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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200010790372000 REC.CREDITO.IMP 2016
- sul ricorso n. 217/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. telefono - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013373314000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistenti: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi iscritti ai nn. 1185/2022 R.G.R. e 217/2023 R.G.R., la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante Nominativo_1, con il patrocinio del dott. Difensore_1, impugnava due cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R.
600/1973 con rettifica delle dichiarazioni dei redditi modelli SC 2017 e 2018 ed in particolare, per l'anno
2016, la cartella n. 29720200010790372 (ruolo n. 2020/550023) veniva contestata limitatamente al recupero di crediti d'imposta per gasolio per autotrazione e per imprese di autotrasporto (contributo SSN versato per la stipula di contratti di assicurazione) - righi da 5 a 20 del ruolo - per il complessivo importo pari ad
€ 309.132,11 e, per l'anno 2017, la cartella n. 29720220013373314 (ruolo n. 2022/550056) era censurata per la parte relativa al recupero dei crediti “gasolio autotrasportatori” - righi da 9 a 12 del ruolo - per
€ 228.517,90. La contribuente eccepiva, per il 2016, la spettanza dei crediti e l'illegittimità del loro recupero in via automatizzata, richiamando nuovi conteggi con rielaborazione dei quadri RU delle dichiarazioni reddituali originarie ed attestazioni da specifica documentazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché relative ai premi assicurativi versati nel 2015, concludendo con istanza di riconoscimento della legittimità in toto delle compensazioni operate per l'anno d'imposta 2016 e l'eccedenza delle compensazioni operate nell'anno d'imposta 2017 per soli € 23.054,00 in luogo di € 154.649, oggetto del recupero censurato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi: per il 2016 deduceva, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso e delle procura alle liti per difetto di sottoscrizione digitale e, nel merito, la legittimità della rettifica del rigo 24 del quadro RU per € 191.251,00 di cui € 60.752,00 quali compensazioni operate in eccesso nel 2016 ed € 130.499,00 quale minor credito indebitamente riportato nel 2017 perché già utilizzato in compensazione nel 2016, nonché del rigo 21 del quadro RU per aver la contribuente dichiarato al rigo
RU 21, per l'anno d'imposta 2016, quale credito risultante dalla precedente dichiarazione, € 100,00 laddove, per l'anno 2015, il quadro RU non risultava compilato;
quanto all'invocata spettanza del credito relativo al contributo SSN versato sui premi assicurativi per € 25.426,00, compensato in assenza della esposizione del relativo credito nel quadro RU, deduceva che la compensazione era stata operata dalla contribuente con codice tributo 6819 relativo, invece, al credito d'imposta per il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2009, riconosciuto dalle imprese di autotrasporto dall'art. 15 comma 8 septies D.L. 78/2009, da indicare al rigo 6 del quadro RU. Soggiungeva di aver comunque notificato via p.e.c. alla ricorrente la comunicazione d'irregolarità n. 25074217601 in data 08/07/2019, come da ricevuta riportata.
Per il 2017 deduceva la legittimità della rettifica per € 154.649,00 in virtù dei dati originariamente dichiarati.
Dati, comunque, tutti cristallizzati nelle dichiarazioni originarie ed insuscettibili di tardiva correzione in sede processuale in virtù della preclusione temporale di cui all'art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.
Nel corso del giudizio, la società depositava istanza di sgravio per sopravvenuta documentazione e richiesta di trattazione unitaria dei ricorsi, allegando il P.V.C. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 1° febbraio
2018 – Prot. A/3978 del 2 marzo 2018, che attestava — all'esito di verifiche per gli anni 2013-2017 — la spettanza e il corretto utilizzo del credito “gasolio” per gli anni 2016 e 2017, con soli rilievi di anticipate compensazioni di crediti di dichiarata spettanza.
Con ordinanza del 6.2.2023 la Corte, per l'anno 2016, richiedeva integrazioni documentali sulla sottoscrizione e rinviava all'udienza del 20.3.2023 ove si pronunciava per il rigetto dell'istanza cautelare.
Con ordinanza del 28.2.2023 la Corte, per l'anno 2017, accoglieva l'istanza cautelare e con ordinanza interlocutoria del 18.4.2023 disponeva la rimessione al Presidente per eventuale riunione. All'udienza del
29.9.2025 le cause venivano discusse congiuntamente ed in tal guisa assunte pertanto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti nn. 1185/2022 R.G.R. e 217/2023 R.G.R., imponendolo l'identità dei protagonisti, il prevalente oggetto dell'impugnazione — il recupero del credito d'imposta “gasolio autotrasportatori” operato a seguito di liquidazione automatizzata — e soprattutto la comune matrice probatoria, affidata al processo verbale di constatazione reso dall'Autorità doganale, resa all'esito di verifiche pluriennali.
