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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 661 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO-FINANZIAMENTO
TRA
DO AD, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Natalina Giannaccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via G. Mazzini n. 65, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Raffaele Zurlo e dall'Avvocato Andrea Ornati presso il cui studio professionale, in La Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA nonchè
STe International Ireland d.a.c. (gia AL Insurance Ireland d.a.c,) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 marzo 2024, dall'Avvocato Giancarlo Falleti presso il cui studio professionale, in Roma via Giovanni Severano n. 32, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.12.2020, la società CA srl. ha agito in via monitoria, nei confronti della sig.ra
DO AD, per ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di rate scadute e non pagate, oltre agli interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto n. 3973593 stipulato il
3.11.2009 ad essa società opposta ceduto pro soluto dalla società Prestitempo del gruppo Deutsche
Bank s.p.a., credito indicato come di ammontare di euro 24.867,74 oltre interessi come da domanda e pagina 1 di 12 spese della procedura. L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 83/2021 pubblicato in data 1.2.2021.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 1 marzo 2021, con atto di citazione notificato il
9.4.2021 l'odierna opponente ha proposto opposizione, convenendo in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, precisando, in particolare, le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa la Compagnia Assicurativa Brokeronline Servizi Assicurativa
DB ex art. 269 c.p.c., per essere il giudizio ad essa comune in virtù della polizza sottoscritta;
accertare
e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n° 83/2021 e n° 1844/2020 R.G., per tutte le ragioni esposte in narrativa, conseguentemente, disporre la revoca dello stesso ai fini del corretto accertamento del credito azionato;
accertare e dichiarare la illegittimità della somma richiesta a titolo di capitale e di interessi e di quelli già corrisposti nelle rate versate, conseguentemente ricalcolare gli interessi al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro;
accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per essere l'importo richiesto maggiore di quello effettivamente ceduto dalla Banca Ifis, oltre che illegittimo per l'applicazione del tasso di mora calcolato su presunto credito in linea capitale da quello effettivamente ceduto e, comunque, infarcito di penali, spese di finanziamento, trattenute sulle rate versate ed ulteriori oneri contrattuali, in violazione del disposto di cui all'art. 1283, 1418 e 1815 c.c., nonché determinare il
T.A.E.G. e il TAN effettivamente applicati, conseguentemente, dichiarare la nullità del rapporto di finanziamento per violazione delle norme sulla trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
accertare e dichiarare, che le somme già versate a titolo di interessi non dovuti dovranno essere compensate con l'eventuale residuo credito;
all'esito dell'accertamento condannare la Compagnia Assicurativa Brokeronline Servizi Assicurativa DB al pagamento dell'eventuale debito residuo, ovvero a restituire quanto già pagato dalla Dott.ssa AD DO in dipendenza del contratto assicurativo;
condannare la ITALCAPITAL s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge”. Nello specifico, a sostegno della proposta opposizione, l'opponente esponeva di non essere stata in grado di onorare il piano rateale di rimborso concordato con la mutuante per l'interruzione del rapporto di lavoro;
deduceva, inoltre, di avere aderito, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, ad una polizza assicurativa contro il rischio impiego con la Compagnia Assicurativa Brokeronline Servizi Assicurativa Db, che gli negava l'indennizzo; che il decreto ingiuntivo opposto era privo dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in difetto di documentazione idonea a provare il credito ingiunto;
che l'importo ingiunto era superiore rispetto a pagina 2 di 12 quello ceduto da Banca Ifis spa e che, in ogni caso, la clausola relativa agli interessi moratori era nulla per superamento del tasso soglia e per l'errata indicazione del TAEG diverso da quello effettivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta CA deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di ripetizione dell'indebito per somme versate dall'opponente all'originaria parte contrattuale del rapporto e nel merito ha contestato la fondatezza degli assunti di parte opponente chiedendo la reiezione di ogni domanda formulata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con il favore delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la AL Insurance Ireland d.a.c. eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa per l'inosservanza dei termini a comparire, la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto e l'insussistenza delle condizioni di operatività della copertura assicurativa per non essere mai stata sottoscritta dall'opponente la copertura assicurativa per Perdita di Impiego.
Disattesa la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione, alla prima udienza di comparizione il G.I. concedeva alle parti, su loro concorde richiesta,
i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Scaduti i suddetti termini, la causa veniva istruita con la consulenza tecnica contabile e all'esito del deposito della relazione, all'udienza del 12 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, nel presente giudizio non è oggetto di contestazione né la cessione del credito, esplicitamente riconosciuta dall'opponente, nè il rapporto contrattuale, dal quale discende la pretesa creditoria di parte opposta, vista comunque la documentazione prodotta in atti da quest'ultima sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Oggetto del contendere, nello specifico, è la somma effettivamente dovuta dall'opponente con riferimento alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali, all'asserita errata indicazione del TAEG
e al carattere usurario degli interessi moratori.
