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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/01/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23456/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita Parte_1 P.IVA_1 alla citazione dell'avv. MARCO PESENTI e EDOARDO NATALE elettivamente domiciliato presso il loro studio
- appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di CP_1 C.F._1
risposta dell'avv. FABRIZIO SGANDURRA GRADANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
- appellata
Conclusioni: Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1406/2021 depositata in Cancelleria il 26.05.2021, nel giudizio avente R.G. 6928/2020 dal Giudice di Pace di
Torino, in persona del Dott.ssa Daniela Volpes accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare che nulla deve alla sig.ra a nessun titolo;
- Per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannare la sig.ra alla restituzione delle somme medio tempore percepite nonché al CP_1
pagamento delle spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “nel merito -respingere in toto le domande avversarie formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 1406/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torino -proc. R.G.
6928/2020 -in data 24.05.2021. In ogni caso: con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
stipulò in data 17.7.2013 contratto di prestito con cessione pro solvendo di quote dello CP_1
1 stipendio per un capitale lordo di € 41.400,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 345,00 con TAN
5,80%. L'importo effettivamente erogato fu di € 25.082,41, a seguito delle trattenute previste contrattualmente dei seguenti oneri:
Al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, cd. SECCI
(All.1 att.), alla voce “Rimborso Anticipato” venne convenuto il diritto del consumatore di rimborsare anticipatamente il credito e che, in caso di estinzione anticipata, “il cliente avrà diritto al rimborso degli interessi e degli oneri non maturati”, con esclusione dei costi indicati alle lettere
A) e C), mentre per i costi G) e H) al rimborso avrebbe provveduto la Compagnia di Assicurazione.
Dopo la 48° rata, il contratto venne estinto anticipatamente con riduzione solo parziale degli oneri c.d. recurring. In particolare, ridusse di € 3.903,00 l'onere per interessi non maturati Parte_1 dall'1.10.2017 alla scadenza dell'ultima rata e di € 496,80 la commissione attiva . Pt_2
Rimasta senz'esito la richiesta stragiudiziale di rimborso di tutti gli interessi e omeri, in proporzione alla residua durata dall'estinzione anticipata fino alla scadenza, ha CP_1
convenuto in giudizio con citazione datata 5.5.2020 chiedendone Parte_1 la condanna al pagamento della somma di € 3.219,52 oltre accessori di legge, chiedendo farsi applicazione dell'art. 125 sexies TUB, in conformità ai principi formulati dalla nota sentenza
XI della Corte di Giustizia (11.9.2019, c-383/18) e usarsi, ai fini del rimborso, il criterio di proporzionalità c.d. lineare del pro rata temporis, dividendo ciascun importo massimo per il numero delle quote previste e moltiplicando per il numero delle rate residue.
I dati della pretesa dell'attrice risultano dalla tabella contenuta nella citazione di primo grado (pag.
6 di 9 del file), dove l'importo dovuto per la “Commissione Unifin 2” di € 1,20 deve intendersi preceduto dal segno negativo, poiché l'importo correttamente rimborsabile secondo il criterio della proporzionalità lineare è di € 495,60, mentre il rimborso è stato fatto per € 496,80 (come da conteggio estintivo doc.
2.2. Sala)
2
costituita avanti al Giudice di Pace chiedendo dichiararsi l'incompetenza per valore CP_2
del Giudice di Pace a favore del Tribunale e nel merito il rigetto della pretesa dell'attrice, basata sulla ripetibilità di tutti gli oneri contrattuali, indistintamente upfront e recurring, anziché dei soli interessi e oneri “dovuti per la vita residua del contratto”.
Il Giudice di Pace, ritenuta la propria competenza, ha accolto integralmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma richiesta di € 3.219,52 con gli interessi legali ex Parte_1
art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello chiedendo la riforma nel merito Parte_1
della decisione e in particolare le seguenti modifiche alla ricostruzione operata dal giudice:
“Disporre l'applicabilità del nuovo testo dell'art 125 sexies T.U.B. e dichiarare la legittimità delle clausole contrattuali, in quanto indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione degli oneri contrattuali con esclusiva rimborsabilità di quelli c.d. recurring, così come disposto dalla normativa ratione temporis applicabile.
Dichiarare la non applicabilità della Sentenza CGUE dell'11.09.2019 (c.d. XI) al caso in esame, in virtù della novella legislativa (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106) che ne ha escluso l'efficacia per i contratti sottoscritti in precedenza.
Accertare la natura up front delle commissioni per il Organizzazione_1 perfezionamento del finanziamento, nonché delle provvigioni per l'intermediario, e come tali irripetibili, in quanto costi dovuti per gli adempimenti necessari alla concessione del finanziamento che si esauriscono nella fase preliminare del rapporto.
Rigettare la richiesta di rimborso avanzata dal sig. con riferimento alle commissioni CP_1
per il perfezionamento del finanziamento, nonché alle Organizzazione_1 provvigioni per l'intermediario in virtù dell'evoluzione normativa dell'art 125 sexies T.U.B. introdotta dalla L. n. 106/2021.
Ordinare la restituzione delle somme relative agli oneri assicurativi indebitamente percepite dalla
3 CP_ IG.ra , in quanto già rimborsati dalle Compagnie Assicurative;
Si formula richiesta di censurare, relativamente ai costi up front, l'adozione del criterio di calcolo pro-rata temporis, dovendosi preferire il criterio di calcolo secondo la curva degli interessi, come espressamente disciplinato dalla novella legislativa n. 106/2021” (appello pag. 8).
L'appellata s'è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata rinviata in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata da questo Tribunale con ordinanza 2.11.2021 in relazione all'art. 11-octies comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73, convertito con emendamenti in legge 23.7.2021 n. 106. Dopo la pubblicazione della sentenza (Corte cost.
22.12.2022 n. 263), all'udienza del 19.1.2023, le parti hanno chiesto rinviarsi la causa per p.c., senza svolgimento di attività istruttorie.
Dopo la precisazione delle conclusioni, il Parlamento è intervenuto per due volte sull'art. 11-octies del d.l. 73/2021. Prima, l'art. 1 comma 1-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per emendamento nella legge di conversione (legge 10.8.2023 n. 103) ha previsto che “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 103/2023, il d.l. 10 agosto 2023,
n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) – all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
4 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Le parti hanno discusso negli scritti conclusionali la portata dello jus superveniens.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In estrema sintesi, i punti della motivazione in diritto sono i seguenti: 1) al contratto all'odierno esame si applica (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; 2) altresì è un punto acquisito, anche per il tramite della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11-octies comma 2, nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ” (Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 Org_2
della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza XI, e mediatamente degli artt. 11 e 117
Cost., che la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 3) il punto centrale della sentenza è CP_3
che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze (commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es. l'ammontare del prestito);
4) la ratio decidendi della sentenza è che il finanziatore ha un ampio margine di manovra CP_3 nella predisposizione dell'offerta e non deve essergli lasciata la chance di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
5) anche se il finanziatore non abusa del suo “margine di manovra”, la semplice presenza di oneri per l'accesso al contratto, compresi ex ante nel “costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG, ma irriducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta, da un lato, un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, dall'altro, una indiretta penalizzazione del consumatore, non prevista nella dir. 2008/48, per la scelta di estinguere anticipatamente il contratto;
5 6) per questo motivo sostanziale, la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); 7) le disposizioni sulla trasparenza emanate da , Org_2 anche ai sensi dell'art. 6bis d.p.r. 180/50 (introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza XI, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 8) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un intermediario del credito (o altra consimile figura); la pretesa di distinguere tali commissioni dalla generalità dei costi
è, peraltro, artificiosa, visto che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione;
9) il precedente della Corte di Giustizia (9.2.2023, c-555/21) non è pertinente Organizzazione_3
alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal “margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata;
10) lo jus superveniens non rovescia il quadro normativo e giurisprudenziale risultante dalla sentenza XI e da Corte cost. 263/2022, visto che la legge n. 103 non ha mai avuto vigenza, essendo stata sostituita il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal d.l. 104, mentre quest'ultimo da un lato dichiara “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, dall'altro contiene un'imprecisata “salvezza” delle norme “in
6 materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa” che, nella sua genericità, non è in grado di ingenerare un conflitto con il diritto UE e non osta all'interpretazione conforme.
Nel caso di specie, compete alla cliente il rimborso degli oneri upfront non riconosciuti, i.e. la commissione Unifin “per il perfezionamento del finanziamento” (sub A) e la provvigione all'intermediario del credito (sub C), correttamente calcolati nella sentenza impugnata con il criterio di proporzionalità lineare (pro rata temporis), in ragione delle previsioni contrattuali. Per contro, non spetta il rimborso dei premi assicurativi (sub G e H) che sono stati già rimborsati prima del giudizio dalla Compagnia assicurativa, secondo la formula attuariale prevista nelle condizioni di polizza. Poiché ha eseguito la sentenza del Giudice di Pace, le somme indebitamente Parte_1
percepite devono essere restituite.
1. Secondo l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La seconda direttiva è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato in parte qua il TUB, dove il diritto del consumatore a estinguere anticipatamente il contratto è disciplinato dall'art. 125-sexies (comma 1), che al tempo di conclusione del contratto all'odierno esame era formulato in termini quasi identici all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
A seguito della nota sentenza XI, l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in legge
23 luglio 2021 n. 106) ha recepito il principio espresso dalla sentenza – la riduzione del costo totale del credito in funzione dell'anticipato rimborso del capitale –, limitandone però l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25.7.2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante, corrente nel diritto applicato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
In particolare, secondo il comma 2 dell'art. 11-octies “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma l'inciso che Org_2
7 rinvia alle “norme secondarie ecc.” è caduto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale
22.12.2022 n. 263, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, “sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, [..] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (§ 14.2).
