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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.945 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza dell' 11.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Carmela Ferraro (c.f. , ed C.F._2 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della predetta -
PEC: Email_1
-ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 come da mandato in atti, dall'Avv. Luigi Corsiero (c.f. , ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto –
PEC: Email_2
-CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti;
Motivi in fatto e in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario di un Parte_1 immobile sito in Casagiove (CE), via XXV Aprile n. 106, posto al piano terra e identificato al N.C.E.U. del Comune di Caserta al foglio 5, particella 111, sub 26,
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conveniva in giudizio , proprietario dell'unità immobiliare Controparte_1 sovrastante, ubicata al primo piano della via XXV Aprile n. 102, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile in seguito alle opere di ristrutturazione edilizia in cemento armato da lui eseguite.
Parte attrice esponeva che, nel luglio 2017, il convenuto aveva intrapreso significativi interventi edilizi sulla propria unità immobiliare consistiti, in particolare, nel rifacimento e nell'abbassamento della quota del solaio di calpestio, nella realizzazione di un terrazzo e di una scala interna
Il deduceva che a seguito di sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico del Pt_1
Comune di Casagiove, emergeva che tali opere erano state eseguite in totale assenza della direzione di un tecnico specializzato nonché del permesso a costruire e del deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile nonché del rilascio della prescritta autorizzazione sismica e per effetto della continuità strutturale tra l'immobile di sua proprietà e l'unità sovrastante del convenuto, le opere abusive realizzate da quest'ultimo avevano determinato un anomalo aggravio di carico sulla struttura sottostante, coinvolgendo direttamente i locali di sua proprietà e ponendo a rischio l'incolumità sia pubblica che privata.
Alla luce di tali risultanze, l'attore precisava che il Sindaco del Comune di Casagiove, con ordinanza n. 19 del 21.07.2017, emessa a seguito di sopralluogo dell'Ing. congiuntamente al personale della Polizia Municipale, aveva Persona_1 disposto nei confronti del convenuto: l'interdizione all'accesso al fabbricato oggetto delle opere abusive;
l'obbligo di eseguire tutti i necessari lavori di messa in sicurezza sotto la direzione di un tecnico qualificato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità; l'esecuzione di idoneo transennamento lungo le facciate prospicienti via
XXV Aprile e via Truocchio;
di eseguire la verifica strutturale e provvedere all'immediato deposito dei calcoli al Genio Civile di Caserta.
Con la medesima ordinanza veniva altresì imposta l'interdizione dei locali dell'attore, posti al piano terra, poiché direttamente esposti al pericolo conseguente alle opere abusive realizzate dal convenuto.
Parte attrice rappresentava che, a seguito di tale provvedimento, gli era stato precluso l'uso dell'immobile, con conseguente impossibilità di concederlo in locazione pur
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avendone ricevuto specifica proposta, e che la situazione di stallo era perdurata per mesi, senza che il convenuto avesse adempiuto agli obblighi imposti o posto in essere attività idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza.
Con diffida del 12.12.2017 l'attore aveva intimato al convenuto di risarcire i danni subiti, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
parimenti privo di esito restava l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita inoltrato in data
10.10.2018.
L'attore deduceva, inoltre, che il convenuto, aveva collocato materiale da cantiere e un ponteggio lungo l'area antistante l'accesso ai locali di sua proprietà, impedendo ulteriormente l'esercizio del diritto di proprietà, ostruendo l'ingresso e aggravando la condizione di inutilizzabilità dell'immobile.
Parte attrice precisava che l'immobile, avente da sempre destinazione commerciale, era stato regolarmente concesso in locazione dal 1998 al 2012 e nuovamente nel novembre 2014, dopo che erano stati eseguiti lavori di adeguamento, con rilascio di dichiarazione di conformità degli impianti, attestazione di prestazione energetica e certificato di agibilità; precisava ancora che, in data 01.04.2019, aveva ricevuto da una nuova proposta di locazione, non concretizzabile a causa Persona_2 dell'interdizione dell'immobile, con conseguente danno da lucro cessante, come quantificato nella valutazione tecnica rilasciata il 19.03.2019 dalla Immobiliare
Petrella, che stimava il canone minimo mensile in € 375,00.
Parte attrice rilevava, infine, che anche il tentativo di mediazione esperito in data
27.06.2019 aveva avuto esito negativo per assenza del convenuto.
Alla luce di tali circostanze, l'attore adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento dei danni subiti al proprio immobile e la condanna del convenuto al relativo risarcimento, comprensivo anche del lucro cessante derivante dalla mancata locazione del bene;
chiedeva inoltre la rimozione del materiale da cantiere collocato dal convenuto in prossimità dell'accesso all'immobile e la condanna alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda
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attorea; nel merito, contestava integralmente la fondatezza della pretesa, negando tanto la sussistenza del danno quanto la sua quantificazione.
Concludeva per il rigetto integrale della domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità, indeterminatezza e infondatezza, oltre alla condanna dell'attore alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice istruttore, all'udienza del 11.09.2025 assumeva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
-2. Tanto premesso in fatto, nel merito, la domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono
Gli accertamenti peritali espletati, riferiti con una relazione circostanziata, ben motivata e priva di vizi logici, -elaborata all'esito di verifiche sui luoghi e corredata di esauriente documentazione planimetrica e fotografica- hanno evidenziato come i danni lamentati da parte attrice siano direttamente riconducibili agli effetti della ridistribuzione e dell'incremento dei carichi conseguenti agli interventi strutturali eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà del convenuto.