Ritiene il Tribunale che ogni questione relativa all'anatocismo, alla mancata esplicitazione del regime (semplice o composto) di capitalizzazione, quali cause di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418 c.c. e per difetto di trasparenza, ex art. 117 TUB, non possa essere messa più in discussione dopo la pronuncia delle Sez. Un. della Corte di Cassazione n.
15130/2024, applicabile al caso in esame trattandosi di un finanziamento a tasso fisso.
Ebbene, la Suprema Corte ha escluso profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto: “ quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e
pagina 3 di 12 del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato
(recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del
TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Secondo la Suprema Corte, non si pongono questioni di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali né di maggior costo del finanziamento o di prezzo occulto una volta che, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero di rate costanti, il mutuatario ha una dettagliata rappresentazione ex ante dei costi del finanziamento.
Difatti, continua la Suprema Corte che: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, TUB ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7); b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt.. 1325 e 1346 c.c.)
e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
S.U. n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
pagina 4 di 12 (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto……..In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. n. 4597, 17187 e 34889/2023 e n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto……. In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Trasponendo i suddetti principi al caso di specie, nel contratto di finanziamento risulta esplicitamente riportato: a) che parte opponente si era obbligata a rimborsare la somma di euro 26.104,00; b) che il rimborso della somma mutuata sarebbe avvenuto mediante il pagamento di 84 rate costanti mensili posticipate;
c) che ogni rata era comprensiva sia di quota capitale che di interessi;
d) che la quantità di tali quote è stata indicata nel piano di ammortamento ricalcolato dal CTU secondo le condizioni economiche previste nel contratto stesso e nel documento di sintesi;
e) che la durata del finanziamento era stata convenuta in anni 7, a cui corrispondono le 84 mensilità; f) che nel contratto era previsto il pagamento degli interessi calcolati al tasso fisso.
Al pari del caso specifico sottoposto all'esame della Corte, anche il contratto oggetto di causa contiene tutti gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del piano di ammortamento, le due obbligazioni (la quota capitale e la quota interessi); è stato possibile ricostruire la tabella di ammortamento del finanziamento, con l'indicazione per ciascuna delle n. 84 rate della quota capitale e del debito residuo risultante dal pagamento della rata e le quote di interessi al tasso fisso;
nel contratto e nel documento di sintesi sono indicati il tasso nominale (11,75%), il TAEG
(12,56%) e il tasso di mora (10 punti in più del tasso BCE).
pagina 5 di 12 La sig.ra DO AD, pertanto, accettando le condizioni economiche riportate nel contratto di finanziamento e nel documento di sintesi, ha accettato anche le modalità matematico finanziarie di costruzione del piano stesso, per cui, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e la mancata pattuizione del regime finanziario, non rilevano nè ai fini della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto nè sul maggior costo del finanziamento avendo la Suprema
Corte chiarito che, in difetto di specifici riferimenti normativi al riguardo: “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Alla luce di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, non è condivisibile la decisione del CTU di procedere al ricalcolo del finanziamento secondo un piano di ammortamento alla francese con applicazione della capitalizzazione semplice né è possibile accogliere la tesi che il contratto, non specificando il regime di capitalizzazione applicato, renderebbe possibile lo sviluppo di più piani alternativi di ammortamento.
E, infatti, la pronuncia ribadisce, anche in merito alla denunciata violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, che la presenza nel contratto degli elementi necessari per determinare in modo univoco ciascuna rata, può far ritenere “ soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo” Corte di Giust., 20 settembre 2018, C-448/17)……ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr Cass. n.
28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018,
pagina 6 di 12 cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze
e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”.
In definitiva, il tipo di ammortamento e il regime finanziario non sono tassi, prezzi o condizioni che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB , né informazioni richieste dalla legislazione di settore tanto che la decisione della Suprema Corte richiamata, ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito rientri anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ha ritenuto configurabili, in caso di violazione di tali obblighi, solo profili di responsabilità da parte dell'istituto di credito e non di validità del contratto.
