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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9463 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 23431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 21.06.2025 e vertente
TRA
nata il [...] a [...], Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Cosetta Orlandi, giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE
E
nato il [...] in [...], Codice Fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Piera Forenza e dall'Avv.to Chiara Roveda, C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata il [...]) rappresentata dalla Curatrice Speciale avv. Controparte_2 CP_3
nominata con provvedimento del 23 giugno 2025 e costituitasi con memoria del 4 luglio 2025;
[...]
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni il 29/7/25
pagina 1 di 5
OGGETTO: divorzio contenzioso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 giugno 2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile a OL MO (MI) il 7 aprile 2012 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OL MO anno 2012, atto n. 14, parte I) con Controparte_1
, dalla cui unione è nata la figlia (in data 28.05.2011) e da cui si era separato
[...] CP_2 consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza ex art. 711 c.p.c. del 5.03.2019 omologate dal Tribunale di Milano in data 1 aprile 2019, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Allegando reiterate condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge ai suoi danni e della figlia, per cui era stata anche presentato dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni ricorso ex art. 330 c.c., chiedeva l'affidamento super esclusivo della minore con collocamento della medesima presso di sé, la sospensione degli incontri padre-figlia, provvedendosi poi ad una graduale ripresa con gli incarichi ai
Servizi Sociali e inizialmente in Spazio Neutro. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Milano via San Vittore n. 35, nonché porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente a suo favore.
Con decreto del 24/6/25 il Giudice delegato nominava il Curatore Speciale della minore e chiedeva la trasmissione degli atti relativi al fascicolo pendente avanti il Tribunale per i Minorenni.
Veniva fissata udienza ex art. 47 bis. 21 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di legge.
Il Curatore Speciale della minore si costituiva in giudizio con comparsa del 7/7/25 chiedendo l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso la madre, attivazione dei Servizi Sociali per gli interventi di sostegno ai genitori ed alla minore, nonché per la ripresa della relazione padre-figlia; quantificazione in Euro 200,00 al mese, del contributo paterno al mantenimento della figlia;
spese straordinarie al 50%; assegno unico interamente a favore della madre.
Con comparsa in data 28 settembre 2025 si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva la pronuncia di sentenza parziale di divorzio;
relativamente alla responsabilità genitoriale, chiedeva mantenersi l'affidamento condiviso della figlia con prevalente collocamento presso la madre nella casa di Milano via San Vittore n.35; monitoraggio dei Servizi Sociali;
liberi incontri con la figlia assegnazione alla madre della casa familiare. Si dichiarava disponibile a corrispondere alla CP_2
pagina 2 di 5 madre per il mantenimento della figlia l'importo di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 4.11.2025 perveniva relazione dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano già delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 11/11/25 il Giudice Delegato, sentite le parti e la
Curatrice Speciale, così provvedeva:
“Dispone la riunione del procedimento aventi il Tribunale per i Minorenni di Milano R.G. 1358/2025 al presente procedimento;
In via provvisoria e urgente dispone
1. Affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa nella nuova CP_2 abitazione di EV in viale Vittorio Veneto 14;
2. Dispone che la frequentazione paterna abbia luogo con le modalità vigenti un pomeriggio a settimana per due ore, non nell'abitazione della ricorrente, lasciando a liberi accordi padre e figlia tempi e modalità delle chiamate e videochiamate;
3. Conferma a carico del padre il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione consensuale oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di appello di
Milano di giugno 2025, assegno unico integralmente a favore della madre;
in via istruttoria, previo passaggio di consegne dai servizi sociali del comune di Milano:
4. Dà incarico ai servizi sociali del comune di EV (competenti in relazione alla nuova residenza della madre) in collaborazione con i servizi sociali del comune di OL MO (compenti in relazione al luogo di domicilio del convenuto, in OL MO via Quattrostrade 22) di monitorare la situazione del nucleo familiare e la qualità della relazione intrattenuta dalla minore con il padre eventualmente ampliando gli spazi di frequentazione paterna;
5. Dà incarico ai servizi sociali del comune di EV in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di OL MO di avviare interventi di sostegno alla genitorialità per le parti;
6. Dà incarico ai servizi sociali del comune di EV di mantenere attivo il supporto psicologico per
; CP_2
7. Assegna ai servizi sociali del comune di EV e del comune di OL MO fino al 28.02.2026 per trasmettere al Tribunale relazioni di aggiornamento;
8. Fissa per esame l'udienza del 11.03.2026 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 12.00 dell'11 marzo 2026 nelle quali le parti potranno prendere posizione anche sulle relazioni dei servizi sociali.
9. Rimette la causa al collegio per la decisione sullo status”. pagina 3 di 5 La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) i) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, peruviana la ricorrente ed argentina il convenuto, è in Italia la residenza abituale dei coniugi ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
La domanda di divorzio
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 Controparte_1
OL MO (MI) il 7 aprile 2012 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
OL MO anno 2012, atto n. 14, parte I).
Dalla loro unione è nata la figlia in data 28.05.2011, minorenne. CP_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza ex art. 711 c.p.c. del 5.03.2019 omologate dal Tribunale di Milano in data 1 aprile 2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia di divorzio.
Vigenti i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice delegato, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a OL MO (MI) il 7 aprile 2012 (atto iscritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di OL MO anno 2012, atto n. 14, parte I).
