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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5582 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Pierluigi Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n.
3210/2017 in data 29 maggio 2017
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta CP_1
elettronica certificata dell'avv. Gianmarco Meleddu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari prot. n. 1651/2018 in data 21 marzo 2018
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 giugno 2017, nelle forme del procedimento
1 sommario di cognizione, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
per sentir dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento dell'altra parte, del contratto preliminare di compravendita stipulato il 18 giugno 2000, avente ad oggetto l'immobile in corso di costruzione sito in Quartu Sant'Elena, via Riccione
s. n., distinto in catasto al foglio 59, particella 479, subalterno 4, e per sentir condannare la convenuta, altresì, al rilascio dell'immobile stesso, da lei occupato, ed al ripristino dello stato dei luoghi, deducendo la consegna anticipata dell'immobile promesso in vendita e l'inadempimento della promissaria acquirente, sia per il versamento della caparra mediante assegni privi di provvista e poi protestati sia per la mancata corresponsione della restante somma pattuita.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento delle CP_1
domande e concludendo per il rigetto.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
Con ordinanza del 25 maggio 2018, su ricorso di nei Parte_1
confronti di , il Giudice ha rigettato la domanda diretta ad ottenere, CP_1
in via d'urgenza, l'immediata restituzione dell'immobile in questione, per ritenuta insussistenza del fumus, rinviando alla decisione di merito il regolamento delle spese del relativo procedimento, promosso in corso di causa.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza la concessione dei termini per tacita rinuncia, desumibile dalla formulazione di conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione a tutte le domande. Nel corso del processo, infatti, dopo aver già dato atto dell'intervenuto rilascio, i procuratori delle parti hanno chiesto di comune accordo di rilevare la cessazione della materia del contendere. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2 2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5582 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Pierluigi Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n.
3210/2017 in data 29 maggio 2017
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta CP_1
elettronica certificata dell'avv. Gianmarco Meleddu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari prot. n. 1651/2018 in data 21 marzo 2018
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 giugno 2017, nelle forme del procedimento
1 sommario di cognizione, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
per sentir dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento dell'altra parte, del contratto preliminare di compravendita stipulato il 18 giugno 2000, avente ad oggetto l'immobile in corso di costruzione sito in Quartu Sant'Elena, via Riccione
s. n., distinto in catasto al foglio 59, particella 479, subalterno 4, e per sentir condannare la convenuta, altresì, al rilascio dell'immobile stesso, da lei occupato, ed al ripristino dello stato dei luoghi, deducendo la consegna anticipata dell'immobile promesso in vendita e l'inadempimento della promissaria acquirente, sia per il versamento della caparra mediante assegni privi di provvista e poi protestati sia per la mancata corresponsione della restante somma pattuita.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento delle CP_1
domande e concludendo per il rigetto.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
Con ordinanza del 25 maggio 2018, su ricorso di nei Parte_1
confronti di , il Giudice ha rigettato la domanda diretta ad ottenere, CP_1
in via d'urgenza, l'immediata restituzione dell'immobile in questione, per ritenuta insussistenza del fumus, rinviando alla decisione di merito il regolamento delle spese del relativo procedimento, promosso in corso di causa.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza la concessione dei termini per tacita rinuncia, desumibile dalla formulazione di conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione a tutte le domande. Nel corso del processo, infatti, dopo aver già dato atto dell'intervenuto rilascio, i procuratori delle parti hanno chiesto di comune accordo di rilevare la cessazione della materia del contendere. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2 2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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