Il CTU nominato, ing. nella propria relazione peritale ha Persona_3 descritto in dettaglio lo stato dell'immobile di parte attrice, rilevando che : “Nel corso dei sopralluoghi è stata verificata la sussistenza di marcate e diffuse lesioni all'interno del vano principale dell'immobile attoreo;
mentre, all'interno del vano retrobottega, è stata constatata la assenza di qualsivoglia traccia di danni. In particolare, con riferimento esclusivo al vano principale, può senz'altro darsi atto del fatto che sussistono lesioni strutturali di media intensità, di ampiezza media dell'ordine di 1÷2 cm, che interessano sia la volta di copertura, specie nelle zone di prossimità degli archi di imposta sia, in prosecuzione, le pareti murarie costituenti i timpani ad arco, come chiaramente illustrato dai rilievi fotografici nn. 9, 10 … e 28 in Allegato B, ripresi in occasione del secondo sopralluogo nel corso della esecuzione dei saggi. Da un esame del quadro fessurativo
(riportato “a maniera” anche nel grafico di pianta in Allegato C) si rileva che le lesioni,
a prevalente andamento radiale rispetto al centro dell'imbotto, risultano più marcate e diffuse in prossimità dell'area posta a ridosso dello spigolo Nord-Est del vano. (….)
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in prossimità del richiamato spigolo Nord-Est, è stata verificata la sussistenza di alcune lesioni a prevalente andamento verticale nonché evidenti tracce di sarciture che sono state verosimilmente effettuate per la riparazione di lesioni manifestatesi nel tessuto murario (si vedano le foto nn. 29 e 30 in Allegato B).”
Per quanto concerne, invece, l'immobile di proprietà della parte convenuta, il CTU ha accertato che: “I vani al piano primo dell'unità immobiliare di parte convenuta presentano le pareti perimetrali in muratura di tufo di spessore pari a circa 55 cm ed i solai di copertura in latero-cemento di spessore pari a 22 cm. L'unità immobiliare de qua risulta in stato di abbandono e con le pareti (almeno per buona parte), i solai di copertura e la scala interna che collega i vani al piano primo al sovrastante annesso sottotetto, allo stato rustico, come documentato dai rilievi fotografici nn. 35, 36 … e
44 in Allegato B. Come è noto, l'unità immobiliare de qua è stata interessata da opere strutturali realizzate nel corso dell'ano 2017, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione sismica, ed oggetto di successiva istanza di sanatoria sia amministrativa che strutturale. Ebbene ai fini della individuazione delle trasformazioni poste in essere all'interno dell'immobile del convenuto, pare senz'altro opportuno il riferimento anche agli atti tecnici di verifica strutturale, depositati presso il Genio Civile di Caserta nel procedimento AS.2020.000154, un cui stralcio è contenuto in copia in Allegato D
a cui espressamente si rimanda. In dettaglio, sulla base di quanto osservato nel corso dei sopralluoghi e di quanto risultante dalla documentazione disponibile, può dedursi che le opere strutturali eseguite all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della parte convenuta, per quanto di interesse, abbiano principalmente riguardato: La sostituzione dei vecchi solai in legno di copertura dei vani al piano primo (costituenti, quindi, il calpestio dell'annesso sottotetto) con solai in latero cemento di spessore pari a 22 cm;
La realizzazione del collegamento tra i vani al piano primo ed il sovrastante sottotetto mediante la costruzione di una scala in c.a. appoggiata sulle pareti Nord e
Sud del vano d'angolo, come facilmente rilevabile anche dalle già introdotte foto nn.
37, 38, 39 e 40 in Allegato B. All'uopo si dà atto che il vano di passaggio della scala attraverso la parete Sud, risulta murato.”
In risposta allo specifico quesito relativo alla descrizione degli interventi necessari volti all'eliminazione dei danni riscontrati nell'immobile dell'attore, il consulente ha
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ritenuto opportuno pianificare opere finalizzate al miglioramento della stabilità e dell'equilibrio strutturale dell'immobile: “mediante la realizzazione di un efficace collegamento tra la volta di copertura del vano d'angolo e le pareti, con il ricorso a tiranti metallici (catene) da applicare in corrispondenza dell'angolo Nord-Est del fabbricato e prevedere altresì la cucitura dello stesso angolo al piano primo con il ricorso a barre metalliche inclinate poste in opera con miscela consolidante a base di calce e pozzolana a stabilità volumetrica. Ai fini della eliminazione dei danni subiti dalla parte attrice risulta opportuno procedere al consolidamento della volta, previa spicconatura dell'intonaco, mediante la sigillatura delle lesioni presenti con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione e granulometria adeguate, con perforazioni nello spessore della volta ed armatura dei fori con tondino ad aderenza migliorata di diametro adeguato, bloccato con malte idonee iniettate nei fori, con posa in opera di una rete elettrosaldata e getto di calcestruzzo. L'intervento sarà completato con il ripristino dello strato di intonaco e con la tinteggiatura. Il dimensionamento specifico delle sezioni e delle disposizioni dei materiali strutturali
(diametro delle catene e tipologia di ancoraggio, diametro delle barre di cucitura, tipologia di rete ecc.) costituiranno specifico oggetto di progettazione strutturale da far eseguire a cura delle parti da tecnici di loro fiducia prima dell'inizio dei lavori di consolidamento indicati dal sottoscritto.”
Tanto rilevato non può esservi alcun, dubbio circa la riconducibilità dei lamentati danni all'immobili dell'attore dai lavori eseguiti nell'immobile sovrastante e di proprietà del convenuto;
pertanto, nel caso de quo, ciò che viene a configurarsi è certamente una responsabilità aquiliana in capo a . Controparte_1
Né, del resto, il convenuto ha offerto elementi di prova, che consentano di superare quanto, sul punto, emerso in sede peritale;
del pari non sono stati addotti elementi che consentano di ricondurre il prodursi del fatto dannoso ad un caso fortuito.
