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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31032/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31032/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CERIANI MATTEO, elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO SEMPIONE, 119 20025 LEGNANO presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRIBAUDI MARIA NEFELI, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 13.8.2020 e convengono in giudizio Parte_1 Parte_2
l' , chiedendo il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis a Controparte_1
seguito del decesso – avvenuto in data 14.5.2012 - di , del quale sono Persona_1
rispettivamente padre e sorella.
L si costituisce in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto fatto valere Controparte_1 iure proprio, la carenza di legittimazione attiva di l'infondatezza nel merito delle Parte_2
domande formulate dagli attori.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata e condivisibile.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 12.4.2010 viene preso in carico presso la Divisione di Psichiatria Persona_1 dell'Ospedale di Magenta;
si programmano incontri, poi disertati dal paziente;
- il quadro clinico si aggrava con incremento delle allucinazioni uditive, ideazione di stampo persecutorio nei confronti dei vicini e forse anche verso la madre, oltre ad ideazione di veneficio e rifiuto ad alimentarsi e bere ingenti quantità di acqua nell'intento di “disintossicarsi”;
- il 9.9.2010 il padre allerta il 118, che trasporta il paziente in TSO presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura di Magenta, con sintomatologia riconducibile ad esordio schizofrenico;
- alle dimissioni, avvenute in data 8.10.2010, si riscontra un discreto compenso;
- il paziente sospende poi autonomamente la terapia in atto, con ripresa del quadro psicopatologico;
- il 21.10.2010 viene accompagnato dai familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta per una riacutizzazione psicotica;
viene poi trasferito presso l'ospedale di Passirana di Rho e accolto con diagnosi di “agitazione psicomotoria”;
- a seguito di ulteriori trattamenti e ricoveri, viene eseguito un nuovo ricovero in TSO presso l'Ospedale di Magenta;
viene dimesso il 16.5.2011 “con diagnosi di “schizofrenia tipo organizzato”
(“disorganizzato” n.d.r.)”;
- il 18.5.2011 viene accompagnato dai Carabinieri presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Magenta, ove viene disposto il ricovero;
pagina 2 di 7 - il 29.7.2011, rientrando al CRA, manifesta un comportamento provocatorio verso i degenti e gli operatori;
data la successiva positività dei suoi atteggiamenti, viene concessa la possibilità di brevi uscite con i genitori;
- il 29.7.2011 il paziente viene trasferito all'Ospedale di Magenta “in relazione alla evidente necessità di maggiore contenzione”; dal diario clinico del Reparto di Psichiatria risulta che all'ingresso appare
“polemico, aggressivo verbalmente e poco collaborante con diversi diverbi alla visita della madre”;
- si registra una “alternanza di momenti in cui il paziente appariva inadeguato e meno gestibile … ad altri dove era tranquillo e sufficientemente collaborante”;
- il 12.8.2011 si segnala una persistente difficoltà al contenimento emotivo e comportamentale;
- in data 14.8.2011 dal diario clinico risulta che il paziente è “molto fatuo ed insistente nella richiesta di andare a casa. Ore 18 il pz si è procurato (nelle ore precedenti) una lesione superficiale al polso probabilmente con una lametta (rinvenuta dalla madre in bagno). Il pz nega decisamente di essersi tagliato, mentre afferma di essere caduto. In breve riprende il comportamento insistente e -illegibile- di ieri” ”;
- il 16.8.2011 si attesta che il paziente è “disorganizzato e di fondo oppositivo. Rifiuta assunzione di farmaci per os ma accetta terapia IM … Irrequieto e affaccendato. In maniera bizzarra compone una corda con i pantaloni dei pigiami. Afferma che tale azione era finalizzata ad ottenere la contenzione con -illeggibile- in modo da potersi tranquillizzare”;
- il 17.8.2011 alle ore 18.40 “il pz, che fino a pochi minuti prima vagava lamentandosi per il reparto, viene rinvenuto in bagno dagli infermieri;
è appeso per il collo al tubo della doccia. Viene prontamente slegato e si inizia immediatamente la procedura di rianimazione”;
- le condizioni cliniche neurologiche appaiono subito molto gravi, con iniziale possibile evoluzione in morte cerebrale;
- vengono quindi adottate varie misure (quali la tracheostomia e il posizionamento di PEG), fino al decesso, avvenuto in data 14.5.2012.
