TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1328/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF BI Presidente relatore
EN IN IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1328/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.07.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] C.F._1
ER (Regno Unito) il 12.02.1960, residente in [...]
(PT), via HE NE n.19 – int.5, rappresentata ed assistita dall'Avv. Daniela Bovetti del Foro di Pistoia (c.f.
– pec , presso C.F._2 Email_1 il cui studio in Pistoia, P.zza G. Civinini è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...] C.F._3
NT (PO) il 19.04.1958, residente in [...], via
HE NE n. 19 - int.5, rappresentato ed assistito dall'Avv.
ED NC del Foro di Pistoia (c.f. - C.F._4 pec , presso il cui studio Email_2
1 in Lamporecchio (PT), Via V. Vitoni n.38 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 21.03.1981 nel Comune di NT (PO), precisavano che dall'unione era nata una figlia, (il Persona_1
03.09.1981).
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro veniva meno la comunione materiale e spirituale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove vorrà, con l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'altro.
2. La casa coniugale già adibita a residenza comune, di proprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno e situata nel Comune di
Montale (PT) in Via HE NE n.19 int.5; censita al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 27, del Mappale 33, sub.20 Cat.A/3, Cl.4, Cons. vani 5 rendita euro 271,14; Foglio 27,
Mappale 33, sub.31 Cat. C/6, Cl.3, Cons.15 mq. rendita euro 53,45
(con diritto ai beni comuni non censibili compresa la comproprietà, pro-quota, di tutte quelle aree destinate a spazi, enti ed impianti condominiali di cui il complesso nel quale è inserito l'appartamento
è dotato) viene assegnata su accordo delle parti alla Sig.ra Pt_1 unitamente ai beni mobili ed agli arredi che la
[...]
2 compongono, accessori e pertinenze, alcuna esclusa, perché continui ad abitarvi.
3. Il Sig. che, come detto, ha già lasciato, d'intesa Parte_2 con la moglie, l'abitazione familiare, si obbliga a trasferire la propria residenza dall'abitazione coniugale, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie, Sig.ra Parte_2 mediante il versamento, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, di una somma pari ad euro 200,00= il mese, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT;
5. Il Sig. si obbliga altresì con la sottoscrizione del Parte_2 presente accordo a trasferire i diritti immobiliari oggi vantati per ½ sull'immobile posto in Montale, (PT) in Via HE NE n.19 int.5 adibito a casa coniugale, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 27, del Mappale 33, sub.20 Cat.A/3,
Cl.4, Cons. vani 5 rendita euro 271,14; Foglio 27, Mappale 33, sub.31 Cat. C/6, Cl.3, Cons.15 mq. rendita euro 53,45; con diritto ai beni comuni non censibili compresa la comproprietà, pro-quota, di tutte quelle aree destinate a spazi, enti ed impianti condominiali di cui il complesso nel quale è inserito l'appartamento è dotato, alla moglie Sig.ra che è già proprietaria del restante Parte_1
½ , verso un corrispettivo che le parti stabiliscono in euro in euro
70.000,00 (settantamila/00) da pagarsi, quanto ad euro 10.000,00
(diecimila/00) in acconto al momento del rogito;
quanto ai residui euro 60.000,00 (sessantamila/00) in ratei mensili (n.120 rate) da euro 500,00 ciascuno, che la Sig.ra verserà al Pt_1
Sig. con decorrenza dal mese successivo alla stipula del Parte_2 contratto.
6. La Sig.ra fin d'ora autorizza il coniuge ad iscrivere, Pt_1 contestualmente e successivamente al rogito di compravendita, ipoteca legale o volontaria per l'importo di euro 60.000,00 sulla quota di ½ dell'immobile, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligazione di pagamento del saldo corrispettivo stabilito per il trasferimento dei diritti immobiliari di cui sopra;
le spese per l'iscrizione di ipoteca saranno suddivise fra i coniugi in parti uguali;
3 resteranno invece a carico della sig.ra gli oneri e le spese Pt_1 per il trasferimento, la registrazione e la trascrizione dell'atto; le spese notarili e tecniche.
