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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 288/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 14/02/2023 al n. 288/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, tutti in proprio e in qualità di eredi e prossimi congiunti di C.F._8
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PAOLO Persona_1
BACALINI, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata COroparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. PAOLO STOLZI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. rep. 12/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata in data 09/01/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8.07.2025 all'esito dell'udienza cartolare dell'1.07.2025, sulle seguenti conclusioni: per le parti appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza avversaria, rigettare tutti i motivi dell'appello incidentale dell'azienda
e l'istanza di rinnovazione della c. t. u. medico legale in quanto COroparte_1 infondati in fatto ed in diritto;
accogliere i motivi di impugnazione principale esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, conseguentemente, riformare parzialmente l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale civile di Grosseto,
Dott. Amedeo Russo, pubblicata il 09.01.2023 (Repert. n. 12/2023 del 09/01/2023) e per l'effetto, previa riliquidazione in aumento del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a ciascun appellante, da effettuarsi applicando i più recenti parametri delle Tabelle del Trib. di Roma pubblicate nel 2023, ovvero il sistema a punti ed i parametri di cui alle ultime Tabelle milanesi pubblicate il 05.06.2024, dichiarare tenuta e condannare la appellata in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli appellanti le maggiori somme di denaro, rispetto a quelle indicate nell'ordinanza impugnata, che saranno per ciascuno ritenute dovute e di giustizia il tutto con maggiorazione di interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (29.02.2016) al saldo secondo i criteri indicati da Cassazione S.U. del 17.02.95 n.1712. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e della procedura per ATP ex art. 696 bis
c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza: in via principale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in riforma integrale della ordinanza impugnata, accertare e dichiarare –previo occorrer possa rinnovo integrale della CTU- l'assenza di responsabilità nella condotta tenuta dal personale sanitario e per l'effetto respingere integralmente tutte le domande avanzate in primo grado da parte attrice;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello incidentale, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare la non debenza da parte dell' della somma liquidata a CP_1 ciascun nipote della sig.ra a titolo di danno iure proprio;
in ogni caso: Per_1 respingere l'appello ex adverso proposto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la
[...] COroparte_1 proponendo appello avverso l'ordinanza ex art 702bis c.p.c. con la quale il
[...]
Tribunale di Grosseto aveva accertato la responsabilità dei sanitari del nosocomio di
Massa Marittima per il decesso della loro congiunta . In particolare il Persona_1 primo giudice, ritenute condivisibili le risultanze cui erano pervenuti i CCTTUU nominati in sede di ATP ante causam, aveva rilevato come le significative criticità riscontrate nell'operato dei medici, attinenti sia allo scorretto inquadramento diagnostico che al non tempestivo ed inadeguato trattamento terapeutico che il caso clinico necessitava, avevano contribuito causalmente al decesso della paziente.
Il giudice di prime cure aveva quindi parzialmente accolto le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dalle attrici per i danni sofferti per la perdita della congiunta (rispettivamente madre e nonna): in applicazione delle c.d. tabelle 'a punti' CO del Tribunale di Roma, aveva condannato la convenuta a risarcire alle figlie della de cuius , e l'importo di euro Parte_3 Parte_5 Parte_7
21.574,74 ciascuna ed alla figlia euro 20.594,07. Parte_1
In favore dei nipoti della , , , e Per_1 Parte_2 Parte_4 Parte_6
, era stato invece riconosciuto un danno da perdita parentale di euro Parte_8
10.787,37 ciascuno.
Per tutti i suddetti importi erano stati riconosciuti rivalutazione ed interessi con decorrenza dal giorno del decesso.
Il Tribunale aveva invece respinto la domanda di risarcimento del danno iure hereditario da ''lucida agonia', patito dalla paziente per la sofferenza connessa alla percezione della morte imminente: in proposito il primo giudice aveva rilevato che la morte era sopravvenuta alle 2,30 circa del 29.02.2016, dopo 18 giorni di ricovero ospedaliero, nel corso dei quali la paziente, ancorchè a tratti vigile, aveva alternato fasi di disorientamento e di stato soporifero, così dovendosi escludere la possibilità di configurare una sofferenza della stessa legata alla specifica consapevolezza dell'imminenza della propria fine.
Il primo giudice aveva escluso la risarcibilità anche del danno biologico terminale richiesto dalle parti attrici iure hereditario, con riferimento ai postumi invalidanti che avevano caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l'exitus, non ritenendo sussistente nella fattispecie quell'apprezzabile lasso temporale tra la lesione e la morte, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la risarcibilità di tale tipologia di danni. Con riferimento infine al richiesto danno patrimoniale, il Tribunale aveva condannato la convenuta a risarcire alle parti attrici, in solido, le spese della CTU, le spese funerarie, le spese per la consulenza di parte, il tutto per complessive euro 6.600,00. CO La era stata quindi condannata, in applicazione del principio di soccombenza, a rifondere agli attori in solido, le spese di lite sia del giudizio di merito sia di quello di
ATP svoltosi ante causam.
Esponevano le parti appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) inadeguata quantificazione del danno non patrimoniale subito da ciascuna parte attrice per la perdita del rapporto parentale, partendo da un valore base decurtato della metà e poi applicando una ulteriore riduzione dell'80%, dunque applicando due conseguenti riduzioni entrambe non giustificate e non previste dalle tabelle romane;
erronea inversione dell'onere della prova dei danni da perdita di un rapporto di stretta parentela;
2) errata esclusione del danno biologico terminale richiesto iure hereditario; in particolare, errore nel non aver considerato che la mancanza di coscienza non è requisito previsto per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale, con riferimento al quale nella fattispecie sussisteva invece il richiesto apprezzabile lasso di tempo, tale dovendosi considerare il decorso di oltre 15 giorni di ricovero ospedaliero, culminato con la morte;
3) richiesta di applicazione di rivalutazione e interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento e poi via via rivalutata, non al tasso legale, ma al tasso pari al rendimento medio dei titoli di Stato, pubblicato annualmente dalla banca d'Italia, considerato che tali sarebbero stati gli investimenti degli attori qualora tempestivamente risarciti.
Le parti appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava COroparte_1 le censure mosse dalle parti appellanti nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)erroneo riconoscimento della responsabilità dei sanitari per la morte della , Per_1 in violazione degli artt. 1176 co 2, 1218, 1228 c.c.; erroneo recepimento delle risultanze della CTU che aveva individuato una causa del decesso differente rispetto a quella indicata nel certificato di morte (insufficienza respiratoria), pur in assenza di alcun esame autoptico, senza dare adeguate risposte alle puntuali osservazioni del consulenti di parte resistente;
richiesta di rinnovo della CTU;
2) erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai nipoti della de cuius; violazione dell'onere della prova dell'effettiva consistenza ed effettività della relazione parentale nonna – nipoti.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8.07.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che , che all'epoca dei fatti aveva compiuto Persona_1
82 anni, verso le 21 del 10.02.2016 veniva trasportata dal servizio del 118 al Pronto
Soccorso di Massa Marittima, a seguito di una caduta in ambito domestico, secondaria rispetto ad un segnalato episodio sincopale. Al momento dell'intervento i sanitari, che evidenziavano che erano stati attivati i Vigili del Fuoco per poter aprire la casa e soccorrere la paziente, attribuivano alla stessa un 'codice giallo' e la descrivevano nei seguenti termini: “PZ attualmente vigile, collaborante, eupnoica, apiretica, riferita sincope con trauma cranico non commotivo e sospetta frattura delle ossa nasali, contusioni multiple, bacino stabile, ma dolente, così pure la colonna”. Giunta al Pronto
Soccorso, veniva rilevato un trauma cranico a seguito della caduta. Eseguita la medicazione della ferita al volto, la era sottoposta a radiografie al torace, Per_1 alla colonna cervicale e lombo sacrale, oltre che ad una TAC massiccio facciale, in tutti i casi con esito negativo per fratture ed esclusione di segni ischemici encefalici e di emorragie intracraniche in atto. La paziente era quindi trattenuta in osservazione e la mattina seguente il medico di turno segnalava: “In consegna dalla collega della notte ed in PS per riferito episodio sincopale post minzionale, avvenuto ieri sera ore 19:00 con conseguente trauma cranio-facciale; la PZ riferisce malessere nella giornata di ieri con febbre, cosciente e vigile, non orientata nel tempo e spazio…forza conservata per età, non deficit focali, nuca libera;
EOT:MV globalmente ridotto con crepitazioni sparse basali, bilaterali, ton cardiaci validi;
addome trattabile, non dolente…”
Dalle registrazioni di PS emergevano parametri vitali di assoluta normalità; in particolare la paziente risultava normotesa, normofrequente, eupnoica, ben ossigenata, con indici neurologici (GCS) normali;
gli esami ematochimici di routine non evidenziavano alterazioni di rilievo, salvo incremento del D-Dimero (2,08), della
Proteina C reattiva (3,60) e della Troponina I (0,084); una prima emogas analisi era risultata nella norma;
lo stesso dicasi per i valori di creatininemia, azotemia e glicemia, nonché dei dati emocromometrici relativi a globuli rossi, globuli bianchi, emoglobina ed ematocrito.
La era quindi dimessa dal Pronto Soccorso nella tarda mattinata Per_1 dell'11.02.2016 con diagnosi di “sincope con trauma cranico non commotivo in PZ con insufficienza respiratoria da sospetta EP” (embolia polmonare, ndr), cui seguiva, senza soluzione di continuità, il ricovero della stessa presso la UO di medicina Generale del medesimo ospedale. Nella giornata del 12.02.2016, nel sospetto di una trombo embolia polmonare, veniva eseguita una tac al torace, con e senza mezzo di contrasto, che non rilevava alcun difetto di riempimento, nè lesioni nel parenchima polmonare;
anche la tac cranica confermava un quadro invariato per assenza di lesioni ed emorragie. In data 13.02.2016 nel diario medico infermieristico compare la prima segnalazione che la paziente 'si alimenta poco' e viene riportato che la stessa è 'vigile, ma disorientata'. Il
14.02.16 viene annotato che la paziente riferisce sensazione di nausea e la sera non riesce ad alimentarsi ('La pz riferisce che ogni qual volta si alimenta deve interrompere per sensazione di vomito incipiente'); il successivo 15.02 è segnalato un episodio di vomito notturno ed il 16.02 la ulteriore presenza di 'vomito biliare' associato a stipsi.
Nella data del 17.02 sono rilevati plurimi episodi di 'vomito biliare', a seguito dei quali veniva iniziata la somministrazione di liquidi per via endovenosa e, nella stessa giornata, era eseguito un clisma e posizionata SNG da svuotamento. L'eseguita indagine ecografica all'addome rilevava unicamente “...reni di volume ed eco struttura nei limiti con presenza di formazioni cistiche renali bilaterali note del DM attuale di 34 mm circa
a sx..” In data 18.02 risulta ripresa la somministrazione endovenosa di liquidi e si rilevava che alla chiusura del sondino si verificava ulteriore episodio di vomito biliare.
La paziente era indicata sempre come 'vigile, a tratti disorientata'. La medesima descrizione risulta riportata con riferimento al successivo 19.02, giorno in cui si annotava che la paziente appariva stare meglio ed era perciò stata messa in una poltrona e fatta bere un po' di acqua a piccoli sorsi, con prosecuzione di clismi e somministrazione di liquidi in vena. Dalla cartella clinica risulta quindi che il 20.02 la era descritta “..confusa a tratti, messa seduta sul letto, non ha avuto episodi Per_1 di vomito, eseguito clisma di pulizia con esito +..”; le venne quindi prescritta la prima
“dieta leggera per os”. Dalle annotazioni risulta che a cena la paziente non si era alimentata, ma si presentava senza febbre e vomito;
veniva quindi programmata la sua dimissione per il 23.02. Nei giorni 21.02 e 22.02 risulta che la paziente, che continuava con clismi quotidiani, aveva ripreso qualche episodio di vomito, nausea e sempre scarsa alimentazione (in particolare il 22 si rileva l'annotazione 'cena con qualche cucchiaio di semolino ha avuto episodio di vomito'). Rimandata la dimissione, nel corso della visita effettuata il 23.02 risultava segnalata diuresi di 1700 ml e SatO2 di 95% con 1 lt/min di O2; venne prescritto O2 a 2 lt/min + incremento diuretico e corticosteroide. Nel diario clinico del 24.02 è riportato: “persiste dolenzia addominale, addome trattabile, diffusamente dolorabile..”; erano quindi richiesti esami ematochimici urgenti a seguito dei quali era prescritta una TC addome non urgente (“PZ con alvo stitico, vomito ricorrente, anoressia e dolenzia addominale;
in anamnesi colecistectomia e diverticoli intestinali;
creatinina 1.60 mg/dl”); nel pomeriggio era eseguito il clisma quotidiano. Il
25.02 era annotato: “...si alimenta poco, ma ha urinato..”. Il 26.02 nel diario clinico si riferisce che la paziente non si era alimentata, rifiutando le terapie per os; sottoposta a
TC addominale, era esclusa la presenza di lesioni di natura evolutiva. Il 27.02, giorno a cui era stata differita la dimissione, era rilevata una elevata emoconcentrazione (HCT
59%) e diuresi presente nel pannolone. La paziente era descritta come 'poco collaborante', non alimentandosi e rifiutando la terapia per bocca. La mattina del 28.02 risulta dalle annotazioni in cartella clinica che “la PZ non si alimenta” ed è segnalata la comparsa di “marezzature agli arti inferiori”; la è descritta sempre come non Per_1 collaborante, specificandosi “soporosa, ma risvegliabile, dolenzia alla palpazione profonda addominale..; si effettua salasso 350 cc.., domani emocromo, posizionare catetere vescicale”; nel pomeriggio era evidenziato: “ha evacuato abbondantemente feci a tipo melena;
soporosa, non risponde a nessuno stimolo;
praticamente anurica (50 cc); arti inferiori marezzati..”. Vengono continuati i clismi quotidiani. Nella notte, nel diario clinico, risulta riportato: “..PZ soporosa, arti inferiori marezzati, ha evacuato feci liquide normocromiche con poche striature di sangue rosso-vivo; in corso terapia infusiva. Alle 2,10 del 29.02 la paziente è descritta come 'pachipnoica' e con respiro superficiale;
alle 2,30 è constatata 'assenza di parametri vitali' e dichiarato il decesso.
In particolare nel certificato di morte erano indicate le seguenti cause del trapasso:
“causa iniziale: 1) dolore addominale persistente. - eventuali condizioni o complicanze che descrivono la sequenza che ha portato a morte: 2) insufficienza respiratoria acuta;
3) sirs. - altri stati morbosi rilevanti: trauma cranico, polimialgia reumatica, sincope situazionale”.
Tale essendo lo svolgimento degli accadimenti non oggetto di contestazione che risulta dalla documentazione clinica in atti, si discute della sussistenza di una responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la durante i 18 giorni di ricovero all'esito dei Per_1 quali decedeva.