La Corte, letti gli atti di causa e ascoltate le argomentazioni delle parti costituite, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento per i motivi e nei termini di seguito declinati.
In primo luogo, si ritiene infondata la preliminare eccezione di inammissibilità.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'asserita irregolarità nella apposizione della firma digitale sul ricorso non si traduce in una mancanza materiale della sottoscrizione o in una assoluta incertezza sulla identità del sottoscrittore determinanti l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, ma costituisce un vizio dell'atto sanato ex art. 156 cod. proc. civ., poiché il ricorso ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Sez.
U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016) nonché la compiuta declinazione della dialettica processuale senza sacrificio di garanzia alcuna.
Di poi legittimo deve ritenersi l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dello strumento di accertamento ex art. 36 bis ove si consideri che la rilevazione del disallineamento tra i crediti inizialmente esposti nelle dichiarazioni reddituali modelli SC 2016 e 2017 ed importi compensati ha effettivamente costituito un'operazione di mera correzione degli importi compensabili con conseguente recupero degli importi non spettanti (ovvero la cui esistenza non era giustificata), a tacer del fatto che comunque, per l'anno d'imposta 2016, l'Ufficio ha comprovato la notifica della rituale previa comunicazione di irregolarità con esposizione degli esiti del controllo automatizzato, circostanza in alcun modo contestata da parte ricorrente. In tal caso non si è in presenza di un disconoscimento del credito, per il quale l'Amministrazione deve procedere secondo le vie ordinarie dell'accertamento fiscale, ma unicamente della rilevazione di eccedenze non compensabili, tanto più che la spettanza dei crediti oggetto di compensazione è stata comprovata e la rettifica dei quadri RU è stata operata soltanto nella presente sede contenziosa.
D'altro canto, la documentazione offerta in giudizio è idonea, come anticipato, a soddisfare l'esigenza di verità sostanziale. Il P.V.C. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 2018 — che si colloca ratione temporis prima delle cartelle e dunque prima del recupero in contestazione — certifica, per gli anni da 2013 al 2017, la spettanza del credito e il suo corretto utilizzo, segnalando e sanzionando soltanto talune anticipazioni di compensazione. Non si tratta, dunque, di un credito “in vitro”, ma di un diritto acquisito e tracciato dalla stessa Autorità deputata al controllo della relativa imposta, né il rilievo meramente temporale sull'anticipazione può spingere il pedale della reazione recuperatoria al punto da cancellare la sostanza del beneficio. È principio di sistema, anche nella giurisprudenza di legittimità in materia di accise sul gasolio per autotrazione, che eventuali carenze o irregolarità successivamente accertate non travolgono in toto l'agevolazione, ma ne rideterminano l'effetto nei limiti della porzione irregolare, salvo che l'errore investa un elemento costitutivo del diritto: e tale evenienza, alla luce del P.V.C., non si è verificata.
L'insistenza argomentativa dell'Ufficio sui profili formali del quadro RU non può, in questa prospettiva, denegare il credito quando esso esista e sia provato. La funzione di monitoraggio che RU assolve nel modello reddituale non trasforma il rigo dichiarativo in titolo costitutivo del diritto: la dichiarazione fiscale, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è una dichiarazione di scienza, che non può ergersi a muro invalicabile contro l'accertamento della corretta imposizione, sicché il contribuente può emendare l'errore, anche in giudizio, quando da quell'errore discenda una maggiore imposizione.
A valle di questa ricostruzione, pertanto, il Collegio non può che riconoscere, sia pure in parte, le ragioni della ricorrente società, discendendone l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720200010790372 limitatamente al recupero di crediti d'imposta per gasolio per autotrazione - righi da 5 a 12 e da 18 a 20 del ruolo 2020/550023 - nonché l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720220013373314 (ruolo n.
2022/550056) limitatamente al recupero dei crediti “gasolio autotrasportatori” - righi da 9 a 12 del ruolo
2022/550056 per l'importo di € 131.595,00, pari alla differenza tra l'importo recuperato in cartella
(€ 154.649,00) e l'importo delle eccedenze compensate (€ 23.054,00) per come oggetto di acquiescenza.
L'accoglimento parziale dei motivi di doglianza e la tardiva rettifica dei dati dichiarativi da parte ricorrente, impone doversi compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, riunisce i giudizi iscritti ai nn. R.G.R. 1185/2022 e R.G.R. 217/2023, annulla le cartelle impugnate nei termini di cui in motivazione e dispone compensarsi tra le parti le spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200010790372000 REC.CREDITO.IMP 2016
- sul ricorso n. 217/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. telefono - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013373314000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistenti: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi iscritti ai nn. 1185/2022 R.G.R. e 217/2023 R.G.R., la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante Nominativo_1, con il patrocinio del dott. Difensore_1, impugnava due cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R.
600/1973 con rettifica delle dichiarazioni dei redditi modelli SC 2017 e 2018 ed in particolare, per l'anno
2016, la cartella n. 29720200010790372 (ruolo n. 2020/550023) veniva contestata limitatamente al recupero di crediti d'imposta per gasolio per autotrazione e per imprese di autotrasporto (contributo SSN versato per la stipula di contratti di assicurazione) - righi da 5 a 20 del ruolo - per il complessivo importo pari ad
€ 309.132,11 e, per l'anno 2017, la cartella n. 29720220013373314 (ruolo n. 2022/550056) era censurata per la parte relativa al recupero dei crediti “gasolio autotrasportatori” - righi da 9 a 12 del ruolo - per
€ 228.517,90. La contribuente eccepiva, per il 2016, la spettanza dei crediti e l'illegittimità del loro recupero in via automatizzata, richiamando nuovi conteggi con rielaborazione dei quadri RU delle dichiarazioni reddituali originarie ed attestazioni da specifica documentazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché relative ai premi assicurativi versati nel 2015, concludendo con istanza di riconoscimento della legittimità in toto delle compensazioni operate per l'anno d'imposta 2016 e l'eccedenza delle compensazioni operate nell'anno d'imposta 2017 per soli € 23.054,00 in luogo di € 154.649, oggetto del recupero censurato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi: per il 2016 deduceva, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso e delle procura alle liti per difetto di sottoscrizione digitale e, nel merito, la legittimità della rettifica del rigo 24 del quadro RU per € 191.251,00 di cui € 60.752,00 quali compensazioni operate in eccesso nel 2016 ed € 130.499,00 quale minor credito indebitamente riportato nel 2017 perché già utilizzato in compensazione nel 2016, nonché del rigo 21 del quadro RU per aver la contribuente dichiarato al rigo
RU 21, per l'anno d'imposta 2016, quale credito risultante dalla precedente dichiarazione, € 100,00 laddove, per l'anno 2015, il quadro RU non risultava compilato;
quanto all'invocata spettanza del credito relativo al contributo SSN versato sui premi assicurativi per € 25.426,00, compensato in assenza della esposizione del relativo credito nel quadro RU, deduceva che la compensazione era stata operata dalla contribuente con codice tributo 6819 relativo, invece, al credito d'imposta per il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2009, riconosciuto dalle imprese di autotrasporto dall'art. 15 comma 8 septies D.L. 78/2009, da indicare al rigo 6 del quadro RU. Soggiungeva di aver comunque notificato via p.e.c. alla ricorrente la comunicazione d'irregolarità n. 25074217601 in data 08/07/2019, come da ricevuta riportata.
Per il 2017 deduceva la legittimità della rettifica per € 154.649,00 in virtù dei dati originariamente dichiarati.
Dati, comunque, tutti cristallizzati nelle dichiarazioni originarie ed insuscettibili di tardiva correzione in sede processuale in virtù della preclusione temporale di cui all'art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.
Nel corso del giudizio, la società depositava istanza di sgravio per sopravvenuta documentazione e richiesta di trattazione unitaria dei ricorsi, allegando il P.V.C. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 1° febbraio
2018 – Prot. A/3978 del 2 marzo 2018, che attestava — all'esito di verifiche per gli anni 2013-2017 — la spettanza e il corretto utilizzo del credito “gasolio” per gli anni 2016 e 2017, con soli rilievi di anticipate compensazioni di crediti di dichiarata spettanza.
Con ordinanza del 6.2.2023 la Corte, per l'anno 2016, richiedeva integrazioni documentali sulla sottoscrizione e rinviava all'udienza del 20.3.2023 ove si pronunciava per il rigetto dell'istanza cautelare.
Con ordinanza del 28.2.2023 la Corte, per l'anno 2017, accoglieva l'istanza cautelare e con ordinanza interlocutoria del 18.4.2023 disponeva la rimessione al Presidente per eventuale riunione. All'udienza del
29.9.2025 le cause venivano discusse congiuntamente ed in tal guisa assunte pertanto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti nn. 1185/2022 R.G.R. e 217/2023 R.G.R., imponendolo l'identità dei protagonisti, il prevalente oggetto dell'impugnazione — il recupero del credito d'imposta “gasolio autotrasportatori” operato a seguito di liquidazione automatizzata — e soprattutto la comune matrice probatoria, affidata al processo verbale di constatazione reso dall'Autorità doganale, resa all'esito di verifiche pluriennali.
La Corte, letti gli atti di causa e ascoltate le argomentazioni delle parti costituite, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento per i motivi e nei termini di seguito declinati.
In primo luogo, si ritiene infondata la preliminare eccezione di inammissibilità.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'asserita irregolarità nella apposizione della firma digitale sul ricorso non si traduce in una mancanza materiale della sottoscrizione o in una assoluta incertezza sulla identità del sottoscrittore determinanti l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, ma costituisce un vizio dell'atto sanato ex art. 156 cod. proc. civ., poiché il ricorso ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Sez.
U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016) nonché la compiuta declinazione della dialettica processuale senza sacrificio di garanzia alcuna.
Di poi legittimo deve ritenersi l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dello strumento di accertamento ex art. 36 bis ove si consideri che la rilevazione del disallineamento tra i crediti inizialmente esposti nelle dichiarazioni reddituali modelli SC 2016 e 2017 ed importi compensati ha effettivamente costituito un'operazione di mera correzione degli importi compensabili con conseguente recupero degli importi non spettanti (ovvero la cui esistenza non era giustificata), a tacer del fatto che comunque, per l'anno d'imposta 2016, l'Ufficio ha comprovato la notifica della rituale previa comunicazione di irregolarità con esposizione degli esiti del controllo automatizzato, circostanza in alcun modo contestata da parte ricorrente. In tal caso non si è in presenza di un disconoscimento del credito, per il quale l'Amministrazione deve procedere secondo le vie ordinarie dell'accertamento fiscale, ma unicamente della rilevazione di eccedenze non compensabili, tanto più che la spettanza dei crediti oggetto di compensazione è stata comprovata e la rettifica dei quadri RU è stata operata soltanto nella presente sede contenziosa.
D'altro canto, la documentazione offerta in giudizio è idonea, come anticipato, a soddisfare l'esigenza di verità sostanziale. Il P.V.C. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 2018 — che si colloca ratione temporis prima delle cartelle e dunque prima del recupero in contestazione — certifica, per gli anni da 2013 al 2017, la spettanza del credito e il suo corretto utilizzo, segnalando e sanzionando soltanto talune anticipazioni di compensazione. Non si tratta, dunque, di un credito “in vitro”, ma di un diritto acquisito e tracciato dalla stessa Autorità deputata al controllo della relativa imposta, né il rilievo meramente temporale sull'anticipazione può spingere il pedale della reazione recuperatoria al punto da cancellare la sostanza del beneficio. È principio di sistema, anche nella giurisprudenza di legittimità in materia di accise sul gasolio per autotrazione, che eventuali carenze o irregolarità successivamente accertate non travolgono in toto l'agevolazione, ma ne rideterminano l'effetto nei limiti della porzione irregolare, salvo che l'errore investa un elemento costitutivo del diritto: e tale evenienza, alla luce del P.V.C., non si è verificata.
L'insistenza argomentativa dell'Ufficio sui profili formali del quadro RU non può, in questa prospettiva, denegare il credito quando esso esista e sia provato. La funzione di monitoraggio che RU assolve nel modello reddituale non trasforma il rigo dichiarativo in titolo costitutivo del diritto: la dichiarazione fiscale, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è una dichiarazione di scienza, che non può ergersi a muro invalicabile contro l'accertamento della corretta imposizione, sicché il contribuente può emendare l'errore, anche in giudizio, quando da quell'errore discenda una maggiore imposizione.
A valle di questa ricostruzione, pertanto, il Collegio non può che riconoscere, sia pure in parte, le ragioni della ricorrente società, discendendone l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720200010790372 limitatamente al recupero di crediti d'imposta per gasolio per autotrazione - righi da 5 a 12 e da 18 a 20 del ruolo 2020/550023 - nonché l'annullamento della cartella di pagamento n. 29720220013373314 (ruolo n.
2022/550056) limitatamente al recupero dei crediti “gasolio autotrasportatori” - righi da 9 a 12 del ruolo
2022/550056 per l'importo di € 131.595,00, pari alla differenza tra l'importo recuperato in cartella
(€ 154.649,00) e l'importo delle eccedenze compensate (€ 23.054,00) per come oggetto di acquiescenza.
L'accoglimento parziale dei motivi di doglianza e la tardiva rettifica dei dati dichiarativi da parte ricorrente, impone doversi compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, riunisce i giudizi iscritti ai nn. R.G.R. 1185/2022 e R.G.R. 217/2023, annulla le cartelle impugnate nei termini di cui in motivazione e dispone compensarsi tra le parti le spese di lite.