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Sentenza 26 febbraio 2021
Sentenza 26 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2021, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AO nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AO BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI — ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, conv. dalla I. 176 del 2020 —, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena rispetto al furto del 6 agosto 2013, da riqualificarsi in tentativo, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunziata dalla Corte di appello di Firenze il 3 febbraio 2020 ed ha confermato quella emessa dal Tribunale di Livorno che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato PA PI per furto aggravato continuato di prodotti cosmetici e di denaro, avvenuto tra il 26 luglio ed il 3 agosto 2013, nonché il 6 agosto 2013, all'interno del centro estetico dove l'imputata lavorava e di cui era titolare Francesca CA. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7594 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI AO Data Udienza: 26/01/2021 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputata, formulando quattro motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione, perché la Corte di appello avrebbe giudicato apoditticamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, senza necessità di applicare le regole di cui all'art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., ponendosi, così, in contrasto con gli insegnamenti della Corte Costituzionale. In quest'ottica, la Corte distrettuale ha valorizzato la mancata costituzione di parte civile della CA, senza avvedersi che quest'ultima aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno nel giudizio intentato dalla PI dinanzi al Giudice del lavoro. La sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale in quanto non avrebbe risposto alla doglianza dell'appello secondo cui le uniche immagini acquisite in atti ed estratte dal sistema di videosorveglianza erano quelle del 6 agosto 2013 (mentre mancherebbero immagini dal 26 luglio al 3 agosto), concernenti condotte diverse da quelle descritte in querela, dal che conseguirebbe che l'unico elemento di prova sarebbe costituito dalle accuse della CA. 2.2. Il secondo motivo di ricorso del pari deduce vizio di motivazione, questa volta con riferimento ai fatti del 6 agosto 2013, per cui l'imputata era stata arrestata in flagranza di reato. A dispetto del nutrito motivo di appello, la Corte di merito si sarebbe limitata a ricalcare testualmente la motivazione del Giudice di primo grado, descrivendo la condotta della PI. La ricorrente, quindi, trascrive stralci del verbale di arresto ed evoca il verbale di perquisizione per dimostrare la falsità di quanto si legge nella sentenza impugnata, a proposito del fatto che l'imputata aveva prelevato più banconote e le aveva inserite nel proprio portafogli. 2.3. Il terzo motivo di ricorso di ricorso — deducendo violazione di legge — investe la mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata in relazione ai fatti del 6 agosto 2013, tenuto conto dell'intervento immediato dei Carabinieri, che stavano monitorando il fatto attraverso le videocamere. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al furto dei cosmetici. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché, da una parte, aveva valorizzato le dichiarazioni della CA, e, dall'altra, aveva affermato che i prodotti di quella casa produttrice erano in vendita anche in un centro di Rosignano Solvay, Comune di residenza della ricorrente. Contrariamente a quanto opina la Corte di merito, non era sull'imputata che gravava l'onere di dimostrare il lecito acquisto dei prodotti, onere che peraltro sarebbe stato arduo assolvere in quanto la prevenuta avrebbe dovuto conservare ogni prova di acquisto, anche di prodotti risalenti nel tempo. 2 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e sostanzialmente sordo al ragionamento indiziario svolto dai Giudici di merito;
- il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché diretto ad accreditare una ricostruzione alternativa degli avvenimenti;
- il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché sconfina nel merito e propone censure manifestamente infondate;
- il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato, perché, dal verbale di arresto allegato al ricorso, emerge che l'azione furtiva è stata costantemente monitorata dai Carabinieri, che sono intervenuti nell'immediatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo per quanto concerne l'invocata riqualificazione in tentativo del furto del 6 agosto 2013 mentre, per il resto, esso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che censura la sentenza impugnata laddove ha fondato la conferma della sentenza di condanna sulle dichiarazioni della persona offesa Francesca CA — è inammissibile per manifesta infondatezza. In primo luogo, la base teorica da cui muove la ricorrente non tiene conto degli insuperati insegnamenti di Sezioni NI n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa, perché queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, quantunque sia necessario un vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal 3 reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni NI Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione immune dai vizi denunziati ed in linea con la giurisprudenza sopra evocata, ha fondato il proprio giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della CA quanto ai fatti descritti in querela ed attinenti al periodo 26 luglio - 3 agosto 2013, reputando la sua descrizione precisa, coerente, analitica e senza contraddizioni. Peraltro, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto predica la ricorrente, non afferma che fossero state estratte dal sistema di videosorveglianza — ed allegate al fascicolo — immagini diverse da quelle relative alla fase di osservazione diretta dei Carabinieri del 6 agosto 2013 (che condusse all'arresto in flagranza della prevenuta), ma ha reputato queste ultime comunque indirettamente confermative di un certo modus operandi dell'imputata, in linea con quanto riferito dalla persona offesa e con quanto da quest'ultima constatato, appunto, anche dalla visione, nei giorni precedenti al 6 agosto, dei filmati dell'apparato di videosorveglianza. Ciò posto, è poi appena il caso di osservare, circa le ragioni per cui la CA non si è costituita parte civile, che il ricorso, nel tentativo di esaltare comunque gli interessi patrimoniali della persona offesa nella vicenda, deduce una circostanza — quella della domanda riconvenzionale formulata in sede di giudizio del lavoro — che non solo non è documentata, ma che non è neanche perfettamente collimante con quanto si legge nell'atto di appello, dove la parte sosteneva solo che la parte lesa si era opposta al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro. 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene all'an della responsabilità della PI circa il furto del 6 agosto 2013 per cui è stata arrestata in flagranza di reato — è inammissibile perché, attraverso una trasposizione di brandelli del verbale di arresto, tenta di indurre il Collegio ad una rivalutazione di merito che non è consentita in questa sede. Tanto più che la ricostruzione del fatto da parte dei Giudici di merito è avvenuta non solo attraverso i fotogrammi estrapolati ed allegati al verbale di arresto— come visionabili grazie alle allegazioni della stessa ricorrente — ma anche sulla base della stessa visione dei Carabinieri, la cui restituzione descrittiva si rinviene proprio nel verbale di arresto. 4 3. Il quarto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al furto dei cosmetici — è del pari inammissibile siccome frutto di una cattiva lettura della sentenza impugnata e, nel contempo, di una altrettanto scorretta impostazione logico-giuridica. Il Collegio, a proposito dell'ipotesi alternativa paventata dall'imputata — circa il procacciamento dei cosmetici in un altro centro estetico sito nel suo Comune di residenza — deve osservare quanto segue. La Corte territoriale non ha affatto invertito l'onere della prova, ma ha solo affermato che la ricorrente non aveva allegato nulla a sostegno della sua tesi liberatoria, rimarcando che, di fronte ad un quadro indiziario costituito dal ritrovamento, a casa dell'imputata, di moltissimi prodotti della marca in vendita presso il centro estetico della persona offesa (per un valore di 2327,50 euro) e dalla possibilità di accesso che la PI, nell'esercizio della sua attività lavorativa, aveva a quei beni — quadro accusatorio indubbiamente di elevato spessore indiziario offerto dalla pubblica accusa — sarebbe stato onere dell'imputata, che sosteneva una provenienza diversa dei prodotti, allegarla o documentarla. Ogni altra considerazione svolta nel ricorso si risolve nella formulazione di mere ipotesi circa la provenienza dei prodotti trovati a casa della PI, senza che la parte si dolga, al contrario, della pretermissione di specifici dati di fatto su cui doveva fondare una prova liberatoria. 4. Come anticipato, è invece fondato il motivo di ricorso — il terzo — che investe la mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata in relazione ai fatti del 6 agosto 2013. 4.1. Conduce a questa conclusione la circostanza che la coeva attivazione del sistema di monitoraggio utilizzato dai Carabinieri — che hanno assistito all'azione posta in essere dalla prevenuta ed hanno visualizzato i momenti in cui quest'ultima metteva nella propria borsa il denaro incassato per conto del centro — nonché il loro intervento allorché la donna era ancora all'interno dell'esercizio e senza soluzione di continuità rispetto al monitoraggio, lasciano ritenere che non vi sia stato l'impossessamento del denaro, nel senso dell'acquisizione di un'autonoma disponibilità sulla refurtiva, che sola può consentire di ascrivere al reo la fattispecie consumata. In altre parole, essendo i militari intervenuti immediatamente dopo l'osservazione in video delle condotte predatorie ed allorché l'imputata si trovava ancora all'interno del centro estetico, essi hanno impedito che si concretizzasse la sottrazione del maltolto alla detenzione della titolare e che, nel contempo, la PI ne acquisisse una propria signoria. Induce a questa conclusione, innanzitutto, il principio sancito da Sezioni NI ET (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, in 5 caso di furto in supermercato, il nnonitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Nell'occasione, il massimo Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Ne consegue che, laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa — ma lo stesso discorso può essere fatto quando la vigilanza sia attuata dalle forze dell'ordine, istituzionalmente obbligate alla repressione ed all'accertamento dei reati — e l'intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato. Non smentisce questo approdo Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva. In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto — dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni NI ET sul punto — la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compronnissione — o meno — dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016). 