-3. Al riguardo occorre rilevare che occorre fare riferimento alla responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
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Ne discende che affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001;
Cass. n. 2037/2000).
Nella fattispecie in esame, risulta determinante la circostanza appurata dal consulente circa l'incidenza causale sul dissesto nella proprietà dell'attore e precisamente che :
“(…) dalla sostituzione dei solai nell'appartamento del convenuto, è derivato, tra gli altri effetti, senz'altro un sensibile incremento di carico verticale sulle pareti Nord e
Sud del vano d'angolo (che nello stato ante operam risultavano “scariche”) con i conseguenti incrementi tensionali di compressione (verosimilmente anche eccentrica) proprio nelle corrispondenti zone di estradosso della volta che copre il vano principale del locale attoreo. (…) sono fisicamente (ed evidentemente) correlabili dei cinematismi differenziali nelle 4 pareti del vano che, in relazione alla nota rigidità
(ovvero anche scarsa elasticità) delle strutture in muratura, in generale possono dare luogo, quanto meno, a locali lesioni strutturali. (…) Può evidentemente concludersi che, alla nuova distribuzione ed intensità dei carichi applicati alla struttura portante della porzione immobiliare in esame, derivata dalla esecuzione delle opere strutturali de quibus, abbia fatto seguito l'insorgenza di nuovi meccanismi resistenti della detta struttura portante che hanno consentito il raggiungimento di un nuovo stato di equilibrio del sistema, per quanto in una configurazione caratterizzata dalla insorgenza di marcate e diffuse lesioni.(…) può sinteticamente concludersi che i danni lamentati dalla parte attorea siano da correlare agli effetti della ridistribuzione (e dell'incremento) dei carichi derivati dagli interventi strutturali realizzati all'interno dell'immobile di parte convenuta.”
Alla responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. si aggiunge, poi, ai sensi dell'art 2051
c.c., la responsabilità del convenuto, quale proprietario custode dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori che hanno provocato i danni in questione.
Secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è
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sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Conseguentemente tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. ex multis
Cass. n. 15383/2006). Pertanto, il criterio che consente di individuare il responsabile per danni cagionati da cosa in custodia è la sola disponibilità di fatto e giuridica sulla res da cui derivano poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, responsabilità da cui il custode può andare esente fornendo la prova liberatoria del caso fortuito.
Consegue che, una volta provato, da parte dell'attore, il nesso di derivazione causale tra il danno e la cosa, spetta a colui che intenda liberarsi dalla responsabilità, dimostrare che l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, cioè ad un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ivi compreso il fatto di un terzo o la condotta del danneggiato che si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, come fattore eccezionale, non prevedibile, dotato di impulso causale autonomo e, in quanto tale, di per sè sufficiente a produrre l'evento (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 25243 del 29.11.2006).
Nella specie, una simile prova non è stata fornita dal convenuto.
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Per tutto quanto sopra argomentato, la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice va accolta.
-4. Ciò posto sull'an della pretesa risarcitoria azionata dall'attore, in merito alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, va richiamato il prospetto riepilogativo effettuato dal consulente nominato il quale ha analiticamente indicato i costi di ripristino dello stato dei luoghi, nonché le spese e competenze tecniche consequenziali, individuando le seguenti voci:
1) € 9.967,94 - Lavori di contenimento del fenomeno, oltre I.VA. e Competenze tecniche (cfr. pg. 6 all. E ctu);
2) € 11.285,71 - Lavori di ripristino del locale commerciale, oltre I.VA. e Competenze tecniche (cfr. pg. 6 all. E ctu);
3) € 2.000,00 - Competenze tecniche per progettazione esecutiva delle strutture, direzione dei lavori e collaudo pari ad (cfr. pg. 3 chiarimenti delle Osservazioni di
Parte) ;
4) € 2.000,00 - Competenze tecniche per per gli interventi di eliminazione dei danni subiti dalla parte attorea (cfr. pg. 3 chiarimenti delle Osservazioni di Parte)
Per un totale di € 25.253,65 oltre IVA sui lavori, con rivalutazione monetaria ed interessi.
Il CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP ing. , ha ritenuto non Per_4 dimostrate le ipotesi circa la preesistenza e l'entità delle lesioni all'interno del locale attoreo, non essendo state allegate prove documentali idonee.
In risposta ai rilievi formulati dal CTP di parte convenuta il consulente ha inoltre correttamente rilevato che le fotografie prodotte dal CTP, tratte da Google Maps e datate luglio 2014, pur mostrando lesioni simili a quelle rilevate dal Consulente, sono state introdotte tardivamente in giudizio e, pertanto, ha ritenuto - del tutto condivisibilmente - di non poterle prendere inconsiderazione.
-5. Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita dei canoni locativi ,in ogni settore del danno risarcibile è affermato costantemente che
“l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera
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potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (Cass. n.
11353/10). L'argomento è stato trattato più di recente proprio in tema di occupazione senza titolo di immobili (argomento in cui spesso si è parlato di danno in re ipsa) anche dai giudici di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ribadito -principi valevoli in via generale e indipendentemente dall'occasione della pronuncia- che “(…) l'affermazione secondo cui il danno causato dall'indisponibilità d'un immobile sia in re ipsa non può ritenersi corretta. Nel nostro ordinamento, infatti, non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del
18/11/2014, n. 18812 del 05/09/2014) (…). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia (…).