La Suprema Corte, quindi, conclude affermando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Sulla base di tali coordinate giurisprudenziali, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, pur se sollecitate da questo Giudice con quesiti resi in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da divergenze interpretative in ordine alle questioni per le quali è l'odierno giudizio, non possono condividersi essendo esse frutto di una erronea qualificazione del regime finanziario della capitalizzazione composta che, per quanto affermato dalla Suprema Corte, non può costituire un “ aspetto qualificante delle condizioni contrattuali applicate al piano di rimborso di cui si controverte” e né può sostenersi che
“l'adozione del regime composto, con modalità di calcolo degli interessi sul debito residuo, costituisce un'inespressa condizione generale del contratto adottata in tale forma di finanziamento”, dovendosi invece affermare che una volta escluso il fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese (cfr. Corte d'Appello di Campobasso sent. n. 124/2023 e la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito come il sistema di ammortamento alla francese non configura alcun fenomeno anatocistico:
“in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero” (cfr. Cass. n. 9237/2020) ed ha ulteriormente precisato che “detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale
pagina 7 di 12 originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata” - cfr. Cass. n. 16221/2022), la mancata specificazione del regime finanziario non comporta alcuna indeterminatezza delle condizioni contrattuali atteso che nel contratto di finanziamento sono facilmente individuabili tutte le condizioni economiche in grado di fornire al contraente una verifica dell'applicazione dei parametri previsti e della loro accettazione nella piena esplicazione della propria autonomia negoziale.
Come ribadito nella decisione in commento:” nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”.
Deve pertanto escludersi che il piano di ammortamento possa essere rielaborato secondo un regime diverso da quello pattuito tra le parti (regime dell'interesse semplice come operato dal consulente) atteso che con l'ammortamento alla francese le parti, nella loro autonomia negoziale, hanno accettato un piano di pagamento a rata costante (come nella specie) e non altri piani.
Devono essere disattese, inoltre, le lamentale di parte opponente sulla denunciata indeterminatezza del
TAEG per la sua errata indicazione richiamando i commi 6 e 7 dell'art. 125 bis T.U.B., quest'ultima normativa non applicabile al caso di specie essendo stata introdotta introdotta nel 2010 mentre la stipula del contratto di finanziamento è avvenuta in epoca precedente (3.11.2009).
Quanto alla sostenuta applicabilità del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, la norma prevede che “I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora…….. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo
e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanza, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categoria di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata
o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Nella specie si è già detto che il finanziamento reca l'indicazione del tasso di interesse e le ulteriori spese poste a carico del mutuatario, ciò che viene contestato dall'opponente è l'individuazione del TAEG.
pagina 8 di 12 La censura però esula dal campo applicativo dell'art. 117 TUB comma 4 che in presenza della indicazione del TAN e delle spese gravanti sul mutuatario, risulta osservato nel suo precetto.
Difatti, Il TAEG non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione (ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) e la sua omissione o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non cagiona conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot ma, semmai, profili risarcitori, nella specie non invocati dall'opponente, dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello, cioè, dell'indicazione dell'indice ISC (cfr. Cass. n.
12889/2021).
Né tantomeno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, sia perché tale disposizione non fa riferimento all'indice sintetico del TAEG, e sia perchè la norma riguarda l'ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza è limitata all'erronea indicazione del TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. Insomma, il TAEG non può considerarsi una condizione economica, essendo invece uno strumento con finalità prettamente informative nè comporta alcuna ulteriore onerosità a carico del mutuatario o comunque del beneficiario della somma oggetto di erogazione.
La doglianza relativa all'asserita usurarietà del tasso degli interessi di mora applicato è ai limiti dell'ammissibilità atteso che l'opponente, da un lato, non ha specificatamente esposto in quali termini l'opposta avrebbe applicato un tasso usurario e, per altro verso, non ha esposto con quale metodologia di calcolo avrebbe accertato ciò.
Inoltre, la censura è infondata anche nel merito avendo il CTU verificato, conformemente al quesito del
Giudice (il quale demandava al consulente di considerare anche i principi esposti da Cass. Sez. Un.
19597/2020), che tasso di mora preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo “è risultato inferiore al tasso soglia determinato sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicati nel DD.MM.) il tutto maggiorato del 50%”.
Con motivazione logica e condivisibile ha quindi ritenuto che il TAN mora (11,25%) e il TAEG mora
(13,48%) non hanno mai superato il tasso soglia di usura (19,29%/17,80%).
Tenuto conto che dal piano di ammortamento predisposto dal CTU al tasso convenzionale risultano versate rate a titolo di capitale (euro 12.607,50) e di interessi (euro 9.801,39), nella misura complessiva di euro 22.408,89, parte opponente, come accertato dal consulente, risulta ancora debitrice della residua somma di euro 13.496,50 in luogo del maggior importo ingiunto.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento della minor somma di euro 13.496,50 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
pagina 9 di 12 Domanda di garanzia.
