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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12169 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI ZA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 36632/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti TROVATO GIOVANNI e NARDI Parte_1
IO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, con l'avv. RIZZI ANNA
RESISTENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con l'avv. SIMEONE GUIDO
RESISTENTE
OGGETTO: centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, inquadramento superiore e crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 22.11.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che egli ha lavorato ininterrottamente dal 23.5.2015 al 31.1.2019 alle dipendenze di a Controparte_1 mutualità prevalente a r.l. e di All Transport società CP_3 con le modalità meglio specificate in ricorso;
[...]
1 - accertarsi e dichiararsi che le società resistenti hanno agito come un unico datore di lavoro;
- condannarsi in solido le società resistenti al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 162.181,68 per paga base, 13a e 14a mensilità, buoni pasto, R.O.L., straordinario feriale diurno, straordinario di sabato diurno, straordinario feriale notturno e TFR, ovvero della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- egli ha lavorato senza soluzione di continuità dal 23.5.2015 al 30.1.2019 alle dipendenze di a mutualità Controparte_1 CP prevalente a (d'ora in avanti ) e di CP_1 CP_2 [...]
(d'ora in avanti, , le quali sono Controparte_4 CP_2 accomunate sotto l'aspetto organizzativo avendo, in particolar modo, identica sede legale e stessa attività prevalente, ovvero l'autotrasporto di merci per conto di terzi;
- egli è stato formalmente assunto a tempo indeterminato da
[...]
con decorrenza dal 23.5.2015, in qualità di operaio con CP_1 inquadramento nel livello 3J del CCNL Spedizione e Trasporto Merci Cooperative, mansioni di autotrasportatore e orario di lavoro di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì;
- il rapporto non ha subito alcuna modificazione fino al suo epilogo;
- egli ha condotto diversi “camion/furgoni”, di proprietà sia di
[...]
sia di che “talora li concede formalmente alla CP_1 CP_2 prima in virtù di contratti di comodato” ed ha fornito le sue prestazioni per 7 giorni a settimana, lavorando anche nei giorni festivi;
- quanto alle destinazioni, queste dipendevano dal “giro/servizio” assegnatogli;
più esattamente, partiva dal “piazzale/parcheggio” sito in Roma (RM), v. Torricola di Torrenova s.n.c., e svolgeva la propria attività nelle province di Roma, Viterbo, Latina, Rieti e anche in Umbria, Marche e Toscana;
- nel caso fosse stato incaricato di trasportare “articoli food (alimentari)”, erano possibili il giro del mattino, che iniziava tra le ore 23:30 e le ore 02:00 con il caricamento delle merci e terminava tra le ore 11:00 e le ore 12:00 con la consegna presso magazzini e supermercati, e il giro del pomeriggio, che iniziava tra le ore 11:00 e le ore 12:00 e terminava alle ore 18:00, salvo imprevisti, secondo quanto più esattamente descritto in ricorso;
2 - anche nel caso in cui gli fosse stato assegnato il trasporto di articoli
“no food”, erano previsti il giro del mattino, che iniziava alle ore 07:00 e terminava alle ore 13:00, e il giro del pomeriggio, che iniziava alle ore 13:00 e terminava alle ore 18:00, salvo imprevisti, secondo quanto più esattamente descritto in ricorso;
- quando le consegne dovevano effettuarsi in altre regioni, il turno era misto, “poiché iniziava alle 3,00 e finiva alle 18,00 (sempre, salvo imprevisti)”;
- spesso è capitato che gli fosse affidato sia il “giro food” che quello
“no food” cosicché osservava l'orario dalle ore 23:30 alle ore 18:00 del giorno seguente;
- di domenica il lavoro si svolgeva come negli altri giorni a meno che non gli fosse richiesto di scaricare la mattina presso i “magazzini COB di Pavona” poiché in tal caso “doveva recarsi presso il citato piazzale/parcheggio di via Torricola di Torrenova s.n.c. alle 6,00, trasbordare (da solo) le pedane da un camion all'altro (caricato la sera prima), poi recarsi (entro le 8,00) ai magazzini COB per scaricare le merci e quindi rientrare al parcheggio/piazzale de quo. Da qui, poi,… ripartiva dopo pranzo per recarsi da a caricare le pedane delle piattaforme. Si recava, Controparte_5 quindi, nei vari centri di smistamento dei supermercati per effettuare lo scarico (entro le 18,00, salvo imprevisti)”;
- egli è stato chiamato ad occuparsi anche della revisione dei
“camion/furgoni” e “Il relativo tempo di attesa non gli è mai stato retribuito”;
- in data 9.1.2019, gli è stata contestata una “violenta lite” con il collega , verificatasi il giorno 6.1.2019 alle ore Persona_1
20:30 circa nel parcheggio aziendale, lite degenerata in “violenta colluttazione con la conseguenza di gravi traumi fisici, diagnosticati dai referti medici” che avrebbe arrecato alla società “notevole disagio lavorativo ed economico” e “compromesso seriamente” la sua immagine;
- ritenute inidonee le giustificazioni fornite, la società, in data 31.1.2019, gli ha intimato il licenziamento disciplinare, con effetto immediato;
- egli ha ricevuto le direttive sul lavoro dai sig.ri e Parte_2
, attraverso e-mail, con allegati borderò, bolle di Parte_3 consegna e documenti di trasporto “lasciatigli dentro il camion/furgone assegnato”, sms e Whatsapp, prodotti a campione;