2. Lo stato del diritto applicato, prima della sentenza XI, che l'art. 11-octies comma 2 ha inutilmente cercato di preservare a tutela dell'affidamento degli intermediari, è compendiato nella normativa secondaria di , nei successivi orientamenti di vigilanza, nella Org_2
Contr giurisprudenza, prevalentemente dell'
A partire dalle “Disposizioni di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, e in particolare dalla revisione del 9 febbraio
2011, ha dato disposizioni affinché “nei contratti di credito con cessione del quinto Org_2
dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (Sezione VII, Credito ai consumatori, § 5.2.1, in nota). Una previsione analoga si legge in Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2 in nota.
“L'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata” implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili, perché relativi ad attività anteriori alla sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma di cui non sussistono le condizioni per lo sgravio, perché già maturati alla data del rimborso anticipato.
La medesima interpretazione può darsi del successivo art. 6bis d.p.r. 180/50 (aggiunto dall'art. 31 comma 1 d.lgs. 19.9.2012 n. 169) che delega a definire “disposizioni per favorire la Org_2
trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” (comma 3). Tali disposizioni hanno la funzione, tra l'altro, di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett. b).
L'interpretazione di può essere ricostruita in questi termini. Oggetto del diritto alla Org_2 riduzione sono interessi e costi non ancora “maturati” alla data dell'estinzione anticipata. Gli interessi sono “dovuti” dal tempo della maturazione o scadenza, come frutti del capitale concesso
8 in godimento e cessano di prodursi con il rimborso anticipato. Gli altri oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un'attività propria del finanziatore e “maturano”, sono “dovuti” con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa ecc.).
Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata. Per contro, gli oneri di accesso al contratto (c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potrebbero mai essere rimborsati.
L'irripetibilità dei costi upfront manifesta razionalità economica, in quanto esistano costi fissi di accesso al contratto (ad es. spese di istruttoria, costituzione di garanzie, perizie di stima) o costi che dipendano dall'ammontare del credito concesso (ad es. provvigione del mediatore creditizio o agente), anziché dalla durata. Esiste anche una certa coerenza tra l'irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite e il principio civilistico che l'estinzione anticipata di un contratto, per scelta di una parte, non dovrebbe pregiudicare i diritti anteriormente acquisiti (arg. ex art. 1373
c.c.). Nondimeno, come si vedrà infra, non è questa la razionalità economica e giuridica sottesa alla dir. 2008/48 ed espressa nella sentenza XI.
Nel diritto applicato ante XI, il principio di irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite ha trovato un duplice temperamento, nel dovere del finanziatore di fornire al cliente un'informazione precontrattuale e contrattuale “trasparente” e di comportarsi secondo correttezza, col correlativo divieto di pratiche opache o scorrette, in violazione degli obblighi di trasparenza ed elusive del diritto alla riduzione del costo del credito.
Infatti, la linearità della distinzione tra oneri upfront e recurring non ha impedito agli intermediari prassi commerciali scorrette, stigmatizzate negli orientamenti di vigilanza di , quali il Org_2
caricamento in misura rilevante della quota delle commissioni upfront, una ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportata da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzata da uno sbilanciamento nei confronti della prima, la distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute al finanziatore e componenti di costo dovute alla rete distributiva, la duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività, l'ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, con conseguente
9 ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di rimborso anticipato del capitale.
Peraltro, pur avvedendosi delle chance di abuso concesse agli intermediari, di caricare “il piatto” delle commissioni upfront e presentarle al consumatore come irripetibili, e promuovendo come buona pratica di mercato schemi di offerta che incorporano nel tasso annuo nominale la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (c.d. tutto
TAN), poiché ciò riduce la quota degli oneri irripetibili ed evita l'innalzamento dei costi per il caso di rimborso anticipato, ha continuato a muoversi all'interno della divisione tra oneri Org_2
upfront e recurring, senza negarne mai la validità in linea di principio.
Lo stato consolidato della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza XI della Corte di Giustizia dell'Unione europea (dell'11 settembre 2019, C-383/18) era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo, la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in data 11 dicembre 2019 n. 26525, dove riemergono alcune delle prassi scorrette censurate dalla Vigilanza di : “1) “nella Org_2
formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
3. La sentenza XI ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, di cui il giudice polacco remittente ha offerto due interpretazioni. La prima considera soggetti a riduzione i costi “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l'ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [..] dal momento che l'ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”. Nella seconda, la «restante durata del contratto» non è un
10 criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma riguarda le modalità di calcolo della riduzione, che deve essere proporzionale alla residua durata.
Oltre a queste due interpretazioni, l'Avvocato generale ha preso in esame nelle sue conclusioni
(punto 45-46) anche una terza interpretazione, considerando “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure “non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.
La Corte di Giustizia ha elegantemente tralasciato come inconcludente “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, che restituirebbe risultati equivoci, per dare preminenza ad argomenti teleologici e orientati alle conseguenze.
In particolare, l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_1 Persona_2
EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29).
“Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. CP_3
16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront
– come già aveva osservato negli orientamenti di vigilanza (§ 2). Org_2
I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò
“comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito
11 potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32).
Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33)
e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto, avendo respinto con questi argomenti la prima e la terza interpretazione, la Corte di
Giustizia ha accolto la seconda, negando valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4. Forse inavvertitamente, la Corte di Giustizia ha indebolito la forza dei propri argomenti, introducendo una premessa forse vera, ma non indispensabile, ossia la propensione del finanziatore ad abusare del proprio margine di manovra in danno del cliente, per giustificare la conclusione attinta.
Primo. L'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 offre all'interprete un elemento centrale a cui affidare la scelta tra le due interpretazioni e che orienta con sicurezza la scelta verso l'inclusione di tutti gli oneri, anche indipendenti dalla durata, nel perimetro dei costi riducibili. Tale elemento è il “costo totale del credito”, riguardo al quale la stessa sentenza XI (punto 23) ha osservato che la definizione
(art. 3 lett. g) dir. 2008/48) non contiene “alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”. Pertanto, non dovrebbe essere consentita distinzione alcuna tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, non soltanto con riguardo all'informativa contrattuale, ma anche con riguardo all'evenienza, possibile “in ogni momento”, dell'estinzione anticipata.
Su questa premessa, le esemplificazioni di cui ai punti 31-33 della motivazione conservano bensì valore, perché comprovano la giustezza della scelta, ma non sono una premessa indispensabile. Nel medesimo senso anche Corte cost. 263/2022, secondo cui “in tanto si giustifica tale richiamo [al costo totale del credito], in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” (§ 12.3.2).
Secondo. Nel caso di rimborso anticipato del capitale, appare naturale adeguare il contratto alla minore durata effettiva, senza che il consumatore sia premiato o penalizzato, fermo il diritto del finanziatore a pretendere l'equo indennizzo “per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, ove applicabile (art. 16 par. 2 ss. dir. 2008/48).
12 Ora, la penalizzazione del consumatore in caso di rimborso anticipato non dipende da uno specifico abuso del finanziatore nella presentazione dei costi – punto su cui insiste –, ma dalla pura e CP_3
semplice presenza di oneri che (thema disputandum) non sono sottoposti a riduzione, poiché ciò comporta inevitabilmente l'aumento del costo del credito, visto che la stessa somma di denaro, che le parti hanno pattuito per la durata originaria, viene mantenuta ferma su un intervallo di tempo inferiore. Ad es.
1.000 euro spalmati in modo uniforme su dieci anni equivalgono a 100 euro per anno, su otto anni a 125 euro per anno, su quattro anni a 250 euro per anno e a un peso (teorico) di
2.000 euro per anno se il contratto viene estinto anticipatamente dopo soli sei mesi. A parità di capitale, il peso dell'onere cresce in proporzione, man mano che la durata si accorcia.
Anche se il finanziatore presenta al consumatore costi effettivi e in modo trasparente e corretto, il costo del credito aumenta: e ciò per il solo fatto che alcuni oneri compresi ex ante nel costo totale del credito e nella rappresentazione percentuale su base annua del TAEG, che è “fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (art. 19 par. 3 dir. 2008/48), non possono essere ridotti e adeguati ex post alla minore durata effettiva del contratto.
La maggior onerosità del credito, legata alla pretesa irripetibilità degli oneri upfront, non può giustificarsi in quanto conseguenza volontariamente accettata dal consumatore, con il rimborso anticipato del capitale, poiché tale interpretazione contraddice la ratio della norma.
La dir. 2008/48 concede, infatti, al consumatore il diritto di rimborsare il capitale anticipatamente
“in qualsiasi momento”, per consentirgli di adeguare l'esposizione debitoria alle proprie possibilità, rinegoziare il finanziamento cogliendo eventuali ribassi dei tassi ecc., senza altro onere che l'obbligo (peraltro eventuale) di indennizzo. Oneri aggiuntivi non possono essere evidentemente introdotti dall'interprete e tale appare l'aumento del costo del credito ingenerato dall'irripetibilità degli oneri upfront, che si presenta ex ante come un disincentivo all'uso “in qualsiasi momento” del diritto di estinzione anticipata e a posteriori come un'indiretta penalizzazione del consumatore per l'esercizio di tale diritto.
In conclusione. La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale
13 notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (§ 12.1.).
5. L'art. 6bis del d.p.r. 180/50, rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, prevede al comma 3 il potere di di definire, ai sensi del TUB, Org_2
“disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione”. In particolare, interessa in questa sede la lettera b), che riguarda le disposizioni volte a
“b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma non è stata toccata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 11- octies, comma 2 del d.l. 73/2021, è tuttora vigente e, secondo l'appellante (conclusionale pag. 4), continuerebbe a orientare l'interprete verso la distinzione tra costi ripetibili e irripetibili, salva l'applicazione dei doveri di trasparenza e correttezza del finanziatore, al fine di evitare possibili pratiche opache o scorrette in danno del consumatore. In definitiva, tale norma manterrebbe vigente il diritto applicato prima della sentenza XI, sia pure ristretto al solo ambito dell'erogazione di finanziamenti con cessione del quinto.
La Corte costituzionale s'è nondimeno pronunciata sulle disposizioni sulla trasparenza di
[...]