2) SPESE di lite al definitivo;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL MO, dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 21.06.2025 e vertente
TRA
nata il [...] a [...], Codice Fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Cosetta Orlandi, giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE
E
nato il [...] in [...], Codice Fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Piera Forenza e dall'Avv.to Chiara Roveda, C.F._2 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata il [...]) rappresentata dalla Curatrice Speciale avv. Controparte_2 CP_3
nominata con provvedimento del 23 giugno 2025 e costituitasi con memoria del 4 luglio 2025;
[...]
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni il 29/7/25
pagina 1 di 5
OGGETTO: divorzio contenzioso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 giugno 2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile a OL MO (MI) il 7 aprile 2012 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OL MO anno 2012, atto n. 14, parte I) con Controparte_1
, dalla cui unione è nata la figlia (in data 28.05.2011) e da cui si era separato
[...] CP_2 consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza ex art. 711 c.p.c. del 5.03.2019 omologate dal Tribunale di Milano in data 1 aprile 2019, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Allegando reiterate condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge ai suoi danni e della figlia, per cui era stata anche presentato dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni ricorso ex art. 330 c.c., chiedeva l'affidamento super esclusivo della minore con collocamento della medesima presso di sé, la sospensione degli incontri padre-figlia, provvedendosi poi ad una graduale ripresa con gli incarichi ai
Servizi Sociali e inizialmente in Spazio Neutro. Chiedeva, inoltre, l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Milano via San Vittore n. 35, nonché porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente a suo favore.
Con decreto del 24/6/25 il Giudice delegato nominava il Curatore Speciale della minore e chiedeva la trasmissione degli atti relativi al fascicolo pendente avanti il Tribunale per i Minorenni.
Veniva fissata udienza ex art. 47 bis. 21 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di legge.
Il Curatore Speciale della minore si costituiva in giudizio con comparsa del 7/7/25 chiedendo l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso la madre, attivazione dei Servizi Sociali per gli interventi di sostegno ai genitori ed alla minore, nonché per la ripresa della relazione padre-figlia; quantificazione in Euro 200,00 al mese, del contributo paterno al mantenimento della figlia;
spese straordinarie al 50%; assegno unico interamente a favore della madre.
Con comparsa in data 28 settembre 2025 si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva la pronuncia di sentenza parziale di divorzio;
relativamente alla responsabilità genitoriale, chiedeva mantenersi l'affidamento condiviso della figlia con prevalente collocamento presso la madre nella casa di Milano via San Vittore n.35; monitoraggio dei Servizi Sociali;
liberi incontri con la figlia assegnazione alla madre della casa familiare. Si dichiarava disponibile a corrispondere alla CP_2
pagina 2 di 5 madre per il mantenimento della figlia l'importo di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 4.11.2025 perveniva relazione dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano già delegati dal Tribunale per i Minorenni di Milano.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 11/11/25 il Giudice Delegato, sentite le parti e la
Curatrice Speciale, così provvedeva:
“Dispone la riunione del procedimento aventi il Tribunale per i Minorenni di Milano R.G. 1358/2025 al presente procedimento;
In via provvisoria e urgente dispone
1. Affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa nella nuova CP_2 abitazione di EV in viale Vittorio Veneto 14;
2. Dispone che la frequentazione paterna abbia luogo con le modalità vigenti un pomeriggio a settimana per due ore, non nell'abitazione della ricorrente, lasciando a liberi accordi padre e figlia tempi e modalità delle chiamate e videochiamate;
3. Conferma a carico del padre il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione consensuale oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di appello di
Milano di giugno 2025, assegno unico integralmente a favore della madre;
in via istruttoria, previo passaggio di consegne dai servizi sociali del comune di Milano:
4. Dà incarico ai servizi sociali del comune di EV (competenti in relazione alla nuova residenza della madre) in collaborazione con i servizi sociali del comune di OL MO (compenti in relazione al luogo di domicilio del convenuto, in OL MO via Quattrostrade 22) di monitorare la situazione del nucleo familiare e la qualità della relazione intrattenuta dalla minore con il padre eventualmente ampliando gli spazi di frequentazione paterna;
5. Dà incarico ai servizi sociali del comune di EV in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di OL MO di avviare interventi di sostegno alla genitorialità per le parti;
6. Dà incarico ai servizi sociali del comune di EV di mantenere attivo il supporto psicologico per
; CP_2
7. Assegna ai servizi sociali del comune di EV e del comune di OL MO fino al 28.02.2026 per trasmettere al Tribunale relazioni di aggiornamento;
8. Fissa per esame l'udienza del 11.03.2026 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 12.00 dell'11 marzo 2026 nelle quali le parti potranno prendere posizione anche sulle relazioni dei servizi sociali.
9. Rimette la causa al collegio per la decisione sullo status”. pagina 3 di 5 La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) i) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, peruviana la ricorrente ed argentina il convenuto, è in Italia la residenza abituale dei coniugi ed è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
La domanda di divorzio
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 Controparte_1
OL MO (MI) il 7 aprile 2012 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
OL MO anno 2012, atto n. 14, parte I).
Dalla loro unione è nata la figlia in data 28.05.2011, minorenne. CP_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza ex art. 711 c.p.c. del 5.03.2019 omologate dal Tribunale di Milano in data 1 aprile 2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia di divorzio.
Vigenti i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice delegato, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a OL MO (MI) il 7 aprile 2012 (atto iscritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di OL MO anno 2012, atto n. 14, parte I).
2) SPESE di lite al definitivo;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL MO, dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
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