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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 11035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA D'MB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11035/2023 promossa da
(P.IVA , in persona del procuratore speciale, ing. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dall'avv. Gabriele Manoni del foro di Ancona, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Senigallia (AN), Via Marchetti n. 32,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata dagli avv.ti Filippo Rondani del Controparte_2
Foro di Brescia, LO AS e EL LI, ed elettivamente domiciliata in Brescia alla Via
AR EO n. 25,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2540/2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023 premesso che Controparte_1
la ricorrente società gestiva l'impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti del punto vendita sito nel Comune di Pisa, via Marsala, n. 11 e permesso altresì di essere creditrice della somma di € 22.000,00 nei confronti della società chiedeva al Parte_1
Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il pagamento in proprio favore della predetta somma di € 22.000,00 a titolo di quote fisse non corrisposte alla ricorrente.
A tal fine la ricorrente deduceva: che ella gestiva un impianto di distribuzione di carburante sito nel Comune di Pisa, via Marsala, n. 11, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva, siglati con ESSO l 12 febbraio 2013 (docc. Controparte_3
1 e 2 fasc. monitorio); che nell'anno 2017 cquistava da Parte_3
il ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto gestito dalla ricorrente, CP_4
avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe avvenuto alle medesime condizioni applicate da (Doc.3); ciononostante, , contrariamente CP_4 Parte_3
alle previsioni di legge, iniziava ad applicare condizioni economiche differenti rispetto a quelle applicate da;
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (Doc.4), l'odierna ricorrente CP_4
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentirla Parte_3
condannare all'applicazione delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale
sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della del 16/07/2014 Controparte_5
(Doc.5), che prevedeva, per tramite del rimando espresso all'accordo siglato nel 2011 (Doc.6),
il pagamento in favore del gestore di una quota fissa di € 3.700,00 ogni quadrimestre e precisamente al 20/02-20/06-20/10 di ciascun anno;
conseguentemente, il ricorrente chiedeva altresì la condanna di al pagamento delle somme spettanti, maturate fino Parte_3
al mese di febbraio 2018, pari ad € 11.100,00 a titolo di quote fisse, allegando perizia asseverata dal Rag. (Doc.7); con ordinanza del 7/06/2019, emessa nel procedimento RG N° Per_1
36041/2018 (Doc.8), il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda del gestore, condannava : i) ad applicare le condizioni economiche previste Parte_3
dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della Esso italiana
S.r.l. del 16/07/2014, che richiama l'accordo del 19/12/2011 che prevede il pagamento delle c.d. quote fisse;
ii) a pagare l'importo maturato fino al mese di febbraio 2018 per € 11.100,00
a titolo di quote fisse;
nonostante l'esecutività dell'ordinanza, , Parte_3
non sottoscriveva alcun nuovo accordo con le associazioni di categoria e si rifiutava di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche previste dal c.d. Accordo
Contro ESSO;
procedeva quindi a depositare ricorso per ingiunzione per i crediti maturati dall'1
marzo 2018 sino al 20 aprile 2021, per € 33.300,00 a titolo di quote fisse, che veniva accolto con decreto dichiarato immediatamente esecutivo N° 1894/2021 (Doc.9); successivamente all'aprile 2021 continuava a non rispettare l'ordine del Giudice romano;
Parte_1
pertanto, dal maggio 2021 all'aprile 2023 maturavano ulteriori crediti a titolo di quote fisse non corrisposte per complessivi € 22.200,00, come da asseverazione del Rag. (doc.10). Per_1
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 30 giugno 2023 il decreto ingiuntivo telematico n.
2540/2023, immediatamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato l'ingiunta Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo la sospensione della immediata esecutività del decreto ingiuntivo, nonché dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2540/2023. Sempre in via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti e per le stesse identiche questioni di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di Appello di Roma iscritto al n. 4648/2019 R.G.
