiarative ed in particolare di aver
1 prodotto, in sede di assunzione in servizio presso l'IC Gullo di Cosenza, una dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà in cui aveva attestato falsamente di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale.
Deduceva che nell'audizione tenutasi in data 2.4.2025 aveva dichiarato di aver agito in buona fede per timore e che con nota prot. n. 8613 del 17.6.2025
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari aveva irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare.
Lamentava la illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del falso addebitato deducendo di aver agito in buona fede e di non aver reso alcuna dichiarazione non rispondente al vero e assumeva, in ogni caso, che i reati commessi non erano ostativi all'istaurazione di un rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione.
Dopo essersi doluto del mancato rispetto della L. n. 241/1990 ed aver evidenziato, quanto al periculum in mora, di versare in stato di disoccupazione, di vivere da solo e di non disporre di altri redditi, concludeva chiedendo
“Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare con il quale è stato risolto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra l'I.C. “Gullo” di Cosenza Quarto ed il ricorrente;
per l'effetto, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente presso l'I.C. resistente che, essendo ormai scaduto, produce solo effetti economici con il pagamento della retribuzione dalla risoluzione sino all'effettiva scadenza;
2. Accertare e dichiarare che detta sanzione disciplinare risulta illegittima rispetto al tipo di violazione contestata, irrilevante quanto alla dichiarazione omessa, non è preclusiva dell'instaurazione di altri rapporti di lavoro con la p.a. sulla base della normativa indicata in parte motiva;
3. condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge;
con ordinanza provvisoriamente esecutiva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di sanzione disciplinare e di risoluzione del contratto di
2 lavoro a tempo determinato e di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale;
Cont 2. Ordinare al , il ripristino del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni non elargite dalla data del disposto provvedimento sino all'effettivo reinserimento;
3. Accertare e dichiarare che detta sanzione disciplinare risulta illegittima rispetto al tipo di violazione contestata, irrilevante quanto alla dichiarazione omessa, non è preclusiva dell'instaurazione di altri rapporti di lavoro con la p.a. sulla base della normativa indicata in parte motiva;
4. In subordine, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare che il provvedimento di sanzioni disciplinari sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela della P.A. oltre che sulle norme che regolano il procedimento amministrativo e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di esclusione e di risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro del ricorrente nel posto e nel luogo di lavoro a lui spettante [..]”.
Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 10.9.2025 per insussistenza del periculum in mora; indi, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione nel merito all'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente assume la illegittimità della nota prot. n. 8613 del 17.6.2025 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari con la quale è stata irrogata la sanzione del licenziamento disciplinare deducendo, anzitutto, l'insussistenza del falso addebitato sostenendo di aver agito in buona fede e di non aver reso alcuna dichiarazione non rispondente al vero.
L'assunto non merita condivisione.
E' documentato che parte ricorrente, all'atto della assunzione in servizio presso l'IC Gullo Cosenza IV, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione
3 e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 in cui ha attestato di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale
(cfr. all. 1 fasc. MIM).
Ebbene, con detta dichiarazione la parte ha reso una falsa attestazione poichè, come pure è documentalmente provato (cfr. certificato casellario giudiziario all. Cont 3 fasc. ), nei confronti del ricorrente risulta essere stata emessa il
17.3.2015 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Cosenza, divenuta irrevocabile il 15.9.2015, di conferma della sentenza emessa in data
10.1.2014 dal Giudice di pace di Cosenza di condanna alla multa di € 600,00 per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., nonché, in data
6.12.2018 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Cosenza, divenuta irrevocabile il 28.12.2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti ad anni 2 e mesi 8 di reclusione per i reati di incendio in concorso ex art. 110, 423 c.p. e di falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione in concorso ex art. 110, 642 c.p.
Ora, l'art. 24, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 313/2002 dispone che “Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: […] ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva” sicchè (quantomeno) in relazione alla condanna inflitta con sentenza del 6.12.2018 (di applicazione della pena detentiva ad anni due e mesi otto di reclusione) non vi era il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed il ricorrente era tenuto a dichiarare di aver riportato detta condanna.
