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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1336/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano G. Mancusi, Parte_1
ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, per l'indennità di accompagnamento, nonché l'handicap grave, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa della invalidità al 80% e nonché in condizioni di disabilità lieve ex art. 3 co. 1 l. 104/92; che in sede di atp ( 3291/2022) veniva confermata la valutazione nella misura dell'80% e riconosciute le condizioni di disabilità grave;
di aver, quindi contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 15.2.2023.
La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., in data 14.3.2023 ha chiesto che venga accertata la sussistenza dell'assegno di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, l'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 e le condizioni di disabilità grave a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
L'ente resistente non si è costituito nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU medico legale e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 100%, confermando quindi la sussistenza dei soli requisiti di cui all'art. 12 l. 118/71 ma non anche dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando affermando che lo stesso è affetto da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con rivascolarizzazione miocardica chirurgica mediante BPAC (AMIs su IVA e triplice bypass sequenziale con VGS su int-Cx terminale e
PL) in seguito a NSTEMI (FE 40%), dispnea ed angina da sforzo. Classe NYHA 3° e ateromasia carotidea: cod.
6447 – 80% Broncopneumopatia cronica ostruttivo con deficit ventilatorio di tipo misto di grado moderato: cod. 6455 –
75% Psoriasi: per assimilazione 9306 – 35% Declino Cognitivo Moderato e Pseudodemenza depressiva: cod, 1005 e
1006 – 60%.” e ha altresì valutato come rapportando ogni singola malattia alle tabelle per fasce invalidanti di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 e applicando il calcolo riduzionistico inizialmente valutato, si ottiene una percentuale di invalidità dell'100% riconoscendo quindi la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71.
Quanto alla decorrenza il ctu ha ritenuto che le “condizioni riscontrate si fossero di fatto aggravate alla data della visita fisiatrica del 21.11.2023”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 12
L. 118/71 con decorrenza da novembre 2023.
Deve inoltre essere dichiarata la sussistenza della condizione di disabilita grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 8.2.2022. Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1336/2023 r.g.:
- Accerta che il ricorrente presenta il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71 con decorrenza da novembre 2023, nonché le condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92.
- Rigetta per il resto
- Compensa tra le parti le spese legali
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
SI TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 9.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1336/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano G. Mancusi, Parte_1
ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, per l'indennità di accompagnamento, nonché l'handicap grave, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa della invalidità al 80% e nonché in condizioni di disabilità lieve ex art. 3 co. 1 l. 104/92; che in sede di atp ( 3291/2022) veniva confermata la valutazione nella misura dell'80% e riconosciute le condizioni di disabilità grave;
di aver, quindi contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 15.2.2023.
La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., in data 14.3.2023 ha chiesto che venga accertata la sussistenza dell'assegno di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, l'indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80 e le condizioni di disabilità grave a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
L'ente resistente non si è costituito nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU medico legale e decisa all'udienza odierna. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 100%, confermando quindi la sussistenza dei soli requisiti di cui all'art. 12 l. 118/71 ma non anche dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando affermando che lo stesso è affetto da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con rivascolarizzazione miocardica chirurgica mediante BPAC (AMIs su IVA e triplice bypass sequenziale con VGS su int-Cx terminale e
PL) in seguito a NSTEMI (FE 40%), dispnea ed angina da sforzo. Classe NYHA 3° e ateromasia carotidea: cod.
6447 – 80% Broncopneumopatia cronica ostruttivo con deficit ventilatorio di tipo misto di grado moderato: cod. 6455 –
75% Psoriasi: per assimilazione 9306 – 35% Declino Cognitivo Moderato e Pseudodemenza depressiva: cod, 1005 e
1006 – 60%.” e ha altresì valutato come rapportando ogni singola malattia alle tabelle per fasce invalidanti di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 e applicando il calcolo riduzionistico inizialmente valutato, si ottiene una percentuale di invalidità dell'100% riconoscendo quindi la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71.
Quanto alla decorrenza il ctu ha ritenuto che le “condizioni riscontrate si fossero di fatto aggravate alla data della visita fisiatrica del 21.11.2023”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
Pertanto, va dichiarato che il ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 12
L. 118/71 con decorrenza da novembre 2023.
Deve inoltre essere dichiarata la sussistenza della condizione di disabilita grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 8.2.2022. Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1336/2023 r.g.:
- Accerta che il ricorrente presenta il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71 con decorrenza da novembre 2023, nonché le condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92.
- Rigetta per il resto
- Compensa tra le parti le spese legali
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
SI TO