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
In particolare, deduceva che: il credito azionato dalla ricorrente non era Parte_1
fondato su prova scritta;
l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo Aziendale
del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni , e stante Pt_4 CP_6 CP_7
l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente CP_ per gli originali sottoscrittori;
la e la ) erano società completamente Controparte_8
Parte diverse tra loro e, di conseguenza non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla quale era CP_5
ontologicamente e ineludibilmente diversa;
la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era invalida perché contraria al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale della cessionaria, subentrata in accordo che essa ha non sottoscritto, e “alla causa e funzione sociale dei contratti collettivi
aziendali, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua
evoluzione che non può certamente essere vanificata da termini di durata eccessivamente
dilatati”; la mancata conclusione di un accordo tra e le associazioni dei Parte_3
gestori e stipulazione era stata determinata da queste ultime a causa delle ingiustificate e palesemente strumentali resistenze di quest'ultime che proprio su tale presupposto (la mancanza di un accordo aziendale) ritenevano di essere legittimate a sostenere che la resistente sia obbligata ad applicare quello concluso dalla (cioè l'Accordo Aziendale del CP_5
16.07.2014); non sussistevano i requisiti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in quanto non fondato su prova scritta, non liquido e neppure caratterizzato da pericolo di grave pregiudizio;
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese.
Con comparsa di costituzione del 16.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore
[...]
delle spese e condanna al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 cpc.
Ribadiva le deduzioni già svolte con il ricorso monitorio, eccependo in particolare la genericità
delle contestazioni svolte dall'opponente in merito al quantum richiesto.
Alla prima udienza, il Giudice si riservava sulle istanze delle parti e con ordinanza del 18
gennaio 2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti termini ex art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
Con comparsi di costituzione depositata il 25.11.2025 la , si costituiva Parte_1
a mezzo di nuovo difensore, avv. Gabriele Manoni. Con tale atto, l'opponente ribadiva tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già formulate.
Parte All'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, la difesa ribadiva l'assenza di prova del credito avversario e, in ogni caso, dei presupposti previsti dall'accordo ESSO ex adverso richiamato, particolarmente per le modalità di vendita Post-Pay. Contestava
l'applicazione degli interessi nella misura speciale prevista per le transazioni commerciali.
Contro Alla medesima udienza, la difesa contestava le deduzioni avversarie riportandosi ai propri scritti difensivi.
All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per delle Parte_1
condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è
fondata e, pertanto, va accolta.
Parte È incontroverso che è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 12 giugno 2013 con il gestore (docc. 1 e 2 fasc. CP_4 CP_1
monitorio).
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma CP_4 CP_1
6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base CP_ dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria
dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del
rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra
[...]
e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma CP_4
efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza
l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ha inviato al gestore il 13 gennaio 2017 (doc. Parte_3
3 fasc. monitorio), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al dettaglio, CP_4 Parte_3
fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di Parte_3
carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del Controparte_5
rifornimento.
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è
divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità
dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che,
qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio
1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la
qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda di parte convenuta opposta di accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo Parte_3
collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, si osserva che, quanto al c.d. “ulteriore sconto variabile”, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente Parte_3
deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2
dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16
luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite
tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi
(con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso
(3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la convenuta opposta chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed
Parte efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo
Parte accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal periodo Giugno 2021 fino a febbraio 2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale richiesta l'opponente eccepisce la carenza del presupposto della liquidità del credito.
Anzitutto, osserva il Tribunale che tale eccezione è del tutto generica atteso che l'opponente non formula alcuna specifica contestazione degli importi oggetto di ingiunzione né tantomeno quelli di cui alle note di debito poste a suo fondamento.
Neppure fornisce diversa ricostruzione atta a far presumere che la quantificazione operata dal
Contro
, convenuta opposta, sia fallace e/o scorretta, producendo in giudizio analitici conteggi finalizzati ad evidenziare l'erroneità dell'importo del debito complessivo.
Conseguentemente, il credito oggetto di ingiunzione deve essere ritenuto certamente liquido e l'eccezione deve essere rigettata.
Pure infondata è la contestazione (del tutto generica) in ordine a circostanze delle quali, quale
CP_ società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito). È
Parte certamente onere di contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato.
Conseguentemente il complessivo credito di € 22.200,00, a titolo di premio fisso, oggetto di ingiunzione deve essere ritenuto certo, liquido ed esigibile.
L'opponente eccepisce ulteriormente l'inapplicabilità degli interessi di mora ex D.Lgs 231/02
al caso di specie, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in parte qua.
Osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Gli importi dovuti da in favore del gestore costituiscono, come disposto Parte_1
dall'Accordo che li prevede, un parte del corrispettivo indebitamente liquidato e percepito dalla compagnia a danno del gestore e a fronte della vendita del carburante, sia per quanto attiene lo sconto unico di gestione, da applicarsi a tutti i litri di carburante acquistati dal gestore, che per quanto attiene la voce “ulteriore sconto variabile”, da applicarsi sui primi 100 mc di carburante acquistati dal gestore.