Con riferimento ai danni risarcibili è controverso l'an del danno da perdita parentale subito dai nipoti, nonché il quantum di quello liquidato dal Tribunale in favore delle figlie.
La controversia investe altresì la sussistenza del danno biologico terminale, mentre è coperta da giudicato l'esclusione del danno morale da lucida agonia e non si discute in punto di danno patrimoniale, così come riconosciuto dal primo giudice.
2.Il primo motivo di appello incidentale: l'an della responsabilità e la rinnovazione della CTU – Con il primo motivo di gravame incidentale - da trattare COr preliminarmente in quanto inerente all'an della responsabilità medica - la appellata ha contestato il riconoscimento della sua responsabilità per la morte della , Per_1 fondata dal primo giudice sulle condotte negligenti dei sanitari che l'ebbero in cura nel periodo intercorrente tra il suo ricovero e il decesso.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: “In particolare, in punto di nesso causale, emergono dalla documentazione in atti inequivoci profili di responsabilità dell'ente sanitario convenuto nella gestione della paziente . Ciò in Persona_1 particolare emerge dalla CTU medica disposta in sede di procedimento ex art. 696bis
c.p.c. (a firma del Dr. e Dr. - cfr. All. 8 in produzione Persona_2 Persona_3 parte ricorrente), dotata a parere dello scrivente di linearità logica e completezza tecnica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti, la quale ha rilevato rilevate significative criticità nell'operato del personale sanitario della Parte_9
[... Massa Marittima, ritenute causalmente efficienti rispetto al decesso della paziente
, visto il determinarsi di una “policitemia spuria su base iatrogena” Persona_1
e delle correlate complicanze nefrologiche ed infettive (urinarie e polmonari), non adeguatamente e tempestivamente trattate con terapia mirata, conducenti alla fatale sofferenza multiorgano (cfr. All. 8, pag. 28-29 in produzione parte ricorrente). Risulta in particolare come da parte dei sanitari della UO di Medicina Generale non vi sia stata un'adeguata risposta terapeutica alle diverse criticità emerse nel corso del breve iter clinico, concretizzandosi profili di negligenza medica così sintetizzabili: 1) ritardo nel posizionamento del sondino naso-gastrico (eseguito il 17.02.2016) a fronte dei ripetuti episodi di vomito a partire dal 14.02.2016; 2) concomitante discontinuità nella alimentazione parenterale, a fronte degli episodi di vomito, con parziale reintegro delle perdite di liquidi senza adeguato riassetto del quadro elettrolitico;
3) incongruo ricorso alla somministrazione di diuretici con conseguente squilibrio tra entrate ed uscite di liquidi ed inevitabile aumento progressivo dei valori di ematocrito (numero dei globuli rossi circolanti) verso un quadro di policitemia spuria;
4) carente valutazione del peggioramento della funzionalità renale (a partire dal 14.02.2016) con conseguente mancata richiesta di consulenza Nefrologica per impostare eventuali trattamenti dialitici;
5) inadeguato trattamento dello stato settico (urinario e respiratorio),espresso da insufficiente, parziale ed inefficace copertura antibiotica per “os” (cfr. All. 8, pag. 30 in produzione parte ricorrente). Il Collegio peritale ha chiarito come le suddette inadempienze appaiono contrastare palesemente con quelle doverose regole di condotta che sono già consolidate nella prassi diagnostico-terapeutica da molto tempo e che risultano comprese nella “cultura medica” (cfr. All. 8, pag. 30 in produzione parte ricorrente).
In definitiva, è risultato come le significative criticità riscontrate nell'operato dei sanitari della di Massa Marittima, attinenti sia il corretto Parte_9 inquadramento diagnostico che il tempestivo ed adeguato trattamento terapeutico che il caso clinico necessitava, hanno contribuito causalmente al decesso della paziente
(cfr. All. 8, pag. 31 in produzione parte ricorrente)”. Persona_1
Parte appellante incidentale ha censurato la suddetta statuizione lamentando in particolare: 1) il Tribunale avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità dei sanitari su una CTU non condivisibile sia per motivi di metodo (individuazione di una causa di morte differente rispetto a quella indicata nella relativa certificazione in termini di insufficienza respiratoria acuta, pur in assenza di un esame autoptico) sia di merito
(mancanza di specifiche risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta in termini di contraddittoria indicazione della decorrenza dell'aumento dell'ematocrito, insussistenza di una progressiva disidratazione posta alla base della insorgenza della polistemia spuria, erronea indicazione di una insufficiente terapia antibiotica, al contrario somministrata con continuità; mancanza di riscontri dell'affermato peggioramento dell'attività renale fin dal 14.02; mancata considerazione della causa di morte per insufficienza respiratoria dovuta a insorta emorragia digestiva).
Il motivo è infondato per come di seguito specificato.
I CTU hanno rilevato come dall'esame della cartella clinica e del diario medico infermieristico risulti che a partire dal 14.02, considerata la nausea ed i riferiti plurimi episodi di vomito, l'alimentazione per bocca era stata praticamente virtuale e sostanzialmente insussistente. Purtuttavia, il posizionamento del sondino era avvenuto solo in data 17.02 ed era stato applicato alla paziente in maniera discontinua, così che, tenuto conto del concomitante ricorso a diuretici, clismi e salasso, vi era stato solo un parziale reintegro solo idrico, ma non anche elettrolitico. I CCTTUU evidenziano come 'la paziente sia stata 'privata' di circa il 50% dei liquidi corporei in assenza di valida motivazione e a fronte di uscite certe, ripetute, abbondanti cui è stato aggiunto sia il ripetuto salasso che il ripetuto clistere'.
Nella tabella 3 (inserita nella CTU), che si riproduce di seguito, i consulenti hanno riportato l'andamento delle entrate e delle uscite di liquidi durante il ricovero della paziente:
Parallelamente a detto fenomeno di progressiva perdita di liquidi da parte della
[...]
, hanno evidenziato un progressivo incremento dei valori di ematocrito, aumento Per_1 degli indici di citolisi repertati e peggioramento della funzionalità renale di origine probabilmente urinaria, a partire dal 14.02, in assenza di valutazione specialistica e di trattamenti specifici, con evoluzione in infezione urinaria insorta a partire dal 17.02
(come da esiti analisi riportati nella tabella inserita nella CTU). Aggiungevano che in data 26.02 era documentata anche l'insorgenza di una infezione broncopolmonare e rilevavano che la copertura antibiotica risultava parziale e saltuaria, effettuata solo per bocca, in paziente con nausea e vomito persistente, nonché limitata ai primi tre giorni e agli ultimi tre di ricovero.
I CCTTUU affermavano quindi che “Pur in assenza di elementi perentoriamente dimostrativi della causa mortis, eventualmente ricavabili da un riscontro diagnostico che nel caso in oggetto non fu eseguito per verosimili carenze organizzative della struttura sanitaria, quanto è derivato dalla attenta analisi della documentazione clinica presente in atti (vedasi ricovero della Paziente presso la Parte_9 dell'Ospedale di Massa Marittima, dal 10.02 al 29.02.2016) ci permette ugualmente di concludere che l'exitus della Sig.ra è da ascrivere a complicanze Persona_1 terminali ed irreversibili di ordine cardiorespiratorio sopravvenute in Paziente in età notevolmente avanzata (nata nel 1933), in stato di sofferenza multiorgano di natura settica (a partenza probabilmente urinaria e poi interessante anche il parenchima polmonare), sottovalutata e non adeguatamente trattata terapeuticamente, instauratasi nel contesto di una insufficienza renale non più controllabile e secondaria ad una policitemia spuria di accertata natura iatrogena”.
I consulenti dell'ufficio hanno quindi rilevato che “L'analitica ricostruzione dell'iter clinico ha permesso di rilevare significative criticità nell'operato del personale sanitario della
UO di Medicina Generale dell'Ospedale di Massa Marittima che, come più sopra preannunciato, hanno contribuito causalmente al decesso della Sig.ra Persona_1
, visto il determinarsi di una policitemia spuria su base iatrogena (eccessiva
[...] concentrazione degli eritrociti circolanti per altrettanto importante perdita di plasma) e delle correlate complicanze nefrologiche ed infettive (urinarie e polmonari), non adeguatamente e tempestivamente trattate con terapia mirata (vedasi corretta terapia antibiotica), conducenti alla fatale sofferenza multiorgano;
la policitemia spuria, come chiaramente emerso dalle considerazioni intensivologiche e dalla correlata ricostruzione tabellare, fu favorita da uno squilibrio della componente liquida del sangue per una perdita eccessiva della stessa (diuresi forzata, vomito, clismi ricorrenti, salasso) senza
l'aver messo in atto da parte dei sanitari alcun provvedimento per una appropriata ricomposizione della massa circolante”.
In sede di CTU emergeva dunque che, mentre in sede di Pronto Soccorso la paziente era stata correttamente sottoposta alle opportune indagini diagnostiche che il caso richiedeva (episodio sincopale post-minzionale con trauma cranico-facciale), lo stesso non poteva dirsi per la sua gestione nel reparto internistico fino al suo decesso, pur a fronte di situazioni cliniche di non particolare difficoltà sotto il profilo delle soluzioni e dei trattamenti da attuare. In particolare, i consulenti dell' così elencavano tutte CP_3 le condotte negligenti poste in essere dai sanitari durante il detto periodo di ricovero presso il reparto di medicina generale dell'ospedale di Massa Marittima, che nel loro insieme condussero la paziente alla morte: “1) vi fu ritardo nel posizionamento del sondino naso-gastrico (17.02.2016) a fronte di un segnalato vomito incipiente a partire dal 14.02.2016; dal Diario Clinico emerge da quest'ultima data una evidente discontinuità nell'alimentazione sostitutiva parenterale, nonché parziale reintegro idrico ma non elettrolitico;
2) vi fu un concomitante e costante ricorso a diuretici con un conseguente squilibrio tra le entrate e le uscite ed un aumento progressivo dei valori di ematocrito (verso la policitemia spuria); 3) vi fu un grave peggioramento della funzionalità renale a partire dallo stesso 14.02.2016 senza la richiesta di visita specialistica per valutare gli eventuali trattamenti depurativi (vedasi dialisi); 4) di fronte ad un emergente stato settico (urinario e polmonare) vi fu una insufficiente copertura antibiotica;
la stessa fu infatti parziale e saltuaria (per os) solo nei primi giorni di ricovero e negli ultimi tre giorni dello stesso”.
I CCTTUU evidenziavano come le suddette inadempienze “appaiono contrastare palesemente con quelle doverose regole di condotta che sono già consolidate nella prassi diagnostico-terapeutica da molto tempo e che risultano comprese nella “cultura media medic a”, come peraltro evidenziato nell'ormai datato testo “HARRISON:
“PRINCIPI di MEDICINA INTERNA”, giunto di recente alla sua 19^ edizione, testo di universale uso e consultazione nelle Facoltà di Medicina;
di tale testo abbiamo riportato
(vedasi in proposito la relazione Intensivologica) alcuni stralci significativi relativi alla problematica della “POLICITEMIA SPURIA” che, come nel caso in oggetto, unitamente
a cause iatrogene, come la incongrua somministrazione di terapie diuretiche, “..si verifica quando la concentrazione degli eritrociti circolanti aumenta per perdita di plasma;
ciò può avvenire per estrema restrizione di liquidi, per dispersione di plasma negli spazi interstiziali o per eccessiva perdita di liquidi come nel vomito persistente, nella diarrea grave, nella sudorazione profusa o nell'acidosi”; nello stesso testo vengono altresì indicate le attenzioni necessarie e le insidiose complicanze da non tralasciare, peraltro in “…concomitanza di fattori che agiscono riducendo la 'tolleranza' di organi ed apparati già gravati da età e altra patologia”.
La CTU appare completa e adeguatamente motivata, indica con chiarezza le cause della morte della riconducendola ad una serie di condotte negligenti dei medici del Per_1 reparto di medicina dell'ospedale di Massa Marittima, chiaramente individuate e corrispondenti a riscontri oggettivi, che ne costituivano la causa secondo il criterio del più probabile che non.
In tal senso le critiche sviluppate dalla parte appellante e poste alla base della richiesta rinnovazione della CTU non colgono nel segno.
Cominciando dalla individuazione della causa della morte, si premette come, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. 25884/22; v. anche Cass. 18392/17), nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”. Mentre, dunque, il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la prestazione sanitaria (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Se, al termine dell'istruttoria, restino incerti la causa del danno o quella dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al debitore della prestazione, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore: solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla prestazione sanitaria (o alla sua omissione) sorge, per i medici e/o per la struttura sanitaria convenuta, l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Seguendo l'insegnamento della Cassazione tale ragionamento deve passare attraverso una ricostruzione 'non atomistica' della complessiva condotta omissiva del personale sanitario (ovviamente nei termini indicati da parte attrice come idonei a cagionare l'evento) in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente.
Calando i detti principi nel caso concreto, si osserva come, anche in mancanza di evidenze autoptiche, i CCTTUU sono riusciti ad enucleare, sulla base della documentazione medica in atti, il processo causale che ha portato alla morte della
[...]
, sulla base di una serie di argomentazioni che trovano riscontro nei dati ricavabili Per_1 dal diario clinico ed infermieristico, nonché negli esiti degli esami effettuati. In tal senso appare priva di fondamento la doglianza con cui la parte appellante ha dedotto che i CCTTUU avrebbero introdotto una causa del decesso, differente da quella risultante dal certificato di morte che così la descrive “le seguenti Cause di Morte: Causa Iniziale: 1) dolore addominale persistente. Eventuali condizioni o complicanze che descrivono la sequenza che ha portato a morte: 2) Insufficienza respiratoria acuta;
3) SI. * Altri stati morbosi rilevanti: trauma cranico, polimialgia reumatica, sincope situazionale”.