Il reato di falso in dichiarazione dunque sussiste e, del resto, è la stessa parte Cont ricorrente che in sede di audizione del 2.4.2025 (cfr. all. 2 fasc. ) ha ammesso l'addebito giustificando la condotta per “timore a dichiarare i precedenti anche in relazione a problemi familiari come la perdita di mio padre” (così in verbale).
Né coglie nel segno l'argomento difensivo del ricorrente secondo cui i reati commessi non erano ostativi all'istaurazione di un rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione.
4 Ed invero, l'assunto secondo cui “[..] non si tratta di reati contro la pubblica amministrazione (falsità in atti, rivelazione di segreti d'ufficio, ecc.) né quelli per i quali è prevista la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
[..] né tanto meno reati gravi come associazione a delinquere, mafia, terrorismo […]” (così alla pag. 7 del ricorso) è privo di pregio posto che ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 165/2001, “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi […] d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera [..]”.
La condotta posta in essere dal ricorrente – di falsità dichiarativa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro - è dunque tra quelle tipizzate dal legislatore per il licenziamento disciplinare del dipendente.
Inconferente è, infine, il richiamo alla violazione della L. n. 241/1990 per l'omessa comunicazione dell'avviso del procedimento previsto dall'art. 7 della citata legge, rilevandosi, da un lato, che il procedimento disciplinare è governato dalle previsioni dell'art. 55 D. lgs. n. 165/2001 citato e, dall'altro, che il provvedimento espulsivo è stato, nella specie, preceduto dalla contestazione dell'addebito del 17.2.2025 nonché dalla audizione dell'interessato svolta il 2.4.2025 sicchè il ricorrente è stato edotto dall'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha avuto modo di esercitare appieno il diritto di difesa.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato della lite ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ed alla riduzione di cui all'art. 152 bis disp att. c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.700,00 oltre accessori ove dovuti per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3456/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Domenico Lo Polito Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa e Dott. Gaetano Bonofiglio Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700
c.p.c. del 1.8.2025 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere Controparte_1 tirocinante con contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 in qualità di personale A.T.A. profilo di collaboratore scolastico essendo stato destinatario di proposta di assunzione con decorrenza dal 6/11/2023 sino al
05/05/2025 esponeva che, a seguito di segnalazione inoltrata in data
24.1.2025 dall'ATP di Cosenza, l'Ufficio presso il Controparte_3 [...]
Cosenza, con nota prot. 2472 del 17/02/2025, gli aveva Controparte_4 contestato la circostanza di aver commesso, in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, falsità documentali e/o dichiarative ed in particolare di aver
1 prodotto, in sede di assunzione in servizio presso l'IC Gullo di Cosenza, una dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà in cui aveva attestato falsamente di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale.
Deduceva che nell'audizione tenutasi in data 2.4.2025 aveva dichiarato di aver agito in buona fede per timore e che con nota prot. n. 8613 del 17.6.2025
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari aveva irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare.
Lamentava la illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del falso addebitato deducendo di aver agito in buona fede e di non aver reso alcuna dichiarazione non rispondente al vero e assumeva, in ogni caso, che i reati commessi non erano ostativi all'istaurazione di un rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione.
Dopo essersi doluto del mancato rispetto della L. n. 241/1990 ed aver evidenziato, quanto al periculum in mora, di versare in stato di disoccupazione, di vivere da solo e di non disporre di altri redditi, concludeva chiedendo
“Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare con il quale è stato risolto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra l'I.C. “Gullo” di Cosenza Quarto ed il ricorrente;
per l'effetto, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente presso l'I.C. resistente che, essendo ormai scaduto, produce solo effetti economici con il pagamento della retribuzione dalla risoluzione sino all'effettiva scadenza;
2. Accertare e dichiarare che detta sanzione disciplinare risulta illegittima rispetto al tipo di violazione contestata, irrilevante quanto alla dichiarazione omessa, non è preclusiva dell'instaurazione di altri rapporti di lavoro con la p.a. sulla base della normativa indicata in parte motiva;
3. condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge;
con ordinanza provvisoriamente esecutiva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di sanzione disciplinare e di risoluzione del contratto di
2 lavoro a tempo determinato e di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale;
Cont 2. Ordinare al , il ripristino del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni non elargite dalla data del disposto provvedimento sino all'effettivo reinserimento;
3. Accertare e dichiarare che detta sanzione disciplinare risulta illegittima rispetto al tipo di violazione contestata, irrilevante quanto alla dichiarazione omessa, non è preclusiva dell'instaurazione di altri rapporti di lavoro con la p.a. sulla base della normativa indicata in parte motiva;
4. In subordine, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare che il provvedimento di sanzioni disciplinari sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela della P.A. oltre che sulle norme che regolano il procedimento amministrativo e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di esclusione e di risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro del ricorrente nel posto e nel luogo di lavoro a lui spettante [..]”.