7. Riconoscono i coniugi che il suddetto trasferimento di diritti immobiliari è una condizione di separazione ed elemento imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale;
esso trova causa nella redistribuzione fra le parti del patrimonio accumulatosi in costanza di matrimonio in funzione perequativa delle posizioni economiche dei componenti della famiglia, come tale, esso è funzionalmente collegato a tutte le altre condizioni concordate.
Detto trasferimento di diritti immobiliari è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale, integrando il carattere di negoziazione globale, dunque, per lo stesso le parti chiedono di avvalersi della esenzione prevista ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e s.m.i., nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999.
8. Precisano le parti, che il predetto atto pubblico dovrà intervenire entro e non oltre il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pronuncia della sentenza con la quale verranno omologate o si prenderà atto degli accordi di separazione raggiunti dai coniugi, ex art.473-bis.51, comma 4, c.p.c.
9. Quanto alla divisione dei beni residui ricadenti nel regime di comunione legale, dichiarano le parti che alla data odierna, fanno parte della comunione i seguenti beni per i quali i coniugi provvedono, con il presente atto, alle reciproche attribuzioni, come segue:
a- al Sig. saranno assegnate – nell'ambito dello Parte_2 scioglimento della comunione cui si provvede con il presente accordo di separazione- le somme depositate sul conto corrente presso n.1040386953, cointestato ai coniugi Controparte_1 ma alimentato con provvista prevalente del Sig. (accredito Parte_2 pensione, per circa 1.300,00 euro/mese), con saldo al 30/06/2025 di euro 4.000,00 circa (all.8) e così i titoli e gli investimenti correlati a quel conto corrente. Il conto dovrà essere chiuso a cura e spese del Sig. Parte_2
4 b- Resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra il conto Pt_1 corrente alla stessa unicamente intestato presso Controparte_1
n.77714822 con saldo al 30/06/2025 di circa 2.000,00=
[...]
(all.9) e così i titoli e gli investimenti correlati a quel conto corrente e la polizza vita (Postafuturo Multitudine n.50009793258 intestata alla Sig.ra con beneficiaria la figlia Pt_1 [...]
(all.10); Per_1
c- il Sig. resterà titolare e nel possesso dell'autovettura al Parte_2 medesimo intestata tipo Renault Captur Tg. GR466XT per la quale egli paga un finanziamento (cfr.all.7) e che viene a lui attribuita a scioglimento della comunione. Egli si farà carico di tutte le spese afferenti all'autovettura, alcuna esclusa.
d- la Sig.ra ha acquistato un'autovettura utilitaria di Pt_1 seconda mano, tipo FIAT Panda Tg. DT291NA (all.11) che viene a lei assegnata a scioglimento della comunione. Ella si farà carico di tutte le spese afferenti all'automobile, alcuna esclusa.
e) In ultimo, quanto alla cagnolina IP, l'animale è di proprietà del Sig. il quale continuerà a prendersene cura;
le parti Parte_2 convengono pertanto che il cane resti a lui affidato e per parte sua il Sig. si impegna a consentire alla moglie di poterlo vedere Parte_2 ogni qual volta lo richiederà e le sarà possibile.
10. Stabilito quanto sopra, i coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
5 11. Dichiarano altresì le parti di avere definito con il presente ricorso ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e che, salvo l'esatto e puntuale adempimento alle obbligazioni sopra reciprocamente assunte, nulla avranno ulteriormente a pretendere,
l'uno dall'altra.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 21.03.1981 nel Comune di NT (PO), alle condizioni da essi concordate;
6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NT (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 6, P. 2, S. A, anno 1981);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 07.10.2025.
