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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AS NO
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - AS NO E RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820249000438946000 REGISTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AS NO E RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820249000438845000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 2/1/2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano gli avvisi di pagamento n. 008 2024 900004388 45 000 e n. 008 2024 900004388 46 000, con cui veniva intimato il pagamento, ad entrambi, della complessiva somma di € 48.671,26, in forza delle sottese cartelle di pagamento n. 008 2029 0011979335 000 e n. 008 2019 011979335 001.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si costituivano in giudizio, con le controdeduzioni inviate in via telematica, rispettivamente, in data 7/3/2025 e 10/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che, nelle more del presente procedimento, a seguito del giudicato formatosi sulla posizione del soggetto coobbligato, l'Ufficio ha provveduto allo sgravio degli atti impugnati.
Pertanto, all'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, sicché va disposto in conformità.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AS NO
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - AS NO E RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820249000438946000 REGISTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AS NO E RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820249000438845000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 2/1/2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano gli avvisi di pagamento n. 008 2024 900004388 45 000 e n. 008 2024 900004388 46 000, con cui veniva intimato il pagamento, ad entrambi, della complessiva somma di € 48.671,26, in forza delle sottese cartelle di pagamento n. 008 2029 0011979335 000 e n. 008 2019 011979335 001.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si costituivano in giudizio, con le controdeduzioni inviate in via telematica, rispettivamente, in data 7/3/2025 e 10/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che, nelle more del presente procedimento, a seguito del giudicato formatosi sulla posizione del soggetto coobbligato, l'Ufficio ha provveduto allo sgravio degli atti impugnati.
Pertanto, all'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, sicché va disposto in conformità.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.