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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa PA LD, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 5898/24 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Ylenia Parte_1
ZA LF e dall'Avv.to Maria Fontanella, come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Melograni, giusta procura generale alle liti, come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.24 il ricorrente in epigrafe ha esposto:
1 di essere titolare di assegno sociale erogato dall recante n. CP_1
078510104117409; che con comunicazione di Rideterminazione dell'assegno n. 078-510104117409, del 22 giugno 2023, gli veniva comunicato che per la mancata comunicazione del reddito per l'anno 2018 era stato ricalcolato l'assegno e che per tanto gli era stato dapprima sospesa e poi revocata la prestazione;
che l'Ente aveva calcolato una indebita percezione per un importo pari ad euro 14.529,71 a titolo di somme che l aveva corrisposto dal CP_1 mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019; che non gli era stato notificato alcun preavviso di sospensione – che gli avrebbe consentito di comunicare i redditi;
che solo a seguito di formale accesso agli atti, entrava in possesso del provvedimento e delle relate di notifica;
contestava l'omessa notifica del preavviso di sospensione per compiuta giacenza atteso che dalla relata risultava indirizzo “sconosciuto” ove al contrario risedeva nel comune di Santa Maria la Carita (NA) alla Via Visitazione n. 206, sin dal mese di novembre 2021, come da certificato storico di residenza che allegava;
che per tanto non era allo stesso imputabile l'omessa comunicazione non avendo ricevuto alcun avviso;
che avverso il provvedimento era stato proposto infruttuosamente ricorso in via amministrativa;
sosteneva che l aveva indebitamente chiesto la restituzione delle somme CP_1 erogate prima del provvedimento di revoca, contestandone l'illegittimità ed infondatezza;
richiamando modalità operative previste dallo stesso istituto, in relazione all'iter procedurale da seguire per la sospensione prima e la revoca poi della prestazione
– di cui all'art. all'art. 35, comma 10- bis, D.L. 2017/2008- contestava in via preliminare la mancata notifica del preavviso di sospensione della prestazione – per nullità della notifica – e la mancata trattenuta sulle erogazioni mensili successive alla
2 comunicazione di preavviso nonché la carenza di motivazione del provvedimento.
Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare la nullità della Comunicazione di Rideterminazione dell'assegno n. 078-510104117409, datata 22 giugno 2023, con il quale l'Istituto ha rideterminato l'assegno sociale per gli anni 2018 e 2019, generando un indebito a carico del ricorrente pari ad euro 14.529,71, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all' da parte del sig. per vizi procedurali CP_1 Parte_1
e per tutte le motivazioni esposte.
3. Annullare in ogni caso l'indebito di euro 14.529,71 a carico del sig. e Parte_1 comminato dall' con la Comunicazione di CP_1
Rideterminazione dell'assegno n. 078-510104117409, datata 22 giugno 2023, e qualsiasi altro indebito eventualmente collegato alle predette causali;
4. In ogni caso, condannare l alla CP_1 refusione delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratosi antistatari.”
Ritualmente instauratosi il contradditorio si è costituito l CP_1 resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare premesso che il ricorrente era titolare della prestazione CAT. AS N. 04117409 con decorrenza dal 01/07/2015, rappresentava che con comunicazione n. 21BJL111122917 e n 19BJJBN130404 ( posta ordinaria) “AVVISO SOSPENSIONE PENSIONI ITALIANE” del 19 novembre 2019 e del 31 dicembre 2020, veniva richiesta la comunicazione dei redditi anni 2017- 2018, comunicazioni inesitate per destinatario sconosciuto;
con lettera raccomandata il 16/06/2023, per tanto, l'ente comunicava la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2018- 2019 e ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010, come conseguenza della mancata
3 comunicazione dei redditi per gli anni 2017- 2018, l'importo dell'indebito di € 14.529,71.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa. Incontestata la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per beneficiare della prestazione, oggetto di giudizio è l'accertamento dell'indebito comunicato dall' CP_1
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. Il ricorrente ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione della somma richiesta dall pari ad euro 14.529,71 a seguito di rideterminazione CP_1 dell'assegno sociale per gli anni 2018 e 2019, in quanto percepita in eccedenza. Invero al ricorrente veniva comunicata in data 22.6.23 la revoca della prestazione per omessa presentazione dei redditi 2018, con allegata comunicazione del provvedimento di sospensione;
che, in considerazione delle somme erogate per l'anno 2018, era stato calcolato un indebito pari ad euro 14.529,71. L'indebito trae dunque origine dalla percezione per un importo pari ad euro 14.529,71 complessivi che erano stati corrisposti al ricorrente dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019, importi non dovuti. L' ha eccepito che l'odierno ricorrente non aveva presentato CP_2 la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018; che la notifica della comunicazione della sospensione della prestazione si era perfezionata per compiuta giacenza e che considerato il persistere della omessa comunicazione era stata comunicata la revoca della prestazione.