3 - erano sempre gli stessi a controllare la corretta esecuzione dei propri compiti, ad autorizzare permessi e ferie e ad esercitare il potere gerarchico e disciplinare. Ciò esposto, considerato:
- che al ricorrente doveva essere riconosciuto l'inquadramento nel livello “3 – parametro 128” a cui appartengono i “lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”; tra i profili esemplificativi rientrano, infatti, gli “Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali”;
- che appare evidente la differenza con il livello di inquadramento attribuito al sig. ovvero il “3° Livello Super Junior – Pt_1 parametro 129” a cui appartiene “il personale viaggiante delle aziende rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 11 quater del presente contratto;
la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al 3° livello Super”; nell'art. 11quater si fa riferimento alle
“imprese di autotrasporto in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano svolto ai sensi degli artt.11 e 11 bis del presente CCNL il percorso finalizzato a rendere trasparenti le procedure di determinazione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale viaggiante…” e che “non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente all'accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio delle misure”;
- che le prestazioni lavorative sono state rese indifferentemente nell'interesse di entrambe le società, accomunate sotto l'aspetto dell'attività e dell'organizzazione, che hanno dunque agito come un unico datore di lavoro;
4 - che, per quanto detto, le società in questione sono responsabili in solido verso Pt_1
- che il sig. ha diritto al pagamento della complessiva somma Pt_1 di € 162.181,68 per i titoli meglio specificati in ricorso e negli allegati conteggi;
si fa rilevare che gli orari di lavoro osservati, ben più ampi dell'orario part time di cui al contratto di lavoro, sono ricavabili dai dischetti cronotachigrafi, dalle bolle di consegna e dai documenti di trasporto, dai borderò, dalle conversazioni telefoniche intercorse coi sig.ri e e di cui si chiede autorizzarsi Pt_2 Parte_3 la produzione, e dalla stessa lettera di contestazione disciplinare, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, le società e CP_1 [...] si sono costituite in giudizio resistendo alla domanda. CP_2
La prima ha fatto rilevare quanto segue:
- essa ha svolto attività di trasporto in qualità di sub-vettore di
[...] in virtù di un contratto di trasporto stipulato in data CP_2
1.1.2015 e sono stati utilizzati anche mezzi di quest'ultima in virtù di contratti comodato tra le parti;
- il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa alle proprie dipendenze e sotto le direttive dei sig.ri e Parte_3 Parte_2
entrambi propri dipendenti;
[...]
- i turni di lavoro erano predeterminati settimanalmente ma poteva capitare che fossero rielaborati a seconda delle commesse e il ricorrente poteva svolgere attività o nel turno mattutino o in quello pomeridiano ma ha sempre lavorato in conformità di quanto stabilito nel contratto di lavoro e nel proprio regolamento interno;
- i grafici estratti dai dischi cronotachigrafi sono inidonei a fornire piena prova dell'orario di lavoro in quanto sono riferibili solo all'autista e non anche ai mezzi di autotrasporto ed in quanto essi riproducono meccanicamente i momenti di accensione e spegnimento del mezzo, rimessi alla volontà dell'autista, sicché non dimostrano l'effettiva quantità di prestazione;
se ne disconosce la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati;
- riguardo ai borderò in all. 10A al fasc. di controparte, “negli stessi è visibile la correzione a penna del nome dell'autista stampato sul documento” e, inoltre, tali documenti sono privi del nominativo e della firma sia dell'operatore che ha effettuato il caricamento del mezzo sia dell'autista che ha effettuato il trasporto;
5 - riguardo ai borderò in all. 10B al medesimo fasc., risulta mancante la firma dell'autista e viene apposto a penna il nominativo dell'autista;
- peraltro, ne risultano consegne giornaliere in numero compatibile con le “sei ore al giorno lavorate”;
- tanto le “chat WhatsApp” che i messaggi sms, in all.ti 12 e 13 al fasc. di parte ricorrente, sono inconferenti ai fini probatori;
- in merito al documento in all. 11 allo stesso fascicolo, poteva accadere che per praticità “reindirizzasse CP_2 comunicazioni e-mail ricevute dai committenti di informazioni generali direttamente ad un elenco di destinatari sub-vettori e loro dipendenti, tra cui vi era anche il ricorrente…”;
- il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinarie ed anzi gli è stato talvolta proposto lo svolgimento di prestazioni oltre l'orario concordato, ad esempio di sabato o di domenica o nella fascia notturna ma il ricorrente non ha mai accettato;
- riguardo all'importo a titolo di buoni pasto, “nelle buste paga è calcolato nella misura di € 7,00 superiore a quella indicata nei conteggi e retribuito sulla base dei giorni lavorativi nel mese di competenza”;
- la 13a e 14a mensilità sono state conteggiate e retribuite mensilmente;
- contrariamente a quanto dedotto in ricorso, in particolare nei mesi di gennaio 2017, di marzo ed aprile 2018 e di gennaio 2019 è stato assente per malattia o non ha prestato attività lavorativa sicché non ha potuto prestare lavoro per la quantità di ore indicate nei conteggi.