, osservando che esse “avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, Org_2
riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili [..] a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri” ed evidenziando la funzione del rinvio recettizio a tali disposizioni, contenuto nell'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo” e rende “univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza
XI e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (§ 12.1.).
Per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021, limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle
14 disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ”, di modo che l'art. 125 sexies Org_2 comma 1 TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”. Incidentalmente, la Corte osserva che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125- sexies, comma 1” (sub § 14).
È evidente che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, esse non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”.
6. La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione).
Malgrado lo specifico motivo d'appello sul punto (appello, pag. 22-23), non v'è, in linea di principio, una ragione sufficiente per distinguere dagli altri costi gestionali del finanziatore la provvigione pagata al mandatario per il perfezionamento del contratto (qui Organizzazione_1
in relazione alla commissione sub A) o all'intermediario del credito (qui
[...] Org_4
in relazione alla commissione sub C) o ad altre consimili figure (agente, fornitore
[...]
convenzionato ecc.).
Infatti, l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni dell'agente o intermediario (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento.
Si ha conferma di tale conclusione, rilevando che, prima ancora di CP_3 Org_2
15 raccomandava come pratica virtuosa l'adozione di schemi contrattuali “tutto TAN”, ossia con l'eliminazione di oneri upfront, indipendenti dalla durata (§ 2). Ciò non implicava, ovviamente, che il finanziatore non avesse facoltà di ribaltare la spesa sul consumatore, addebitando la commissione, né che la spesa fosse fatta “a fondo perduto”, ma soltanto che la spesa doveva essere conglobata con gli altri costi (gestionali, di raccolta ecc.) e coperta cogli interessi.
Dopo la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto il CP_3 logico corollario dell'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l'indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare l'onere della provvigione al mandatario del credito (onere sub A) e all'intermediario del credito (onere sub C) ai fini della riduzione del costo totale del credito.
La pretesa della commissione d'intermediazione al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.
Che la commissione prelevata sia stata davvero versata all'intermediario del credito è, infine, irrilevante, visto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera indipendentemente CP_3 dall'esistenza di un abuso (§ 4) o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore.
7. In tema di provvigioni corrisposte a terzi, una recente pronuncia di merito (Trib. Nocera Inferiore
5.1.2023, su Diritto bancario) ha espresso il convincimento che la banca non sia legittimata passiva all'azione di indebito, per le somme che essa prova di aver corrisposto a terzi, in quanto non sarebbe beneficiaria finale (o accipiens) del pagamento.
Tale principio di diritto non può essere condiviso, poiché gli oneri anticipati, compresi quelli corrisposti a terzi, sono inclusi nel montante lordo del finanziamento, sono trattenuti dal finanziatore come costi per arrivare al “netto ricavo” erogato e devono essere rimborsati dal consumatore al finanziatore con il versamento delle rate.
In modo lineare, la riduzione degli oneri ex art. 125-sexies TUB comporta il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente una minor somma di denaro, di modo che il finanziatore, se non conteggia la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare (come accadeva per gli oneri upfront ante XI) o liquida una somma inferiore alla giusta misura, il viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione passiva rispetto all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del
16 credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.
8. La sentenza , a cui l'appellante si riferisce in conclusionale (pag. 2), Organizzazione_3
riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza XI, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto
27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle
17 specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza non enuncia le caratteristiche specifiche Organizzazione_3
dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed CP_3 effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 (punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o
18 per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza ha distinto il regime applicabile alle due Organizzazione_3
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza XI.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n.
2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza
XI in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da , se non per il tramite di nuova questione Organizzazione_3
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
9. L'art. 27 del d.l. 10.8.2023 n. 104 ha riscritto l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021, che attualmente prevede: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Come già affermato in altre pronunce di questo Tribunale (cfr. Trib. Torino 18.10.2023 n. 3991), la disposizione non tocca i diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, né potrebbe essere altrimenti, visto che il giudice è tenuto a interpretare e applicare il diritto interno “alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, c-14/83, e Per_3
e molte altre conformi) fino al caso-limite della manifesta contrarietà a legge (cfr. Corte Per_4
giustizia UE 24.1.2012, c-282/10, e quindi a preferire, tra tutti i significati Per_5 dell'enunciato normativo ragionevolmente possibili secondo gli ordinari strumenti di interpretazione, uno compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Oltre al criterio di preferenza dettato dalla Corte di Giustizia, la stessa disposizione da interpretare ribadisce il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte
19 di giustizia dell'Unione europea”, offrendo all'interprete argomento a non estrarre dall'enunciato significati incompatibili con i diritti riconosciuti dalla dir. 2008/48 al consumatore in caso di estinzione anticipata o con l'effettività della loro tutela.
Ulteriore argomento, per il rispetto dei principi di diritto espressi dalla sentenza XI e del giudicato costituzionale, si ricava dal confronto con la norma introdotta in via di emendamento (art. 1 comma 1-bis) al d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in legge 10.8.2023 n. 103 – mai di fatto entrata in vigore perché sostituita il giorno stesso della pubblicazione in G.U. –, la quale conteneva, essa sì, una disposizione in aperto contrasto con e Corte cost. 263/2022, prevedendo che “non sono CP_3
comunque soggetti a riduzione [..] i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
L'art. 27 d.l. 104/2021, pur essendo scritto sulla falsariga della norma sostituita, lascia cadere quest'inciso: evidente indice della resipiscenza del legislatore e della scelta – questa volta coerente con il declamato “rispetto del diritto dell'Unione europea” – di non entrare nuovamente in conflitto con la pronuncia XI.
Unico elemento di novità, a parte la confermata irriducibilità delle imposte, è la generica “salvezza” delle norme in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata del contratto non è tuttavia in conflitto con il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali (come invece sembra opinare l'appellante in note di replica, pag. 5-6), né coi principi che governano la ripetizione dell'indebito.
Come già è stato scritto (sub § 4), la riduzione della totalità degli oneri compresi nel “costo totale del credito”, compresi quelli per l'accesso al contratto, consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito senza subire un impoverimento, consistente nel surrettizio aumento del costo totale del credito su base annua, rispetto a quello previsto in contratto e rappresentato nel
TAEG per la regolare esecuzione del contratto fino alla naturale scadenza. Pertanto, la riduzione degli oneri non può fondare, nonostante la contraria peregrina opinione espressa dall'appellante
(“in caso di accoglimento della domanda di rimborso formulata da controparte, quest'ultimo dovrà essere condannata a versare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore della Banca convenuta un indennizzo di importo pari al valore della propria domanda”), alcuna azione ex art. 2041 c.c. del finanziatore nei confronti del consumatore: anzitutto perché il consumatore non è “arricchito a danno” del finanziatore e comunque perché una tale azione avrebbe l'effetto di togliere al consumatore i diritti riconosciutigli dalla dir. 2008/48, entrando nuovamente in contrasto con il diritto europeo.
Resta impregiudicata la possibilità, adombrata in dottrina e dalla citata Trib. Torino 18.10.2023 n.
3991, che il riferimento alle norme in tema di arricchimento senza causa serva a “fornire la base
20 giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021”.
Infine, il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri non entra in conflitto con le norme sull'indebito oggettivo, in particolare con l'obbligo del finanziatore di conteggiare le somme in riduzione al momento dell'estinzione anticipata e di restituire l'eventuale eccedenza, per i motivi già evidenziati (sub § 7).
10. Venendo al criterio di riduzione, la sentenza appellata (pag. 9 di 10 del file) ha calcolato la somma dovuta in restituzione “in proporzione del numero di rate residue (72) al momento dell'estinzione anticipata a titolo di oneri non goduti”, applicando il criterio della proporzionalità lineare (pro rata temporis).
L'appellante chiede, per contro, l'applicazione della curva degli interessi, che stabilisce una proporzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi e applica tale proporzione agli oneri (diversi dagli interessi) che devono essere rimborsati. Quando il piano di ammortamento è redatto usando il metodo dell'ammortamento francese, che prevede rate costanti, quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti, esso comporta un'accelerata maturazione di interessi rispetto alla linearità del tempo.
Il tema del criterio di riduzione non è affrontato dalla sentenza XI. Ancorché la Corte di
Giustizia rilevi incidentalmente in rappresentando la posizione del giudice rimettente, che CP_3
“il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto” (punto 24), la questione proposta verte evidentemente sul diritto a calcolare la riduzione sui costi indipendenti dalla durata del contratto e non sulla modalità di calcolo.
La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”).
Secondo una condivisibile osservazione dell'Avvocato generale in , la Organizzazione_3
21 riduzione del costo totale del credito non dovrebbe premiare o penalizzare il consumatore, per la scelta di rimborsare anticipatamente il capitale (punto 71). Il concetto di “premio” o “penalità” resta però indefinito, se non si individua un criterio di giustizia contrattuale, in base al quale verificare se alla riduzione degli oneri segue in concreto un arricchimento o impoverimento di una parte.
Nel credito al consumo (dir. 2008/48), il giusto criterio, per adeguare l'esecuzione alla minor durata, riducendo gli oneri, è fornito dal TAEG, il quale appunto esprime il costo del credito come percentuale annua del credito concesso e ha un perimetro sostanzialmente coincidente (a seguito di con quello degli oneri da sottoporre a riduzione, in funzione della minor durata, ossia tutti i CP_3 costi inerenti al “costo totale del credito”, eccettuate le imposte.
Depongono a favore dell'utilizzo del TAEG due ulteriori argomenti. Primo, il peculiare ruolo rivestito dal TAEG nell'art. 125 bis TUB (commi 6 e 7), come presidio di invarianza del costo del credito rispetto a quello pubblicizzato. Secondo, la stessa riforma del 2021 contiene un'importante indicazione di sistema, poiché rinvia per la riduzione degli oneri, “ove non sia diversamente indicato”, al criterio del costo ammortizzato che implica l'uso del TAEG.