Parte opponente deduce che al pagamento del debito residuo sarebbe tenuta la Compagnia terza chiamata avendo stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio per perdita d'impiego versando all'atto della stipula del contratto di finanziamento il premio unico di euro 1.004,00. Deduce inoltre che a seguito della perdita del lavoro presso la società Macro Azienda srl, ha regolarmente denunciato il sinistro senza ottenere il risultato sperato.
La terza chiamata, dal canto suo, eccepisce che la sig.ra DO AD non ha mai sottoscritto una polizza a copertura della perdita d'impiego quanto, piuttosto, una mera polizza di rimborso del debito residuo nel caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia e, comunque, il relativo diritto all'escussione della polizza sarebbe prescritto.
Preliminarmente, occorre escludere che la domanda di manleva proposta dall'opponente possa condurre, in ogni caso, all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel caso di specie, infatti, la chiamata del terzo assicuratore è da qualificare come chiamata in garanzia
“impropria”, in quanto il titolo in base al quale il terzo è chiamato ad intervenire è diverso da quello sotteso al decreto ingiuntivo opposto e riguarda soltanto il rapporto di garanzia, le cui vicende non sono opponibili al creditore opposto, rimasto estraneo al suddetto rapporto.
Tanto puntualizzato, ritiene il Tribunale che sulla scorta degli elementi dedotti dalle parti non sia necessario esaminare tutte le questioni sollevate nel presente giudizio atteso che l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto alla escussione della polizza appare meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp att. cpc, non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata in quanto: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 “ (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass.
Ord. n. 11/2021).
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso,
pagina 10 di 12 indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n.
8767/2011).
Ebbene, rilevata la tempestività della costituzione della società AL Insurance Ireland (3.3.2022) a fronte della data di udienza indicata nell'atto di chiamata del terzo (25.3.2022), ritiene il Tribunale in chiave assorbente, dato il carattere preliminare dell'eccezione, puntualmente e tempestivamente sollevata dal chiamato nella comparsa di costituzione e risposta, il diritto dell'assicurato risulta comunque estinto per prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine biennale di cui all'art. 2052, comma 2, c.c. a mente del quale “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda “, ed entro il quale parte opponente avrebbe potuto e dovuto far valere i propri diritti fondati sul contratto di assicurazione.
Infatti, agli atti, l'ultima denuncia di sinistro risulta presentata dall'assicurato il 21.07.2016 (doc. 10 fasc. opponente), seguita dalla reiezione del liquidatore della compagnia con lettera del 16.09.2016
(doc. 9 cit.) e da tale ultima data nessun altro atto idoneo interruttivo della prescrizione risulta inviata dall'assicurato fino alla notifica, a mezzo p.e.c., dell'atto di citazione in opposizione con chiamata in causa del terzo dell'8 aprile 2021.
Decorso ampiamente il termine biennale entro il quale parte opponente avrebbe dovuto attivarsi per far valere il proprio diritto di essere manlevata dalla Compagnia terza chiamata nel pagamento del debito residuo in favore di CA srl, interrompendo il termine di prescrizione a mezzo pec o introitando un autonomo giudizio, la domanda di garanzia avanzata non può essere accolta per intervenuta prescrizione del relativo diritto fondato sul contratto di assicurazione.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra parte opponente e parte opposta atteso che la pronuncia delle Sezioni Unite, diretta a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto dell'odierno giudizio, è intervenuta nelle more del presente giudizio e in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
Il rigetto della domanda di garanzia per intervenuta prescrizione comporta, invece, che le spese di lite nel rapporto processuale tra parte opponente e la terza chiamata in causa vanno poste a definitivo carico della prima,
Le spese di CTU graveranno in solido su parte opponente e parte opposta.