L'inconcepibilità di danni in re ipsa fa sì che non è possibile pretendere il risarcimento, sol perché si sia provata la lesione del diritto. Tuttavia, ciò non toglie che l'esistenza del danno possa essere dimostrata con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.. Non vi è, dunque, alcuna implicazione necessaria tra il negare l'ammissibilità di danni in re ipsa, e il negare il ricorso alla prova presuntiva. Una volta, infatti, stabilito che “danno” in senso giuridico è non la lesione d'un diritto in sé, ma le conseguenze che ne sono derivate, nulla vieta al giudice di risalire al fatto ignorato dell'esistenza d'un danno muovendo dal fatto noto del tipo, quantità e qualità della lesione patita dalla vittima” (così testualmente Cass. n.
18494/15) e ancora nei casi di “normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio” (vedi in tema di occupazione senza titolo di immobile, Cass. n. 20856/17).
In altri termini, il principio è stato richiamato per qualunque situazione produttiva di un pregiudizio, per cui va allegata e dimostrata la effettiva lesione al bene giuridico di
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cui si chiede tutela (qualunque esso sia) e il danno economico che da tale lesione è concretamente derivato.
Tanto premesso, si ritiene che le considerazioni del consulente tecnico in merito alla quantificazione del lucro cessante debbano essere integralmente condivise, considerato che parte attrice non ha più potuto locare il proprio immobile ad uso commerciale a causa dello stato di inagibilità determinato dagli interventi strutturali eseguiti dalla controparte. A sostegno della propria pretesa, l'attore, Parte_1 ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e continuativa vocazione locativa dell'immobile, allegando: il contratto di locazione stipulato con CP_2
in data 19.10.1998; il Modello F23 attestante il pagamento delle imposte
[...] relative al contratto n. 14499/1998, datato 21.12.2012, comprovante una locazione durata 14 anni;
contratto di locazione stipulato con datato Persona_5
20.11.2014, nonché la proposta di locazione immobiliare sottoscritta da Persona_2
.
[...]
Invero, il teste , escusso in data 30.05.2023, ha confermato la Persona_2 volontà di stipulare un contratto di locazione, dichiarando: “ero interessato alla locazione dell'immobile per la zona in cui si trova e anche perché il locale è dotato di una cella frigorifero”, lo stesso ha altresì confermato la precedente locazione dell'immobile, affermando: “Si è vero prima c'era una macelleria”, circostanza, quest'ultima, confermata anche dal teste escusso in data Testimone_1
29.11.2022.
Si ritengono condivisibili e ragionevoli i calcoli eseguiti dal CTU, il quale ha quantificato il danno da lucro cessante assumendo come parametro il canone locativo mensile di € 295,00, applicato ad un periodo di 51 mesi – da agosto 2017 ad ottobre
2021-, per un importo complessivo pari a € 15.045,00.
In ordine alla rivalutazione monetaria e agli interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite, secondo i valori monetari correnti.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati
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in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva,
è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284, comma 1, c.c.).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito
(21/07/2017 giorno dell'emissione dell' Ordinanza nr. 19/2017), sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1° settembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta per effetto della liquidazione operata con la presente decisione), maggiorato degli interessi
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compensativi maturati sulla stessa somma (e computati come innanzi indicato), saranno dovuti, poi, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.
-6. Quanto poi al danno per la illegittima occupazione da parte del CP_1
della proprietà dell'attore- ovvero l'area antistante l'accesso all'immobile
[...] dal cortile - con materiale da cantiere, ivi compreso il ponteggio, dall'esame dell'elaborato peritale emerge che il CTU ha potuto accertare che : “All'unità immobiliare di proprietà del convenuto si accede utilizzando una scala scoperta, posta a ridosso del confine Ovest del fabbricato, la quale collega il cortile comune ad un ballatoio distributivo interno, come rilevabile dall'esame delle foto nn. 31 e 32 in
Allegato B, che, peraltro, documentano anche la sussistenza in situ di un ponteggio a servizio di lavorazioni edili eseguite nella proprietà di parte convenuta che risulta installato proprio nella zona antistante la porta che pone in comunicazione il locale attoreo con il cortile comune (si vedano le foto nn. 33 e 34 in Allegato B)”
Accertato, pertanto che il ponteggio risulta collocato in modo da limitare l'accesso all'immobile dell'attore, incidendo sul pieno godimento dello stesso va accolta la domanda proposta dall'attore e per l'effetto va ordinata l'immediata rimozione del ponteggio in questione a carico del entro 30 giorni dalla notifica della CP_1 presente sentenza.
In caso di inadempimento parte attrice è autorizzata a procedere alla rimozione, previo avviso di gg.30 al convenuto ed a spese del predetto.
-7. In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in applicazione del principio della soccombenza;
le spese processuali si liquidano, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della bassa complessità della controversia.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con decreto del 10.02.2022), vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'esclusiva responsabilità di in relazione ai Controparte_1 danni sofferti dal ricorrente e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 40.397,68, oltre interessi legali dalla data della domanda Pt_1 al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni;
- dispone che il rimuova il ponteggio installato sulla proprietà CP_1 dell'attore entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza,c autorizzando, in caso di inadempimento parte attrice a procedere alla rimozione, previo avviso di gg.30 al convenuto ed a spese del predetto;
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore Controparte_1 dell'attore liquidate in € 264,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
- condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della ctu, come liquidate con separato decreto del 10.02.2022 .