Senza entrare in dettagli inutili ai fini della decisione, il costo ammortizzato, previsto per la rilevazione in bilancio del valore attuale dei crediti dal codice (art. 2426 n. 8 c.c.) e dai principi contabili, usa per l'attualizzazione dei costi “il criterio dell'interesse effettivo”, ossia del “tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale” e perciò in definitiva del TAEG (vedine la definizione all'art. 2 D.M. Tesoro 8.7.1992).
Se il TAEG è il “giusto criterio” nella riduzione degli oneri, il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore, cioè distribuisce tra le parti premi e penalità rispetto al teorico equilibrio. Tale margine di approssimazione è compensato dalla maggior comprensibilità e facilità d'uso rispetto al TAEG, motivo per il quale la riforma assegna al criterio del “costo ammortizzato” carattere suppletivo e recessivo di fronte a una chiara scelta contrattuale per il metodo della proporzionalità lineare.
Degno di nota è che la riforma non considera la “curva degli interessi”, come ulteriore possibile criterio, seppure considerato dall'ABF per la riduzione degli oneri upfront, a partire dalla pronuncia
11 dicembre 2019 n. 26525 del Collegio di coordinamento.
Il novellato art. 125-sexies TUB s'applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri upfront relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi: in primis,
22 deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione;
in assenza di scelta, è applicabile il criterio suppletivo del TAEG.
Nel caso di specie, il punto 4 del modulo SECCI (all.
2.1.conv.) dedicato al rimborso anticipato non prevede altro criterio per la liquidazione di interessi e oneri non ancora maturati, se non quello della proporzionalità lineare, pro rata temporis – all'infuori dei premi relativi alle polizze di assicurazione, che “verranno rimborsate dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza”.
Infatti, con quest'unica eccezione, è previsto che, nel caso di estinzione anticipata, “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione a la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Pertanto, l'appello deve respingersi, avendo la sentenza appellata fatto corretta applicazione del metodo pro rata temporis, perché – in disparte la maggior comprensibilità e facilità di calcolo rispetto ad altri – è anche l'unico metodo previsto da per il conteggio della riduzione di Parte_1
interessi e oneri.
11. Venendo alla questione del rimborso degli oneri assicurativi, l'appellante deduce (appello pag.
25) “l'illegittima condanna di parte appellante al pagamento degli oneri assicurativi, nonostante CP_ l'avvenuto rimborso degli stessi in favore della sig.ra ampiamente provato in atti. Difatti, parte appellata aveva già usufruito del rimborso degli oneri assicurativi disposto direttamente dalle
Compagnie Assicurative secondo le formule attuariali previste dalle condizioni generali di assicurazione presenti nelle rispettive polizze (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado). Ne deriva quindi l'infondatezza della pretesa avversaria, la quale è stata erroneamente accolta nonostante fosse priva di alcun fondamento giuridico”.
L'eccezione di pagamento è stata dedotta e comprovata anche in primo grado, fin dalla comparsa di risposta, pag. 4: “in data 27.10.2017 le in nome e per conto delle Compagnie CP_5
CP_ Assicurative, restituivano tramite bonifico bancario alla sig.ra l'importo complessivo pari ad €
610,79 di cui € 216,37 relativi alla polizza “perdita impiego” e € 394,42 relativi alla polizza
“rischio vita”, come da relativa comunicazione (doc. 7 riscontro rimborso). CP_5
Ancora, a pag. 18, sub § 8 Oneri assicurativi, si legge: “come indicato nelle premesse in fatto, tali oneri sono già stati rimborsati dalle Compagnie Assicurative, quindi si contesta la richiesta formulata da parte attrice nonché i conteggi elaborati”.
23 L'eccezione è fondata.
Le assicurazioni sulla vita e contro i rischi d'impiego, obbligatorie per legge (art. 54 D.P.R.
180/1950), sono state rilasciate da e , come risulta dal Org_5 Org_6 certificato di assicurazione agli atti, “polizza collettiva n. 4731-8282 Assicurazione a premio unico a garanzia della cessione del quinto e delegazione di pagamento”, specificamente relativo alla pratica n. 484193, che è il numero del contratto di prestito personale oggetto del presente giudizio
CP_ (all. 2.1. ), e intestato come contraente e beneficiario a e come Parte_1
assicurato a (vedi fascicolo documenti di primo grado, pag. 104 di 294 del file). CP_1
A seguito della richiesta di estinzione anticipata del prestito, ha messo a disposizione Parte_1
della cliente un modulo (ibidem, pag. 107 di 294) per trasmettere alle due Compagnie, domiciliate presso , la richiesta di rimborso e i dati per l'esecuzione del bonifico bancario. CP_5
Contr La domiciliataria ha dato corso all'istruttoria della pratica di rimborso, liquidato in € 610,79 le competenze da rimborsare, utilizzando le formule attuariali previste negli artt. 7 delle condizioni di assicurazione delle polizze n. 4731 (rischio morte) e n. 4282 (rischio perdita d'impiego), come risulta dalla lettera (senza data) prodotta dall'appellante (pag. 108-109 di 294) e bonificato tale somma a . CP_1
Il doc. 7 (pag. 110 di 294) citato nell'appello è, appunto, la distinta di avvenuto bonifico indirizzata da a in data 27.10.2017, per l'ammontare di € 610,79, recante la causale CP_5 CP_1
“rimborso premio pagato e non goduto estinzione anticipata n. 484193”. Parte_1
Degno di nota che l'avvenuto pagamento è sostanzialmente non contestato dall'attrice, odierna appellata, pur essendo circostanza a lei personale. Cfr. comparsa conclusionale avanti al Giudice di pace (all.
2.B, pag. 26 di 34) ove essa prende in esame contestazioni di “diverse” Parte_1 dall'avvenuto rimborso dei premi, quali la “carenza di legittimazione passiva in capo alla per Org_2
la restituzione del costo di assicurazione”, la “non applicazione del criterio pro rata temporis per il calcolo del rimborso, in quanto si applicherebbe il regime previsto dal fascicolo informativo relativo alla polizza collettiva”, la “applicazione della disciplina prevista dall'art. 22 comma 15- quater della legge n. 221/2012”.
Nonostante la non contestazione e, non ultimo, la conoscenza dell'avvenuto rimborso – già rappresentata da nella corrispondenza anteriore al giudizio (doc. 8, pag. 111 di 294) – Parte_1
l'appellata ha omesso di conteggiare l'importo di € 610,79 in quota ai due premi di assicurazione.
Anche in merito ai criteri di rimborso, la sentenza appellata – come l'appellata in questo giudizio – non ha offerto validi argomenti per discostarsi dalle previsioni contrattuali e usare invece il metodo
24 di proporzionalità lineare. In proposito, il modulo al punto 4, “Rimborso anticipato”, Org_7
prevede che i premi di polizza verranno “rimborsati dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni generali di assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza” e cioè in base all'art. 7 delle condizioni generali (pag. 35 di 294)
richiamato nella corrispondenza di (pag. 110 di 294). Per quanto d'interesse ai fini di CP_5
causa, l'art. 22 comma 15-quinquies d.l. 179/2012 (conv. legge 221/2012) rimette alle condizioni di assicurazione di indicare “i criteri e le modalità per la definizione del rimborso” dovuto per il caso di estinzione anticipata del finanziamento a cui l'assicurazione è collegata – la fattispecie, prevista al comma 15-quater corrisponde al caso qui in esame, assicurazione a premio unico, con onere sostenuto dal debitore/assicurato, a servizio di un mutuo o altro contratto di finanziamento. Inoltre, la stessa disposizione pone un limite in tema di rimborso delle spese amministrative “sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio”, rimborso che è consentito porre a carico dell'assicurato e defalcare dal rimborso “a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
In specie, non esistono validi motivi per discostarsi dalla liquidazione fatta da , anche CP_5
considerata la modesta incidenza delle spese (€ 30,00 per contratto).
In conclusione, la somma di € 924,22 (€ 579,44 + 344,78) per rimborso premi assicurativi deve essere stornata dall'ammontare dovuto in restituzione, in quanto già percepita in misura conforme ai criteri contrattuali.
Poiché la condanna di al pagamento della somma di € 3.219,52 con gli Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo è stata eseguita dalla con il versamento della somma di € 3.496,13 (doc. 3 appellante), evidentemente Org_2 comprensiva degli interessi, deve condannarsi l'appellata a restituire a il capitale di € Parte_1
924,22 e i relativi interessi, liquidati pro quota in € 79,41.
25 12. In punto spese, la soccombenza reciproca, che pesa per circa 1/3 della pretesa fatta valere dall'attrice giustifica la compensazione per un terzo delle spese dei due gradi di giudizio. Nel senso che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello [..] allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” vedi da ultimo Cass. 24.1.2017 n.
1775 e Cass. 13.7.2020 n. 14916.
Ferma la liquidazione delle spese del primo grado, non oggetto di specifico gravame, in
“complessivi € 925,00 di cui € 125,00 per contributo unificato” e perciò in € 125,00 per esborsi e €
800,00 per onorari, oltre accessori di legge, le spese del presente grado di giudizio devono liquidarsi in € 1.700,00 per onorari oltre accessori di legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: in parziale riforma della sentenza appellata n. 1406/2021 del Giudice di Pace di Torino, ridetermina in
€ 2.295,30 l'ammontare dovuto in restituzione per l'estinzione anticipata del contratto di prestito personale con cessione del quinto, con esclusione della somma di € 924,22 per rimborso oneri assicurativi;
dichiara conseguentemente tenuta e condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado di € 924,22 per capitale ed €
[...]
79,41 per interessi su detto capitale;
dichiara compensato 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna Parte_1
a rifondere a la residua frazione di 2/3 delle spese del primo grado di
[...] CP_1
giudizio, già liquidate (per l'intero) nella sentenza appellata, e delle spese del presente grado, che liquida (per l'intero) d'ufficio, in assenza di nota, in € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Torino, 26 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23456/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita Parte_1 P.IVA_1 alla citazione dell'avv. MARCO PESENTI e EDOARDO NATALE elettivamente domiciliato presso il loro studio
- appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di CP_1 C.F._1
risposta dell'avv. FABRIZIO SGANDURRA GRADANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
- appellata
Conclusioni: Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1406/2021 depositata in Cancelleria il 26.05.2021, nel giudizio avente R.G. 6928/2020 dal Giudice di Pace di
Torino, in persona del Dott.ssa Daniela Volpes accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare che nulla deve alla sig.ra a nessun titolo;
- Per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannare la sig.ra alla restituzione delle somme medio tempore percepite nonché al CP_1
pagamento delle spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “nel merito -respingere in toto le domande avversarie formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 1406/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torino -proc. R.G.
6928/2020 -in data 24.05.2021. In ogni caso: con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
stipulò in data 17.7.2013 contratto di prestito con cessione pro solvendo di quote dello CP_1
1 stipendio per un capitale lordo di € 41.400,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 345,00 con TAN
5,80%. L'importo effettivamente erogato fu di € 25.082,41, a seguito delle trattenute previste contrattualmente dei seguenti oneri:
Al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, cd. SECCI
(All.1 att.), alla voce “Rimborso Anticipato” venne convenuto il diritto del consumatore di rimborsare anticipatamente il credito e che, in caso di estinzione anticipata, “il cliente avrà diritto al rimborso degli interessi e degli oneri non maturati”, con esclusione dei costi indicati alle lettere
A) e C), mentre per i costi G) e H) al rimborso avrebbe provveduto la Compagnia di Assicurazione.
Dopo la 48° rata, il contratto venne estinto anticipatamente con riduzione solo parziale degli oneri c.d. recurring. In particolare, ridusse di € 3.903,00 l'onere per interessi non maturati Parte_1 dall'1.10.2017 alla scadenza dell'ultima rata e di € 496,80 la commissione attiva . Pt_2
Rimasta senz'esito la richiesta stragiudiziale di rimborso di tutti gli interessi e omeri, in proporzione alla residua durata dall'estinzione anticipata fino alla scadenza, ha CP_1
convenuto in giudizio con citazione datata 5.5.2020 chiedendone Parte_1 la condanna al pagamento della somma di € 3.219,52 oltre accessori di legge, chiedendo farsi applicazione dell'art. 125 sexies TUB, in conformità ai principi formulati dalla nota sentenza
XI della Corte di Giustizia (11.9.2019, c-383/18) e usarsi, ai fini del rimborso, il criterio di proporzionalità c.d. lineare del pro rata temporis, dividendo ciascun importo massimo per il numero delle quote previste e moltiplicando per il numero delle rate residue.
I dati della pretesa dell'attrice risultano dalla tabella contenuta nella citazione di primo grado (pag.
6 di 9 del file), dove l'importo dovuto per la “Commissione Unifin 2” di € 1,20 deve intendersi preceduto dal segno negativo, poiché l'importo correttamente rimborsabile secondo il criterio della proporzionalità lineare è di € 495,60, mentre il rimborso è stato fatto per € 496,80 (come da conteggio estintivo doc.
2.2. Sala)
2
costituita avanti al Giudice di Pace chiedendo dichiararsi l'incompetenza per valore CP_2
del Giudice di Pace a favore del Tribunale e nel merito il rigetto della pretesa dell'attrice, basata sulla ripetibilità di tutti gli oneri contrattuali, indistintamente upfront e recurring, anziché dei soli interessi e oneri “dovuti per la vita residua del contratto”.
Il Giudice di Pace, ritenuta la propria competenza, ha accolto integralmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma richiesta di € 3.219,52 con gli interessi legali ex Parte_1
art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello chiedendo la riforma nel merito Parte_1
della decisione e in particolare le seguenti modifiche alla ricostruzione operata dal giudice:
“Disporre l'applicabilità del nuovo testo dell'art 125 sexies T.U.B. e dichiarare la legittimità delle clausole contrattuali, in quanto indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione degli oneri contrattuali con esclusiva rimborsabilità di quelli c.d. recurring, così come disposto dalla normativa ratione temporis applicabile.
Dichiarare la non applicabilità della Sentenza CGUE dell'11.09.2019 (c.d. XI) al caso in esame, in virtù della novella legislativa (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106) che ne ha escluso l'efficacia per i contratti sottoscritti in precedenza.
Accertare la natura up front delle commissioni per il Organizzazione_1 perfezionamento del finanziamento, nonché delle provvigioni per l'intermediario, e come tali irripetibili, in quanto costi dovuti per gli adempimenti necessari alla concessione del finanziamento che si esauriscono nella fase preliminare del rapporto.
Rigettare la richiesta di rimborso avanzata dal sig. con riferimento alle commissioni CP_1
per il perfezionamento del finanziamento, nonché alle Organizzazione_1 provvigioni per l'intermediario in virtù dell'evoluzione normativa dell'art 125 sexies T.U.B. introdotta dalla L. n. 106/2021.
Ordinare la restituzione delle somme relative agli oneri assicurativi indebitamente percepite dalla
3 CP_ IG.ra , in quanto già rimborsati dalle Compagnie Assicurative;
Si formula richiesta di censurare, relativamente ai costi up front, l'adozione del criterio di calcolo pro-rata temporis, dovendosi preferire il criterio di calcolo secondo la curva degli interessi, come espressamente disciplinato dalla novella legislativa n. 106/2021” (appello pag. 8).
L'appellata s'è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata rinviata in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale, sollevata da questo Tribunale con ordinanza 2.11.2021 in relazione all'art. 11-octies comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73, convertito con emendamenti in legge 23.7.2021 n. 106. Dopo la pubblicazione della sentenza (Corte cost.
22.12.2022 n. 263), all'udienza del 19.1.2023, le parti hanno chiesto rinviarsi la causa per p.c., senza svolgimento di attività istruttorie.
Dopo la precisazione delle conclusioni, il Parlamento è intervenuto per due volte sull'art. 11-octies del d.l. 73/2021. Prima, l'art. 1 comma 1-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per emendamento nella legge di conversione (legge 10.8.2023 n. 103) ha previsto che “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
Il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 103/2023, il d.l. 10 agosto 2023,
n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) – all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
4 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Le parti hanno discusso negli scritti conclusionali la portata dello jus superveniens.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
In estrema sintesi, i punti della motivazione in diritto sono i seguenti: 1) al contratto all'odierno esame si applica (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; 2) altresì è un punto acquisito, anche per il tramite della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11-octies comma 2, nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ” (Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 Org_2
della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza XI, e mediatamente degli artt. 11 e 117
Cost., che la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 3) il punto centrale della sentenza è CP_3
che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze (commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es. l'ammontare del prestito);
4) la ratio decidendi della sentenza è che il finanziatore ha un ampio margine di manovra CP_3 nella predisposizione dell'offerta e non deve essergli lasciata la chance di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
5) anche se il finanziatore non abusa del suo “margine di manovra”, la semplice presenza di oneri per l'accesso al contratto, compresi ex ante nel “costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG, ma irriducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta, da un lato, un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, dall'altro, una indiretta penalizzazione del consumatore, non prevista nella dir. 2008/48, per la scelta di estinguere anticipatamente il contratto;
5 6) per questo motivo sostanziale, la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); 7) le disposizioni sulla trasparenza emanate da , Org_2 anche ai sensi dell'art. 6bis d.p.r. 180/50 (introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza XI, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 8) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un intermediario del credito (o altra consimile figura); la pretesa di distinguere tali commissioni dalla generalità dei costi
è, peraltro, artificiosa, visto che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione;
9) il precedente della Corte di Giustizia (9.2.2023, c-555/21) non è pertinente Organizzazione_3
alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal “margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata;
10) lo jus superveniens non rovescia il quadro normativo e giurisprudenziale risultante dalla sentenza XI e da Corte cost. 263/2022, visto che la legge n. 103 non ha mai avuto vigenza, essendo stata sostituita il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal d.l. 104, mentre quest'ultimo da un lato dichiara “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, dall'altro contiene un'imprecisata “salvezza” delle norme “in
6 materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa” che, nella sua genericità, non è in grado di ingenerare un conflitto con il diritto UE e non osta all'interpretazione conforme.
Nel caso di specie, compete alla cliente il rimborso degli oneri upfront non riconosciuti, i.e. la commissione Unifin “per il perfezionamento del finanziamento” (sub A) e la provvigione all'intermediario del credito (sub C), correttamente calcolati nella sentenza impugnata con il criterio di proporzionalità lineare (pro rata temporis), in ragione delle previsioni contrattuali. Per contro, non spetta il rimborso dei premi assicurativi (sub G e H) che sono stati già rimborsati prima del giudizio dalla Compagnia assicurativa, secondo la formula attuariale prevista nelle condizioni di polizza. Poiché ha eseguito la sentenza del Giudice di Pace, le somme indebitamente Parte_1
percepite devono essere restituite.
1. Secondo l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La seconda direttiva è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato in parte qua il TUB, dove il diritto del consumatore a estinguere anticipatamente il contratto è disciplinato dall'art. 125-sexies (comma 1), che al tempo di conclusione del contratto all'odierno esame era formulato in termini quasi identici all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
A seguito della nota sentenza XI, l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in legge
23 luglio 2021 n. 106) ha recepito il principio espresso dalla sentenza – la riduzione del costo totale del credito in funzione dell'anticipato rimborso del capitale –, limitandone però l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25.7.2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante, corrente nel diritto applicato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
In particolare, secondo il comma 2 dell'art. 11-octies “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma l'inciso che Org_2
7 rinvia alle “norme secondarie ecc.” è caduto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale
22.12.2022 n. 263, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, “sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, [..] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (§ 14.2).
2. Lo stato del diritto applicato, prima della sentenza XI, che l'art. 11-octies comma 2 ha inutilmente cercato di preservare a tutela dell'affidamento degli intermediari, è compendiato nella normativa secondaria di , nei successivi orientamenti di vigilanza, nella Org_2
Contr giurisprudenza, prevalentemente dell'
A partire dalle “Disposizioni di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, e in particolare dalla revisione del 9 febbraio
2011, ha dato disposizioni affinché “nei contratti di credito con cessione del quinto Org_2
dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (Sezione VII, Credito ai consumatori, § 5.2.1, in nota). Una previsione analoga si legge in Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2 in nota.