Per Questi Motivi
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra DO
AD nei confronti di CA srl, con la chiamata in causa di AL Insurance Ireland d.a.c., ora ST Insurance Ireland d.a.c., così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 83/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 30.1.2021 e condanna la sig.ra DO
AD al pagamento, in favore di CA srl, del minor importo di euro 13.496,50 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di garanzia e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore di STe International Ireland d.a.c., delle spese di lite che liquida in complessive euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e Cap;
- compensa interamente le spese di lite tra parte opponente e parte opposta;
- pone le spese di CTU, in via solidale, a definitivo carico di parte opponente e di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 3 gennaio 2025. Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 661 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO-FINANZIAMENTO
TRA
DO AD, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Natalina Giannaccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via G. Mazzini n. 65, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO
CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Raffaele Zurlo e dall'Avvocato Andrea Ornati presso il cui studio professionale, in La Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA nonchè
STe International Ireland d.a.c. (gia AL Insurance Ireland d.a.c,) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 marzo 2024, dall'Avvocato Giancarlo Falleti presso il cui studio professionale, in Roma via Giovanni Severano n. 32, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.12.2020, la società CA srl. ha agito in via monitoria, nei confronti della sig.ra
DO AD, per ottenere il pagamento del proprio credito vantato a titolo di rate scadute e non pagate, oltre agli interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto n. 3973593 stipulato il
3.11.2009 ad essa società opposta ceduto pro soluto dalla società Prestitempo del gruppo Deutsche
Bank s.p.a., credito indicato come di ammontare di euro 24.867,74 oltre interessi come da domanda e pagina 1 di 12 spese della procedura. L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 83/2021 pubblicato in data 1.2.2021.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 1 marzo 2021, con atto di citazione notificato il
9.4.2021 l'odierna opponente ha proposto opposizione, convenendo in giudizio innanzi a questo
Tribunale l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, precisando, in particolare, le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa la Compagnia Assicurativa Brokeronline Servizi Assicurativa
DB ex art. 269 c.p.c., per essere il giudizio ad essa comune in virtù della polizza sottoscritta;
accertare
e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n° 83/2021 e n° 1844/2020 R.G., per tutte le ragioni esposte in narrativa, conseguentemente, disporre la revoca dello stesso ai fini del corretto accertamento del credito azionato;
accertare e dichiarare la illegittimità della somma richiesta a titolo di capitale e di interessi e di quelli già corrisposti nelle rate versate, conseguentemente ricalcolare gli interessi al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro;
accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per essere l'importo richiesto maggiore di quello effettivamente ceduto dalla Banca Ifis, oltre che illegittimo per l'applicazione del tasso di mora calcolato su presunto credito in linea capitale da quello effettivamente ceduto e, comunque, infarcito di penali, spese di finanziamento, trattenute sulle rate versate ed ulteriori oneri contrattuali, in violazione del disposto di cui all'art. 1283, 1418 e 1815 c.c., nonché determinare il
T.A.E.G. e il TAN effettivamente applicati, conseguentemente, dichiarare la nullità del rapporto di finanziamento per violazione delle norme sulla trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
accertare e dichiarare, che le somme già versate a titolo di interessi non dovuti dovranno essere compensate con l'eventuale residuo credito;
all'esito dell'accertamento condannare la Compagnia Assicurativa Brokeronline Servizi Assicurativa DB al pagamento dell'eventuale debito residuo, ovvero a restituire quanto già pagato dalla Dott.ssa AD DO in dipendenza del contratto assicurativo;
condannare la ITALCAPITAL s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge”. Nello specifico, a sostegno della proposta opposizione, l'opponente esponeva di non essere stata in grado di onorare il piano rateale di rimborso concordato con la mutuante per l'interruzione del rapporto di lavoro;
deduceva, inoltre, di avere aderito, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, ad una polizza assicurativa contro il rischio impiego con la Compagnia Assicurativa Brokeronline Servizi Assicurativa Db, che gli negava l'indennizzo; che il decreto ingiuntivo opposto era privo dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in difetto di documentazione idonea a provare il credito ingiunto;
che l'importo ingiunto era superiore rispetto a pagina 2 di 12 quello ceduto da Banca Ifis spa e che, in ogni caso, la clausola relativa agli interessi moratori era nulla per superamento del tasso soglia e per l'errata indicazione del TAEG diverso da quello effettivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta CA deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di ripetizione dell'indebito per somme versate dall'opponente all'originaria parte contrattuale del rapporto e nel merito ha contestato la fondatezza degli assunti di parte opponente chiedendo la reiezione di ogni domanda formulata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con il favore delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la AL Insurance Ireland d.a.c. eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa per l'inosservanza dei termini a comparire, la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto e l'insussistenza delle condizioni di operatività della copertura assicurativa per non essere mai stata sottoscritta dall'opponente la copertura assicurativa per Perdita di Impiego.
Disattesa la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione, alla prima udienza di comparizione il G.I. concedeva alle parti, su loro concorde richiesta,
i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Scaduti i suddetti termini, la causa veniva istruita con la consulenza tecnica contabile e all'esito del deposito della relazione, all'udienza del 12 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, nel presente giudizio non è oggetto di contestazione né la cessione del credito, esplicitamente riconosciuta dall'opponente, nè il rapporto contrattuale, dal quale discende la pretesa creditoria di parte opposta, vista comunque la documentazione prodotta in atti da quest'ultima sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Oggetto del contendere, nello specifico, è la somma effettivamente dovuta dall'opponente con riferimento alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali, all'asserita errata indicazione del TAEG
e al carattere usurario degli interessi moratori.
