Art. 16.
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dal seguente:
"Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall' articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie e' portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma".
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dal seguente:
"Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall' articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie e' portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma".