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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1721/2021
promossa da:
CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO, NELLA CHIESA IN NICOSIA CP_1
AMMINISTRATA DAL SUPERIORE, , (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FILIPPO GIANGRASSO, ed elettivamente domiciliata in Nicosia (EN), via G.B. Li Volsi n. 10, presso lo studio del difensore.
ATTRICE-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
nato il [...] a [...], (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI PASSAMONTE ed elettivamente domiciliato in Nicosia (En) alla Via S. Agata n. 36, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
Avente ad oggetto: Azione di restituzione di bene immobile, per occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 15/10/2024.
pagina 1 di 10 Per l'attrice: “Si insiste in tutto quanto detto, dedotto e richiesto in corso di causa e negli scritti difensivi e si contesta quanto detto da controparte perché infondato in fatto e diritto. Si insiste in tutto quanto detto e richiesto, anche in via istruttoria, nelle memorie 183/1-2-3. Si chiede la nomina di CTU che quantifichi il valore locatizio a titolo risarcitorio dei terreni, ai fini della condanna al risarcimento del danno e che, in subordine, inquadri la titolarità dei beni oggetto di causa. Si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto detto, dedotto e richiesto in corso di causa, da intendersi qui riportato e trascritto. Con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.”.
Per il convenuto: “Il sottoscritto difensore, in vista dell'udienza fissata per il giorno 15.10.2024 nelle forme della trattazione scritta, giusto provvedimento del 05.12.2023, nell'interesse del convenuto, si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2022, con le memorie ex art. 183, co.6, nn.1 e 2, c.p.c. in atti e con le note scritte di udienza, contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione, delle memorie autorizzate ex art.
183, co.6, nn.1,2,3, c.p.c. e delle note di udienza depositate da controparte. In caso di reiterate richieste di ammissione dei mezzi istruttori formulate da controparte, ci si oppone alle medesime e, in caso di ammissione, si insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori articolati con i propri scritti difensivi. Si precisano, inoltre, le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2022, con le memorie ex art. 183, co.6, nn.1 e 2, c.p.c. e con le note scritte di udienza, come di seguito nuovamente trascritte e riportate: Voglia l'On.le Tribunale
Adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1 - Nel merito, rigettare le domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto;
2 - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare i miglioramenti apportati nel tempo ai terreni dal convenuto e le relative spese effettuate per l'importo di € 15.000,00 o di quella somma risultante dalla disponenda CTU o di quella quantificata in via equitativa dal Giudice e, per l'effetto, 3 - Condannare l'attrice a rimborsare al convenuto le spese per riparazioni straordinarie e l'indennità per i miglioramenti apportati ai fondi nella misura di €
15.000,00 o in quella che emergerà dalla disponenda CTU o che ben potrà essere quantificata, anche in via equitativa, dal Giudice;
4 - Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rimodulare in via equitativa la liquidazione dei danni subiti dall'attrice;
5 - Concedere vittoria di spese e compensi difensivi. Si insiste, infine, perché la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. anteriormente vigente al 28.02.2023 per il deposito di note conclusionali e di replica. Con ogni salvezza”.
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dall'attrice principale al fine di ottenere la condanna al rilascio, da parte del convenuto dei terreni siti in Nicosia alla C.da Lavanca-S. Lucia, censiti al Controparte_3
Catasto di detto Comune al foglio 94, particella 1, particella 50 e particella 152, in quanto dal CP_3
detenuti senza alcun titolo legittimante, oltre che la condanna dello stesso convenuto al risarcimento del danno subito dalla Confraternita del SS. Sacramento a causa della illegittima occupazione, “nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e in quella che risulterà dalla disponenda consulenza tecnica
d'ufficio, che fin d'ora si chiede, a fare data dall'anno 2005 e fino alla riconsegna dei terreni”.
L'attrice ha, a tal fine, dedotto di essere proprietaria dei terreni sopra indicati, terreni che la
Confraternita ebbe a dare in godimento, dietro pagamento di una gabella di Lire 50.000 prima ed €
25,00 poi, all'anno, al signor nella sua qualità di confrate, il quale, peraltro, Controparte_3
nonostante la consapevolezza di detto titolo, nel lontano 2009 avviò un giudizio (R.G. n. 158/2009 ex
Tribunale di Nicosia), per vedersi riconosciuto proprietario dei terreni, in forza di sopravvenuto acquisto per usucapione, domanda, tuttavia, rigettata con la sentenza n. 321/2013 del 14.10.2013, confermata in secondo grado dalla corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza n. 694/2020 del
10.12.2020, non impugnata con ricorso in Cassazione e, pertanto, ormai definitiva. Da allora, pertanto, il , sempre secondo la ricostruzione attrice, ha continuato a detenere i terreni de quo in assenza CP_3
di qualsivoglia titolo giustificativo, in tal modo, altresì, provocando all'attrice un danno da illegittima occupazione da individuarsi, secondo l'attrice medesima, in re ipsa, ossia nella mancanza di utilità normalmente conseguibile nell'esercizio della facoltà di godimento e disponibilità del bene in sé considerato.
Il convenuto costituendosi nel presente giudizio in data 30.03.2022, ha eccepito, nel Controparte_3
merito: i) la mancanza di prova in ordine alla proprietà dei terreni oggetto di causa, non avendo la
Confraternita attrice prodotto in giudizio il titolo originario di acquisto della proprietà degli stessi, inoltre l'attrice stessa non avrebbe fornito la prova del contratto di godimento originariamente stipulato;
ii) l'insussistenza, in ogni caso del danno lamentato dall'attrice, non avendo quest'ultima provato, né adeguatamente allegato circostanze idonee a fondare alcun danno derivante dalla presunta occupazione sine titulo dell'immobile da parte del convenuto, danno la cui quantificazione controparte avrebbe, comunque, affidato ad una c.t.u. meramente esplorativa.
pagina 3 di 10 Il convenuto ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento per i miglioramenti da egli apportati ai fondi nel tempo in cui li ha coltivati (“spese straordinarie, realizzazione di opere di bonifica, piantumazione di alberi da frutto costruendo financo un fabbricato, il tutto per un valore pari ad € 15.000,00, salvo migliore stima di cui alla disponenda CTU che, a tal fine, fin da ora si richiede”).
Esperito in corso di causa il tentativo di conciliazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del giorno 5 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024 e, con successiva ordinanza del 2.12.2024, posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, deve ritenersi che la domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e merita, in pari misura accoglimento. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve essere, invece, integralmente disattesa.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI TERRENI.
In via preliminare, deve darsi atto che la domanda principale va correttamente qualificata come domanda personale di restituzione, volta, previo accertamento della inesistenza ovvero del sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene;
con la conseguenza che, in tal caso, l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, potendo limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine oppure il successivo venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo, come chiarito dalla costante giurisprudenza, sulla cui scia si collocano anche le sentenze della corte di Cassazione nn. 13605/2000 e 4416/2007, nonché la n. 18660/2013.
Per l'esattezza, il principio enunciato dalla suprema corte ha quale presupposto quello secondo cui, affinché la domanda possa qualificarsi come azione di restituzione anziché di rivendicazione di un bene
(con le dette conseguenze in tema di onere della prova) è necessario che la domanda stessa sia fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, ma senza essere accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso.
pagina 4 di 10 Orbene, nella fattispecie in esame, il petitum della domanda introduttiva del giudizio non contiene alcuna richiesta di accertamento della proprietà sui terreni in capo all'attrice, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'abusiva detenzione del bene oggetto di causa da parte del convenuto e la conseguente condanna al rilascio, anzi dandosi l'intervenuto accertamento della proprietà dei fondi de quo come già accertato in altro giudizio, ossia il giudizio R.G. n. 158/2009 ex Tribunale di Nicosia, conclusosi con la sentenza n. 321/2013 del 14.10.2013, confermata in secondo grado dalla corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza n. 694/2020 del 10.12.2020, non impugnata con ricorso in
Cassazione e, pertanto, ormai definitiva.
La giurisprudenza, invero, precisa che il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa. Inoltre, nel fare ciò, il giudice, lungi dal limitarsi a ciò che risulta desumibile dal tenore letterale degli atti, deve basarsi anche sulla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e sulle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, tenendo conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Orbene, non v'è dubbio che, nel caso di specie, anche interpretando complessivamente la domanda dell'attrice, può evincersi come la stessa sia tesa ad ottenere la restituzione del bene immobile oggetto di causa, sulla base del presupposto della mancanza (rectius del sopraggiunto venir meno) di un titolo che ne legittimi la detenzione in capo a controparte.
Del tutto priva di pregio giuridico è l'affermazione del convenuto secondo cui la qualificazione della domanda dovrebbe evincersi dall'invito alla mediazione effettuata da parte del giudice istruttore all'udienza del 18.10.2022, se non altro per l'ovvia considerazione che il potere/dovere del decidente di qualificare la domanda proposta in giudizio prescinde dall'attività processuale nello stesso svolta dall'Istruttore, né quest'ultima potrebbe influire sul primo, precludendo al decidente stesso (che, pur normalmente coincidendo con l'istruttore nelle cause monocratiche, presiede ad una distinta fase processuale) di interpretare e conseguentemente qualificare la domanda, alla luce del complessivo quadro emergente dagli atti di causa, potendo, come detto, egli fondare una tale qualificazione sulle eventuali precisazioni formulate, appunto, nel corso dell'intero giudizio.
pagina 5 di 10 Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il presupposto di fatto della detenzione da parte del convenuto dell'immobile de quo è stato, oltre che allegato da parte attrice, altresì non specificamente contestato dal convenuto che, in seno alla propria comparsa di costituzione, si è limitato ad eccepire che l'attrice non avrebbe fornito la rigida prova della proprietà dei terreni – circostanza, come detto più sopra, sostanzialmente irrilevante ai fini dell'azione di restituzione – oltre che la mancata dimostrazione del negozio giuridico in forza del quale i fondi in questione sarebbero stati concessi in godimento al sig.
, altra circostanza quest'ultima irrilevante nella fattispecie a mani, ove ciò che è sufficiente CP_3 dimostrare all'attore è l'attuale mancanza (che potrebbe essere, al limite, anche originaria) di un titolo legittimante la detenzione, né il ha dato prova, onere quest'ultimo che incomberebbe su di lui, CP_3
di un tale titolo legittimante la propria detenzione, per quanto non qualificata, dei fondi oggetto di causa.
In ogni caso, gli elementi emergenti dalle allegate sentenze pronunciate nei giudizi di usucapione più sopra richiamati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un originario rapporto, qualificabile in termini di comodato, intercorso tra le parti, validamente instauratosi con riferimento all'immobile della attrice, nonché dalla circostanza che il convenuto, cessato detto rapporto ha continuato ad occupare l'immobile sulla scia del precedente contratto ormai non più in vigore.
Orbene, in mancanza di ogni allegazione e, a fortiori, di prova, circa l'esistenza di un valido titolo legittimante in capo all'odierno convenuto, in definitiva, non sussiste alcuna causa giustificativa del protrarsi, in capo ad esso, della detenzione dell'immobile oggetto di causa;
immobile che deve, pertanto, essere restituito all'attrice.
SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AVANZATA DALL'ATTRICE.
Deve, peraltro, essere rigettata la domanda, avanzata dalla medesima attrice, di risarcimento per il danno subito a cagione della illegittima detenzione dell'immobile da parte del convenuto dal 2004 e fino alla effettiva restituzione del bene.
Deve al riguardo darsi atto dell'apprezzabile ricostruzione giurisprudenziale operata dall'attrice che, pur tuttavia, ancora in sede di comparsa conclusionale, arresta il proprio excursus alla ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022 con la quale la seconda sezione della corte di cassazione ha rimesso alle sezioni unite della medesima corte, di dirimere la questione, diversamente affrontata e risolta dalle pagina 6 di 10 diverse sezioni della Suprema Corte, circa la risarcibilità in favore del proprietario, del danno da occupazione sine titulo di un immobile da parte di un terzo.
Orbene, alla superiore ordinanza interlocutoria ha, poi, fatto seguito l'arresto del supremo consesso della corte di cassazione di cui alla sentenza n. 33645 del 16/11/2022, con cui le sezioni unite della suprema corte hanno escluso il risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile in quanto tale, chiarendo che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato
a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
La suprema corte, pertanto, ha accolto una soluzione intermedia tra quelle adottate dagli orientamenti che fino ad allora si erano contrapposti, distinguendo l'ipotesi in cui l'attore intenda essere risarcito per il pregiudizio arrecato al godimento diretto del bene (da qualificarsi alla stregua di danno emergente) da quello arrecato al mancato guadagno che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto ritrarre dal bene (lucro cessante).
Soltanto nella prima ipotesi, a ben vedere, si potrebbe ipotizzare una sorta di danno in re ipsa, sebbene la stessa corte di cassazione (anche in chiarificatrici pronunce successive) abbia preferito discorrere di prova in re ipsa del danno, nel senso che danno evento e danno conseguenza verrebbero in definitiva a coincidere in punto di prova, poiché provato il primo, il secondo potrebbe ricavarsi anche presuntivamente (in virtù di presunzioni semplici) e quantificarsi in via equitativa.
Tale operazione, peraltro, nell'ottica della suprema corte non implica alcun automatismo, poiché è pur sempre necessario che l'attore alleghi, anzitutto, la concreta possibilità di godimento perduta e, in pagina 7 di 10 seconda battuta, a fronte della specifica contestazione del convenuto, ne fornisca la prova (come detto anche presuntiva).
Il concetto emerge ancor più chiaramente da un più recente arresto della Suprema Corte, ossia Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024, secondo cui “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche […]”.
Si comprende, allora, che, alla luce della superiore recentissima statuizione, le allegazioni contenute nell'atto di citazione sono del tutto insufficienti anche solo a prospettare la sussistenza di dette specifiche caratteristiche materiali e qualità giuridiche del bene che consentirebbero di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, corrispondente alle sue caratteristiche.
L'attrice, invero, ancora in seno alla comparsa conclusionale si è limitata ad affermare che il risarcimento le sarebbe dovuto in quanto “la illegittima detenzione dei terreni ha causato e causa il danno da illegittima occupazione che può essere individuato in re ipsa, in conseguenza della mancanza della utilità normalmente conseguibile nell'esercizio della facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, oggetto di una presunzione iuris tantum”, senza peraltro indicare le ragioni per cui essa avrebbe concretamente tratto dal bene tali utilità e, anzi, indebitamente sovrapponendo tale danno con quello (dalla Cassazione separatamente considerato e fatto oggetto di un onere probatorio più complesso e stringente) del lucro cessante, laddove ha affermato, al fine di esplicare la configurabilità del danno in re ipsa nel caso di specie, che “Per tali terreni non vi è stata la possibilità di procedere ad un nuovo affitto o ad una nuova consegna in godimento a qualche confrate, dovendo la Confraternita tutta rimettersi all'atto di forza del , il quale, oltre ad essere CP_3
pagina 8 di 10 moroso, ha creato un danno corrispondente al mancato incasso di altri e ben più corposi frutti derivanti dal terreno per la illegittima occupazione dell'immobile stesso”, al quale fine, peraltro e come scritto più innanzi, avrebbe altresì dovuto provare la perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO AVANZATA DAL
CONVEUTO.
Passando adesso alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la stessa come anticipato più sopra non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provata.
invero, ha chiesto che accertarsi che lo stesso avrebbe apportato al terreno Controparte_3
miglioramenti nel tempo e sostenuto spese per € 15.000,00.
Il convenuto ha affidato la superiore pretesa alla sola prova documentale costituita dalla c.t.p. a firma dell'agronomo dott. prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. Persona_1
depositata il 17.04.2023.
Detta perizia di parte attesta la presenza sul fondo oggetto di causa di circa 20 piante di fichi, mandorlo, olivo e fichidindia;
di un fabbricato in muratura realizzato all'inizio degli anni settanta, con regolare permesso di costruire ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.
Per quanto di interesse, la perizia si limita genericamente a riferire che “Si può affermare e ritenere che il fondo negli anni abbia ricevuto delle migliorie, ovvero interventi di miglioramento fondiario ed agrario, rappresentati dal fabbricato e dalle piantagioni arboree citate”, procedendo, quindi, alla relativa stima.
È di tutta evidenza che le superiori affermazioni non consentono in alcun modo di ritenere che le asserite “migliorie” siano in qualche modo riconducibili all'opera del convenuto, riferite come sono a piantagioni di alberi e fichidindia che non è dato sapere da quanto tempo effettivamente insistano sui terreni de quo, ovvero ad un fabbricato la cui edificazione è confermata come addirittura risalente agli anni '70 e, pertanto, ad epoca antecedente rispetto alla stessa instaurazione del dedotto rapporto di comodato intercorso tra le parti.
Né alcunché sono in grado di rivelare le foto allegate alla perizia, se non l'esistenza di piante il cui voluminoso fusto lascia presumere che si tratti di alberi esistenti in loco da epoca ben più remota.
pagina 9 di 10 Non v'è pertanto alcuna prova dell'esistenza in sé di migliorie apportate dal convenuto sui terreni oggetto di causa, per cui la domanda riconvenzionale risarcitoria deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.
SULLE SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali, in considerazione del concreto svolgimento del processo e del suo epilogo che ha visto la reciproca soccombenza delle parti in causa, nonché in considerazione del mutamento, in corso di causa, della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- CONDANNA il convenuto a restituire immediatamente i terreni siti in Nicosia Controparte_3
(EN) alla C.da Lavanca-S. Lucia, censiti al Catasto di detto Comune al foglio 94, particella 1, particella
50 e particella 152, in favore della attrice Confraternita del S.S. Sacramento, nella chiesa di CP_1
in Nicosia, rimettendo quest'ultima nel pieno e legittimo possesso dell'immobile, sgombero da sé, persone e/o cose;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale del convenuto;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Enna, il 26 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Rosario Vacirca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1721/2021
promossa da:
CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO, NELLA CHIESA IN NICOSIA CP_1
AMMINISTRATA DAL SUPERIORE, , (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FILIPPO GIANGRASSO, ed elettivamente domiciliata in Nicosia (EN), via G.B. Li Volsi n. 10, presso lo studio del difensore.
ATTRICE-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
nato il [...] a [...], (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNI PASSAMONTE ed elettivamente domiciliato in Nicosia (En) alla Via S. Agata n. 36, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
Avente ad oggetto: Azione di restituzione di bene immobile, per occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 15/10/2024.
pagina 1 di 10 Per l'attrice: “Si insiste in tutto quanto detto, dedotto e richiesto in corso di causa e negli scritti difensivi e si contesta quanto detto da controparte perché infondato in fatto e diritto. Si insiste in tutto quanto detto e richiesto, anche in via istruttoria, nelle memorie 183/1-2-3. Si chiede la nomina di CTU che quantifichi il valore locatizio a titolo risarcitorio dei terreni, ai fini della condanna al risarcimento del danno e che, in subordine, inquadri la titolarità dei beni oggetto di causa. Si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto detto, dedotto e richiesto in corso di causa, da intendersi qui riportato e trascritto. Con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.”.
Per il convenuto: “Il sottoscritto difensore, in vista dell'udienza fissata per il giorno 15.10.2024 nelle forme della trattazione scritta, giusto provvedimento del 05.12.2023, nell'interesse del convenuto, si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2022, con le memorie ex art. 183, co.6, nn.1 e 2, c.p.c. in atti e con le note scritte di udienza, contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione, delle memorie autorizzate ex art.
183, co.6, nn.1,2,3, c.p.c. e delle note di udienza depositate da controparte. In caso di reiterate richieste di ammissione dei mezzi istruttori formulate da controparte, ci si oppone alle medesime e, in caso di ammissione, si insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori articolati con i propri scritti difensivi. Si precisano, inoltre, le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2022, con le memorie ex art. 183, co.6, nn.1 e 2, c.p.c. e con le note scritte di udienza, come di seguito nuovamente trascritte e riportate: Voglia l'On.le Tribunale
Adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1 - Nel merito, rigettare le domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto;
2 - In via riconvenzionale, accertare e dichiarare i miglioramenti apportati nel tempo ai terreni dal convenuto e le relative spese effettuate per l'importo di € 15.000,00 o di quella somma risultante dalla disponenda CTU o di quella quantificata in via equitativa dal Giudice e, per l'effetto, 3 - Condannare l'attrice a rimborsare al convenuto le spese per riparazioni straordinarie e l'indennità per i miglioramenti apportati ai fondi nella misura di €
15.000,00 o in quella che emergerà dalla disponenda CTU o che ben potrà essere quantificata, anche in via equitativa, dal Giudice;
4 - Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, rimodulare in via equitativa la liquidazione dei danni subiti dall'attrice;
5 - Concedere vittoria di spese e compensi difensivi. Si insiste, infine, perché la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. anteriormente vigente al 28.02.2023 per il deposito di note conclusionali e di replica. Con ogni salvezza”.
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dall'attrice principale al fine di ottenere la condanna al rilascio, da parte del convenuto dei terreni siti in Nicosia alla C.da Lavanca-S. Lucia, censiti al Controparte_3
Catasto di detto Comune al foglio 94, particella 1, particella 50 e particella 152, in quanto dal CP_3
detenuti senza alcun titolo legittimante, oltre che la condanna dello stesso convenuto al risarcimento del danno subito dalla Confraternita del SS. Sacramento a causa della illegittima occupazione, “nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e in quella che risulterà dalla disponenda consulenza tecnica
d'ufficio, che fin d'ora si chiede, a fare data dall'anno 2005 e fino alla riconsegna dei terreni”.
L'attrice ha, a tal fine, dedotto di essere proprietaria dei terreni sopra indicati, terreni che la
Confraternita ebbe a dare in godimento, dietro pagamento di una gabella di Lire 50.000 prima ed €
25,00 poi, all'anno, al signor nella sua qualità di confrate, il quale, peraltro, Controparte_3
nonostante la consapevolezza di detto titolo, nel lontano 2009 avviò un giudizio (R.G. n. 158/2009 ex
Tribunale di Nicosia), per vedersi riconosciuto proprietario dei terreni, in forza di sopravvenuto acquisto per usucapione, domanda, tuttavia, rigettata con la sentenza n. 321/2013 del 14.10.2013, confermata in secondo grado dalla corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza n. 694/2020 del
10.12.2020, non impugnata con ricorso in Cassazione e, pertanto, ormai definitiva. Da allora, pertanto, il , sempre secondo la ricostruzione attrice, ha continuato a detenere i terreni de quo in assenza CP_3
di qualsivoglia titolo giustificativo, in tal modo, altresì, provocando all'attrice un danno da illegittima occupazione da individuarsi, secondo l'attrice medesima, in re ipsa, ossia nella mancanza di utilità normalmente conseguibile nell'esercizio della facoltà di godimento e disponibilità del bene in sé considerato.
Il convenuto costituendosi nel presente giudizio in data 30.03.2022, ha eccepito, nel Controparte_3
merito: i) la mancanza di prova in ordine alla proprietà dei terreni oggetto di causa, non avendo la
Confraternita attrice prodotto in giudizio il titolo originario di acquisto della proprietà degli stessi, inoltre l'attrice stessa non avrebbe fornito la prova del contratto di godimento originariamente stipulato;
ii) l'insussistenza, in ogni caso del danno lamentato dall'attrice, non avendo quest'ultima provato, né adeguatamente allegato circostanze idonee a fondare alcun danno derivante dalla presunta occupazione sine titulo dell'immobile da parte del convenuto, danno la cui quantificazione controparte avrebbe, comunque, affidato ad una c.t.u. meramente esplorativa.
pagina 3 di 10 Il convenuto ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento per i miglioramenti da egli apportati ai fondi nel tempo in cui li ha coltivati (“spese straordinarie, realizzazione di opere di bonifica, piantumazione di alberi da frutto costruendo financo un fabbricato, il tutto per un valore pari ad € 15.000,00, salvo migliore stima di cui alla disponenda CTU che, a tal fine, fin da ora si richiede”).
Esperito in corso di causa il tentativo di conciliazione e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza del giorno 5 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024 e, con successiva ordinanza del 2.12.2024, posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
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Tutto ciò premesso in punto di fatto, deve ritenersi che la domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e merita, in pari misura accoglimento. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve essere, invece, integralmente disattesa.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI TERRENI.
In via preliminare, deve darsi atto che la domanda principale va correttamente qualificata come domanda personale di restituzione, volta, previo accertamento della inesistenza ovvero del sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene;
con la conseguenza che, in tal caso, l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, potendo limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine oppure il successivo venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo, come chiarito dalla costante giurisprudenza, sulla cui scia si collocano anche le sentenze della corte di Cassazione nn. 13605/2000 e 4416/2007, nonché la n. 18660/2013.
Per l'esattezza, il principio enunciato dalla suprema corte ha quale presupposto quello secondo cui, affinché la domanda possa qualificarsi come azione di restituzione anziché di rivendicazione di un bene
(con le dette conseguenze in tema di onere della prova) è necessario che la domanda stessa sia fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, ma senza essere accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso.
pagina 4 di 10 Orbene, nella fattispecie in esame, il petitum della domanda introduttiva del giudizio non contiene alcuna richiesta di accertamento della proprietà sui terreni in capo all'attrice, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'abusiva detenzione del bene oggetto di causa da parte del convenuto e la conseguente condanna al rilascio, anzi dandosi l'intervenuto accertamento della proprietà dei fondi de quo come già accertato in altro giudizio, ossia il giudizio R.G. n. 158/2009 ex Tribunale di Nicosia, conclusosi con la sentenza n. 321/2013 del 14.10.2013, confermata in secondo grado dalla corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza n. 694/2020 del 10.12.2020, non impugnata con ricorso in
Cassazione e, pertanto, ormai definitiva.
La giurisprudenza, invero, precisa che il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa. Inoltre, nel fare ciò, il giudice, lungi dal limitarsi a ciò che risulta desumibile dal tenore letterale degli atti, deve basarsi anche sulla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e sulle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, tenendo conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Orbene, non v'è dubbio che, nel caso di specie, anche interpretando complessivamente la domanda dell'attrice, può evincersi come la stessa sia tesa ad ottenere la restituzione del bene immobile oggetto di causa, sulla base del presupposto della mancanza (rectius del sopraggiunto venir meno) di un titolo che ne legittimi la detenzione in capo a controparte.
Del tutto priva di pregio giuridico è l'affermazione del convenuto secondo cui la qualificazione della domanda dovrebbe evincersi dall'invito alla mediazione effettuata da parte del giudice istruttore all'udienza del 18.10.2022, se non altro per l'ovvia considerazione che il potere/dovere del decidente di qualificare la domanda proposta in giudizio prescinde dall'attività processuale nello stesso svolta dall'Istruttore, né quest'ultima potrebbe influire sul primo, precludendo al decidente stesso (che, pur normalmente coincidendo con l'istruttore nelle cause monocratiche, presiede ad una distinta fase processuale) di interpretare e conseguentemente qualificare la domanda, alla luce del complessivo quadro emergente dagli atti di causa, potendo, come detto, egli fondare una tale qualificazione sulle eventuali precisazioni formulate, appunto, nel corso dell'intero giudizio.
pagina 5 di 10 Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il presupposto di fatto della detenzione da parte del convenuto dell'immobile de quo è stato, oltre che allegato da parte attrice, altresì non specificamente contestato dal convenuto che, in seno alla propria comparsa di costituzione, si è limitato ad eccepire che l'attrice non avrebbe fornito la rigida prova della proprietà dei terreni – circostanza, come detto più sopra, sostanzialmente irrilevante ai fini dell'azione di restituzione – oltre che la mancata dimostrazione del negozio giuridico in forza del quale i fondi in questione sarebbero stati concessi in godimento al sig.
, altra circostanza quest'ultima irrilevante nella fattispecie a mani, ove ciò che è sufficiente CP_3 dimostrare all'attore è l'attuale mancanza (che potrebbe essere, al limite, anche originaria) di un titolo legittimante la detenzione, né il ha dato prova, onere quest'ultimo che incomberebbe su di lui, CP_3
di un tale titolo legittimante la propria detenzione, per quanto non qualificata, dei fondi oggetto di causa.
In ogni caso, gli elementi emergenti dalle allegate sentenze pronunciate nei giudizi di usucapione più sopra richiamati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un originario rapporto, qualificabile in termini di comodato, intercorso tra le parti, validamente instauratosi con riferimento all'immobile della attrice, nonché dalla circostanza che il convenuto, cessato detto rapporto ha continuato ad occupare l'immobile sulla scia del precedente contratto ormai non più in vigore.
Orbene, in mancanza di ogni allegazione e, a fortiori, di prova, circa l'esistenza di un valido titolo legittimante in capo all'odierno convenuto, in definitiva, non sussiste alcuna causa giustificativa del protrarsi, in capo ad esso, della detenzione dell'immobile oggetto di causa;
immobile che deve, pertanto, essere restituito all'attrice.
SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AVANZATA DALL'ATTRICE.
Deve, peraltro, essere rigettata la domanda, avanzata dalla medesima attrice, di risarcimento per il danno subito a cagione della illegittima detenzione dell'immobile da parte del convenuto dal 2004 e fino alla effettiva restituzione del bene.
Deve al riguardo darsi atto dell'apprezzabile ricostruzione giurisprudenziale operata dall'attrice che, pur tuttavia, ancora in sede di comparsa conclusionale, arresta il proprio excursus alla ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022 con la quale la seconda sezione della corte di cassazione ha rimesso alle sezioni unite della medesima corte, di dirimere la questione, diversamente affrontata e risolta dalle pagina 6 di 10 diverse sezioni della Suprema Corte, circa la risarcibilità in favore del proprietario, del danno da occupazione sine titulo di un immobile da parte di un terzo.
Orbene, alla superiore ordinanza interlocutoria ha, poi, fatto seguito l'arresto del supremo consesso della corte di cassazione di cui alla sentenza n. 33645 del 16/11/2022, con cui le sezioni unite della suprema corte hanno escluso il risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile in quanto tale, chiarendo che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato
a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
La suprema corte, pertanto, ha accolto una soluzione intermedia tra quelle adottate dagli orientamenti che fino ad allora si erano contrapposti, distinguendo l'ipotesi in cui l'attore intenda essere risarcito per il pregiudizio arrecato al godimento diretto del bene (da qualificarsi alla stregua di danno emergente) da quello arrecato al mancato guadagno che il proprietario avrebbe verosimilmente potuto ritrarre dal bene (lucro cessante).
Soltanto nella prima ipotesi, a ben vedere, si potrebbe ipotizzare una sorta di danno in re ipsa, sebbene la stessa corte di cassazione (anche in chiarificatrici pronunce successive) abbia preferito discorrere di prova in re ipsa del danno, nel senso che danno evento e danno conseguenza verrebbero in definitiva a coincidere in punto di prova, poiché provato il primo, il secondo potrebbe ricavarsi anche presuntivamente (in virtù di presunzioni semplici) e quantificarsi in via equitativa.
Tale operazione, peraltro, nell'ottica della suprema corte non implica alcun automatismo, poiché è pur sempre necessario che l'attore alleghi, anzitutto, la concreta possibilità di godimento perduta e, in pagina 7 di 10 seconda battuta, a fronte della specifica contestazione del convenuto, ne fornisca la prova (come detto anche presuntiva).
