Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 4889/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VILLANI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Santa
Croce n. 7;
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
DELLACHA' DONATELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano,
Corso Torino n. 24;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 26.11.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore , Per_1
nato il [...] a [...];
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1
abitativa presso la madre;
in merito alle frequentazioni padre-figlio: il padre starà con a fine settimana Per_1
alternati, quando lavora al mattino dalle ore 12,30 del sabato alle ore 21,30 della domenica, oltre che due giorni infrasettimanali, preferibilmente il lunedì ed il mercoledì, andando a prendere il figlio all'uscita da scuola alle ore 14 e tenendolo con sé sino alle pag. 1 di 3
il figlio trascorrerà con il padre durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali ed altri giorni festivi si seguirà il principio dell'alternanza tenendo anche conto dei turni lavorativi del padre;
il IG. , a decorrere dal mese di ottobre 2024, a titolo di concorso Parte_1
per il mantenimento del figlio, verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico Parte_2
bancario, la somma mensile di Euro 360,00, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese, oltre a farsi carico del 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/2016, da intendersi qui richiamato in toto;
il IG. si obbliga, altresì, a farsi carico del pagamento degli Parte_1 arretrati Istat inerenti l'assegno di mantenimento del figlio, relativi agli anni 2020-2024
e pari ad Euro 1.529,12, mediante il versamento, a far tempo da ottobre 2024, di Euro
40,00 in aggiunta all'assegno mensile, e dunque effettuando un unico bonifico mensile entro il giorno 25 del mese di Euro 400,00, ed autorizzando la IG.ra a Parte_2 trattenere il 50% dell'assegno unico, oggi pari complessivamente ad Euro 177,00, sino all'estinzione del debito;
l'assegno unico, una volta saldato il debito relativo all'ISTAT, continuerà ad essere percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_2
i ricorrenti avranno cura di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di recapito o di residenza;
spese di lite compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 3 Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 26.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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