Deve in primo luogo osservarsi come la certificazione si riferisca necessariamente all'estrema condizione che ha determinato la fine della vita, mentre con la consulenza i
CCTTUU hanno espletato l'incarico di accertare quale processo abbia portato a tale condizione sfociata nella perdita della vita, ricostruendo in particolare le terapie applicate e ripercorrendo il diario clinico con l'evoluzione di tutte le evidenze ematiche ed infettivologiche. I consulenti dell'ufficio hanno peraltro risposto puntualmente alla detta osservazione del consulente di parte evidenziando che: “si deve sottolineare come tale documento (ndr: il certificato di morte) dovrebbe riportare entità nosologiche catalogate e categorizzate ISTAT secondo l'ICD 10 (International Classification of
Diseases stilata dall'OMS-WHO) e la dizione “dolore addominale persistente” non risulta in tale classificazione e, per inciso, non si ravvede in proposito come possa essere un
“dolore” la causa di morte (!!). Relativamente alla “Insufficienza Respiratoria Acuta”,
l'argomento è stato trattato più oltre. Per quanto riguarda la “SI”, si richiama che, che secondo le “Linee Guida Sepsi SIAARTI”, la presenza di SI (Sindrome da Risposta
Sistemica Infiammatoria) e di infezione, documentata o probabile, fa porre diagnosi di
SEPSI: in data 23.02.2016 risulta una conta dei globuli bianchi elevata (15.590) e la terapia antibiotica, già in corso nei giorni precedenti, viene di nuovo cambiata, mentre il 17.02.2016 l'esame delle urine mostra aspetto “torbido” patologico con presenza di flora batterica;
pertanto risulta soddisfatta la definizione di indicata con elevata CP_4 probabilità dai sottoscritti CCTTUU nella pre-relazione”. Tornando poi ad approfondire l'aspetto legato all'insufficienza respiratoria riportata nel certificato di morte, i consulenti hanno escluso che dai dati presenti in atti potesse risultare che la paziente presentasse evidenze correlate ad una insufficienza respiratoria tale da poter essere individuata come causa del suo decesso, così ribadendo in sede di risposta alle osservazioni della parte: “a pag.9 della Bozza di relazione, i sottoscritti abbiano riportato una serie di esami ematici che mostravano assoluta normalità della sodiemia, dell'emoglobina, dell'ematocrito, della conta dei globuli rossi. La suddetta situazione clinica veniva poi riconfermata alle 14,10 dello stesso 11.02.2016 dal Medico ricevente del Reparto di ricovero. Tali fatti contrastano con qualsivoglia evidenza di insufficienza respiratoria invocata…” E' dunque da escludere tale aspetto quale autonoma causa di morte, a meno di non ritenere la difficoltà respiratoria e la sua cessazione semplicemente come la manifestazione dell'esito finale, quale conclusione di tutta una serie di componenti patologiche sviluppatesi nel corso del ricovero e di cui i CCTTUU hanno dato ampio conto, ponendole in correlazione con le condotte negligenti dei sanitari. In proposito i consulenti dell'ufficio hanno rilevato, allegando relativi riferimenti bibliografici, la elevata probabilità dell'insorgenza della policitemia spuria, come conseguenza degli erronei trattamenti praticati alla paziente, che l'ha condotta alla morte unitamente ai processi infettivi non tempestivamente diagnosticati e dunque non adeguatamente trattati, spiegando: “La differenza fra sepsi ed infezione è la presenza di disfunzione
d'organo (presente nel caso in esame); un'infezione non riconosciuta può essere causa di disfunzione d'organo di nuova insorgenza (come nel caso in esame); La sepsi è la causa principale di morte per infezione, se non riconosciuta e trattata prontamente. Si rimarca da parte dei sottoscritti CCTTUU che ciò può avvenire solo con sostegno del cardio-circolo e non col suo depauperamento che comporta (anche) policitemia spuria per aumento dell'ematocrito e con ulteriore danno renale”.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla mancata considerazione quale causa della morte di una emorragia digestiva, non ne risultano evidenze che la collochino altre l'ambito della mera ipotesi, di talchè i CCTTUU non l'hanno presa in considerazione e del resto neppure parte appellante indica su quali dati o quali precise emergenze cliniche tale ricostruzione dovrebbe fondarsi.
Con riferimento alle contestazioni inerenti la valutazione dei dati clinici e delle terapie somministrate, i CCTTUU hanno ancorato le loro valutazioni alla documentazione medica in atti di cui si è dato puntualmente atto.
Per quanto detto deve ritenersi che sulla base delle congrue risultanze della CCTTUU risulti la negligenza medica, così come dettagliatamente descritta dai consulenti dell'Ufficio, alla base della morte della secondo il criterio del più probabile Per_1 che non.
Il primo motivo dell'appello incidentale merita pertanto rigetto, con conferma della statuizione in ordine alla responsabilità dei sanitari per la morte della paziente.
3.Il primo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale: i danni non patrimoniali da perdita parentale – Meritano trattazione congiunta il primo motivo di appello principale ed il secondo di appello incidentale in quanto entrambi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale. In particolare, mentre gli appellanti principali lamentano una scorretta applicazione dei criteri di calcolo contenuti nelle tabelle romane richiamate dal
Tribunale, così pervenendosi ad una quantificazione di danni errata per difetto,
l'appellante incidentale ha contestato (in subordine rispetto al primo motivo di gravame incidentale), la mancanza dei presupposti per il riconoscimento del danno da perdita parentale in favore dei nipoti, per assenza di prova circa una preesistente ed effettiva relazione parentale degli stessi con la nonna, protrattasi fino al momento della sua morte.
Partendo da tale ultima questione si osserva che secondo giurisprudenza ormai consolidata, “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione 'iuris tantum', fondata sulla comune appartenenza al medesimo 'nucleo familiare minimo', che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (cfr. Cass.
n. 9010/2022). Nel caso di danno da perdita di componenti della famiglia c.d. minima, ovvero genitori, coniuge, figli o fratelli della vittima, l'uccisione del familiare fa presumere, di per sé sola, una sofferenza in capo agli stretti congiunti, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti;
in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. n° 22397/2022; conformi
Cass. n. 25774/2019; Cass. n. 3767/2018).
Quanto al danno da perdita di un congiunto non rientrante tra i componenti della c.d. famiglia 'minima', la Suprema Corte ha riconosciuto la rilevanza di tali legami 'non essendo condivisibile limitare la 'società naturale', cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. 'famiglia nucleare'', ma ha precisato come in detti casi sia però necessario “provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. da ultimo Cass. n° 17208/2025, con specifico riferimento al danno del nipote per la perdita del nonno;
conf. Cass. 7743/2020). Benvero, ciò non significa attribuire alla convivenza un valore determinante in termini di risarcibilità del danno parentale ai congiunti non facenti parte del nucleo familiare primario, ma soltanto delineare un differente onere probatorio a seconda che i detti familiari fossero, al momento della morte, conviventi o meno. In mancanza di convivenza al momento del decesso – come nel caso di specie – la parte che invoca il danno da perdita del rapporto parentale, al di fuori del ristretto ambito della c.d. famiglia 'nucleare', deve dunque fornire una prova positiva, più penetrante, della effettività e consistenza della relazione parentale al momento della morte.
Fatta tale premessa, deve essere ritenuto fondato il secondo motivo di appello incidentale, con cui si censura il riconoscimento del danno dei nipoti per la perdita della nonna: il primo giudice infatti, dopo aver affermato che “i ricorrenti hanno unicamente dedotto la sussistenza di un rapporto familiare caratterizzato da una frequentazione stabile, a cadenza non giornaliera ma pressoché consolidata durante le festività nel corso dell'anno, i pranzi domenicali ed in generale nei week-end, senza tuttavia articolare al riguardo alcuna prova testimoniale, producendo a sostegno alcune foto di famiglia (cfr. doc. 9 in produzione ricorrente) che, se da un lato testimoniano un qualche tipo di frequentazione, peraltro non circoscrivibile nel tempo, appaiono inidonee a dimostrare di per se la sussistenza di uno stabile vincolo familiare caratterizzato da rapporti continui e significativi”, ha proceduto a risarcire sia i danni vantati dalle figlie della de cuius, sia quelli richiesti dai di lei nipoti ex filiis, accomunandoli tutti nella presunzione di sofferenza derivante dalla perdita del legame 'non essendo emersi elementi di chiaro segno contrario'.
Se tale argomentazione risulta calzante per quanto concerne il danno subito dalle figlie componenti della famiglia nucleare - a cui non si estende infatti il motivo di appello incidentale in esame – non vale per i nipoti che, per quanto detto sopra, avrebbero dovuto dimostrare la effettività e consistenza della relazione affettiva con la nonna al momento della sua morte. In tal senso, invece, gli odierni appellanti principali si sono limitati ad allegare che l'abitazione della 'era il centro dei ritrovi familiari', Per_1 che la stessa 'era solita trascorrere insieme alle figlie e nipoti le festività nel corso dell'anno, nonché i pranzi domenicali tutti insieme', e che 'nipoti conservano le foto della nonna in casa' e altre circostanze simili, senza in alcun modo provare - né chiedere di provare - i detti assunti, funzionali, con riferimento ai nipoti, a sostenere la dedotta sussistenza di un effettivo e perdurante legame affettivo con la nonna.
Per quanto detto, dunque, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinte le domande di risarcimento dei danni iure proprio da perdita parentale avanzate dai nipoti della de cuius (ovvero da
, , , ). Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_8 Con riferimento ai danni risarciti iure proprio in favore delle figlie, con il primo motivo di appello principale si contesta la non corretta quantificazione da parte del Tribunale che, pur avendo correttamente preso a riferimento i criteri liquidatori di cui alle tabelle romane, li avrebbe poi in concreto applicati in maniera erronea, effettuando una doppia, non prevista decurtazione.
In proposito il primo giudice ha così argomentato: “Quanto alle figlie Pt_1
, , e , ad esse può
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_7 applicarsi il valore monetario base (calcolato con i criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma e pari ad Euro 102.970,35 per ed Euro 107.873,70 per le Parte_1 altre), decurtato dell'80% considerato (i) l'età delle parti al momento dell'exitus
( di anni 61, di anni 60, di Parte_1 Parte_3 Parte_5 anni 58, di anni 56); (ii) l'ampiezza del nucleo familiare superstite, Parte_7 costituito – per quanto emerso in questa sede - per le predette figlie dalla propria prole
e rispettivi coniugi, da presumersi conviventi (cfr. deposito del 17.12.2021); (iii) lo scarto tra l'età anagrafica del deceduto (anni 82 al momento del decesso) e l'età media dei soggetti di sesso femminile secondo gli indici ISTAT relativi all'anno 2016 (80-81);
(iv) la mancanza di prova di convivenza delle figlie con la paziente;
(v) la mancanza di ulteriori indici, se non ricavabili in via esclusivamente presuntiva e limitati alla sola periodica frequentazione (di cui non è stata tuttavia dimostrata la reale ampiezza), che consentano la liquidazione di un ammontare maggiore. Ne deriva che il nosocomio convenuto dovrà risarcire per la somma complessiva di € 20.594,07 Parte_1
e , e per la somma Parte_3 Parte_5 Parte_7 complessiva di 21.574,74 ciascuna”.
Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
Sulla base delle tabelle romane, di cui non è controversa l'applicazione, occorre considerare l'età della persona scomparsa e dei superstiti, l'intensità del vincolo parentale sussistente tra la vittima e gli istanti, la sussistenza o non, di una relazione di convivenza, la presenza di altri congiunti, nonché tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da addivenire ad una corretta ed effettiva personalizzazione del risarcimento.
In particolare, in applicazione delle dette tabelle romane, la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale avviene quantificando il corrispettivo economico mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, che ne consideri l'entità in base al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto superstite, alla convivenza o meno tra gli stessi, alla presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o altri stretti congiunti anche non conviventi;
una volta determinato il punteggio in base alle suddette variabili, lo stesso andrà moltiplicato per una somma rappresentativa del valore ideale del singolo punto.
Nel caso di specie il primo giudice – che non ha estrinsecato la quantificazione del punteggio attribuito in base alla tabella - ha operato una prima riduzione del 50% del valore ottenuto, per la mancata prova di un solido legame affettivo (partendo da un valore base di fatto corrispondente alla metà di quello corrispondente al calcolo sulla base dei punteggi attribuibili) e poi ha praticato una ulteriore riduzione dell'80% dell'importo così ottenuto, in considerazione dell'età delle parti, del fatto che la vittima avesse già raggiunto l'età media auspicabile e del fatto che le attrici avevano altri familiari viventi.
Il motivo merita accoglimento per come di seguito specificato.
Con riferimento alla prima riduzione del 50% del valore risultante dalla moltiplicazione del punto base per il punteggio attribuibile, motivata con la mancata prova di un intenso legame affettivo, si precisa intanto che le tabelle romane prevedono la possibilità di una riduzione della metà non dell'intero danno (come pare abbia fatto il primo giudice) ma del punteggio attribuito per la voce 'relazione di parentela con il de cuius', in casi in cui il legame affettivo sia risultato particolarmente debole. Nel caso di specie non è risultato nessun elemento in tal senso, il cui onere probatorio sarebbe gravato sulla parte convenuta.
Si ricorda in proposito che trattandosi di congiunti (le figlie) facenti parte della famiglia c.d. minima, a prescindere dalla convivenza, si presume il forte legame e l'intenso dolore per la perdita, essendo onere della parte convenuta vincere tale presunzione con la prova di una compromissione e/o assenza del detto legame affettivo, cosa nel caso di specie non verificatasi. Né tantomeno una riduzione di tale parametro può essere inferita dalla mancanza di convivenza che nelle tabelle romane è elemento per l'attribuzione di ulteriore punteggio per il caso della sua sussistenza, non già anche di riduzione per la sua assenza.
Quanto all'ulteriore decurtazione dell'80% effettuata dal Tribunale, si osserva come la stessa non sia prevista da alcuno dei parametri contenuti nelle utilizzate tabelle romane, atteso che l'assenza di altri familiari è indice correlato ad un ulteriore aumento del punteggio, mentre non avviene il contrario (cioè la riduzione) per la presenza di altri familiari. Neppure l'età delle danneggiate e quella della vittima possono giustificare una tale riduzione, atteso che il numero di punti è già proporzionale rispetto al progredire dell'età; né alcuna valenza può essere attribuita al fatto che la avesse già Per_1 raggiunto l'età di vita media prevista per le donne, atteso che non è certo la stessa cosa perdere il proprio genitore per un evento naturale, piuttosto che saperlo deceduto, all'esito di un ricovero, per un commesso errore medico.
Il primo giudice applicando quindi due successive riduzioni del quantum prima del 50%
e poi dell'80% ha posto in essere decurtazioni non previste e comunque non ancorate ai parametri esplicitati nelle tabelle richiamate.
Detto questo, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. così Cass. n.
11/05/2012 7272; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018 e Cass. 30516/19), posto che la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Nel caso in esame vanno dunque applicate le tabelle romane aggiornate al 2023 in cui il valore attribuito al punto base, è pari ad euro 11.356,15.
Risulta altresì che nel caso di specie la vittima, al momento della morte aveva compiuto
82 anni mentre le figlie, tutte non conviventi con la madre, avevano le seguenti età
(riportate nella sentenza impugnata e non oggetto di controversia): Parte_1 anni 61, anni 60, anni 58, anni 56. Parte_3 Parte_5 Parte_7
Quanto alla determinazione del punteggio, a tutte le figlie sono attribuibili 18 punti per il rapporto di parentela con la de cuius e 1 punto per l'età della vittima;
per le figlie
, , , tutte nella fascia di età 51 – 60 Parte_3 Parte_5 Parte_7 sono attribuibili per tale aspetto ulteriori 2,5 punti, mentre per la figlia Parte_1 di 61 anni i punti aggiuntivi per l'età della parte danneggiata sono 2.