In via preliminare questo Giudice rileva che la documentazione prodotta dall' resistente non è idonea a fornire la prova CP_3 dell'avvenuta notifica della comunicazione della sospensione atteso che in atti è versata una relata in cui si indica indirizzo
“sconosciuto” ove al contrario dalla documentazione versata in atti dal ricorrente lo stesso era residente all'indirizzo indicato a far data
4 dal mese di novembre 2021; conseguentemente non ritenendosi perfezionata la notifica non essendovi prova che il ricorrente abbia ricevuto la comunicazione di sospensione, alcuna omissione gli è imputabile. Nel merito in punto di diritto va ricordato che le prestazioni di invalidità civile hanno carattere assistenziale e dunque prescindono dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il cui riconoscimento è necessario il possesso di determinati requisiti di tipo reddituale, adeguati di anno in anno dal legislatore. È fuori di dubbio che l'istituto dell'assegno di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Ciò posto, deve osservarsi che la materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). Si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di
5 fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea ad generare affidamento. Deve, allora, ribadirsi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006). Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 2020 n. 13223). Il principio generale che se ne ricava è che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel
6 caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. In particolare la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. 26036/19)
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del
7 mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ).
Fatta questa premessa in diritto, va osservato che nel caso di specie non è in contestazione il requisito reddituale bensì l'omessa comunicazione dei redditi. La Corte, in punto di dolo in capo all'accipiens, lo ha espressamente escluso in caso di mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Ord. 13223 del 30.6.20, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo
8 dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere), atteso che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni assistenziali o pensionistiche sono sempre conosciuti o comunque conoscibili dell'istituto. Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali entro l'anno. Calando tali premesse al caso di specie, questo Giudice osserva che non è provata la comunicazione del provvedimento di sospensione con contestuale richiesta di presentazione dei redditi per l'anno 2018 né la sopravvenienza del venire meno del requisito. Di conseguenza, assorbita ogni ulteriore questione, la revoca della prestazione cui è conseguito l'indebito deve ritenersi illegittima e non è dovuta dal ricorrente all la somma richiesta pari ad CP_1
14.529,71 (per il periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019) . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di € 14.529,71 (per il peri0do dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019), richiesta dall CP_1
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi
9 euro 2.697,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 30 ottobre 2025
IL GIUDICE PA LD
10
Il Giudice del lavoro, dott.ssa PA LD, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 5898/24 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Ylenia Parte_1
ZA LF e dall'Avv.to Maria Fontanella, come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Melograni, giusta procura generale alle liti, come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.24 il ricorrente in epigrafe ha esposto:
1 di essere titolare di assegno sociale erogato dall recante n. CP_1
078510104117409; che con comunicazione di Rideterminazione dell'assegno n. 078-510104117409, del 22 giugno 2023, gli veniva comunicato che per la mancata comunicazione del reddito per l'anno 2018 era stato ricalcolato l'assegno e che per tanto gli era stato dapprima sospesa e poi revocata la prestazione;
che l'Ente aveva calcolato una indebita percezione per un importo pari ad euro 14.529,71 a titolo di somme che l aveva corrisposto dal CP_1 mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019; che non gli era stato notificato alcun preavviso di sospensione – che gli avrebbe consentito di comunicare i redditi;
che solo a seguito di formale accesso agli atti, entrava in possesso del provvedimento e delle relate di notifica;
contestava l'omessa notifica del preavviso di sospensione per compiuta giacenza atteso che dalla relata risultava indirizzo “sconosciuto” ove al contrario risedeva nel comune di Santa Maria la Carita (NA) alla Via Visitazione n. 206, sin dal mese di novembre 2021, come da certificato storico di residenza che allegava;
che per tanto non era allo stesso imputabile l'omessa comunicazione non avendo ricevuto alcun avviso;
che avverso il provvedimento era stato proposto infruttuosamente ricorso in via amministrativa;
sosteneva che l aveva indebitamente chiesto la restituzione delle somme CP_1 erogate prima del provvedimento di revoca, contestandone l'illegittimità ed infondatezza;
richiamando modalità operative previste dallo stesso istituto, in relazione all'iter procedurale da seguire per la sospensione prima e la revoca poi della prestazione
– di cui all'art. all'art. 35, comma 10- bis, D.L. 2017/2008- contestava in via preliminare la mancata notifica del preavviso di sospensione della prestazione – per nullità della notifica – e la mancata trattenuta sulle erogazioni mensili successive alla
2 comunicazione di preavviso nonché la carenza di motivazione del provvedimento.
Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare la nullità della Comunicazione di Rideterminazione dell'assegno n. 078-510104117409, datata 22 giugno 2023, con il quale l'Istituto ha rideterminato l'assegno sociale per gli anni 2018 e 2019, generando un indebito a carico del ricorrente pari ad euro 14.529,71, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all' da parte del sig. per vizi procedurali CP_1 Parte_1
e per tutte le motivazioni esposte.