Il Presidente relatore
EF BI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF BI Presidente relatore
EN IN IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1328/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 11.07.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] C.F._1
ER (Regno Unito) il 12.02.1960, residente in [...]
(PT), via HE NE n.19 – int.5, rappresentata ed assistita dall'Avv. Daniela Bovetti del Foro di Pistoia (c.f.
– pec , presso C.F._2 Email_1 il cui studio in Pistoia, P.zza G. Civinini è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e
(c.f. , nato a [...] C.F._3
NT (PO) il 19.04.1958, residente in [...], via
HE NE n. 19 - int.5, rappresentato ed assistito dall'Avv.
ED NC del Foro di Pistoia (c.f. - C.F._4 pec , presso il cui studio Email_2
1 in Lamporecchio (PT), Via V. Vitoni n.38 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 21.03.1981 nel Comune di NT (PO), precisavano che dall'unione era nata una figlia, (il Persona_1
03.09.1981).
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro veniva meno la comunione materiale e spirituale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove vorrà, con l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'altro.
2. La casa coniugale già adibita a residenza comune, di proprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno e situata nel Comune di
Montale (PT) in Via HE NE n.19 int.5; censita al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 27, del Mappale 33, sub.20 Cat.A/3, Cl.4, Cons. vani 5 rendita euro 271,14; Foglio 27,
Mappale 33, sub.31 Cat. C/6, Cl.3, Cons.15 mq. rendita euro 53,45
(con diritto ai beni comuni non censibili compresa la comproprietà, pro-quota, di tutte quelle aree destinate a spazi, enti ed impianti condominiali di cui il complesso nel quale è inserito l'appartamento
è dotato) viene assegnata su accordo delle parti alla Sig.ra Pt_1 unitamente ai beni mobili ed agli arredi che la
[...]
2 compongono, accessori e pertinenze, alcuna esclusa, perché continui ad abitarvi.
3. Il Sig. che, come detto, ha già lasciato, d'intesa Parte_2 con la moglie, l'abitazione familiare, si obbliga a trasferire la propria residenza dall'abitazione coniugale, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie, Sig.ra Parte_2 mediante il versamento, a mezzo bonifico Parte_1 bancario, di una somma pari ad euro 200,00= il mese, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT;
5. Il Sig. si obbliga altresì con la sottoscrizione del Parte_2 presente accordo a trasferire i diritti immobiliari oggi vantati per ½ sull'immobile posto in Montale, (PT) in Via HE NE n.19 int.5 adibito a casa coniugale, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 27, del Mappale 33, sub.20 Cat.A/3,
Cl.4, Cons. vani 5 rendita euro 271,14; Foglio 27, Mappale 33, sub.31 Cat. C/6, Cl.3, Cons.15 mq. rendita euro 53,45; con diritto ai beni comuni non censibili compresa la comproprietà, pro-quota, di tutte quelle aree destinate a spazi, enti ed impianti condominiali di cui il complesso nel quale è inserito l'appartamento è dotato, alla moglie Sig.ra che è già proprietaria del restante Parte_1
½ , verso un corrispettivo che le parti stabiliscono in euro in euro
70.000,00 (settantamila/00) da pagarsi, quanto ad euro 10.000,00
(diecimila/00) in acconto al momento del rogito;
quanto ai residui euro 60.000,00 (sessantamila/00) in ratei mensili (n.120 rate) da euro 500,00 ciascuno, che la Sig.ra verserà al Pt_1
Sig. con decorrenza dal mese successivo alla stipula del Parte_2 contratto.
6. La Sig.ra fin d'ora autorizza il coniuge ad iscrivere, Pt_1 contestualmente e successivamente al rogito di compravendita, ipoteca legale o volontaria per l'importo di euro 60.000,00 sulla quota di ½ dell'immobile, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligazione di pagamento del saldo corrispettivo stabilito per il trasferimento dei diritti immobiliari di cui sopra;
le spese per l'iscrizione di ipoteca saranno suddivise fra i coniugi in parti uguali;
3 resteranno invece a carico della sig.ra gli oneri e le spese Pt_1 per il trasferimento, la registrazione e la trascrizione dell'atto; le spese notarili e tecniche.