Le tabelle prevedono inoltre la riduzione fino alla metà del punteggio complessivo nel caso di familiari non conviventi oppure in relazione 'alla situazione concreta correlata alla concreta esistenza di un serio rapporto affettivo' e dunque alla sua riduzione e/o mancanza in caso di prove di assenza di un perdurante vincolo affettivo.
Per come detto sopra, nel caso di specie l'assenza di convivenza madre figlie, assolutamente connaturata con l'età delle stesse, non può essere ritenuta quale indice di una minore intensità del legame affettivo, atteso che in tal senso non è emerso nessun concreto elemento, il cui onere probatorio, come già esposto, spettava alla parte convenuta.
Dunque, per le figlie , , i punti Parte_3 Parte_5 Parte_7 complessivi sono dunque 21,5 (18 + 1 + 2,5) che moltiplicati per il valore tabellare del punto base determinano l'importo del risarcimento per la perdita della madre in euro
244.157,22.
Sulle predette somme, liquidate in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato (così pervenendosi all'importo di euro 200.128,87), secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 272.236,53.
Quanto alla figlia i punti complessivi sono invece 21 (18 + 1 + 2) Parte_1 che moltiplicati per il valore tabellare del punto base determinano l'importo del risarcimento per la perdita della madre in euro 238.479,15.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato (così pervenendosi all'importo di euro 195.474,71), secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 265.905,43.
Sono invece da escludersi, per mancanza di specifica prova, i maggiori interessi richiesti dalle parti appellanti in misura pari al tasso del rendimento medio dei titoli di Stato, pubblicato annualmente dalla banca d'Italia, considerato che non risulta provato, neppure in termini presuntivi, che tali sarebbero stati gli investimenti degli attori e odierni appellanti principali, qualora tempestivamente risarciti.
Si osserva infine che gli importi risarcitori così individuati sono superiori a quelli risultanti dalla applicazione delle tabelle vigenti ratione temporis al momento della pubblicazione della sentenza impugnata. Deve tuttavia evidenziarsi che le parti attrici avevano chiesto in primo grado la condanna al pagamento delle somme che fossero risultate dovute e che le stesse, in sede di appello hanno nuovamente richiesto la condanna al pagamento delle 'maggiori somme di denaro, rispetto a quelle indicate nell'ordinanza impugnata, che saranno per ciascuno ritenute dovute e di giustizia…'
Deve pertanto ritenersi che gli importi, come sopra liquidati, rientrino nella domanda risarcitoria, per come formulata, in conformità all'art. 112 c.p.c.
Infatti, come più volte affermato dalla Corte di legittimità e di recente ribadito nella ordinanza n. 12519/2021 “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”. Nel caso di specie la modalità di proposizione della domanda risarcitoria, avanzata in sostanza secondo giustizia ed equità, permette pertanto di ritenere ricompresa nella stessa gli importi liquidati sulla base delle tabelle aggiornate.
Le suddette somme, maggiorate degli ulteriori interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla presente sentenza al pagamento sono quelle che, a modifica della sentenza impugnata, vanno ritenute dovute in favore delle figlie a titolo di danno non patrimoniale da perdita del genitore.
4.Il secondo motivo di appello principale: il danno biologico terminale – Con il secondo motivo di appello principale si è invece lamentata l'esclusione del risarcimento iure hereditario del danno biologico terminale sofferto dalla de cuius nel periodo di degenza ospedaliera, durato oltre due settimane e culminato nella sua morte.
Riguardo alla figura di danno in esame, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali
(cfr. Cass. 17/09/2019 n. 23153; 05/07/2019 n. 18056; S.U. 22/7/2015 n. 15350), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu
(ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia), derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Nella fattispecie è coperta da giudicato l'esclusione del danno morale terminale, sul presupposto che la , per lo più in uno stato di disorientamento e sopore, non Per_1 avesse avuto consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, neppure per un lasso di tempo ridotto.
E' invece in discussione la sussistenza del danno biologico terminale che integra una peculiare forma di danno biologico temporaneo. Si tratta di un danno che, al contrario della c.d. formido mortis, ha fondamento medico legale e consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità temporanea, culminata nella morte. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'accertamento del suddetto danno biologico terminale, presuppone che tra l'evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso 'un apprezzabile lasso temporale' e cioè che la persona lesa non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno 24 ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (mancando di utilità a tal fine uno spazio di vita brevissimo); per la configurabilità di siffatto danno alla salute, consistente, come detto, nel fatto che per un certo apprezzabile lasso di tempo il soggetto non abbia potuto oggettivamente svolgere le sue attività quotidiane (danno che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità proprio per la prossimità dell'evento morte), è irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità ed è quindi indifferente lo stato di incoscienza (cfr. Cass. n° 18056/2019).
Tanto premesso, il primo giudice ha motivato il rigetto del risarcimento del danno biologico terminale con le seguenti argomentazioni: “… Nell'intervallo temporale tra la lesione mortale e la morte, può maturare dunque un danno biologico stricto sensu
(ovvero danno al bene “salute”), come rileva Cass. 22541/2017, già citata;
ed a questo, può aggiungersi un danno morale peculiare, improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (definita agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus.
Dunque, se nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale. Il Tribunale intende dare continuità all'orientamento sopra espresso
e da ultimo ribadito, con ampia motivazione, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26727 del
2018, precisando che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana (articolo 2 Cost.), deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico “morale”. Non è infatti sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l'assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità. Nel caso di specie, si può affermare che lo spatium temporis non appare rientrare nell' “apprezzabile lasso di tempo” cui si riferiscono le Sezioni Unite nell'intervento del 2015 per affermarne il rilievo ai fini risarcitori. Come visto, la perizia espletata in corso di procedimento ex art. 696bis c.p.c. ha chiarito come non sia emerso “un sufficiente stato di coscienza e palesi aspetti di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente, tali da poter giustificare il riconoscimento di un danno da lucida agonia”, anche in quanto la paziente, a partire dal ricovero in UO di Medicina Generale, ancorché vigile, alternò a tratti fasi di disorientamento temporo/spaziale fino alla scarsa collaborazione ed allo stato di sopore segnalato a partire dal giorno precedente l'exitus (cfr. All. 8, pag. 29-30 in produzione parte ricorrente): non sono dunque emersi, alla luce dell'iter clinico esaminato, elementi che indichino uno stato di effettiva coscienza o anche solo di percezione dell'”imminenza” della propria fine'.
Ciò posto il motivo di appello è fondato nei termini di seguito specificati.
Il Tribunale, dopo aver citato i corretti riferimenti giurisprudenziali in materia di danni terminali ed aver escluso la componente morale da c.d. lucida agonia, per mancanza nella paziente di coscienza della percezione della sua fine imminente, arriva a respingere anche la componente biologica del danno terminale deducendo l'assenza nella fattispecie di un 'apprezzabile lasso di tempo' (mai peraltro specificato nella sua estensione) e poi parendo richiamare anche per tale componente di danno la mancanza di percezione della fine imminente già utilizzata per escludere il danno morale da lucida agonia (aspetto quest'ultimo come già detto non oggetto di impugnazione).
Chiarito che lo stato di incoscienza, sopore, stato confusionale, tale da precludere la percezione della fine, nulla ha a che vedere con la componente biologica del danno terminale, quello su cui deve incentrarsi l'esame è la decorrenza del lasso di tempo tra il fatto illecito e la morte e, conseguentemente, la valutazione della sua rilevanza ai fini risarcitori. Nel caso di specie tale verifica deve fare i conti con la peculiarità della condotta negligente posta in essere dai sanitari, articolatasi in tutta una serie di attività erronee e omissioni che, nel loro insieme e nel protrarsi e ripetersi nel tempo, hanno portato a creare la situazione da cui è poi derivata la morte della paziente.
A tale proposito, potendosi considerare il fatto in esame come una particolare fattispecie di illecito a formazione progressiva, il detto arco temporale deve essere fatto iniziare con la data delle prime, decisive condotte negligenti poste in essere dai sanitari, che hanno dato inizio alla concatenazione di eventi che hanno portato alla morte della
[...]
. Tale data va individuata, sulla base di quanto sopra osservato, nel giorno Per_1
13.02.2016, quando la paziente comincia a manifestare difficoltà ad alimentarsi e iniziano ad essere omesse condotte che sarebbero state doverose (in termini di idratazione e equilibrio elettrolitico, alimentazione continuativa con sondino), attuandosene invece altre imperite e negligenti (insufficiente copertura antibiotica, clismi ripetuti, diuretici) dal cui insieme scaturirà la morte, per come già sopra specificato. Il detto arco temporale tra il 13.02.2016 e le ore 2,30 del 29.02.2016 deve essere ritenuto un 'apprezzabile lasso di tempo', trattandosi di una sopravvivenza superiore alle 24 ore, in cui la paziente ha versato in uno stato via via sempre peggiore, fino al torpore finale ed alla gravissima invalidità, che l'ha costretta in una situazione di progressiva perdita di tutte le proprie funzioni biologiche.
Con riguardo al quantum di tale danno, secondo il costante orientamento della
Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n° 4658/2024), la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo ed a causa dello stesso, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (cfr. Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). L'invalidità temporanea perdura, infatti, in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la data della morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione dei postumi). Solo in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato anche alla stregua di invalidità permanente pura e semplice (cfr. Cass. n.
35416 del 2022), mentre nel caso che le lesioni siano sfociate nell'esito mortale non rimarrà alcuno spazio per il risarcimento di un autonomo danno da lesione permanente, assorbito dalle diverse poste risarcitorie correlate all'avvenuto decesso. Il fatto che sia intervenuta la morte come conseguenza delle condotte dei sanitari non è infatti evento di cui non si possa tenere conto in termini di commisurazione del danno alla salute da riconoscere ai congiunti iure hereditatis e che non potrà che coincidere con un danno da invalidità temporanea 'rafforzato' in termini di maggior gravità conseguente all'essere la malattia sfociata nel decesso, piuttosto che in un consolidamento degli esiti lesivi.
Le tabelle milanesi nel liquidare tale ultima voce di danno indicano per il caso in cui tale periodo precedente la morte duri fino a tre giorni, la somma massima di euro 30.000,00, comprensiva tanto della componente morale quanto di quella biologica, senza peraltro distinguere, per l'ottica monistica prescelta, il quantum corrispondente all'elemento biologico e a quello morale. Per i restanti giorni è previsto un valore giornaliero via via decrescente dal quarto giorno a quelli successivi (fino ad un massimo di 100).
Nel caso di specie quanto agli ultimi tre giorni che hanno preceduto la morte (dal 26.02 alle 2,30 del 29.02) in cui la paziente ha vissuto in uno stato di gravissima debilitazione e sofferenza, privata di qualsiasi autonomia funzionale, deve essere preso come riferimento l'importo di euro 30.000 (a fronte dell'importo massimo di euro 35.247,00 indicato nelle tabelle), dimezzato ad euro 15.000 per epurarlo dalla componente morale catastrofale (considerato che come detto le tabelle milanesi quantificano unitariamente i due aspetti biologico e morale catastrofale), non riconosciuta dal
Tribunale e non oggetto del presente gravame.
Per quanto riguarda gli ulteriori giorni immediatamente precedenti (dal 13.02.2016 al
25.02.2016), applicando i valori base previsti dalle tabelle milanesi aggiornate al 2024, ciascuno ridotto alla metà per eliminare equitativamente la componente morale, si perviene all'ulteriore importo di euro 31.400,00.
La parte appellata deve quindi essere condannata a rifondere iure hereditario alle figlie, in solido tra loro, l'importo di euro 46.400,00 (euro 31400,00+15.000,00) a titolo di danno biologico terminale.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del decesso (così pervenendosi ad euro 38.032,79), e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 51.736,22
Su detto importo decorrono inoltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Non risulta invece fondata la domanda proposta dagli appellanti volta al riconoscimento di interessi compensativi ad un tasso superiori a quello legale, pari alla rendita dell'investimento in Titoli di Stato, circostanza meramente allegata e rimasta priva di alcun riscontro, finanche a livello meramente presuntivo.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato l'accoglimento della domanda in punto di an e di parte dei danni richiesti, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite dei due gradi nella misura di 1/3; nella fattispecie sono configurabili infatti più domande di risarcimento danni articolate in vari capi, per cui il parziale accoglimento giustifica una parziale soccombenza come chiarito da Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Quanto ai restanti 2/3 delle spese di lite, sussistono i presupposti per condannare la parte appellata a rifonderle all'appellante, in applicazione del principio di prevalente soccombenza (con il primo grado comprensivo oltre che della fase di merito anche del procedimento per atp ante causam), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum ricompreso nello scaglione da €
260.000 a € 520.000; il credito risarcitorio più elevato tra quello azionato è infatti quello di euro 272.236,53 e il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c. -a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo- la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n° 3107/2017 e
18166/23)
Si tiene conto altresì dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria sia per il primo grado sia per il grado di appello, non essendo in entrambi stata tecnicamente espletata, considerando invece equitativamente un aumento pari complessivamente al 60% per la difesa congiunta di più soggetti (nel caso di specie 8, ma sostanzialmente suddivisibili in due categorie aventi differenti aspetti difensivi) ex art 4 co 2 DM 55/14.
Nulla in questa sede va invece riliquidato in ordine a spese di CTU e CTP, atteso che dette poste sono state liquidate dal primo giudice insieme alle spese funerarie, in relazione all'unica statuizione sul danno patrimoniale non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello principale, riconosce iure hereditario in favore di
, , , il danno Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_1 biologico terminale patito dalla de cuius e, per l'effetto, condanna Persona_1
l' a risarcire alle stesse, in solido tra loro, l'importo COroparte_1 complessivo di euro 51.736,22 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) in accoglimento dell'appello principale riquantifica il danno non patrimoniale da perdita parentale subito iure proprio da , , Parte_3 Parte_5 Pt_7
in euro 272.236,53 ciascuna e il danno non patrimoniale da perdita
[...] parentale subito iure proprio da in euro 265.905,43; per l'effetto Parte_1 condanna la a risarcire alle stesse i suddetti importi, oltre interessi COroparte_1 legali dalla sentenza al saldo;
3)in parziale accoglimento dell'appello incidentale respinge la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio in favore dei nipoti della de cuius,
[...]
, , , ; Pt_2 Parte_4 Parte_6 Parte_8
4)conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra le parti in ragione di
1/3; condanna la parte appellata a rifondere alle parti appellanti i restanti 2/3 delle spese di lite, che vengono liquidate (quanto ai suddetti 2/3): quanto al procedimento per atp ante causam di primo grado in complessive € 6310,40 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di merito di primo grado in euro 12.849,06 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado in euro 15.188,26 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore (avv. Paolo Bacalini) dichiaratosi antistatario ex art.