Così deciso in S. Maria C.V.15/12/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.945 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza dell' 11.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Carmela Ferraro (c.f. , ed C.F._2 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della predetta -
PEC: Email_1
-ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 come da mandato in atti, dall'Avv. Luigi Corsiero (c.f. , ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto –
PEC: Email_2
-CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti;
Motivi in fatto e in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario di un Parte_1 immobile sito in Casagiove (CE), via XXV Aprile n. 106, posto al piano terra e identificato al N.C.E.U. del Comune di Caserta al foglio 5, particella 111, sub 26,
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conveniva in giudizio , proprietario dell'unità immobiliare Controparte_1 sovrastante, ubicata al primo piano della via XXV Aprile n. 102, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile in seguito alle opere di ristrutturazione edilizia in cemento armato da lui eseguite.
Parte attrice esponeva che, nel luglio 2017, il convenuto aveva intrapreso significativi interventi edilizi sulla propria unità immobiliare consistiti, in particolare, nel rifacimento e nell'abbassamento della quota del solaio di calpestio, nella realizzazione di un terrazzo e di una scala interna
Il deduceva che a seguito di sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico del Pt_1
Comune di Casagiove, emergeva che tali opere erano state eseguite in totale assenza della direzione di un tecnico specializzato nonché del permesso a costruire e del deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile nonché del rilascio della prescritta autorizzazione sismica e per effetto della continuità strutturale tra l'immobile di sua proprietà e l'unità sovrastante del convenuto, le opere abusive realizzate da quest'ultimo avevano determinato un anomalo aggravio di carico sulla struttura sottostante, coinvolgendo direttamente i locali di sua proprietà e ponendo a rischio l'incolumità sia pubblica che privata.
Alla luce di tali risultanze, l'attore precisava che il Sindaco del Comune di Casagiove, con ordinanza n. 19 del 21.07.2017, emessa a seguito di sopralluogo dell'Ing. congiuntamente al personale della Polizia Municipale, aveva Persona_1 disposto nei confronti del convenuto: l'interdizione all'accesso al fabbricato oggetto delle opere abusive;
l'obbligo di eseguire tutti i necessari lavori di messa in sicurezza sotto la direzione di un tecnico qualificato, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità; l'esecuzione di idoneo transennamento lungo le facciate prospicienti via
XXV Aprile e via Truocchio;
di eseguire la verifica strutturale e provvedere all'immediato deposito dei calcoli al Genio Civile di Caserta.
Con la medesima ordinanza veniva altresì imposta l'interdizione dei locali dell'attore, posti al piano terra, poiché direttamente esposti al pericolo conseguente alle opere abusive realizzate dal convenuto.
Parte attrice rappresentava che, a seguito di tale provvedimento, gli era stato precluso l'uso dell'immobile, con conseguente impossibilità di concederlo in locazione pur
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avendone ricevuto specifica proposta, e che la situazione di stallo era perdurata per mesi, senza che il convenuto avesse adempiuto agli obblighi imposti o posto in essere attività idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza.
Con diffida del 12.12.2017 l'attore aveva intimato al convenuto di risarcire i danni subiti, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro;
parimenti privo di esito restava l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita inoltrato in data
10.10.2018.
L'attore deduceva, inoltre, che il convenuto, aveva collocato materiale da cantiere e un ponteggio lungo l'area antistante l'accesso ai locali di sua proprietà, impedendo ulteriormente l'esercizio del diritto di proprietà, ostruendo l'ingresso e aggravando la condizione di inutilizzabilità dell'immobile.
Parte attrice precisava che l'immobile, avente da sempre destinazione commerciale, era stato regolarmente concesso in locazione dal 1998 al 2012 e nuovamente nel novembre 2014, dopo che erano stati eseguiti lavori di adeguamento, con rilascio di dichiarazione di conformità degli impianti, attestazione di prestazione energetica e certificato di agibilità; precisava ancora che, in data 01.04.2019, aveva ricevuto da una nuova proposta di locazione, non concretizzabile a causa Persona_2 dell'interdizione dell'immobile, con conseguente danno da lucro cessante, come quantificato nella valutazione tecnica rilasciata il 19.03.2019 dalla Immobiliare
Petrella, che stimava il canone minimo mensile in € 375,00.
Parte attrice rilevava, infine, che anche il tentativo di mediazione esperito in data
27.06.2019 aveva avuto esito negativo per assenza del convenuto.
Alla luce di tali circostanze, l'attore adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento dei danni subiti al proprio immobile e la condanna del convenuto al relativo risarcimento, comprensivo anche del lucro cessante derivante dalla mancata locazione del bene;
chiedeva inoltre la rimozione del materiale da cantiere collocato dal convenuto in prossimità dell'accesso all'immobile e la condanna alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda
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attorea; nel merito, contestava integralmente la fondatezza della pretesa, negando tanto la sussistenza del danno quanto la sua quantificazione.
Concludeva per il rigetto integrale della domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità, indeterminatezza e infondatezza, oltre alla condanna dell'attore alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice istruttore, all'udienza del 11.09.2025 assumeva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
-2. Tanto premesso in fatto, nel merito, la domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono
Gli accertamenti peritali espletati, riferiti con una relazione circostanziata, ben motivata e priva di vizi logici, -elaborata all'esito di verifiche sui luoghi e corredata di esauriente documentazione planimetrica e fotografica- hanno evidenziato come i danni lamentati da parte attrice siano direttamente riconducibili agli effetti della ridistribuzione e dell'incremento dei carichi conseguenti agli interventi strutturali eseguiti all'interno dell'immobile di proprietà del convenuto.