Il concetto emerge ancor più chiaramente da un più recente arresto della Suprema Corte, ossia Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024, secondo cui “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche […]”.
Si comprende, allora, che, alla luce della superiore recentissima statuizione, le allegazioni contenute nell'atto di citazione sono del tutto insufficienti anche solo a prospettare la sussistenza di dette specifiche caratteristiche materiali e qualità giuridiche del bene che consentirebbero di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, corrispondente alle sue caratteristiche.
L'attrice, invero, ancora in seno alla comparsa conclusionale si è limitata ad affermare che il risarcimento le sarebbe dovuto in quanto “la illegittima detenzione dei terreni ha causato e causa il danno da illegittima occupazione che può essere individuato in re ipsa, in conseguenza della mancanza della utilità normalmente conseguibile nell'esercizio della facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, oggetto di una presunzione iuris tantum”, senza peraltro indicare le ragioni per cui essa avrebbe concretamente tratto dal bene tali utilità e, anzi, indebitamente sovrapponendo tale danno con quello (dalla Cassazione separatamente considerato e fatto oggetto di un onere probatorio più complesso e stringente) del lucro cessante, laddove ha affermato, al fine di esplicare la configurabilità del danno in re ipsa nel caso di specie, che “Per tali terreni non vi è stata la possibilità di procedere ad un nuovo affitto o ad una nuova consegna in godimento a qualche confrate, dovendo la Confraternita tutta rimettersi all'atto di forza del , il quale, oltre ad essere CP_3
pagina 8 di 10 moroso, ha creato un danno corrispondente al mancato incasso di altri e ben più corposi frutti derivanti dal terreno per la illegittima occupazione dell'immobile stesso”, al quale fine, peraltro e come scritto più innanzi, avrebbe altresì dovuto provare la perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO AVANZATA DAL
CONVEUTO.
Passando adesso alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la stessa come anticipato più sopra non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provata.
invero, ha chiesto che accertarsi che lo stesso avrebbe apportato al terreno Controparte_3
miglioramenti nel tempo e sostenuto spese per € 15.000,00.
Il convenuto ha affidato la superiore pretesa alla sola prova documentale costituita dalla c.t.p. a firma dell'agronomo dott. prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c. Persona_1
depositata il 17.04.2023.
Detta perizia di parte attesta la presenza sul fondo oggetto di causa di circa 20 piante di fichi, mandorlo, olivo e fichidindia;
di un fabbricato in muratura realizzato all'inizio degli anni settanta, con regolare permesso di costruire ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.
Per quanto di interesse, la perizia si limita genericamente a riferire che “Si può affermare e ritenere che il fondo negli anni abbia ricevuto delle migliorie, ovvero interventi di miglioramento fondiario ed agrario, rappresentati dal fabbricato e dalle piantagioni arboree citate”, procedendo, quindi, alla relativa stima.
È di tutta evidenza che le superiori affermazioni non consentono in alcun modo di ritenere che le asserite “migliorie” siano in qualche modo riconducibili all'opera del convenuto, riferite come sono a piantagioni di alberi e fichidindia che non è dato sapere da quanto tempo effettivamente insistano sui terreni de quo, ovvero ad un fabbricato la cui edificazione è confermata come addirittura risalente agli anni '70 e, pertanto, ad epoca antecedente rispetto alla stessa instaurazione del dedotto rapporto di comodato intercorso tra le parti.
Né alcunché sono in grado di rivelare le foto allegate alla perizia, se non l'esistenza di piante il cui voluminoso fusto lascia presumere che si tratti di alberi esistenti in loco da epoca ben più remota.
pagina 9 di 10 Non v'è pertanto alcuna prova dell'esistenza in sé di migliorie apportate dal convenuto sui terreni oggetto di causa, per cui la domanda riconvenzionale risarcitoria deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.
SULLE SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali, in considerazione del concreto svolgimento del processo e del suo epilogo che ha visto la reciproca soccombenza delle parti in causa, nonché in considerazione del mutamento, in corso di causa, della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- CONDANNA il convenuto a restituire immediatamente i terreni siti in Nicosia Controparte_3
(EN) alla C.da Lavanca-S. Lucia, censiti al Catasto di detto Comune al foglio 94, particella 1, particella
50 e particella 152, in favore della attrice Confraternita del S.S. Sacramento, nella chiesa di CP_1
in Nicosia, rimettendo quest'ultima nel pieno e legittimo possesso dell'immobile, sgombero da sé, persone e/o cose;
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale del convenuto;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Enna, il 26 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Rosario Vacirca
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