93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 14/02/2023 al n. 288/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, tutti in proprio e in qualità di eredi e prossimi congiunti di C.F._8
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PAOLO Persona_1
BACALINI, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. , elettivamente domiciliata COroparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. PAOLO STOLZI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. rep. 12/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata in data 09/01/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8.07.2025 all'esito dell'udienza cartolare dell'1.07.2025, sulle seguenti conclusioni: per le parti appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza avversaria, rigettare tutti i motivi dell'appello incidentale dell'azienda
e l'istanza di rinnovazione della c. t. u. medico legale in quanto COroparte_1 infondati in fatto ed in diritto;
accogliere i motivi di impugnazione principale esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, conseguentemente, riformare parzialmente l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale civile di Grosseto,
Dott. Amedeo Russo, pubblicata il 09.01.2023 (Repert. n. 12/2023 del 09/01/2023) e per l'effetto, previa riliquidazione in aumento del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a ciascun appellante, da effettuarsi applicando i più recenti parametri delle Tabelle del Trib. di Roma pubblicate nel 2023, ovvero il sistema a punti ed i parametri di cui alle ultime Tabelle milanesi pubblicate il 05.06.2024, dichiarare tenuta e condannare la appellata in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere agli appellanti le maggiori somme di denaro, rispetto a quelle indicate nell'ordinanza impugnata, che saranno per ciascuno ritenute dovute e di giustizia il tutto con maggiorazione di interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (29.02.2016) al saldo secondo i criteri indicati da Cassazione S.U. del 17.02.95 n.1712. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e della procedura per ATP ex art. 696 bis
c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza: in via principale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ed in riforma integrale della ordinanza impugnata, accertare e dichiarare –previo occorrer possa rinnovo integrale della CTU- l'assenza di responsabilità nella condotta tenuta dal personale sanitario e per l'effetto respingere integralmente tutte le domande avanzate in primo grado da parte attrice;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello incidentale, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare la non debenza da parte dell' della somma liquidata a CP_1 ciascun nipote della sig.ra a titolo di danno iure proprio;
in ogni caso: Per_1 respingere l'appello ex adverso proposto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la
[...] COroparte_1 proponendo appello avverso l'ordinanza ex art 702bis c.p.c. con la quale il
[...]
Tribunale di Grosseto aveva accertato la responsabilità dei sanitari del nosocomio di
Massa Marittima per il decesso della loro congiunta . In particolare il Persona_1 primo giudice, ritenute condivisibili le risultanze cui erano pervenuti i CCTTUU nominati in sede di ATP ante causam, aveva rilevato come le significative criticità riscontrate nell'operato dei medici, attinenti sia allo scorretto inquadramento diagnostico che al non tempestivo ed inadeguato trattamento terapeutico che il caso clinico necessitava, avevano contribuito causalmente al decesso della paziente.
Il giudice di prime cure aveva quindi parzialmente accolto le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dalle attrici per i danni sofferti per la perdita della congiunta (rispettivamente madre e nonna): in applicazione delle c.d. tabelle 'a punti' CO del Tribunale di Roma, aveva condannato la convenuta a risarcire alle figlie della de cuius , e l'importo di euro Parte_3 Parte_5 Parte_7
21.574,74 ciascuna ed alla figlia euro 20.594,07. Parte_1
In favore dei nipoti della , , , e Per_1 Parte_2 Parte_4 Parte_6
, era stato invece riconosciuto un danno da perdita parentale di euro Parte_8
10.787,37 ciascuno.
Per tutti i suddetti importi erano stati riconosciuti rivalutazione ed interessi con decorrenza dal giorno del decesso.
Il Tribunale aveva invece respinto la domanda di risarcimento del danno iure hereditario da ''lucida agonia', patito dalla paziente per la sofferenza connessa alla percezione della morte imminente: in proposito il primo giudice aveva rilevato che la morte era sopravvenuta alle 2,30 circa del 29.02.2016, dopo 18 giorni di ricovero ospedaliero, nel corso dei quali la paziente, ancorchè a tratti vigile, aveva alternato fasi di disorientamento e di stato soporifero, così dovendosi escludere la possibilità di configurare una sofferenza della stessa legata alla specifica consapevolezza dell'imminenza della propria fine.
Il primo giudice aveva escluso la risarcibilità anche del danno biologico terminale richiesto dalle parti attrici iure hereditario, con riferimento ai postumi invalidanti che avevano caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l'exitus, non ritenendo sussistente nella fattispecie quell'apprezzabile lasso temporale tra la lesione e la morte, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la risarcibilità di tale tipologia di danni. Con riferimento infine al richiesto danno patrimoniale, il Tribunale aveva condannato la convenuta a risarcire alle parti attrici, in solido, le spese della CTU, le spese funerarie, le spese per la consulenza di parte, il tutto per complessive euro 6.600,00. CO La era stata quindi condannata, in applicazione del principio di soccombenza, a rifondere agli attori in solido, le spese di lite sia del giudizio di merito sia di quello di
ATP svoltosi ante causam.
Esponevano le parti appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) inadeguata quantificazione del danno non patrimoniale subito da ciascuna parte attrice per la perdita del rapporto parentale, partendo da un valore base decurtato della metà e poi applicando una ulteriore riduzione dell'80%, dunque applicando due conseguenti riduzioni entrambe non giustificate e non previste dalle tabelle romane;
erronea inversione dell'onere della prova dei danni da perdita di un rapporto di stretta parentela;
2) errata esclusione del danno biologico terminale richiesto iure hereditario; in particolare, errore nel non aver considerato che la mancanza di coscienza non è requisito previsto per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale, con riferimento al quale nella fattispecie sussisteva invece il richiesto apprezzabile lasso di tempo, tale dovendosi considerare il decorso di oltre 15 giorni di ricovero ospedaliero, culminato con la morte;
3) richiesta di applicazione di rivalutazione e interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento e poi via via rivalutata, non al tasso legale, ma al tasso pari al rendimento medio dei titoli di Stato, pubblicato annualmente dalla banca d'Italia, considerato che tali sarebbero stati gli investimenti degli attori qualora tempestivamente risarciti.
Le parti appellanti chiedevano quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava COroparte_1 le censure mosse dalle parti appellanti nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)erroneo riconoscimento della responsabilità dei sanitari per la morte della , Per_1 in violazione degli artt. 1176 co 2, 1218, 1228 c.c.; erroneo recepimento delle risultanze della CTU che aveva individuato una causa del decesso differente rispetto a quella indicata nel certificato di morte (insufficienza respiratoria), pur in assenza di alcun esame autoptico, senza dare adeguate risposte alle puntuali osservazioni del consulenti di parte resistente;
richiesta di rinnovo della CTU;
2) erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai nipoti della de cuius; violazione dell'onere della prova dell'effettiva consistenza ed effettività della relazione parentale nonna – nipoti.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8.07.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che , che all'epoca dei fatti aveva compiuto Persona_1
82 anni, verso le 21 del 10.02.2016 veniva trasportata dal servizio del 118 al Pronto
Soccorso di Massa Marittima, a seguito di una caduta in ambito domestico, secondaria rispetto ad un segnalato episodio sincopale. Al momento dell'intervento i sanitari, che evidenziavano che erano stati attivati i Vigili del Fuoco per poter aprire la casa e soccorrere la paziente, attribuivano alla stessa un 'codice giallo' e la descrivevano nei seguenti termini: “PZ attualmente vigile, collaborante, eupnoica, apiretica, riferita sincope con trauma cranico non commotivo e sospetta frattura delle ossa nasali, contusioni multiple, bacino stabile, ma dolente, così pure la colonna”. Giunta al Pronto
Soccorso, veniva rilevato un trauma cranico a seguito della caduta. Eseguita la medicazione della ferita al volto, la era sottoposta a radiografie al torace, Per_1 alla colonna cervicale e lombo sacrale, oltre che ad una TAC massiccio facciale, in tutti i casi con esito negativo per fratture ed esclusione di segni ischemici encefalici e di emorragie intracraniche in atto. La paziente era quindi trattenuta in osservazione e la mattina seguente il medico di turno segnalava: “In consegna dalla collega della notte ed in PS per riferito episodio sincopale post minzionale, avvenuto ieri sera ore 19:00 con conseguente trauma cranio-facciale; la PZ riferisce malessere nella giornata di ieri con febbre, cosciente e vigile, non orientata nel tempo e spazio…forza conservata per età, non deficit focali, nuca libera;
EOT:MV globalmente ridotto con crepitazioni sparse basali, bilaterali, ton cardiaci validi;
addome trattabile, non dolente…”
Dalle registrazioni di PS emergevano parametri vitali di assoluta normalità; in particolare la paziente risultava normotesa, normofrequente, eupnoica, ben ossigenata, con indici neurologici (GCS) normali;
gli esami ematochimici di routine non evidenziavano alterazioni di rilievo, salvo incremento del D-Dimero (2,08), della
Proteina C reattiva (3,60) e della Troponina I (0,084); una prima emogas analisi era risultata nella norma;
lo stesso dicasi per i valori di creatininemia, azotemia e glicemia, nonché dei dati emocromometrici relativi a globuli rossi, globuli bianchi, emoglobina ed ematocrito.
La era quindi dimessa dal Pronto Soccorso nella tarda mattinata Per_1 dell'11.02.2016 con diagnosi di “sincope con trauma cranico non commotivo in PZ con insufficienza respiratoria da sospetta EP” (embolia polmonare, ndr), cui seguiva, senza soluzione di continuità, il ricovero della stessa presso la UO di medicina Generale del medesimo ospedale. Nella giornata del 12.02.2016, nel sospetto di una trombo embolia polmonare, veniva eseguita una tac al torace, con e senza mezzo di contrasto, che non rilevava alcun difetto di riempimento, nè lesioni nel parenchima polmonare;
anche la tac cranica confermava un quadro invariato per assenza di lesioni ed emorragie. In data 13.02.2016 nel diario medico infermieristico compare la prima segnalazione che la paziente 'si alimenta poco' e viene riportato che la stessa è 'vigile, ma disorientata'. Il
14.02.16 viene annotato che la paziente riferisce sensazione di nausea e la sera non riesce ad alimentarsi ('La pz riferisce che ogni qual volta si alimenta deve interrompere per sensazione di vomito incipiente'); il successivo 15.02 è segnalato un episodio di vomito notturno ed il 16.02 la ulteriore presenza di 'vomito biliare' associato a stipsi.
Nella data del 17.02 sono rilevati plurimi episodi di 'vomito biliare', a seguito dei quali veniva iniziata la somministrazione di liquidi per via endovenosa e, nella stessa giornata, era eseguito un clisma e posizionata SNG da svuotamento. L'eseguita indagine ecografica all'addome rilevava unicamente “...reni di volume ed eco struttura nei limiti con presenza di formazioni cistiche renali bilaterali note del DM attuale di 34 mm circa
a sx..” In data 18.02 risulta ripresa la somministrazione endovenosa di liquidi e si rilevava che alla chiusura del sondino si verificava ulteriore episodio di vomito biliare.
La paziente era indicata sempre come 'vigile, a tratti disorientata'. La medesima descrizione risulta riportata con riferimento al successivo 19.02, giorno in cui si annotava che la paziente appariva stare meglio ed era perciò stata messa in una poltrona e fatta bere un po' di acqua a piccoli sorsi, con prosecuzione di clismi e somministrazione di liquidi in vena. Dalla cartella clinica risulta quindi che il 20.02 la era descritta “..confusa a tratti, messa seduta sul letto, non ha avuto episodi Per_1 di vomito, eseguito clisma di pulizia con esito +..”; le venne quindi prescritta la prima
“dieta leggera per os”. Dalle annotazioni risulta che a cena la paziente non si era alimentata, ma si presentava senza febbre e vomito;
veniva quindi programmata la sua dimissione per il 23.02. Nei giorni 21.02 e 22.02 risulta che la paziente, che continuava con clismi quotidiani, aveva ripreso qualche episodio di vomito, nausea e sempre scarsa alimentazione (in particolare il 22 si rileva l'annotazione 'cena con qualche cucchiaio di semolino ha avuto episodio di vomito'). Rimandata la dimissione, nel corso della visita effettuata il 23.02 risultava segnalata diuresi di 1700 ml e SatO2 di 95% con 1 lt/min di O2; venne prescritto O2 a 2 lt/min + incremento diuretico e corticosteroide. Nel diario clinico del 24.02 è riportato: “persiste dolenzia addominale, addome trattabile, diffusamente dolorabile..”; erano quindi richiesti esami ematochimici urgenti a seguito dei quali era prescritta una TC addome non urgente (“PZ con alvo stitico, vomito ricorrente, anoressia e dolenzia addominale;
in anamnesi colecistectomia e diverticoli intestinali;
creatinina 1.60 mg/dl”); nel pomeriggio era eseguito il clisma quotidiano. Il
25.02 era annotato: “...si alimenta poco, ma ha urinato..”. Il 26.02 nel diario clinico si riferisce che la paziente non si era alimentata, rifiutando le terapie per os; sottoposta a
TC addominale, era esclusa la presenza di lesioni di natura evolutiva. Il 27.02, giorno a cui era stata differita la dimissione, era rilevata una elevata emoconcentrazione (HCT
59%) e diuresi presente nel pannolone. La paziente era descritta come 'poco collaborante', non alimentandosi e rifiutando la terapia per bocca. La mattina del 28.02 risulta dalle annotazioni in cartella clinica che “la PZ non si alimenta” ed è segnalata la comparsa di “marezzature agli arti inferiori”; la è descritta sempre come non Per_1 collaborante, specificandosi “soporosa, ma risvegliabile, dolenzia alla palpazione profonda addominale..; si effettua salasso 350 cc.., domani emocromo, posizionare catetere vescicale”; nel pomeriggio era evidenziato: “ha evacuato abbondantemente feci a tipo melena;
soporosa, non risponde a nessuno stimolo;
praticamente anurica (50 cc); arti inferiori marezzati..”. Vengono continuati i clismi quotidiani. Nella notte, nel diario clinico, risulta riportato: “..PZ soporosa, arti inferiori marezzati, ha evacuato feci liquide normocromiche con poche striature di sangue rosso-vivo; in corso terapia infusiva. Alle 2,10 del 29.02 la paziente è descritta come 'pachipnoica' e con respiro superficiale;
alle 2,30 è constatata 'assenza di parametri vitali' e dichiarato il decesso.
In particolare nel certificato di morte erano indicate le seguenti cause del trapasso:
“causa iniziale: 1) dolore addominale persistente. - eventuali condizioni o complicanze che descrivono la sequenza che ha portato a morte: 2) insufficienza respiratoria acuta;
3) sirs. - altri stati morbosi rilevanti: trauma cranico, polimialgia reumatica, sincope situazionale”.
Tale essendo lo svolgimento degli accadimenti non oggetto di contestazione che risulta dalla documentazione clinica in atti, si discute della sussistenza di una responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la durante i 18 giorni di ricovero all'esito dei Per_1 quali decedeva.