Per questi motivi
, la società ha chiesto rigettarsi il ricorso e, in via riconvenzionale, condannarsi il sig. a corrisponderle Controparte_6
€ 3.831,45 quale differenza tra il credito di € 4.715,00 vantato per “prestiti ed anticipazioni sullo stipendio mai rimborsati o conguagliati” e l'importo di € 883,55 dovuto al a titolo di TFR come da prospetto paga del Pt_1 mese di gennaio 2019.
premesso di aver incaricato quale sub-vettore CP_2 CP_1 per le “commesse che non riesce ad evadere direttamente”, ha negato che abbia svolto attività lavorativa in proprio favore e che sia Pt_1 identificabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo essendo, a tal fine, insufficienti gli elementi formali della sostanziale identità di attività e della coincidenza della sede legale.
6 Riguardo, poi, alla documentazione prodotta dal ricorrente, allo stesso modo ha disconosciutogli estratti dei dischi cronotachigrafi ed ha svolto, per il resto, argomentazioni difensive sovrapponibili a quelle utilizzate da
. CP_1
Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, sul presupposto della sussistenza di un unico centro di imputazione del proprio rapporto di lavoro e, dunque, dell'utilizzazione dell'attività lavorativa indistintamente anche da parte di oltreché da parte di , suo CP_2 CP_1 datore di lavoro formale, l'accertamento del diritto ad essere inquadrato nel livello “3 – parametro 128” del CCNL “LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE”, superiore rispetto al livello “3J” di formale attribuzione, del maggior orario di lavoro rispetto al part time di 30 ore settimanali di cui al proprio contratto di lavoro e di una serie di altre differenze retributive e spettanze meglio specificate nei conteggi.
1. Sulla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue. Agli atti del fascicolo di parte ricorrente figurano, fra l'altro, il contratto di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di , con CP_1 decorrenza dal 23.5.2015, con qualifica di “operaio”, mansioni di autotrasportatore, inquadramento nel livello “3J” del CCNL “Spedizione e Trasporto Merci” e orario di lavoro di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, e la lettera del 31.1.2019 con la quale la stessa società ha intimato al il licenziamento disciplinare con effetto immediato Per_2
(all.ti, rispettivamente, 1 e 5). Si sostiene in ricorso che e abbiano agito come CP_1 CP_2 un “unico datore di lavoro” e che quindi esse siano solidalmente responsabili per i crediti di lavoro azionati. Si fanno valere, in proposito, gli indici della coincidenza della sede legale, della identità dell'oggetto sociale, della comunanza della struttura organizzativa e della provenienza delle direttive “principalmente” da indirizzi di posta elettronica riconducibili alla CP_2
È opportuno, sul tema, richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che “ravvisa un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, non già per il solo collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo (in sé insufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di
7 lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra), ma ogni volta che vi sia: a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. ord. 22509/2024 e propri precedenti conformi ivi citati). In sostanza, al di là degli aspetti formali, qualora, all'esito dell'accertamento giudiziale, risulterà “una condivisione della prestazione del lavoratore, inserito nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo” – si legge nella medesima decisione – “la qualificazione giuridica dell'imputazione sarà quella di codatorialità”. Ciò detto, è certamente vero esaminando le visure camerali allegate ai nn. 14A e 14B del fasc. estratte dal Registro delle imprese in data Pt_1
19.9.2022 che le società di cui si tratta condividano le sede legale, in
“ROMA (RM) VIA GIACOMO BARZELLOTTI 3 CAP 00136”, e che l'attività prevalente sia la stessa, ovvero quella di autotrasporto di merci per conto di terzi;
si differenziano, invece, gli amministratori (nella , CP_1 legale rappresentante è il sig. e consiglieri sono i Persona_3 sig.ri e nella legale Parte_4 Parte_5 CP_2 rappresentante è il sig. e consiglieri sono i sig.ri Parte_6 Parte_7
e ).
[...] Parte_8
Agli atti figurano, anche, il contratto di trasporto stipulato in data 1.1.2015 e con il quale ha incaricato quale CP_2 CP_1
“Vettore” per operazioni di trasporto di “collettame e altre merci in genere” da individuarsi volta per volta e vari contratti stipulati fra il settembre 2010 e l'aprile 2017 con i quali la ha concesso in comodato CP_2 alla propri mezzi di trasporto (all.ti ai fascicoli di entrambe le CP_1 società; vd. gli all.ti, rispettivamente, 7 e 6 al fasc. All Service). È stata espletata istruttoria orale.