4.2. Operata la riqualificazione anzidetta, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, non solo perché occorre rimettere al Giudice di merito la quantificazione della diminuzione per il tentativo, ma anche in ragione della tecnica connmisurativa adoperata dal Giudice di prime cure, che non ha specificato quale reato abbia posto a base del 6 calcolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. ed ha altresì effettuato un aumento omnibus per la continuazione. Va, infine, puntualizzato, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., che l'odierno annullamento quanto al solo trattamento sanzionatorio non impedisce che l'accertamento di responsabilità divenga irrevocabile, con conseguente ininfluenza del termine prescrizionale massimo di imminente maturazione. A questo riguardo si precisa che il Collegio accede all'orientamento, per vero incontrastato, di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui il Giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché sono irrilevanti eventuali cause estintive maturate nelle more del giudizio di rinvio (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640, in linea con quanto già affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165; per una compiuta ricostruzione degli orientamenti in tema di giudicato progressivo si richiama la recentissima Sez. U 3423 del 29/10/20, depositata il 27/1/2021, Gialluisi). La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la sola rimodulazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'odierna riqualificazione del fatto di cui al 6 agosto 2013 in tentativo di furto, ferma restando la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11), cod. pen.
P.Q.M.
riqualificato l'episodio del 6.8.2013 nel reato tentato di cui agli artt. 56-624- 61 n. 11 c.p., annulla la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sul punto;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 26/1/2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere AO BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI — ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 2020, conv. dalla I. 176 del 2020 —, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena rispetto al furto del 6 agosto 2013, da riqualificarsi in tentativo, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunziata dalla Corte di appello di Firenze il 3 febbraio 2020 ed ha confermato quella emessa dal Tribunale di Livorno che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato PA PI per furto aggravato continuato di prodotti cosmetici e di denaro, avvenuto tra il 26 luglio ed il 3 agosto 2013, nonché il 6 agosto 2013, all'interno del centro estetico dove l'imputata lavorava e di cui era titolare Francesca CA. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7594 Anno 2021 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI AO Data Udienza: 26/01/2021 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputata, formulando quattro motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione, perché la Corte di appello avrebbe giudicato apoditticamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, senza necessità di applicare le regole di cui all'art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., ponendosi, così, in contrasto con gli insegnamenti della Corte Costituzionale. In quest'ottica, la Corte distrettuale ha valorizzato la mancata costituzione di parte civile della CA, senza avvedersi che quest'ultima aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno nel giudizio intentato dalla PI dinanzi al Giudice del lavoro. La sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo motivazionale in quanto non avrebbe risposto alla doglianza dell'appello secondo cui le uniche immagini acquisite in atti ed estratte dal sistema di videosorveglianza erano quelle del 6 agosto 2013 (mentre mancherebbero immagini dal 26 luglio al 3 agosto), concernenti condotte diverse da quelle descritte in querela, dal che conseguirebbe che l'unico elemento di prova sarebbe costituito dalle accuse della CA. 2.2. Il secondo motivo di ricorso del pari deduce vizio di motivazione, questa volta con riferimento ai fatti del 6 agosto 2013, per cui l'imputata era stata arrestata in flagranza di reato. A dispetto del nutrito motivo di appello, la Corte di merito si sarebbe limitata a ricalcare testualmente la motivazione del Giudice di primo grado, descrivendo la condotta della PI. La ricorrente, quindi, trascrive stralci del verbale di arresto ed evoca il verbale di perquisizione per dimostrare la falsità di quanto si legge nella sentenza impugnata, a proposito del fatto che l'imputata aveva prelevato più banconote e le aveva inserite nel proprio portafogli. 