Con riferimento ai danni risarcibili è controverso l'an del danno da perdita parentale subito dai nipoti, nonché il quantum di quello liquidato dal Tribunale in favore delle figlie.
La controversia investe altresì la sussistenza del danno biologico terminale, mentre è coperta da giudicato l'esclusione del danno morale da lucida agonia e non si discute in punto di danno patrimoniale, così come riconosciuto dal primo giudice.
2.Il primo motivo di appello incidentale: l'an della responsabilità e la rinnovazione della CTU – Con il primo motivo di gravame incidentale - da trattare COr preliminarmente in quanto inerente all'an della responsabilità medica - la appellata ha contestato il riconoscimento della sua responsabilità per la morte della , Per_1 fondata dal primo giudice sulle condotte negligenti dei sanitari che l'ebbero in cura nel periodo intercorrente tra il suo ricovero e il decesso.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: “In particolare, in punto di nesso causale, emergono dalla documentazione in atti inequivoci profili di responsabilità dell'ente sanitario convenuto nella gestione della paziente . Ciò in Persona_1 particolare emerge dalla CTU medica disposta in sede di procedimento ex art. 696bis
c.p.c. (a firma del Dr. e Dr. - cfr. All. 8 in produzione Persona_2 Persona_3 parte ricorrente), dotata a parere dello scrivente di linearità logica e completezza tecnica tale da essere ritenuta attendibile negli esiti, la quale ha rilevato rilevate significative criticità nell'operato del personale sanitario della Parte_9
[... Massa Marittima, ritenute causalmente efficienti rispetto al decesso della paziente
, visto il determinarsi di una “policitemia spuria su base iatrogena” Persona_1
e delle correlate complicanze nefrologiche ed infettive (urinarie e polmonari), non adeguatamente e tempestivamente trattate con terapia mirata, conducenti alla fatale sofferenza multiorgano (cfr. All. 8, pag. 28-29 in produzione parte ricorrente). Risulta in particolare come da parte dei sanitari della UO di Medicina Generale non vi sia stata un'adeguata risposta terapeutica alle diverse criticità emerse nel corso del breve iter clinico, concretizzandosi profili di negligenza medica così sintetizzabili: 1) ritardo nel posizionamento del sondino naso-gastrico (eseguito il 17.02.2016) a fronte dei ripetuti episodi di vomito a partire dal 14.02.2016; 2) concomitante discontinuità nella alimentazione parenterale, a fronte degli episodi di vomito, con parziale reintegro delle perdite di liquidi senza adeguato riassetto del quadro elettrolitico;
3) incongruo ricorso alla somministrazione di diuretici con conseguente squilibrio tra entrate ed uscite di liquidi ed inevitabile aumento progressivo dei valori di ematocrito (numero dei globuli rossi circolanti) verso un quadro di policitemia spuria;
4) carente valutazione del peggioramento della funzionalità renale (a partire dal 14.02.2016) con conseguente mancata richiesta di consulenza Nefrologica per impostare eventuali trattamenti dialitici;
5) inadeguato trattamento dello stato settico (urinario e respiratorio),espresso da insufficiente, parziale ed inefficace copertura antibiotica per “os” (cfr. All. 8, pag. 30 in produzione parte ricorrente). Il Collegio peritale ha chiarito come le suddette inadempienze appaiono contrastare palesemente con quelle doverose regole di condotta che sono già consolidate nella prassi diagnostico-terapeutica da molto tempo e che risultano comprese nella “cultura medica” (cfr. All. 8, pag. 30 in produzione parte ricorrente).
In definitiva, è risultato come le significative criticità riscontrate nell'operato dei sanitari della di Massa Marittima, attinenti sia il corretto Parte_9 inquadramento diagnostico che il tempestivo ed adeguato trattamento terapeutico che il caso clinico necessitava, hanno contribuito causalmente al decesso della paziente
(cfr. All. 8, pag. 31 in produzione parte ricorrente)”. Persona_1
Parte appellante incidentale ha censurato la suddetta statuizione lamentando in particolare: 1) il Tribunale avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità dei sanitari su una CTU non condivisibile sia per motivi di metodo (individuazione di una causa di morte differente rispetto a quella indicata nella relativa certificazione in termini di insufficienza respiratoria acuta, pur in assenza di un esame autoptico) sia di merito
(mancanza di specifiche risposte alle osservazioni del consulente di parte convenuta in termini di contraddittoria indicazione della decorrenza dell'aumento dell'ematocrito, insussistenza di una progressiva disidratazione posta alla base della insorgenza della polistemia spuria, erronea indicazione di una insufficiente terapia antibiotica, al contrario somministrata con continuità; mancanza di riscontri dell'affermato peggioramento dell'attività renale fin dal 14.02; mancata considerazione della causa di morte per insufficienza respiratoria dovuta a insorta emorragia digestiva).
Il motivo è infondato per come di seguito specificato.
I CTU hanno rilevato come dall'esame della cartella clinica e del diario medico infermieristico risulti che a partire dal 14.02, considerata la nausea ed i riferiti plurimi episodi di vomito, l'alimentazione per bocca era stata praticamente virtuale e sostanzialmente insussistente. Purtuttavia, il posizionamento del sondino era avvenuto solo in data 17.02 ed era stato applicato alla paziente in maniera discontinua, così che, tenuto conto del concomitante ricorso a diuretici, clismi e salasso, vi era stato solo un parziale reintegro solo idrico, ma non anche elettrolitico. I CCTTUU evidenziano come 'la paziente sia stata 'privata' di circa il 50% dei liquidi corporei in assenza di valida motivazione e a fronte di uscite certe, ripetute, abbondanti cui è stato aggiunto sia il ripetuto salasso che il ripetuto clistere'.
Nella tabella 3 (inserita nella CTU), che si riproduce di seguito, i consulenti hanno riportato l'andamento delle entrate e delle uscite di liquidi durante il ricovero della paziente:
Parallelamente a detto fenomeno di progressiva perdita di liquidi da parte della
[...]
, hanno evidenziato un progressivo incremento dei valori di ematocrito, aumento Per_1 degli indici di citolisi repertati e peggioramento della funzionalità renale di origine probabilmente urinaria, a partire dal 14.02, in assenza di valutazione specialistica e di trattamenti specifici, con evoluzione in infezione urinaria insorta a partire dal 17.02
(come da esiti analisi riportati nella tabella inserita nella CTU). Aggiungevano che in data 26.02 era documentata anche l'insorgenza di una infezione broncopolmonare e rilevavano che la copertura antibiotica risultava parziale e saltuaria, effettuata solo per bocca, in paziente con nausea e vomito persistente, nonché limitata ai primi tre giorni e agli ultimi tre di ricovero.
I CCTTUU affermavano quindi che “Pur in assenza di elementi perentoriamente dimostrativi della causa mortis, eventualmente ricavabili da un riscontro diagnostico che nel caso in oggetto non fu eseguito per verosimili carenze organizzative della struttura sanitaria, quanto è derivato dalla attenta analisi della documentazione clinica presente in atti (vedasi ricovero della Paziente presso la Parte_9 dell'Ospedale di Massa Marittima, dal 10.02 al 29.02.2016) ci permette ugualmente di concludere che l'exitus della Sig.ra è da ascrivere a complicanze Persona_1 terminali ed irreversibili di ordine cardiorespiratorio sopravvenute in Paziente in età notevolmente avanzata (nata nel 1933), in stato di sofferenza multiorgano di natura settica (a partenza probabilmente urinaria e poi interessante anche il parenchima polmonare), sottovalutata e non adeguatamente trattata terapeuticamente, instauratasi nel contesto di una insufficienza renale non più controllabile e secondaria ad una policitemia spuria di accertata natura iatrogena”.
I consulenti dell'ufficio hanno quindi rilevato che “L'analitica ricostruzione dell'iter clinico ha permesso di rilevare significative criticità nell'operato del personale sanitario della
UO di Medicina Generale dell'Ospedale di Massa Marittima che, come più sopra preannunciato, hanno contribuito causalmente al decesso della Sig.ra Persona_1
, visto il determinarsi di una policitemia spuria su base iatrogena (eccessiva
[...] concentrazione degli eritrociti circolanti per altrettanto importante perdita di plasma) e delle correlate complicanze nefrologiche ed infettive (urinarie e polmonari), non adeguatamente e tempestivamente trattate con terapia mirata (vedasi corretta terapia antibiotica), conducenti alla fatale sofferenza multiorgano;
la policitemia spuria, come chiaramente emerso dalle considerazioni intensivologiche e dalla correlata ricostruzione tabellare, fu favorita da uno squilibrio della componente liquida del sangue per una perdita eccessiva della stessa (diuresi forzata, vomito, clismi ricorrenti, salasso) senza
l'aver messo in atto da parte dei sanitari alcun provvedimento per una appropriata ricomposizione della massa circolante”.
In sede di CTU emergeva dunque che, mentre in sede di Pronto Soccorso la paziente era stata correttamente sottoposta alle opportune indagini diagnostiche che il caso richiedeva (episodio sincopale post-minzionale con trauma cranico-facciale), lo stesso non poteva dirsi per la sua gestione nel reparto internistico fino al suo decesso, pur a fronte di situazioni cliniche di non particolare difficoltà sotto il profilo delle soluzioni e dei trattamenti da attuare. In particolare, i consulenti dell' così elencavano tutte CP_3 le condotte negligenti poste in essere dai sanitari durante il detto periodo di ricovero presso il reparto di medicina generale dell'ospedale di Massa Marittima, che nel loro insieme condussero la paziente alla morte: “1) vi fu ritardo nel posizionamento del sondino naso-gastrico (17.02.2016) a fronte di un segnalato vomito incipiente a partire dal 14.02.2016; dal Diario Clinico emerge da quest'ultima data una evidente discontinuità nell'alimentazione sostitutiva parenterale, nonché parziale reintegro idrico ma non elettrolitico;
2) vi fu un concomitante e costante ricorso a diuretici con un conseguente squilibrio tra le entrate e le uscite ed un aumento progressivo dei valori di ematocrito (verso la policitemia spuria); 3) vi fu un grave peggioramento della funzionalità renale a partire dallo stesso 14.02.2016 senza la richiesta di visita specialistica per valutare gli eventuali trattamenti depurativi (vedasi dialisi); 4) di fronte ad un emergente stato settico (urinario e polmonare) vi fu una insufficiente copertura antibiotica;
la stessa fu infatti parziale e saltuaria (per os) solo nei primi giorni di ricovero e negli ultimi tre giorni dello stesso”.
I CCTTUU evidenziavano come le suddette inadempienze “appaiono contrastare palesemente con quelle doverose regole di condotta che sono già consolidate nella prassi diagnostico-terapeutica da molto tempo e che risultano comprese nella “cultura media medic a”, come peraltro evidenziato nell'ormai datato testo “HARRISON:
“PRINCIPI di MEDICINA INTERNA”, giunto di recente alla sua 19^ edizione, testo di universale uso e consultazione nelle Facoltà di Medicina;
di tale testo abbiamo riportato
(vedasi in proposito la relazione Intensivologica) alcuni stralci significativi relativi alla problematica della “POLICITEMIA SPURIA” che, come nel caso in oggetto, unitamente
a cause iatrogene, come la incongrua somministrazione di terapie diuretiche, “..si verifica quando la concentrazione degli eritrociti circolanti aumenta per perdita di plasma;
ciò può avvenire per estrema restrizione di liquidi, per dispersione di plasma negli spazi interstiziali o per eccessiva perdita di liquidi come nel vomito persistente, nella diarrea grave, nella sudorazione profusa o nell'acidosi”; nello stesso testo vengono altresì indicate le attenzioni necessarie e le insidiose complicanze da non tralasciare, peraltro in “…concomitanza di fattori che agiscono riducendo la 'tolleranza' di organi ed apparati già gravati da età e altra patologia”.
La CTU appare completa e adeguatamente motivata, indica con chiarezza le cause della morte della riconducendola ad una serie di condotte negligenti dei medici del Per_1 reparto di medicina dell'ospedale di Massa Marittima, chiaramente individuate e corrispondenti a riscontri oggettivi, che ne costituivano la causa secondo il criterio del più probabile che non.
In tal senso le critiche sviluppate dalla parte appellante e poste alla base della richiesta rinnovazione della CTU non colgono nel segno.
Cominciando dalla individuazione della causa della morte, si premette come, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. 25884/22; v. anche Cass. 18392/17), nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea "un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”. Mentre, dunque, il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la prestazione sanitaria (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Se, al termine dell'istruttoria, restino incerti la causa del danno o quella dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile al debitore della prestazione, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore: solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla prestazione sanitaria (o alla sua omissione) sorge, per i medici e/o per la struttura sanitaria convenuta, l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Seguendo l'insegnamento della Cassazione tale ragionamento deve passare attraverso una ricostruzione 'non atomistica' della complessiva condotta omissiva del personale sanitario (ovviamente nei termini indicati da parte attrice come idonei a cagionare l'evento) in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente.
Calando i detti principi nel caso concreto, si osserva come, anche in mancanza di evidenze autoptiche, i CCTTUU sono riusciti ad enucleare, sulla base della documentazione medica in atti, il processo causale che ha portato alla morte della
[...]
, sulla base di una serie di argomentazioni che trovano riscontro nei dati ricavabili Per_1 dal diario clinico ed infermieristico, nonché negli esiti degli esami effettuati. In tal senso appare priva di fondamento la doglianza con cui la parte appellante ha dedotto che i CCTTUU avrebbero introdotto una causa del decesso, differente da quella risultante dal certificato di morte che così la descrive “le seguenti Cause di Morte: Causa Iniziale: 1) dolore addominale persistente. Eventuali condizioni o complicanze che descrivono la sequenza che ha portato a morte: 2) Insufficienza respiratoria acuta;
3) SI. * Altri stati morbosi rilevanti: trauma cranico, polimialgia reumatica, sincope situazionale”.