8 Il primo teste intimato dalla parte ricorrente, Controparte_7 premesso di aver lavorato alle dipendenze di “nel periodo dal CP_1 dicembre 2014 al giugno 2018 in qualità di autista impegnato nel trasporto merci per conto terzi”, ha, in particolar modo, dichiarato:
“Conosco la società All Transport Società Cooperativa a r.l. perché alcuni colleghi lavoravano per conto di quest'ultima; quasi tutti ci incontravamo nel medesimo piazzale, in Roma (RM), nei pressi della fermata del tram Giardinetti, nell'omonimo quartiere, non ricordo precisamente il nome della via, dove erano parcheggiati i mezzi e dal quale partivamo e rientravamo”. Il teste ha precisato che il parcheggio era un “parcheggio privato nel quale vi erano i mezzi anche di altre società, diverse da quelle odierne resistenti” e che vi erano “altre figure di referenti aziendali” oltre ai sig.ri e Pt_2
. Parte_3
Il teste ha ricordato, poi, che le direttive sul lavoro le impartiva prevalentemente il quale “coordinava quasi tutti gli autisti” Parte_3 mentre che era un superiore di , era meno presente Pt_2 Parte_3
(verbale udienza del 17.10.2023). Sul punto che qui interessa la deposizione è scarsamente rilevante poiché la condivisione del piazzale dove erano parcheggiati i mezzi, tanto più che vi erano presenti anche i mezzi di altre aziende (nello stesso senso, infra, la testimonianza di , è compatibile con l'autonomia delle società; Pt_2
d'altro canto, nessun elemento autorizza a concludere per la condivisione anche della prestazione di lavoro, finalizzata al soddisfacimento di un interesse comune. Anche l'eventuale proprietà dei mezzi è un dato di per sé non decisivo attesi i rapporti contrattuali intercorrenti tra le società quali sono stati documentati. Altro teste, , premesso di aver lavorato, tra l'altro, con la Testimone_1 [...]
“fino al 2016, per 4 o 5 mesi effettivi” e di essere stato licenziato CP_1 per il superamento del periodo di comporto, di aver condiviso con il sig. un periodo breve di lavoro, “meno di 4 o 5 mesi”, di aver svolto Pt_1 all'inizio attività di autotrasportatore e, poi, dopo 3 mesi circa, di
“controllo e aiuto al caricamento dei mezzi aziendali”, ha dichiarato di non conoscere la società (verbale udienza del 26.11.2024). CP_2
Il teste il quale ha lavorato alle dipendenze di Testimone_2 [...]
“per un anno e tre mesi circa, da fine di agosto 2018 fino a fine CP_1 ottobre 2019,… in qualità di autista”, premesso che lavoravano “per
[...]
, che è stato licenziato e che ha avuto un contenzioso giudiziale CP_2 con la società conclusosi con sentenza a sé sfavorevole (“per insufficienza
9 di prove;
la sentenza non è stata da me impugnata”), ha, sul tema oggetto di accertamento, dichiarato:
“Non sapevo all'inizio che esistesse la a novembre/dicembre CP_2
2018, presso Fruttital, il sig. mi ha detto che non mi sarei più Pt_3 presentato come ma mi sarei dovuto presentare come CP_1 [...]
e mi ha dato un gilet da indossare con il logo CP_2 CP_2 altro non so” (verbale udienza del 9.4.2025). Dalle testimonianze suddette non è possibile trarre alcun elemento concreto che attesti l'utilizzazione promiscua del lavoratore, in vista del soddisfacimento di un interesse comune, e l'esercizio da parte di entrambe le società dei tipici poteri datoriali. Non può valorizzarsi, in difetto di ulteriori riscontri, l'unica dichiarazione del teste anche tenuto conto del fatto che nel giudizio Testimone_2 da questi promosso contro la l'odierno ricorrente ha CP_1 testimoniato in suo favore (“Nella causa che io ho intentato contro la
[...]
, l'odierno ricorrente ha testimoniato in mio favore”). Né, allo stesso CP_1 modo, possono valorizzarsi le e-mail in all. 11 che la CP_2 indirizzava al ricorrente ma, anche, a diverse società di logistica e trasporti e che – si legge a pg. 9 della memoria di (negli stessi termini, a CP_1 pg. 5 e 6 della memoria di – erano “ricevute dai CP_2 committenti” e reindirizzate “direttamente ad un elenco di destinatari sub- vettori e loro dipendenti,…, in merito ad esempio alla verifica del coretto funzionamento deli automezzi muniti di cella frigorifera per aver subito lamentele dalla committente ovvero all'indicazione dell'automezzo da utilizzare volta per volta, od ancora ai resi della merce”. In effetti, a titolo di esempio, si possono citare i casi di un messaggio ricevuto da “ - PAC2000A Fiano Romano – Ufficio Persona_4
Logistica” e reindirizzato da in data 19.4.2016 a diversi CP_2 destinatari, fra i quali figura il ricorrente, avente ad oggetto la segnalazione della presentazione al carico dei mezzi “con temperatura non idonea e sportelli aperti” e l'invito a redarguire gli autisti, di un messaggio ricevuto da “ ” Controparte_8
e reindirizzato in data 20.4.2016 riguardante la sospensione dei resi della merce “causa inventario di magazzino”, di messaggi relativi alla indicazione dell'automezzo da utilizzare di volta in volta o, ancora, dell'avviso di non ritirare bolle di competenza altrui e del messaggio del 25.8.2017 relativo alle lamentele ricevute dai soci della “ CP_8
circa i “rumori dello scarico dei freschi” e all'invito a “spegnere il
[...] frigorifero e il camion… per evitare denunce del condominio” nel caso di arrivo in orario precedente alle 07:00 del mattino. La natura e lo scopo di
10 tali messaggi ha trovato conferma, come si vedrà, nella deposizione di
Pt_2
Ancora, circa i borderò di cui agli all.ti 10A e 10B, ovvero i documenti che riportano i dati delle operazioni giornaliere di consegna delle merci, si tratta di documenti che, intanto, recano l'indicazione, quale vettore, di
[...]
; in ogni caso, le società convenute hanno sottolineato, per CP_1 entrambi, l'assenza della firma del trasportatore come dell'operatore che ha eseguito il caricamento del mezzo e, in alcuni casi, la cancellazione a penna del nominativo dell'autista (vale per i documenti in all. 10A) e l'aggiunta, sempre a penna, di “MAX”, presumibilmente diminutivo di
“ ”, o di “ ” (per entrambi), ciò che comunque ne Parte_1 Parte_1 inficia l'attendibilità. Del resto, l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è stata smentita dai testi intimati dalla controparte. Il primo, , premesso di aver lavorato in passato Parte_9 alle dipendenze di entrambe le società resistenti, “dapprima per All Service Società Cooperativa a responsabilità limitata,… penso dal 2014 al 2019 o 2020, e poi, negli ultimi anni e fino a marzo 2023, per conto di
[...]
in qualità di autista di mezzi piccoli e contestualmente CP_2 responsabile della logistica per , e soltanto di responsabile della CP_1 logistica per , ha precisato anzitutto: CP_2
“Al tempo della , ci passava dei viaggi, non dei CP_1 CP_2 lavori fissi, non so poi quando sono passato alla . CP_2
Egli ha, poi, dichiarato di aver lavorato già insieme al ricorrente per una diversa società e di averlo, poi, fatto assumere da nel 2014 CP_1 allorché era rimasto senza lavoro. Il teste, inoltre, ha confermato la circostanza di cui al cap. 1 della memoria difensiva di , ovvero lo svolgimento di attività CP_1 lavorativa da parte di “esclusivamente” per e ha Pt_1 CP_1 aggiunto che della programmazione del lavoro si occupava quasi sempre lui stesso e, quando non poteva farlo lui direttamente, altre due persone,
e , trasmettevano agli autisti le Parte_3 Controparte_9 direttive;
quanto al mezzo di trasmissione, le direttive venivano inoltrate a mezzo e-mail a e a e costoro “quasi sempre Parte_3 CP_9 telefonicamente mandavano agli autisti i servizi da fare, i contatti avvenivano tramite cellulare,… la sera precedente”. Sul parcheggio, il teste ha chiarito che “Il parcheggio in v. dei Ruderi di Torrenova, in zona Giardinetti, era un rimessaggio di una società che affitta i posti per circa 200 società, almeno a quei tempi” e che “c'erano anche mezzi della All Trasnport”.
11 In relazione alle e-mail prodotte in all. 11 al fasc. di parte ricorrente, il teste ha dichiarato:
“…, posso dire che per praticità anche altre aziende, non solo
[...]
ad es. La Tecno Servizi e la Fema Logistica, mandavano email CP_2 simili a tutti gli autisti e poi in ogni caso si confermavano i servizi la sera precedente con i vari autisti. Quelle email non erano direttive puntuali indirizzate agli autisti quanto piuttosto alla società” (verbale udienza del 17.10.2023). Il teste , il quale è “autista dipendente di All Transport Testimone_3
Società Cooperativa a r.l. da 4 o 5 mesi” e ha svolto in passato la stessa attività alle dipendenze di “dal 2014 fino al transito all'altra CP_1 società”, ha confermato che a impartire le direttive a entrambi era il sig.
“ ”, anch'egli dipendente di , il quale li chiamava la Parte_10 CP_1 sera dando loro indicazioni sul lavoro da svolgere l'indomani. Il teste ha ricondotto ai sig.ri e , e in special modo al Pt_2 Parte_3 primo, l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e gerarchico di cui al cap. lett. R), n. 3), del ricorso. Quanto ai borderò che gli sono stati mostrati, ha dichiarato:
“… da questi documenti non si evince il nominativo dell'autista che ha effettuato quel determinato giro” (verbale udienza del 6.3.2024). Il teste “autista dipendente di Testimone_4 Controparte_2 dal marzo 2017”, il quale ha lavorato anche per “dal 2015 al CP_1
2017, sempre in qualità di autista”, in virtù in entrambi i casi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il teste ha dichiarato, in particolar modo:
“i turni venivano stabiliti giorno per giorno dal responsabile della cooperativa, di nome e adesso che mi viene ricordato il cognome Pt_3 era , che comunicava i turni via whatsapp,… Parte_3
ADR è stato referente solo per il mio primo periodo di lavoro;
Parte_3 successivamente è stato mio referente , lui mi dava le direttive Parte_10 sul lavoro da svolgere” (verbale udienza del 15.7.2025). In definitiva, se l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le società è innegabile per gli indici formali prima ricordati, per i rapporti contrattuali documentati, per la posizione rivestita da il quale ha, Pt_2 come si è visto, dichiarato, sia pure per il periodo compreso fra l'anno 2000 e il marzo 2023, di essere stato “responsabile della logistica” per entrambe le imprese, e per il transito di alcuni lavoratori dall'una all'altra società, lo stesso e , non possono dirsi acquisiti però Pt_2 Tes_4 elementi puntuali e concreti circa l'unicità del soggetto direttivo e l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa del sig. Pt_1
12 da parte delle società nel senso che la stessa sia stata svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore delle due imprese.