***
Non si è trattato di un suicidio compiuto mediante impiccamento tipico, ma con un mezzo che ha provocato il soffocamento del paziente;
si tratta di osservazione indicativa della brevità del lasso pagina 3 di 7 temporale nel quale il paziente non è stato seguito;
durante tale fase non sembra avere richiamato l'attenzione del personale o chiesto aiuto, segno di probabile ed effettiva intenzione suicidaria;
- il tubo flessibile della doccia era rimovibile, ma con una certa difficoltà; tutte le porte dei bagni restavano aperte per prassi consolidata e non dovevano essere chiuse a chiave, proprio per motivi di sicurezza, cioè per impedire che un paziente (come era accaduto allo stesso ) Persona_1 potesse chiudersi all'interno di una stanza;
- se da un lato ciò poteva rappresentare un rischio nel bagno dei disabili ove era installato il flessibile, dall'altro l'eventuale facilità di rimozione, nel caso in cui il tubo venisse dimenticato dagli operatori
(anche per eccessivo carico di lavoro) avrebbe potuto essere sfruttata dai degenti per usi etero/autolesivi, potendo essere trasportato fuori dal bagno;
si deve pertanto tenere conto: 1) della necessità di tenere le porte aperte;
2) del rischio che il tubo potesse essere asportato da parte di un paziente, con i rischi connessi;
- nelle ore precedenti al gesto il paziente “vagava lamentandosi per il reparto, senza fare intendere alcuna intenzionalità autolesiva;
- la non prevedibilità della condotta, cioè che il paziente mettesse in atto un tentativo di impiccagione, assorbe ogni valutazione sulla rimovibilità del tubo della doccia;
- deve tenersi conto della pacifica impossibilità, in strutture come quella di cui si discute e nelle condizioni di lavoro al suo interno, di garantire una sorveglianza stretta e continua di ogni paziente;
i
CTU rilevano in proposito che “è praticamente impossibile garantire da un lato il diritto a una degenza umana (con la possibilità di avere il proprio sapone le proprie lamette da barba tipo BIC, quindi praticamente inoffensive ecc) permettendo così minime autonomie personali, addirittura terapeutiche per il paziente, dall'altro di impedire totalmente il ricorso a fenomeni autolesivi”; ciò anche tenendo conto del fine di evitare la pratica della contenzione del paziente;
- si deve pertanto tenere conto di una condizione di disattenzione estremamente circoscritta temporalmente, a fronte di comportamenti del paziente che i CTU considerano non correlati in modo certo con manifestazioni autolesive e specifiche di livello suicidario;
si è infatti trattato di un gesto imprevedibile e non annunciato;
rispetto ad esso non assumono una valenza univoca i due eventi del
14.8.2011 e del 16.8.2011, posto che nel caso di “un paziente così discontrollato e disorganizzato nel comportamento” essi si risolvono in un rischio generico;
richiamano in proposito le dichiarazioni del pagina 4 di 7 Dott. responsabile di struttura del reparto di Psichiatria, secondo cui nei momenti di maggior Tes_1
malessere il paziente insultava il personale, minacciava gli infermieri e, in un momento di particolare agitazione, aveva “tirato una testata al muro procurandosi un livido sul volto”;
- la circostanza che un paziente con ripetuti episodi di discontrollo comportamentale potesse rappresentare un rischio, anche se generico, di pericolo per l'incolumità propria e altrui e che tutti i meccanismi di controllo dovessero essere adottati, deve essere rapportata alle considerazioni svolte dagli stessi CTU in merito all'impossibilità di porre un reparto in condizioni di assoluta sicurezza e alla repentinità del gesto suicidiario, non preceduto da comportamenti ritenuti segno specifico di tale rischio;
- gli attori sottolineano la pericolosità della condizione del paziente nelle fasi successive alle visite dei genitori;
si rileva tuttavia che dal diario clinico del Reparto di Psichiatria risulta che il predetto fosse
“polemico, aggressivo verbalmente e poco collaborante con diversi diverbi alla visita della madre”, oltre che dopo le visite di entrambi;
si trattava quindi di una condizione che si ripeteva nel tempo e che non appariva quindi connotata da una gravità ed eccezionalità tale da determinare la necessità di specifiche cautele da parte del personale sanitario nell'occasione di cui si discute;
ciò anche in considerazione della repentinità del gesto autolesivo oggetto di discussione e della sostanziale impossibilità, per una struttura quale quella dell' di sottoporre un paziente a un Controparte_2
controllo costante e senza interruzioni;
non è irrilevante in proposito che dai verbali di sommarie informazioni rese in data 6.2.2012 e 15.2.2012 ai CC di Abbiategrasso dal personale in servizio presso il Reparto di Psichiatria, risulta che “Il giorno in cui ha tentato il suicidio io ero di turno al Per_1