“L'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata” implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili, perché relativi ad attività anteriori alla sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma di cui non sussistono le condizioni per lo sgravio, perché già maturati alla data del rimborso anticipato.
La medesima interpretazione può darsi del successivo art. 6bis d.p.r. 180/50 (aggiunto dall'art. 31 comma 1 d.lgs. 19.9.2012 n. 169) che delega a definire “disposizioni per favorire la Org_2
trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” (comma 3). Tali disposizioni hanno la funzione, tra l'altro, di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett. b).
L'interpretazione di può essere ricostruita in questi termini. Oggetto del diritto alla Org_2 riduzione sono interessi e costi non ancora “maturati” alla data dell'estinzione anticipata. Gli interessi sono “dovuti” dal tempo della maturazione o scadenza, come frutti del capitale concesso
8 in godimento e cessano di prodursi con il rimborso anticipato. Gli altri oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un'attività propria del finanziatore e “maturano”, sono “dovuti” con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa ecc.).
Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata. Per contro, gli oneri di accesso al contratto (c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potrebbero mai essere rimborsati.
L'irripetibilità dei costi upfront manifesta razionalità economica, in quanto esistano costi fissi di accesso al contratto (ad es. spese di istruttoria, costituzione di garanzie, perizie di stima) o costi che dipendano dall'ammontare del credito concesso (ad es. provvigione del mediatore creditizio o agente), anziché dalla durata. Esiste anche una certa coerenza tra l'irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite e il principio civilistico che l'estinzione anticipata di un contratto, per scelta di una parte, non dovrebbe pregiudicare i diritti anteriormente acquisiti (arg. ex art. 1373
c.c.). Nondimeno, come si vedrà infra, non è questa la razionalità economica e giuridica sottesa alla dir. 2008/48 ed espressa nella sentenza XI.
Nel diritto applicato ante XI, il principio di irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite ha trovato un duplice temperamento, nel dovere del finanziatore di fornire al cliente un'informazione precontrattuale e contrattuale “trasparente” e di comportarsi secondo correttezza, col correlativo divieto di pratiche opache o scorrette, in violazione degli obblighi di trasparenza ed elusive del diritto alla riduzione del costo del credito.
Infatti, la linearità della distinzione tra oneri upfront e recurring non ha impedito agli intermediari prassi commerciali scorrette, stigmatizzate negli orientamenti di vigilanza di , quali il Org_2
caricamento in misura rilevante della quota delle commissioni upfront, una ripartizione delle commissioni tra quota up-front e recurring, sovente non supportata da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzata da uno sbilanciamento nei confronti della prima, la distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute al finanziatore e componenti di costo dovute alla rete distributiva, la duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività, l'ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, con conseguente
9 ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di rimborso anticipato del capitale.
Peraltro, pur avvedendosi delle chance di abuso concesse agli intermediari, di caricare “il piatto” delle commissioni upfront e presentarle al consumatore come irripetibili, e promuovendo come buona pratica di mercato schemi di offerta che incorporano nel tasso annuo nominale la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (c.d. tutto
TAN), poiché ciò riduce la quota degli oneri irripetibili ed evita l'innalzamento dei costi per il caso di rimborso anticipato, ha continuato a muoversi all'interno della divisione tra oneri Org_2
upfront e recurring, senza negarne mai la validità in linea di principio.
Lo stato consolidato della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza XI della Corte di Giustizia dell'Unione europea (dell'11 settembre 2019, C-383/18) era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo, la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in data 11 dicembre 2019 n. 26525, dove riemergono alcune delle prassi scorrette censurate dalla Vigilanza di : “1) “nella Org_2
formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
3. La sentenza XI ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, di cui il giudice polacco remittente ha offerto due interpretazioni. La prima considera soggetti a riduzione i costi “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l'ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [..] dal momento che l'ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”. Nella seconda, la «restante durata del contratto» non è un
10 criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma riguarda le modalità di calcolo della riduzione, che deve essere proporzionale alla residua durata.
Oltre a queste due interpretazioni, l'Avvocato generale ha preso in esame nelle sue conclusioni
(punto 45-46) anche una terza interpretazione, considerando “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure “non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.
La Corte di Giustizia ha elegantemente tralasciato come inconcludente “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, che restituirebbe risultati equivoci, per dare preminenza ad argomenti teleologici e orientati alle conseguenze.
In particolare, l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_1 Persona_2
EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29).
“Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. CP_3
16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront
– come già aveva osservato negli orientamenti di vigilanza (§ 2). Org_2
I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò
“comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito
11 potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32).
Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33)
e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto, avendo respinto con questi argomenti la prima e la terza interpretazione, la Corte di
Giustizia ha accolto la seconda, negando valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4. Forse inavvertitamente, la Corte di Giustizia ha indebolito la forza dei propri argomenti, introducendo una premessa forse vera, ma non indispensabile, ossia la propensione del finanziatore ad abusare del proprio margine di manovra in danno del cliente, per giustificare la conclusione attinta.
Primo. L'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 offre all'interprete un elemento centrale a cui affidare la scelta tra le due interpretazioni e che orienta con sicurezza la scelta verso l'inclusione di tutti gli oneri, anche indipendenti dalla durata, nel perimetro dei costi riducibili. Tale elemento è il “costo totale del credito”, riguardo al quale la stessa sentenza XI (punto 23) ha osservato che la definizione
(art. 3 lett. g) dir. 2008/48) non contiene “alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”. Pertanto, non dovrebbe essere consentita distinzione alcuna tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, non soltanto con riguardo all'informativa contrattuale, ma anche con riguardo all'evenienza, possibile “in ogni momento”, dell'estinzione anticipata.
Su questa premessa, le esemplificazioni di cui ai punti 31-33 della motivazione conservano bensì valore, perché comprovano la giustezza della scelta, ma non sono una premessa indispensabile. Nel medesimo senso anche Corte cost. 263/2022, secondo cui “in tanto si giustifica tale richiamo [al costo totale del credito], in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” (§ 12.3.2).
Secondo. Nel caso di rimborso anticipato del capitale, appare naturale adeguare il contratto alla minore durata effettiva, senza che il consumatore sia premiato o penalizzato, fermo il diritto del finanziatore a pretendere l'equo indennizzo “per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, ove applicabile (art. 16 par. 2 ss. dir. 2008/48).
12 Ora, la penalizzazione del consumatore in caso di rimborso anticipato non dipende da uno specifico abuso del finanziatore nella presentazione dei costi – punto su cui insiste –, ma dalla pura e CP_3
semplice presenza di oneri che (thema disputandum) non sono sottoposti a riduzione, poiché ciò comporta inevitabilmente l'aumento del costo del credito, visto che la stessa somma di denaro, che le parti hanno pattuito per la durata originaria, viene mantenuta ferma su un intervallo di tempo inferiore. Ad es.
1.000 euro spalmati in modo uniforme su dieci anni equivalgono a 100 euro per anno, su otto anni a 125 euro per anno, su quattro anni a 250 euro per anno e a un peso (teorico) di
2.000 euro per anno se il contratto viene estinto anticipatamente dopo soli sei mesi. A parità di capitale, il peso dell'onere cresce in proporzione, man mano che la durata si accorcia.
Anche se il finanziatore presenta al consumatore costi effettivi e in modo trasparente e corretto, il costo del credito aumenta: e ciò per il solo fatto che alcuni oneri compresi ex ante nel costo totale del credito e nella rappresentazione percentuale su base annua del TAEG, che è “fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (art. 19 par. 3 dir. 2008/48), non possono essere ridotti e adeguati ex post alla minore durata effettiva del contratto.
La maggior onerosità del credito, legata alla pretesa irripetibilità degli oneri upfront, non può giustificarsi in quanto conseguenza volontariamente accettata dal consumatore, con il rimborso anticipato del capitale, poiché tale interpretazione contraddice la ratio della norma.
La dir. 2008/48 concede, infatti, al consumatore il diritto di rimborsare il capitale anticipatamente
“in qualsiasi momento”, per consentirgli di adeguare l'esposizione debitoria alle proprie possibilità, rinegoziare il finanziamento cogliendo eventuali ribassi dei tassi ecc., senza altro onere che l'obbligo (peraltro eventuale) di indennizzo. Oneri aggiuntivi non possono essere evidentemente introdotti dall'interprete e tale appare l'aumento del costo del credito ingenerato dall'irripetibilità degli oneri upfront, che si presenta ex ante come un disincentivo all'uso “in qualsiasi momento” del diritto di estinzione anticipata e a posteriori come un'indiretta penalizzazione del consumatore per l'esercizio di tale diritto.
In conclusione. La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale
13 notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (§ 12.1.).
5. L'art. 6bis del d.p.r. 180/50, rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, prevede al comma 3 il potere di di definire, ai sensi del TUB, Org_2
“disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione”. In particolare, interessa in questa sede la lettera b), che riguarda le disposizioni volte a
“b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma non è stata toccata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 11- octies, comma 2 del d.l. 73/2021, è tuttora vigente e, secondo l'appellante (conclusionale pag. 4), continuerebbe a orientare l'interprete verso la distinzione tra costi ripetibili e irripetibili, salva l'applicazione dei doveri di trasparenza e correttezza del finanziatore, al fine di evitare possibili pratiche opache o scorrette in danno del consumatore. In definitiva, tale norma manterrebbe vigente il diritto applicato prima della sentenza XI, sia pure ristretto al solo ambito dell'erogazione di finanziamenti con cessione del quinto.
La Corte costituzionale s'è nondimeno pronunciata sulle disposizioni sulla trasparenza di
[...]