Deve in primo luogo osservarsi come la certificazione si riferisca necessariamente all'estrema condizione che ha determinato la fine della vita, mentre con la consulenza i
CCTTUU hanno espletato l'incarico di accertare quale processo abbia portato a tale condizione sfociata nella perdita della vita, ricostruendo in particolare le terapie applicate e ripercorrendo il diario clinico con l'evoluzione di tutte le evidenze ematiche ed infettivologiche. I consulenti dell'ufficio hanno peraltro risposto puntualmente alla detta osservazione del consulente di parte evidenziando che: “si deve sottolineare come tale documento (ndr: il certificato di morte) dovrebbe riportare entità nosologiche catalogate e categorizzate ISTAT secondo l'ICD 10 (International Classification of
Diseases stilata dall'OMS-WHO) e la dizione “dolore addominale persistente” non risulta in tale classificazione e, per inciso, non si ravvede in proposito come possa essere un
“dolore” la causa di morte (!!). Relativamente alla “Insufficienza Respiratoria Acuta”,
l'argomento è stato trattato più oltre. Per quanto riguarda la “SI”, si richiama che, che secondo le “Linee Guida Sepsi SIAARTI”, la presenza di SI (Sindrome da Risposta
Sistemica Infiammatoria) e di infezione, documentata o probabile, fa porre diagnosi di
SEPSI: in data 23.02.2016 risulta una conta dei globuli bianchi elevata (15.590) e la terapia antibiotica, già in corso nei giorni precedenti, viene di nuovo cambiata, mentre il 17.02.2016 l'esame delle urine mostra aspetto “torbido” patologico con presenza di flora batterica;
pertanto risulta soddisfatta la definizione di indicata con elevata CP_4 probabilità dai sottoscritti CCTTUU nella pre-relazione”. Tornando poi ad approfondire l'aspetto legato all'insufficienza respiratoria riportata nel certificato di morte, i consulenti hanno escluso che dai dati presenti in atti potesse risultare che la paziente presentasse evidenze correlate ad una insufficienza respiratoria tale da poter essere individuata come causa del suo decesso, così ribadendo in sede di risposta alle osservazioni della parte: “a pag.9 della Bozza di relazione, i sottoscritti abbiano riportato una serie di esami ematici che mostravano assoluta normalità della sodiemia, dell'emoglobina, dell'ematocrito, della conta dei globuli rossi. La suddetta situazione clinica veniva poi riconfermata alle 14,10 dello stesso 11.02.2016 dal Medico ricevente del Reparto di ricovero. Tali fatti contrastano con qualsivoglia evidenza di insufficienza respiratoria invocata…” E' dunque da escludere tale aspetto quale autonoma causa di morte, a meno di non ritenere la difficoltà respiratoria e la sua cessazione semplicemente come la manifestazione dell'esito finale, quale conclusione di tutta una serie di componenti patologiche sviluppatesi nel corso del ricovero e di cui i CCTTUU hanno dato ampio conto, ponendole in correlazione con le condotte negligenti dei sanitari. In proposito i consulenti dell'ufficio hanno rilevato, allegando relativi riferimenti bibliografici, la elevata probabilità dell'insorgenza della policitemia spuria, come conseguenza degli erronei trattamenti praticati alla paziente, che l'ha condotta alla morte unitamente ai processi infettivi non tempestivamente diagnosticati e dunque non adeguatamente trattati, spiegando: “La differenza fra sepsi ed infezione è la presenza di disfunzione
d'organo (presente nel caso in esame); un'infezione non riconosciuta può essere causa di disfunzione d'organo di nuova insorgenza (come nel caso in esame); La sepsi è la causa principale di morte per infezione, se non riconosciuta e trattata prontamente. Si rimarca da parte dei sottoscritti CCTTUU che ciò può avvenire solo con sostegno del cardio-circolo e non col suo depauperamento che comporta (anche) policitemia spuria per aumento dell'ematocrito e con ulteriore danno renale”.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla mancata considerazione quale causa della morte di una emorragia digestiva, non ne risultano evidenze che la collochino altre l'ambito della mera ipotesi, di talchè i CCTTUU non l'hanno presa in considerazione e del resto neppure parte appellante indica su quali dati o quali precise emergenze cliniche tale ricostruzione dovrebbe fondarsi.
Con riferimento alle contestazioni inerenti la valutazione dei dati clinici e delle terapie somministrate, i CCTTUU hanno ancorato le loro valutazioni alla documentazione medica in atti di cui si è dato puntualmente atto.
Per quanto detto deve ritenersi che sulla base delle congrue risultanze della CCTTUU risulti la negligenza medica, così come dettagliatamente descritta dai consulenti dell'Ufficio, alla base della morte della secondo il criterio del più probabile Per_1 che non.
Il primo motivo dell'appello incidentale merita pertanto rigetto, con conferma della statuizione in ordine alla responsabilità dei sanitari per la morte della paziente.
3.Il primo motivo di appello principale ed il secondo motivo di appello incidentale: i danni non patrimoniali da perdita parentale – Meritano trattazione congiunta il primo motivo di appello principale ed il secondo di appello incidentale in quanto entrambi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita parentale. In particolare, mentre gli appellanti principali lamentano una scorretta applicazione dei criteri di calcolo contenuti nelle tabelle romane richiamate dal
Tribunale, così pervenendosi ad una quantificazione di danni errata per difetto,
l'appellante incidentale ha contestato (in subordine rispetto al primo motivo di gravame incidentale), la mancanza dei presupposti per il riconoscimento del danno da perdita parentale in favore dei nipoti, per assenza di prova circa una preesistente ed effettiva relazione parentale degli stessi con la nonna, protrattasi fino al momento della sua morte.
Partendo da tale ultima questione si osserva che secondo giurisprudenza ormai consolidata, “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione 'iuris tantum', fondata sulla comune appartenenza al medesimo 'nucleo familiare minimo', che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (cfr. Cass.
n. 9010/2022). Nel caso di danno da perdita di componenti della famiglia c.d. minima, ovvero genitori, coniuge, figli o fratelli della vittima, l'uccisione del familiare fa presumere, di per sé sola, una sofferenza in capo agli stretti congiunti, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti;
in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. n° 22397/2022; conformi
Cass. n. 25774/2019; Cass. n. 3767/2018).
Quanto al danno da perdita di un congiunto non rientrante tra i componenti della c.d. famiglia 'minima', la Suprema Corte ha riconosciuto la rilevanza di tali legami 'non essendo condivisibile limitare la 'società naturale', cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. 'famiglia nucleare'', ma ha precisato come in detti casi sia però necessario “provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. da ultimo Cass. n° 17208/2025, con specifico riferimento al danno del nipote per la perdita del nonno;
conf. Cass. 7743/2020). Benvero, ciò non significa attribuire alla convivenza un valore determinante in termini di risarcibilità del danno parentale ai congiunti non facenti parte del nucleo familiare primario, ma soltanto delineare un differente onere probatorio a seconda che i detti familiari fossero, al momento della morte, conviventi o meno. In mancanza di convivenza al momento del decesso – come nel caso di specie – la parte che invoca il danno da perdita del rapporto parentale, al di fuori del ristretto ambito della c.d. famiglia 'nucleare', deve dunque fornire una prova positiva, più penetrante, della effettività e consistenza della relazione parentale al momento della morte.
Fatta tale premessa, deve essere ritenuto fondato il secondo motivo di appello incidentale, con cui si censura il riconoscimento del danno dei nipoti per la perdita della nonna: il primo giudice infatti, dopo aver affermato che “i ricorrenti hanno unicamente dedotto la sussistenza di un rapporto familiare caratterizzato da una frequentazione stabile, a cadenza non giornaliera ma pressoché consolidata durante le festività nel corso dell'anno, i pranzi domenicali ed in generale nei week-end, senza tuttavia articolare al riguardo alcuna prova testimoniale, producendo a sostegno alcune foto di famiglia (cfr. doc. 9 in produzione ricorrente) che, se da un lato testimoniano un qualche tipo di frequentazione, peraltro non circoscrivibile nel tempo, appaiono inidonee a dimostrare di per se la sussistenza di uno stabile vincolo familiare caratterizzato da rapporti continui e significativi”, ha proceduto a risarcire sia i danni vantati dalle figlie della de cuius, sia quelli richiesti dai di lei nipoti ex filiis, accomunandoli tutti nella presunzione di sofferenza derivante dalla perdita del legame 'non essendo emersi elementi di chiaro segno contrario'.
Se tale argomentazione risulta calzante per quanto concerne il danno subito dalle figlie componenti della famiglia nucleare - a cui non si estende infatti il motivo di appello incidentale in esame – non vale per i nipoti che, per quanto detto sopra, avrebbero dovuto dimostrare la effettività e consistenza della relazione affettiva con la nonna al momento della sua morte. In tal senso, invece, gli odierni appellanti principali si sono limitati ad allegare che l'abitazione della 'era il centro dei ritrovi familiari', Per_1 che la stessa 'era solita trascorrere insieme alle figlie e nipoti le festività nel corso dell'anno, nonché i pranzi domenicali tutti insieme', e che 'nipoti conservano le foto della nonna in casa' e altre circostanze simili, senza in alcun modo provare - né chiedere di provare - i detti assunti, funzionali, con riferimento ai nipoti, a sostenere la dedotta sussistenza di un effettivo e perdurante legame affettivo con la nonna.
Per quanto detto, dunque, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinte le domande di risarcimento dei danni iure proprio da perdita parentale avanzate dai nipoti della de cuius (ovvero da
, , , ). Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_8 Con riferimento ai danni risarciti iure proprio in favore delle figlie, con il primo motivo di appello principale si contesta la non corretta quantificazione da parte del Tribunale che, pur avendo correttamente preso a riferimento i criteri liquidatori di cui alle tabelle romane, li avrebbe poi in concreto applicati in maniera erronea, effettuando una doppia, non prevista decurtazione.
In proposito il primo giudice ha così argomentato: “Quanto alle figlie Pt_1
, , e , ad esse può
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_7 applicarsi il valore monetario base (calcolato con i criteri di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma e pari ad Euro 102.970,35 per ed Euro 107.873,70 per le Parte_1 altre), decurtato dell'80% considerato (i) l'età delle parti al momento dell'exitus
( di anni 61, di anni 60, di Parte_1 Parte_3 Parte_5 anni 58, di anni 56); (ii) l'ampiezza del nucleo familiare superstite, Parte_7 costituito – per quanto emerso in questa sede - per le predette figlie dalla propria prole
e rispettivi coniugi, da presumersi conviventi (cfr. deposito del 17.12.2021); (iii) lo scarto tra l'età anagrafica del deceduto (anni 82 al momento del decesso) e l'età media dei soggetti di sesso femminile secondo gli indici ISTAT relativi all'anno 2016 (80-81);
(iv) la mancanza di prova di convivenza delle figlie con la paziente;
(v) la mancanza di ulteriori indici, se non ricavabili in via esclusivamente presuntiva e limitati alla sola periodica frequentazione (di cui non è stata tuttavia dimostrata la reale ampiezza), che consentano la liquidazione di un ammontare maggiore. Ne deriva che il nosocomio convenuto dovrà risarcire per la somma complessiva di € 20.594,07 Parte_1
e , e per la somma Parte_3 Parte_5 Parte_7 complessiva di 21.574,74 ciascuna”.
Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
Sulla base delle tabelle romane, di cui non è controversa l'applicazione, occorre considerare l'età della persona scomparsa e dei superstiti, l'intensità del vincolo parentale sussistente tra la vittima e gli istanti, la sussistenza o non, di una relazione di convivenza, la presenza di altri congiunti, nonché tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da addivenire ad una corretta ed effettiva personalizzazione del risarcimento.
In particolare, in applicazione delle dette tabelle romane, la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale avviene quantificando il corrispettivo economico mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, che ne consideri l'entità in base al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto superstite, alla convivenza o meno tra gli stessi, alla presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o altri stretti congiunti anche non conviventi;
una volta determinato il punteggio in base alle suddette variabili, lo stesso andrà moltiplicato per una somma rappresentativa del valore ideale del singolo punto.
Nel caso di specie il primo giudice – che non ha estrinsecato la quantificazione del punteggio attribuito in base alla tabella - ha operato una prima riduzione del 50% del valore ottenuto, per la mancata prova di un solido legame affettivo (partendo da un valore base di fatto corrispondente alla metà di quello corrispondente al calcolo sulla base dei punteggi attribuibili) e poi ha praticato una ulteriore riduzione dell'80% dell'importo così ottenuto, in considerazione dell'età delle parti, del fatto che la vittima avesse già raggiunto l'età media auspicabile e del fatto che le attrici avevano altri familiari viventi.
Il motivo merita accoglimento per come di seguito specificato.
Con riferimento alla prima riduzione del 50% del valore risultante dalla moltiplicazione del punto base per il punteggio attribuibile, motivata con la mancata prova di un intenso legame affettivo, si precisa intanto che le tabelle romane prevedono la possibilità di una riduzione della metà non dell'intero danno (come pare abbia fatto il primo giudice) ma del punteggio attribuito per la voce 'relazione di parentela con il de cuius', in casi in cui il legame affettivo sia risultato particolarmente debole. Nel caso di specie non è risultato nessun elemento in tal senso, il cui onere probatorio sarebbe gravato sulla parte convenuta.
Si ricorda in proposito che trattandosi di congiunti (le figlie) facenti parte della famiglia c.d. minima, a prescindere dalla convivenza, si presume il forte legame e l'intenso dolore per la perdita, essendo onere della parte convenuta vincere tale presunzione con la prova di una compromissione e/o assenza del detto legame affettivo, cosa nel caso di specie non verificatasi. Né tantomeno una riduzione di tale parametro può essere inferita dalla mancanza di convivenza che nelle tabelle romane è elemento per l'attribuzione di ulteriore punteggio per il caso della sua sussistenza, non già anche di riduzione per la sua assenza.
Quanto all'ulteriore decurtazione dell'80% effettuata dal Tribunale, si osserva come la stessa non sia prevista da alcuno dei parametri contenuti nelle utilizzate tabelle romane, atteso che l'assenza di altri familiari è indice correlato ad un ulteriore aumento del punteggio, mentre non avviene il contrario (cioè la riduzione) per la presenza di altri familiari. Neppure l'età delle danneggiate e quella della vittima possono giustificare una tale riduzione, atteso che il numero di punti è già proporzionale rispetto al progredire dell'età; né alcuna valenza può essere attribuita al fatto che la avesse già Per_1 raggiunto l'età di vita media prevista per le donne, atteso che non è certo la stessa cosa perdere il proprio genitore per un evento naturale, piuttosto che saperlo deceduto, all'esito di un ricovero, per un commesso errore medico.
Il primo giudice applicando quindi due successive riduzioni del quantum prima del 50%
e poi dell'80% ha posto in essere decurtazioni non previste e comunque non ancorate ai parametri esplicitati nelle tabelle richiamate.
Detto questo, si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. così Cass. n.
11/05/2012 7272; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018 e Cass. 30516/19), posto che la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Nel caso in esame vanno dunque applicate le tabelle romane aggiornate al 2023 in cui il valore attribuito al punto base, è pari ad euro 11.356,15.
Risulta altresì che nel caso di specie la vittima, al momento della morte aveva compiuto
82 anni mentre le figlie, tutte non conviventi con la madre, avevano le seguenti età
(riportate nella sentenza impugnata e non oggetto di controversia): Parte_1 anni 61, anni 60, anni 58, anni 56. Parte_3 Parte_5 Parte_7
Quanto alla determinazione del punteggio, a tutte le figlie sono attribuibili 18 punti per il rapporto di parentela con la de cuius e 1 punto per l'età della vittima;
per le figlie
, , , tutte nella fascia di età 51 – 60 Parte_3 Parte_5 Parte_7 sono attribuibili per tale aspetto ulteriori 2,5 punti, mentre per la figlia Parte_1 di 61 anni i punti aggiuntivi per l'età della parte danneggiata sono 2.