2. Sull'inquadramento richiesto, è opportuno richiamare le declaratorie contrattuali qui rilevanti (vd. il CCNL “LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE” in all. 15A al fasc. Mandrè). Al livello posseduto, “3° Livello Super Junior – parametro 129”, appartiene “il personale viaggiante delle aziende rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 11 quater del presente contratto;
la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al 3° livello Super”; si tratta delle imprese di autotrasporto “in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano svolto ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del presente CCNL il percorso finalizzato a rendere trasparenti le procedure di determinazione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale viaggiante…” e che
“non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente all'accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio delle misure”. Al livello ambito, il “3° Livello – parametro 128”, appartengono i
“lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”; tra i profili esemplificati, figurano gli “Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali”. In realtà, da un esame delle declaratorie suddette, il livello 3J sembra essere superiore a quello richiesto;
infatti, decorsi 30 mesi di permanenza nel 3° livello, si prevede il passaggio automatico al “3° livello Super” (tra i profili esemplificati, figurano i “Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru”). In ogni caso, all'esito di un confronto con la parte ricorrente, questa ha verificato che il datore ha applicato i minimi retributivi “corrispondenti a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'invocato
13 '3° Livello – parametro 128'” concludendo nel senso che
“L'INQUADRAMENTO RICHIESTO… COINCIDE CON QUELLO di fatto POSSEDUTO” (così, nella nota autorizzata del 13.11.2025). Di conseguenza, la domanda di superiore inquadramento deve ritenersi rinunciata.
3. Sul maggior orario di lavoro, si osserva quanto segue. Nonostante il part-time di 30 ore settimanali contrattualmente stabilito, distribuite dal lunedì al venerdì, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato “7 gg. a settimana”, di aver lavorato sempre di domenica e nelle altre giornate festive, e di aver osservato un orario di gran lunga superiore. In base alle indicazioni dell'atto introduttivo, sembra doversi distinguere tra le consegne relative agli articoli “food” e le consegne relative agli articoli
“no food”. Per le prime – vd. la lett. H) delle premesse –, erano possibili:
- il giro del mattino, con un orario giornaliero variabile fra un minimo di 9 (dalle ore 02:00 alle ore 11:00) e un massimo di 12 ore e mezza (dalle ore 23:30 alle ore 12:00);
- il giro del pomeriggio, con un orario giornaliero variabile fra un minimo di 6 (dalle ore 12:00 alle ore 18:00) e un massimo di 7 ore (dalle ore 11:00 alle ore 18:00). Per le seconde, erano previsti:
- il giro del mattino, con un orario giornaliero di circa 6 ore (dalle ore 07:00 alle ore 13:00);
- il giro del pomeriggio, con un orario giornaliero di circa 5 ore (dalle ore 13:00 alle ore 18:00). Il ricorrente ha specificato che “Nella stessa giornata capitava spesso, secondo i programmi aziendali” gli venisse affidato sia il giro “food” sia il giro “no food” cosicché ne risultava un orario “medio” prolungato dalle ore 23:30 alle ore 18:00 del giorno seguente;
il totale delle ore, in questi casi, sarebbe di ben 18 ore e 30 minuti. Risalta, sin da subito, una eccessiva genericità dell'atto introduttivo, in contrasto con il consolidato orientamento del giudice apicale che, in tema di lavoro straordinario, esige l'adempimento, anzitutto, dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (ex pluris, Cass. 16150/2018). Pur a prescindere dall'ampia variabilità dell'orario giornaliero, segnatamente per le consegne mattutine del “food”, il ricorrente ha omesso di specificare con quale frequenza effettuava l'orario giornaliero prolungato di ben 18 ore e 30 minuti, orario che le convenute hanno denunziato come “sproporzionato” e inverosimile o inattendibile,
14 limitandosi ad affermare in ricorso, alla lett. I) delle premesse, che
“capitava spesso”. A fini probatori, come si è visto, la parte ha prodotto i dischi cronotachigrafi relativi agli anni dal 2016 al 2019 (all. 8 al fasc.). In termini generali, sull'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore e della sua effettiva entità, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'accertamento “…, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo” (Cass. 10366/2014 ove si legge anche che gli “ulteriori elementi” possono essere “offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori”). L'art. 2712 c.c. stabilisce, infatti:
“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In effetti, quanto ai dischi cronotachigrafi prodotti dal lavoratore, valgono le osservazioni del giudice di legittimità, richiamate anche dalle società, secondo cui – si riportano le argomentazioni della Corte territoriale – i dischi “non essendo "lo specchio esatto della quantità del lavoro prestato, poiché riproducono meccanicamente i momenti di accensione e spegnimento del mezzo sul quale montano", rimessi alla volontà dell'autista, che ben può "lasciare acceso il mezzo andare a giocare a carte o dormirvi dentro", non sono sufficienti, da soli - senza, cioè, che le loro risultanze siano corroborate da elementi diversi e concordanti - a fornire la prova della quantità di prestazione, ancor meno se prodotti in copia e se la controparte li abbia formalmente disconosciuti” (Cass. 11527/2023). È questo il caso. L'istruttoria orale ammessa anche sul punto non ha consentito di acquisire elementi di puntuale supporto degli assunti attorei.
15 Il teste ha dichiarato che ogni tanto incontrava il ricorrente CP_7 nel piazzale dove erano parcheggiati gli automezzi e “anche in diversi punti di stoccaggio o di scarico”. Sulle targhe dei mezzi che, in base al ricorso, lett. E), avrebbe guidato pur ricordandone alcune, non è stato in condizione di Pt_1 confermarne precisamente la conduzione ad opera del lavoratore. Sugli orari di lavoro e sul lavoro di domenica di cui alla lett. F), il teste ha detto:
“non so per posso però dire che capitava di lavorare anche la Pt_1 domenica e nei giorni festivi facendo però i turni, a me capitava di lavorare di domenica 1 o 2 volte in un mese, quasi tutti i mesi, non so precisare per quanto riguarda quanto all'orario questo variava Pt_1 per ciascuno in base ai giri assegnati”. Il teste ha fatto riferimento anche alle destinazioni “fuori Regione” aggiungendo, tuttavia, che “non capitavano di frequente”, ha confermato i giri e gli orari indicati nei capitoli lett. H), il doppio giro di cui al cap. I), il lavoro di domenica di cui al cap. L). Sulle modalità di registrazione dei viaggi, il teste ha dichiarato che esse consistevano nella “compilazione a cura dell'autista del disco cartaceo” e che alcuni mezzi erano dotati di “tachigrafo digitale”. Il teste il quale ha potuto riferire per un periodo esiguo, di 4 o Tes_1
5 mesi circa, ha detto che si incontrava con il ricorrente “6 giorni su 7, dal lunedì al sabato”. Sui capitoli di cui al ricorso:
- ha ricordato diversi numeri di targa dei mezzi quali indicati nel cap. E) affermando di averli guidati anche lui;
- ha detto che “due o tre volte al mese… lavorava anche di CP_6 domenica” mentre non è stato in grado di ricordare del lavoro negli altri giorni festivi;
- sull'orario di lavoro, si è limitato a dire che incontrava il sig. Pt_1
“a Castagnetta, CE.DI. GROS di Santa Palomba, un deposito che si trova in Pomezia (RM)”, dove caricavano le merci, “al mattino presto, intorno alle ore 02:30 o 03:00, qualche volta anche prima”;
- sul cap. H), ha confermato solo la parte relativa ai giri del “food” (fatta salva la parte riguardante il giro alternativo con caricamento presso il deposito romano della AZ;
Controparte_10
- sull'orario giornaliero prolungato di cui al cap. I), non ha saputo dire (“io non ero presente sempre, durante il giorno infatti avevo altre mansioni, posso solo dire che ci incontravamo la mattina alla piattaforma del CE.DI. GROS di Santa Palomba”);
16 - sul lavoro di domenica di cui al cap. L), il teste ha detto che lo vedeva “solo quando arrivava a Trigoria, ai magazzini Excellent, alle ore 15:00 o 15:30”. Il teste ha, infine, riconosciuto i dischi in all. 8 al fasc. ricorrente come
“quelli in uso presso l'azienda” e ha negato di aver mai visto mezzi aziendali dotati di dischi digitali. Il teste dei capitoli del ricorso, premesso che Testimone_2 incontrava spesso, presso le piattaforme dove caricavano la merce, il sig. Pt_1
- sul cap. E), ha confermato i mezzi (e le targhe) ivi riportati come quelli condotti dal ricorrente;
- i capitoli F), sul lavoro “7 gg. a settimana”, sul lavoro nei giorni festivi e sull'orario giornaliero medio, G), sulle destinazioni delle merci aggiungendo di conoscere dei giri di dai messaggi Pt_1 scambiati su “whatsapp” e dalle comunicazioni inviate da e Pt_2
, e H) sui giri e sugli orari;
Parte_3
- il capitolo I) aggiungendo che capitava anche a lui di osservare l'orario prolungato ma iniziando alle ore 03:00 del mattino poiché lavorava solo “all'interno del territorio di Roma” e aveva meno consegne da fare;
- il capitolo L) sul lavoro domenicale. Sui dischi che gli sono stati mostrati, il teste ha puntualizzato che
“erano tradizionali sui mezzi di trasporto” e che essi “consentono di ricostruire il percorso e gli orari di lavoro”. Il teste sull'orario, ha dichiarato: Pt_2
“…, come gli altri autisti lavorava 5 giorni a settimana, come Pt_1 previsto dai contratti di lavoro;
facevamo dei servizi con l'ortofrutta di domenica, a me non risulta che lui svolgesse il servizio domenicale come non mi risulta che svolgesse servizio notturno. Il ricorrente lavorava di giorno e in settimana;
l'orario variava a seconda del servizio, c'erano orari che iniziavano alle ore 05:00 del mattino, per la merce reperibile destinata ai supermercati, e non si andava oltre le ore 11:00 o 12:00, perché oltre quegli orari non si poteva più scaricare presso i supermercati. Per la ortofrutta, si caricava intorno alle ore 10:00 e finiva intorno alle ore 17:00 o 18:00. Per i servizi dello scatolame, detersivi, etc., l'orario andava dalle ore 06:00 alle ore 12:00, dipendeva molto dall'orario di partenza dal magazzino. Questi erano i servizi ai quali era adibito Pt_1
Le piattaforme nei giorni festivi sono solitamente chiuse.