2.3. Il terzo motivo di ricorso di ricorso — deducendo violazione di legge — investe la mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata in relazione ai fatti del 6 agosto 2013, tenuto conto dell'intervento immediato dei Carabinieri, che stavano monitorando il fatto attraverso le videocamere. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al furto dei cosmetici. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché, da una parte, aveva valorizzato le dichiarazioni della CA, e, dall'altra, aveva affermato che i prodotti di quella casa produttrice erano in vendita anche in un centro di Rosignano Solvay, Comune di residenza della ricorrente. Contrariamente a quanto opina la Corte di merito, non era sull'imputata che gravava l'onere di dimostrare il lecito acquisto dei prodotti, onere che peraltro sarebbe stato arduo assolvere in quanto la prevenuta avrebbe dovuto conservare ogni prova di acquisto, anche di prodotti risalenti nel tempo. 2 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto e sostanzialmente sordo al ragionamento indiziario svolto dai Giudici di merito;
- il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché diretto ad accreditare una ricostruzione alternativa degli avvenimenti;
- il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché sconfina nel merito e propone censure manifestamente infondate;
- il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato, perché, dal verbale di arresto allegato al ricorso, emerge che l'azione furtiva è stata costantemente monitorata dai Carabinieri, che sono intervenuti nell'immediatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo per quanto concerne l'invocata riqualificazione in tentativo del furto del 6 agosto 2013 mentre, per il resto, esso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che censura la sentenza impugnata laddove ha fondato la conferma della sentenza di condanna sulle dichiarazioni della persona offesa Francesca CA — è inammissibile per manifesta infondatezza. In primo luogo, la base teorica da cui muove la ricorrente non tiene conto degli insuperati insegnamenti di Sezioni NI n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa, perché queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, quantunque sia necessario un vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal 3 reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni NI Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione immune dai vizi denunziati ed in linea con la giurisprudenza sopra evocata, ha fondato il proprio giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della CA quanto ai fatti descritti in querela ed attinenti al periodo 26 luglio - 3 agosto 2013, reputando la sua descrizione precisa, coerente, analitica e senza contraddizioni. Peraltro, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto predica la ricorrente, non afferma che fossero state estratte dal sistema di videosorveglianza — ed allegate al fascicolo — immagini diverse da quelle relative alla fase di osservazione diretta dei Carabinieri del 6 agosto 2013 (che condusse all'arresto in flagranza della prevenuta), ma ha reputato queste ultime comunque indirettamente confermative di un certo modus operandi dell'imputata, in linea con quanto riferito dalla persona offesa e con quanto da quest'ultima constatato, appunto, anche dalla visione, nei giorni precedenti al 6 agosto, dei filmati dell'apparato di videosorveglianza. Ciò posto, è poi appena il caso di osservare, circa le ragioni per cui la CA non si è costituita parte civile, che il ricorso, nel tentativo di esaltare comunque gli interessi patrimoniali della persona offesa nella vicenda, deduce una circostanza — quella della domanda riconvenzionale formulata in sede di giudizio del lavoro — che non solo non è documentata, ma che non è neanche perfettamente collimante con quanto si legge nell'atto di appello, dove la parte sosteneva solo che la parte lesa si era opposta al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro. 2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene all'an della responsabilità della PI circa il furto del 6 agosto 2013 per cui è stata arrestata in flagranza di reato — è inammissibile perché, attraverso una trasposizione di brandelli del verbale di arresto, tenta di indurre il Collegio ad una rivalutazione di merito che non è consentita in questa sede. Tanto più che la ricostruzione del fatto da parte dei Giudici di merito è avvenuta non solo attraverso i fotogrammi estrapolati ed allegati al verbale di arresto— come visionabili grazie alle allegazioni della stessa ricorrente — ma anche sulla base della stessa visione dei Carabinieri, la cui restituzione descrittiva si rinviene proprio nel verbale di arresto. 