Trattasi, quindi, di importi riconducibili alle singole vendite di carburante intercorse tra il gestore e la compagnia e, pertanto, afferenti a transazioni commerciali intercorse tra due
Parte professionisti, quali le parti in causa (gestore e compagnia ).
Nel caso in esame, le somme richieste in restituzione dalla convenuta opposta con l'ingiunzione
Parte riguardano la cd. “quota fissa” anche detta “ulteriore sconto variabile”, importo che avrebbe dovuto riconoscere alla convenuta opposta per ciascun singolo litro di carburante acquistato dal gestore. Conseguentemente, è evidente che si tratti di crediti (sia pure in ripetizione) relativi alle singole operazioni commerciali poste in essere tra i due soggetti commerciali, essendo il pagamento della voce ulteriore di sconto variabile dovuto quale corrispettivo dei litri acquistati dal gestore
Parte presso la compagnia .
Ciò posto, ritenuto che il D.lgs 231/2002 si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti (tra imprese
(B2B) o tra imprese e P.A. (B2P)) che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, ne consegue che gli interessi da applicare al caso in esame sono quelli previsti dalla normativa speciale relativa alle transazioni commerciali.
Il Tribunale deve dunque, sul punto, discostarsi, allo stato, da quanto espresso, peraltro in sede di ordinanza di sospensione non definitiva, dalla Corte d'Appello di Brescia nella pronuncia richiamata dall'attrice opponente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
3.387,00 per compenso (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi),
attesa la natura documentale della controversia, oltre a spese generali e accessori.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta, non può essere accolta in difetto della prova dei presupposti di legge.
Non è ravvisabile la mala fede in capo all'attrice opponente, tenuto conto della ragionevole disputabilità della questione giuridica affrontata.
P . Q . M .
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2540/2023; condanna al pagamento di favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA di legge;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc.
Così deciso in Brescia, il giorno 15 dicembre 2025.
Il giudice
CA D'MB
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA D'MB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11035/2023 promossa da
(P.IVA , in persona del procuratore speciale, ing. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dall'avv. Gabriele Manoni del foro di Ancona, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Senigallia (AN), Via Marchetti n. 32,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata dagli avv.ti Filippo Rondani del Controparte_2
Foro di Brescia, LO AS e EL LI, ed elettivamente domiciliata in Brescia alla Via
AR EO n. 25,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2540/2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023 premesso che Controparte_1
la ricorrente società gestiva l'impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti del punto vendita sito nel Comune di Pisa, via Marsala, n. 11 e permesso altresì di essere creditrice della somma di € 22.000,00 nei confronti della società chiedeva al Parte_1
Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il pagamento in proprio favore della predetta somma di € 22.000,00 a titolo di quote fisse non corrisposte alla ricorrente.
A tal fine la ricorrente deduceva: che ella gestiva un impianto di distribuzione di carburante sito nel Comune di Pisa, via Marsala, n. 11, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva, siglati con ESSO l 12 febbraio 2013 (docc. Controparte_3
1 e 2 fasc. monitorio); che nell'anno 2017 cquistava da Parte_3
il ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto gestito dalla ricorrente, CP_4
avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe avvenuto alle medesime condizioni applicate da (Doc.3); ciononostante, , contrariamente CP_4 Parte_3
alle previsioni di legge, iniziava ad applicare condizioni economiche differenti rispetto a quelle applicate da;
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (Doc.4), l'odierna ricorrente CP_4
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentirla Parte_3
condannare all'applicazione delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale
sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della del 16/07/2014 Controparte_5
(Doc.5), che prevedeva, per tramite del rimando espresso all'accordo siglato nel 2011 (Doc.6),
il pagamento in favore del gestore di una quota fissa di € 3.700,00 ogni quadrimestre e precisamente al 20/02-20/06-20/10 di ciascun anno;
conseguentemente, il ricorrente chiedeva altresì la condanna di al pagamento delle somme spettanti, maturate fino Parte_3
al mese di febbraio 2018, pari ad € 11.100,00 a titolo di quote fisse, allegando perizia asseverata dal Rag. (Doc.7); con ordinanza del 7/06/2019, emessa nel procedimento RG N° Per_1
36041/2018 (Doc.8), il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda del gestore, condannava : i) ad applicare le condizioni economiche previste Parte_3
dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della Esso italiana
S.r.l. del 16/07/2014, che richiama l'accordo del 19/12/2011 che prevede il pagamento delle c.d. quote fisse;
ii) a pagare l'importo maturato fino al mese di febbraio 2018 per € 11.100,00
a titolo di quote fisse;
nonostante l'esecutività dell'ordinanza, , Parte_3
non sottoscriveva alcun nuovo accordo con le associazioni di categoria e si rifiutava di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche previste dal c.d. Accordo
Contro ESSO;
procedeva quindi a depositare ricorso per ingiunzione per i crediti maturati dall'1
marzo 2018 sino al 20 aprile 2021, per € 33.300,00 a titolo di quote fisse, che veniva accolto con decreto dichiarato immediatamente esecutivo N° 1894/2021 (Doc.9); successivamente all'aprile 2021 continuava a non rispettare l'ordine del Giudice romano;
Parte_1
pertanto, dal maggio 2021 all'aprile 2023 maturavano ulteriori crediti a titolo di quote fisse non corrisposte per complessivi € 22.200,00, come da asseverazione del Rag. (doc.10). Per_1
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 30 giugno 2023 il decreto ingiuntivo telematico n.
2540/2023, immediatamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato l'ingiunta Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo la sospensione della immediata esecutività del decreto ingiuntivo, nonché dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2540/2023. Sempre in via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti e per le stesse identiche questioni di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di Appello di Roma iscritto al n. 4648/2019 R.G.
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
In particolare, deduceva che: il credito azionato dalla ricorrente non era Parte_1
fondato su prova scritta;
l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo Aziendale
del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni , e stante Pt_4 CP_6 CP_7
l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente CP_ per gli originali sottoscrittori;
la e la ) erano società completamente Controparte_8
Parte diverse tra loro e, di conseguenza non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla quale era CP_5
ontologicamente e ineludibilmente diversa;
la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era invalida perché contraria al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale della cessionaria, subentrata in accordo che essa ha non sottoscritto, e “alla causa e funzione sociale dei contratti collettivi
aziendali, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua
evoluzione che non può certamente essere vanificata da termini di durata eccessivamente
dilatati”; la mancata conclusione di un accordo tra e le associazioni dei Parte_3
gestori e stipulazione era stata determinata da queste ultime a causa delle ingiustificate e palesemente strumentali resistenze di quest'ultime che proprio su tale presupposto (la mancanza di un accordo aziendale) ritenevano di essere legittimate a sostenere che la resistente sia obbligata ad applicare quello concluso dalla (cioè l'Accordo Aziendale del CP_5
16.07.2014); non sussistevano i requisiti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in quanto non fondato su prova scritta, non liquido e neppure caratterizzato da pericolo di grave pregiudizio;
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese.
Con comparsa di costituzione del 16.11.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore
[...]
delle spese e condanna al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 cpc.
Ribadiva le deduzioni già svolte con il ricorso monitorio, eccependo in particolare la genericità
delle contestazioni svolte dall'opponente in merito al quantum richiesto.
Alla prima udienza, il Giudice si riservava sulle istanze delle parti e con ordinanza del 18
gennaio 2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva alle parti termini ex art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
Con comparsi di costituzione depositata il 25.11.2025 la , si costituiva Parte_1
a mezzo di nuovo difensore, avv. Gabriele Manoni. Con tale atto, l'opponente ribadiva tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già formulate.
Parte All'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, la difesa ribadiva l'assenza di prova del credito avversario e, in ogni caso, dei presupposti previsti dall'accordo ESSO ex adverso richiamato, particolarmente per le modalità di vendita Post-Pay. Contestava
l'applicazione degli interessi nella misura speciale prevista per le transazioni commerciali.
Contro Alla medesima udienza, la difesa contestava le deduzioni avversarie riportandosi ai propri scritti difensivi.
All'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per delle Parte_1
condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è
fondata e, pertanto, va accolta.
Parte È incontroverso che è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 12 giugno 2013 con il gestore (docc. 1 e 2 fasc. CP_4 CP_1
monitorio).