mattino e il ragazzo non ha dato alcun segno che potesse essere ricondotto al gesto che nel pomeriggio ha messo in atto” ( ; “che io ricordi non ho mai avuto problemi con Testimone_2 Per_1
( ; nessuna informazione sul punto proviene da che non era
[...] Testimone_3 Persona_2
di turno in tale data;
- non è decisiva la circostanza, pur presa in considerazione dai CTU, relativa ai pregressi TSO ai quali
è andato incontro il paziente, trattandosi di trattamenti che afferiscono alle generali condizioni del paziente e che non vengono considerati come specifico indice di proposti autolesivi;
- il punto 4.2.1 del documento del Ministero della Salute dal titolo “Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale” prevede che sia “opportuno che l'ospedale, nel rispetto della dignità della pagina 5 di 7 persona, disponga, rispettando le priorità e i limiti di spesa, di: … strutture ed attrezzature (ad esempio, docce e cabine docce) che non suggeriscano usi impropri …”; specifica tuttavia che “I requisiti strutturali indicati sono indispensabili in caso di ristrutturazione di reparti o in caso di costruzione di nuovi ospedali”; non vertendosi in alcuna di tali fattispecie, si tratta di una mera opportunità per la struttura sanitaria, da attuarsi inoltre “rispettando le priorità e i limiti di spesa”, dati questi non disponibili nel caso di cui si discute.
Non sono dirimenti le dichiarazioni rese dal Dott. il 6.2.2012 alla Compagnia CC di Tes_1
Abbiategrasso; ciò sia in quanto la circostanza che il predetto avesse eventualmente dato delle disposizioni al proprio personale non integra una norma esterna e di carattere generale, assimilabile ad esempio alle Linee Guida, la cui violazione possa integrare una responsabilità della struttura;
sia in quanto dal verbale sopra citato si evince solo che il tubo flessibile era “utilizzato principalmente dagli operatori per lavare i pazienti restii”.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande degli attori.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei limiti soggettivi dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Ogni decisione in tema di gratuito patrocinio sarà assunta con separata ordinanza, all'esito della presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di e Parte_1 Parte_2
2) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore dell' liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
pagina 6 di 7 Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31032/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CERIANI MATTEO, elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO SEMPIONE, 119 20025 LEGNANO presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRIBAUDI MARIA NEFELI, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 13.8.2020 e convengono in giudizio Parte_1 Parte_2
l' , chiedendo il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis a Controparte_1
seguito del decesso – avvenuto in data 14.5.2012 - di , del quale sono Persona_1
rispettivamente padre e sorella.
L si costituisce in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto fatto valere Controparte_1 iure proprio, la carenza di legittimazione attiva di l'infondatezza nel merito delle Parte_2
domande formulate dagli attori.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata e condivisibile.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 12.4.2010 viene preso in carico presso la Divisione di Psichiatria Persona_1 dell'Ospedale di Magenta;
si programmano incontri, poi disertati dal paziente;
- il quadro clinico si aggrava con incremento delle allucinazioni uditive, ideazione di stampo persecutorio nei confronti dei vicini e forse anche verso la madre, oltre ad ideazione di veneficio e rifiuto ad alimentarsi e bere ingenti quantità di acqua nell'intento di “disintossicarsi”;
- il 9.9.2010 il padre allerta il 118, che trasporta il paziente in TSO presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura di Magenta, con sintomatologia riconducibile ad esordio schizofrenico;
- alle dimissioni, avvenute in data 8.10.2010, si riscontra un discreto compenso;
- il paziente sospende poi autonomamente la terapia in atto, con ripresa del quadro psicopatologico;
- il 21.10.2010 viene accompagnato dai familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta per una riacutizzazione psicotica;
viene poi trasferito presso l'ospedale di Passirana di Rho e accolto con diagnosi di “agitazione psicomotoria”;
- a seguito di ulteriori trattamenti e ricoveri, viene eseguito un nuovo ricovero in TSO presso l'Ospedale di Magenta;
viene dimesso il 16.5.2011 “con diagnosi di “schizofrenia tipo organizzato”
(“disorganizzato” n.d.r.)”;