17 Sulle destinazioni, posso dire che si distribuiva soltanto nel Lazio;
forse per un periodo è capitato per la ortofrutta, ma non ricordo il periodo preciso”. Il teste ha dichiarato che “… i turni giornalieri, di mattina o di Tes_3 pomeriggio, duravano 6 ore al giorno”, ha, dunque, negato gli orari indicati nei relativi capitoli del ricorso ribadendo che “tutti i giri dovevano essere contenuti nelle 6 ore giornaliere” e ha aggiunto che “il ricorrente come gli altri autisti facevano o il giro di mattina o quello pomeridiano”. In difformità rispetto all'indicazione di il teste ha dichiarato che Pt_2
“La regola è che si lavorava 6 giorni a settimana, anche il sabato” e che poteva capitare che la domenica “fosse chiamato a lavorare chi in settimana aveva lavorato meno giorni”. Di minor rilevanza è stata la deposizione di il quale ha premesso Tes_4 di aver lavorato “dalla mattina, dalle ore 06:00 e fino alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì” e di non aver visto tutti i giorni, di non sapere Pt_1 quali fossero gli orari osservati di pomeriggio e di non aver mai lavorato
“di sabato o di domenica”. Dunque, per un verso, dalle dichiarazioni di e CP_7 Tes_2 uò trarsi l'indicazione di un orario effettivo maggiore del part-
[...] time concordato ma sul doppio turno nella stessa giornata non può annettersi alle dichiarazioni alcun valore attesa la genericità del relativo capitolo di prova – il cap. I) – e, del resto, il secondo teste ha potuto riferire per un orario inferiore all'orario medio, ovvero dalle ore 03:00 del mattino;
il quale ha lavorato con per un periodo Tes_1 Pt_1 davvero breve, ha confermato solo l'orario iniziale dei giri “food” mentre nulla ha saputo dire del doppio turno nella stessa giornata. Quanto al lavoro domenicale e festivo, lo ha confermato, sebbene meccanicamente, soltanto mentre il primo teste ne Testimone_2 ha parlato in termini generali (“non so precisare per quanto riguarda
) e ha avvalorato la ricostruzione attorea Pt_1 Tes_1 limitatamente al lavoro domenicale. Per altro verso, l'orario part time ha trovato supporto nelle dichiarazioni di e con qualche lieve divergenza dell'ultima Pt_2 Tes_4 Tes_3 rispetto alle prime due;
e , infatti, hanno parlato di 5 Pt_2 Tes_4 giorni lavorativi a settimana mentre ha dichiarato che, almeno Tes_3 di regola, si lavorava “6 giorni a settimana, anche il sabato”. Gli elementi raccolti appaiono, ad avviso del Tribunale, insufficienti a provare la quantità delle prestazioni orarie, in special modo la frequenza delle giornate in cui al ricorrente erano affidati tanto il giro “food”
18 quanto il giro “no food” così come il lavoro prestato nelle giornate festive. Il deficit probatorio, e prima ancora allegatorio che caratterizza la pretesa e che conferisce carattere arbitrario ai conteggi di parte, hanno impedito al Tribunale di dar corso ad una verifica sui dischi cronotachigrafi prodotti anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. Ne consegue che la domanda di pagamento del compenso per lo straordinario feriale diurno, dello straordinario di sabato diurno e dello straordinario feriale notturno non possa essere accolta.
4. Possono, viceversa, riconoscersi al Mandrè le spettanze, non percepite, per i mesi di aprile 2018 e di gennaio 2019, a titolo di 13a e 14a mensilità, di R.O.L. (artt. 11, comma 11, e 60, comma 7, del CCNL di riferimento), buoni pasto e TFR per complessivi € 21.086,50 (vd. i nuovi conteggi riformulati anche sulla scorta dell'accordo di rinnovo del CCNL del 3.12.2017 depositati in data 13.11.2025). La controparte ha, in proposito, contestato genericamente tale pretesa senza tuttavia dar prova di aver corrisposto gli emolumenti, prova che non può evidentemente esser costituita dai prospetti paga;
questi, infatti, anche se accompagnati dalla sottoscrizione del dipendente “per ricevuta” – ma non è questo il caso –, “non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (…), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”, come chiarito da Cass. ord. 27749/2020). Da ultimo, va disattesa l'eccezione riconvenzionale della società che fa riferimento a “prestiti ed anticipazioni sullo stipendio” elargiti in favore del poiché, come rilevato dalla parte ricorrente, non è stata Pt_1 prodotta alcuna documentazione che giustifichi tali, asseriti, prestiti ed anticipazioni.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento del diritto di di ricevere l'importo Parte_1 complessivo di € 21.086,50 a titolo di 13a e 14a mensilità, di R.O.L., buoni pasto e TFR e con la condanna della società al Controparte_1 relativo pagamento nonché al pagamento degli accessori come per legge.
19 L'esito del giudizio nonché la sensibile riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale giustificano l'integrale compensazione tra e delle spese di lite. Pt_1 Controparte_1
Al rimborso delle spese processuali sostenute da Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 9.400,00, oltre IVA e CPA
[...] come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, è tenuto, viceversa, . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento del diritto di
[...]
di ricevere l'importo complessivo di € 21.086,50 a Parte_1 titolo di 13a e 14a mensilità, di R.O.L., buoni pasto e TFR e con la condanna della società al relativo Controparte_1 pagamento nonché al pagamento degli accessori come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
[...] Con
e Parte_1 Controparte_1
- condanna, infine, al pagamento, in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € Controparte_2
9.400,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 26/11/2025
IL GIUDICE
NI ZA
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