Le tabelle prevedono inoltre la riduzione fino alla metà del punteggio complessivo nel caso di familiari non conviventi oppure in relazione 'alla situazione concreta correlata alla concreta esistenza di un serio rapporto affettivo' e dunque alla sua riduzione e/o mancanza in caso di prove di assenza di un perdurante vincolo affettivo.
Per come detto sopra, nel caso di specie l'assenza di convivenza madre figlie, assolutamente connaturata con l'età delle stesse, non può essere ritenuta quale indice di una minore intensità del legame affettivo, atteso che in tal senso non è emerso nessun concreto elemento, il cui onere probatorio, come già esposto, spettava alla parte convenuta.
Dunque, per le figlie , , i punti Parte_3 Parte_5 Parte_7 complessivi sono dunque 21,5 (18 + 1 + 2,5) che moltiplicati per il valore tabellare del punto base determinano l'importo del risarcimento per la perdita della madre in euro
244.157,22.
Sulle predette somme, liquidate in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato (così pervenendosi all'importo di euro 200.128,87), secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 272.236,53.
Quanto alla figlia i punti complessivi sono invece 21 (18 + 1 + 2) Parte_1 che moltiplicati per il valore tabellare del punto base determinano l'importo del risarcimento per la perdita della madre in euro 238.479,15.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato (così pervenendosi all'importo di euro 195.474,71), secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 265.905,43.
Sono invece da escludersi, per mancanza di specifica prova, i maggiori interessi richiesti dalle parti appellanti in misura pari al tasso del rendimento medio dei titoli di Stato, pubblicato annualmente dalla banca d'Italia, considerato che non risulta provato, neppure in termini presuntivi, che tali sarebbero stati gli investimenti degli attori e odierni appellanti principali, qualora tempestivamente risarciti.
Si osserva infine che gli importi risarcitori così individuati sono superiori a quelli risultanti dalla applicazione delle tabelle vigenti ratione temporis al momento della pubblicazione della sentenza impugnata. Deve tuttavia evidenziarsi che le parti attrici avevano chiesto in primo grado la condanna al pagamento delle somme che fossero risultate dovute e che le stesse, in sede di appello hanno nuovamente richiesto la condanna al pagamento delle 'maggiori somme di denaro, rispetto a quelle indicate nell'ordinanza impugnata, che saranno per ciascuno ritenute dovute e di giustizia…'
Deve pertanto ritenersi che gli importi, come sopra liquidati, rientrino nella domanda risarcitoria, per come formulata, in conformità all'art. 112 c.p.c.
Infatti, come più volte affermato dalla Corte di legittimità e di recente ribadito nella ordinanza n. 12519/2021 “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”. Nel caso di specie la modalità di proposizione della domanda risarcitoria, avanzata in sostanza secondo giustizia ed equità, permette pertanto di ritenere ricompresa nella stessa gli importi liquidati sulla base delle tabelle aggiornate.
Le suddette somme, maggiorate degli ulteriori interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla presente sentenza al pagamento sono quelle che, a modifica della sentenza impugnata, vanno ritenute dovute in favore delle figlie a titolo di danno non patrimoniale da perdita del genitore.
4.Il secondo motivo di appello principale: il danno biologico terminale – Con il secondo motivo di appello principale si è invece lamentata l'esclusione del risarcimento iure hereditario del danno biologico terminale sofferto dalla de cuius nel periodo di degenza ospedaliera, durato oltre due settimane e culminato nella sua morte.
Riguardo alla figura di danno in esame, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali
(cfr. Cass. 17/09/2019 n. 23153; 05/07/2019 n. 18056; S.U. 22/7/2015 n. 15350), in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu
(ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia), derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.
Nella fattispecie è coperta da giudicato l'esclusione del danno morale terminale, sul presupposto che la , per lo più in uno stato di disorientamento e sopore, non Per_1 avesse avuto consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, neppure per un lasso di tempo ridotto.
E' invece in discussione la sussistenza del danno biologico terminale che integra una peculiare forma di danno biologico temporaneo. Si tratta di un danno che, al contrario della c.d. formido mortis, ha fondamento medico legale e consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità temporanea, culminata nella morte. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'accertamento del suddetto danno biologico terminale, presuppone che tra l'evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso 'un apprezzabile lasso temporale' e cioè che la persona lesa non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno 24 ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (mancando di utilità a tal fine uno spazio di vita brevissimo); per la configurabilità di siffatto danno alla salute, consistente, come detto, nel fatto che per un certo apprezzabile lasso di tempo il soggetto non abbia potuto oggettivamente svolgere le sue attività quotidiane (danno che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità proprio per la prossimità dell'evento morte), è irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità ed è quindi indifferente lo stato di incoscienza (cfr. Cass. n° 18056/2019).
Tanto premesso, il primo giudice ha motivato il rigetto del risarcimento del danno biologico terminale con le seguenti argomentazioni: “… Nell'intervallo temporale tra la lesione mortale e la morte, può maturare dunque un danno biologico stricto sensu
(ovvero danno al bene “salute”), come rileva Cass. 22541/2017, già citata;
ed a questo, può aggiungersi un danno morale peculiare, improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (definita agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus.
Dunque, se nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale. Il Tribunale intende dare continuità all'orientamento sopra espresso
e da ultimo ribadito, con ampia motivazione, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26727 del
2018, precisando che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana (articolo 2 Cost.), deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico “morale”. Non è infatti sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l'assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità. Nel caso di specie, si può affermare che lo spatium temporis non appare rientrare nell' “apprezzabile lasso di tempo” cui si riferiscono le Sezioni Unite nell'intervento del 2015 per affermarne il rilievo ai fini risarcitori. Come visto, la perizia espletata in corso di procedimento ex art. 696bis c.p.c. ha chiarito come non sia emerso “un sufficiente stato di coscienza e palesi aspetti di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente, tali da poter giustificare il riconoscimento di un danno da lucida agonia”, anche in quanto la paziente, a partire dal ricovero in UO di Medicina Generale, ancorché vigile, alternò a tratti fasi di disorientamento temporo/spaziale fino alla scarsa collaborazione ed allo stato di sopore segnalato a partire dal giorno precedente l'exitus (cfr. All. 8, pag. 29-30 in produzione parte ricorrente): non sono dunque emersi, alla luce dell'iter clinico esaminato, elementi che indichino uno stato di effettiva coscienza o anche solo di percezione dell'”imminenza” della propria fine'.
Ciò posto il motivo di appello è fondato nei termini di seguito specificati.
Il Tribunale, dopo aver citato i corretti riferimenti giurisprudenziali in materia di danni terminali ed aver escluso la componente morale da c.d. lucida agonia, per mancanza nella paziente di coscienza della percezione della sua fine imminente, arriva a respingere anche la componente biologica del danno terminale deducendo l'assenza nella fattispecie di un 'apprezzabile lasso di tempo' (mai peraltro specificato nella sua estensione) e poi parendo richiamare anche per tale componente di danno la mancanza di percezione della fine imminente già utilizzata per escludere il danno morale da lucida agonia (aspetto quest'ultimo come già detto non oggetto di impugnazione).
Chiarito che lo stato di incoscienza, sopore, stato confusionale, tale da precludere la percezione della fine, nulla ha a che vedere con la componente biologica del danno terminale, quello su cui deve incentrarsi l'esame è la decorrenza del lasso di tempo tra il fatto illecito e la morte e, conseguentemente, la valutazione della sua rilevanza ai fini risarcitori. Nel caso di specie tale verifica deve fare i conti con la peculiarità della condotta negligente posta in essere dai sanitari, articolatasi in tutta una serie di attività erronee e omissioni che, nel loro insieme e nel protrarsi e ripetersi nel tempo, hanno portato a creare la situazione da cui è poi derivata la morte della paziente.
A tale proposito, potendosi considerare il fatto in esame come una particolare fattispecie di illecito a formazione progressiva, il detto arco temporale deve essere fatto iniziare con la data delle prime, decisive condotte negligenti poste in essere dai sanitari, che hanno dato inizio alla concatenazione di eventi che hanno portato alla morte della
[...]
. Tale data va individuata, sulla base di quanto sopra osservato, nel giorno Per_1
13.02.2016, quando la paziente comincia a manifestare difficoltà ad alimentarsi e iniziano ad essere omesse condotte che sarebbero state doverose (in termini di idratazione e equilibrio elettrolitico, alimentazione continuativa con sondino), attuandosene invece altre imperite e negligenti (insufficiente copertura antibiotica, clismi ripetuti, diuretici) dal cui insieme scaturirà la morte, per come già sopra specificato. Il detto arco temporale tra il 13.02.2016 e le ore 2,30 del 29.02.2016 deve essere ritenuto un 'apprezzabile lasso di tempo', trattandosi di una sopravvivenza superiore alle 24 ore, in cui la paziente ha versato in uno stato via via sempre peggiore, fino al torpore finale ed alla gravissima invalidità, che l'ha costretta in una situazione di progressiva perdita di tutte le proprie funzioni biologiche.
Con riguardo al quantum di tale danno, secondo il costante orientamento della
Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n° 4658/2024), la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo ed a causa dello stesso, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (cfr. Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). L'invalidità temporanea perdura, infatti, in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la data della morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione dei postumi). Solo in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato anche alla stregua di invalidità permanente pura e semplice (cfr. Cass. n.
35416 del 2022), mentre nel caso che le lesioni siano sfociate nell'esito mortale non rimarrà alcuno spazio per il risarcimento di un autonomo danno da lesione permanente, assorbito dalle diverse poste risarcitorie correlate all'avvenuto decesso. Il fatto che sia intervenuta la morte come conseguenza delle condotte dei sanitari non è infatti evento di cui non si possa tenere conto in termini di commisurazione del danno alla salute da riconoscere ai congiunti iure hereditatis e che non potrà che coincidere con un danno da invalidità temporanea 'rafforzato' in termini di maggior gravità conseguente all'essere la malattia sfociata nel decesso, piuttosto che in un consolidamento degli esiti lesivi.
Le tabelle milanesi nel liquidare tale ultima voce di danno indicano per il caso in cui tale periodo precedente la morte duri fino a tre giorni, la somma massima di euro 30.000,00, comprensiva tanto della componente morale quanto di quella biologica, senza peraltro distinguere, per l'ottica monistica prescelta, il quantum corrispondente all'elemento biologico e a quello morale. Per i restanti giorni è previsto un valore giornaliero via via decrescente dal quarto giorno a quelli successivi (fino ad un massimo di 100).
Nel caso di specie quanto agli ultimi tre giorni che hanno preceduto la morte (dal 26.02 alle 2,30 del 29.02) in cui la paziente ha vissuto in uno stato di gravissima debilitazione e sofferenza, privata di qualsiasi autonomia funzionale, deve essere preso come riferimento l'importo di euro 30.000 (a fronte dell'importo massimo di euro 35.247,00 indicato nelle tabelle), dimezzato ad euro 15.000 per epurarlo dalla componente morale catastrofale (considerato che come detto le tabelle milanesi quantificano unitariamente i due aspetti biologico e morale catastrofale), non riconosciuta dal
Tribunale e non oggetto del presente gravame.
Per quanto riguarda gli ulteriori giorni immediatamente precedenti (dal 13.02.2016 al
25.02.2016), applicando i valori base previsti dalle tabelle milanesi aggiornate al 2024, ciascuno ridotto alla metà per eliminare equitativamente la componente morale, si perviene all'ulteriore importo di euro 31.400,00.
La parte appellata deve quindi essere condannata a rifondere iure hereditario alle figlie, in solido tra loro, l'importo di euro 46.400,00 (euro 31400,00+15.000,00) a titolo di danno biologico terminale.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del decesso (così pervenendosi ad euro 38.032,79), e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 51.736,22
Su detto importo decorrono inoltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Non risulta invece fondata la domanda proposta dagli appellanti volta al riconoscimento di interessi compensativi ad un tasso superiori a quello legale, pari alla rendita dell'investimento in Titoli di Stato, circostanza meramente allegata e rimasta priva di alcun riscontro, finanche a livello meramente presuntivo.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato l'accoglimento della domanda in punto di an e di parte dei danni richiesti, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite dei due gradi nella misura di 1/3; nella fattispecie sono configurabili infatti più domande di risarcimento danni articolate in vari capi, per cui il parziale accoglimento giustifica una parziale soccombenza come chiarito da Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Quanto ai restanti 2/3 delle spese di lite, sussistono i presupposti per condannare la parte appellata a rifonderle all'appellante, in applicazione del principio di prevalente soccombenza (con il primo grado comprensivo oltre che della fase di merito anche del procedimento per atp ante causam), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum ricompreso nello scaglione da €
260.000 a € 520.000; il credito risarcitorio più elevato tra quello azionato è infatti quello di euro 272.236,53 e il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c. -a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo- la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n° 3107/2017 e
18166/23)
Si tiene conto altresì dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria sia per il primo grado sia per il grado di appello, non essendo in entrambi stata tecnicamente espletata, considerando invece equitativamente un aumento pari complessivamente al 60% per la difesa congiunta di più soggetti (nel caso di specie 8, ma sostanzialmente suddivisibili in due categorie aventi differenti aspetti difensivi) ex art 4 co 2 DM 55/14.
Nulla in questa sede va invece riliquidato in ordine a spese di CTU e CTP, atteso che dette poste sono state liquidate dal primo giudice insieme alle spese funerarie, in relazione all'unica statuizione sul danno patrimoniale non oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello principale, riconosce iure hereditario in favore di
, , , il danno Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_1 biologico terminale patito dalla de cuius e, per l'effetto, condanna Persona_1
l' a risarcire alle stesse, in solido tra loro, l'importo COroparte_1 complessivo di euro 51.736,22 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) in accoglimento dell'appello principale riquantifica il danno non patrimoniale da perdita parentale subito iure proprio da , , Parte_3 Parte_5 Pt_7
in euro 272.236,53 ciascuna e il danno non patrimoniale da perdita
[...] parentale subito iure proprio da in euro 265.905,43; per l'effetto Parte_1 condanna la a risarcire alle stesse i suddetti importi, oltre interessi COroparte_1 legali dalla sentenza al saldo;
3)in parziale accoglimento dell'appello incidentale respinge la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio in favore dei nipoti della de cuius,
[...]
, , , ; Pt_2 Parte_4 Parte_6 Parte_8
4)conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra le parti in ragione di
1/3; condanna la parte appellata a rifondere alle parti appellanti i restanti 2/3 delle spese di lite, che vengono liquidate (quanto ai suddetti 2/3): quanto al procedimento per atp ante causam di primo grado in complessive € 6310,40 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di merito di primo grado in euro 12.849,06 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado in euro 15.188,26 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore (avv. Paolo Bacalini) dichiaratosi antistatario ex art.
93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
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