- il 18.5.2011 viene accompagnato dai Carabinieri presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Magenta, ove viene disposto il ricovero;
pagina 2 di 7 - il 29.7.2011, rientrando al CRA, manifesta un comportamento provocatorio verso i degenti e gli operatori;
data la successiva positività dei suoi atteggiamenti, viene concessa la possibilità di brevi uscite con i genitori;
- il 29.7.2011 il paziente viene trasferito all'Ospedale di Magenta “in relazione alla evidente necessità di maggiore contenzione”; dal diario clinico del Reparto di Psichiatria risulta che all'ingresso appare
“polemico, aggressivo verbalmente e poco collaborante con diversi diverbi alla visita della madre”;
- si registra una “alternanza di momenti in cui il paziente appariva inadeguato e meno gestibile … ad altri dove era tranquillo e sufficientemente collaborante”;
- il 12.8.2011 si segnala una persistente difficoltà al contenimento emotivo e comportamentale;
- in data 14.8.2011 dal diario clinico risulta che il paziente è “molto fatuo ed insistente nella richiesta di andare a casa. Ore 18 il pz si è procurato (nelle ore precedenti) una lesione superficiale al polso probabilmente con una lametta (rinvenuta dalla madre in bagno). Il pz nega decisamente di essersi tagliato, mentre afferma di essere caduto. In breve riprende il comportamento insistente e -illegibile- di ieri” ”;
- il 16.8.2011 si attesta che il paziente è “disorganizzato e di fondo oppositivo. Rifiuta assunzione di farmaci per os ma accetta terapia IM … Irrequieto e affaccendato. In maniera bizzarra compone una corda con i pantaloni dei pigiami. Afferma che tale azione era finalizzata ad ottenere la contenzione con -illeggibile- in modo da potersi tranquillizzare”;
- il 17.8.2011 alle ore 18.40 “il pz, che fino a pochi minuti prima vagava lamentandosi per il reparto, viene rinvenuto in bagno dagli infermieri;
è appeso per il collo al tubo della doccia. Viene prontamente slegato e si inizia immediatamente la procedura di rianimazione”;
- le condizioni cliniche neurologiche appaiono subito molto gravi, con iniziale possibile evoluzione in morte cerebrale;
- vengono quindi adottate varie misure (quali la tracheostomia e il posizionamento di PEG), fino al decesso, avvenuto in data 14.5.2012.
***
Non si è trattato di un suicidio compiuto mediante impiccamento tipico, ma con un mezzo che ha provocato il soffocamento del paziente;
si tratta di osservazione indicativa della brevità del lasso pagina 3 di 7 temporale nel quale il paziente non è stato seguito;
durante tale fase non sembra avere richiamato l'attenzione del personale o chiesto aiuto, segno di probabile ed effettiva intenzione suicidaria;
- il tubo flessibile della doccia era rimovibile, ma con una certa difficoltà; tutte le porte dei bagni restavano aperte per prassi consolidata e non dovevano essere chiuse a chiave, proprio per motivi di sicurezza, cioè per impedire che un paziente (come era accaduto allo stesso ) Persona_1 potesse chiudersi all'interno di una stanza;
- se da un lato ciò poteva rappresentare un rischio nel bagno dei disabili ove era installato il flessibile, dall'altro l'eventuale facilità di rimozione, nel caso in cui il tubo venisse dimenticato dagli operatori
(anche per eccessivo carico di lavoro) avrebbe potuto essere sfruttata dai degenti per usi etero/autolesivi, potendo essere trasportato fuori dal bagno;
si deve pertanto tenere conto: 1) della necessità di tenere le porte aperte;
2) del rischio che il tubo potesse essere asportato da parte di un paziente, con i rischi connessi;
- nelle ore precedenti al gesto il paziente “vagava lamentandosi per il reparto, senza fare intendere alcuna intenzionalità autolesiva;
- la non prevedibilità della condotta, cioè che il paziente mettesse in atto un tentativo di impiccagione, assorbe ogni valutazione sulla rimovibilità del tubo della doccia;
- deve tenersi conto della pacifica impossibilità, in strutture come quella di cui si discute e nelle condizioni di lavoro al suo interno, di garantire una sorveglianza stretta e continua di ogni paziente;
i
CTU rilevano in proposito che “è praticamente impossibile garantire da un lato il diritto a una degenza umana (con la possibilità di avere il proprio sapone le proprie lamette da barba tipo BIC, quindi praticamente inoffensive ecc) permettendo così minime autonomie personali, addirittura terapeutiche per il paziente, dall'altro di impedire totalmente il ricorso a fenomeni autolesivi”; ciò anche tenendo conto del fine di evitare la pratica della contenzione del paziente;
- si deve pertanto tenere conto di una condizione di disattenzione estremamente circoscritta temporalmente, a fronte di comportamenti del paziente che i CTU considerano non correlati in modo certo con manifestazioni autolesive e specifiche di livello suicidario;