4 3. Il quarto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al furto dei cosmetici — è del pari inammissibile siccome frutto di una cattiva lettura della sentenza impugnata e, nel contempo, di una altrettanto scorretta impostazione logico-giuridica. Il Collegio, a proposito dell'ipotesi alternativa paventata dall'imputata — circa il procacciamento dei cosmetici in un altro centro estetico sito nel suo Comune di residenza — deve osservare quanto segue. La Corte territoriale non ha affatto invertito l'onere della prova, ma ha solo affermato che la ricorrente non aveva allegato nulla a sostegno della sua tesi liberatoria, rimarcando che, di fronte ad un quadro indiziario costituito dal ritrovamento, a casa dell'imputata, di moltissimi prodotti della marca in vendita presso il centro estetico della persona offesa (per un valore di 2327,50 euro) e dalla possibilità di accesso che la PI, nell'esercizio della sua attività lavorativa, aveva a quei beni — quadro accusatorio indubbiamente di elevato spessore indiziario offerto dalla pubblica accusa — sarebbe stato onere dell'imputata, che sosteneva una provenienza diversa dei prodotti, allegarla o documentarla. Ogni altra considerazione svolta nel ricorso si risolve nella formulazione di mere ipotesi circa la provenienza dei prodotti trovati a casa della PI, senza che la parte si dolga, al contrario, della pretermissione di specifici dati di fatto su cui doveva fondare una prova liberatoria. 4. Come anticipato, è invece fondato il motivo di ricorso — il terzo — che investe la mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata in relazione ai fatti del 6 agosto 2013. 4.1. Conduce a questa conclusione la circostanza che la coeva attivazione del sistema di monitoraggio utilizzato dai Carabinieri — che hanno assistito all'azione posta in essere dalla prevenuta ed hanno visualizzato i momenti in cui quest'ultima metteva nella propria borsa il denaro incassato per conto del centro — nonché il loro intervento allorché la donna era ancora all'interno dell'esercizio e senza soluzione di continuità rispetto al monitoraggio, lasciano ritenere che non vi sia stato l'impossessamento del denaro, nel senso dell'acquisizione di un'autonoma disponibilità sulla refurtiva, che sola può consentire di ascrivere al reo la fattispecie consumata. In altre parole, essendo i militari intervenuti immediatamente dopo l'osservazione in video delle condotte predatorie ed allorché l'imputata si trovava ancora all'interno del centro estetico, essi hanno impedito che si concretizzasse la sottrazione del maltolto alla detenzione della titolare e che, nel contempo, la PI ne acquisisse una propria signoria. Induce a questa conclusione, innanzitutto, il principio sancito da Sezioni NI ET (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, in 5 caso di furto in supermercato, il nnonitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Nell'occasione, il massimo Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Ne consegue che, laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa — ma lo stesso discorso può essere fatto quando la vigilanza sia attuata dalle forze dell'ordine, istituzionalmente obbligate alla repressione ed all'accertamento dei reati — e l'intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato. Non smentisce questo approdo Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva. In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto — dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni NI ET sul punto — la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compronnissione — o meno — dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016). 4.2. Operata la riqualificazione anzidetta, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, non solo perché occorre rimettere al Giudice di merito la quantificazione della diminuzione per il tentativo, ma anche in ragione della tecnica connmisurativa adoperata dal Giudice di prime cure, che non ha specificato quale reato abbia posto a base del 6 calcolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. ed ha altresì effettuato un aumento omnibus per la continuazione. Va, infine, puntualizzato, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., che l'odierno annullamento quanto al solo trattamento sanzionatorio non impedisce che l'accertamento di responsabilità divenga irrevocabile, con conseguente ininfluenza del termine prescrizionale massimo di imminente maturazione. A questo riguardo si precisa che il Collegio accede all'orientamento, per vero incontrastato, di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui il Giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché sono irrilevanti eventuali cause estintive maturate nelle more del giudizio di rinvio (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640, in linea con quanto già affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165; per una compiuta ricostruzione degli orientamenti in tema di giudicato progressivo si richiama la recentissima Sez. U 3423 del 29/10/20, depositata il 27/1/2021, Gialluisi). La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la sola rimodulazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'odierna riqualificazione del fatto di cui al 6 agosto 2013 in tentativo di furto, ferma restando la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11), cod. pen.
P.Q.M.
riqualificato l'episodio del 6.8.2013 nel reato tentato di cui agli artt. 56-624- 61 n. 11 c.p., annulla la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sul punto;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 26/1/2021.