Ritiene il Tribunale che ogni questione relativa all'anatocismo, alla mancata esplicitazione del regime (semplice o composto) di capitalizzazione, quali cause di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418 c.c. e per difetto di trasparenza, ex art. 117 TUB, non possa essere messa più in discussione dopo la pronuncia delle Sez. Un. della Corte di Cassazione n.
15130/2024, applicabile al caso in esame trattandosi di un finanziamento a tasso fisso.
Ebbene, la Suprema Corte ha escluso profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto: “ quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e
pagina 3 di 12 del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato
(recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del
TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Secondo la Suprema Corte, non si pongono questioni di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali né di maggior costo del finanziamento o di prezzo occulto una volta che, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero di rate costanti, il mutuatario ha una dettagliata rappresentazione ex ante dei costi del finanziamento.
Difatti, continua la Suprema Corte che: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, TUB ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7); b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt.. 1325 e 1346 c.c.)
e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass.
S.U. n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
pagina 4 di 12 (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto……..In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. n. 4597, 17187 e 34889/2023 e n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto……. In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
Trasponendo i suddetti principi al caso di specie, nel contratto di finanziamento risulta esplicitamente riportato: a) che parte opponente si era obbligata a rimborsare la somma di euro 26.104,00; b) che il rimborso della somma mutuata sarebbe avvenuto mediante il pagamento di 84 rate costanti mensili posticipate;
c) che ogni rata era comprensiva sia di quota capitale che di interessi;
d) che la quantità di tali quote è stata indicata nel piano di ammortamento ricalcolato dal CTU secondo le condizioni economiche previste nel contratto stesso e nel documento di sintesi;
e) che la durata del finanziamento era stata convenuta in anni 7, a cui corrispondono le 84 mensilità; f) che nel contratto era previsto il pagamento degli interessi calcolati al tasso fisso.
Al pari del caso specifico sottoposto all'esame della Corte, anche il contratto oggetto di causa contiene tutti gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del piano di ammortamento, le due obbligazioni (la quota capitale e la quota interessi); è stato possibile ricostruire la tabella di ammortamento del finanziamento, con l'indicazione per ciascuna delle n. 84 rate della quota capitale e del debito residuo risultante dal pagamento della rata e le quote di interessi al tasso fisso;
nel contratto e nel documento di sintesi sono indicati il tasso nominale (11,75%), il TAEG
(12,56%) e il tasso di mora (10 punti in più del tasso BCE).
pagina 5 di 12 La sig.ra DO AD, pertanto, accettando le condizioni economiche riportate nel contratto di finanziamento e nel documento di sintesi, ha accettato anche le modalità matematico finanziarie di costruzione del piano stesso, per cui, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e la mancata pattuizione del regime finanziario, non rilevano nè ai fini della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto nè sul maggior costo del finanziamento avendo la Suprema
Corte chiarito che, in difetto di specifici riferimenti normativi al riguardo: “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Alla luce di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, non è condivisibile la decisione del CTU di procedere al ricalcolo del finanziamento secondo un piano di ammortamento alla francese con applicazione della capitalizzazione semplice né è possibile accogliere la tesi che il contratto, non specificando il regime di capitalizzazione applicato, renderebbe possibile lo sviluppo di più piani alternativi di ammortamento.
E, infatti, la pronuncia ribadisce, anche in merito alla denunciata violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, che la presenza nel contratto degli elementi necessari per determinare in modo univoco ciascuna rata, può far ritenere “ soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo” Corte di Giust., 20 settembre 2018, C-448/17)……ed allora, se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr Cass. n.
28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018,
pagina 6 di 12 cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze
e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”.
In definitiva, il tipo di ammortamento e il regime finanziario non sono tassi, prezzi o condizioni che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB , né informazioni richieste dalla legislazione di settore tanto che la decisione della Suprema Corte richiamata, ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito rientri anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ha ritenuto configurabili, in caso di violazione di tali obblighi, solo profili di responsabilità da parte dell'istituto di credito e non di validità del contratto.