Il CTU nominato, ing. nella propria relazione peritale ha Persona_3 descritto in dettaglio lo stato dell'immobile di parte attrice, rilevando che : “Nel corso dei sopralluoghi è stata verificata la sussistenza di marcate e diffuse lesioni all'interno del vano principale dell'immobile attoreo;
mentre, all'interno del vano retrobottega, è stata constatata la assenza di qualsivoglia traccia di danni. In particolare, con riferimento esclusivo al vano principale, può senz'altro darsi atto del fatto che sussistono lesioni strutturali di media intensità, di ampiezza media dell'ordine di 1÷2 cm, che interessano sia la volta di copertura, specie nelle zone di prossimità degli archi di imposta sia, in prosecuzione, le pareti murarie costituenti i timpani ad arco, come chiaramente illustrato dai rilievi fotografici nn. 9, 10 … e 28 in Allegato B, ripresi in occasione del secondo sopralluogo nel corso della esecuzione dei saggi. Da un esame del quadro fessurativo
(riportato “a maniera” anche nel grafico di pianta in Allegato C) si rileva che le lesioni,
a prevalente andamento radiale rispetto al centro dell'imbotto, risultano più marcate e diffuse in prossimità dell'area posta a ridosso dello spigolo Nord-Est del vano. (….)
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in prossimità del richiamato spigolo Nord-Est, è stata verificata la sussistenza di alcune lesioni a prevalente andamento verticale nonché evidenti tracce di sarciture che sono state verosimilmente effettuate per la riparazione di lesioni manifestatesi nel tessuto murario (si vedano le foto nn. 29 e 30 in Allegato B).”
Per quanto concerne, invece, l'immobile di proprietà della parte convenuta, il CTU ha accertato che: “I vani al piano primo dell'unità immobiliare di parte convenuta presentano le pareti perimetrali in muratura di tufo di spessore pari a circa 55 cm ed i solai di copertura in latero-cemento di spessore pari a 22 cm. L'unità immobiliare de qua risulta in stato di abbandono e con le pareti (almeno per buona parte), i solai di copertura e la scala interna che collega i vani al piano primo al sovrastante annesso sottotetto, allo stato rustico, come documentato dai rilievi fotografici nn. 35, 36 … e
44 in Allegato B. Come è noto, l'unità immobiliare de qua è stata interessata da opere strutturali realizzate nel corso dell'ano 2017, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione sismica, ed oggetto di successiva istanza di sanatoria sia amministrativa che strutturale. Ebbene ai fini della individuazione delle trasformazioni poste in essere all'interno dell'immobile del convenuto, pare senz'altro opportuno il riferimento anche agli atti tecnici di verifica strutturale, depositati presso il Genio Civile di Caserta nel procedimento AS.2020.000154, un cui stralcio è contenuto in copia in Allegato D
a cui espressamente si rimanda. In dettaglio, sulla base di quanto osservato nel corso dei sopralluoghi e di quanto risultante dalla documentazione disponibile, può dedursi che le opere strutturali eseguite all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della parte convenuta, per quanto di interesse, abbiano principalmente riguardato: La sostituzione dei vecchi solai in legno di copertura dei vani al piano primo (costituenti, quindi, il calpestio dell'annesso sottotetto) con solai in latero cemento di spessore pari a 22 cm;
La realizzazione del collegamento tra i vani al piano primo ed il sovrastante sottotetto mediante la costruzione di una scala in c.a. appoggiata sulle pareti Nord e
Sud del vano d'angolo, come facilmente rilevabile anche dalle già introdotte foto nn.
37, 38, 39 e 40 in Allegato B. All'uopo si dà atto che il vano di passaggio della scala attraverso la parete Sud, risulta murato.”
In risposta allo specifico quesito relativo alla descrizione degli interventi necessari volti all'eliminazione dei danni riscontrati nell'immobile dell'attore, il consulente ha
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ritenuto opportuno pianificare opere finalizzate al miglioramento della stabilità e dell'equilibrio strutturale dell'immobile: “mediante la realizzazione di un efficace collegamento tra la volta di copertura del vano d'angolo e le pareti, con il ricorso a tiranti metallici (catene) da applicare in corrispondenza dell'angolo Nord-Est del fabbricato e prevedere altresì la cucitura dello stesso angolo al piano primo con il ricorso a barre metalliche inclinate poste in opera con miscela consolidante a base di calce e pozzolana a stabilità volumetrica. Ai fini della eliminazione dei danni subiti dalla parte attrice risulta opportuno procedere al consolidamento della volta, previa spicconatura dell'intonaco, mediante la sigillatura delle lesioni presenti con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione e granulometria adeguate, con perforazioni nello spessore della volta ed armatura dei fori con tondino ad aderenza migliorata di diametro adeguato, bloccato con malte idonee iniettate nei fori, con posa in opera di una rete elettrosaldata e getto di calcestruzzo. L'intervento sarà completato con il ripristino dello strato di intonaco e con la tinteggiatura. Il dimensionamento specifico delle sezioni e delle disposizioni dei materiali strutturali
(diametro delle catene e tipologia di ancoraggio, diametro delle barre di cucitura, tipologia di rete ecc.) costituiranno specifico oggetto di progettazione strutturale da far eseguire a cura delle parti da tecnici di loro fiducia prima dell'inizio dei lavori di consolidamento indicati dal sottoscritto.”
Tanto rilevato non può esservi alcun, dubbio circa la riconducibilità dei lamentati danni all'immobili dell'attore dai lavori eseguiti nell'immobile sovrastante e di proprietà del convenuto;
pertanto, nel caso de quo, ciò che viene a configurarsi è certamente una responsabilità aquiliana in capo a . Controparte_1
Né, del resto, il convenuto ha offerto elementi di prova, che consentano di superare quanto, sul punto, emerso in sede peritale;
del pari non sono stati addotti elementi che consentano di ricondurre il prodursi del fatto dannoso ad un caso fortuito.