3. Annullare in ogni caso l'indebito di euro 14.529,71 a carico del sig. e Parte_1 comminato dall' con la Comunicazione di CP_1
Rideterminazione dell'assegno n. 078-510104117409, datata 22 giugno 2023, e qualsiasi altro indebito eventualmente collegato alle predette causali;
4. In ogni caso, condannare l alla CP_1 refusione delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratosi antistatari.”
Ritualmente instauratosi il contradditorio si è costituito l CP_1 resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare premesso che il ricorrente era titolare della prestazione CAT. AS N. 04117409 con decorrenza dal 01/07/2015, rappresentava che con comunicazione n. 21BJL111122917 e n 19BJJBN130404 ( posta ordinaria) “AVVISO SOSPENSIONE PENSIONI ITALIANE” del 19 novembre 2019 e del 31 dicembre 2020, veniva richiesta la comunicazione dei redditi anni 2017- 2018, comunicazioni inesitate per destinatario sconosciuto;
con lettera raccomandata il 16/06/2023, per tanto, l'ente comunicava la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2018- 2019 e ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010, come conseguenza della mancata
3 comunicazione dei redditi per gli anni 2017- 2018, l'importo dell'indebito di € 14.529,71.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa. Incontestata la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per beneficiare della prestazione, oggetto di giudizio è l'accertamento dell'indebito comunicato dall' CP_1
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. Il ricorrente ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione della somma richiesta dall pari ad euro 14.529,71 a seguito di rideterminazione CP_1 dell'assegno sociale per gli anni 2018 e 2019, in quanto percepita in eccedenza. Invero al ricorrente veniva comunicata in data 22.6.23 la revoca della prestazione per omessa presentazione dei redditi 2018, con allegata comunicazione del provvedimento di sospensione;
che, in considerazione delle somme erogate per l'anno 2018, era stato calcolato un indebito pari ad euro 14.529,71. L'indebito trae dunque origine dalla percezione per un importo pari ad euro 14.529,71 complessivi che erano stati corrisposti al ricorrente dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019, importi non dovuti. L' ha eccepito che l'odierno ricorrente non aveva presentato CP_2 la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018; che la notifica della comunicazione della sospensione della prestazione si era perfezionata per compiuta giacenza e che considerato il persistere della omessa comunicazione era stata comunicata la revoca della prestazione.
In via preliminare questo Giudice rileva che la documentazione prodotta dall' resistente non è idonea a fornire la prova CP_3 dell'avvenuta notifica della comunicazione della sospensione atteso che in atti è versata una relata in cui si indica indirizzo
“sconosciuto” ove al contrario dalla documentazione versata in atti dal ricorrente lo stesso era residente all'indirizzo indicato a far data
4 dal mese di novembre 2021; conseguentemente non ritenendosi perfezionata la notifica non essendovi prova che il ricorrente abbia ricevuto la comunicazione di sospensione, alcuna omissione gli è imputabile. Nel merito in punto di diritto va ricordato che le prestazioni di invalidità civile hanno carattere assistenziale e dunque prescindono dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il cui riconoscimento è necessario il possesso di determinati requisiti di tipo reddituale, adeguati di anno in anno dal legislatore. È fuori di dubbio che l'istituto dell'assegno di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014). Ciò posto, deve osservarsi che la materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). Si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di
5 fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea ad generare affidamento. Deve, allora, ribadirsi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006). Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 2020 n. 13223). Il principio generale che se ne ricava è che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel
6 caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito. In particolare la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. 26036/19)
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del
7 mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ).
Fatta questa premessa in diritto, va osservato che nel caso di specie non è in contestazione il requisito reddituale bensì l'omessa comunicazione dei redditi. La Corte, in punto di dolo in capo all'accipiens, lo ha espressamente escluso in caso di mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Ord. 13223 del 30.6.20, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo
8 dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere), atteso che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni assistenziali o pensionistiche sono sempre conosciuti o comunque conoscibili dell'istituto. Pertanto, tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali entro l'anno. Calando tali premesse al caso di specie, questo Giudice osserva che non è provata la comunicazione del provvedimento di sospensione con contestuale richiesta di presentazione dei redditi per l'anno 2018 né la sopravvenienza del venire meno del requisito. Di conseguenza, assorbita ogni ulteriore questione, la revoca della prestazione cui è conseguito l'indebito deve ritenersi illegittima e non è dovuta dal ricorrente all la somma richiesta pari ad CP_1
14.529,71 (per il periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019) . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di € 14.529,71 (per il peri0do dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2019), richiesta dall CP_1
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi
9 euro 2.697,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 30 ottobre 2025
IL GIUDICE PA LD
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