La Suprema Corte, quindi, conclude affermando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Sulla base di tali coordinate giurisprudenziali, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, pur se sollecitate da questo Giudice con quesiti resi in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da divergenze interpretative in ordine alle questioni per le quali è l'odierno giudizio, non possono condividersi essendo esse frutto di una erronea qualificazione del regime finanziario della capitalizzazione composta che, per quanto affermato dalla Suprema Corte, non può costituire un “ aspetto qualificante delle condizioni contrattuali applicate al piano di rimborso di cui si controverte” e né può sostenersi che
“l'adozione del regime composto, con modalità di calcolo degli interessi sul debito residuo, costituisce un'inespressa condizione generale del contratto adottata in tale forma di finanziamento”, dovendosi invece affermare che una volta escluso il fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese (cfr. Corte d'Appello di Campobasso sent. n. 124/2023 e la giurisprudenza di legittimità che ha ribadito come il sistema di ammortamento alla francese non configura alcun fenomeno anatocistico:
“in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero” (cfr. Cass. n. 9237/2020) ed ha ulteriormente precisato che “detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale
pagina 7 di 12 originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata” - cfr. Cass. n. 16221/2022), la mancata specificazione del regime finanziario non comporta alcuna indeterminatezza delle condizioni contrattuali atteso che nel contratto di finanziamento sono facilmente individuabili tutte le condizioni economiche in grado di fornire al contraente una verifica dell'applicazione dei parametri previsti e della loro accettazione nella piena esplicazione della propria autonomia negoziale.
Come ribadito nella decisione in commento:” nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”.
Deve pertanto escludersi che il piano di ammortamento possa essere rielaborato secondo un regime diverso da quello pattuito tra le parti (regime dell'interesse semplice come operato dal consulente) atteso che con l'ammortamento alla francese le parti, nella loro autonomia negoziale, hanno accettato un piano di pagamento a rata costante (come nella specie) e non altri piani.
Devono essere disattese, inoltre, le lamentale di parte opponente sulla denunciata indeterminatezza del
TAEG per la sua errata indicazione richiamando i commi 6 e 7 dell'art. 125 bis T.U.B., quest'ultima normativa non applicabile al caso di specie essendo stata introdotta introdotta nel 2010 mentre la stipula del contratto di finanziamento è avvenuta in epoca precedente (3.11.2009).
Quanto alla sostenuta applicabilità del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, la norma prevede che “I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora…….. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo
e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanza, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categoria di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata
o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Nella specie si è già detto che il finanziamento reca l'indicazione del tasso di interesse e le ulteriori spese poste a carico del mutuatario, ciò che viene contestato dall'opponente è l'individuazione del TAEG.
pagina 8 di 12 La censura però esula dal campo applicativo dell'art. 117 TUB comma 4 che in presenza della indicazione del TAN e delle spese gravanti sul mutuatario, risulta osservato nel suo precetto.
Difatti, Il TAEG non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione (ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) e la sua omissione o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non cagiona conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot ma, semmai, profili risarcitori, nella specie non invocati dall'opponente, dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello, cioè, dell'indicazione dell'indice ISC (cfr. Cass. n.
12889/2021).
Né tantomeno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, sia perché tale disposizione non fa riferimento all'indice sintetico del TAEG, e sia perchè la norma riguarda l'ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza è limitata all'erronea indicazione del TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. Insomma, il TAEG non può considerarsi una condizione economica, essendo invece uno strumento con finalità prettamente informative nè comporta alcuna ulteriore onerosità a carico del mutuatario o comunque del beneficiario della somma oggetto di erogazione.
La doglianza relativa all'asserita usurarietà del tasso degli interessi di mora applicato è ai limiti dell'ammissibilità atteso che l'opponente, da un lato, non ha specificatamente esposto in quali termini l'opposta avrebbe applicato un tasso usurario e, per altro verso, non ha esposto con quale metodologia di calcolo avrebbe accertato ciò.
Inoltre, la censura è infondata anche nel merito avendo il CTU verificato, conformemente al quesito del
Giudice (il quale demandava al consulente di considerare anche i principi esposti da Cass. Sez. Un.
19597/2020), che tasso di mora preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo “è risultato inferiore al tasso soglia determinato sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicati nel DD.MM.) il tutto maggiorato del 50%”.
Con motivazione logica e condivisibile ha quindi ritenuto che il TAN mora (11,25%) e il TAEG mora
(13,48%) non hanno mai superato il tasso soglia di usura (19,29%/17,80%).
Tenuto conto che dal piano di ammortamento predisposto dal CTU al tasso convenzionale risultano versate rate a titolo di capitale (euro 12.607,50) e di interessi (euro 9.801,39), nella misura complessiva di euro 22.408,89, parte opponente, come accertato dal consulente, risulta ancora debitrice della residua somma di euro 13.496,50 in luogo del maggior importo ingiunto.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento della minor somma di euro 13.496,50 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
pagina 9 di 12 Domanda di garanzia.