-3. Al riguardo occorre rilevare che occorre fare riferimento alla responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
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Ne discende che affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001;
Cass. n. 2037/2000).
Nella fattispecie in esame, risulta determinante la circostanza appurata dal consulente circa l'incidenza causale sul dissesto nella proprietà dell'attore e precisamente che :
“(…) dalla sostituzione dei solai nell'appartamento del convenuto, è derivato, tra gli altri effetti, senz'altro un sensibile incremento di carico verticale sulle pareti Nord e
Sud del vano d'angolo (che nello stato ante operam risultavano “scariche”) con i conseguenti incrementi tensionali di compressione (verosimilmente anche eccentrica) proprio nelle corrispondenti zone di estradosso della volta che copre il vano principale del locale attoreo. (…) sono fisicamente (ed evidentemente) correlabili dei cinematismi differenziali nelle 4 pareti del vano che, in relazione alla nota rigidità
(ovvero anche scarsa elasticità) delle strutture in muratura, in generale possono dare luogo, quanto meno, a locali lesioni strutturali. (…) Può evidentemente concludersi che, alla nuova distribuzione ed intensità dei carichi applicati alla struttura portante della porzione immobiliare in esame, derivata dalla esecuzione delle opere strutturali de quibus, abbia fatto seguito l'insorgenza di nuovi meccanismi resistenti della detta struttura portante che hanno consentito il raggiungimento di un nuovo stato di equilibrio del sistema, per quanto in una configurazione caratterizzata dalla insorgenza di marcate e diffuse lesioni.(…) può sinteticamente concludersi che i danni lamentati dalla parte attorea siano da correlare agli effetti della ridistribuzione (e dell'incremento) dei carichi derivati dagli interventi strutturali realizzati all'interno dell'immobile di parte convenuta.”
Alla responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. si aggiunge, poi, ai sensi dell'art 2051
c.c., la responsabilità del convenuto, quale proprietario custode dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori che hanno provocato i danni in questione.
Secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è
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sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Conseguentemente tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. ex multis
Cass. n. 15383/2006). Pertanto, il criterio che consente di individuare il responsabile per danni cagionati da cosa in custodia è la sola disponibilità di fatto e giuridica sulla res da cui derivano poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, responsabilità da cui il custode può andare esente fornendo la prova liberatoria del caso fortuito.
Consegue che, una volta provato, da parte dell'attore, il nesso di derivazione causale tra il danno e la cosa, spetta a colui che intenda liberarsi dalla responsabilità, dimostrare che l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, cioè ad un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ivi compreso il fatto di un terzo o la condotta del danneggiato che si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, come fattore eccezionale, non prevedibile, dotato di impulso causale autonomo e, in quanto tale, di per sè sufficiente a produrre l'evento (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 25243 del 29.11.2006).
Nella specie, una simile prova non è stata fornita dal convenuto.
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Per tutto quanto sopra argomentato, la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice va accolta.
-4. Ciò posto sull'an della pretesa risarcitoria azionata dall'attore, in merito alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, va richiamato il prospetto riepilogativo effettuato dal consulente nominato il quale ha analiticamente indicato i costi di ripristino dello stato dei luoghi, nonché le spese e competenze tecniche consequenziali, individuando le seguenti voci:
1) € 9.967,94 - Lavori di contenimento del fenomeno, oltre I.VA. e Competenze tecniche (cfr. pg. 6 all. E ctu);
2) € 11.285,71 - Lavori di ripristino del locale commerciale, oltre I.VA. e Competenze tecniche (cfr. pg. 6 all. E ctu);
3) € 2.000,00 - Competenze tecniche per progettazione esecutiva delle strutture, direzione dei lavori e collaudo pari ad (cfr. pg. 3 chiarimenti delle Osservazioni di
Parte) ;
4) € 2.000,00 - Competenze tecniche per per gli interventi di eliminazione dei danni subiti dalla parte attorea (cfr. pg. 3 chiarimenti delle Osservazioni di Parte)
Per un totale di € 25.253,65 oltre IVA sui lavori, con rivalutazione monetaria ed interessi.
Il CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP ing. , ha ritenuto non Per_4 dimostrate le ipotesi circa la preesistenza e l'entità delle lesioni all'interno del locale attoreo, non essendo state allegate prove documentali idonee.
In risposta ai rilievi formulati dal CTP di parte convenuta il consulente ha inoltre correttamente rilevato che le fotografie prodotte dal CTP, tratte da Google Maps e datate luglio 2014, pur mostrando lesioni simili a quelle rilevate dal Consulente, sono state introdotte tardivamente in giudizio e, pertanto, ha ritenuto - del tutto condivisibilmente - di non poterle prendere inconsiderazione.
-5. Per quanto concerne il danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita dei canoni locativi ,in ogni settore del danno risarcibile è affermato costantemente che
“l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera
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potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (Cass. n.
11353/10). L'argomento è stato trattato più di recente proprio in tema di occupazione senza titolo di immobili (argomento in cui spesso si è parlato di danno in re ipsa) anche dai giudici di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ribadito -principi valevoli in via generale e indipendentemente dall'occasione della pronuncia- che “(…) l'affermazione secondo cui il danno causato dall'indisponibilità d'un immobile sia in re ipsa non può ritenersi corretta. Nel nostro ordinamento, infatti, non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del
18/11/2014, n. 18812 del 05/09/2014) (…). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia (…).