, osservando che esse “avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, Org_2
riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili [..] a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri” ed evidenziando la funzione del rinvio recettizio a tali disposizioni, contenuto nell'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo” e rende “univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza
XI e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (§ 12.1.).
Per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021, limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle
14 disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ”, di modo che l'art. 125 sexies Org_2 comma 1 TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”. Incidentalmente, la Corte osserva che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125- sexies, comma 1” (sub § 14).
È evidente che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, esse non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”.
6. La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione).
Malgrado lo specifico motivo d'appello sul punto (appello, pag. 22-23), non v'è, in linea di principio, una ragione sufficiente per distinguere dagli altri costi gestionali del finanziatore la provvigione pagata al mandatario per il perfezionamento del contratto (qui Organizzazione_1
in relazione alla commissione sub A) o all'intermediario del credito (qui
[...] Org_4
in relazione alla commissione sub C) o ad altre consimili figure (agente, fornitore
[...]
convenzionato ecc.).
Infatti, l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni dell'agente o intermediario (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento.
Si ha conferma di tale conclusione, rilevando che, prima ancora di CP_3 Org_2
15 raccomandava come pratica virtuosa l'adozione di schemi contrattuali “tutto TAN”, ossia con l'eliminazione di oneri upfront, indipendenti dalla durata (§ 2). Ciò non implicava, ovviamente, che il finanziatore non avesse facoltà di ribaltare la spesa sul consumatore, addebitando la commissione, né che la spesa fosse fatta “a fondo perduto”, ma soltanto che la spesa doveva essere conglobata con gli altri costi (gestionali, di raccolta ecc.) e coperta cogli interessi.
Dopo la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto il CP_3 logico corollario dell'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l'indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare l'onere della provvigione al mandatario del credito (onere sub A) e all'intermediario del credito (onere sub C) ai fini della riduzione del costo totale del credito.
La pretesa della commissione d'intermediazione al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.
Che la commissione prelevata sia stata davvero versata all'intermediario del credito è, infine, irrilevante, visto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera indipendentemente CP_3 dall'esistenza di un abuso (§ 4) o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore.
7. In tema di provvigioni corrisposte a terzi, una recente pronuncia di merito (Trib. Nocera Inferiore
5.1.2023, su Diritto bancario) ha espresso il convincimento che la banca non sia legittimata passiva all'azione di indebito, per le somme che essa prova di aver corrisposto a terzi, in quanto non sarebbe beneficiaria finale (o accipiens) del pagamento.
Tale principio di diritto non può essere condiviso, poiché gli oneri anticipati, compresi quelli corrisposti a terzi, sono inclusi nel montante lordo del finanziamento, sono trattenuti dal finanziatore come costi per arrivare al “netto ricavo” erogato e devono essere rimborsati dal consumatore al finanziatore con il versamento delle rate.
In modo lineare, la riduzione degli oneri ex art. 125-sexies TUB comporta il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente una minor somma di denaro, di modo che il finanziatore, se non conteggia la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare (come accadeva per gli oneri upfront ante XI) o liquida una somma inferiore alla giusta misura, il viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione passiva rispetto all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del
16 credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.
8. La sentenza , a cui l'appellante si riferisce in conclusionale (pag. 2), Organizzazione_3
riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza XI, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto
27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle
17 specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza non enuncia le caratteristiche specifiche Organizzazione_3
dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed CP_3 effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 (punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o
18 per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza ha distinto il regime applicabile alle due Organizzazione_3
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza XI.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n.
2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza
XI in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da , se non per il tramite di nuova questione Organizzazione_3
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
9. L'art. 27 del d.l. 10.8.2023 n. 104 ha riscritto l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021, che attualmente prevede: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Come già affermato in altre pronunce di questo Tribunale (cfr. Trib. Torino 18.10.2023 n. 3991), la disposizione non tocca i diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, né potrebbe essere altrimenti, visto che il giudice è tenuto a interpretare e applicare il diritto interno “alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, c-14/83, e Per_3
e molte altre conformi) fino al caso-limite della manifesta contrarietà a legge (cfr. Corte Per_4
giustizia UE 24.1.2012, c-282/10, e quindi a preferire, tra tutti i significati Per_5 dell'enunciato normativo ragionevolmente possibili secondo gli ordinari strumenti di interpretazione, uno compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Oltre al criterio di preferenza dettato dalla Corte di Giustizia, la stessa disposizione da interpretare ribadisce il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte
19 di giustizia dell'Unione europea”, offrendo all'interprete argomento a non estrarre dall'enunciato significati incompatibili con i diritti riconosciuti dalla dir. 2008/48 al consumatore in caso di estinzione anticipata o con l'effettività della loro tutela.
Ulteriore argomento, per il rispetto dei principi di diritto espressi dalla sentenza XI e del giudicato costituzionale, si ricava dal confronto con la norma introdotta in via di emendamento (art. 1 comma 1-bis) al d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in legge 10.8.2023 n. 103 – mai di fatto entrata in vigore perché sostituita il giorno stesso della pubblicazione in G.U. –, la quale conteneva, essa sì, una disposizione in aperto contrasto con e Corte cost. 263/2022, prevedendo che “non sono CP_3
comunque soggetti a riduzione [..] i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”.
L'art. 27 d.l. 104/2021, pur essendo scritto sulla falsariga della norma sostituita, lascia cadere quest'inciso: evidente indice della resipiscenza del legislatore e della scelta – questa volta coerente con il declamato “rispetto del diritto dell'Unione europea” – di non entrare nuovamente in conflitto con la pronuncia XI.
Unico elemento di novità, a parte la confermata irriducibilità delle imposte, è la generica “salvezza” delle norme in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata del contratto non è tuttavia in conflitto con il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali (come invece sembra opinare l'appellante in note di replica, pag. 5-6), né coi principi che governano la ripetizione dell'indebito.
Come già è stato scritto (sub § 4), la riduzione della totalità degli oneri compresi nel “costo totale del credito”, compresi quelli per l'accesso al contratto, consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito senza subire un impoverimento, consistente nel surrettizio aumento del costo totale del credito su base annua, rispetto a quello previsto in contratto e rappresentato nel
TAEG per la regolare esecuzione del contratto fino alla naturale scadenza. Pertanto, la riduzione degli oneri non può fondare, nonostante la contraria peregrina opinione espressa dall'appellante
(“in caso di accoglimento della domanda di rimborso formulata da controparte, quest'ultimo dovrà essere condannata a versare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore della Banca convenuta un indennizzo di importo pari al valore della propria domanda”), alcuna azione ex art. 2041 c.c. del finanziatore nei confronti del consumatore: anzitutto perché il consumatore non è “arricchito a danno” del finanziatore e comunque perché una tale azione avrebbe l'effetto di togliere al consumatore i diritti riconosciutigli dalla dir. 2008/48, entrando nuovamente in contrasto con il diritto europeo.
Resta impregiudicata la possibilità, adombrata in dottrina e dalla citata Trib. Torino 18.10.2023 n.
3991, che il riferimento alle norme in tema di arricchimento senza causa serva a “fornire la base
20 giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021”.
Infine, il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri non entra in conflitto con le norme sull'indebito oggettivo, in particolare con l'obbligo del finanziatore di conteggiare le somme in riduzione al momento dell'estinzione anticipata e di restituire l'eventuale eccedenza, per i motivi già evidenziati (sub § 7).
10. Venendo al criterio di riduzione, la sentenza appellata (pag. 9 di 10 del file) ha calcolato la somma dovuta in restituzione “in proporzione del numero di rate residue (72) al momento dell'estinzione anticipata a titolo di oneri non goduti”, applicando il criterio della proporzionalità lineare (pro rata temporis).
L'appellante chiede, per contro, l'applicazione della curva degli interessi, che stabilisce una proporzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi e applica tale proporzione agli oneri (diversi dagli interessi) che devono essere rimborsati. Quando il piano di ammortamento è redatto usando il metodo dell'ammortamento francese, che prevede rate costanti, quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti, esso comporta un'accelerata maturazione di interessi rispetto alla linearità del tempo.
Il tema del criterio di riduzione non è affrontato dalla sentenza XI. Ancorché la Corte di
Giustizia rilevi incidentalmente in rappresentando la posizione del giudice rimettente, che CP_3
“il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto” (punto 24), la questione proposta verte evidentemente sul diritto a calcolare la riduzione sui costi indipendenti dalla durata del contratto e non sulla modalità di calcolo.
La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”).
Secondo una condivisibile osservazione dell'Avvocato generale in , la Organizzazione_3
21 riduzione del costo totale del credito non dovrebbe premiare o penalizzare il consumatore, per la scelta di rimborsare anticipatamente il capitale (punto 71). Il concetto di “premio” o “penalità” resta però indefinito, se non si individua un criterio di giustizia contrattuale, in base al quale verificare se alla riduzione degli oneri segue in concreto un arricchimento o impoverimento di una parte.
Nel credito al consumo (dir. 2008/48), il giusto criterio, per adeguare l'esecuzione alla minor durata, riducendo gli oneri, è fornito dal TAEG, il quale appunto esprime il costo del credito come percentuale annua del credito concesso e ha un perimetro sostanzialmente coincidente (a seguito di con quello degli oneri da sottoporre a riduzione, in funzione della minor durata, ossia tutti i CP_3 costi inerenti al “costo totale del credito”, eccettuate le imposte.
Depongono a favore dell'utilizzo del TAEG due ulteriori argomenti. Primo, il peculiare ruolo rivestito dal TAEG nell'art. 125 bis TUB (commi 6 e 7), come presidio di invarianza del costo del credito rispetto a quello pubblicizzato. Secondo, la stessa riforma del 2021 contiene un'importante indicazione di sistema, poiché rinvia per la riduzione degli oneri, “ove non sia diversamente indicato”, al criterio del costo ammortizzato che implica l'uso del TAEG.