Parte opponente deduce che al pagamento del debito residuo sarebbe tenuta la Compagnia terza chiamata avendo stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio per perdita d'impiego versando all'atto della stipula del contratto di finanziamento il premio unico di euro 1.004,00. Deduce inoltre che a seguito della perdita del lavoro presso la società Macro Azienda srl, ha regolarmente denunciato il sinistro senza ottenere il risultato sperato.
La terza chiamata, dal canto suo, eccepisce che la sig.ra DO AD non ha mai sottoscritto una polizza a copertura della perdita d'impiego quanto, piuttosto, una mera polizza di rimborso del debito residuo nel caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia e, comunque, il relativo diritto all'escussione della polizza sarebbe prescritto.
Preliminarmente, occorre escludere che la domanda di manleva proposta dall'opponente possa condurre, in ogni caso, all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel caso di specie, infatti, la chiamata del terzo assicuratore è da qualificare come chiamata in garanzia
“impropria”, in quanto il titolo in base al quale il terzo è chiamato ad intervenire è diverso da quello sotteso al decreto ingiuntivo opposto e riguarda soltanto il rapporto di garanzia, le cui vicende non sono opponibili al creditore opposto, rimasto estraneo al suddetto rapporto.
Tanto puntualizzato, ritiene il Tribunale che sulla scorta degli elementi dedotti dalle parti non sia necessario esaminare tutte le questioni sollevate nel presente giudizio atteso che l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto alla escussione della polizza appare meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che il giudice, nel motivare la sentenza in modo succinto secondo l'art. 118 disp att. cpc, non è tenuto ad analizzare e specificare in modo dettagliato le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare a quelle, in fatto e in diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata in quanto: "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 “ (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass.
Ord. n. 11/2021).
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso,
pagina 10 di 12 indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n.
8767/2011).
Ebbene, rilevata la tempestività della costituzione della società AL Insurance Ireland (3.3.2022) a fronte della data di udienza indicata nell'atto di chiamata del terzo (25.3.2022), ritiene il Tribunale in chiave assorbente, dato il carattere preliminare dell'eccezione, puntualmente e tempestivamente sollevata dal chiamato nella comparsa di costituzione e risposta, il diritto dell'assicurato risulta comunque estinto per prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine biennale di cui all'art. 2052, comma 2, c.c. a mente del quale “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda “, ed entro il quale parte opponente avrebbe potuto e dovuto far valere i propri diritti fondati sul contratto di assicurazione.
Infatti, agli atti, l'ultima denuncia di sinistro risulta presentata dall'assicurato il 21.07.2016 (doc. 10 fasc. opponente), seguita dalla reiezione del liquidatore della compagnia con lettera del 16.09.2016
(doc. 9 cit.) e da tale ultima data nessun altro atto idoneo interruttivo della prescrizione risulta inviata dall'assicurato fino alla notifica, a mezzo p.e.c., dell'atto di citazione in opposizione con chiamata in causa del terzo dell'8 aprile 2021.
Decorso ampiamente il termine biennale entro il quale parte opponente avrebbe dovuto attivarsi per far valere il proprio diritto di essere manlevata dalla Compagnia terza chiamata nel pagamento del debito residuo in favore di CA srl, interrompendo il termine di prescrizione a mezzo pec o introitando un autonomo giudizio, la domanda di garanzia avanzata non può essere accolta per intervenuta prescrizione del relativo diritto fondato sul contratto di assicurazione.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra parte opponente e parte opposta atteso che la pronuncia delle Sezioni Unite, diretta a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto dell'odierno giudizio, è intervenuta nelle more del presente giudizio e in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
Il rigetto della domanda di garanzia per intervenuta prescrizione comporta, invece, che le spese di lite nel rapporto processuale tra parte opponente e la terza chiamata in causa vanno poste a definitivo carico della prima,
Le spese di CTU graveranno in solido su parte opponente e parte opposta.
Per Questi Motivi
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra DO
AD nei confronti di CA srl, con la chiamata in causa di AL Insurance Ireland d.a.c., ora ST Insurance Ireland d.a.c., così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 83/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 30.1.2021 e condanna la sig.ra DO
AD al pagamento, in favore di CA srl, del minor importo di euro 13.496,50 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di garanzia e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore di STe International Ireland d.a.c., delle spese di lite che liquida in complessive euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e Cap;
- compensa interamente le spese di lite tra parte opponente e parte opposta;
- pone le spese di CTU, in via solidale, a definitivo carico di parte opponente e di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 3 gennaio 2025. Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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