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma CP_4 CP_1
6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base CP_ dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria
dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del
rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra
[...]
e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma CP_4
efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza
l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ha inviato al gestore il 13 gennaio 2017 (doc. Parte_3
3 fasc. monitorio), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al dettaglio, CP_4 Parte_3
fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di Parte_3
carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del Controparte_5
rifornimento.
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è
divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità
dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che,
qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio
1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la
qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge 57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda di parte convenuta opposta di accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo Parte_3
collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, si osserva che, quanto al c.d. “ulteriore sconto variabile”, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente Parte_3
deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2
dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16
luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite
tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi
(con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso
(3.700,00 x 3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la convenuta opposta chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed
Parte efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo
Parte accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal periodo Giugno 2021 fino a febbraio 2023 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale richiesta l'opponente eccepisce la carenza del presupposto della liquidità del credito.
Anzitutto, osserva il Tribunale che tale eccezione è del tutto generica atteso che l'opponente non formula alcuna specifica contestazione degli importi oggetto di ingiunzione né tantomeno quelli di cui alle note di debito poste a suo fondamento.
Neppure fornisce diversa ricostruzione atta a far presumere che la quantificazione operata dal
Contro
, convenuta opposta, sia fallace e/o scorretta, producendo in giudizio analitici conteggi finalizzati ad evidenziare l'erroneità dell'importo del debito complessivo.
Conseguentemente, il credito oggetto di ingiunzione deve essere ritenuto certamente liquido e l'eccezione deve essere rigettata.
Pure infondata è la contestazione (del tutto generica) in ordine a circostanze delle quali, quale
CP_ società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito). È
Parte certamente onere di contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato.
Conseguentemente il complessivo credito di € 22.200,00, a titolo di premio fisso, oggetto di ingiunzione deve essere ritenuto certo, liquido ed esigibile.
L'opponente eccepisce ulteriormente l'inapplicabilità degli interessi di mora ex D.Lgs 231/02
al caso di specie, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in parte qua.
Osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Gli importi dovuti da in favore del gestore costituiscono, come disposto Parte_1
dall'Accordo che li prevede, un parte del corrispettivo indebitamente liquidato e percepito dalla compagnia a danno del gestore e a fronte della vendita del carburante, sia per quanto attiene lo sconto unico di gestione, da applicarsi a tutti i litri di carburante acquistati dal gestore, che per quanto attiene la voce “ulteriore sconto variabile”, da applicarsi sui primi 100 mc di carburante acquistati dal gestore.
Trattasi, quindi, di importi riconducibili alle singole vendite di carburante intercorse tra il gestore e la compagnia e, pertanto, afferenti a transazioni commerciali intercorse tra due
Parte professionisti, quali le parti in causa (gestore e compagnia ).
Nel caso in esame, le somme richieste in restituzione dalla convenuta opposta con l'ingiunzione
Parte riguardano la cd. “quota fissa” anche detta “ulteriore sconto variabile”, importo che avrebbe dovuto riconoscere alla convenuta opposta per ciascun singolo litro di carburante acquistato dal gestore. Conseguentemente, è evidente che si tratti di crediti (sia pure in ripetizione) relativi alle singole operazioni commerciali poste in essere tra i due soggetti commerciali, essendo il pagamento della voce ulteriore di sconto variabile dovuto quale corrispettivo dei litri acquistati dal gestore
Parte presso la compagnia .
Ciò posto, ritenuto che il D.lgs 231/2002 si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti (tra imprese
(B2B) o tra imprese e P.A. (B2P)) che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, ne consegue che gli interessi da applicare al caso in esame sono quelli previsti dalla normativa speciale relativa alle transazioni commerciali.
Il Tribunale deve dunque, sul punto, discostarsi, allo stato, da quanto espresso, peraltro in sede di ordinanza di sospensione non definitiva, dalla Corte d'Appello di Brescia nella pronuncia richiamata dall'attrice opponente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
3.387,00 per compenso (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi),
attesa la natura documentale della controversia, oltre a spese generali e accessori.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta opposta, non può essere accolta in difetto della prova dei presupposti di legge.
Non è ravvisabile la mala fede in capo all'attrice opponente, tenuto conto della ragionevole disputabilità della questione giuridica affrontata.
P . Q . M .
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2540/2023; condanna al pagamento di favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA di legge;
rigetta la domanda ex art. 96 cpc.
Così deciso in Brescia, il giorno 15 dicembre 2025.
Il giudice
CA D'MB
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”