L'inconcepibilità di danni in re ipsa fa sì che non è possibile pretendere il risarcimento, sol perché si sia provata la lesione del diritto. Tuttavia, ciò non toglie che l'esistenza del danno possa essere dimostrata con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.. Non vi è, dunque, alcuna implicazione necessaria tra il negare l'ammissibilità di danni in re ipsa, e il negare il ricorso alla prova presuntiva. Una volta, infatti, stabilito che “danno” in senso giuridico è non la lesione d'un diritto in sé, ma le conseguenze che ne sono derivate, nulla vieta al giudice di risalire al fatto ignorato dell'esistenza d'un danno muovendo dal fatto noto del tipo, quantità e qualità della lesione patita dalla vittima” (così testualmente Cass. n.
18494/15) e ancora nei casi di “normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio” (vedi in tema di occupazione senza titolo di immobile, Cass. n. 20856/17).
In altri termini, il principio è stato richiamato per qualunque situazione produttiva di un pregiudizio, per cui va allegata e dimostrata la effettiva lesione al bene giuridico di
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cui si chiede tutela (qualunque esso sia) e il danno economico che da tale lesione è concretamente derivato.
Tanto premesso, si ritiene che le considerazioni del consulente tecnico in merito alla quantificazione del lucro cessante debbano essere integralmente condivise, considerato che parte attrice non ha più potuto locare il proprio immobile ad uso commerciale a causa dello stato di inagibilità determinato dagli interventi strutturali eseguiti dalla controparte. A sostegno della propria pretesa, l'attore, Parte_1 ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e continuativa vocazione locativa dell'immobile, allegando: il contratto di locazione stipulato con CP_2
in data 19.10.1998; il Modello F23 attestante il pagamento delle imposte
[...] relative al contratto n. 14499/1998, datato 21.12.2012, comprovante una locazione durata 14 anni;
contratto di locazione stipulato con datato Persona_5
20.11.2014, nonché la proposta di locazione immobiliare sottoscritta da Persona_2
.
[...]
Invero, il teste , escusso in data 30.05.2023, ha confermato la Persona_2 volontà di stipulare un contratto di locazione, dichiarando: “ero interessato alla locazione dell'immobile per la zona in cui si trova e anche perché il locale è dotato di una cella frigorifero”, lo stesso ha altresì confermato la precedente locazione dell'immobile, affermando: “Si è vero prima c'era una macelleria”, circostanza, quest'ultima, confermata anche dal teste escusso in data Testimone_1
29.11.2022.
Si ritengono condivisibili e ragionevoli i calcoli eseguiti dal CTU, il quale ha quantificato il danno da lucro cessante assumendo come parametro il canone locativo mensile di € 295,00, applicato ad un periodo di 51 mesi – da agosto 2017 ad ottobre
2021-, per un importo complessivo pari a € 15.045,00.
In ordine alla rivalutazione monetaria e agli interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite, secondo i valori monetari correnti.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati
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in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva,
è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al codice civile (cfr. art. 1284, comma 1, c.c.).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito
(21/07/2017 giorno dell'emissione dell' Ordinanza nr. 19/2017), sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1° settembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto (che si converte in debito di valuta per effetto della liquidazione operata con la presente decisione), maggiorato degli interessi
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compensativi maturati sulla stessa somma (e computati come innanzi indicato), saranno dovuti, poi, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.
-6. Quanto poi al danno per la illegittima occupazione da parte del CP_1
della proprietà dell'attore- ovvero l'area antistante l'accesso all'immobile
[...] dal cortile - con materiale da cantiere, ivi compreso il ponteggio, dall'esame dell'elaborato peritale emerge che il CTU ha potuto accertare che : “All'unità immobiliare di proprietà del convenuto si accede utilizzando una scala scoperta, posta a ridosso del confine Ovest del fabbricato, la quale collega il cortile comune ad un ballatoio distributivo interno, come rilevabile dall'esame delle foto nn. 31 e 32 in
Allegato B, che, peraltro, documentano anche la sussistenza in situ di un ponteggio a servizio di lavorazioni edili eseguite nella proprietà di parte convenuta che risulta installato proprio nella zona antistante la porta che pone in comunicazione il locale attoreo con il cortile comune (si vedano le foto nn. 33 e 34 in Allegato B)”
Accertato, pertanto che il ponteggio risulta collocato in modo da limitare l'accesso all'immobile dell'attore, incidendo sul pieno godimento dello stesso va accolta la domanda proposta dall'attore e per l'effetto va ordinata l'immediata rimozione del ponteggio in questione a carico del entro 30 giorni dalla notifica della CP_1 presente sentenza.
In caso di inadempimento parte attrice è autorizzata a procedere alla rimozione, previo avviso di gg.30 al convenuto ed a spese del predetto.
-7. In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, in applicazione del principio della soccombenza;
le spese processuali si liquidano, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale un valore medio dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto e della bassa complessità della controversia.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con decreto del 10.02.2022), vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, nella causa proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'esclusiva responsabilità di in relazione ai Controparte_1 danni sofferti dal ricorrente e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 40.397,68, oltre interessi legali dalla data della domanda Pt_1 al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni;
- dispone che il rimuova il ponteggio installato sulla proprietà CP_1 dell'attore entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza,c autorizzando, in caso di inadempimento parte attrice a procedere alla rimozione, previo avviso di gg.30 al convenuto ed a spese del predetto;
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore Controparte_1 dell'attore liquidate in € 264,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
- condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della ctu, come liquidate con separato decreto del 10.02.2022 .
Così deciso in S. Maria C.V.15/12/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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