Articolo 5 della Legge 30 giugno 1912, n. 740
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1 agosto 1912
Art. 5.

E' punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra usurpa, contraffa' o illecitamente fa uso:

1° delle insegne, del bracciale e delle denominazioni della «Croce Rossa» ed in genere di altri distintivi internazionali di neutralita';

2° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono gli ospedali ed i luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti;

3° dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospitalieri.

Entrata in vigore il 1 agosto 1912