si è infatti trattato di un gesto imprevedibile e non annunciato;
rispetto ad esso non assumono una valenza univoca i due eventi del
14.8.2011 e del 16.8.2011, posto che nel caso di “un paziente così discontrollato e disorganizzato nel comportamento” essi si risolvono in un rischio generico;
richiamano in proposito le dichiarazioni del pagina 4 di 7 Dott. responsabile di struttura del reparto di Psichiatria, secondo cui nei momenti di maggior Tes_1
malessere il paziente insultava il personale, minacciava gli infermieri e, in un momento di particolare agitazione, aveva “tirato una testata al muro procurandosi un livido sul volto”;
- la circostanza che un paziente con ripetuti episodi di discontrollo comportamentale potesse rappresentare un rischio, anche se generico, di pericolo per l'incolumità propria e altrui e che tutti i meccanismi di controllo dovessero essere adottati, deve essere rapportata alle considerazioni svolte dagli stessi CTU in merito all'impossibilità di porre un reparto in condizioni di assoluta sicurezza e alla repentinità del gesto suicidiario, non preceduto da comportamenti ritenuti segno specifico di tale rischio;
- gli attori sottolineano la pericolosità della condizione del paziente nelle fasi successive alle visite dei genitori;
si rileva tuttavia che dal diario clinico del Reparto di Psichiatria risulta che il predetto fosse
“polemico, aggressivo verbalmente e poco collaborante con diversi diverbi alla visita della madre”, oltre che dopo le visite di entrambi;
si trattava quindi di una condizione che si ripeteva nel tempo e che non appariva quindi connotata da una gravità ed eccezionalità tale da determinare la necessità di specifiche cautele da parte del personale sanitario nell'occasione di cui si discute;
ciò anche in considerazione della repentinità del gesto autolesivo oggetto di discussione e della sostanziale impossibilità, per una struttura quale quella dell' di sottoporre un paziente a un Controparte_2
controllo costante e senza interruzioni;
non è irrilevante in proposito che dai verbali di sommarie informazioni rese in data 6.2.2012 e 15.2.2012 ai CC di Abbiategrasso dal personale in servizio presso il Reparto di Psichiatria, risulta che “Il giorno in cui ha tentato il suicidio io ero di turno al Per_1
mattino e il ragazzo non ha dato alcun segno che potesse essere ricondotto al gesto che nel pomeriggio ha messo in atto” ( ; “che io ricordi non ho mai avuto problemi con Testimone_2 Per_1
( ; nessuna informazione sul punto proviene da che non era
[...] Testimone_3 Persona_2
di turno in tale data;
- non è decisiva la circostanza, pur presa in considerazione dai CTU, relativa ai pregressi TSO ai quali
è andato incontro il paziente, trattandosi di trattamenti che afferiscono alle generali condizioni del paziente e che non vengono considerati come specifico indice di proposti autolesivi;
- il punto 4.2.1 del documento del Ministero della Salute dal titolo “Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale” prevede che sia “opportuno che l'ospedale, nel rispetto della dignità della pagina 5 di 7 persona, disponga, rispettando le priorità e i limiti di spesa, di: … strutture ed attrezzature (ad esempio, docce e cabine docce) che non suggeriscano usi impropri …”; specifica tuttavia che “I requisiti strutturali indicati sono indispensabili in caso di ristrutturazione di reparti o in caso di costruzione di nuovi ospedali”; non vertendosi in alcuna di tali fattispecie, si tratta di una mera opportunità per la struttura sanitaria, da attuarsi inoltre “rispettando le priorità e i limiti di spesa”, dati questi non disponibili nel caso di cui si discute.
Non sono dirimenti le dichiarazioni rese dal Dott. il 6.2.2012 alla Compagnia CC di Tes_1
Abbiategrasso; ciò sia in quanto la circostanza che il predetto avesse eventualmente dato delle disposizioni al proprio personale non integra una norma esterna e di carattere generale, assimilabile ad esempio alle Linee Guida, la cui violazione possa integrare una responsabilità della struttura;
sia in quanto dal verbale sopra citato si evince solo che il tubo flessibile era “utilizzato principalmente dagli operatori per lavare i pazienti restii”.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande degli attori.
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei limiti soggettivi dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Ogni decisione in tema di gratuito patrocinio sarà assunta con separata ordinanza, all'esito della presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di e Parte_1 Parte_2
2) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore dell' liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
pagina 6 di 7 Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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