Senza entrare in dettagli inutili ai fini della decisione, il costo ammortizzato, previsto per la rilevazione in bilancio del valore attuale dei crediti dal codice (art. 2426 n. 8 c.c.) e dai principi contabili, usa per l'attualizzazione dei costi “il criterio dell'interesse effettivo”, ossia del “tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale” e perciò in definitiva del TAEG (vedine la definizione all'art. 2 D.M. Tesoro 8.7.1992).
Se il TAEG è il “giusto criterio” nella riduzione degli oneri, il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore, cioè distribuisce tra le parti premi e penalità rispetto al teorico equilibrio. Tale margine di approssimazione è compensato dalla maggior comprensibilità e facilità d'uso rispetto al TAEG, motivo per il quale la riforma assegna al criterio del “costo ammortizzato” carattere suppletivo e recessivo di fronte a una chiara scelta contrattuale per il metodo della proporzionalità lineare.
Degno di nota è che la riforma non considera la “curva degli interessi”, come ulteriore possibile criterio, seppure considerato dall'ABF per la riduzione degli oneri upfront, a partire dalla pronuncia
11 dicembre 2019 n. 26525 del Collegio di coordinamento.
Il novellato art. 125-sexies TUB s'applica soltanto ai contratti successivi al 25.7.2021 ma esprime indicazioni di sistema che possono essere tenute ferme per decidere le controversie sul rimborso degli oneri upfront relativi alle estinzioni anticipate dei contratti anteriormente conclusi: in primis,
22 deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione;
in assenza di scelta, è applicabile il criterio suppletivo del TAEG.
Nel caso di specie, il punto 4 del modulo SECCI (all.
2.1.conv.) dedicato al rimborso anticipato non prevede altro criterio per la liquidazione di interessi e oneri non ancora maturati, se non quello della proporzionalità lineare, pro rata temporis – all'infuori dei premi relativi alle polizze di assicurazione, che “verranno rimborsate dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza”.
Infatti, con quest'unica eccezione, è previsto che, nel caso di estinzione anticipata, “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione a la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
Pertanto, l'appello deve respingersi, avendo la sentenza appellata fatto corretta applicazione del metodo pro rata temporis, perché – in disparte la maggior comprensibilità e facilità di calcolo rispetto ad altri – è anche l'unico metodo previsto da per il conteggio della riduzione di Parte_1
interessi e oneri.
11. Venendo alla questione del rimborso degli oneri assicurativi, l'appellante deduce (appello pag.
25) “l'illegittima condanna di parte appellante al pagamento degli oneri assicurativi, nonostante CP_ l'avvenuto rimborso degli stessi in favore della sig.ra ampiamente provato in atti. Difatti, parte appellata aveva già usufruito del rimborso degli oneri assicurativi disposto direttamente dalle
Compagnie Assicurative secondo le formule attuariali previste dalle condizioni generali di assicurazione presenti nelle rispettive polizze (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado). Ne deriva quindi l'infondatezza della pretesa avversaria, la quale è stata erroneamente accolta nonostante fosse priva di alcun fondamento giuridico”.
L'eccezione di pagamento è stata dedotta e comprovata anche in primo grado, fin dalla comparsa di risposta, pag. 4: “in data 27.10.2017 le in nome e per conto delle Compagnie CP_5
CP_ Assicurative, restituivano tramite bonifico bancario alla sig.ra l'importo complessivo pari ad €
610,79 di cui € 216,37 relativi alla polizza “perdita impiego” e € 394,42 relativi alla polizza
“rischio vita”, come da relativa comunicazione (doc. 7 riscontro rimborso). CP_5
Ancora, a pag. 18, sub § 8 Oneri assicurativi, si legge: “come indicato nelle premesse in fatto, tali oneri sono già stati rimborsati dalle Compagnie Assicurative, quindi si contesta la richiesta formulata da parte attrice nonché i conteggi elaborati”.
23 L'eccezione è fondata.
Le assicurazioni sulla vita e contro i rischi d'impiego, obbligatorie per legge (art. 54 D.P.R.
180/1950), sono state rilasciate da e , come risulta dal Org_5 Org_6 certificato di assicurazione agli atti, “polizza collettiva n. 4731-8282 Assicurazione a premio unico a garanzia della cessione del quinto e delegazione di pagamento”, specificamente relativo alla pratica n. 484193, che è il numero del contratto di prestito personale oggetto del presente giudizio
CP_ (all. 2.1. ), e intestato come contraente e beneficiario a e come Parte_1
assicurato a (vedi fascicolo documenti di primo grado, pag. 104 di 294 del file). CP_1
A seguito della richiesta di estinzione anticipata del prestito, ha messo a disposizione Parte_1
della cliente un modulo (ibidem, pag. 107 di 294) per trasmettere alle due Compagnie, domiciliate presso , la richiesta di rimborso e i dati per l'esecuzione del bonifico bancario. CP_5
Contr La domiciliataria ha dato corso all'istruttoria della pratica di rimborso, liquidato in € 610,79 le competenze da rimborsare, utilizzando le formule attuariali previste negli artt. 7 delle condizioni di assicurazione delle polizze n. 4731 (rischio morte) e n. 4282 (rischio perdita d'impiego), come risulta dalla lettera (senza data) prodotta dall'appellante (pag. 108-109 di 294) e bonificato tale somma a . CP_1
Il doc. 7 (pag. 110 di 294) citato nell'appello è, appunto, la distinta di avvenuto bonifico indirizzata da a in data 27.10.2017, per l'ammontare di € 610,79, recante la causale CP_5 CP_1
“rimborso premio pagato e non goduto estinzione anticipata n. 484193”. Parte_1
Degno di nota che l'avvenuto pagamento è sostanzialmente non contestato dall'attrice, odierna appellata, pur essendo circostanza a lei personale. Cfr. comparsa conclusionale avanti al Giudice di pace (all.
2.B, pag. 26 di 34) ove essa prende in esame contestazioni di “diverse” Parte_1 dall'avvenuto rimborso dei premi, quali la “carenza di legittimazione passiva in capo alla per Org_2
la restituzione del costo di assicurazione”, la “non applicazione del criterio pro rata temporis per il calcolo del rimborso, in quanto si applicherebbe il regime previsto dal fascicolo informativo relativo alla polizza collettiva”, la “applicazione della disciplina prevista dall'art. 22 comma 15- quater della legge n. 221/2012”.
Nonostante la non contestazione e, non ultimo, la conoscenza dell'avvenuto rimborso – già rappresentata da nella corrispondenza anteriore al giudizio (doc. 8, pag. 111 di 294) – Parte_1
l'appellata ha omesso di conteggiare l'importo di € 610,79 in quota ai due premi di assicurazione.
Anche in merito ai criteri di rimborso, la sentenza appellata – come l'appellata in questo giudizio – non ha offerto validi argomenti per discostarsi dalle previsioni contrattuali e usare invece il metodo
24 di proporzionalità lineare. In proposito, il modulo al punto 4, “Rimborso anticipato”, Org_7
prevede che i premi di polizza verranno “rimborsati dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni generali di assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza” e cioè in base all'art. 7 delle condizioni generali (pag. 35 di 294)
richiamato nella corrispondenza di (pag. 110 di 294). Per quanto d'interesse ai fini di CP_5
causa, l'art. 22 comma 15-quinquies d.l. 179/2012 (conv. legge 221/2012) rimette alle condizioni di assicurazione di indicare “i criteri e le modalità per la definizione del rimborso” dovuto per il caso di estinzione anticipata del finanziamento a cui l'assicurazione è collegata – la fattispecie, prevista al comma 15-quater corrisponde al caso qui in esame, assicurazione a premio unico, con onere sostenuto dal debitore/assicurato, a servizio di un mutuo o altro contratto di finanziamento. Inoltre, la stessa disposizione pone un limite in tema di rimborso delle spese amministrative “sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio”, rimborso che è consentito porre a carico dell'assicurato e defalcare dal rimborso “a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
In specie, non esistono validi motivi per discostarsi dalla liquidazione fatta da , anche CP_5
considerata la modesta incidenza delle spese (€ 30,00 per contratto).
In conclusione, la somma di € 924,22 (€ 579,44 + 344,78) per rimborso premi assicurativi deve essere stornata dall'ammontare dovuto in restituzione, in quanto già percepita in misura conforme ai criteri contrattuali.
Poiché la condanna di al pagamento della somma di € 3.219,52 con gli Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo è stata eseguita dalla con il versamento della somma di € 3.496,13 (doc. 3 appellante), evidentemente Org_2 comprensiva degli interessi, deve condannarsi l'appellata a restituire a il capitale di € Parte_1
924,22 e i relativi interessi, liquidati pro quota in € 79,41.
25 12. In punto spese, la soccombenza reciproca, che pesa per circa 1/3 della pretesa fatta valere dall'attrice giustifica la compensazione per un terzo delle spese dei due gradi di giudizio. Nel senso che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello [..] allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” vedi da ultimo Cass. 24.1.2017 n.
1775 e Cass. 13.7.2020 n. 14916.
Ferma la liquidazione delle spese del primo grado, non oggetto di specifico gravame, in
“complessivi € 925,00 di cui € 125,00 per contributo unificato” e perciò in € 125,00 per esborsi e €
800,00 per onorari, oltre accessori di legge, le spese del presente grado di giudizio devono liquidarsi in € 1.700,00 per onorari oltre accessori di legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: in parziale riforma della sentenza appellata n. 1406/2021 del Giudice di Pace di Torino, ridetermina in
€ 2.295,30 l'ammontare dovuto in restituzione per l'estinzione anticipata del contratto di prestito personale con cessione del quinto, con esclusione della somma di € 924,22 per rimborso oneri assicurativi;
dichiara conseguentemente tenuta e condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado di € 924,22 per capitale ed €
[...]
79,41 per interessi su detto capitale;
dichiara compensato 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna Parte_1
a rifondere a la residua frazione di 2/3 delle spese del primo grado di
[...] CP_1
giudizio, già liquidate (per l'intero) nella sentenza appellata, e delle spese del presente grado, che liquida (per l'intero) d'ufficio, in assenza di nota, in € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Torino, 26 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
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