Si costituiva in giudizio il contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 10.9.2025 per insussistenza del periculum in mora; indi, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione nel merito all'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente assume la illegittimità della nota prot. n. 8613 del 17.6.2025 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari con la quale è stata irrogata la sanzione del licenziamento disciplinare deducendo, anzitutto, l'insussistenza del falso addebitato sostenendo di aver agito in buona fede e di non aver reso alcuna dichiarazione non rispondente al vero.
L'assunto non merita condivisione.
E' documentato che parte ricorrente, all'atto della assunzione in servizio presso l'IC Gullo Cosenza IV, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione
3 e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 in cui ha attestato di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale
(cfr. all. 1 fasc. MIM).
Ebbene, con detta dichiarazione la parte ha reso una falsa attestazione poichè, come pure è documentalmente provato (cfr. certificato casellario giudiziario all. Cont 3 fasc. ), nei confronti del ricorrente risulta essere stata emessa il
17.3.2015 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Cosenza, divenuta irrevocabile il 15.9.2015, di conferma della sentenza emessa in data
10.1.2014 dal Giudice di pace di Cosenza di condanna alla multa di € 600,00 per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., nonché, in data
6.12.2018 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Cosenza, divenuta irrevocabile il 28.12.2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti ad anni 2 e mesi 8 di reclusione per i reati di incendio in concorso ex art. 110, 423 c.p. e di falsificazione o alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione in concorso ex art. 110, 642 c.p.
Ora, l'art. 24, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 313/2002 dispone che “Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: […] ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva” sicchè (quantomeno) in relazione alla condanna inflitta con sentenza del 6.12.2018 (di applicazione della pena detentiva ad anni due e mesi otto di reclusione) non vi era il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed il ricorrente era tenuto a dichiarare di aver riportato detta condanna.
Il reato di falso in dichiarazione dunque sussiste e, del resto, è la stessa parte Cont ricorrente che in sede di audizione del 2.4.2025 (cfr. all. 2 fasc. ) ha ammesso l'addebito giustificando la condotta per “timore a dichiarare i precedenti anche in relazione a problemi familiari come la perdita di mio padre” (così in verbale).
Né coglie nel segno l'argomento difensivo del ricorrente secondo cui i reati commessi non erano ostativi all'istaurazione di un rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione.
4 Ed invero, l'assunto secondo cui “[..] non si tratta di reati contro la pubblica amministrazione (falsità in atti, rivelazione di segreti d'ufficio, ecc.) né quelli per i quali è prevista la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
[..] né tanto meno reati gravi come associazione a delinquere, mafia, terrorismo […]” (così alla pag. 7 del ricorso) è privo di pregio posto che ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 165/2001, “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi […] d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera [..]”.
La condotta posta in essere dal ricorrente – di falsità dichiarativa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro - è dunque tra quelle tipizzate dal legislatore per il licenziamento disciplinare del dipendente.
Inconferente è, infine, il richiamo alla violazione della L. n. 241/1990 per l'omessa comunicazione dell'avviso del procedimento previsto dall'art. 7 della citata legge, rilevandosi, da un lato, che il procedimento disciplinare è governato dalle previsioni dell'art. 55 D. lgs. n. 165/2001 citato e, dall'altro, che il provvedimento espulsivo è stato, nella specie, preceduto dalla contestazione dell'addebito del 17.2.2025 nonché dalla audizione dell'interessato svolta il 2.4.2025 sicchè il ricorrente è stato edotto dall'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha avuto modo di esercitare appieno il diritto di difesa.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato della lite ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ed alla riduzione di cui all'art. 152 bis disp att. c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.700,00 oltre accessori ove dovuti per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5