7. Riconoscono i coniugi che il suddetto trasferimento di diritti immobiliari è una condizione di separazione ed elemento imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale;
esso trova causa nella redistribuzione fra le parti del patrimonio accumulatosi in costanza di matrimonio in funzione perequativa delle posizioni economiche dei componenti della famiglia, come tale, esso è funzionalmente collegato a tutte le altre condizioni concordate.
Detto trasferimento di diritti immobiliari è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale, integrando il carattere di negoziazione globale, dunque, per lo stesso le parti chiedono di avvalersi della esenzione prevista ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e s.m.i., nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999.
8. Precisano le parti, che il predetto atto pubblico dovrà intervenire entro e non oltre il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pronuncia della sentenza con la quale verranno omologate o si prenderà atto degli accordi di separazione raggiunti dai coniugi, ex art.473-bis.51, comma 4, c.p.c.
9. Quanto alla divisione dei beni residui ricadenti nel regime di comunione legale, dichiarano le parti che alla data odierna, fanno parte della comunione i seguenti beni per i quali i coniugi provvedono, con il presente atto, alle reciproche attribuzioni, come segue:
a- al Sig. saranno assegnate – nell'ambito dello Parte_2 scioglimento della comunione cui si provvede con il presente accordo di separazione- le somme depositate sul conto corrente presso n.1040386953, cointestato ai coniugi Controparte_1 ma alimentato con provvista prevalente del Sig. (accredito Parte_2 pensione, per circa 1.300,00 euro/mese), con saldo al 30/06/2025 di euro 4.000,00 circa (all.8) e così i titoli e gli investimenti correlati a quel conto corrente. Il conto dovrà essere chiuso a cura e spese del Sig. Parte_2
4 b- Resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra il conto Pt_1 corrente alla stessa unicamente intestato presso Controparte_1
n.77714822 con saldo al 30/06/2025 di circa 2.000,00=
[...]
(all.9) e così i titoli e gli investimenti correlati a quel conto corrente e la polizza vita (Postafuturo Multitudine n.50009793258 intestata alla Sig.ra con beneficiaria la figlia Pt_1 [...]
(all.10); Per_1
c- il Sig. resterà titolare e nel possesso dell'autovettura al Parte_2 medesimo intestata tipo Renault Captur Tg. GR466XT per la quale egli paga un finanziamento (cfr.all.7) e che viene a lui attribuita a scioglimento della comunione. Egli si farà carico di tutte le spese afferenti all'autovettura, alcuna esclusa.
d- la Sig.ra ha acquistato un'autovettura utilitaria di Pt_1 seconda mano, tipo FIAT Panda Tg. DT291NA (all.11) che viene a lei assegnata a scioglimento della comunione. Ella si farà carico di tutte le spese afferenti all'automobile, alcuna esclusa.
e) In ultimo, quanto alla cagnolina IP, l'animale è di proprietà del Sig. il quale continuerà a prendersene cura;
le parti Parte_2 convengono pertanto che il cane resti a lui affidato e per parte sua il Sig. si impegna a consentire alla moglie di poterlo vedere Parte_2 ogni qual volta lo richiederà e le sarà possibile.
10. Stabilito quanto sopra, i coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
5 11. Dichiarano altresì le parti di avere definito con il presente ricorso ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e che, salvo l'esatto e puntuale adempimento alle obbligazioni sopra reciprocamente assunte, nulla avranno ulteriormente a pretendere,
l'uno dall'altra.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.09.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 21.03.1981 nel Comune di NT (PO), alle condizioni da essi concordate;
6 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NT (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 6, P. 2, S. A, anno 1981);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 07.10.2025.
Il Presidente relatore
EF BI
7